AGRICOLTURA

D.G.R. 10 aprile 2000, n. 90 - 2 9895

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 - Istruzioni transitorie per l’anno 2000 per l’applicazione di alcuni interventi previsti dalla misura 9. L “Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”

D.G.R 2 maggio 2000, n. 12 - 29967

Legge n. 185/92 art. 3, comma 2, lett. e). Agevolazioni contributive per il ripristino di strutture fondiarie aziendali danneggiate da eccezionali avversita’ atmosferiche. Terzo quadro delle risorse finanziarie da trasferire alle province, ai sensi della L.R. 17/99, per i fondi ripartiti tra i Settori Territoriali dell’Agricoltura e non impegnati nel bilancio regionale entro il 31/12/1999. Approvazione

D.G.R 2 maggio 2000, n. 8 - 29963

L.R. n. 20 del 09/08/1999, art. 14. Costituzione dell’Enoteca del Piemonte. Proroga dei tempi di scadenza del mandato del Commissario, gia’ nominato con D.G.R. n. 49-28815 del 29/11/1999

D.G.R. 2 maggio 2000, n. 9 - 29964

Programma regionale di applicazione del Decreto 11 settembre 1999, n. 401 “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 1, commi 3 e 4 , del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo”

Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, caccia e pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

AMBIENTE

D.G.R 2 maggio 2000, n. 19 - 29974

Centrale termoelettrica da realizzarsi in comune di Moncalieri: procedimento di valutazione di impatto ambientale. Designazione funzionari regionali ai sensi degli articoli 6 e 7 dell’allegato IV del d.p.c.m. 27-12-1988

ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI

Codice 30
D.D. 7 aprile 2000, n. 128

Presa d’atto delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale alla data del 31 dicembre 1999

D.G.R 2 maggio 2000, n. 45 - 30000

Centro per lo studio e la documentazione delle Societa’ di Mutuo Soccorso. Contributo per la gestione 2000. Accantonamento L. 250.000.000 (cap. 11800/2000))

D.G.R 2 maggio 2000, n. 46 - 30001

Accantonamento ed assegnazione di L. 1.150.000 (cap. 10940/1999) alla Direzione Industria per il rinnovo quote d’iscrizione per l’anno 1999 all’Associazione Georisorse ed Ambiente, alla Societa’ Italiana Gallerie, alla Sezione Acque Sotterranee

BILANCIO

D.G.R 27 aprile 2000, n. 1 - 29954

Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000, mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie (cap. 15950/00)

BORSE DI STUDIO

Codice 24
D.D. 25 gennaio 2000, n. 56

Approvazione della graduatoria di merito e nomina del vincitore della borsa di studio istituita con la determinazione n. 697 del 21 settembre 1999 dal titolo: “Esame delle variazioni annuali evidenziate dall’indice biotico esteso nei corsi d’acqua piemontesi attraverso analisi statistica multivariata e confronto con i dati chimici”

Codice 24
D.D. 25 gennaio 2000, n. 57

Approvazione della graduatoria di merito e nomina del vincitore della borsa di studio istituita con la determinazione n. 697 del 21 settembre 1999 dal titolo: “Effetti delle derivazioni idriche sulle comunità biotiche e sulla qualità ambientale dell’ecosistema fluviale”

CACCIA

D.G.R 2 maggio 2000, n. 13 - 29968

Compensi a componenti le Commissioni d’esame per il rilascio dell’attestato regionale d’idoneita’ alla qualifica di guardia venatoria volontaria. Accantonamento della somma di L. 500.000 sul capitolo 10590 del bilancio 2000

D.G.R 2 maggio 2000, n. 7 - 29962

L.R. 8 luglio 1999 n. 17 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”. II quadro delle risorse finanziarie da trasferire alle Province per assegnazioni effettuate ai Settori Territoriali dell’Agricoltura e non pagate entro il 31/12/1999 (Gestione Stralcio)

COMMERCIO

D.G.R 2 maggio 2000, n. 1 - 29956

L.R. 52/95. “Norme per la formulazione e l’adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO, ai sensi art, 3, comma 3, Legge 142/90. Parziale modifica della D.G.R. n 1-17859 del 1^ aprile 1997, in adeguamento alla normativa contenuta nel Capo VII della Legge 53/2000 ”Tempi delle Citta’" e a quella in materia di commercio con riguardo agli orari di apertura dei pubblici esercizi

D.G.R. 10 aprile 2000, n. 81 - 29887

L.R. 21/97 e s.m.i. L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). Approvazione del programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Commercio

Codice 17.3
D.D. 10 maggio 2000, n. 92

L.R. 21/97 e s.m.i. L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Commercio. Approvazione modulistica della domanda di finanziamento

CONTENZIOSO

D.G.R 2 maggio 2000, n. 2 - 29957

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Alessandria proposto da privato cittadino per ottenere il risarcimento di presunti danni subiti da collisione con fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Alessandra Rava

D.G.R 2 maggio 2000, n. 3 - 29958

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Asti proposto da privato cittadino per ottenere il risarcimento di presunti danni subiti da collisione con fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Alessandra Rava

D.G.R 2 maggio 2000, n. 48 - 30002

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da una associazione avverso determinazione regionale 22.2.2000 n. 49 Settore Pianificazione Aree Protette e D.G.R. 30.12.1999 n. 69-29134 concernente autorizzazione all’attuazione di un P.E.C. in C.ne di Pino T.se nel Parco della Collina di Superga. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Irma Lima

D.G.R 2 maggio 2000, n. 5 - 29960

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il TAR Piemonte proposto da una società avverso la determinazione 16.2.2000 n. 61 del Dirigente Settore Acustico ed Atmosferico concernente diffida al mantenimento in esercizio di impianto privo di autorizzazione. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Irma Lima

D.G.R 2 maggio 2000, n. 4 - 29959

Autorizzazione a resistere nei giudizi avanti il TAR Piemonte proposti rispettivamente da privati cittadini ed altri per l’annullamento della D.C.R. in data 25.1.2000. Patrocinio nei giudizi e nella successiva esecuzione dell’avv. Eugenia Salsotto

D.G.R 2 maggio 2000, n. 6 - 29961

Riadozione ai sensi dell’art. 40 dello Statuto delle DD.G.R. n. 82-29571, n. 92-29581 e n. 99-29588 del 1.3.2000, n. 41-29631 del 6.3.2000, n. 20-29667 e n. 28-29674 del 10.3.2000

FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO

D.G.R 2 maggio 2000, n. 44 - 29999

Disposizioni in merito all’attuazione di una ricerca che quantifichi la consistenza numerica e l’impatto occupazionale del fenomeno cooperazione sul territorio piemontese. Spesa sul cap. 11060/00 assegnato alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro

OPERE PUBBLICHE

D.G.R 2 maggio 2000, n. 20 - 29975

Censimento e creazione di un archivio informatico delle opere infrastrutturali pubbliche ammissibili a contributo regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

D.P.G.R. 10 maggio 2000, n. 48

VII Legislatura. Conferma della dr.ssa Maria Leddi quale titolare della struttura organizzativa speciale “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale”

D.P.G.R. 10 maggio 2000, n. 49

Conferma provvisoria della nomina a componenti della Giunta regionale.

PROTEZIONE CIVILE

Codice S1.5
D.D. 20 aprile 2000, n. 315

Approvazione della modulistica dello schema di domanda per la richiesta di contributi a favore degli Enti Locali per attività di protezione civile

D.G.R. 1 marzo 2000, n. 20 - 29510

Criteri per l’assegnazione di contributi per le attività di protezione civile effettuate dagli Enti Locali (L.R. 41/1986; L.R. 10/1990)

D.G.R 2 maggio 2000, n. 11 - 29966

D.P.R. n. 616/77 art.70 - Legge 14/02/92 n. 185 - L.R. n. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni - Delimitazione zone e riconoscimento carattere eccezionalita’ delle trombe d’aria del 17/02/2000 in provincia di Cuneo

SANITA’

D.P.G.R. 5 maggio 2000, n. 47

Profilassi dell’influenza aviare. Revoca delle misure di zona di protezione e di sorveglianza per il focolaio insorto nel Comune di Brandizzo (TO)

D.P.G.R. 10 maggio 2000, n. 50

Profilassi della malattia di Newcastle. Decreto di zona di protezione e di zona di sorveglianza per i focolai insorti nel Comune di Asti, fr. Sessant e fr. Revignano

D.P.G.R. 10 maggio 2000, n. 51

Profilassi della malattia di Newcastle. Decreto di zona di protezione e di zona di sorveglianza per i focolai insorti nel Comune di Dronero

D.G.R 2 maggio 2000, n. 21 - 29976

Rettifica per errore materiale della DGR n. 34-29524 dell’1.3.2000 “Sviluppo della rete regionale ospedaliera di allergologia ed Istituzione dell’Osservatorio Regionale per le gravi reazioni allergiche”

D.G.R 2 maggio 2000, n. 22 - 29977

Finanziamenti a favore di case alloggio per malati di A.I.D.S. - Accantonamento di L.1.118.115.360= (cap. 20914/2000) ed assegnazione alla Direzione Programmazione Sanitaria

D.G.R 2 maggio 2000, n. 23 - 29978

Accantonamento sul cap. 12180 del bilancio regionale relativo all’anno 2000 dell’importo di L. 66.000.000 per la stipula di convenzioni con personale qualificato a supporto dell’attivita’ del Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario (cod. 29.1) per la progettazione dell’Osservatorio delle Tecnologie Regionale (O.T.R.)

D.G.R 2 maggio 2000, n. 24 - 29979

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 14 di Omegna. Atto n. 368 del 13.3.2000 “Adozione bilancio consuntivo esercizio 1998" come modificato e integrato con atto n. 427 del 29.3.2000 e con le precisazioni di cui alla nota prot. 11729 PP/dp del 3.4.2000. Approvazione

D.G.R 2 maggio 2000, n. 29 - 29984

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 16 di Mondovi’. Atto n. 480 del 15.3.2000 “Bilancio consuntivo anno 1998. Adozione”. Approvazione

D.G.R 2 maggio 2000, n. 30 - 29985

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 20 di Alessandria. Atto n. 416 del 28.3.2000 “Bilancio di chiusura esercizio 1998: approvazione risultanze contabili” come modificato e integrato con atto n. 458 del 6.4.2000. Approvazione

D.G.R 2 maggio 2000, n. 31 - 29986

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. Asl 2 di Torino. Atto n. 240/DG/01/2000 del 24.2.2000 “Piano di Organizzazione dell’Azienda ex art. 16 comma 3 della l.r. 24.1.1995 n. 10" come modificato e integrato con atto n. 478/DG/01/2000 del 7.4.2000. Approvazione condizionata

D.G.R 2 maggio 2000, n. 32 - 29987

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 9 di Ivrea. Atto n.174 del 21.2.2000 “Piano di Organizzazione dell’ASL 9 anno 1999: Approvazione” con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 11629/2000. Approvazione condizionata

D.G.R 2 maggio 2000, n. 33 - 29988

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 19 di Asti. Atto n. 315 del 18.02.2000 “Adozione del Piano di Organizzazione dell’Azienda” con le precisazioni di cui alla nota prot. 9222 dell’11.4.2000. Approvazione condizionata

D.G.R 2 maggio 2000, n. 34 - 29989

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO Maggiore della Carità di Novara. Atto n. 205 del 30.3.2000 “Presa atto della determinazione regionale n. 5527/D28 recante all’oggetto ”Valutazione piano di attività annuale 1999 e proposta di piano di organizzazione ASO Maggiore della Carità di Novara" e contestuale approvazione della rielaboraz. del piano". Approvazione condizionata

D.G.R 2 maggio 2000, n. 35 - 29990

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 2 di Torino. Atto n. 427/DG/10/2000 del 27.3.2000 “Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale 2 Torino e la Cooperativa EMMECI per l’effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici per psicologi presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e l’U.O.A. SERT”. Approvazione

D.G.R 2 maggio 2000, n. 36 - 29991

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 15 di Cuneo. Atto n. 55/00 dell’8.2.2000 “Piano di Organizzazione dell’ASL 15 di Cuneo relativo all’anno 1999" come modificato ed integrato con atto n. 235/00 del 3.4.2000. Approvazione condizionata.

D.G.R 2 maggio 2000, n. 37 - 29992

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Atto n. 356 del 6.4.2000 “Disciplinare attuativo del protocollo d’intesa Regione Piemonte/Universita’ degli Studi del Piemonte Orientale ”Amedeo Avogadro" per Scuola di Specializzazione A.A. 1999/2000 - Chirurgia Generale". Approvazione

D.G.R 2 maggio 2000, n. 38 - 29993

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 14 di Omegna. Atto n, 501 del 31.3.2000 “Convenzione con il Centro Milanese di Terapia della Famiglia per l’espletamento di attivita’ di tirocinio obbligatorio di allievi in formazione in Psicoterapia presso l’ASL 14 di Omegna - Rinnovo per un periodo triennale a decorrere dall’Anno Accademico 1999/2000". Approvazione

D.G.R 2 maggio 2000, n. 39 - 29994

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO C.T.O./C.R.F./M. Adelaide di Torino. Atto n. 177/DG/00/DSA del 28.3.2000 “Convenzione tra l’Universita’ degli Studi di Torino e A. O. C.T.O./C.R.F./M. Adelaide per l’utilizzo delle strutture infermieristiche da parte della Scuola diretta a fini speciali per dirigenti e docenti in Scienze Infermieristiche. Periodo vigenza 1.11.1998/31.10.2002". Annullamento

D.G.R 2 maggio 2000, n. 40 - 29995

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Atto n. 355 del 6.4.2000 “Disciplinare attuativo del protocollo d’intesa Regione Piemonte/Universita’ degli Studi di Torino per Scuola di Specializzazione. A.A. 1999/2000 - Psicologia della Salute”. Approvazione

D.G.R 2 maggio 2000, n. 42 - 29997

Approvazione linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi-socio assistenziali e sanitari.

D.G.R 2 maggio 2000, n. 43 - 29998

Casa di Riposo “Jacopo Bernardi” di Pinerolo (TO) - Riconoscimento della personalita’ giuridica di diritto privato e approvazione nuovo Statuto. (omissis)

D.G.R 2 maggio 2000, n. 25 - 29980

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 7 di Chivasso. Atto n. 114 del 27.1.2000 “Proposta piano di Organizzazione Aziendale - Anno 1999" come modificato e integrato con atto n. 550 del 29.3.2000. Approvazione condizionata

D.G.R 2 maggio 2000, n. 26 - 29981

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 20 di Alessandria. Atto n. 185 del 3.2.2000 “Proposta piano di organizzazione redatto ai sensi dell’art. 16 - punto 3 - lett. a) e b) della l.r. 24.1.1995 n. 10" come modificato e integrato con atto n. 418 del 28.3.2000. Approvazione condizionata

D.G.R 2 maggio 2000, n. 27 - 29982

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 2 di Torino. Atto n. 407/DG/02/2000 del 23.3.2000 “Bilancio consuntivo di esercizio - Anno 1998" modificato e rettificato con atto n. 462/DG/02/2000 del 3.4.2000 con le precisazioni di cui alle note prot. nn. 2696 del 4.4.2000, 2765 del 6.4.2000, 2838 del 10.4.2000. Approvazione

D.G.R 2 maggio 2000, n. 28 - 29983

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 9 di Ivrea. Atto n. 312 del 20.3.2000 “Approvazione bilancio consuntivo anno 1998 - ASL 9 di Ivrea”come modificato e integrato con atto n. 377 del 6.4.2000. Approvazione

URBANISTICA

D.G.R. 2 maggio 2000, n. 14 - 29969

L.1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni. Comune di Biella. Variante al Regolamento Edilizio vigente adottata con deliberazioni consiliari n. 166 in data 19/10/1998 e n. 79 in data 29/03/1999, modificate con la deliberazione consiliare di controdeduzioni n. 218 in data 21/12/1999. Approvazione con introduzione di modifiche

D.G.R. 2 maggio 2000, n. 15 - 29970

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Casale Monferrato (AL). Variante al Piano Regolatore Generale vigente, denominata “Variante 7". Approvazione

D.G.R. 2 maggio 2000, n. 16 - 29971

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Marene (CN). Approvazione

D.G.R. 2 maggio 2000, n. 17 - 29972

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Divignano (NO). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

D.G.R. 2 maggio 2000, n. 18 - 29973

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Sizzano (NO). Approvazione del Piano Particolareggiato e della contestuale variante allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente..

D.G.R. 8 maggio 2000, n. 16 - 30017

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Serravalle Scrivia (AL). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente . Approvazione

D.G.R. 8 maggio 2000, n. 8 - 30010

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunit’ Montana “Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno” - Sub Area 2 - dei Comuni di Cartosio, Castelletto d’Erro, Cavatore, Denice, Merana, Montechiaro d’Acqui e Spigno Monferrato, interessante il solo Comune di Spigno Monferrato (AL). Approvazione

URBANIZZAZIONE

Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 33

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Sessame (AT) - Lavori completamento della rete fognaria. Approvazione progetto di L. 110.000.000 (Euro 56.810,26) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 34

Determinazione n. 396 in data 27.5.1999 - Comune di Montemagno (AT) - Lavori di completamento di tratti fognari in via Roberti e frazione Santo Stefano. Concessione contributo di L. 135.000.000 (Euro 69.721,68)

Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 35

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Tonco (AT) - Lavori di costruzione della fognatura nella località Casa Paletti. Approvazione progetto di L. 137.227.673 (Euro 70.872,18) e concessione contributo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)

Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 36

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Castell’Alfero (AT) - Lavori di completamento del collettore fognario nella frazione Callianetto. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 37

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Robella (AT) - Lavori di realizzazione di un nuovo tronco fognario nella strada comunale delle Cascine. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 38

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.5.1999 - Comune di Cella Monte (AL) - Lavori di costruzione tronchi fognari nelle località Belvedere e San Rocco. Approvazione progetto di L. 162.100.000 (Euro 83.717,66) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 39

Determinazione Dirigenziale n. 61 del 29.9.1997 - Comune di Pezzana (VC) - Lavori di raccolta e convogliamento acque meteoriche in via Palestro e via Fietti. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 46.534.624 (Euro 24.033,13)

Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 40

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.5.1999 - Comune di Roccaforte Ligure (AL) - Lavori di completamento fognatura comunale. Approvazione progetto di L. 60.000.000 (Euro 30.987,41) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 41

Determinazione Dirigenziale n. 61 del 29.9.1997 - Comune di Ceresole D’Alba (CN) - Lavori di costruzione della fognatura nella borgata Maghini. Approvazione perizia di variante di L. 119.424.000 (Euro 61.677,35)

Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 42

L.R. 18/84 - Comune di Rivarone (AL) - Lavori di potenziamento dell’acquedotto comunale. Rideterminazione del contributo ed erogazione saldo. Impegno di L. 4.478.618 sul cap. 27190/2000

Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 44

A.I.D.A. - Azienda Intercomunale Difesa Ambientale sede in Pianezza - Lavori di adeguamento impianto di depurazione consortile e potenziamento 3 sedimentatore secondario. Approvazione progetto di L. 1.106.000.000 (Euro 571.201,33)

Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 45

Comune di Cesana Torinese - Lavori di urbanizzazione della strada comunale in frazione Bousson. Approvazione progetto di L. 615.000.000 (Euro 317.620,99)

Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 46

Comune di Valperga (TO) - Costruzione della fognatura comunale - 18 lotto. Approvazione progetto di L. 700.000.000 (Euro 361.519,83)

Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 47

Comune di Pramollo (TO) - Estensione dell’acquedotto comunale alle borgate Bocchiardi e Sapiatti. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 48

Comune di Barge (CN) - Costruzione acquedotto in località Lungaserra. Approvazione progetto di L. 201.534.400 (Euro 104.083,83)

Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 49

Comune di La Morra (CN) - Prolungamento della fognatura in località Laghetto. Approvazione progetto di L. 21.100.000 (Euro 10.897,24)

Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 50

Azienda Po Sangone - Torino - Costruzione tratti di collettori fognari a servizio di Comuni consorziati 3 lotto. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 17.000.000.000 (Euro 8.779.767,28)

Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 51

Azienda Po Sangone - Torino - Costruzione tratti di collettori fognari a servizio di Comuni consorziati - 4 lotto. Approvazione perizia di variante di L. 8.300.000.000 (Euro 4.286.592,26)

Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 52

Comune di Novara - Completamento delle opere di urbanizzazione primaria relative al P.E.E.P. di Lumellogno. Progetto di L. 645.708.194 (Euro 333.480,45)

Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 53

Comune di Mondovì (CN) - Lavori di urbanizzazione primaria in via San Bernardo. Progetto di L. 750.000.000 (Euro 387.342,67)

Codice 24.3
D.D. 21 gennaio 2000, n. 54

Comune di Stroppo (CN) - Potenziamento dell’acquedotto nelle borgate Contà e Ciamino. Approvazione progetto di L. 76.310.000 (Euro 39.410,82)

Codice 24.3
D.D. 21 gennaio 2000, n. 55

Azienda Consorzio Acquedotto Valtiglione - Asti. Rifacimento dei serbatoi idrici nei Comuni di Castelnuovo Calcea, Fontanile, Montaldo Scarampi e Vigliano d’Asti. Approvazione progetto di L. 463.000.000 (Euro 239.119,54)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 58

Comune di Scopa - Ampliamento della rete fognaria in località Villa e Muro. Approvazione progetto di variante di L. 55.000.000 (Euro 28.405,13)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 59

Comune di Occhieppo Superiore - Ristrutturazione e completamento della rete fognaria tra la strada comunale del Castellazzo e la strada vicinale del Fornacione - 1 lotto. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 480.000.000 (Euro 247.899,31)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 60

Comune di Incisa Scapaccino (AT) - Completamento della rete fognaria comunale. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 61

