Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Trino

Statuto comunale

Revisione 2 approvata con delibera di C.C. n. 37 in data 5/7/1996 in applicazione L. 415/93

Indice

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Tutela della salute

Art. 4 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Art. 5 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 6 - Assetto ed utilizzazione del territorio

Art. 7 - Sviluppo economico

Art. 8 - Programmazione economico-sociale e territoriale

Art. 9 - Partecipazione, cooperazione

Art. 10 - Rapporti con gli altri Enti territoriali

Art. 11 - Solidarietà tra i popoli

Art. 12 - Sede, stemma, gonfalone

Titolo II - L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I - Consiglio Comunale

Art. 13 - Il Consiglio Comunale - competenze

Art. 14 - Il Consiglio Comunale - regolamento

Art. 14 bis - Ruolo

Art. 15 - I Consiglieri comunali

Art. 16 - Gruppi consiliari

Art. 17 - Commissioni consiliari

Art. 18 - Attribuzioni delle commissioni

Capo II - Giunta comunale e Sindaco

Art. 19 - Elezione del Sindaco e della Giunta

Art. 20 - La Giunta comunale

Art. 21 - Attribuzioni della Giunta

Art. 22 - Assessori

Art. 23 - Mozione di sfiducia costruttiva

Art. 24 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

Art. 24 bis - Decadenza della Giunta

Art. 25 - Sindaco - organo istituzionale

Art. 26 - Sindaco - competenze

Art. 27 - Delegazioni del Sindaco

Titolo III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 28 - Principi generali dell’organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 29 - Struttura organizzativa del Comune

Art. 30 - Responsabilità politica e responsabilità gestionale

Art. 31 - Il Segretario comunale

Art. 32 - Conferenza dei capi ufficio

Titolo IV - IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 33 - Controllo interno

Art. 34 - Revisori del conto

Art. 35 - Controllo di gestione

Titolo V - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 36 - Principi generali

Art. 37 - La partecipazione delle libere forme associative

Art. 38 - Consultazioni

Art. 39 - Convenzioni

Art. 40 - Istanze e petizioni

Art. 41 - L’azione popolare

Art. 42 - Il diritto di accesso e di informazione del cittadino

Art. 43 - Garanzia dei diritti dei cittadini e della partecipazione popolare; difensore civico

Art. 44 - Esercizio delle funzioni del difensore civico

Art. 45 - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 46 - La consultazione dei cittadini ed il referendum

Titolo VI - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 47 - Servizi

Art. 48 - Forme di gestione

Art. 49 - Aziende speciali

Art. 50 - La concessione a terzi

Art. 51 - Le società per azioni

Art. 52 - Istituzioni

Titolo VII - LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 53 - Convenzioni

Art. 54 - Consorzi

Art. 55 - Accordi di programma

Titolo VIII - ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 56 - Ambito di applicazione dei regolamenti

Art. 57 - Procedimento di formazione dei regolamenti

Art. 58 - Adozione di regolamenti

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 - Modifiche ed abrogazioni dello Statuto

Art. 60 - Entrata in vigore

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Trino è un Comune democratico fondato sui valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale indicati dalla Costituzione, nata dalla Resistenza.

2. Gli stessi valori e l’esercizio del diritto di autonomia costituiscono i principi guida per la formazione, con lo Statuto ed i regolamenti, dell’ordinamento generale del Comune.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi generali della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed amministrative della comunità ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana, che valorizza e tutela.

2. Il Comune promuove interventi di solidarietà, nei confronti dei soggetti più deboli e attiva processi di sviluppo integrato sul piano delle infrastrutture e dei servizi pubblici rivolti al cittadino.

3. Nell’ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni il Comune si impegna a favorire il superamento delle discriminazioni tra sessi. Promuove tutte le iniziative necessarie a consentire alle minoranze di usufruire dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 3
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, predisponendo anche in collaborazione con le strutture sanitarie idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l’attuazione di un effettivo servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, e di altre forme di emarginazione sociale.

Art. 4
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune promuove l’educazione al rispetto dell’ambiente e della natura.

2. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente anche attraverso la predisposizione e l’attuazione di specifici piani d’intervento avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni ambientaliste.

3. Tutela e promuove lo sviluppo del patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività anche attraverso collaborazioni con Enti di ricerca ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali.

4. Attiva interventi per il miglioramento urbanistico ed urbano della città e stimola tra i cittadini la conservazione ed il restauro degli edifici, in particolar modo del centro storico e può ordinare interventi finalizzati ad assicurarne il decoro, redigendo anche specifici regolamenti nell’ambito delle proprie funzioni delegate.

Art. 5
Promozione dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero

1. Il Comune assicura lo sviluppo culturale dei cittadini e la salvaguardia delle tradizioni locali di lingua e di costumi.

2. A tal fine riconosce e promuove le associazioni e le istituzioni impegnate nelle attività suddette e identifica nella biblioteca civica la principale struttura propulsiva di informazione culturale al servizio di tutta la città e ne tutela il settore locale come fonte della memoria storica.

3. Tutela il patrimonio artistico e storico nella certezza che i valori di arte, storia, cultura costituiscono punto di riferimento indivisibile dalla vita della comunità.

