Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 10.7
D.D. 17 febbraio 2000, n. 167

Comune di Cavallirio - Legge 22/10/1971 nº 865 art. 13 - Espropriazione del comune di Cavallirio necessario alla costruzione di un’edificio polivalente

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1

In favore del comune di Cavallirio è pronunziata l’espropriazione dell’immobile sito nel medesimo territorio comunale, necessario alla realizzazione dell’opera descritta in narrativa e descritti nell’allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento.

L’Amministrazione comunale di Cavallirio è pertanto autorizzata a procedere all’occupazione permanente e definitiva dell’immobile sopra indicato.

Art. 2

Il Sindaco del comune di Cavallirio è incaricato della notifica del presente documento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Lo stesso Sindaco provvederà inoltre, in termini di urgenza, alla trascrizione del presente atto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con il presente provvedimento.

Art. 3

Avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Art. 4

Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri