Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 16 febbraio 2000, n. 151

Legge regionale 26/4/1984 n. 23 - ENEL S.p.A. - Asservimento inamovibile degli immobili siti nel territorio dei comuni di Guarene e Magliano Alfieri necessari alla realizzazione della linea elettrica nº 1145/R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere agli aventi diritto per l’asservimento inamovibile degli immobili occorrenti per la costruzione delle opere citate in premessa sono stabilite nella misura indicata nell’allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Le indennità per l’occupazione d’urgenza, degli immobili di cui al precedente articolo, disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale nº 2842 in data 17/7/1996, sono state stabilite nella misura di un dodicesimo dell’indennità di asservimento per ogni anno di occupazione.

Art. 3

Sull’indennità di occupazione sono dovuti gli interessi legali maturati dalla data dell’immissione nel possesso alla data del pagamento diretto o del versamento delle indennità alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 4

La presente determinazione sarà notificata, a cura del richiedente, agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Entro trenta giorni dalla notifica gli aventi diritto potranno comunicare all’Ente asservente se intendono accettare l’indennità stabilita con il presente provvedimento.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri