Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2000, n. 2 - 29955
L.R. 75/95 Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi
di lotta alle zanzare - Art. 23 della legge regionale di Bilancio n. 33/2000:
individuazione delle aree prioritarie di intervento e dei criteri integrativi
per la concessione di contributi. Accantonamento a favore della Direzione
Sanita Pubblica della somma di L. 3.216.000.000 sul cap. 20910/2000
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di accantonare a favore della Direzione Sanità Pubblica sul cap. 20910/2000
la somma di L. 3.216.000.000; (A. 100564)
- di individuare quali aree prioritarie di interesse regionale le aree
risicole ;
- di approvare per le aree su citate i nuovi criteri integrativi di ripartizione
della spesa tra Regione ed Enti Locali, basati sui parametri della densità
demografica e della percentuale di territorio risicolo rispetto al totale
del territorio trattato, così come riportato nellallegato A alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di richiedere agli Enti Locali, proponenti interventi su aree risicole
e rientranti nei parametri contenuti nellallegato A alla presente deliberazione,
la trasmissione dei due distinti progetti di intervento, di cui uno relativo
ai costi della disinfestazione nel complesso delle aree non risicole, che
beneficerà dellintervento finanziario a carico della Regione fino al 50%
della spesa, ed uno riguardante le aree risicole, che potrà beneficiare
di un intervento a carico della Regione fino ad un massimo dell80% della
spesa;
- i suddetti criteri sono integrativi a quelli riportati dalla D.G.R. n.
71 - 17690 del 24.03.97 avente ad oggetto : Approvazione delle istruzioni
per lapplicazione della legge regionale del 24.10.1995, n. 75 Contributi
agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare.
(omissis)
Allegato
Criteri integrazione quota contributo per Enti Locali ricadenti in aree
risicole
50% + a + b = 80%
dove 50% è la quota di contributo attualmente concessa ai sensi della Legge
regionale tuttora vigente.
a è la quota percentuale di contributo aggiunto sulla base del parametro
densità demografica, fino ad un massimo del 15%
b è la quota percentuale di contributo aggiunto sulla base del parametro
percentuale di territorio risicolo, fino ad un massimo del 15%.
Definizioni parametri
X Densità demografica locale: rapporto tra abitanti residenti e territorio
locale.
Y Rapporto percentuale tra area risicola ed area totale del Comune o del
Consorzio comunale oggetto di intervento.
Calcoli per lattribuzione delle quote aggiuntive di contributo
1. Per il calcolo della quota percentuale aggiuntiva (a) relativa al parametro
densità demografica (X), sono state individuate la densità locale minima
(1 ab./ha) e la densità locale massima (16 ab./ha), che costituiscono gli
estremi di riferimento della scala della densità demografica.
Si attribuisce un aumento di contributo pari allo 0% a tutti i Comuni con
densità locale uguale o superiore a 16 ab/ha e un aumento del 15% a tutti
i Comuni con densità locale uguale o inferiore a 1 ab./ha.
Ai Comuni ricompresi nella scala di densità su citata (densità MIN. - densità
MAX) si attribuisce un aumento percentuale direttamente proporzionale allintervallo
0% - 15% secondo la seguente equazione:
a = - x + 16
dove a è la quota % aggiunta in funzione della densità demografica locale
(x)
2. Per il calcolo della quota percentuale aggiuntiva (b) relativa al parametro
rapporto percentuale tra area risicola ed area totale (y) sono state individuate
la percentuale minima di territorio risicolo (10%) e la percentuale massima
(25%), che costituiscono gli estremi di riferimento della scala.
Si attribuisce un aumento dello 0% per territorio trattato pari o inferiore
al 10% ed un aumento di 15% per territorio trattato pari o superiore al
25%.
Ai Comuni ricompresi nella scala si attribuisce un aumento direttamente
proporzionale allintervallo 0% - 15% secondo la seguente equazione:
b = y - 10
dove b è la quota % aggiunta in funzione della percentuale di territorio
risicolo (y).