4. Favorisce la pratica delle attività sportive in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare attenzione alle attività di promozione fra i giovani.

5. Incoraggia il turismo sociale e giovanile ed iniziative per il tempo libero.

6. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune collabora con gli Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli Enti, organismi ed associazioni disciplinandone l’uso con specifici regolamenti.

7. Il Comune promuove azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 6
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali, riservando un’attenzione particolare alla tutela del patrimonio agricolo, boschivo, naturale, fluviale e faunistico.

2. Predispone ed attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

3. Predispone idonei piani di pronto intervento, da attuare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 7
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire una migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo economico e produttivo dell’industria, dell’artigianato, della agricoltura locale nelle loro produzioni tipiche e di qualità; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo stimolando anche il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale.

Art. 8
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il e gli strumenti della programmazione, anche in conformità a quanto disposto dall’art. 3 commi 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, in ragione dell’obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle associazioni imprenditoriali, delle formazioni sociali economiche, culturali e di volontariato operanti nel suo territorio.

3. Favorisce la cooperazione tra i Comuni del Vercellese e del Monferrato ai fini della programmazione economico-territoriale-ambientale, il coordinamento dei servizi, l’instaurazione di rapporti di reciproca collaborazione con le entità socio-culturali locali e le organizzazioni del mondo produttivo.

4. Promuove rapporti con altri Enti locali per l’individuazione delle forme associative più idonee per la gestione dei servizi.

Art. 9
Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della Costituzione e dall’art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei.

3. Il Comune adotta come metodo il confronto con le organizzazioni sindacali economiche e sociali su problemi di programmazione e di gestione dei servizi pubblici.

4. Il Comune attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia ed altri Enti territoriali.

Art. 10
Rapporti con gli altri Enti territoriali

1. I rapporti con i Comuni, la Provincia e la Regione sono correlati a principi di equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

2. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione secondo le leggi, provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione, anche avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, imprenditoriali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.

3. Nel quadro della vocazione storica e della tradizione delle comunità dei Comuni limitrofi, il Comune di Trino persegue il ruolo di centro di aggregazione degli interessi sovracomunali delle realtà locali e di naturale continuità socio-economica del territorio del basso Vercellese e del contiguo Monferrato.

Art. 11
Solidarietà tra i popoli

1. Il Comune persegue i principi e le finalità della “Carta dei diritti dell’uomo” e della “Carta europea dell’autonomia locale”. A questo fine opera per favorire i processi di conoscenza, di solidarietà tra i popoli del mondo e di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, riconoscendo e favorendo le associazioni che operano nel campo della cooperazione, degli scambi e del gemellaggio con Enti territoriali di altri paesi.

Art. 12
Sede, stemma, gonfalone

1. La sede del Comune è ubicata in Trino, corso Cavour 72, e qui si riuniscono di norma il Consiglio e la Giunta.

2. In casi eccezionali, da deliberare da parte della Giunta, il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.

4. L’uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione.

Titolo II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13
Il Consiglio comunale - Competenze

1. Il Consiglio comunale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

2. Individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

4. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dall’art. 32 della legge 142/90 e dal presente Statuto.

5. Il Consiglio comunale esprime e definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell’Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività, con particolare riguardo verso:

a) gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) gli atti che costituiscono l’ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l’esercizio delle funzioni e dei servizi, ordinamento degli uffici, personale e dell’organizzazione amministrativa dell’Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi operativi delle opere pubbliche e dai conseguenti piani finanziari; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e quelli di programmazione attuativa;

e) gli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

f) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge evitando il cumulo delle cariche e nel rispetto della rappresentanza delle minoranze.

6. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell’Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

7. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività degli altri organi elettivi e l’operato dell’organizzazione, per l’attuazione del documento programmatico approvato con l’elezione del Sindaco e della Giunta.

8. Il Consiglio esprime, prima della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l’azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti dei propri cittadini su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale a carattere nazionale ed internazionale.

Art. 14
Il Consiglio comunale - Regolamento

1. Il regolamento consiliare prevederà in particolare:

a) le norme generali di funzionamento del Consiglio e delle sue commissioni permanenti e speciali;

b) le modalità ed i termini di convocazione per le sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti, le modalità di votazione e la pubblicità delle sedute;

c) la nomina del Presidente delle commissioni consiliari permanenti;

d) le procedure per l’esame delle proposte di atti alle commissioni assegnati dagli organi del Comune;

e) la pubblicità dell’attività consiliare e delle commissioni;

f) procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni consiliari;

g) l’esercizio delle funzioni di indirizzo o di controllo;

h) la disciplina dei diritti e dei doveri dei singoli Consiglieri, dei gruppi, del Sindaco e della Giunta in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio, i soggetti titolari di diritti di partecipazione;

i) i rapporti con il collegio dei revisori del conto;

l) le modalità per assicurare l’esercizio del diritto dei gruppi consiliari di minoranza;

m) disciplinare la decadenza dei singoli consiglieri in caso di persistente assenza;

n) le modalità per la presentazione, l’istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri.