Azienda Po Sangone - Torino - Trasferimento dei reflui del Comune di Piobesi ai collettori consortili mediante stazione di pompaggio e fognatura consortile. Approvazione progetto di L. 2.591.110.000 (Euro 1.338.196,63)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 62

Comune di San Carlo Canavese - Lavori di costruzione della fognatura comunale in strada Corio - 2 lotto. Proroga ai termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 63

Comune di Ivrea (TO) - Costruzione del collettore fognario in zona sud, dal collettore Pia a Canton Ferrero. Approvazione progetto di L. 800.000.000 (Euro 413.165,52)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 64

Consorzio Azienda Acque Reflue - San Maurizio Canavese (TO) - Costruzione di by-pass delle vasche di sollevamento e dissabbiatura dell’impianto di depurazione consortile sito in frazione Ceretta. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 65

Comune di Rivara (TO) - Potenziamento acquedotto in corso Vittorio - Quarelli - San Bernardino. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 125.894.803 (Euro 65.019,24)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 66

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Bairo (TO) - Lavori di costruzione del primo tratto di fognatura nera in via Zinzolano. Approvazione progetto di L. 144.120.000 (Euro 74.431,77) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 67

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Lessona (BI) - Adeguamento e completamento rete fognaria quinto intervento. Approvazione progetto di L. 340.000.000 (Euro 175.595,34) e concessione contributo di L. 100.000.000 (51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 68

D.G.R. n. 45-11779 in data 02.09.1996 - Comune di Piobesi D’Alba (CN) - Lavori di costruzione del terzo lotto della fognatura comunale. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 180.151.500 (Euro 93.040,49)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 69

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Premeno (BI) - Realizzazione di tronchi fognari secondari a completamento della rete confluente negli impianti depurativi esistenti. Approvazione progetto di L. 300.000.000 (Euro 154.937,07) e concessione contributo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 70

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Bagnasco (CN) - Lavori di potenziamento dell’acquedotto comunale in località Garbenna. Approvazione progetto di L. 110.000.000 (Euro 56.810,25) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 71

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Venasca (CN) - Lavori sull’acquedotto in zona Rolfa. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 72

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Bosconero (TO) - Lavori di rifacimento tratti di acquedotto e fognatura in via Trento. Approvazione progetto di L. 300.000.000 (Euro 154.937,07) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 2 febbraio 2000, n. 73

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Rivarossa (TO) - Realizzazione di un collettore fognario misto nella sponda destra del torrente Malone, a valle del rio Mignana. Approvazione progetto di L. 180.000.000 (Euro 92.962,24) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 74

Comune di Cavallerleone (CN) - Lavori di estensione dell’acquedotto comunale per il collegamento di nuclei frazionali. Approvazione progetto di L. 127.000.000 (Euro 65.590,03) e concessione contributo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 75

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Arola (VB) - Lavori di costruzione fognatura ed impianto di depurazione in località Pianezza. Approvazione progetto di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 76

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Consorzio Servizi Ecologici del Vergante - Lavori di riordino e potenziamento acquedotto nel Comune di Stresa. Approvazione progetto di 200.000.000 (Euro 103.291,38) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 77

Comune di Villarfocchiardo - Ampliamento dell’acquedotto comunale presso la borgata Comba. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 262.000.000 (Euro 135.311,71)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 78

Comune di Biella - Risanamento igienico del Cantone Bonino nella zona posta ad ovest della strada Masserano Calaria. Approvazione progetto di L. 760.000.000 (Euro 392.507,24)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 79

Azienda Po Sangone - Torino - Realizzazione delle opere di fognatura nelle vie Pertinace, Chambery, Asiago e Coni Zugna - 1 lotto. Approvazione progetto di L. 1.634.645.630 (Euro 844.224,01)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 80

Comune di Occhieppo Superiore - Sostituzione della rete acquedottistica e costruzione tratto di rete fognaria in via XXIV Maggio. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 81

Comune di Novara - Lavori di urbanizzazione primaria da eseguirsi in via Vivaldi e via Perosi. Progetto di L. 380.000.000 (Euro 196.253,62)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 82

Servizi Idrici Novaresi S.p.A. - Novara. Collegamento dell’abitato di Veveri alla pubblica fognatura di via F.lli di Dio e potenziamento del collegamento idrico pozzo di via F.lli di Dio - Veveri. Approvazione progetto di L. 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 83

Comune di Maranzana - Rifacimento e sistemazione di tratti fognari in via Bove, via Roma, nel concentrico e lungo la via Ortaglie. Approvazione progetto di L. 99.827.460 (Euro 51.556,58)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 84

Comune di Prato Sesia - Costruzione nuova condotta idrica di collegamento tra il pozzo di via Martiri ed il serbatoio in località Montecastello. Approvazione progetto di L. 276.000.000 (Euro 142.542,10)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 85

Comune di Biella - Adeguamento fognature in via Marocchetti, vicolo del Ricovero, via Serralunga e completamento impianti di sollevamento acque nere in via Italia e via Rappis. Approvazione progetto di L. 755.000.000 (Euro 389.924,96)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 86

Comune di Tarantasca - Miglioramento acquedotto e ampliamento fognatura comunale. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 87

Comune di Salza Di Pinerolo - Completamento della fognatura in borgata Fontane. Approvazione progetto di L. 240.000.000 (Euro 123.949,65)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 88

Comune di Garzigliana - Ampliamento della fognatura comunale. Approvazione progetto di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 89

Comune di Neviglie (CN) - Lavori di costruzione tratti di fognatura nelle località S. Sisto e Stufano. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo di L. 80.000.000 (Euro 41.316,55)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 90

Comune di Pocapaglia (CN) - Lavori di costruzione della fognatura in località San Martino. Approvazione progetto di L. 160.000.000 (Euro 82.633,10) e concessione contributo di L. 80.000.000 (Euro 41.316,55). Revoca Determinazione Dirigenziale n. 274 in data 27.03.1998

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 91

Comune di Serralunga D’Alba (CN) - Lavori di costruzione fognatura per le località Bruni e Fontanafredda. Approvazione progetto di L. 237.000.000 (Euro 122.400,28) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 92

D.G.R. n. 123-14222 in data 25.11.1996 - Comune di Mattie (TO) - Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 89.800.000 (Euro 46.377,83)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 93

Comune di La Morra (CN) - Lavori di costruzione fognatura. Approvazione progetto di L. 186.500.000 (Euro 96.319,21) e concessione contributo di L. 80.000.000 (Euro 41.316,55)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 94

Comune di Inverso Pinasca (TO) - Lavori di costruzione fognatura in Borgata Combavilla. Approvazione progetto di L. 55.000.000 (Euro 28.405,13) e concessione contributo di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 95

Comune di Condove (TO) - Lavori di riassetto della rete idrica comunale. Approvazione progetto di L. 284.910.000 (Euro 147.143,73) e concessione contributo di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 96

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Melazzo (AL) - Lavori di adeguamento tratti di fognatura comunale. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 97

Comune di Borgomale (CN) - Lavori di completamento fognatura in località Villaio. Approvazione progetto di L. 110.000.000 (Euro 56.810,25) e concessione contributo di L. 95.000.000 (Euro 49.063,41)

Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 98

Comune di Scalenghe (TO) - Lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione comunale. Approvazione progetto di L. 270.000.000 (Euro 139.443,36) e concessione contributo di L. 110.000.000 (Euro 56.810,25)

Codice 24.2
D.D. 3 febbraio 2000, n. 99

D.G.R. n. 58-10573 del 15/7/1996: contratto di manutenzione e gestione della rete regionale di acquisizione dei dati idrometrici e di qualità delle acque. Impegno e liquidazione a favore dell’A.T.I. Hydrodata S.p.A. e CAE S.r.l. di L. 6.590.226 (Euro 3403,57) sul cap. 15940/2000

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 100

L.R. n. 18/84 - Consorzio per la raccolta e depurazione delle acque reflue nella Valle Vigezzo. Realizzazione condotta fognaria e impianti di depurazione consortile. Impegno di L. 500.000.000 sul cap. 27190/2000 e apertura di credito

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 101

L.R. n. 18/1984 - Comune di Roppolo - Lavori di costruzione della fognatura in Regione Babò - Impegno di L. 15.000.000 (Euro 7.746,85) - Cap. 27190/2000

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 102

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Fara Novarese (NO) - Lavori di rifacimento canalizzazioni acquedottistiche lungo la strada statale ed ampliamento opere di urbanizzazione primaria, primo stralcio. Approvazione progetto di L. 160.000.000 (Euro 82.633,10) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 103

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Baldissero Canavese (TO) - Lavori di prolungamento collettore fognatura comunale, in località Bettolino, per collegamento a rete consortile. Approvazione progetto di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 104

Legge 135/1997 - Consorzio C.I.D.I.U. con sede in Collegno - (TO) - Opere fognarie ed interventi finalizzati al contenimento dell’emissione in atmosfera ed i cattivi odori presso l’impianto di depurazione - Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 21.386.012.242 (Euro 11.039.788,99)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 105

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Vische (TO) - Lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione primaria. Approvazione progetto di L. 170.000.000 (Euro 87.797,67) e concessione contributo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 106

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Mombasiglio (CN) - Costruzione nuovo tratto fognario. Approvazione progetto di L. 157.014.000 (Euro 81.090,96) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 107

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Nomaglio (TO) - Costruzione di impianto sterilizzazione serbatoio acquedotto e realizzazione di rete acquedottistica e fognaria. Approvazione progetto di L. 75.000.000 (Euro 38.734,27) e concessione contributo di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 108

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Mombello (TO) - Lavori di completamento rete fognante ed impianto di depurazione. Approvazione progetto di L. 190.000.000 (Euro 98.126,81) e concessione contributo di L. 90.000.000 (Euro 46.481,12)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 109

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 £ Comune di Granozzo Con Monticello (NI) - Lavori di ristrutturazione rete fognaria in località Case Sparse. Approvazione progetto di L. 233.980.500 (Euro 120.840,84) e concessione contributo di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 110

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 £ Comune di Salmour (CN) - Lavori di ampliamento rete fognaria mista nel concentrico. Approvazione progetto di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 111

L.R. 40/95 - FIP 1995 - Comune di Mombercelli (AT) - Lavori di completamento della rete fognaria in località Piana. Approvazione progetto di L. 124.200.000 (Euro 64.143,95)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 112

Comune di Agliano Terme - Costruzione nuovo tratto fognario in adiacenza alla S.S. Asti - Mare. Riapprovazione progetto di L. 164.000.000 (Euro 84.698,93)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 113

Comune di Chivasso - Realizzazione reti fognarie nelle frazioni Castelrosso e Torassi e collettore di collegamento alla rete principale - 2 lotto. Approvazione progetto di L. 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 114

Comune di Cossato - Realizzazione della fognatura in via C. Cervo a sud dell’incrocio con via Milano - 3 lotto - 2 stralcio. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 516.000.000 (Euro 266.491,76)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 115

Consorzio Servizi Ecologici del Vergante - Solcio di Lesa (NO) - Riordino e potenziamento dell’acquedotto a servizio della frazione Brisino in Comune di Stresa - 2 lotto. Approvazione progetto di L. 400.000.000 (Euro 206.582,76)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 116

Servizi Idrici Novaresi S.p.A. - Novara. Ripristino della fognatura urbana di C.so Risorgimento tratto da via dei Carbonari a via Villa Glori. Approvazione progetto di L. 260.000.000 (Euro 134.278,79)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 117

Comune di Montanaro - Sistemazione fognaria, acquedottistica e stradale delle vie Giavarini e Martiri della Libertà. Approvazione progetto di L. 260.000.000 (Euro 134.278,79)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 118

Comune di Moriondo Torinese - Estensione e completamento della rete fognaria in via Bausone e via Riva. Approvazione progetto di L. 215.000.000 (Euro 111.038,23)

Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 119

Comune di Arola - Estensione dell’impianto di depurazione ed opere collaterali. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 280.000.000 (Euro 144.607,93)

Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 120

Comune di La Morra - Completamento della fognatura in località Ciocchini frazione S. Maria. Approvazione progetto di L. 190.000.000 (Euro 98.126,81)

Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 121

Comune di Bagnolo Piemonte - Costruzione della fognatura in via Crosa, via Pelagallo e via San Maurizio. Approvazione progetto di L. 450.000.000 (Euro 232.405,60)

Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 122

Comune di Bernezzo - Realizzazione tratti di fognatura in via Cuneo, via Verdi e via Monviso. Approvazione progetto di L. 60.000.000 (Euro 30.987,41)

Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 123

Comune di Sabbia - Completamento dell’acquedotto comunale a servizio della frazione Montata. Approvazione progetto di L. 20.000.000 (Euro 10.329,14)

Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 124

Comune di Cortiglione - Costruzione tratto fognario in località Sul Piano e località Coperti. Approvazione progetto di L. 54.400.000 (Euro 28.095,25)

Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 125

Comune di San Ponso - Costruzione tratti di fognatura in via Salassa e via Ferreri Noli. Approvazione progetto di L. 39.147.016 (Euro 20.217,75)

Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 126

Comune di Biella - Costruzione del collettore fognario tra le frazioni Favaro e Cavallo Superiore e ripristino frana in località Prato Cavallo. Approvazione progetto di L. 590.000.000 (Euro 304.709,57)

Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 127

Comune di Elva - Costruzione degli acquedotti nelle borgate Serre, Chiosso e Garneri. Approvazione progetto di L. 60.520.000 (Euro 31.255,97)

Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 128

Comune di Lanzo Torinese - Realizzazione della fognatura in via Challant - 13 lotto. Approvazione progetto di L. 305.000.000 (Euro 157.519,35)

Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 129

Comune di Novara - Opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi nelle vie Bertona, Campagnoli, Pietro Micca, Tadini, Grippa e Verdi. Progetto di L. 1.050.000.000 (Euro 542.279,74)

Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 130

Comune di Ingria - Ripristino degli acquedotti comunali. Approvazione progetto di L. 29.000.000 (Euro 14.977,25)

Codice 24
D.D. 15 febbraio 2000, n. 131

L.R. 08.08.1997 n. 51 art. 23 - Approvazione del rendiconto relativo al 3 quadrimestre 1999 dei pagamenti eseguiti dal funzionario delegato della Direzione Pianificazione Risorse Idriche per l’importo complessivo di L. 15.117.135.929 (Euro 7.807.349,145)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 132

Delibera CIPE 12/7/1996 - Comunità Montana Valli di Lanzo - Lavori di disinquinamento idrico nell’area della Comunità Montana - primo stralcio - primo lotto

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 133

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Cameri (NO) - Lavori di riordino fognatura comunale, quarto lotto. Approvazione progetto di L. 450.000.000 (Euro 232.405,60) e concessione contributo di L. 140.000.000 (Euro 72.303,96)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 134

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Racconigi (CN) - Lavori di adeguamento del depuratore fognario sito in località San Lazzaro. Approvazione progetto di L. 600.000.000 (309,874.14) e concessione contributo di L. 140.000.000 (Euro 72.303,96)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 135

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Borgomasino (TO) - Lavori di completamento rete fognaria. Approvazione progetto di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 136

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Strambinello (TO) - Lavori di ristrutturazione rete fognaria nel concentrico. Approvazione progetto di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 137

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Cassinasco (AT) - Lavori di adeguamento acquedotto comunale alle norme igienico-sanitarie. Approvazione progetto di L. 85.000.000 (Euro 44.208,71) e concessione contributo di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 138

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Massello (TO) - Realizzazione della fognatura mista per la borgata Campo la Salza e prosecuzione del collettore principale. Approvazione progetto di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 139

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Marano Ticino (NO) - Lavori di ristrutturazione acquedotto in via Dei Boschi, via Sempione e via Mezzomerico e costruzione nuova fognatura in via Dei Boschi. Approvazione progetto di L. 220.000.000 (Euro 113.620,52) e concessione contributo di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 140

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Balzola (AL) - Lavori di completamento tronchi fognari e realizzazione nuovo impianto di depurazione acque reflue. Approvazione progetto di L. 490.000.000 (253.063,88) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 141

Integrazione alla Determinazione n. 361 dell’11.5.1999 con il dispositivo concernente l’autorizzazione all’apertura di credito a favore del funzionario delegato

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 142

Integrazione alla Determinazione n. 360 dell’11.5.1999 con il dispositivo concernente l’apertura di credito a favore del funzionario delegato

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 143

Azienda Po Sangone - Torino - Lavori di manutenzione straordinaria ai civici canali di fognatura - anno 1998 - Settore Urbano n. 4. Approvazione progetto di L. 1.242.900.000 (Euro 641.904,28)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 144

Azienda Po Sangone - Torino - Lavori di manutenzione straordinaria ai civici canali di fognatura - anno 1998 - Settore Urbano n. 1. Approvazione progetto di L. 1.230.000.000 (Euro 635.241,98)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 145

Comune di Corio - Realizzazione dell’impianto di potabilizzazione delle acque prelevate dal torrente Malone in località Case Begin. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 598.000.897 (Euro 308.841,69)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 146

Comune di Treville - Rifacimento del tratto di fognatura comunale in via Pirito. Approvazione progetto di L. 32.455.912 (Euro 16.762,08)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 147

Comune di Oggebbio - Costruzione del collettore lungo la S.S. n. 34 per il collegamento della rete fognaria in Pieggio al collettore consortile. Approvazione progetto di L. 69.000.000 (Euro 35.635,53)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 148

Comune di Coazze - Realizzazione tratto di condotta fognaria da borgata Dirotto a borgata Barone in località Cervelli. Approvazione progetto di L. 140.000.000 (Euro 72.303,96)

Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 149

Comune di Beinette - Realizzazione della fognatura nera a servizio della nuova area artigianale. Approvazione progetto di L. 116.000.000 (Euro 59.909,00)

Codice 24.3
D.D. 18 febbraio 2000, n. 150

Interazione alla Determinazione n. 628 del 2.7.1998 con il dispositivo riguardante l’apertura di credito a favore del funzionario delegato

Codice 24.3
D.D. 18 febbraio 2000, n. 151

Interazione alla Determinazione n. 551 del 21.7.1999 con il dispositivo concernente l’apertura di credito a favore del funzionario delegato

Codice 24.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 152

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Vignone (VB) - Lavori di potenziamento acquedotto e fognatura. Approvazione progetto di L. 243.000.000 (Euro 125.499,02) e concessione contributo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)

Codice 24.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 153

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Piozzo (CN) - Lavori completamento fognatura e costruzione impianti di depurazione, secondo lotto. Approvazione progetto di L. 120.000.000 (61.974,83) e concessione contributo di L. 90.000.000 (Euro 46.481,12)

Codice 24.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 154

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Montaldo Torinese - Lavori di costruzione fognatura in località Gaiotti ed acquedotto in strada dei Gerbidi. Approvazione progetto di L. 122.000.000 (Euro 63.007,74) e concessione contributo di L. 90.000.000. (Euro 46.481,12)

Codice 24.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 155

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Montaldo Scarampi (AT) - Lavori di rifacimento tratto fognario in località Valle Tiglione. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 156

L. 283/1989, art. 2 bis - P.T.T.A. 1994-1996 - Annualità 1995 - Consorzio Acque Cusio - Progetto n. 17 - Lavori di integrazione e completamento opere consortili - 4O stralcio esecutivo Sub “B”. Approvazione 2 a perizia di variante di L. 2.333.000.000 (Euro 1.204.893,95)

Codice 24
D.D. 22 febbraio 2000, n. 157

Comune di Orbassano (TO) - Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo idropotabile a servizio dell’Ospedale S. Luigi

Codice 24
D.D. 28 febbraio 2000, n. 158

Comune di Cossato (BI) - Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale ubicato in via Cesare Battisti

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 160

Comune di Oggebbio - Costruzione della fognatura Rio Ballone - Strada A. Manzi. Approvazione progetto di L. 149.000.000 (Euro 76.952,08)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 161

Comune di Niella Tanaro - Costruzione impianto di depurazione e rifacimento tratto di condotta fognaria a servizio dell’area produttiva. Approvazione progetto di L. 350.000.000 (Euro 180.759,91)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 162

Comune di Salbertrand - Potenziamento dell’acquedotto comunale nel capoluogo e frazioni. Approvazione progetto di L. 185.000.000 (Euro 95.544,53)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 163

Comune di Oggebbio - Costruzione della rete fognaria in frazione Piazza. Approvazione progetto di L. 112.000.000 (Euro 57.843,17)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 164

Comune di Carezzano (AL) - Sistemazione acquedotto. Approvazione progetto di L. 45.850.000 (Euro 23.679,55)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 165

Comune di Terzo (AL) - Costruzione della fognatura, canalizzazione acque nere - 1 lotto. Approvazione progetto di L. 27.000.000 (Euro 13.944,34)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 166

Comune di San Giorgio Monferrato (AL) - Rifacimento e nuova costruzione della fognatura in via Cavalli d’Olivola e via Nazario Sauro. Approvazione progetto di L. 105.000.000 (Euro 54.227,97)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 167

Comune di Caravino (TO) - Realizzazione fognatura, impianto idrico e conseguenti ripristini nell’area servizi “SP18" ed allacciamento fognario in piazzale Bosè area servizi ”SP5". Approvazione progetto di L. 68.023.500 (Euro 35.131,20)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 168

Comune di Paruzzaro (NO) - Potenziamento dell’acquedotto comunale nelle vie Croce e Barquedo e lungo un tratto della S.S. n. 142 Biellese - Approvazione progetto di L. 97.500.000 (Euro 50.354,55)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 169

Comune di Sardigliano - Costruzione tratti di fognatura nelle località S. Antonio e Malvino. Approvazione progetto di L. 52.000.000 (Euro 26.855,76)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 170

Comune di Sale (AL) - Realizzazione impianto di potabilizzazione dell’acquedotto comunale. Approvazione progetto di L. 450.000.000 (Euro 232.405,60)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 171

