Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2000
Provincia di Biella
Accordi di programma
Il Presidente della Provincia di Biella
(omissis)
decreta
è approvato lAccordo di Programma tra la Provincia di Biella, i Comuni di Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia per la sistemazione idraulica del territorio;
(omissis)
Il Presidente
Orazio Scanzio
Accordo di programma tra la provincia di Biella, i comuni di Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia per la sistemazione idraulica del territorio
Art. 1
Oggetto dellaccordo
Ai sensi dellart. 27 della Legge 142/90, modificato dalla Legge n. 127/97, è condiviso allunanimità dai firmatari, il contenuto del presente accordo di programma
(a) la sistemazione idraulica dei colatori dacqua di soprassuolo afferenti al bacino del torrente Elvo, esistenti nei territori dei soggetti aderenti, ai fini della regolazione ed immissione dei deflussi nei corsi dacqua principali, comprese le azioni e le iniziative occorrenti affinché tali recettori siano in condizione di garantire un efficace smaltimento dellacqua, soprattutto in concomitanza con eccezionali precipitazioni;
(b) la manutenzione ordinaria e straordinaria e lesercizio dei medesimi per consentire lo sgrondo delle acque;
(c) la vigilanza degli stessi in modo da consentire la predisposizione di tempestivi interventi di salvaguardia e tutela dei territori interessati, attuando i compiti di polizia idraulica, soprattutto del torrente Elvo, anche in correlazione con le esigenze di esercizio e di laminazione delle piene dellinvaso sul torrente Ingagna in Comune di Mongrando.
Art. 2
Soggetti partecipanti
Aderiscono al presente accordo di programma:
- La Provincia di Biella;
- I Comuni di Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola, Sandigliano;
- Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese (prossimamente Consorzio Ovest-Sesia Baraggia).
(omissis)
Art. 10
Durata dellaccordo
Il presente accordo ha validità fino alla completa realizzazione del progetto che si presume possa concludersi entro lanno 2005.
Art. 11
Estendibilità dellAccordo di programma
Al presente accordo potranno aderire anche successivamente altri soggetti interessati che ne facciano richiesta e previa deliberazione da parte dei soggetti già aderenti.
Art. 12
Riferimenti
Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa esplicito riferimento allart. 27 della Legge 8.6.1990, n. 142.