Art. 14 bis
Ruolo

Il Consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione delle elezioni, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 15
I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare.

3. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

4. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, mozioni, interpellanze. Le stesse devono ottenere risposta entro 30 giorni da parte del Sindaco. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti aziende, istituzioni e società che gestiscono i servizi pubblici locali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all’esercizio del loro mandato, senza che ad essi possa opporsi il segreto d’ufficio, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.

6. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

8. I Consiglieri comunali hanno l’obbligo di presentare la propria dichiarazione dei redditi all’inizio della legislatura e annualmente per tutta la durata del mandato mediante deposito della documentazione trasmessa agli uffici finanziari secondo le norme stabilite da apposito regolamento.

9 .Gli organi elettivi nell’esercizio delle proprie competenze possono attribuire a Consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell’azione amministrativa senza che ciò comporti il trasferimento della competenza stessa e la legittimazione di provvedimenti.

10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. I capigruppo sono designati dai singoli gruppi, con comunicazione scritta al Consiglio. In caso di insediamento di un nuovo Consiglio la comunicazione scritta sarà consegnata al Sindaco prima dell’inizio della stessa seduta di insediamento.

3. I capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari. Il regolamento può attribuire ad essa ulteriori competenze.

Art. 17
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, i poteri, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto, di norma, del criterio proporzionale della rappresentanza, garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi.

3. Le commissioni, nell’espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre possono: provvedere alla consultazione dei soggetti interessati, tenere udienze conoscitive chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, di Assessori, del Segretario, di funzionari, dei rappresentanti di forze politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti, dei rappresentanti del Comune, di Enti, aziende, istituzioni e società, nonché dei concessionari di servizi comunali, presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio e alla Giunta.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta essi lo richiedono. Gli stessi partecipano senza diritto di voto. La stessa norma vale nella situazione inversa.

Art. 18
Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti svolgono attività di esame preliminare di atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso e svolgono attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.

2. Le commissioni temporanee o speciali, nell’ambito delle competenze del Consiglio comunale assolvono compiti consultivi, propositivi o referenti connessi a questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti e che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.

3. Il Consiglio può istituire commissioni speciali, in particolare:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di aziende da esso dipendenti hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio.

4. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Apposito regolamento determinerà le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Capo II
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 19
Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla propria degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 20
La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l’organo di governo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero pari di Assessori non superiore a quattro.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l’Assessore da lui delegato o in sua mancanza l’Assessore anziano.

4. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall’articolo successivo.

5. La Giunta, di norma, è convocata a giorno ed ora fissa. In caso di necessità è convocata dal Sindaco con minimo preavviso di un’ora in qualsiasi giorno.

6. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni.

7. L’ordine del giorno è formato dalle proposte dei singoli Assessori e del Sindaco presentate prima della seduta, corredate dai pareri di rito, tecnici, di copertura finanziaria e fattibilità amministrativa della deliberazione.

8. La Giunta delibera a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sempre che partecipi al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il Segretario.

9. Con funzioni consultive alla riunione della Giunta possono partecipare i Consiglieri comunali di cui all’art. 15 ultimo comma, i funzionari del Comune, il Collegio dei Revisori, i tecnici incaricati.

10. La Giunta esercita l’attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale con proposte formalmente redatte per gli atti di competenza, compresi i regolamenti.

Art. 21
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l’organo esecutivo del Comune.

2. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

4. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

5. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi da perseguire, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

6. La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate sulla base di apposito regolamento attuativo;

g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell’apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

h) propone al Consiglio comunale criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone ed associazioni;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non siano espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.

7. La Giunta, altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie;

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali

dell’Ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, i criteri per misurare la produttività degli uffici e servizi, sentito il Segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

d) propone al Sindaco l’ordine del giorno del Consiglio comunale.

8. Il Comune assicura l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti compiuti nell’esclusivo interesse dell’ente, connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità in ogni stato o grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’Ente. Spetta alla Giunta, con apposita deliberazione, la valutazione dell’esistenza delle condizioni indicate nel presente comma.

Art. 22
Assessori

1. Possono essere proposti alla funzione di Assessori solamente i Consiglieri comunali in carica o i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

Art. 23
Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. La mozione va presentata al Segretario comunale affinché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo generale dell’Ente oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini precitati.

Art. 24
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco.

2. Il Sindaco, nella prima seduta immediatamente successiva alle dimissioni, ne da comunicazione al Consiglio, unitamente al nome del nuovo Assessore.

3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 24 bis
Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco; in tali casi si procede allo scioglimento del Consiglio:

2. I singoli componenti della Giunta possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

3. alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa o decesso provvede il Sindaco con proprio decreto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’emanazione del provvedimento.

Art. 25
Sindaco - Organo istituzionale

1. Il Sindaco é capo del governo locale ed ufficiale di governo e l’organo responsabile della amministrazione del Comune.

2. La legge disciplina le modalità per l’elezione, le incompatibilità, le ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica, nonché le azioni conseguenti a dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso.

