Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000
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Codice 26.4
Lago dOrta. Comune di Omegna. Autorizzazione alla collocazione di un oggetto
galleggiante in occasione dello svolgimento del Carnevale Omegnese indetto
dal 1° al 7 Marzo 2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della Pro Loco
di Omegna alla collocazione di un soggetto galleggiante in occasione dello
svolgimento del Carnevale Omegnese indetto dal 1° al 7 marzo 2000 compreso
sulle acque del lago dOrta nello specchio dacqua antistante il comune
di Omegna.
Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti
Prescrizioni:
1) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio del
Comune di Omegna e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne
la massima diffusione presso larea interessata.
2) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
3) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla
stessa.
In particolare il galleggiante dovrà essere saldamente ancorato ad idoneo
corpo morto che ne impedisca la deriva o comunque pericoli per i partecipanti
alla manifestazione.
4) Di disporre la cauta navigazione pubblica e la sospensione della navigazione
per i privati, a motore e non, (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente
interessate alla manifestazione), dal giorno 1 marzo al 7 marzo 2000 compreso.
5) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione della
zona di collocazione del manufatto, se lasciate in loco durante la notte,
dovranno essere opportunamente segnalate.
Il recupero delle stesse e la struttura galleggiante dovrà essere eseguito
senza lasciare sul fondo corpi morti.
La presente autorizzazione è valida solo per il giorno e la località in
essa indicata, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, lAssociazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è comunque sollevata
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
(R.D. 30.3.1942, n. 327).
Il Dirigente responsabile
D.D. 16 febbraio 2000, n. 136
Piero Pais