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Castelnuovo Belbo (AT) - Lavori di costruzione tratto fognario in località Borghi. Approvazione progetto di L. 115.000.000 (Euro 59.392,54) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 172

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Cascinette D’Ivrea (TO) - Lavori di completamento fognatura. Approvazione progetto di L. 290.000.000 (Euro 149.772,50) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 56.645,69)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 173

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Ozegna (TO) - Lavori di potenziamento acquedotto comunale con sostituzione autoclave. Approvazione progetto di L. 211.000.000 (Euro 108.972,40) e concessione contributo di L. 90.000.000 (Euro 46.481,12)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 174

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Rorà (TO) - Lavori di realizzazione fognatura nera comunale. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84)

Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 175

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Refrancore (AT) - Rifacimento tratto fognario in via Regina Margherita. Approvazione progetto di L. 50.000.000 (25.822,84) e concessione contributo

Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 179

Consorzio Acquedotto Intercomunale Sud Canavese - Ciriè. Rifacimento della tubazione idrica consortile in Comune di Balangero. Approvazione progetto di L. 43.500.000 (Euro 22.465,87)

Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 180

Comune di Rocca Grimalda (AL) - Costruzione tronco di fognatura in località Schierano. Approvazione progetto di L. 70.000.000 (Euro 36.151,98)

Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 181

Comune di Moiola (CN) - Potenziamento e sistemazione rete fognaria, acque meteoriche e fontane pubbliche. Approvazione progetto di L. 106.813.988 (Euro 55.164,82)

Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 182

Comune di Quincinetto - Lavori di adeguamento opere di presa dell’acquedotto comunale in località Montellina. Approvazione progetto di L. 98.500.000 (Euro 50.871,00)

Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 183

Comune di Mondovì - Realizzazione di due sfioratori a servizio della fognatura comunale in via Vigevano e via Paolino. Approvazione progetto di L. 200.000.000 (Euro 103.291,38)

Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 184

Comune di Vignolo - Costruzione tratti di fognatura in via S. Croce. Approvazione progetto di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53)

Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 185

Comune di Dogliani - Ampliamento e sistemazione del 1 tratto di via S. Luigi e completamento di via Castellero. Progetto di L. 497.100.000 (Euro 256.730,72)

Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 186

Comune di Cissone - Costruzione della fognatura nera in piazza Ravina, località Monarca e località Costa. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 187

Comune di Moransengo (AT) - Completamento della rete fognaria in frazione Vallenervi. Approvazione progetto di L. 37.873.722 (Euro 19.560,17)

Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 188

Comune di Berzano San Pietro (AT) - Ampliamento della rete fognaria in strada S. Pietro ed opere di manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (51.645,69)

Codice 24.3
D.D. 2 marzo 2000, n. 189

P.T.T.A. 1994-1996 - Legge 19.05.1997, n. 137. Piano di risanamento delle aree critiche Valle Bormida - Interventi strutturali. - 2 a assegnazione

Parte I
ATTI DELLA REGIONE


DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 maggio 2000, n. 47

Profilassi dell’influenza aviare. Revoca delle misure di zona di protezione e di sorveglianza per il focolaio insorto nel Comune di Brandizzo (TO)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Art. 1 - Sono revocare le misure di protezione e di sorveglianza per influenza aviare per il focolaio insorto nel Comune di Brandizzo (TO), disposte con Decreto n. 38 del 6/4/2000.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 maggio 2000, n. 48

VII Legislatura. Conferma della dr.ssa Maria Leddi quale titolare della struttura organizzativa speciale “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di confermare la dr.ssa Maria Leddi quale titolare della struttura organizzativa speciale “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale”

di precisare che detta funzione è conferita con contratto di diritto privato (secondo lo schema gi approvato con DGR n. 25-23494 del 22.12.1997 salvo le opportune modifiche e/o aggiornamenti necessari) per un periodo di quattro anni a decorrere dalla stipulazione del contrato stesso.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 maggio 2000, n. 49

Conferma provvisoria della nomina a componenti della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di confermare provvisoriamente la nomina a componenti della Giunta regionale e l’attribuzione delle competenze di cui ai DD.P.G.R. n. 38/98 e 39/98, nelle more dell’individuazione dei nuovi componenti della Giunta regionale.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 maggio 2000, n. 50

Profilassi della malattia di Newcastle. Decreto di zona di protezione e di zona di sorveglianza per i focolai insorti nel Comune di Asti, fr. Sessant e fr. Revignano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Art. 1 - Si dichiara “zona di protezione” per malattia di Newcastle:

- il territorio del Comune di Asti, limitatamente alla frazioni: Bramairate, Casabianca, Garoppa, Madonna di Viatosto, Revignano, Serravalle, Sessant, Vaglierano, Valle Andona, Valmaggiore, Valmairone, Stazione di San Damiano;

- il territorio del Comune di Tigliole, limitatamente alla razioni: Calvino, Pianetti, Poccola; - il territorio del Comune di Revigliasco d’Asti limitatamente alla frazione Moncarletto;

- il territorio del Comune di Baldichieri, limitatamente alla località Rollone, Cascina, Lane, Case Capello e Case Muto;

- l’intero territorio del Comune di Celle Enomondo.

Ai limiti della zona di protezione sulle vie di accesso devono essere apposte a cura della Amministrazioni Comunale, tabelle ben visibile con la scritta: “Zona di protezione per Malattia di Newcastle”.

Art. 2 - Si dichiara “zona di sorveglianza” per malattia di Newcastle:

- il territorio del Comune di Asti, limitatamente alla parte non compresa nella zona di protezione;

- il territorio del Comune di Tigliole, limitatamente alla parte non compresa nella zona di protezione;

- il territorio del Comune di Revigliasco d’Asti, limitatamente alla parte non compresa nella zona di protezione;

- il territorio del Comune di Baldichieri, limitatamente alla parte non compresa nella zona di protezione;

- l’intero territorio dei Comuni di: Antignano, Camerano, Cantarana, Castell’Alfero, Castellero, Cinaglio, Corsione, Cossombrato, Cortandone, Cortazzone, Frinco, Isola, Maretto, Monale, Mongardino, Montechiaro, Portacomaro, Roatto, S. Damiano d’Asti, S. Martino Alfieri, Settime, Soglio, Tonco, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villa S. Secondo;

- il territorio del Comune di Calliano, limitatamente alla frazioni Perrona e Bagni;

- il territorio del Comune di Costigliole d’Asti, limitatamente alla frazione Motta.

Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibiil con la scritta “Zona di sorveglianza per Malattia di Newcastle”.

Art. 3 - Nell’ambito delle zone di protezione e di sorveglianza il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente provvede ad organizzare ed effettuare:

1. il censimento degli allevamenti che detengono volatili d’allevamento, piccioni e ratiti e la numerazione per categoria degli animali presenti;

2. le ispezioni sanitarie e i controlli volti ad accertare il rispetto delle misure di profilassi e polizia veterinaria disposte dal presente Decreto; i controlli sanitari negli allevamenti che detengono volatili della zona di protezione devono essere eseguiti con urgenza e annotati su verbale;

3. la vigilanza straordinaria negli stabilimenti di macellazione dei volatili.

Art. 4 - Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

a) sequestro dei volatili presenti nei locali di stabulazione o altri luoghi che ne consentano l’isolamento, con divieto di spostamento anche delle uova da cova; gli animali di specie diversa presenti nelle aziende che detengono volatili possono essere trasferiti, previa autorizzazione veterinaria;

b) l’effettuazione di controli clinici, integrati da eventuali esami di laboratorio; c) divieto di introdurre nella zona volatili ad accezione di quelli destinati alla immediata macellazione;

d) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada o grandi assi stradali, purchè senza effettuare soste, e dei trasporti per l’immediata macellazione di cui alla lettera c), appositamente autorizzati;

e) divieto di accesso, nelle aziende che detengono volatili, di veicoli e personale estraneo non autorizzato;

f) divieto di trasferire fuori dagli allevamenti di volatili qualsiasi possibile vettore animato o inanimato dell’agente patogeno, compresi lettiera e deiezioni non opportunamente trattati, carne e prodotti carnei, carcasse, parti o resti di volatili; gli automezzi utilizzati per il trasporto di volatili, nonchè veicoli o attrezzature venute in contatto con animali o materiali possibili vettori di infezione, non possono lasciare la zona di protezione se non sottoposti alla disinfezione sotto controllo veterinario, secondo le modalità di cui all’articolo 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria; il trasferimento delle uova da consumo può essere autorizzato previa adozione di idonee misure cautelative;

g) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili e delle uova;

h) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili d’allevamento, compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;

i) obbligo di porre in atto adeguati sistemi di disinfezione negli allevamenti di volatili e presso i relativi accessi;

j) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma.

Dopo che siano trascorsi ventuno giorni dall’estinzione dell’ultimo focolaio nella zona di protezione si adottano i provvedimenti in vigore nella zona di sorveglianza, di cui al successivo art. 5 del presente decreto.

Art. 5 - Nell’ambito della zona di sorveglianza, si applicano le seguenti misure:

a) divieto di spostamento dei volatili e delle uova da cova, ad eccezione dei casi di cui al seguente articolo 7;

b) controllo clinico degli allevamenti;

c) divieto di introduzione di volatili vivi appartenenti alle specie sensibili, con l’eccezione di quelli destinati direttamente all’immediata macellazione;

d) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili, compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;

e) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada o grandi assi stradali, purchè senza effettuare soste, e dei trasporti per l’immediata macellazione di cui alla lettera d), appositamente autorizzati;

f) obbligo di adeguati trattamenti di disinfezione per i veicoli e le attrezzature utilizzate per il trasporto di volatili, di altri animali o materiali che potrebbero costituire veicolo di infezione, comprese deiezioni e lettiere; g) obbligo di segnalazione di qualunque sintomo riferibile a malattia di Newcastle e dei casi di morte di volatili, qualora si discostino dalla percentuale consueta dell’azienda;

h) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma.

Art. 6 - In deroga al divieto di spostamento di volatili dalla zona di protezione, di cui all’articolo 4, il Servizio veterinario della ASR può autorizzare:

- la raccolta dei volatili morti dalle aziende per essere trasportati in un impianto di trattamento dei rifiuti ad alto rischio con l’adozione delle misure precauzionali necessarie;

- lo spostamento di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all’interno della zona di protezione o, qualora non sia possibile, in un altro, preferibilmente nella zona di sorveglianza, designato dalla Regione.

Art. 7 - In deroga al divieto di spostamento dei volatili dalla zona di sorveglianza di cui all’art. 5 il Servizio Veterinario ASL può autorizzare:

- lo spostamento dei volatili per l’invio diretto in un macello, anche situato al di fuori della zona di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ASL di destinazione ed avviso alla Regione.

Art. 8 - Trascorsi 7 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, la Regione, valutata la situazione epidemiologica e i fattori di rischio, può consentire:

- il trasferimento di pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione dalla zona di protezione ad aziende della zona di sorveglianza in cui non sia ospitati altri volatili;

- l’accasamento di pulcini e pollastre pronte per la deposizione in allevamenti della zona di sorveglianza;

- il trasferimento di uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio individuato dalla Regione stessa, previa disinfezione delle uova e degli imballaggi che le contengono.

Trascorsi 15 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, la Regione può consentire eventuale trasferimenti di volatili al di fuori della zona di sorveglianza.

Art. 9 - Lo spostamento dei volatili degli allevamenti della zona di protezione e della zona di sorveglianza, secondo i precedenti articoli 6, 7 e 8 deve essere effettuato previo rigoroso accertamento sanitario volto ad escludere il sospetto di influenza aviare in tutti i soggetti presenti nell’azienda interessata e adottando le modalità previste dagli articoli 14 e 15 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Per il trasferimento è necessaria l’autorizzazione della ASR di destinazione, con la quale devono essere preventivamente concordati tempi e modalità di inoltro.

Nei macelli di destinazione gli animali devono essere isolati e macellati separatamente, subendo visita sanitaria ante e post-mortem particolarmente accurata. Le carni così ottenute devono essere marchiate conformemente all’art. 5, comma 1 del D.P.R. 30/12/92 n. 558 e successive modifiche.

Gli automezzi di trasporto devono essere immediatamente disinfettati sotto controllo veterinario.

Art. 10 - Le misure della zona di sorveglianza restano in vigore per 30 giorni dopo l’esecuzione delle operazioni di disinfezione dell’ultimo focolaio denunciato.

Art. 11 - I sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle ASR della Regione, gli agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

Art. 12 - I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di Legge.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 maggio 2000, n. 51

Profilassi della malattia di Newcastle. Decreto di zona di protezione e di zona di sorveglianza per i focolai insorti nel Comune di Dronero

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Art. 1 - Si dichiara “zona di protezione” per malattia di Newcastle:

- il territorio del Comune di Dronero, limitatamente alla frazioni: Pratavecchia, S. Lucia, Monastero, Ricogno;

- l’intero territorio del Comune di Villar San Costanzo.

Ai limiti della zona di protezione sulle vie di accesso devono essere apposte a cura della Amministrazioni Comunale, tabelle ben visibile con la scritta: “Zona di protezione per Malattia di Newcastle”.

Art. 2 - Si dichiara “zona di sorveglianza” per malattia di Newcastle:

- il territorio del Comune di Dronero, limitatamente alla parte non compresa nella zona di protezione;

- il territorio del Comune di S. Damiano Macra, limitatamente alla frazione Lottano;

- il territorio del Comune di Cuneo, limitatamente alle frazioni di S. Pietro del Gallo e Passatore;

- il territorio del Comune di Busca, limitatamente alle frazioni di Castelletto, S. Giuseppe, Morra S. Bernardo, Morra S. Giovanni, S. Chiaffredo, Bosco, S. Mauro;

- l’intero territorio dei Comuni di: Bernezzo, Caraglio, Cartignano, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Roccabruna, Rossana, Valgrana, Valmala.

Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibiil con la scritta “Zona di sorveglianza per Malattia di Newcastle”.

Art. 3 - Nell’ambito delle zone di protezione e di sorveglianza il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente provvede ad organizzare ed effettuare:

1. il censimento degli allevamenti che detengono volatili d’allevamento, piccioni e ratiti e la numerazione per categoria degli animali presenti;

2. le ispezioni sanitarie e i controlli volti ad accertare il rispetto delle misure di profilassi e polizia veterinaria disposte dal presente Decreto; i controlli sanitari negli allevamenti che detengono volatili della zona di protezione devono essere eseguiti con urgenza e annotati su verbale;

3. la vigilanza straordinaria negli stabilimenti di macellazione dei volatili.

Art. 4 - Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

a) sequestro dei volatili presenti nei locali di stabulazione o altri luoghi che ne consentano l’isolamento, con divieto di spostamento anche delle uova da cova; gli animali di specie diversa presenti nelle aziende che detengono volatili possono essere trasferiti, previa autorizzazione veterinaria;

b) l’effettuazione di controli clinici, integrati da eventuali esami di laboratorio;

c) divieto di introdurre nella zona volatili ad accezione di quelli destinati alla immediata macellazione;

d) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada o grandi assi stradali, purchè senza effettuare soste, e dei trasporti per l’immediata macellazione di cui alla lettera c), appositamente autorizzati;

e) divieto di accesso, nelle aziende che detengono volatili, di veicoli e personale estraneo non autorizzato;

f) divieto di trasferire fuori dagli allevamenti di volatili qualsiasi possibile vettore animato o inanimato dell’agente patogeno, compresi lettiera e deiezioni non opportunamente trattati, carne e prodotti carnei, carcasse, parti o resti di volatili; gli automezzi utilizzati per il trasporto di volatili, nonchè veicoli o attrezzature venute in contatto con animali o materiali possibili vettori di infezione, non possono lasciare la zona di protezione se non sottoposti alla disinfezione sotto controllo veterinario, secondo le modalità di cui all’articolo 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria; il trasferimento delle uova da consumo può essere autorizzato previa adozione di idonee misure cautelative;

g) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili e delle uova;

h) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili d’allevamento, compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;

i) obbligo di porre in atto adeguati sistemi di disinfezione negli allevamenti di volatili e presso i relativi accessi;

j) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma.

Dopo che siano trascorsi ventuno giorni dall’estinzione dell’ultimo focolaio nella zona di protezione si adottano i provvedimenti in vigore nella zona di sorveglianza, di cui al successivo art. 5 del presente decreto.

Art. 5 - Nell’ambito della zona di sorveglianza, si applicano le seguenti misure:

a) divieto di spostamento dei volatili e delle uova da cova, ad eccezione dei casi di cui al seguente articolo 7;

b) controllo clinico degli allevamenti;

c) divieto di introduzione di volatili vivi appartenenti alle specie sensibili, con l’eccezione di quelli destinati direttamente all’immediata macellazione;

d) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili, compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;

e) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada o grandi assi stradali, purchè senza effettuare soste, e dei trasporti per l’immediata macellazione di cui alla lettera d), appositamente autorizzati;

f) obbligo di adeguati trattamenti di disinfezione per i veicoli e le attrezzature utilizzate per il trasporto di volatili, di altri animali o materiali che potrebbero costituire veicolo di infezione, comprese deiezioni e lettiere;

g) obbligo di segnalazione di qualunque sintomo riferibile a malattia di Newcastle e dei casi di morte di volatili, qualora si discostino dalla percentuale consueta dell’azienda;

h) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma.

Art. 6 - In deroga al divieto di spostamento di volatili dalla zona di protezione, di cui all’articolo 4, il Servizio veterinario della ASR può autorizzare:

- la raccolta dei volatili morti dalle aziende per essere trasportati in un impianto di trattamento dei rifiuti ad alto rischio con l’adozione delle misure precauzionali necessarie;

- lo spostamento di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all’interno della zona di protezione o, qualora non sia possibile, in un altro, preferibilmente nella zona di sorveglianza, designato dalla Regione.

Art. 7 - In deroga al divieto di spostamento dei volatili dalla zona di sorveglianza di cui all’art. 5 il Servizio Veterinario ASL può autorizzare:

- lo spostamento dei volatili per l’invio diretto in un macello, anche situato al di fuori della zona di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ASL di destinazione ed avviso alla Regione.

Art. 8 - Trascorsi 7 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, la Regione, valutata la situazione epidemiologica e i fattori di rischio, può consentire:

- il trasferimento di pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione dalla zona di protezione ad aziende della zona di sorveglianza in cui non sia ospitati altri volatili;

- l’accasamento di pulcini e pollastre pronte per la deposizione in allevamenti della zona di sorveglianza;

- il trasferimento di uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio individuato dalla Regione stessa, previa disinfezione delle uova e degli imballaggi che le contengono.

Trascorsi 15 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, la Regione può consentire eventuale trasferimenti di volatili al di fuori della zona di sorveglianza.

Art. 9 - Lo spostamento dei volatili degli allevamenti della zona di protezione e della zona di sorveglianza, secondo i precedenti articoli 6, 7 e 8 deve essere effettuato previo rigoroso accertamento sanitario volto ad escludere il sospetto di influenza aviare in tutti i soggetti presenti nell’azienda interessata e adottando le modalità previste dagli articoli 14 e 15 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Per il trasferimento è necessaria l’autorizzazione della ASR di destinazione, con la quale devono essere preventivamente concordati tempi e modalità di inoltro.

Nei macelli di destinazione gli animali devono essere isolati e macellati separatamente, subendo visita sanitaria ante e post-mortem particolarmente accurata. Le carni così ottenute devono essere marchiate conformemente all’art. 5, comma 1 del D.P.R. 30/12/92 n. 558 e successive modifiche.

Gli automezzi di trasporto devono essere immediatamente disinfettati sotto controllo veterinario.

Art. 10 - Le misure della zona di sorveglianza restano in vigore per 30 giorni dopo l’esecuzione delle operazioni di disinfezione dell’ultimo focolaio denunciato.

Art. 11 - I sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle ASR della Regione, gli agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

Art. 12 - I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di Legge.

Enzo Ghigo



DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 20 - 29510

Criteri per l’assegnazione di contributi per le attività di protezione civile effettuate dagli Enti Locali (L.R. 41/1986; L.R. 10/1990)

Visto l’art.15 della Legge n. 225/’92 secondo il quale la Regione, nel rispetto delle competenze ad esse affidate, favorisce nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

visto l’art.n.108 lett.c del D.Lgs. n.112/’98 in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59, che attribuisce ai Comuni i compiti di prevenzione e gestione dell’emergenza nell’ambito amministrativo di competenza;

considerato che, ai sensi dell’art.4 della L.R. 41/86, la Regione nell’ambito della propria competenza esercita nei confronti degli Enti Locali una funzione d’impulso, indirizzo e coordinamento, sia in sede di formazione, sia in sede di attuazione del Piano di Protezione Civile, stimolando ed organizzando il loro autonomo concorso ed apporto ai fini di una efficace ed unitaria attività di protezione civile nell’ambito regionale, delegando all’uopo compiti di interesse locale;

rilevato l’art.5 della suddetta legge, che prevede la costituzione di un sistema di centri operativi dislocati sul territorio regionale, per tempestivi interventi di soccorso e di assistenza in caso di emergenza;

atteso che, ai sensi dell’art.8 della L.R. 12 marzo 1990 n.10, la Regione può erogare contributi a copertura delle spese sostenute da gruppi ed enti - ritenendo opportuno ricondurre in tale ambito le attività dei gruppi comunali ed intercomunali - per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento dei suddetti gruppi può altresì concedere agli Enti Locali contributi destinati all’acquisizione, al mantenimento, all’uso temporaneo di strutture, strumenti o altri mezzi funzionali alle attività di protezione civile di gruppi comunali e intercomunali;

considerato che il sistema dei contributi, che vede la Regione non direttamente coinvolta nella realizzazione di tali progetti ed iniziative, ha rappresentato nel tempo una efficace modalità per dare spazio all’iniziativa ed alla progettualità a livello locale tesa allo sviluppo, sensibilizzazione ed informazione sui temi di protezione civile;

viste le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile contenute nella Direttiva Sperimentale del dicembre 1995, nelle quali si prevede che i gruppi comunali ed intercomunali operino mantenendo uno stretto contatto con le autorità locali e in particolare con i Sindaci ed i Prefetti;

ritenuto opportuno assicurare ai soggetti beneficiari di contributi, ai sensi delle leggi sopra citate, l’adozione di criteri e procedure volti ad offrire pari opportunità agli Enti Locali per le attività di protezione civile;

visto l’art. 4 della L.R. n. 27 del 25.7.94 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che stabilisce l’obbligo di definire e pubblicizzare i criteri per la concessione dei contributi;

visto e considerato quanto in premessa, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare, per l’anno 2000, i “Criteri per l’erogazione dei contributi a favore di Enti Locali per attività di Protezione Civile” ai sensi della L.R. 41/86 e per la formazione, l’addestramento e la dotazione di attrezzature ai gruppi comunali e intercomunali di protezione civile ai sensi della L.R. 10/90 allegati alla presente deliberazione di cui ne costituiscono parte integrante (Allegato A);

2) di rimandare a successiva determinazione l’approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di contributo;

3) di stabilire che le domande di contributo, ai sensi delle suddette Leggi Regionali, debbano pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Giugno 2000;

4) di stabilire che l’assegnazione e l’erogazione dei contributi verrà disposta in ragione della copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio relativo all’esercizio finanziario 2000, previa determinazione del dirigente a seguito di istruttoria compiuta da un apposito gruppo di lavoro istituito all’interno del Settore Protezione Civile.

