Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000

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Codice 26.4
D.D. 16 febbraio 2000, n. 136

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione alla collocazione di un oggetto galleggiante in occasione dello svolgimento del Carnevale Omegnese indetto dal 1° al 7 Marzo 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente della Pro Loco di Omegna alla collocazione di un soggetto galleggiante in occasione dello svolgimento del Carnevale Omegnese indetto dal 1° al 7 marzo 2000 compreso sulle acque del lago d’Orta nello specchio d’acqua antistante il comune di Omegna.

Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Omegna e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

2) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

3) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

In particolare il galleggiante dovrà essere saldamente ancorato ad idoneo corpo morto che ne impedisca la deriva o comunque pericoli per i partecipanti alla manifestazione.

4) Di disporre la cauta navigazione pubblica e la sospensione della navigazione per i privati, a motore e non, (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione), dal giorno 1 marzo al 7 marzo 2000 compreso.

5) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione della zona di collocazione del manufatto, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate.

Il recupero delle stesse e la struttura galleggiante dovrà essere eseguito senza lasciare sul fondo corpi morti.

La presente autorizzazione è valida solo per il giorno e la località in essa indicata, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais