Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 21
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1° COMUNICATO DELLUFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Relativo alle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel primo semestre 2000 da parte del Consiglio Regionale.
In applicazione della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati, che si richiama integralmente anche nelle sue modifiche e integrazioni. In attuazione dellarticolo 8 della medesima Legge Regionale il Consiglio Regionale deve procedere alla seguente nomina.
Le candidature dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio Regionale entro l8 giugno 2000
per l'allegato rifersirsi al formato PDF
LUfficio di Presidenza
Il Presidente
Sergio Deorsola
Nota:
articolo 6, Statuto della Compagnia
Titolo II
ORGANI DELLA COMPAGNIA
ARTICOLO 6
1. Sono organi della Compagnia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Generale;
c) il Comitato di Gestione;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Segretario Generale.
2. I componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Compagnia devono essere scelti fra persone che:
a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.144 e successive modificazioni;
b) non siano incorse in una delle situazioni impeditive e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche, rispettivamente previste dallart.4 e dallart.6 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;
c) siano in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e possiedano competenze ed esperienze attinenti almeno a uno dei settori rilevanti, quanto ai componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione, e siano in possesso dei requisiti professionali di cui allart.15.2, quanto ai componenti dellorgano di controllo.
3. I componenti del Comitato di Gestione, oltre a possedere i requisiti generali di onorabilità e di professionalità sopra richiamati, devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità, in relazione a maturate esperienze in campo amministrativo e gestionale.
4. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale sono incompatibili tra loro.
5. Non possono far parte degli organi della Compagnia:
a) gli amministratori e i dipendenti degli enti di cui allart. 8.1, né i soggetti a essi legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato;
b) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;
c) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;
d) il direttore generale della società bancaria conferitaria;
e) i membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;
f) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali e dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle giunte regionali e provinciali;
g) i dipendenti dellAutorità di vigilanza sulle fondazioni di cui allart.2, comma 1, lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n.461.
6. La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nellorgano di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza il venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di professionalità sopravvenuto alla nomina.
7. Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni dallaccertamento, i conseguenti provvedimenti. Il Consiglio Generale svolge tale verifica riguardo al Presidente e il Comitato di Gestione riguardo al Segretario Generale.
8. Ciascun componente ha lobbligo di dare immediata comunicazione allorgano di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto lorgano di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia.
9. Nel caso in cui un componente dellorgano di indirizzo ovvero di amministrazione si trovi in una situazione di conflitto con linteresse della Compagnia, egli deve darne immediata comunicazione allorgano di appartenenza e al Collegio dei Revisori, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni.
10. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, il responsabile risponde verso la Compagnia del danno eventualmente cagionato.