Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000

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ASL n. 13 - Novara

Regolamento per il trattamento dei dati personali da parte dell’A.S.L. 13 (art. 22, comma 3-bis, L. 31 dicembre 1996, n. 675)

Il Direttore Generale

(omissis)

adotta

il seguente Regolamento.

Art. 1 - Oggetto

1.) Il presente Regolamento:

a.) disciplina il trattamento dei dati personali: comuni e sensibili (di cui al comma 1, art. 22, L. 675/1996); ivi compresi quelli sullo stato di salute;

b.) costituisce l’attuazione - per l’A.S.L. 13 - delle previsioni di cui al comma 3-bis, art. 22, L. 675/1996.

2.) Il presente Regolamento, limitatamente ai dati sanitari e sulla vita sessuale, è destinato ad operare, nell’attesa dell’emanazione del Decreto del Ministero della Sanità, previsto dal comma 1-bis, art. 23, L. 675/1996.

3.) E’ fatta salva la possibilità di utilizzare, in luogo del presente Regolamento, le modalità di trattamento dei dati sanitari previste dal comma 1, art. 23, L. 675/1996; nella specifica ipotesi, ivi contemplata.

Art. 2 - Principi

1.) L’A.S.L. 13 tratta i dati personali, unicamente, in riferimento all’esercizio delle funzioni e dei compiti, che rientrano nell’ambito della propria competenza istituzionale.

2.) Il trattamento è svolto nell’osservanza, delle sottoelencate leggi e regolamenti:

a.) L. 31 dicembre 1996, n. 675, con esclusione degli artt. nn.: 3.), 4.), 7.), 11.), 12.), 20.), 21.), 24.), 25.), 27);

b.) d. Lgs. 11 maggio 1999, n. 135;

c.) d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 3 - Titolare, Responsabili, Incaricati

1.) Titolare del trattamento, è il Legale Rappresentante dell’A.S.L. 13.

2.) Responsabili del trattamento, sono i Direttori, i Dirigenti ed i Reggenti, Responsabili o Preposti alle strutture aziendali, quali individuati dal “Piano di organizzazione”; ciascuno, con riferimento alle operazioni (di trattamento) concretamente poste in essere, nella struttura aziendale di riferimento.

3.) Incaricati del trattamento, sono i soggetti autorizzati dai Responsabili, all’accesso ed al trattamento dei dati.

4.) Tutti i Dirigenti, Medici dipendenti e convenzionati, sono designati a rendere noti i dati sanitari all’interessato, o ai soggetti di cui al comma 1-quater, art. 23, L. 675/1996.

5.) Il presente Regolamento tiene luogo delle “istruzioni”, previste dal secondo comma, art. 8, L. 675/1996. Ove, non diversamente disposto, dai singoli Responsabili esso (Regolamento) vale anche quale “istruzione”, per tutti gli incaricati.

Art. 4 - Tipi di dati

Il trattamento comprende tutti i dati personali, dei quali l’A.S.L. 13 è in possesso:

- per averli, direttamente, raccolti;

- per averli ricevuti, da altro Titolare;

- per averli derivati da banche dati, di diverso Titolare.

Art. 5 - Tipi di operazioni

1.) Il trattamento si estende a tutte le operazioni, di cui all’art. 1, lettera b.), L. 675/1996.

2.) Il Titolare ed i Responsabili possono escludere, per alcuni trattamenti, una o più operazioni, ciò, con istruzione scritta (particolare o generale).

3.) Le operazioni consentite sono, solo, ed unicamente, quelle necessarie al compimento dell’attività, concretamente richiesta per l’espletamento dei compiti della struttura aziendale di riferimento.

Art. 6 - Finalità del trattamento

1.) Il trattamento, avviene in tutti i casi in cui esso sia necessario o, comunque, utile:

a.) per svolgere i compiti istituzionali dell’A.S.L.;

b.) affinché l’A.S.L. possa perseguire i fini, e gli obiettivi, attribuiti alla P.A., dal d. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2.) Rientrano, direttamente od indirettamente, nei compiti dell’A.S.L. 13 tutte le finalità, di cui:

a.) al d. Lgs. 135/1999, ad eccezione di quelle previste dagli artt. nn.: 8.), 10.), 12.), e 21.);

b.) al Provvedimento 1/P/2000 del Garante, lettere: a.), g.), h.).

Art. 7 - Modalità di trattamento

1.) Salvo quanto, specificamente, disposto dagli articoli seguenti, il trattamento deve avvenire:

a.) nell’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, indicate nell’art. 2, comma 2;

b.) nel rispetto dei principi di: correttezza, pertinenza, non eccedenza, essenzialità e necessità;

c.) nel rispetto delle misure di sicurezza, di cui all’art. 12.);

d.) per il tempo, strettamente necessario all’assolvimento dei compiti, di cui all’art. 6.

2.) I dati sanitari e quelli contenuti in elenchi, registri o banche dati elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura.

3.) I dati sanitari sono conservati, separatamente da altri dati.

Art. 8 - Informativa

1.) Al momento della raccolta dei dati, andranno fornite, all’interessato, le informazioni previste dall’art. 10, L. 675/1996 e dall’art. 2, comma 2, d. Lgs. 135/1999.

2.) Tale informativa può essere resa: mediante cartelli illustrativi, affissi in modo visibile dagli interessati; oppure, mediante consegna (a questi ultimi) di foglietti illustrativi.

3.) L’informativa, contiene indicazioni sulle modalità per l’esercizio dei diritti, di cui all’art. 13, L. 675/1996.

Art. 9 - Consenso

1.) Ferma la non necessità dell’acquisizione del consenso dell’interessato, nei casi in cui tale acquisizione sia possibile, ed agevole, essa (acquisizione) è consigliabile.

Art. 10 - Esercizio dei diritti

1.) I diritti, di cui all’art. 13, L. 675/1996, si esercitano tramite richiesta scritta, diretta al Responsabile.

2.) Il Responsabile risponde entro, e non oltre 5 giorni, dalla ricezione della richiesta.

Art. 11 - Comunicazione e diffusione

1.) La diffusione dei dati sanitari è vietata, salvo il caso in cui sia necessaria per finalità di: prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

2.) La comunicazione (anche dei dati sanitari), e la diffusione dei dati, è consentita solo nei casi in cui sia, obiettivamente, indispensabile per l’espletamento di un compito istituzionale o per il perseguimento di una delle finalità dell’art. 6, comma 2.

Art. 12 - Sicurezza nel trattamento

1.) La qualifica e le competenze degli “Amministratori di sistema”, sono conferite dal Titolare, con atto scritto.

2.) Gli Amministratori del sistema, adottano le misure di cui al d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, Cap. I.) e Capo II.).

3.) I Responsabili di cui all’art. 3, comma 2, danno attuazione alle misure di sicurezza, di cui al Capo III d.P.R. 318 cit..

N.B. La presente pubblicazione viene disposta per assicurare la pubblicità, di cui all’art. 5 d. Lgs. 135/1999; così come previsto dalla circolare DAGL/643-PRES2000 del 19.04.2000 (Presidenza Consiglio dei Ministri).

Il Direttore Generale
Giorgio Grando