(omissis)

Allegato

CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

L.R. 3 settembre 1986 n. 41 - Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile.

L.R. 12 marzo 1990 n. 10 - Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile.

ANNO 2000

1 - Riferimenti normativi -

La Regione Piemonte può erogare contributi per iniziative ed attività ai sensi dei seguenti articoli di legge:

L.R. 3 settembre 1986 n. 41

art. 4, - Collaborazione e partecipazione -

2° comma: “In particolare la Regione nell’ambito della propria competenza.............esercita nei confronti degli Enti Locali una funzione d’impulso, indirizzo e coordinamento, sia in sede di formazione, sia in sede di attuazione del Piano di Protezione Civile, stimolando ed organizzando il loro autonomo concorso ed apporto ai fini di una efficace ed unitaria attività di protezione civile nell’ambito regionale, delegando all’uopo compiti di interesse locale...”.

art. 5, - Piano poliennale regionale per la Protezione Civile - (Programma regionale ai sensi della L. 225/92)

3° comma: “In particolare il piano regionale poliennale di protezione civile deve indicare, relativamente alle attività per la previsione e prevenzione: ...., il sostegno alle associazioni di volontariato ed ai gruppi comunali** di volontariato aventi finalità interessanti il settore della protezione civile”.

4° comma: “Inoltre, per l’aspetto organizzativo degli interventi, devono essere previsti: la costituzione di un sistema di centri operativi dislocati sul territorio regionale per tempestivi interventi di soccorso e di assistenza in caso di emergenza...”

L.R. 12 marzo 1990 n. 10

art.8, - Corsi per l’addestramento, l’aggiornamento e la formazione del volontariato - 1°comma - La Regione, sulla base di appositi piani di cui all’art. 6, promuove, programma e finanzia corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento dei volontari nell’ambito della prevenzione, pronto intervento e soccorso nella Protezione Civile, ricercando la collaborazione di Enti Locali, Associazioni del volontariato ed Enti di diritto pubblico e privato. I corsi sono organizzati dalla Regione o da Enti Locali anche su proposta e con la collaborazione delle Associazioni del volontariato ed avvalendosi delle stesse.

2° comma - La Regione può erogare contributi a copertura di spese sostenute da Associazioni, gruppi ed Enti che, previa presentazione di dettagliati progetti, predispongano l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, addestramento e aggiornamento, anche in attuazione dell’art. 14 della presente legge.

3° comma - Possono pure essere concessi ai soggetti di cui sopra contributi destinati all’acquisizione, al mantenimento, all’uso temporaneo di strutture, strumenti, animali ed altri mezzi.

In merito ai sopra citati articoli di legge si ritiene opportuno formulare i criteri applicativi per l’erogazione dei contributi previsti nell’ambito delle disponibilità del Bilancio Regionale per l’esercizio finanziario 2000 il cui pertinente capitolo viene così definito:

CAP. 10920:

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DA ENTI LOCALI E DA GRUPPI COMUNALI E INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE.

(L.R.12 marzo 1990, N.10 e L.R. 3 settembre 1986, N.41)

2 - Criteri applicativi

La Regione Piemonte, sulla base dei programmi di intervento nel Settore della Protezione Civile e delle disponibilità di bilancio, stabilisce annualmente l’ammontare dei finanziamenti a favore degli Enti Locali erogabili a titolo di contributo, ai sensi delle leggi sopra citate.

Ai sensi delll’art. 5 della L.R. 41/86, e alla L.R. 10/90 ed in attesa della approvazione del piano poliennale regionale di protezione civile (Programma regionale ai sensi della L. 225/92), si ritiene possibile erogare contributi finalizzati ad attività di prevenzione, previsione e soccorso nella protezione civile.

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

LL.RR. 3 Settembre 1986 n. 41 e 12 Marzo 1990 n. 10. Criteri per l’assegnazione di contributi per attività di Protezione Civile effettuate da Enti Locali.

OBIETTIVI

• promuovere e stimolare una cultura di protezione civile centrata sulle attività di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio ;

• favorire la creazione, l’integrazione o l’implementazione di una struttura di Protezione Civile in grado di rispondere alle esigenze di tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo incombente derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi ;

• sostenere la realizzazione di attività formative ed informative, in favore delle popolazioni interessate dalle varie ipotesi di rischio, finalizzate alla conoscenza del territorio, delle misure di prevenzione adottate e delle norme comportamentali di autoprotezione da osservare in presenza di eventi calamitosi o in previsione degli stessi.

ASSI PRIORITARI

Considerato che le attività di prevenzione, previsione e soccorso attuate a livello regionale devono armonizzarsi con le indicazioni contenute nella L. 225/’92 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”, con le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile contenute nella Direttiva Sperimentale del dicembre 1995 “Attività preparatoria e procedure d’intervento in caso di emergenza per protezione civile ”e con i principi della L.R. 41/’86, i contributi ai sensi del suddetto art. 5 saranno prioritariamente finalizzati alle seguenti realizzazioni :

A) FORMAZIONE

A.1 Organizzazione e svolgimento di corsi, rivolti ai gruppi comunali e intercomunali di protezione civile in materia di prevenzione, pronto intervento e soccorso.

A.2 Organizzazione e svolgimento di esercitazioni per l’addestramento dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile.

A.3 Copertura assicurativa per gruppi comunali ed intercomunali connessa ad attività di Protezione Civile.

A.4 Modalità di informazione alla popolazione.

B)     SISTEMI DI COMANDO CONTROLLO E MONITORAGGIO

B.1 Sistemi informativi (sala operativa )

B.2 Sistemi di telecomunicazioni alternative di emergenza tra le componenti del sistema di Protezione Civile. (vedasi nota tecnica allegata)

B.3 Realizzazione di sistemi di allertamento e di monitoraggio di Protezione Civile :

C) ACQUISIZIONE O INTEGRAZIONE RISORSE MATERIALI

C.1 Acquisto di strutture mobili, attrezzature, dotazioni (D.P.I. ai sensi della L. n. 626/’94), strumenti e mezzi finalizzati in via esclusiva alle attività di Protezione Civile.

D)     PROGETTI DI POLI INTEGRATI DI PROTEZIONE CIVILE

a)    Tipologia interventi :

• progetti di nuova costruzione presentati da un Comune capofila congiuntamente ad altri Enti ed Istituti pubblici e privati.

b)    Modalità di progettazione :

·    progettazione per lotti funzionali : i progetti di cui sopra possono essere presentati sotto forma di lotti funzionali limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate e ripartite tra i suddetti Enti e gli Istituti pubblici e privati, le complessive risorse finanziarie, necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro.

D.2 Edifici strategici sedi di : Centri Operativi Intercomunali

SOGGETTI BENEFICIARI

Comunità Montane, Comuni singoli o associati (consorzi) e gruppi comunali o intercomunali di Protezione Civile costituiti e regolamentati con apposito atto deliberativo.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stabilito nel giorno Venerdì 30 Giugno 2000 entro le ore 12.00.

Le istanze pervenute oltre tale data non saranno ammesse all’istruttoria.

• copia delle deliberazioni inerenti l’approvazione o l’avvio della predisposizione del Piano di Protezione Civile;

• copia dello schema di convenzione tra l’Ente Locale e l’Associazione/Organizzazione di Volontariato per l’espletamento delle attività di Protezione Civile in assenza del Gruppo Comunale;

• elenco delle attrezzature in dotazione per attività di Protezione Civile;

• dichiarazione in conformità al modello (MOD), attestante l’ammontare dei finanziamenti ottenuti al medesimo titolo nell’anno in corso, sotto forma di contributi, agevolazioni o incentivi finanziari da parte di altre amministrazioni ed istituti pubblici o privati, ovvero l’inesistenza di tali contribuzioni;

• per la concessione di contributi per il potenziamento di attrezzature, una relazione tecnico esplicativa da cui si evincano le possibili e prevedibili modalità di impiego delle attrezzature che si intendono acquisire;

• per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica (corsi d’aggiornamento, formazione, esercitazioni ecc.), una relazione illustrativa attinente le attività di addestramento o di formazione che si intendono effettuare per migliorare l’efficienza operativa;

• preventivi dettagliati e piano economico complessivo con la specificazione delle singole voci di spesa riferite all’asse prioritario prescelto (assi A, B e C);

• quadro finanziario delle risorse impiegate per la copertura dei costi previsti (assi A, B e C);

• atto amministrativo di approvazione della convenzione o del consorzio tra i Comuni per la realizzazione del Centro Operativo Intercomunale (asse D) ;

• progetto articolato secondo il livello di approfondimento tecnico disponibile (preliminare, definitivo o esecutivo) corredato degli atti amministrativi per esso previsti con particolare riferimento alla ripartizione, tra gli Enti ed Istituti pubblici e privati coinvolti, dei costi necessari alla totale copertura finanziaria della spesa prevista (asse D).

Consegna :

a mano : con esclusione del venerdì pomeriggio; la consegna dovrà essere attestata da numero di protocollo e data.

Orario di accettazione domande : Lun, Mar, Mer, Gio dalle 10.00 alle 16.30;

Venerdì dalle 10.00 alle 12.00;

spedizione : non farà fede il timbro postale. Le istanze di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il termine stabilito nel giorno Venerdì 30 Giugno 2000 alle ore 12.00.

Indirizzo : Struttura Organizzativa Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Settore Protezione Civile

Corso Regina Margherita, 304

10143 Torino

Per qualsiasi informazione rivolgersi a :

Arch. Franco DE GIGLIO

Sig.ra Anna SIMEONE

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

La concessione dei contributi - nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di bilancio ovvero nel rispetto delle disposizioni previste dal presente documento ed al fine di garantire un’adeguata distribuzione sul territorio - può essere disposta fino all’80% del fabbisogno risultante dalla documentazione acquisita e comunque per un importo non superiore ai limiti di contributo erogabili secondo il seguente prospetto :

LIMITI DI CONTRIBUTO EROGABILI

A) FORMAZIONE

A.1 contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo non superiore a L. 6.000.000

A.2 contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo non superiore a L. 6.000.000

A.3 contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo non superiore a L. 6.000.000

A.4 contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo non superiore a L. 6.000.000

B) SISTEMI DI COMANDO CONTROLLO E MONITORAGGIO

B.1 contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo non superiore a L. 25.000.000

B.2 contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo non superiore a L. 25.000.000

B.3 contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo non superiore a L. 25.000.000

C) ACQUISIZIONE O INTEGRAZIONE RISORSE MATERIALI

C.1 contributo erogabile fino all’80% del preventivo di spesa e comunque per un importo massimo non superiore a L. 30.000.000

D) PROGETTI DI POLI INTEGRATI DI PROTEZIONE CIVILE

D.2 contributo erogabile fino all’80% dell’importo dei lotti funzionali proposti e comunque per un importo massimo non superiore a L. 70.000.000

Le richieste di contributo, se riferite a più categorie progettuali, sono tra loro cumulabili fino ad un importo massimo di L. 25.000.000.

Nel corso del procedimento amministrativo è possibile operare una diversa distribuzione delle risorse tra gli assi prioritari richiesti ed approvati, purché ne sia dato ampio e motivato riscontro e sia stato redatto il nuovo quadro finanziario di assestamento nel rispetto del contributo complessivamente assegnato.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base delle indicazioni dell’ istruttoria effettuata da un apposito gruppo di lavoro istituito all’interno del Settore Protezione Civile.

L’erogazione dei contributi, ad avvenuta esecutività della determinazione di assegnazione del contributo, verrà disposta a favore dei soggetti beneficiari in due tempi :

• il 70% dell’ammontare del contributo verrà erogato previa presentazione al Settore Protezione Civile - a cura dell‘amministrazione proponente - del provvedimento amministrativo che comprovi l’impegno di spesa delle risorse necessarie per la copertura finanziaria dei costi degli assi prioritari di cui al contributo assegnato ;

• il 30% dell’ammontare del contributo, o minor importo necessario a saldo, previa presentazione al Settore Protezione Civile della documentazione comprovante la spesa sostenuta (fatture in originale o in copia conforme) ovvero la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni / determinazioni, nonché con le pezze giustificative allegate alle stesse.

• per il progetto riferito all’asse prioritario D l’Amministrazione proponente, contestualmente alla richiesta del saldo, dovrà far pervenire al Settore Protezione Civile la seguente documentazione:

1.    certificato di ultimazione dei lavori;

2.    certificato di regolare esecuzione dei lavori;

3.    stato finale dei lavori e relazione sul conto finale;

4.    certificati di collaudo tecnico-amministrativo.

I progetti dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine del 31 Ottobre 2002.

La documentazione prevista per il saldo del contributo dovrà pervenire al Settore Protezione Civile entro e non oltre il termine del 15 Novembre 2002.

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta:

• revoca del contributo;

• erogazione a minor saldo del contributo in presenza di progetti parzialmente realizzati o documentati;

• il recupero della somma eventualmente anticipata (70%) e non adeguatamente documentata consuntivata da idonea documentazione: deliberazioni, determinazioni, fatture, provvedimenti di liquidazione ecc..

REQUISITI DEL PROGETTO

Indicazione del Responsabile e/o Referente del progetto con relativo recapito telefonico ed indirizzo.

• Relazione dettagliata su:

a) Obiettivi

b) Contenuti

c) Metodologia

d) Modalità di realizzazione

e) Tempi

f) Destinatari

• Piano economico complessivo con indicazione degli assi prioritari interessati, le risorse finanziarie impegnate, gli altri eventuali contributi richiesti o acquisiti con specificazione dell’onere residuo a carico delle amministrazioni proponenti ;

La Regione, a procedimento amministrativo in corso, si riserva comunque di richiedere eventuali ulteriori chiarimenti e/o documenti quali elementi integrativi di valutazione del progetto di finanziamento presentato.

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ALL’ISTRUTTORIA

•     istanze consegnate o pervenute oltre il 30 Giugno 2000 alle ore 12.00 ;

• istanze non conformi ai modelli allegati e/o prive della documentazione richiesta ;

• istanze formulate indipendentemente dagli assi prioritari di cui ai presenti criteri.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA

CRITERI GENERALI :

• efficienza della struttura di protezione civile comunale o intercomunale;

• fattibilità del progetto, documentata da un preciso piano finanziario;

• a parità di valutazione positiva in ordine alla fattibilità dell’iniziativa, costituisce criterio di preferenza il non avere ricevuto contributi pubblici, nel triennio precedente, per finalità attinenti la protezione civile;

• integrazione o completamento di progetti già avviati e per i quali era stato concesso il contributo della Protezione Civile Regionale;

• progetti che presentano caratteristiche avanzate ed innovative in relazione alle finalità, obiettivi, contenuti e risorse impiegate ;

• progetti ben strutturati e con un livello di dettaglio e di approfondimento consistente ;

CRITERI ESCLUSIVI PER L’ASSE PRIORITARIO D

• progetti che comprendono un bacino di utenza omogeneo e fortemente connotato rispetto alle diverse tipologie di rischio;

• coinvolgimento di più soggetti nella realizzazione del progetto mediante il ricorso al cofinanziamento ;

• i progetti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di edilizia e lavori pubblici ;

• i progetti devono comprendere la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs. 494/’96

• i progetti devono distinguersi per qualità progettuale, funzionalità, fattibilità fruibilità ed assenza di elementi ostativi in ordine alla acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assenzi comunque denominati ai fini della realizzazione delle opere.

In relazione al numero dei progetti ammissibili e delle risorse finanziarie in bilancio, sarà eventualmente avviata una ulteriore selezione sulla base dei seguenti principi informatori disposti in ordine di priorità.

PRINCIPI INFORMATORI

1.    Comuni il cui territorio o parte di esso è interessato da tipologie di rischio (naturali o antropiche) per le quali siano stati disposti specifici provvedimenti legislativi:

rischio antropico

• d.lgs. 17/08/’00 n. 334 in attuazione della direttiva CEE 96/82/CE;

• D.P.R. n. 175/’88;

rischio idrogeologico

• Legge 183/’89;

• D.L. n.180 convertito in Legge n. 267 del 03.08.98;

• D.P.C.M. 24.07.’98 P.S.F.F. (piano stralcio fasce fluviali);

• deliberazione 11.05.99 dell’Autorità di bacino del fiume Po relativa a: adozione del P.A.I. (progetto di piano stralcio assetto idrogeologico);

• piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato legge 03.08.98 n.267.

• Circ.Min.LL.PP. 352/’87 e Circ.P.C.M.-DSTN 19/03/96 - Disposizioni inerenti l’attività di Protezione Civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti dighe.

rischio sismico

• Legge 02.02.79 n. 64;

• D.L. n. 82 del 04.02.82;

• ordinanza n. 2788 del 12.06.98 della P.C.M. - Dipartimento Protezione Civile.

2. Comuni che presentano per la prima volta istanza di contributo per attività di Protezione Civile.

3. Proposte progettuali riferite ad un solo asse prioritario.

4. Aspetti qualificanti del progetto con particolare riferimento : agli obiettivi prefissati, alle strategie poste in essere per il loro perseguimento, alla chiarezza del quadro finanziario ed ai tempi di attuazione previsti.



Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 81 - 29887

L.R. 21/97 e s.m.i. L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). Approvazione del programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Commercio

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare il programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione Commercio - ai sensi del combinato disposto dell’ art. 5 della L.R. 21/97, come modificato dalla L.R. 24/99 e dell’art. 18 commi 4 e 5 della L.R. 28/99, costituente l’allegato “A” alla presente deliberazione, per farne parte integrante.

(omissis)

Allegato

Programma degli interventi per l’accesso
al credito delle piccole imprese commerciali
L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b) -
L.R. 21/97 - L.R. 24/99)

1. Definizioni beneficiari e ambiti territoriali di Intervento

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente documento le piccole imprese commerciali iscritte al Registra Imprese ed aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, operanti nei seguenti settori:

1. commercio al dettaglio così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’art. 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114

2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge 25/8/91 n. 287

3. rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n. 268.

Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

1. commercio all’ingrosso, così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114

2. forme speciali di vendita al dettaglio, così come definite dall’art. 4 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114

3. attività di commercio di cui all’art. 4 comma 2 dei Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114

Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano esclusivamente ai programmi di investimento relativi ai settori ammissibili.

Ai fini del presente documento, sono definite nuove imprese quelle iscritte al Registro Imprese nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento e quelle che ottengono l’iscrizione al Registro Imprese entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, in possesso dei requisiti di cui sopra, ed operanti nel territorio della Regione Piemonte. Fermi restando gli obiettivi individuati per le aziende consolidate, sola per questa tipologia vengono finanziati anche gli investimenti effettuati nel corso dei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento.

2. Limiti dimensionali

E’ definita piccola l’impresa commerciale che risponde ai requisiti di cui al comma 2 lettera a) del Decreto 23.12.97 del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, ossia l’impresa che:

- ha meno di 20 dipendenti

- ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro (Lire 5.227.929.000), oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro (Lire 3.678.913.000)

- è in possesso del requisito di indipendenza, come definito dall’art. 1 del Decreto 18.9.97 del Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato.

E’ considerata indipendente l’impresa il cui capitale o diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa, secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono esser sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sulla impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

3. Oggetto delle agevolazioni e obiettivi

Possono ottenere i benefici di cui al presente documento i progetti di investimento, di importo ammissibile non inferiore a 30 milioni (Euro 15.493,71) IVA esclusa, finalizzati al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) innovazione gestionale e tecnologica

b) introduzione di un sistema di qualità certificabile

c) formazione e aggiornamento professionale

d) costituzione di nuove imprese o apertura di nuovi punti vendita

e) acquisto e/o ristrutturazione dei locali sede dell’attività o rinnovo di attrezzature e impianti

4. Ambiti prioritari

a) costituzione di nuove imprese commerciali da parte di donne o di soggetti al di sotto dei 35 anni

b) incremento dell’occupazione

c) interventi di commercianti su area pubblica con autorizzazione di tipo “C” (ex art. 1, comma 1, lett. c. Legge 112/91) o di tipo “B” (ex art. 28, comma 1, lett. b Dlgs. 114/98)

d) interventi di commercianti su area pubblica operanti con posto fisso in mercati di zone periferiche o disagiate. Per mercato in zona periferica o disagiata si intende unico mercato in un solo giorno settimanale in comune con meno di 3.000 abitanti

e) interventi da parte di imprese commerciali site in ambito territoriale non compreso nell’Obiettivo 2 della U.E.

f) interventi di imprenditori che hanno frequentato corsi così come individuati dall’art. 17 comma 1) della L.R. 28/99

g) interventi in ambiti territoriali rientranti negli addensamenti storici rilevanti (A.1.) e negli addensamenti storici secondari (A.2.) di cui all’art. 13 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414, nonché negli ambiti territoriali rientranti nei P.Q.U. (Piani di qualificazione urbana) e P.I.R. (Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori) di cui agli artt. 18 e 19 della citata D.C.R. Gli ambiti prioritari di cui al presente punto 4. sono riferiti ai soli beneficiari operanti nei settori delcommercio al dettaglio, così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’art. 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114 e della rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n. 268.

5. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei mesi precedenti, che si sostanziano in:

a) acquisto di apparecchiatura informatiche e dei relativi programmi applicativi

b) spese di consulenza per l’adozione di sistemi di qualità certificabile

c) formazione imprenditoriale e del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni

d) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi

e) acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose

f) opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto

g) acquisto di immobili strumentali, compresi i magazzini. L’ammissibilità non può essere superiore al 50% della spesa complessiva, nel caso di acquisto da parte di imprenditore commerciale che non sia già conduttore dell’immobile oggetto dell’acquisto.

I beni di cui alle lettere d) ed e) sono ritenuti ammissibili anche se acquistati usati, purché il loro stato d’uso sia compatibile con l’obbligo di non alienazione, cessione o distrazione previsto per i beni nuovi.

Non sono ritenuti ammissibili:

a) i beni acquisiti o da acquisire in leasing

b) gli investimenti finalizzati all’acquisto di azienda per subingresso

c) le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising

6. Modalità dei finanziamento ed effetti della priorità

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente programma, la Regione Piemonte si avvale del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di cui all’art. 4 della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99, istituito presso l’istituto Finanziario Regionale - Finpiemonte s.p.a., società convenzionata con la Regione Piemonte per lo svolgimento dell’attività Istruttoria e di erogazione del Fondo.

I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati dalle piccole imprese commerciali, possono essere finanziati fino al 100% dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile, tramite finanziamento agevolato.

L’importo massimo del finanziamento complessivo non potrà essere superiore al totale dei “ricavi” iscritti nell’ultimo bilancio approvato o nell’ultima dichiarazione dei redditi, relativo all’esercizio antecedente la presentazione della domanda, con le sole eccezioni delle imprese di nuova costituzione e dell’acquisto di immobili strumentali.

Nel caso di imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi ad un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento del Fondo regionale non potrà superare Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69).

Il finanziamento sarà erogato attraverso gli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte, con le seguenti modalità:

a) fino al 70% del prestito tramite prelievo dal Fondo regionale

b) la parte residua attraverso un concomitante finanziamento bancario, alle migliori condizioni di mercato.

L’importo massimo di intervento del Fondo regionale non potrà essere superiore a Lire 200.000.000 (Euro 103.291,37).

All’atto della presentazione della domanda, l’impresa potrà scegliere la durata del finanziamento; per un massimo di sessanta mesi.

La quota a carico del fondo regionale sarà pari al 70% del finanziamento complessivo per le iniziative ricadenti negli ambiti prioritari di cui al precedente punto 4., e pari al 50% per le altre iniziative.

Il tasso di interesse sui fondi regionali è pari a zero.

Le operazioni di finanziamento disposte dal presente articolo devono essere assistite da fideiussione di cooperativa o consorzio di garanzia fidi tra imprese commerciali, o di confidi operanti in altri settori, con sede nel territorio regionale. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.

I soggetti beneficiari hanno diritto al finanziamento esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste. In caso di insufficienti risorse, è facoltà dell’Amministrazione Regionale procedere al riparto, con proporzionale riduzione del beneficio.

7. Procedure

La domanda di finanziamento deve essere presentata a Finpiemonte s.p.a., su appositi moduli approvati dalla Amministrazione Regionale (disponibili anche attraverso il sito Internet della Regione Piemonte -www.regionepiemonte.it) e sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 Legge 4/1/1968 n. 15, dal legale rappresentante della impresa, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per lo accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio del procedimento.

La domanda deve contenere gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l’intervento, corredata da preventivi o conferme d’ordine.

Il Gruppo tecnico di valutazione, istituito dall’art. 7 della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99, presso Finpiemonte S.p.a., esprime entro 30 giorni un parere sulla finanziabilità della domanda e sull’ammissibilità delle spese, verificando il perseguimento degli obiettivi, la sussistenza dei requisiti soggettivi, la tipologia dei programma e la congruità delle spese.

L’erogazione del finanziamento ha luogo, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito alla approvazione del programma da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione e dell’istituto di Credito prescelto.  

I programmi di durata pluriennale verranno finanziati in tranches successive.

L’impresa commerciale, entro 60 giorni dal termine della realizzazione dell’iniziativa, dovrà trasmettere al Gruppo tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, un relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli interventi effettuati.

8. Metodologia e criteri di gestione del fondo - Revoca dei benefici

La gestione del Fondo previsto dalla normativa avviene in conformità alla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a., ai sensi della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99.

Le provvidenze di cui al presente documento sono soggette alla regola del “de minimis” e non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente programma possono inoltrare nuova richiesta di finanziamento solo successivamente alla presentazione al Gruppo tecnico del rendiconto finale relativo alla precedente domanda.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di “impresa commerciale”, come definita ai punti n. 1 e 2 del presente programma, l’attività e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi almeno fino alla conclusione del programma finanziato.

Il beneficio è revocato qualora:

a) il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di “impresa commerciale”, come definita ai punti n. 1 e 2 del presente programma, l’attività e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi almeno fino alla conclusione del programma finanziato

b) la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a contributo;

c) l’intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario

d) si riscontrasse in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili. Nel caso di revoca dell’agevolazione, il soggetto beneficiario dovrà provvedere all’estinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’erogazione.

In caso di subentro di azienda ammessa a beneficio, il subentrante potrà continuare ad usufruire dello intervento del Fondo subordinatamente alle seguenti condizioni:

- ammissibilità del subentrante a livello di requisiti soggettivi, previa accertamento di solvibilità

- subentro della nuova società nel pagamento del prestito

- continuazione della attività e conservazione dell’investimento ammesso a beneficio.

Il Gruppo tecnico di valutazione dispone controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla concessione del beneficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.

Gli eventuali oneri per le attività di controllo sono posti a carico dello stanziamento del Fondo.

9. Monitoraggio e valutazione dell’efficacia

Conformemente all’art. 8 della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99, il Gruppo tecnico di valutazione provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine predispone ed invia alla Giunta Regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività contenente gli elementi indicati nel citato art. 8; tale relazione può essere inoltre integrata dalle seguenti indicazioni:

a) lo stato di attuazione finanziario

b) l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti

c) l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore

d) l’esistenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

10. Norma transitoria

Per il primo anno di applicazione della L.R. 28/99 sono previsti, in via sperimentale, interventi a carico del Fondo regionale a favore di operatori rientranti nell’ambito del commercio al dettaglio, così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’art. 27 comma 1 lett. a) del Dlgs. 114/98, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, cosìcome disciplinata dalla Legge 25/8/91 n. 287 e della rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n. 268, il cui esercizio sia situato in comune capoluogo di provincia ed insista su area disagiata a causa di interventi per la qualificazione urbana e viaria, ed il cui Comune abbia presentato apposito piano di intervento.

Il prestito è concedibile, oltre che per le spese di cui al punto 5 del presente programma, anche per esigenze di liquidità conseguenti l’acquisto di scorte (nella percentuale massima del 85%) e spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 15%).

L’importo massimo del prestito è di Lire 50.000.000 (di cui il 70% a carico del Fondo regionale) e non potrà superare il 20% del  volume d’affari risultante dalla dichiarazione I.V.A dell’anno precedente a quello di inizio dei lavori.

Per gli operatori esercitanti l’attività successivamente al 1/1/1999 (e comunque prima dell’apertura del cantiere nell’area in cui insiste l’esercizio commerciale), il prestito non potrà superare il 20% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione I.V.A dell’anno precedente a quello di inizio dei lavori, o della somma dei corrispettivi contabilizzati sui libri contabili, con eventuale proiezione su base annua.

La durata del prestito è stabilita in 36 mesi.

Il piano comunale d’intervento dovrà prevedere che i cantieri di lavoro, che insistono sulle aree individuate, abbiano avuto inizio almeno sei mesi prima dalla data di approvazione del piano stesso.



Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 90 - 29895

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 - Istruzioni transitorie per l’anno 2000 per l’applicazione di alcuni interventi previsti dalla misura 9. L “Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

in attuazione del Piano regionale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 di cui al Regolamento n. 1257/99, art. 33, 3° trattino, vengono adottate le istruzioni transitorie, allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante, valevoli per l’anno 2000 e riguardanti i seguenti interventi:

1. Aiuti di avviamento ai programmi per servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole.

2. Aiuti di avviamento ai programmi per servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole cooperative.

Le spese per l’attuazione degli interventi decorrono dall’1.1.2000.

La Direzione 12 Sviluppo dell’Agricoltura è incaricata di definire gli aspetti operativi per l’avviamento dei citati interventi.

(omissis)

Allegato

Allegato alla D.G.R. avente per oggetto: Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 - Istruzioni transitorie per l’anno 2000 per l’applicazione di alcuni interventi previsti dalla misura 9.L “Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.

1. Premessa

Gli Enti attuatori dei programmi devono, in Generale:

1. garantire esperienza nel campo dell’assistenza alla gestione delle aziende agricole singole e cooperative;

2. garantire la gestione democratica da parte degli agricoltori;

3. non operare discriminazione per quanto riguarda l’accesso ai servizi da parte delle aziende agricole (nel rispetto di quanto previsto da specifiche normative comunitarie, nazionali, regionali);

4. assicurare la massima diffusione delle informazioni nei confronti di tutti gli operatori potenzialmente interessati, con la possibilità di integrare in una strategia complessiva anche a livello regionale.

I suddetti Enti, in relazione agli specifici tipi di servizio di seguito elencati, devono in particolare:

1. Servizi di assistenza di base alla gestione delle aziende agricole singole:

1. avere una articolazione organizzativa regionale oltre che provinciale.

2. fornire una assistenza alla gestione nei confronti di un significativo numero di aziende agricole singole.

2. Servizi di assistenza alla gestione delle aziende cooperative agricole:

1. avere una articolazione organizzativa regionale oltre che provinciale.

2. fornire una assistenza alla gestione nei confronti di un significativo numero di aziende agricole cooperative che rappresentino un altrettanto significativo fatturato.

2. Adeguamenti alla normativa esistente

Al Programma Operativo 1994-1999, integrato e modificato come specificato nelle premesse della presente deliberazione (di cui l’ALLEGATO fa parte integrante), sono apportati i seguenti adeguamenti, in riferimento agli interventi relativi agli “Aiuti di avviamento alle associazioni per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole” di seguito indicati (facendo riserva di specificare gli aspetti operativi o gestionali mediante opportuni provvedimenti).

A) Associazioni regionali per di servizi di assistenza alla gestione di Aziende Agricole Cooperative.

1. Requisiti dei beneficiari.

- Per quanto riguarda i programmi dei servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole cooperative, possono beneficiare del finanziamento le Associazioni regionali che hanno operato nell’anno 1999 ed hanno ricevuto il relativo contributo finanziario ai sensi del Reg. CE 950/97, art. 16 (ex Reg. CEE 2328/91, art. 16) e purché raggiungano, nell’anno 2000, almeno il 70% del numero dei soci e del fatturato previsto dalle citate istruzioni.

- Le Associazioni regionali (Consorzi regionali cooperativi) devono adeguare i programmi di attività alle nuove finalità previste dal Reg. CE n. 1257/99 e dal PSR.

2. Agevolazioni previste.

- La Regione concede una anticipazione finanziaria da recuperare successivamente a seguito dei pagamento del contributo, da parte dell’AGEA, previo rilascio di fideiussione bancaria od assicurativa da parte degli Enti od Organismi beneficiari

- Il contributo complessivo riconoscibile è pari al 50% della spesa ammessa per i programmi di attività.

3. Procedure generati per la concessione degli aiuti.

- Con circolare della Direzione regionale 12 Sviluppo dell’Agricoltura verranno definiti gli aspetti operativi necessari per l’attuazione dei programmi (procedure dettagliate, modulistica, scadenze, parametri finanziari, ecc.).

- Le domande di finanziamento dei programmi di attività vengono presentate dai soggetti beneficiari all’Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione 12 Sviluppo dell’Agricoltura.

- Il Settore Servizi di Sviluppo Agricolo provvederà all’istruttoria delle stesse e alla loro approvazione.

- I pagamenti vengono effettuati dall’AGEA di Roma (ex AIMA) sulla base di appositi provvedimenti emanati dalla Regione.

Vengono confermate tutte le altre disposizioni contenute nelle citate istruzioni.

B) Associazioni per i servizi di assistenza alla gestione di aziende agricole singole.

1. Requisiti dei beneficiari.

- Per quanto riguarda i programmi dei servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole di livello provinciale e territoriale di base, possono beneficiare dell’aiuto le Associazioni agricole provinciali che hanno operato nell’anno 1999 ed hanno ricevuto il relativo contributo finanziario ai sensi del Reg. CE 950/97, art. 16 (ex Reg. CEE 2328/91, art. 16).

- Ciascuna Associazione Provinciale deve associare almeno 160 aziende diretto coltivatrici condotte da imprenditori agricoli a titolo principale (come definito nel PSR).

- Per quanto riguarda i programmi di coordinamento e di attività di livello regionale degli Enti regionali di assistenza tecnica agraria possono beneficiare dell’aiuto gli Enti che hanno operato nell’anno 1999 ed hanno ricevuto il relativo contributo finanziario ai sensi della L.R. n. 63/78, art. 48.

- Le Associazioni provinciali e gli Enti regionali di assistenza tecnica agraria devono adeguare i programmi di attività alle nuove finalità previste dal Reg. CE n. 1257/99 e dal PSR.

- Circa il requisito relativo al titolo di studio che deve possedere il tecnico agricolo che fornisce il servizio alle aziende agricole aderenti all’Associazione provinciale per i servizi di assistenza alla gestione, tenuto conto dell’evoluzione che si è registrata in questi ultimi anni nel mondo dell’istruzione superiore ed universitaria, sono riconosciuta validi (anche relativamente all’anno 1999) i seguenti titoli di studio:

1 - Rilasciati da Facoltà Universitarie: Lauree, Diplomi universitari, Diplomi rilasciati da scuole dirette a fini speciali (Sdafs) nel campo agrario, forestale, veterinario, agroalimentare, agroindustriale, ambientale.

Diplomi di specializzazione nei campi suddetti e in quello relativo all’applicazione dei sistemi di qualità nel settore agricolo.

2 - Rilasciati da Istituti di Scuola Media Superiore: Diplomi in campo agrario, agrotecnico, enologico, ambientale e di specializzazione nell’applicazione dei sistemi di qualità in campo agricolo.

3 - Altri titoli di studio di scuola media superiore od universitari potranno essere valutati ed approvati dalla Regione in relazione a particolari esigenze specialistiche espressamente segnalate nei programmi di attività degli Enti beneficiari.

4 - In mancanza del titolo di studio vengono richiesti almeno 10 anni di esperienza nelle attività che fanno capo ai servizi di sviluppo agricolo, quali in particolare l’assistenza tecnica, gestionale e contabile, riconosciuta dalla competente struttura regionale.

- Per il personale che svolge funzioni di coordinamento a livello regionale o provinciale è richiesto un qualsiasi titolo di studio rilasciato da Istituti di scuola media superiore o da Facoltà universitarie, anche non nei campi sopra citati.

 Per quanto riguarda le attuali Associazioni provinciali di Novara e Vercelli (che operano su di un territorio coincidente con quello delle originarie Province di Novara e di Vercelli e per ciò, operativamente, anche sul territorio delle nuove Province, rispettivamente, di Verbania e di Biella), al fine di semplificare gli aspetti procedurali si ritiene opportuno adottare il seguente procedimento:

1. Ogni Associazione provinciale elabora un unico programma e lo presenta secondo il seguente schema:

- Associazione provinciale di Novara:

- elabora un unico programma per il territorio corrispondente alle attuali province di Novara e di Verbania.

- presenta tale programma alle citate province (il programma deve contenere le disaggregazioni in quanto ad attività e struttura organizzativa per le due province interessate).

- Associazione provinciale di Vercelli:

- Vale quanto sopra indicato, relativamente però, alle province di Vercelli e Biella

2. Il programma presentato è istruito ed approvato dalle attuali Province di Novara e di Vercelli, in accordo, rispettivamente, con le Province di Verbania e di Biella (i cui Responsabili firmano l’approvazione congiuntamente con quelli delle province incaricate dell’istruttoria).

2. Agevolazioni previste.

- La Regione concede una anticipazione finanziaria da recuperare successivamente a seguito del pagamento del contributo, da parte dell’AGEA, previo rilascio di fideiussione bancaria od assicurativa da parte degli Enti beneficiari.

- Il contributo complessivo riconoscibile è pari all’80% della spesa ammessa per i programmi di attività di livello regionale, provinciale e territoriale di base.

3. Procedure generali per la concessione degli aiuti.

- Con circolare della Direzione regionale 12 Sviluppo dell’Agricoltura verranno definiti gli aspetti operativi necessari per la presentazione e l’attuazione dei programmi (procedure dettagliate, modulistica, scadenze, parametri finanziari, ecc.).

- Le domande di finanziamento dei programmi di attività di livello regionale vengono presentate dai soggetti beneficiari all’Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca Direzione 12 Sviluppo dell’Agricoltura.

Il Settore Servizi di Sviluppo Agricolo provvederà all’istruttoria delle stesse e alla loro approvazione.

- Le domande di finanziamento dei programmi di attività di livello provinciale e territoriale vengono presentate dai soggetti beneficiari alle Province che, ai sensi della L.r. n. 17/99, provvedono all’istruttoria delle stesse ed alla loro approvazione comunicandone gli esiti alla Regione.

- I pagamenti vengono effettuati dall’AGEA di Roma (ex AIMA) sulla base di provvedimenti emanati dalla Regione.

Vengono confermate tutte le altre disposizioni contenute nelle citate istruzioni.



Deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2000, n. 1 - 29954

Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000, mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie (cap. 15950/00)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000, la somma indicata nell’allegato parte integrante della presente deliberazione, mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui al capitolo 15950 del bilancio per l’anno finanziario 2000;

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 1 - 29956

L.R. 52/95. “Norme per la formulazione e l’adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO, ai sensi art, 3, comma 3, Legge 142/90. Parziale modifica della D.G.R. n 1-17859 del 1° aprile 1997, in adeguamento alla normativa contenuta nel Capo VII della Legge 53/2000 ”Tempi delle Citta’" e a quella in materia di commercio con riguardo agli orari di apertura dei pubblici esercizi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare il punto d) della lettera A) della D.G.R. n° 1-17859 del 1° aprile 1997, stabilendo che: “ Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i Comuni dovranno uniformarsi ai criteri regionali di cui alla L.R. n° 28 del 12.11.1999, Capo IV, art. 8 e 9 , e Capo X , art. 25; alla D.C.R n° 544-7802 (ratifica ai sensi dell’ art. 40 dello Statuto della D.G.R. n.2-27125 del 23.04.1999 - Orari dei negozi - individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del d.lgs 114/1998) e D.G.R. n.42-29532 del 1° marzo 2000 :”L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs 114/98. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione". Nella determinazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti i Comuni dovranno attenersi ai criteri regionali di cui alla legge regionale 23 aprile 99, n° 8.";

di modificare, in conseguenza delle priorità indicate dalla Legge 53/2000, per la concessione dei contributi regionali ai comuni richiedenti, la lettera B) punto 1, capoverso b)-2, e punto a) e b) del punto 2, della D.G.R. n° 1-17859 del 1° aprile 1997

La lettera B) , punto 1, capoverso 2 è così modificata:" l’analisi e la valutazione dei progetti presentati è effettuata dal gruppo di lavoro interassessorile appositamente costituito con D.G.R. n° 15-24687 del 1° giungo 1998 per l’attuazione del regolamento previsto dalla L.R. 52/95 sulla base delle seguenti priorità, così come indicate nella Legge n° 53 dell’8 marzo 2000, art. 28, comma 4: “I contributi di cui al comma 3, ( ”le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all’ art. 24 e degli interventi di cui all’articolo 27"), sono concessi prioritariamente per:

associazioni di comuni;

progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2 (L. 53/2000).

Il gruppo di lavoro interassessorile sottoporrà all’approvazione della Giunta regionale annualmente apposita graduatoria delle domande attribuendo loro un punteggio massimo di 20 punti secondo i seguenti criteri:

- punti da 1 a 10 , in riferimento alle priorità di cui alla nuova formulazione della lettera B), punto 1, capoverso 2 della D.G.R. n° 1-17589 del 1° aprile 1997.

