Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000

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Codice 7.4
D.D. 3 marzo 2000, n. 41

Art. 11 Legge 30.12.1971, n. 1204. Assunzione di personale a tempo determinato di categoria B1 (ex 4a qualifica funzionale) in sostituzione di dipendente assunte dal servizio per maternità. Richiesta all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, per i motivi e le considerazioni in premessa illustrati, l’assunzione, a tempo determinato, tramite richiesta numerica all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione competente per territorio, di n. 1 unità di categoria B1 (ex 4a qualifica funzionale) per il profilo professionale di “Esecutore amministrativo e di segreteria” per lo svolgimento di funzioni di dattilografia, per l’intero periodo di assenza per maternità obbligatoria o facoltativa, della dipendente di cui all’elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di dare atto che occorre provvedere all’assunzione a tempo determinato mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente;

- di far fronte alla spesa di Lire 15.875.000, prevista per l’anno 2000, per L. 12.595.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 10120/00 e per L. 3.280.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 10130/00 del Bilancio per l’anno 2000, già impegnati con la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Bilancio e Finanze n. 23 del 16.2.2000.

Il Dirigente responsabile
Ornella Polastri