Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 21

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1° COMUNICATO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Relativo alle  nomine, designazioni,  proposte di  nomina e conferme da effettuarsi nel primo semestre 2000 da parte del Consiglio Regionale.

In applicazione della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri e disciplina delle  nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, che si richiama integralmente anche nelle sue modifiche e integrazioni. In attuazione dell’articolo 8 della medesima Legge Regionale il Consiglio Regionale deve procedere alla seguente nomina.

Le candidature dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio Regionale entro   l’8 giugno 2000

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L’Ufficio di Presidenza
Il Presidente
Sergio Deorsola

Nota:

 articolo 6, Statuto della Compagnia

Titolo II

ORGANI DELLA COMPAGNIA

ARTICOLO 6

1. Sono organi della Compagnia:

a) il Presidente;

b) il Consiglio Generale;

c) il Comitato di Gestione;

d) il Collegio dei Revisori;

e) il Segretario Generale.

2. I componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Compagnia devono essere scelti fra persone che:

a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.144 e successive modificazioni;

b) non siano incorse in una delle situazioni impeditive e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche, rispettivamente previste dall’art.4 e dall’art.6 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;

c) siano in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e possiedano competenze ed esperienze attinenti almeno a uno dei settori rilevanti, quanto ai componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione, e siano in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.15.2, quanto ai componenti dell’organo di controllo.

3. I componenti del Comitato di Gestione, oltre a possedere i requisiti generali di onorabilità e di professionalità sopra richiamati, devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità, in relazione a maturate esperienze in campo amministrativo e gestionale.

4. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale sono incompatibili tra loro.

5. Non possono far parte degli organi della Compagnia:

a) gli amministratori e i dipendenti degli enti di cui all’art. 8.1, né i soggetti a essi legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato;

b) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;

c) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;

d) il direttore generale della società bancaria conferitaria;

e) i membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;

f) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali e dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle giunte regionali e provinciali;

g) i dipendenti dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all’art.2, comma 1, lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n.461.

6. La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell’organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza il venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di professionalità sopravvenuto alla nomina.

7. Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni dall’accertamento, i conseguenti provvedimenti. Il Consiglio Generale svolge tale verifica riguardo al Presidente e il Comitato di Gestione riguardo al Segretario Generale.

8. Ciascun componente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione all’organo di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto l’organo di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia.

9. Nel caso in cui un componente dell’organo di indirizzo ovvero di amministrazione si trovi in una situazione di conflitto con l’interesse della Compagnia, egli deve darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni.

10. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, il responsabile risponde verso la Compagnia del danno eventualmente cagionato.