Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000

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Codice 26.4
D.D. 15 febbraio 2000, n. 130

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara di canoa olimpica indetta per il giorno 26 Marzo 2000 dalle ore 09.30 alle ore 14.00

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, lo svolgimento di una gara di canoa olimpica, sulle acque del lago D’Orta, nello specchio d’acqua antistante il comune di Omegna, per il giorno 26 marzo 2000 dalle ore 9.30 alle ore 14.00.

Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle

seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione, dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Omegna e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

5) Di disporre la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione e quelle preposte all’assistenza e soccorso alla medesima), dalle ore 9.30 alle ore 14.00 del medesimo giorno.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà essere eseguito senza lasciare sul fondo corpi morti.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in esso indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais