Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000
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Codice 26.4
Lago dOrta. Comune di Omegna. Autorizzazione allo svolgimento di una gara
di canoa olimpica indetta per il giorno 26 Marzo 2000 dalle ore 09.30 alle
ore 14.00
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, per quanto di competenza, lo svolgimento di una gara di
canoa olimpica, sulle acque del lago DOrta, nello specchio dacqua antistante
il comune di Omegna, per il giorno 26 marzo 2000 dalle ore 9.30 alle ore
14.00.
Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle
seguenti Prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dellorganizzazione, dovranno
esporre a bordo dellunità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso
di identificazione;
2) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio del
Comune di Omegna e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne
la massima diffusione presso larea interessata.
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla
stessa.
5) Di disporre la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non
(fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione
e quelle preposte allassistenza e soccorso alla medesima), dalle ore 9.30
alle ore 14.00 del medesimo giorno.
6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del
campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente
segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà essere eseguito senza lasciare
sul fondo corpi morti.
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
esso indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, lAssociazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è comunque sollevata
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
(R.D. 30.3.1942, n. 327).
Il Dirigente responsabile
D.D. 15 febbraio 2000, n. 130
Piero Pais