Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2000
ASL n. 13 - Novara
Regolamento per il trattamento dei dati personali da parte dellA.S.L. 13 (art. 22, comma 3-bis, L. 31 dicembre 1996, n. 675)
Il Direttore Generale
(omissis)
adotta
il seguente Regolamento.
Art. 1 - Oggetto
1.) Il presente Regolamento:
a.) disciplina il trattamento dei dati personali: comuni e sensibili (di cui al comma 1, art. 22, L. 675/1996); ivi compresi quelli sullo stato di salute;
b.) costituisce lattuazione - per lA.S.L. 13 - delle previsioni di cui al comma 3-bis, art. 22, L. 675/1996.
2.) Il presente Regolamento, limitatamente ai dati sanitari e sulla vita sessuale, è destinato ad operare, nellattesa dellemanazione del Decreto del Ministero della Sanità, previsto dal comma 1-bis, art. 23, L. 675/1996.
3.) E fatta salva la possibilità di utilizzare, in luogo del presente Regolamento, le modalità di trattamento dei dati sanitari previste dal comma 1, art. 23, L. 675/1996; nella specifica ipotesi, ivi contemplata.
Art. 2 - Principi
1.) LA.S.L. 13 tratta i dati personali, unicamente, in riferimento allesercizio delle funzioni e dei compiti, che rientrano nellambito della propria competenza istituzionale.
2.) Il trattamento è svolto nellosservanza, delle sottoelencate leggi e regolamenti:
a.) L. 31 dicembre 1996, n. 675, con esclusione degli artt. nn.: 3.), 4.), 7.), 11.), 12.), 20.), 21.), 24.), 25.), 27);
b.) d. Lgs. 11 maggio 1999, n. 135;
c.) d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.
Art. 3 - Titolare, Responsabili, Incaricati
1.) Titolare del trattamento, è il Legale Rappresentante dellA.S.L. 13.
2.) Responsabili del trattamento, sono i Direttori, i Dirigenti ed i Reggenti, Responsabili o Preposti alle strutture aziendali, quali individuati dal Piano di organizzazione; ciascuno, con riferimento alle operazioni (di trattamento) concretamente poste in essere, nella struttura aziendale di riferimento.
3.) Incaricati del trattamento, sono i soggetti autorizzati dai Responsabili, allaccesso ed al trattamento dei dati.
4.) Tutti i Dirigenti, Medici dipendenti e convenzionati, sono designati a rendere noti i dati sanitari allinteressato, o ai soggetti di cui al comma 1-quater, art. 23, L. 675/1996.
5.) Il presente Regolamento tiene luogo delle istruzioni, previste dal secondo comma, art. 8, L. 675/1996. Ove, non diversamente disposto, dai singoli Responsabili esso (Regolamento) vale anche quale istruzione, per tutti gli incaricati.
Art. 4 - Tipi di dati
Il trattamento comprende tutti i dati personali, dei quali lA.S.L. 13 è in possesso:
- per averli, direttamente, raccolti;
- per averli ricevuti, da altro Titolare;
- per averli derivati da banche dati, di diverso Titolare.
Art. 5 - Tipi di operazioni
1.) Il trattamento si estende a tutte le operazioni, di cui allart. 1, lettera b.), L. 675/1996.
2.) Il Titolare ed i Responsabili possono escludere, per alcuni trattamenti, una o più operazioni, ciò, con istruzione scritta (particolare o generale).
3.) Le operazioni consentite sono, solo, ed unicamente, quelle necessarie al compimento dellattività, concretamente richiesta per lespletamento dei compiti della struttura aziendale di riferimento.
Art. 6 - Finalità del trattamento
1.) Il trattamento, avviene in tutti i casi in cui esso sia necessario o, comunque, utile:
a.) per svolgere i compiti istituzionali dellA.S.L.;
b.) affinché lA.S.L. possa perseguire i fini, e gli obiettivi, attribuiti alla P.A., dal d. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2.) Rientrano, direttamente od indirettamente, nei compiti dellA.S.L. 13 tutte le finalità, di cui:
a.) al d. Lgs. 135/1999, ad eccezione di quelle previste dagli artt. nn.: 8.), 10.), 12.), e 21.);
b.) al Provvedimento 1/P/2000 del Garante, lettere: a.), g.), h.).
Art. 7 - Modalità di trattamento
1.) Salvo quanto, specificamente, disposto dagli articoli seguenti, il trattamento deve avvenire:
a.) nellosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, indicate nellart. 2, comma 2;
b.) nel rispetto dei principi di: correttezza, pertinenza, non eccedenza, essenzialità e necessità;
c.) nel rispetto delle misure di sicurezza, di cui allart. 12.);
d.) per il tempo, strettamente necessario allassolvimento dei compiti, di cui allart. 6.
2.) I dati sanitari e quelli contenuti in elenchi, registri o banche dati elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura.
3.) I dati sanitari sono conservati, separatamente da altri dati.
Art. 8 - Informativa
1.) Al momento della raccolta dei dati, andranno fornite, allinteressato, le informazioni previste dallart. 10, L. 675/1996 e dallart. 2, comma 2, d. Lgs. 135/1999.
2.) Tale informativa può essere resa: mediante cartelli illustrativi, affissi in modo visibile dagli interessati; oppure, mediante consegna (a questi ultimi) di foglietti illustrativi.
3.) Linformativa, contiene indicazioni sulle modalità per lesercizio dei diritti, di cui allart. 13, L. 675/1996.
Art. 9 - Consenso
1.) Ferma la non necessità dellacquisizione del consenso dellinteressato, nei casi in cui tale acquisizione sia possibile, ed agevole, essa (acquisizione) è consigliabile.
Art. 10 - Esercizio dei diritti
1.) I diritti, di cui allart. 13, L. 675/1996, si esercitano tramite richiesta scritta, diretta al Responsabile.
2.) Il Responsabile risponde entro, e non oltre 5 giorni, dalla ricezione della richiesta.
Art. 11 - Comunicazione e diffusione
1.) La diffusione dei dati sanitari è vietata, salvo il caso in cui sia necessaria per finalità di: prevenzione, accertamento e repressione dei reati.
2.) La comunicazione (anche dei dati sanitari), e la diffusione dei dati, è consentita solo nei casi in cui sia, obiettivamente, indispensabile per lespletamento di un compito istituzionale o per il perseguimento di una delle finalità dellart. 6, comma 2.
Art. 12 - Sicurezza nel trattamento
1.) La qualifica e le competenze degli Amministratori di sistema, sono conferite dal Titolare, con atto scritto.
2.) Gli Amministratori del sistema, adottano le misure di cui al d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, Cap. I.) e Capo II.).
3.) I Responsabili di cui allart. 3, comma 2, danno attuazione alle misure di sicurezza, di cui al Capo III d.P.R. 318 cit..
N.B. La presente pubblicazione viene disposta per assicurare la pubblicità, di cui allart. 5 d. Lgs. 135/1999; così come previsto dalla circolare DAGL/643-PRES2000 del 19.04.2000 (Presidenza Consiglio dei Ministri).
Il Direttore Generale
Giorgio Grando