3. All’ufficio del Sindaco competono funzioni di complessiva rappresentanza, direzione e sovraintendenza politico-amministrativa, nonché la vigilanza e controllo sull’attività degli organi e delle strutture gestionali ed esecutive del Comune e sugli Enti ed istituzioni dallo stesso dipendenti o controllate.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge, sono assegnati dal presente Statuto e dai regolamenti, poteri di auto organizzazione delle attività connesse all’ufficio ed attribuzioni, quale organo di amministrazione e di vigilanza.

Art. 26
Sindaco - Competenze
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l’attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) convoca i comizi per i referendum consultivi, se istituiti;

h) adotta ordinanze ordinarie, salvo delega ai singoli assessori preposti ai vari settori dell’amministrazione comunale per quelle riguardanti i regolamenti comunali come previsto al successivo art. 58 e quelle d’urgenza;

i) rilascia le autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

l) emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni del Consiglio della Giunta e del Segretario comunale. Il Sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 51 della L. 142/90 e dello Statuto;

n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali, sentita la Giunta, e le istanze di partecipazione sulla base di un piano organico di regolamentazione per soddisfare le esigenze dei cittadini;

o) fa pervenire all’ufficio del Segretario comunale l’atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

p) è autorità sanitaria locale;

q) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) Dispone la convocazione del Consiglio comunale, stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno, sentita la Giunta e la conferenza dei capigruppo, e lo presiede ai sensi dell’apposito regolamento.

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) presiede ed esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici e di partecipazione popolare;

d) propone l’argomento da trattare e dispone con atto formale, o informale, la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha poteri di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori ed in via temporanea per determinate materie anche a Consiglieri comunali;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale o ad altri dipendenti comunali;

g) riceve le interrogazioni, le interpellanze le mozioni per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e dà risposta scritta per tutte le altre secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 27
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, in conformità a quanto comunicato in sede di dichiarazione programmatica attribuisce al Vicesindaco, se istituito, la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento ed assegna con suo provvedimento ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai commi precedenti il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici.

3. Gli Assessori cui sia stata conferita la delega depositano la firma presso la Prefettura per l’eventuale legalizzazione.

4. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le eventuali modificazioni di cui al precedente comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 48 della L. 142/90.

Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 28
Principi generali dell’organizzazione
degli uffici e dei servizi

1. Il Comune è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità gestionale al fine di conseguire obiettivi di pubblica utilità attraverso l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. L’azione amministrativa deve tendere verso il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, con piena attuazione della normativa sulle dichiarazioni sostitutive, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito territoriale di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini.

2. Le funzioni gestionali sono attuative e strumentali all’attività di indirizzo politico-amministrativo e di governo proprie degli organi elettivi del Comune, devono essere improntate ai principi della trasparenza e devono garantire la partecipazione dei cittadini.

3. L’organizzazione del lavoro e del personale comunale traduce in termini operativi le linee di indirizzo strategico-programmatico espresso dagli organi collegiali elettivi. In base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite da ogni singolo ufficio il Segretario comunale, sentita la conferenza dei capi ufficio, avanza proposte applicative sulle metodologie di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative e delle procedure.

4. Il personale é tenuto ad operare con professionalità e responsabilità al servizio dell’utenza agendo costantemente per l’attuazione degli obiettivi programmatici fissati dagli organi dell’Ente.

Art. 29
Struttura organizzativa del Comune

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema strategico-organizzativo dinamico, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai progetti stabiliti dalla Giunta.

2. La struttura si articola in aree, che a loro volta si distinguono in uffici e servizi.

3. Il Consiglio comunale, modifica, su proposta della Giunta, la struttura organizzativa dell’Ente in relazione all’evoluzione delle singole variabili (tecniche e tecnologiche, condizioni ambientali interne ed esterne, variabili sociali, quantità e qualità di risorse disponibili) e delle loro interazioni.

4. I regolamenti di attuazione fissano i criteri organizzativi, definiscono le modalità secondo le quali si modifica la struttura e si assegna il personale alle varie unità organizzative. Stabiliscono le garanzie del personale in ordine all’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali. Disciplinano altresì l’esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto d’accesso e di partecipazione alla formazione degli atti.

5. In conformità agli obiettivi stabiliti la Giunta, su proposte avanzate dal Segretario, previo parere della conferenza dei capi ufficio, dispone con cadenza annuale il piano occupazionale, il piano della mobilità interna e quello della formazione del personale in relazione alla necessità di adeguare le singole unità organizzative ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell’anno successivo.

6. L’Amministrazione assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti soprattutto all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

7. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata nell’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite. E’ individuata e definita rispetto agli obblighi di ciascun lavoratore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell’esercizio di pubbliche funzioni supera anche i limiti della sfera delle competenze assegnate.

8. Il Comune riconosce la tutela e la libera organizzazione sindacale dei suoi lavoratori, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa degli uffici e dei servizi, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo a partecipare alla contrattazione decentrata.

9. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di pubblico impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi della normativa in vigore.

Art. 30
Responsabilità politica e responsabilità gestionale

1. Competono agli organi elettivi i compiti di indirizzo, di verifica e di controllo su tutta l’attività amministrativa del Comune.