Restano vigenti i precedenti criteri contenuti nella lettera B) - punto 2 - capoverso b. della Deliberazione della Giunta regionale n° 1-17859 del 1° aprile 1997.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 2 - 29957

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Alessandria proposto da privato cittadino per ottenere il risarcimento di presunti danni subiti da collisione con fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Alessandra Rava

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Alessandria in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Alessandra Rava ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 3 - 29958

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Asti proposto da privato cittadino per ottenere il risarcimento di presunti danni subiti da collisione con fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Alessandra Rava

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Asti in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Alessandra Rava ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 4 - 29959

Autorizzazione a resistere nei giudizi avanti il TAR Piemonte proposti rispettivamente da privati ed altri per l’annullamento della D.C.R. in data 25.1.2000. Patrocinio nei giudizi e nella successiva esecuzione dell’avv. Eugenia Salsotto

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nei giudizi avanti il T.A.R. Piemonte in premessa descritti ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nei giudizi e nelle eventuali successive esecuzioni, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Eugenia Salsotto ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 5 - 29960

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il TAR Piemonte proposto da una società avverso la determinazione 16.2.2000 n. 61 del Dirigente Settore Acustico ed Atmosferico concernente diffida al mantenimento in esercizio di impianto privo di autorizzazione. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Irma Lima

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il TAR Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Irma Lima ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 6 - 29961

Riadozione ai sensi dell’art. 40 dello Statuto delle DD.G.R. n. 82-29571, n. 92-29581 e n. 99-29588 del 1.3.2000, n. 41-29631 del 6.3.2000, n. 20-29667 e n. 28-29674 del 10.3.2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di riadottare ai sensi dell’art. 40 dello Statuto le seguenti deliberazioni, confermandone pienamente i disposti:

D.G.R. n. 82-29571 del 1.3.2000 “Aggiornamento allegati A1, A2, B1 e B2 alla L.R. 14.12.1998 n. 40 in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto”.

D.G.R. n. 92-29581 del 1 marzo 2000 “Legge n. 560/93. Ulteriore integrazione al piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nella provincia di Torino. Adozione con i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 40 dello Statuto”.

D.G.R. n. 99-29588 del 1 marzo 2000 “L.R. 1.3.1995, n. 28. Approvazione, ai sensi dell’art. 40, dello Statuto regionale, della convenzione regolante i rapporti fra le regioni dell’intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate”

D.G.R. n. 41-29631 del 6 marzo 2000 “Reg. CEE 1260/99 - ob. 2 - DOCUP (Documento Unico di Programmazione). Periodo di programmazione 2000-2006. Programma Phasing Out. Approvazione con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 40 dello Statuto”.

D.G.R. n. 20-29667 del 10 marzo 2000 “Modifica della DCR 613-1208 del 25 gennaio 2000 ‘L. 15.3.1997, n. 59, art. 21 e D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233. Approvazione Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali’. Assunzione del provvedimento da parte della Giunta regionale con i poteri del Consiglio ex art. 40 dello Statuto”.

D.G.R. n. 28-29674 del 10 marzo 2000 “Programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20 della Legge 11.03.1988 n. 67 - I triennio - Variazione di assestamento relativa alla R.S.A. di Cumiana. Adozione con i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 40 dello Statuto”.

- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per gli adempimenti connessi alla ratifica dei citati provvedimenti.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 7 - 29962

L.R. 8 luglio 1999 n. 17 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”. II quadro delle risorse finanziarie da trasferire alle Province per assegnazioni effettuate ai Settori Territoriali dell’Agricoltura e non pagate entro il 31/12/1999 (Gestione Stralcio)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni svolte in premessa,

Di approvare il secondo quadro dei trasferimenti finanziari, di cui agli Allegati 1 della presente deliberazione per farne parte integrante, da effettuare a favore delle Province a titolo di gestione stralcio della L.R. 17/99;

di ripartire, secondo quanto stabilito al punto 2 della sopra citata deliberazione n. 62 dell’1/3/2000, fra le Province di Biella, Vercelli, Novara e Verbania-Cusio-Ossola le quote di assegnazioni effettuate entro il 31/12/99 e non ancora utilizzate;

di autorizzare il trasferimento di cassa alle Province con le procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30-28905 del 13/12/99 mediante determinazioni della Direzione Regionale “Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura” sulla base di richieste delle Province riscontrate dalle Direzioni Regionali competenti dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca.

per tutto quanto non specificato nella presente deliberazione si rimanda alla deliberazione n. 62-29551 dell’1/3/2000.

(omissis)

Allegato









Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 8 - 29963

L.R. n. 20 del 09/08/1999, art. 14. Costituzione dell’Enoteca del Piemonte. Proroga dei tempi di scadenza del mandato del Commissario, gia’ nominato con D.G.R. n. 49-28815 del 29/11/1999

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di prorogare fino al 30 ottobre 2000 il mandato entro il quale il Commissario, professoressa Renata Salvano, dovrà promuovere la costituzione giuridico-amministrativa dell’Enoteca del Piemonte e insediare i relativi Organi Amministrativi, come stabilito nella D.G.R. n. 49-28815 del 29/11/1999.

Tale proroga non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale oltre a quelli già previsti con la D.G.R. n. 49-28815 del 29/11/1999 che resta valida e invariata in tutte le altre parti normative e finanziarie.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 9 - 29964

Programma regionale di applicazione del Decreto 11 settembre 1999, n. 401 “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 1, commi 3 e 4 , del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare il programma regionale di applicazione del Decreto MIPA 11 settembre 1999, n.401, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato “A”).

di destinare al presente programma i fondi assegnati dallo Stato

(omissis)

Allegato

DECRETO M.I.P.A. 11 settembre 1999, N. 401

“CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO “

Programma regionale per l’applicazione
Marzo 2000

PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO M.I.P.A. 11 settembre 1999, N. 401

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente programma applica in Piemonte il Decreto MIPA 11 settembre 1999, n. 401 di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, art. 1, commi 3 e 4.

2.Legge 9 gennaio 1991, n. 10, per alcuni criteri di valutazione degli interventi.

2 INTERVENTI FINANZIABILI

A) Impianti termici alimentati a biomassa vegetale

1. E’ ammissibile a contributo l’insieme delle opere necessarie per la messa in opera ed il corretto funzionamento di generatori di calore alimentati con i combustibili di cui al DM 16 gennaio 1995 del Ministero dell’Ambiente, limitatamente a quanto identificato ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19 dell’allegato 1 del DM stesso. Sono escluse le opere relative alla distribuzione del calore prodotto ed i terminali di erogazione.

2. La potenza dell’impianto deve essere compresa fra i 30 e i 500 kW.

3. Gli impianti possono anche essere integrati da altre fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia termica o da interventi di risparmio energetico sugli edifici.

4. Scheda da utilizzare: AR (residui vegetali) + EN (collettori solari), EA (pompa di calore), EB (tecnologie solari passive), o EZ (interventi integrati).

B) Interventi di contenimento dei consumi d’energia negli allevamenti zootecnici

1. E’ ammesso a contributo l’utilizzo delle fonti rinnovabili per la razionalizzazione dei consumi energetici degli allevamenti zootecnici.

2. Schede da compilare: EA (pompa di calore per riscaldamento acqua sanitaria), EP (pompa di calore per riscaldamento ambienti), EG (produzione combinata di energia elettrica e calore), EN (collettori solari), IR  (recupero di calore).

3. Sono altresì ammissibili a contributo gli interventi di coibentazione dei ricoveri animali esistenti. Sono considerate spese ammissibili l’acquisto e la messa in opera dei materiali e dei manufatti che incidono direttamente sul risparmio energetico.

Gli interventi proposti devono essere relativi all’involucro esterno dell’intero edificio o a parti omogenee dello stesso nel caso in cui la diagnosi energetica evidenzi l’opportunità di intervenire solo su parte delle strutture murarie o su parte delle strutture trasparenti.

4. Schede da compilare: EK (miglioramento coibentazioni).

C) Interventi di contenimento dei consumi d’energia nella climatizzazione delle serre

1. Sono ammessi a contributo interventi di coibentazione e di riduzione delle perdite di calore nelle serre (esclusi i tunnel) e l’applicazione di tecnologie tendenti alla produzione di energia termica con fonti rinnovabili da utilizzare nelle serre.

2. Schede da compilare: AT (teli di protezione notturna), EN (collettori solari), IC (sostituzione generatore di calore), EA (pompa di calore), AR (combustione residui vegetali), EF (sistemi telematici per il controllo della climatizzazione).

3. Sono altresì ammessi a contributo interventi di elettrificazione delle serre con fonti rinnovabili (fotovoltaico e idroelettrico) nel caso in cui il costo comprovato di allacciamento alla linea elettrica sia superiore al costo dell’intevento.

4. Schede da compilare: FT (sistemi fotovoltaici), IE (produzione di energia elettrica da fonte idraulica).

D) Elettrificazione con fonti rinnovabili di alpeggi

1. Sono ammessi interventi di elettrificazione mediante impianti fotovoltaici  e idroelettrici di fabbricati rurali localizzati in territori classificati montani. L’uso di tali fabbricati deve essere esclusivamente agricolo, annuale o   stagionale.

2. I fabbricati ed i siti dove essi sono localizzati non devono essere allacciati alla rete elettrica.

3. La potenza massima ammissibile è di 400 W per gli impianti fotovoltaici e di 10 kW per gli impianti idroelettrici.

4. Schede da compilare: FT (sistemi fotovoltaici), IE (produzione di energia elettrica da fonte idraulica).

E) Impianti di biogas negli allevamenti di suini

1. Sono ammessi interventi finalizzati al recupero di biogas negli allevamenti suini da vasconi di stoccaggio o lagune preesistenti o di nuova costruzione con impianti semplificati “a telo galleggiante”.

2. Non sono compresi nelle spese ammissibili i costi di costruzione delle vasche; sono  invece ammessi a contributo i sistemi di utilizzazione diretta del biogas prodotto (cogeneratori o bruciatori).

3. Scheda: AB (sfruttamento biogas).

3 LIMITI DI SPESA

1. La spesa minima ammissibile per ciascuno degli interventi non dovrà essere inferiore a £. 12.000.000, IVA esclusa.

2. Le domande dovranno essere relative a interventi da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della stessa.

4  ENTITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

1. Per la realizzazione degli inteventi sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile, con l’esclusione dell’IVA.

2. Sono ammesse le spese tecniche per un importo fino al 6% del costo complessivo dell’intervento, aumentabile all’8% per la tipologia D.

3. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per lo stesso intervento.

4. Non possono essere concessi contributi per interventi resi necessari da obblighi di legge.

5   BENEFICIARI

1. Imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, ai sensi del Reg. CE 950/97.

2. Per l’intervento D) anche enti pubblici proprietari di alpeggi che si impegnano a concederli in affitto a equo canone o in comodato gratuito ad allevatori.

6   GRADUATORIE E PRIORITA’  

1. Le graduatorie, una per ciascuna tipologia di interventi (A-B-C-D-F), verranno desunte dal coefficiente di valutazione previsto dal metodo ENEA, appositamente predisposto in attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 4 del D.M. 15/2/91, ai sensi della L. 10/91.

2. Per la tipologia D) la graduatoria verrà stabilita in base al rapporto fra kW installati e spesa prevista, moltiplicando per un coefficiente 20 nel caso di impianto fotovoltaico.

3. A parità di indice di valutazione saranno ritenuti prioritari:

a) Interventi che utilizzano in modo integrato fonti rinnovabili e interventi di risparmio energetico;

b) Interventi proposti da agricoltori a titolo principale fra i 18 e i 40 anni. Per le aziende associate almeno il 50% di agricoltori fra i 18 e i 40 anni.

7. PROCEDURE

A - Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte sugli appositi moduli, dovranno essere inviate in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Regione Piemonte, Assessorato Regionale all’Agricoltura, Settore Infrastrutture rurali e Territorio, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino. Le domande possono essere altresì consegnate a mano allo stesso indirizzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì.

2. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando.

3. Le scadenze per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.00 del 27 giugno 2000.

4. Ogni plico, che riporterà sulla busta la dicitura: “Domanda di contributo per energia rinnovabile”, dovrà contenere una sola domanda; la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall’ufficio regionale di cui sopra.

5. Il soggetto che intende presentare domanda di contributo per più interventi per un unico beneficiario può presentare un’unica domanda corredata dalle schede e dalla documentazione tecnica per ogni singolo intervento.

6. Gli interventi funzionalmente connessi e ubicati nello stesso sito dovranno essere oggetto di un’unica domanda.

7. Le domande, redatte sull’apposita modulistica o su fotocopia integrale della stessa, dovranno essere correttamente compilate, sottoscritte e corredate, a pena di esclusione, da:

a) una o più schede tecniche che illustrino ogni intervento proposto;

b) relazione esplicativa dell’intervento firmata da un tecnico iscritto all’albo di un Ordine o Collegio professionale competente per materia. La relazione suddetta dovrà essere redatta seguendo lo schema predisposto dalla Regione Piemonte allegato alla modulistica e prodotta come perizia asseverata, nella quale, tra l’altro, viene dichiarata la congruità del prezzo a seguito di idonea indagine di mercato risultante nella stessa relazione.

1. Le domande il cui stampato o le relative schede tecniche risultino incomplete, riportino dati illeggibili o non coerenti con i dati richiesti dalla modulistica non saranno inserite nella graduatoria.

2. La modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande è quella che sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale. Tale modulistica potrà essere scaricata dal sito internet della Regione Piemonte.

B – Graduatoria e concessione dei contributi

1. Le domande pervenute, che avranno superato l’istruttoria tecnico-amministrativa di conformità al presente bando, saranno inserite in graduatoria ed approvate se l’indice di valutazione principale risulterà superiore alla soglia minima fissata in 70 GJ/Mlit..

2. Tale limite non riguarda la tipologia D).

C - Finanziamento delle domande

1  Per le domande finanziabili viene redatto apposito provvedimento di impegno attraverso Determinazione Dirigenziale nel quale vengono indicati la spesa ammessa, il contributo concesso, le eventuali prescrizioni ed il tempo per l’esecuzione delle opere.

2 Chi intende iniziare i lavori o procedere agli acquisti prima di tale provvedimento è tenuto a darne comunicazione scritta, pena il decadimento del contributo, e, in ogni caso, ciò non comporta nessun impegno da parte della Regione.

D – Obblighi del richiedente

1. Il richiedente si impegna a completare le opere oggetto dell’intervento ed a trasmettere alla Regione la documentazione necessaria, entro 12 mesi dalla data in cui riceve la  comunicazione del provvedimento di impegno.

2. Su motivata istanza può essere concessa la proroga del termine di cui al precedente comma per un massimo improrogabile di ulteriori 12 mesi, qualora le opere siano già iniziate.

3. Eventuali variazioni in corso d’opera dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dalla Regione, e non dovranno modificare sostanzialmente il quadro energetico né diminuire l’indice di valutazione dell’intervento.

E – Procedure per l’erogazione del contributo

1. L’erogazione del contributo sarà effettuata a lavori ultimati, su presentazione di copia autentica delle fatture quietanzate relative alle spese ammesse, accompagnate dalla certificazione a norma di legge  delle opere, ove necessaria, e da perizia asseverata di regolare esecuzione  delle opere a firma di un tecnico abilitato. La Regione si riserva la facoltà di verificare la conformità dell’opera al progetto presentato, anche mediante sopralluogo.

2. Il beneficiario può chiedere un’acconto fino all’80% del contributo approvato, a seguito di presentazione della dichiarazione di inizio lavori garantita da polizza fidejussoria bancaria o  assicurativa pari alla cifra richiesta, che verrà svincolata dopo il saldo .

3. Qualora la spesa documentata sia inferiore a quella ammessa, il contributo sarà computato sulla spesa documentata nella percentuale approvata.

F – Revoca del contributo

1. La Regione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, l’esistenza degli impianti e la loro efficienza, relativamente ai periodi di durata tecnica, stabilita dal metodo Enea per i singoli interventi.

2. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a)  in caso di mancato conseguimento del risparmio energetico dichiarato a causa dell’asportazione, della disattivazione o della mancata o inadeguata manutenzione relativamente ai periodi di durata tecnica degli impianti di cui al precedente punto 1.

b) In caso di anticipato inizio lavori o acquisti senza preventiva comunicazione scritta di cui alla lettera C, punto 2.

c) nel caso di discordanze significative tra la perizia asseverata e quanto accertato in loco dagli uffici regionali. In tale evenienza la Regione avanza contestazione al beneficiario il quale deve dare risposta entro 30 giorni. Nell’eventualità che la risposta non sia soddisfacente il contributo viene revocato e gli uffici regionali sono tenuti a darne comunicazione:

- alla Procura della repubblica competente;

- all’ordine professionale del tecnico che ha rilasciato la perizia contestata.

3. In caso di revoca il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, maggiorate degli interessi legali, al momento della richiesta. In caso di mancata restituzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta vengono avviate le procedure per la riscossione.

G - Ricorso

1. In caso di mancato accoglimento della domanda di contributo, o di revoca dello stesso, riferita alle lettere a) e b) del precedente punto F, può essere ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Responsabile della Direzione regionale Territorio rurale.



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 11 - 29966

D.P.R. n. 616/77 art.70 - Legge 14/02/92 n. 185 - L.R. n. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni - Delimitazione zone e riconoscimento carattere eccezionalita’ delle trombe d’aria del 17/02/2000 in provincia di Cuneo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di richiedere al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n° 616/77 e del D.L. 17/5/1996 n.273, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dall’art.3 della legge n.185/92 la declaratoria dell’esistenza del carattere di eccezionalità delle trombe d’aria che il giorno 17 febbraio 2000, hanno colpito la provincia di Cuneo;

- di delimitare i territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dalla legge n.185/92 come segue:

PROVINCIA DI CUNEO

- Trombe d’aria del 17 febbraio 2000

- Applicazione art. 3 comma 2 lett.e), della legge n.185/92 per danni alle strutture aziendali nel seguente comuni:

BRIGA ALTA

ORMEA

- di autorizzare la competente Comunità Montana “Alta Val Tanaro” in prov.di Cuneo alla ricezione delle domande che dovranno essere perentoriamente presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione delle zone interessate.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 12 - 29967

Legge n. 185/92 art. 3, comma 2, lett. e). Agevolazioni contributive per il ripristino di strutture fondiarie aziendali danneggiate da eccezionali avversita’ atmosferiche. Terzo quadro delle risorse finanziarie da trasferire alle province, ai sensi della L.R. 17/99, per i fondi ripartiti tra i Settori Territoriali dell’Agricoltura e non impegnati nel bilancio regionale entro il 31/12/1999. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare il terzo quadro dei trasferimenti finanziari, di cui all’allegato A della presente deliberazione per farne parte integrante, da effettuare a favore delle Province a titolo di gestione stralcio della L.R. 17/99, per l’applicazione degli interventi previsti dall’articolo 3, secondo comma, lett. e), della legge 14 febbraio 1992 n. 185;

di autorizzare il trasferimento di cassa alle Province, mediante determinazioni della Direzione Territorio Rurale, sulla base di richieste delle Amministrazioni provinciali.

Le Province sono tenute a rispettare la destinazione delle somme ad esse trasferite come indicato nelle deliberazioni G.R. o determinazioni Dirigenziali di riparto fondi.

(omissis)

Allegato





Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 13 - 29968

Compensi a componenti le Commissioni d’esame per il rilascio dell’attestato regionale d’idoneita’ alla qualifica di guardia venatoria volontaria. Accantonamento della somma di L. 500.000 sul capitolo 10590 del bilancio 2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di accantonare, a favore della Direzione Territorio Rurale la somma di L. 500.000.= sul capitolo 10590 del bilancio 2000 per la liquidazione delle spese relative alle sedute dei componenti delle Commissioni d’esame per il rilascio dell’attestato regionale di idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria (100561/Acc).

