Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000
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Codice 26.4
Lago Maggiore. Comune di Cannobio. Autorizzazione allo svolgimento di una
manifestazione nautica denominata: Zonale classe 470 indetta per i giorni
8 e 9 Aprile 2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare il Presidente dellANIC di Cannobio allo svolgimento di
una manifestazione nautica denominata: Zonale classe 470 indetta per
i giorni 8 e 9 aprile 2000. Il giorno 8 aprile 2000 dalle ore 12.00 alle
ore 16.00 ed il giorno 9 aprile 2000 dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica
e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnata
nella manifestazione), nei giorni 8 e 9 aprile 2000. Il giorno 8 aprile
2000 dalle ore 12.00 alle ore 16.00 ed il giorno 9 aprile 2000 dalle ore
9.00 alle ore 16.00.
Gli organizzatori della manifestazione sportiva sono tenuti ad ottemperare
alle seguenti Prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dellorganizzazione dovranno esporre
a bordo dellunità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;
2) LAvviso ai Naviganti, dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio del
Comune di Cannobio nonchè gli organizzatori della manifestazione dovranno
garantirne la massima diffusione presso larea interessata;
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla
stessa.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, lAssociazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è comunque sollevata
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
(R.D. 30.3.1942, n. 327).
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Il Dirigente responsabile
D.D. 16 febbraio 2000, n. 135
Piero Pais