Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000

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Codice 26.4
D.D. 16 febbraio 2000, n. 135

Lago Maggiore. Comune di Cannobio. Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione nautica denominata: “Zonale classe 470” indetta per i giorni 8 e 9 Aprile 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Presidente dell’ANIC di Cannobio allo svolgimento di una manifestazione nautica denominata: “Zonale classe 470” indetta per i giorni 8 e 9 aprile 2000. Il giorno 8 aprile 2000 dalle ore 12.00 alle ore 16.00 ed il giorno 9 aprile 2000 dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnata nella manifestazione), nei giorni 8 e 9 aprile 2000. Il giorno 8 aprile 2000 dalle ore 12.00 alle ore 16.00 ed il giorno 9 aprile 2000 dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti, dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Cannobio nonchè gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata;

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais