Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2000, n. 2 - 29955

L.R. 75/95 “Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare” - Art. 23 della legge regionale di Bilancio n. 33/2000: individuazione delle aree prioritarie di intervento e dei criteri integrativi per la concessione di contributi. Accantonamento a favore della Direzione Sanita’ Pubblica della somma di L. 3.216.000.000 sul cap. 20910/2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accantonare a favore della Direzione Sanità Pubblica sul cap. 20910/2000 la somma di L. 3.216.000.000; (A. 100564)

- di individuare quali aree prioritarie di interesse regionale le aree risicole ;

- di approvare per le aree su citate i nuovi criteri integrativi di ripartizione della spesa tra Regione ed Enti Locali, basati sui parametri della densità demografica e della percentuale di territorio risicolo rispetto al totale del territorio trattato, così come riportato nell’allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di richiedere agli Enti Locali, proponenti interventi su aree risicole e rientranti nei parametri contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione, la trasmissione dei due distinti progetti di intervento, di cui uno relativo ai costi della disinfestazione nel complesso delle aree non risicole, che beneficerà dell’intervento finanziario a carico della Regione fino al 50% della spesa, ed uno riguardante le aree risicole, che potrà beneficiare di un intervento a carico della Regione fino ad un massimo dell’80% della spesa;

- i suddetti criteri sono integrativi a quelli riportati dalla D.G.R. n. 71 - 17690 del 24.03.97 avente ad oggetto : Approvazione delle istruzioni per l’applicazione della legge regionale del 24.10.1995, n. 75 “ Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare”.

(omissis)

Allegato

Criteri integrazione quota contributo per Enti Locali ricadenti in aree risicole

50% + a + b = 80%

dove 50% è la quota di contributo attualmente concessa ai sensi della Legge regionale tuttora vigente.

a è la quota percentuale di contributo aggiunto sulla base del parametro densità demografica, fino ad un massimo del 15%

b è la quota percentuale di contributo aggiunto sulla base del parametro percentuale di territorio risicolo, fino ad un massimo del 15%.

Definizioni parametri

X Densità demografica locale: rapporto tra abitanti residenti e territorio locale.

Y Rapporto percentuale tra area risicola ed area totale del Comune o del Consorzio comunale oggetto di intervento.

Calcoli per l’attribuzione delle quote aggiuntive  di contributo

1. Per il calcolo della quota percentuale aggiuntiva (a) relativa al parametro densità demografica (X), sono state individuate la densità locale minima (1 ab./ha) e la densità locale massima (16 ab./ha), che costituiscono gli estremi di riferimento della scala della densità demografica.

Si attribuisce  un aumento di contributo pari allo 0% a tutti i Comuni con densità locale uguale o superiore a 16 ab/ha e un aumento del 15% a tutti i Comuni con densità locale uguale o inferiore a 1 ab./ha.

Ai Comuni ricompresi nella scala di densità su citata (densità MIN. - densità MAX) si attribuisce un aumento percentuale direttamente proporzionale all’intervallo 0% - 15% secondo la seguente equazione:

a = - x + 16

dove a è la quota % aggiunta in funzione della densità demografica locale (x)

2. Per il calcolo della quota percentuale aggiuntiva (b) relativa al parametro rapporto percentuale tra area risicola ed area totale (y) sono state  individuate la percentuale minima di territorio risicolo (10%) e la percentuale massima (25%), che costituiscono gli estremi di riferimento della scala.

Si attribuisce un aumento dello 0% per territorio trattato pari o inferiore al 10% ed un aumento di 15% per territorio trattato pari o superiore al 25%.

Ai Comuni ricompresi nella scala si attribuisce un aumento direttamente proporzionale all’intervallo 0% - 15% secondo la seguente equazione:

b = y - 10

dove b è la quota % aggiunta in funzione della percentuale di territorio risicolo (y).