2. Detti organi individuano, nell’ambito delle rispettive competenze, gli obiettivi prioritari dell’Ente e definiscono i programmi strategici ed i piani. Su proposta del Segretario comunale fissano processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento degli obiettivi predeterminati.

3. Spetta ai capi ufficio la responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi dell’Ente, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell’efficienza della gestione, contribuiscono attivamente alla programmazione degli interventi, al loro coordinamento ed al controllo del raggiungimento delle finalità comuni.

4. Al Segretario comunale spettano compiti afferenti la gestione amministrativa, la direzione degli uffici e dei servizi, nonché l’adozione e la firma di atti e provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni non riservati espressamente agli organi elettivi dell’Ente, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Tali atti vengono specificamente individuati tramite il regolamento di organizzazione.

5. Sono fatte salve le attribuzioni demandate da leggi speciali e particolari ad altri organi.

Art. 31
Il Segretario comunale

1. Al Segretario comunale, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, spetta la sintesi ed il coordinamento dell’attività di gestione amministrativa affidata agli uffici e ai servizi.

2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei capi ufficio e ne coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle proposte di deliberazione e assicura l’esecuzione degli atti adottati dagli organi istituzionali. A tali fini esercita tutti i poteri necessari, sia in modo diretto che avvalendosi delle componenti organizzative dell’Ente.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto esprimendo il suo parere in ordine alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze secondo le norme stabilite dal rispettivo regolamento.

4. Convoca e presiede la conferenza dei capi ufficio, predispone il sistema di comunicazione e di informazione in ordine alle finalità istituzionali e programmatiche dell’Ente, esprime il proprio parere consultivo sulle ipotesi di progetti-obiettivo da realizzare.

5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le seguenti funzioni descritte in modo particolareggiato dal regolamento:

a) roga i contratti nell’interesse del Comune;

b) assicura l’applicazione delle norme sul procedimento amministrativo;

c) adotta provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti e alle informazioni e dispone per il rilascio delle copie secondo le norme di regolamento

d) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro agli organi di controllo;

e) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

f) adotta gli atti e provvedimenti a rilevanza esterna connessi all’esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.

Art. 32
Conferenza dei capi ufficio

1. La conferenza dei capi ufficio è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche direttive dell’Ente. E’ presieduta dal Segretario comunale il quale la convoca periodicamente, di norma con frequenza mensile.

2. La conferenza si occupa dell’attuazione degli obiettivi dell’Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni ritenute necessarie per migliorare l’organizzazione e la qualità del lavoro.

3. La conferenza definisce le linee di indirizzo per la gestione organizzativa del personale comunale da rendersi omogenea e uniforme fra tutti i settori della struttura.

4. I verbali della conferenza dei capi ufficio redatti dall’ufficio segreteria, sono trasmessi dal Segretario comunale al Sindaco per il successivo inoltro alla Giunta comunale.

Titolo IV
IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 33
Controllo interno

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione si estrinsecherà secondo le modalità sotto indicate:

a) presentazione di proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente;

b) segnalazione di aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati dell’esercizio;

c) presentazione di una relazione annuale al Consiglio comunale con valutazioni sulle risultanze complessive della gestione.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dei Revisori del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Art. 34
Revisori del conto

1. I revisori del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell’esercizio delle loro funzioni, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 35
Controllo di gestione

1. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

3. La Giunta comunale sulla base degli elementi informativi acquisiti nell’attuazione del controllo di gestione presenta annualmente al Consiglio comunale un rapporto di gestione allo scopo di consentire l’analisi dell’efficacia ed efficienza dei servizi e degli interventi dell’amministrazione comunale.

Titolo V
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 36
Principi generali

1. Il Comune per il raggiungimento delle finalità proprie dello Statuto valorizza le libere forme associative, cooperative, statutarie e di volontariato assistenziale, sociale, culturale e religioso, costituisce e sostiene gli organismi di decentramento e di partecipazione, indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. Per realizzare i suoi programmi:

a) promuove la discussione ed il confronto con i cittadini sui singoli problemi e da vita a strumenti amministrativi per associarli, quando sia il caso alla gestione dei servizi;

b) favorisce la partecipazione e attiva forme di consultazione, confronto, continuative e temporanee, delle formazioni assistenziali, sociali, economiche e culturali, dei sindacati e della popolazione;

c) rende pubblici gli atti dell’Amministrazione comunale e ne garantisce l’accesso ai cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato per quanto di competenza.

3. Per favorire la formazione civica tra i giovani promuove attività con finalità specifiche di pubblico interesse.

4. Favorisce l’integrazione di tutti coloro che, pur non avendo la cittadinanza italiana risiedono e/o svolgono attività lavorativa nel Comune.

Art. 37
La partecipazione delle libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore sociale e civile, di formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e ne favorisce il potenziamento rispettandone l’autonomia e l’originalità.

2. Le organizzazioni, in particolare quelle senza finalità di lucro e costituite da volontari, che offrono servizi in risposta ai bisogni della comunità, possono concorrere alle finalità sociali del Comune che può stabilire con essi specifici rapporti.

3. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni, assume rilevanza in rapporto alla rappresentatività effettiva di interessi generali o diffusi ed alla loro struttura organizzativa che deve presentare elementi di consistenza e stabilità per poter costituire punto di riferimento continuativo con il Comune.

4. Inoltre il Comune:

a) valorizza ed incentiva tutte le libere forme

associative, di cooperazione e di volontariato, favorendo loro l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali, riconoscendo nei vari campi specifici, la loro funzioni di rappresentanza degli interessi diffusi, promuovendo e garantendo, per settori di interesse, la loro preventiva informazione e consultazione, l’esame in tempi prefissati delle loro proposte, la comunicazione delle motivazioni delle decisioni assunte in merito;

b) garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di essere opportunamente informati quando i loro interessi sono coinvolti in atti in corso di adozione e di poter sempre ottenere, con modalità e tempi da prefissare con apposito regolamento, specifiche informazioni su richiesta di tutti gli atti non riservati per legge e sullo stato dei provvedimenti, nonché presentare specifici suggerimenti, anche attraverso istanze, petizioni.

5. L’amministrazione comunale provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dall’apposito regolamento.

Art. 38
Consultazioni

1. In fase di programmazione e realizzazione delle proprie attività, il Comune attua le consultazioni, in fase preventiva, delle libere forme associative, cooperative, di volontariato, sindacali, economiche e professionali per le materie di loro competenza.

2. Apposito regolamento definirà modalità e tempi per tali consultazioni.

Art. 39
Convenzioni

1. Il Comune, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento degli scopi delle organizzazioni di cui al comma 2 dell’art. 39 istituisce incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e stabilisce intese per l’eventuale erogazione di servizi.

2. I rapporti tra il Comune e tali organizzazioni saranno disciplinati da apposite convenzioni di carattere normativo ed economico.

Art. 40
Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini sia singoli che associati, hanno la facoltà di presentare al Sindaco istanze, petizioni scritte e dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi relativamente alle competenze dell’amministrazione comunale.

Si intendono per istanze le richieste di dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione comunale; si intende per petizione la richiesta di adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. Il Sindaco provvede a sottoporre le istanze, petizioni, all’apposita commissione dei capigruppo e successivamente ad assegnarle al competente organo nei tempi previsti da apposito regolamento.

3. Le istanze, petizioni e proposte se presentate dalle associazioni devono essere regolarmente firmate dal legale rappresentante, se presentate da cittadini devono avere le firme autenticate nelle norme di legge, pena l’inammissibilità.

4. Le risposte dovranno essere comunicate agli interessati in forma scritta nei termini previsti da apposito regolamento.

Art. 41
L’azione popolare

1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse dell’Ente.

2. La Giunta comunale, nel caso che non ritenga sussistano elementi e motivi per costituirsi in giudizio, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberato e motivato.

Art. 42
Il diritto d’accesso e d’informazione del cittadino

1. Pubblicità degli atti e dell’informazione dei cittadini:

a) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di Enti o imprese, ovvero possa pregiudicare il risultato dell’azione amministrativa del Comune.

b) La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, alle informazioni di cui è in possesso, relative all’attività posta in essere da essa, da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L’informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

c) Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino della Regione, del foglio annunci legali della Provincia e dei regolamenti comunali.

d) La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all’albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone anche altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

2. Diritto di accesso:

a) Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti e dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati da apposito regolamento. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare atti e documenti posti in essere dall’amministrazione comunale o presso di questa stabilmente depositati.

L’accesso è autorizzato dal Sindaco o suo delegato.

L’esame dei documenti è gratuito.

Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il rifiuto, il differimento, la limitazione del diritto di accesso sono ammessi soltanto nel caso e nei limiti stabiliti dal regolamento.

b) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, il Comune assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi, da parte delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali riconosciute e maggiormente rappresentative nelle forme stabilite dall’apposito regolamento.

c) Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l’obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Art. 43
Garanzia dei diritti dei cittadini
e della partecipazione popolare: difensore civico

1. E ‘istituito presso l’amministrazione comunale apposito ufficio, sotto la direzione del difensore civico, con il compito di:

a) garantire l’imparzialità dell’amministrazione, la tempestività e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, fatti salvi i divieti e le limitazioni che saranno indicati nei decreti e nei regolamenti di applicazione della legge 241/90;

c) fornire al cittadino la consulenza sulle procedure e sugli atti utili alla tutela dei diritti in ordine al suo rapporto con la civica amministrazione;

d) curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione comunale;

e) segnalare al responsabile del servizio interessato ed al Segretario comunale ogni irregolarità, ritardo o disfunzione.

2. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a scrutinio segreto con voto di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, su indicazione delle forze sociali, dei partiti o su autocandidatura, nelle forme previste da apposito regolamento.

3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale.

4. Il difensore civico deve essere in possesso di competenza giuridico-amministrativa, preparazione ed esperienza tali da fornire la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

5. L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi direttivi in partiti o sindacati, con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione e per i ministri di culto.

6. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio da parte del Consiglio comunale, a voto palese, se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione, disposta dal Sindaco.

