Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 7.4
Art. 11 Legge 30.12.1971, n. 1204. Assunzione di personale a tempo determinato
di categoria B.1 (ex 4a qualifica funzionale) in sostituzione di dipendente
assente dal servizio per maternità. Richiesta allUfficio Provinciale del
Lavoro e della Massima Occupazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare, per i motivi e le considerazioni in premessa illustrati,
lassunzione, a tempo determinato, tramite richiesta numerica allUfficio
Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione competente per territorio,
di n. 1 unità di 4a qualifica funzionale per il profilo professionale di
Esecutore amministrativo e di segreteria per lo svolgimento di funzioni
di dattilografia, per lintero periodo di assenza per maternità obbligatoria
o facoltativa, della dipendente di cui allelenco allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che occorre provvedere allassunzione a tempo determinato
mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dellart.
14 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente;
- di far fronte alla spesa di Lire 15.600.000, prevista per lanno 2000,
per L. 12.600.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 10120/00 e per
L. 3.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 10130/00 del Bilancio
per lanno 2000, già impegnati con la Determinazione del Direttore della
Direzione Regionale Bilancio e Finanze n. 1 del 19.1.2000.
Il Dirigente responsabile
D.D. 27 gennaio 2000, n. 10
Ornella Polastri