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà ad impegnare la predetta somma.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 14 - 29969

L.1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni. Comune di Biella. Variante al Regolamento Edilizio vigente adottata con deliberazioni consiliari n. 166 in data 19/10/1998 e n. 79 in data 29/03/1999, modificate con la deliberazione consiliare di controdeduzioni n. 218 in data 21/12/1999. Approvazione con introduzione di modifiche

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

-1) di approvare, ai sensi dell’art. 36 della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni, le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio del Comune di Biella, adottate con le deliberazioni consiliari n. 166 in data 19/10/1998 e n. 79 in data 29/3/1999, integrate con la deliberazione di controdeduzioni n. 218 in data 21/12/1999:

- il testo degli articoli 83, 84, 84 bis, 85, 86, 87, 87 bis, 87 ter, 87 quater e 89 così come proposti dal Comune per consentire il coordinamento normativo tra il Regolamento Edilizio e il Regolamento di Igiene;

- il testo degli articoli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 2, 3, 7, così come proposti dal Comune per adeguare le norme regolamentari alle disposizioni del comma 60 dell’art. 2 della legge 662/96;

- la nuova formulazione dell’art. 75 dettante prescrizioni in merito alla posa di tende sporgenti su spazio pubblico;

- le integrazione all’art. 112 che norma il collocamento di cartelloni pubblicitari, mediante l’introduzione di prescrizioni da rispettare nell’ambito dei nuclei di antica formazione;

- le aggiunte, le integrazioni e le sostituzioni agli articoli 9, 10, 12, 14, 16, 21, 31, 70, 98 per adeguamento della terminologia;

- l’inserimento nel Regolamento Edilizio dell’art. 100 bis dettante prescrizioni in merito alla posa di targhe;

-2) di stralciare, per le motivazioni riportate in premessa, il contenuto degli articoli 6 e 15 proposti dal Comune, disponendo che sia mantenuta per gli stessi la formulazione vigente.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 15 - 29970

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Casale Monferrato (AL). Variante al Piano Regolatore Generale vigente, denominata “Variante 7”. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n.7 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Casale Monferrato (AL) e dallo stesso adottata con deliberazione consiliare n. 30 in data 12.4.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante n.7, delle modificazioni riportate nell’allegato documento “A” in data 21.3.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con la raccomandazione in premessa citata, e fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante n.7 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Casale Monferrato e dallo stesso predisposta, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 30 in data 12.04.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione

- Elab. - Relazione Geologico-Tecnica. Vol.1

- Elab. - Relazione Geologico-Tecnica. Vol.2

- Tav. - Relazione Generale illustrativa. Allegato tecnico A3.1 a rilievo dei Beni Culturali - Ambientali, in scala 1:10.000

- Tav. - Relazione Generale illustrativa. Allegato tecnico A3.3 a rilievo dei Beni Culturali - Ambientali, in scala 1:10.000

- Tav. 4 - Relazione Generale illustrativa. Allegato tecnico A3 a rilievo dei Beni Culturali - Ambientali. Centro Storico, in scala 1:2.000

- Tav. 3b1 - Assetto generale del Piano, in scala 1:10.000

- Tav. 3b2 - Assetto generale del Piano, in scala 1:10.000

- Tav. 3b3 - Assetto generale del Piano, in scala 1:10.000

- Tav. 3c1 - Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR1, DR3 parte, DR4 parte, DR6, in scala 1:2.000

- Tav. 3c2 - Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR7, DI5, DI4 parte, DI6 parte, DI7 parte, in scala 1:2.000

- Tav. 3c3 - Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DI4, DI5, DI6, DI7 parte, in scala 1:2.000

- Tav. 3c4 - Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR4 parte, DR5 parte, DI2, in scala 1:2.000

- Tav. 3c5 - Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR2, DI1, DI3, DI8, in scala 1:2.000

- Tav. 3c6 - Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR2a, in scala 1:2.000

- Tav. 3c8 - Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR4a, DI4a, in scala 1:2.000

- Tav. 3c9 - Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DR6a, DR6b, DR4b, DR7a, DR7b, in scala 1:2.000

- Tav. 3c10 - Sviluppi relativi ai territori urbanizzati e urbanizzandi DI7a, DI7 parte, DI9, in scala 1:2.000

- Tav. 3d - Sviluppi relativi centro storico (parte occidentale), in scala 1:1.000

- Tav. 3e - Legenda repertorio dei servizi per le tavole di piano 1:10.000, 1:2.000

- Tav. 3f1 - Sviluppi relativi a determinati ambiti d’intervento. Ambito n. 1: “Salita S. Anna”. Planimetria generale, in scala 1:1.000 e 1:2.000

- Tav. 3f2a - Sviluppi relativi a determinati ambiti d’intervento. Ambito n. 2: “Ronzone”. Planimetria generale, in scala 1:1.000 e 1:2.000

- Tav. 3f2b - Sviluppi relativi a determinati ambiti d’intervento. Ambito n. 2: “Ronzone”. Schemi planovolumetrici, in scala 1:500 e 1:1.000

- Tav. 3f3 - Sviluppi relativi a determinati ambiti d’intervento. Ambito n. 3: “Area Cofi”. Ambito n. 4: “Area Gabba”. Planimetrie generali e schemi planovolumetrici, in scala 1:500 e 1:1.000

- Elab. - Norme di Attuazione.

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi dell’11º comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

A) Cartografia:

1) E’ integralmente stralciata e riportata alla destinazione precedente, comunque non edificabile, la parte di area residenziale Cr2.2 ubicata a nord-ovest di via Sosso, appartenente all’ambito residenziale n. 1 rappresentato sulla tav. 3c4 in scala 1:2000 (v. allegato “Modifica 1") e contrassegnata come subambito ”1G’ sulla tavola 3f.1 in scala 1:1.000 e 1:2.000. La modifica si intende apportata anche su tutte le altre tavole di piano nelle quali l’area è identificabile.

2) E’ restituita alla precedente destinazione “Area di categoria E di pertinenza di beni di carattere storico documentario” l’area agricola Ee delimitata dalla S.P. di Asti e dalla s.c. San Martino - Roncaglia nella frazione di Roncaglia, rappresentata sulla tav. 3c9 in scala 1:2.000. (v. allegato “Modifica 2"). La modifica si intende apportata anche su tutte le altre tavole di piano nelle quali l’area è identificabile.

3) Sulla tavola 3c4 in scala 1:2.000 è inserita la seguente dizione: “Nella rappresentazione delle aree a servizi individuate ai lati opposti della strada prevista sul prolungamento di viale Giolitti s’intende eliminata la retinatura relativa alla precedente classificazione (Br2)”.

4) L’ “Appendice 1 - Ronzone” della tav. 4 è sostituita da quella rappresentata nell’allegato “Modifica 3", scala 1:2000.

B) Testo delle Norme Tecniche d’Attuazione

Avvertenza - Le modifiche introdotte sono riferite sia al testo dell’Articolo Unico adottato con la variante n. 7, per gli articoli in esso trattati, sia al testo vigente, per gli altri articoli sui quali si è reso necessario intervenire ai fini di un corretto coordinamento delle rispettive norme.

art. 13 - Tipi di intervento -

Dopo il titolo s’intende inserita la seguente frase che recita: “Premessa - Aziende a rischio - Per le aziende che risultano localizzate all’interno delle classi di tipo Ap e Ft gli interventi relativi alle attività produttive classificate ai sensi del Decreto legislativo 334/99 tra le aziende a rischio d’incidente rilevante presenti nel territorio comunale, sono disciplinati parimenti alle altre attività produttive, dalle disposizioni di carattere urbanistico previste per l’area normativa alla quale appartengono. Tuttavia, in attesa degli adempimenti previsti dall’art. 14 del Decreto Legislativo 334/99, ogni intervento diverso dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, ancorché ammesso dalle presenti N.T.A., Potrà essere concessionato dopo aver sentito, relativamente agli aspetti connessi alla  prevenzione del rischio di incidente e/o alla limitazione delle sue conseguenze, il Settore Grandi Rischi Industriali dell’Assessorato Regionale all’Ambiente.”

art. 13.9 - Aree D - L’intero paragrafo relativo alle aree produttive di sottocategoria D3 s’intende eliminato in quanto tali tipi di aree non risultano presenti sul territorio comunale.

art. 13.14 - Aree Ep - Complessi edificati, edifici, manufatti ed aree che al momento dell’adozione dei Progetto preliminare del presente Piano siano adibite ad attività di carattere produttivo extragricolo - All’ultimo comma dell’articolo, la dizione “... nella misura fissata dall’art. 18 L. 765/67, ....” è integrata con il testo seguente: “così come modificato dall’art. 9, comma 1, della Legge 24.3.1989, n. 122,....”.

art. 16.3/13.4.1 - Strade e punti panoramici (inclusi i tratti dei percorsi storici accertati esterni all’ambito di operatività diretta del P.T.O.) non compresi tra quelli individuati ai sensi dei precedente art. 16.3/3.1 - Dopo il titolo dell’articolo s’intende inserito il seguente testo: “Premessa: dal momento che la cartografia (tavv. 3c4, 3c8, 3c9, in scala 1:2.000) non individua le  fasce di rispetto delle strade panoramiche sulle aree agricole Ee ed Ef, si precisa che la loro profondità è da intendersi di mt. 40, anche in caso di mancata indicazione cartografica.”

art. 16.3/3.4.2 - In luogo del termine “Soppresso” è inserita la seguente prescrizione: “Territori vincolati ai sensi del D.M. 1 agosto 1985, sostituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 1, comma 1 lett. c) e d). Dal momento che la cartografia (tavv. 3b1 in scala 1:10.000 e 3C1 in scala 1-2.000) non individua il perimetro del ”Territorio delle falde collinari calcifere sulla sponda destra del Po", si precisa che detto territorio è da intendersi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 139, comma 1, lett.. c) e d), anche in caso di mancata indicazione cartografica.".

art. 17.1 - Strade e fasce di rispetto stradale e ferroviario - Dopo il titolo dell’articolo s’intende inserito il seguente testo: “Premessa: dal momento che la cartografia (tavv. 3c1, 3c2, 3c4, 3c5, 3c6, 3c8, 3c9, in scala 1:2.000) individua solo parzialmente le fasce di rispetto stradali sulle aree agricole Ee ed Ef, si precisa che la loro profondità è da intendersi in tutto e per tutto conforme ai disposti di legge a cui dette fasce fanno riferimento, anche in caso di mancata od incompleta indicazione cartografica.”.

art. 17.3 - Altre fasce di rispetto e zone di rispetto - Dopo il titolo dell’articolo s’intende inserito il seguente testo: “Premessa: dal momento che la cartografia (tav. 3c10 in scala 1:2.000) non individua le fasce di rispetto fluviale del torrente Gattola sulle aree agricole Ee, si precisa che la sua profondità è da intendersi in tutto e per tutto conforme ai disposti di legge a cui dette fasce fanno riferimento, anche in caso di mancata indicazione cartografica.”.

art. 19 - Norme particolari per gli insediamenti commerciali - Al terzo asterisco, occorre sostituire il testo: “... complessivamente una superficie di vendita non superiore a mq. 400.” con il seguente: “caratteristiche e dimensioni conformi agli ”Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica... “ - approvati con D.C.R. 29.10.1999, n. 563-13414 - di cui all’art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte n. 28 del 12/11/1999. Gli ”standard" previsti ai sensi dell’art. 21.1 punto 3, della L.R. 56/77 e s.m.i. sono modificati dall’art. 7, comma 11, della già citata legge regionale, con riferimento anche alle disposizioni di cui all’art. 25 della D. C.R. prima menzionata."

art. 20.1 “Tutela dell’assetto idrogeologico” Al termine del testo s’intende aggiunta la seguente disposizione: “Per le aree oggetto della Variante n. 7, interessate da nuovi insediamento residenziali e produttivi, si dovranno rispettare le prescrizioni riportate nella Relazione geologico-tecnica, in particolare per la zona di insediamento residenziale ubicata a sud del quartiere Rotondino e a nord di Cascina Grosso; oltre alle prescrizioni dettate dalla relazione succitata, gli interventi di stabilizzazione della coltre superficiale (es. regimazione delle acque e/o opere di drenaggio) dovranno essere estesi, ad un intorno più significativo, oltre l’area d’impronta degli edifici.

Considerato che nella porzione collinare del territorio casalese, la lunga attività estrattiva della marna da cemento ha determinato la formazione di numerose cavità sotterranee, di cui spesso non si conosce l’esatta ubicazione, le indagini da eseguirsi per ogni intervento, ai sensi del D.M.L.P. 11/3/88, dovranno essere particolarmente approfondite e volte ad escludere l’eventuale presenza di gallerie ed a verificare eventuale concentrazione anomala di acque sotterranee".

art. 21.6 - Ambiti di intervento regolati da apposite schede-norma e schede-progetto.

- Nelle schede relative all’Ambito di intervento 1 s’intendono eliminati i parametri urbanistici relativi al subambito “1G” poiché stralciato dalla presente variante per motivazioni di carattere geologico.

- Al paragrafo “Ambito di Intervento N. 2: Aree di Via Oggero”, dopo il primo capoverso è inserita la seguente prescrizione:

“In particolare, l’A.C. in sede attuativa provvede:

a) alla conservazione dell’intero fabbricato individuato ex art. 24 della L.R. 56/77 e rappresentato nella tav. 3f2a in scala 1:2000 “Ambito n. 2: Ronzone”, insistente sull’area per servizi sociali n. 25;

b) ad inserire nel progetto di sviluppo del presente ambito le parti degli altri corpi di fabbrica prospettanti su Via Oggero - non rappresentanti sulla Tav& 3f2a, ma individuati ex art. 24 L.R. 56/77 nell’"Appendice 1 - Ronzone" della Tav. 4 - che debbono essere sottratte alla demolizione e mantenute a testimonianza storica e culturale di peculiari momenti dell’industrializzazione.

Il rilascio delle concessioni per gli interventi sui corpi di fabbrica in argomento è subordinato al parere di cui all’art. 49, 15º comma della L.R. 56/77.

Allegate n. 3 planimetrie:

- Modifica 1 - Area residenziale Cr2.2, subambito 1G - tav. 3c4, scala 1:2.000;

- Modifica 2 - Area agricola Ee - tav. 3c9, scala 1:2.000;

- Modifica 3 - “Appendice 1 - Ronzone”, tav. 4, scala 1:2000.


Allegato






Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 16 - 29971

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Marene (CN). Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Marene (CN) e dallo stesso adottata con deliberazione consiliare n. 25 in data 3.5.1999, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, predisposta dal Comune di Marene, debitamente vistata, si compone di:

-deliberazione consiliare n. 25 in data 3.5.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.1a/2 -Relazione illustrativa

- Elab.4a/4 -Norme tecniche di attuazione

- Tav.3d/4 -Azzonamento del territorio, in scala 1:5000

- Tav.3e/4 -Azzonamento del capoluogo, in scala 1:2000

- Elab. -Relazione geologico-morfologica-tecnica.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 17 - 29972

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Divignano (NO). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente dei Comuni di Divignano, Pombia e Varallo Pombia, interessante unicamente il Comune di Divignano, in provincia di Novara, e dallo stesso adottata e successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 27 in data 27.11.1997 e n. 27 in data 18.11.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, nel testo normativo della variante, delle ulteriori modificazioni, specificatamente riportate nell’allegato documento in data 31.3.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, adottata dal Comune di Divignano, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 27 in data 27.11.1997, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Tav. - Grafico delle osservazioni, progetto preliminare, azzonamento aree urbane, in scala 1:2000

- Tav. - Grafico delle osservazioni, aree ambientali e documentarie, in scala 1:750

- Tav. - Progetto definitivo, azzonamento aree urbane, in scala 1:5000

- Tav. - Progetto definitivo, azzonamento aree urbane, in scala 1:2000

- Tav. - Progetto definitivo, aree ambientali e documentarie, in scala 1:750

- Tav. - Progetto definitivo, comparti di analisi, in scala 1:2000

- Tav. - Individuazione e delimitazione delle aree oggetto della variante, azzonamento aree urbane, in scala 1:2000

- Elab. - Relazione

- Elab. - Tabelle

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Elab. - Relazione geologico-tecnica

- Tav. 01 - Planimetria, Corografia del territorio Comunale, in scala 1:10000

deliberazione consiliare n.27 in data 18.11.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Proposta di controdeduzioni alle modifiche ed integrazioni richieste dall’Assessorato Urbanistica e Pianificazione Territoriale e dell’Area Metropolitana, Edilizia Residenziale, Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Urbanistico Territoriale, Area Provincia di Novara, alla terza variante al P.R.G.I. del Comune di Divignano

- Tav. - Progetto definitivo, azzonamento aree urbane, in scala 1:2000

- Tav. - Progetto definitivo, azzonamento aree urbane, in scala 1:5000

- Tav. - Progetto definitivo, comparti di analisi, in scala 1:2000

- Elab. - Analisi morfologica, idrogeologica ed idrologica sul tratto di asta del Torrente Agamo che scorre nel territorio comunale di Divignano.

(omissis)

Allegato

Norme di Attuazione

Art. 5, punto 21

Aggiungere al termine del 3º capoverso, dopo la prescrizione “... sia maggiore o uguale a mt. 3,00" il seguente testo ”in assenza di strutture preesistenti sul confine dovrà intercorrere uno specifico accordo con i proprietari confinanti. Nel caso di costruzioni di bassi fabbricati con altezze inferiori a mt. 3,00 si richiamano i disposti del Codice Civile."

Art. 26

Introdurre quale ultima comma la seguente disposizione

“Si intendono qui richiamate le conclusioni delle indagini idrogeologiche e geologico-tecniche predisposte a supporto del Piano Regolatore e delle successive varianti, i cui contenuti cautelati hanno carattere prescrittivo.

Con riferimento alle analisi morfologiche, idrogeologiche ed idrologiche sul torrente Agamo, approntate a supporto della variante n. 3 del Comune di Divignano, si richiamano le limitazioni d’uso imposte sulle parti di territorio indicate come esondabili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle distanze dai corsi d’acqua ex art. 29 L.R. 56/77 definite in altra parte dell’articolato.”



Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 18 - 29973

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Sizzano (NO). Approvazione del Piano Particolareggiato e della contestuale variante allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente..

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART.1

Di approvare, ai sensi degli artt. 17 e 40 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano Particolareggiato e la contestuale Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, adottati dal Comune di Sizzano, in provincia di Novara, con deliberazione consiliare n. 13 in data 25.5.1995, con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di deliberazioni consiliari n. 4 in data 10.2.1999 e n. 40 in data 27.10.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento in data 3.3.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento - fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART.2

Di decidere le osservazioni presentate a seguito della pubblicazione degli atti dello Strumento Urbanistico Esecutivo, in Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, secondo quanto specificato in narrativa.

ART.3

Di stabilire in anni 10, dalla data del presente provvedimento, i tempi entro i quali dovrà essere attuato il Piano Particolareggiato in argomento ed i termini entro cui, a norma di legge, dovranno essere espletate le procedure di acquisizione delle aree.

ART.4

La documentazione relativa al Piano Particolareggiato ed alla contestuale Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, adottati dal Comune di Sizzano debitamente vistata, si compone di:

-deliberazione consiliare n. 13 in data 25.5.1995, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- All.A -Relazione illustrativa;

- All.B -Piano Particellare di esproprio;

- All.C -Norme di attuazione;

- All.D -Indicazioni tipologiche;

- All.E -Osservazioni/controdeduzioni;

- Elab. -Norme tecniche di attuazione contenente le modifiche all’art. 28 bis; alla Tab. H e alla Tav. 6 del P.R.G.I.;

- Tav.1/3 -Planimetria stato di fatto, in scala 1:1.500;

- Tav.2/3 -Planimetria progetto di P.P. fasce di rispetto, in scala 1:1.500;

- Tav.3/3 -Planimetria progetto di P.P.OO.UU. e allacciamenti, in scala 1:1.500;

-deliberazioni consiliari n. 4 in data 10.2.1999 e n. 40 in data 27.10.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. -Relazione tecnica;

- Elab. -Relazione tecnica integrativa;

- Elab. -Tav. “A1" - Relazione integrativa, controdeduzioni alle osservazioni regionali;

- Elab. -Norme tecniche di attuazione contenente le modifiche all’art. 28 bis; alla Tab. H e alla Tav. 6 del P.R.G.I.;

- Elab. -Tav."C" - Norme di attuazione;

- Tav.E 1/3 -Planimetria stato di fatto, in scala 1:1.500;

- Tav.E 2/3 -Planimetria progetto di P.P.fasce di rispetto, in scala 1:1.500;

- Tav.E 3/3 -Planimetria progetto di P.P.OO.UU. e allacciamenti, in scala 1:1.500;

- Tav.F -Planimetria di P.P su P.R.G., in scala 1:5000;

- Tav.1 -Estratto I.G.M. tav I.S.E. “Carpignano Sesia” F.43 “Biella” - Estratto di mappa catastale FF. n.XV - XVIII “Sizzano”, in scala 1:1.500 e 1:25.000;

- Tav.2 -Planimetria stato attuale, in scala 1:1.000;

- Tav.3 -Planimetria stato finale, in scala 1:1.000;

- Tav.4 -Sezioni stato attuale e finale Sezz. 1-1; 2-2, in scala 1:500 e 1:250;

- Tav.5 -Sezioni stato attuale e finale Sezz. 3-3; 4-4, in scala 1:500 e 1:250;

- Tav.6 -Planimetria stato finale ripristinato, in scala 1:1.000;

- Tav.7 -Sezioni di ripristino e particolari costruttivi, in scala 1:200;

- Tav.8 -Carta uso del suolo, in scala 1:5.000;

- Tav.9 -Carta della vegetazione e degli ecosistemi, in scala 1:5.000;

- Tav.10 -Ricostruzione livello piezometrico (stato attuale), in scala 1:1.000;

- Tav.11 -Ricostruzione livello piezometrico (stato finale), in scala 1:1.000;

- Elab. -Indagini geologiche a corredo del P.P. per lago per pesca sportiva in loc. C.na Nuova e contestuale Variante al P.R.G.;

- Tav.E1/3 -Planimetria stato di fatto, in scala 1:1.500.

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex Officio”:

Piano Particolareggiato

Elaborato Tav. E2/3

- modificare nella Legenda la voce “P - Posteggio privato aperto al pubblico” con “P - Posteggio: Art. 6".

Norme di Attuazione P.P

Art. 2

- inserire quale ultimo comma il seguente: “Si richiama altresì la piena osservanza di quanto contenuto nelle Indagini geologiche adottate con Deliberazione Consiliare n. 40 del 27.10.1999, con particolare riferimento ai punti 4.1, 5.1.4., 5.1.5. e 5.1.6.”

Art. 3

- stralciare il secondo comma.

Art. 5

- eliminare al terzo comma, punto c): le diciture: “la quota da corrispondere per l’acquisizione delle aree;” e “nonchè i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 10/1977".

Art. 6

- aggiungere al primo comma, lettera b, dopo le parole “o di uso pubblico” la specificazione “pari a mq. 2.415;”

Art. 7

- inserire al termine del nono comma il seguente testo: “La configurazione del lago è determinata nella cartografia di progetto e di conseguenza lo stato finale dei luoghi dovrà avere come sommità delle sponde l’esatta forma del perimetro riprodotto in tali planimetrie. Eventuali modifiche allo stesso costituiscono Variante al Piano Particolareggiato.”

Art. 8

- inserire al dodicesimo comma, al termine della frase  “... impianti arborei esclusivamente sentieri pedonali”, il seguente capoverso: “Si richiama il rispetto della normativa di settore vigente in materia”.

-  inserire al quattordicesima comma, al termine del  primo capoverso, il seguente testo:

“Le dimensioni di tali manufatti rientrano nelle quantità di cui al 1º comma dell’art. 7.”

Art. 9

- inserire quale ultimo comma: “Sono fatte salve tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Verbale della Commissione Tecnica-Consultiva del 12.12.1997".

Variante P.R.G.I.