Il difensore civico dura nella sua carica cinque anni e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione; i suoi poteri sono prorogati fino all’entrata in carica del suo successore.

7. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio comunale, da adottarsi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni.

Art. 44
Esercizio delle funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli organi del Comune.

2. Il difensore civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o carenze organizzative.

3. Il difensore civico ha diritto di convocare i funzionari e di ottenere dagli uffici copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio.

4. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

5. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.

6. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l’azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici.

7. L’ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.

8. All’assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d’intesa con il difensore civico, nell’ambito dell’organico comunale.

9. Al difensore civico compete un’indennità di carica corrispondente a quella percepita dagli Assessori comunali.

10.Presso il medesimo ufficio sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

11.Per l’espletamento di tali compiti il Consiglio comunale può stipulare apposite convenzioni con altri enti territoriali nel rispetto delle caratteristiche e dei compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 45
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo

1. Partecipazione al procedimento:

a) La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, e da quelle operative disposte dal regolamento.

b) Ogni qualvolta l’apertura di un procedimento amministrativo lede o possa ledere un diritto soggettivo è fatto obbligo all’amministrazione comunale di dare tempestiva informazione alla parte interessata.

c) L’amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d’ufficio.

d) L’amministrazione comunale, su proposta del Segretario comunale, determina per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l’istruttoria e l’emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell’unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

2. Responsabilità del procedimento

Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

3. La Giunta comunale determina definitivamente, entro un anno dall’entrata in vigore dello Statuto, in base alle proposte del Segretario generale, l’unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

4. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di assenza, vacanza od impedimento.

Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

5. Il regolamento realizzerà la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e stabilirà gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l’esercizio di tale potestà.

6. Il regolamento e gli atti attuativi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori degli interessi diffusi dal procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l’esercizio di tali potestà.

Art. 46
La consultazione dei cittadini ed i referendum

1. Consultazione

a) Il Consiglio comunale su iniziativa propria o proposta della Giunta, può deliberare forme di consultazione preventive di particolari categorie di cittadini su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

b) La consultazione può avvenire attraverso la indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro proposte, o con l’invio di questionari al loro domicilio.

c) Dei risultati della consultazione e delle valutazioni conseguenti espresse dagli organi competenti deve essere data informazione agli interessati.

d) Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e i termini relativi alla consultazione.

2. Referendum consultivi

a) Possono essere indetti referendum consultivi in merito a programmi, interventi, relativi all’amministrazione e al funzionamento del Comune.

3. Promotori

a) I soggetti promotori del referendum possono essere:

a1) il Consiglio comunale con proposta approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri

a2) il 10% dei cittadini maggiorenni residenti nel comune al 31 dicembre dell’anno precedente, con firma autenticata ai sensi di legge.

4. Oggetto

a) Il referendum può avere come oggetto materie di esclusiva competenza comunale ad eccezione di:

a1) bilancio, tributi e tariffe;

a2) attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali o regionali;

a3) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative modifiche;

a4) designazione e nomina di rappresentanti;

5. Ammissibilità

a) Una apposita commissione tecnica permanente, di cui farà parte di diritto il Segretario comunale, nominata dal Consiglio comunale, nella composizione stabilita dal regolamento e con le modalità ed i termini sempre dal regolamento fissati, dovrà verificare entro 30 giorni dalla presentazione della proposta da parte dei promotori:

a1) l’ammissibilità del referendum per materie;

a2) il riscontro sulla formulazione del quesito referendario; e dovrà dichiarare il referendum ammissibile o non ammissibile.

b) Entro 3 mesi dalla dichiarazione di ammissibilità, i promotori dovranno presentare alla suddetta commissione le firme per il riscontro della regolarità su cui la commissione stessa dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

6. Acquisita l’ammissibilità

a) Il Sindaco indice entro 30 giorni il referendum che si svolgerà secondo le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.

7. Revoca e sospensione

a) Il referendum è revocato:

a1) in caso di promulgazioni di legge che disciplini ex novo la materia oggetto del referendum;

a2) in caso di accoglimento della proposta dei promotori.

b) il referendum è sospeso:

b1) in caso di scioglimento del Consiglio comunale

8. Risultati

a) L’esito del referendum è proclamato dal Sindaco e comunicato con avviso pubblico alla cittadinanza.

b) Il referendum sarà considerato valido se il numero degli votanti sarà superiore al 50% degli

aventi diritto al voto.

c) In caso di risposta positiva al quesito referendario, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio comunale o la Giunta municipale, a seconda della competenza, dovrà deliberare in merito all’argomento proposto dal referendum.

9. Norme finali

a) I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Sul medesimo oggetto non può essere proposto nuovo referendum se non sono trascorsi 2 anni dall’indizione del primo referendum.

b) Ogni anno potrà aver luogo una sola consultazione referendaria.

c) Ogni consultazione può riguardare più quesiti distinti purché le relative richieste siano pervenute a termini di regolamento.

Titolo VI
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI
E SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 47
Servizi

1. Il Comune provvede all’istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici per la produzione di beni o servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo della comunità. Il Consiglio individua i servizi pubblici da istituire e le modalità di gestione ed ha la competenza per la modifica o la soppressione dei servizi previa valutazione dei risultati della gestione mediante contabilità economica e sul merito dell’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati, dei programmi e dei costi sostenuti.

