Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000
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Codice 10.7
Comune di Cavallirio - Legge 22/10/1971 nº 865 art. 13 - Espropriazione
del comune di Cavallirio necessario alla costruzione di unedificio polivalente
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1
In favore del comune di Cavallirio è pronunziata lespropriazione dellimmobile
sito nel medesimo territorio comunale, necessario alla realizzazione dellopera
descritta in narrativa e descritti nellallegato elenco che forma parte
integrante del presente provvedimento.
LAmministrazione comunale di Cavallirio è pertanto autorizzata a procedere
alloccupazione permanente e definitiva dellimmobile sopra indicato.
Art. 2
Il Sindaco del comune di Cavallirio è incaricato della notifica del presente
documento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli
atti processuali civili.
Lo stesso Sindaco provvederà inoltre, in termini di urgenza, alla trascrizione
del presente atto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
ed adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinchè le volture
catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino
in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con
il presente provvedimento.
Art. 3
Avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.
Art. 4
Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 17 febbraio 2000, n. 167
Maria Grazia Ferreri