Art. 48
Forme di gestione

1. Il Consiglio stabilisce i criteri per la gestione economia dei servizi, approvando specifiche norme regolamentari.

2. Il regolamento prevederà altresì, le modalità per il contenimento dei costi, dei livelli qualitativi e per la determinazione delle tariffe e dei costi sociali.

3. Quando il servizio ha caratteristiche dimensionali tali che non consentono la gestione in economia, il Consiglio può decidere per la gestione tramite un’istituzione di aziende speciali.

Art. 49
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può gestire i servizi pubblici comunali istituendo aziende speciali nel rispetto delle norme legislative e statutarie quando è rilevante il carattere economico ed imprenditoriale del servizio o di più servizi assieme.

2. Le aziende speciali hanno personalità giuridica, autonomia imprenditoriale ed un proprio Statuto.

3. Sono organi dell’azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

4. La legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono la composizione numerica, l’elezione, il funzionamento, le incompatibilità e la durata degli organi delle aziende speciali, così come ne prevedono l’ordinamento ed il funzionamento.

5. Le aziende speciali improntano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, trasferimenti compresi.

6. Il capitale di dotazione viene conferito dal Comune.

7. Il Consiglio delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 50
La concessione a terzi

1. Motivazioni tecniche, economiche, organizzative e sociali possono determinare il Consiglio comunale a concedere la gestione dei servizi pubblici mediante concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da apposito disciplinare che oltre a prevedere i rapporti contrattuali di base dovrà assicurare l’espletamento del servizio ed i livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dell’utenza.

3. La concessione avviene, di regola, attraverso le forme pubbliche di scelta del contraente.

Art. 51
Le società per azioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la partecipazione del Comune in S.p.A. con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati quando la gestione dei servizi pubblici richiede investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale.

Art. 52
Istituzioni

1. Quando i servizi sociali, educativi e culturali non hanno rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale delibera la formazione di istituzioni dotate di sola autonomia giuridica.

2. Organo delle istituzioni sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore.

3. Il regolamento determina le competenze del Consiglio di amministrazione, quelle del Presidente e dei Consiglieri, il numero dei componenti, assicurando la rappresentanza della minoranza consigliare, e la loro durata in carica.

4. Il Consiglio comunale elegge, revoca, delibera la sfiducia per il Presidente ed il Consiglio di amministrazione.

5. Il direttore è nominato a seguito di pubblico concorso.

6. Il regolamento disciplina l’organizzazione,

l’attività, determina la dotazione organica del personale, l’assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e la verifica dei risultati gestionali.

7. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto a diritto privato e forme di collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

Titolo VII
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 53
Convenzioni

1. La Giunta può proporre al Consiglio comunale di deliberare la stipula di convenzioni al fine di promuovere la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni per perseguire obiettivi economici ed organizzativi.

2. Le convenzioni sono stipulate oltre che con altri Comuni e con la Provincia anche con altri Enti ed i loro enti strumentali e associazioni di volontariato.

3. Le convenzioni devono prevedere le finalità, le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, l’Ente che assumerà il coordinamento amministrativo ed organizzativo.

4. La convenzione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.

Art. 54
Consorzi

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la gestione associata di uno o più servizi o per realizzarli, consorziandosi con altri Comuni e con la Provincia, mediante apposita convenzione.

2. Il Consorzio è disciplinato dallo Statuto che prevede: i fini e la durata del Consorzio, la comunicazione agli enti aderenti degli atti fondamentali dell’assemblea, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche, l’assetto organizzativo e funzionale.

3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e finanziaria.

4. Gli organi del Consorzio sono l’assemblea, il Presidente ed il direttivo.

5. L’assemblea elegge il Presidente.

Art. 55
Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previste da leggi speciali o di settore che per la loro completa realizzazione necessitano dell’azione coordinata ed integrata del Comune e di altre amministrazioni possono essere definiti accordi di programma.

2. Il Sindaco con l’osservanza delle formalità di legge e dello Statuto promuove l’accordo di programma.

3. Per attuare gli accordi di programma si applicano le disposizioni di legge.

4. Devono essere previsti, oltre alle finalità da perseguire, i tempi e le modalità per l’attuazione degli accordi, i piani finanziari, i costi, le fonti di finanziamento e la disciplina dei reciproci rapporti, il coordinamento degli adempimenti.

5. All’accordo viene data pubblicazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Titolo VIII
ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 56
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all’art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 incontrano i limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Art. 57
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta ai cittadini singoli e associati, a ciascun Consigliere comunale ed alla Giunta.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett. a), della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: una prima, che consegue dopo l’adozione della deliberazione approvativa, in conformità all’art. 47 comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 58
Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. I regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59
Modifiche e abrogazioni dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all’art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta, al punto successivo della stessa seduta del Consiglio comunale, l’approvazione di quello nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione, totale o parziali, dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica.

Art. 60
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e affisso all’Albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4. Il Segretario comunale appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.