Art. 28 bis

- inserire quale ultimo comma il seguente testo: “L’attivazione delle previsioni dovrà avvenire nel pieno rispetto delle cautele e delle limitazioni d’uso contenute nelle indagini idrogeologiche e geologico-tecniche all’uopo predisposte. Nello specifica le classi di idoneità ai sensi della Circolare 8.5.96 n. 7/LAP sono definite nelle indagini geologiche adottate con D.C. n. 40 del 27.10.1999 di cui si richiamano in particolare le prescrizioni contenute nei capitoli 4.1, 5.1.4, 5.1.5. e 5.1.6.

Per un raggio di 200 mt. dalla sommità delle sponde del laghetto insiste una fascia di rispetto all’interno della quale è vietata l’apertura di pozzi di acqua potabile."

Tabella parametrica H

- sostituire la dicitura “Parcheggio a disposizione” con “Parcheggio privato” - aggiungere la seguente voce: “Parcheggio pubblico o di uso pubblico: mq. 2.415.”



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 19 - 29974

Centrale termoelettrica da realizzarsi in comune di Moncalieri: procedimento di valutazione di impatto ambientale. Designazione funzionari regionali ai sensi degli articoli 6 e 7 dell’allegato IV del d.p.c.m. 27-12-1988

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di designare ai fini delle nomine ai sensi degli articoli 6 e 7 dell’allegato IV del d.p.c.m. 27-12-1988 i sottoindicati funzionari:

1) per l’integrazione della Commissione nazionale per la valutazione d’impatto ambientale per l’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l’istruttoria tecnica di cui all’articolo 6 citato:

ing. Aldo Leonardi, funzionario del Settore “Sistema informativo ambientale e valutazione d’impatto ambientale”, componente del nucleo centrale dell’organo tecnico regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 40/1998;

ing. Adriano Mussinatto, funzionario del Settore “Risanamento acustico ed atmosferico” dell’Assessorato all’ambiente;

arch. Giovanni Nuvoli, funzionario del Settore “Programmazione e risparmio in materia energetica”.

b) per l’assistenza al Presidente dell’inchiesta pubblica di cui all’articolo 7 dell’allegato citato, la dottoressa Raffaella Porrato, funzionario del settore sistema informativo ambientale e valutazione d’impatto ambientale, con specifiche competenze giuridico - amministrative in campo ambientale, quale componente del nucleo centrale dell’organo tecnico regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 40/1998.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 20 - 29975

Censimento e creazione di un archivio informatico delle opere infrastrutturali pubbliche ammissibili a contributo regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di costituire il catasto delle infrastrutture pubbliche locali, finalizzato alla rilevazione e al monitoraggio delle esigenze territoriali per la programmazione efficace ed efficiente degli interventi di competenza regionale;

di mettere a disposizione degli Enti Locali, per le finalità loro istituzionalmente attribuite, il catasto così costituito e le relative banche dati;

di demandare alla Direzione Opere pubbliche le funzioni di coordinamento dell’attività e la definizione delle modalità per l’effettuazione del censimento da parte delle proprie strutture, e di creare presso la medesima l’archivio informatico dei dati raccolti;

di affidare al C.S.I. Piemonte la progettazione e la realizzazione dell’archivio informatico di cui al punto precedente;

di dare avvio alle operazioni di rilevazione dei dati attraverso i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico che potranno avvalersi della collaborazione degli Enti locali interessati, individuando come prioritario, per le considerazioni espresse in premessa, il censimento delle infrastrutture viarie di attraversamento dei corsi d’acqua.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 21 - 29976

Rettifica per errore materiale della DGR n. 34-29524 dell’1.3.2000 “Sviluppo della rete regionale ospedaliera di allergologia ed Istituzione dell’Osservatorio Regionale per le gravi reazioni allergiche”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di sostituire, per le motivazioni in premessa svolte, l’ASL TO 3 con l’ASL 4 nella tabella inserita nell’Allegato A della DGR n. 34-29524 del 1.3.2000 che risulta pertanto così essere:


Patologia di riferimento    Azienda Regionale    Riferimento

Allergopatie professionali (respiratorie e cutanee)    ASO CTO/CRF    Quadrante
    ASO Maggiore (Novara)     Quadrante
    ASL 4    Quadrante

Diagnostica differenziale delle immunopatie respiratorie     ASO S. Luigi – Orbassano    Quadrante
    IRCCS Veruno     Quadrante

Disreattività naso sinusale    ASO SGB Molinette    Regionale

Fotodinamica (e dermatite atopica dell’adulto)    ASO SGB Molinette     Regionale

Farmacoallergia    ASO SGB Molinette    Quadrante
    ASL  11 - Vercelli    Quadrante
    ASL  13 - Novara     Quadrante

Allergia ad alimenti ed additivi    ASO SGB Molinette    Quadrante
    ASL  11 – Vercelli    Quadrante

Allergia al veleno di imenotteri    ASO SGB Molinette    Quadrante
    Ospedale Mauriziano     Quadrante
    ASL  13 – Novara    Quadrante
    ASL  19 – Asti    Quadrante

Allergia al lattice     ASO OIRM - S. Anna    Regionale

Allergie alimentari in età pediatrica e dermatiti
eczematose della prima infanzia.    ASO OIRM – S. Anna    Regionale

Osservatorio per le gravi reazioni allergiche    ASO SGB Molinette    Regionale


(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 22 - 29977

Finanziamenti a favore di case alloggio per malati di A.I.D.S. - Accantonamento di L.1.118.115.360= (cap. 20914/2000) ed assegnazione alla Direzione Programmazione Sanitaria

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di prendere atto dell’approvazione, da parte del Ministero della Sanità, dei progetti relativi a:

Associazione Giobbe per casa alloggio di Grugliasco (TO) per un importo di £.530.000.000=

Associazione Fides per casa alloggio di Borgo San Martino (AL) per un importo di £.156.000.000=

Associazione Villa Segù per casa alloggio di Casalino fraz. Ponzana (NO) per un importo di £.432.115.360=.

- di approvare l’accantonamento sul cap. 20914 del bilancio 2000 della somma di £.1.118.115.360=, assegnando le risorse alla Direzione Programmazione Sanitaria per la successiva attuazione degli adempimenti necessari. (100560/A)

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 23 - 29978

Accantonamento sul cap. 12180 del bilancio regionale relativo all’anno 2000 dell’importo di L. 66.000.000 per la stipula di convenzioni con personale qualificato a supporto dell’attivita’ del Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario (cod. 29.1) per la progettazione dell’Osservatorio delle Tecnologie Regionale (O.T.R.)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di accantonare sul capitolo 12180 del bilancio regionale relativo all’anno 2000 (100548/A) l’importo di L. 66.000.000 (sessantaseimilioni) per consentire l’utilizzo presso il Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario di personale qualificato tramite rapporto di consulenza;

di incaricare il Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario (29.1) - Direzione Regionale (29) “ Controllo delle Attività Sanitarie” di predisporre tutti gli atti conseguenti.

- di ridurre l’accantonamento n. 367647 di L. 66.000.000 (sessantaseimilioni).

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 24 - 29979

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 14 di Omegna. Atto n. 368 del 13.3.2000 “Adozione bilancio consuntivo esercizio 1998” come modificato e integrato con atto n. 427 del 29.3.2000 e con le precisazioni di cui alla nota prot. 11729 PP/dp del 3.4.2000. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l’atto dell’ A.S.L. 14 di Omegna n. 368 del 13.03.2000 avente ad oggetto “Adozione Bilancio Consuntivo esercizio 1998” come modificato e integrato con atto n. 427 del 29.3.2000 e con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 11729 PP/dp del 3.4.2000 in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998 e 1-28836 del 30.11.1999;

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 25 - 29980

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 7 di Chivasso. Atto n. 114 del 27.1.2000 “Proposta piano di Organizzazione Aziendale - Anno 1999” come modificato e integrato con atto n. 550 del 29.3.2000. Approvazione condizionata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare l’atto dell’ASL 7 di Chivasso n. 114 del 27.01.2000 avente ad oggetto “Proposta Piano di Organizzazione Aziendale - Anno 1999", come modificato e integrato con atto n. 550 del 29.03.2000, a condizione che:

l’Azienda elimini dalle previsioni del piano di organizzazione:

il Dipartimento “Area Ambulatoriale” costituito da una sola UOA, attese le previsioni di cui alla l.r. n. 10/1995, art.22;

l’UONA “Citologia”, non configurabile come distinta articolazione organizzativa espletando, fino all’attivazione della funzione di Anatomia Patologica, attività propria dell’UOA “Laboratorio Analisi”;

l’UOA “Distretto”, attesa la diversa configurazione dei Distretti quale prevista, nelle more della emanazione della disciplina di cui all’art.3 quater della legge 19 giugno 1999 n.229, dal p. to 2.1.dell’allegato A alla legge regionale 12 dicembre 1997 n.61 e dalle direttive regionali adottate ai sensi dell’art.16 I° c. della medesima l.r. n.10/1995, con particolare riguardo alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 69-1458 del 18 settembre 1995;

l’applicazione e la realizzazione dei contenuti del Piano, ed in particolare l’espansione e l’avvio di nuove attività previste dal Piano e non rientranti nel consuntivo del Bilancio Aziendale 1999, risulti compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda per il quadriennio 2000/2003 in occasione della sottoscrizione del Patto di Buon Governo (D.G.R. 1-28352 del 14.10.1999, come integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999), ferme, in caso contrario, le previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999;

e nell’intesa che la funzione “Servizi Amministrativi, alberghieri, portineria e centralino” sia configurata in forma di UONA;

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 26 - 29981

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 20 di Alessandria. Atto n. 185 del 3.2.2000 “Proposta piano di organizzazione redatto ai sensi dell’art. 16 - punto 3 - lett. a) e b) della l.r. 24.1.1995 n. 10" come modificato e integrato con atto n. 418 del 28.3.2000. Approvazione condizionata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare l’atto dell’ ASL 20 di Alessandria n. 185 del 03.02.2000 avente ad oggetto “Proposta Piano di Organizzazione redatto ai sensi dell’art. 16 - punto 3 - lett. a) e b) della Legge Regionale 24.1.1995 n. 10", come modificato e integrato con atto n. 418 del 28.03.2000, a condizione che

sia eliminato dalle previsioni del piano di organizzazione il Dipartimento “Diagnostica di Laboratorio Trasfusionale”, costituito da una sola UOA, attese le previsioni di cui alla l.r. n. 10/1995, art.22;

sia ricondotta la funzione “Formazione professionale” nell’ambito dell’UOnA “Organizzazione risorse umane”, attese le previsioni di cui alla D.G.R. n. 69-1458 del 18.9.1995;

sia ricondotta la funzione “Qualità” nell’ambito di unica struttura organizzativa, attese le perscrizioni di cui alla l.r. 61/97, all. B, par. 19;

l’applicazione e la realizzazione dei contenuti del Piano, ed in particolare l’espansione e l’avvio di nuove attività previste dal Piano e non rientranti nel consuntivo del Bilancio Aziendale 1999, risulti compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda per il quadriennio 2000/2003 in occasione della sottoscrizione del Patto di Buon Governo (D.G.R. 1-28352 del 14.10.1999, come integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999), ferme, in caso contrario, le previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999;

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 27 - 29982

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 2 di Torino. Atto n. 407/DG/02/2000 del 23.3.2000 “Bilancio consuntivo di esercizio - Anno 1998” modificato e rettificato con atto n. 462/DG/02/2000 del 3.4.2000 con le precisazioni di cui alle note prot. nn. 2696 del 4.4.2000, 2765 del 6.4.2000, 2838 del 10.4.2000. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l’atto dell’ASL 2 di Torino n. 407/DG/02/2000 del 23.03.2000 avente ad oggetto “Bilancio Consuntivo di esercizio anno1998" come modificato e integrato con atto n. 462/DG/02/2000 del 3.4.2000 con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 2696/02/MF/AG/AB del 4.4.2000, alla nota prot. n. 2765/02/MF/AG/AB del 6.4.2000 e alla nota prot. n. 2838/02/MF/AG/AB del 10.4.2000, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998 e 1-28836 del 30.11.1999;

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 28 - 29983

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 9 di Ivrea. Atto n. 312 del 20.3.2000 “Approvazione bilancio consuntivo anno 1998 - ASL 9 di Ivrea”come modificato e integrato con atto n. 377 del 6.4.2000. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l’atto dell’ASL 9 di Ivrea n. 312 del 20.03.2000 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio Consuntivo anno 1998 - ASL 9 Ivrea” come modificato e integrato con atto n. 377 del 6.4.2000, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998 e 1-28836 del 30.11.1999;

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 29 - 29984

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 16 di Mondovi’. Atto n. 480 del 15.3.2000 “Bilancio consuntivo anno 1998. Adozione”. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l’atto dell’ASL16 di Mondovì n. 480 del 15.03.2000 avente ad oggetto “Bilancio Consuntivo esercizio anno1998" in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998 e 1-28836 del 30.11.1999;

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 30 - 29985

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 20 di Alessandria. Atto n. 416 del 28.3.2000 “Bilancio di chiusura esercizio 1998: approvazione risultanze contabili” come modificato e integrato con atto n. 458 del 6.4.2000. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l’atto dell’ASL 20 di Alessandria n. 416 del 28.03.2000 avente ad oggetto “Bilancio di chiusura esercizio 1998: approvazione risultanze contabili” come modificato e rettificato con atto n. 458 del 6.4.2000, in quanto l’allegato Bilancio, parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8 ed alle linee guida di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998 e 1-28836 del 30.11.1999;

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 31 - 29986

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. Asl 2 di Torino. Atto n. 240/DG/01/2000 del 24.2.2000 “Piano di Organizzazione dell’Azienda ex art. 16 comma 3 della l.r. 24.1.1995 n. 10" come modificato e integrato con atto n. 478/DG/01/2000 del 7.4.2000. Approvazione condizionata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare l’atto dell’ASL n. 2 di Torino n.240/DG/01/2000 del 24.2.2000 avente ad oggetto “Piano di Organizzazione dell’Azienda ex art.16 comma 3 della l.r. 24.1.1995 n. 10", come modificato ed integrato con atto n. n. 478/DG/01/2000 del 7.4.2000 a condizione che la funzione ”medico competente" sia resa autonoma rispetto alla funzione di prevenzione e protezione e collocata in staff al Direttore Generale conformemente alle indicazioni di cui alla nota regionale prot. n.3242/48/768 del 12.05.1997;

l’applicazione e la realizzazione dei contenuti del Piano, ed in particolare l’espansione e l’avvio di nuove attività previste dal Piano e non rientranti nel consuntivo del Bilancio Aziendale 1999, risulti compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda per il quadriennio 2000/2003 in occasione della sottoscrizione del Patto di Buon Governo (D.G.R. 1-28352 del 14.10.1999, come integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999), ferme, in caso contrario, le previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999;

e nell’intesa che date le attività preventivate dal piano di attività annuale e ferma la durata delle degenze medie, e nella prospettiva di ulteriore riduzione, l’Azienda adegui la dotazione di posti letto al tasso di utilizzo minimo previsto dal Piano Sanitario Regionale per ogni specialità.

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 32 - 29987

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 9 di Ivrea. Atto n.174 del 21.2.2000 “Piano di Organizzazione dell’ASL 9 anno 1999: Approvazione” con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 11629/2000. Approvazione condizionata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare l’atto n. 174 del 21.2.2000 dell’ASL n.9 di Ivrea avente ad oggetto “Piano di Organizzazione dell’ASL 9 anno 1999: Approvazione” con le precisazioni di cui alla nota prot. 11629/2000 a condizione che ai sensi dell’art.22 l.r.n.10/1995 nei Dipartimenti per obiettivi confluiscano esclusivamente le unità operative aziendali e che la funzione “medico competente” sia collocata in staff al Direttore Generale conformemente alle indicazioni di cui alla nota regionale prot. n.3242/48/768 del 12.05.1997;

l’applicazione e la realizzazione dei contenuti del Piano, ed in particolare l’espansione e l’avvio di nuove attività previste dal Piano e non rientranti nel consuntivo del Bilancio Aziendale 1999, risulti compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda per il quadriennio 2000/2003 in occasione della sottoscrizione del Patto di Buon Governo (D.G.R. 1-28352 del 14.10.1999, come integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999), ferme, in caso contrario, le previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999;

e nell’intesa che date le attività preventivate dal piano di attività annuale e ferma la durata delle degenze medie, e nella prospettiva di ulteriore riduzione, l’Azienda adegui la dotazione di posti letto al tasso di utilizzo minimo previsto dal Piano Sanitario Regionale per ogni specialità.

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 33 - 29988

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 19 di Asti. Atto n. 315 del 18.02.2000 “Adozione del Piano di Organizzazione dell’Azienda” con le precisazioni di cui alla nota prot. 9222 dell’11.4.2000. Approvazione condizionata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare l’atto n. 315 del 18.02.2000 dell’ASL n.19 di Asti avente ad oggetto “Adozione del Piano di Organizzazione dell’Azienda” con le precisazioni di cui alla nota prot. 9222 dell’11.4.2000 a condizione che

la funzione di Direzione Sanitaria dei Presidi ospedalieri riuniti , attese le previsioni dell’art. 22 della legge regionale 24 gennaio 1995 n.10 e delle direttive regionali adottate ai sensi dell’art.16 I^ c. della medesima l.r. n.10/1995, con particolare riguardo alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 69-1458 del 18 settembre 1995, sia accorpata nell’ambito di una unica unità operativa autonoma eliminando altresì la previsione di una UOA “Direzione amministrativa presidi ospedalieri riuniti”;

l’organizzazione del DEA sia ricondotta alle indicazioni della l.r. n. 61/1997;

la funzione provveditorato sia ricondotta ad una unica UOA attese le previsioni di cui alle direttive regionali adottate ai sensi dell’art.16 I^ c. della l.r. n.10/1995 ed in particolare della Deliberazione di Giunta Regionale n. 69-1458 del 18 settembre 1995;

l’applicazione e la realizzazione dei contenuti del Piano, ed in particolare l’espansione e l’avvio di nuove attività previste dal Piano e non rientranti nel consuntivo del Bilancio Aziendale 1999, risulti compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda per il quadriennio 2000/2003 in occasione della sottoscrizione del Patto di Buon Governo (D.G.R. 1-28352 del 14.10.1999, come integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999), ferme, in caso contrario, le previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999;

e nell’intesa che date le attività preventivate dal piano di attività annuale e ferma la durata delle degenze medie, e nella prospettiva di ulteriore riduzione, l’Azienda adegui la dotazione di posti letto al tasso di utilizzo minimo previsto dal Piano Sanitario Regionale per ogni specialità.

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 34 - 29989

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO Maggiore della Carità di Novara. Atto n. 205 del 30.3.2000 “Presa atto della determinazione regionale n. 5527/D28 recante all’oggetto “Valutazione piano di attività annuale 1999 e proposta di piano di organizzazione ASO Maggiore della Carità di Novara” e contestuale approvazione della rielaboraz. del piano". Approvazione condizionata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare l’atto dell’ASO “Maggiore della Carità” di Novara n. 205 del 30.03.2000 avente ad oggetto “Presa atto della determinazione regionale n.5527/D028 recante all’oggetto ”valutazione piano di attività annuale 1999 e proposta di piano di organizzazione ASO Maggiore della carità di Novara" e contestuale approvazione della rielaboraz. del piano" a condizione che l’applicazione e la realizzazione dei contenuti del Piano, ed in particolare l’espansione e l’avvio di nuove attività previste dal Piano e non rientranti nel consuntivo del Bilancio Aziendale 1999, risulti compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda per il quadriennio 2000/2003 in occasione della sottoscrizione del Patto di Buon Governo (D.G.R. 1-28352 del 14.10.1999, come integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999), ferme, in caso contrario, le previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999;

e nell’intesa che date le attività preventivate dal piano di attività annuale e ferma la durata delle degenze medie, e nella prospettiva di ulteriore riduzione, l’Azienda adegui la dotazione di posti letto al tasso di utilizzo minimo previsto dal Piano Sanitario Regionale per ogni specialità.

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 35 - 29990

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 2 di Torino. Atto n. 427/DG/10/2000 del 27.3.2000 “Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale 2 Torino e la Cooperativa EMMECI per l’effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici per psicologi presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e l’U.O.A. SERT”. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare l’atto dell’ASL 2 di Torino n. 427/DG/10/2000 del 27.03.2000 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale 2 Torino e la Cooperativa EMMECI per l’effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici per psicologi presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e l’U.O.A. SERT”;

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 36 - 29991

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 15 di Cuneo. Atto n. 55/00 dell’8.2.2000 “Piano di Organizzazione dell’ASL 15 di Cuneo relativo all’anno 1999" come modificato ed integrato con atto n. 235/00 del 3.4.2000. Approvazione condizionata.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare l’atto dell’ASL 15 di Cuneo n. 55/00 dell’8.2.2000 avente ad oggetto “Piano di Organizzazione dell’ASL 15 di Cuneo relativo all’anno 1999", come modificato ed integrato con atto n. 235/00 del 03.04.2000, a condizione che:

la funzione del medico competente, ferma restando la sua forma organizzativa di UONA, sia resa autonoma dalla funzione Prevenzione e Protezione e collocata in staff alla Direzione Generale;

siano eliminate dal piano le previsioni in ordine al Dipartimento di area internistica- riabilitativa attese le previsioni dell’art. 22 della l..r. n. 10/1995 e non essendo strutturabile in dipartimenti la funzione di Direzione Sanitaria;

siano eliminate dal piano le previsioni in ordine al dipartimento di area ambulatoriale attese le previsioni dell’art. 22 della l.r. n. 10/1995;

l’applicazione e la realizzazione dei contenuti del Piano, ed in particolare l’espansione e l’avvio di nuove attività previste dal Piano e non rientranti nel consuntivo del Bilancio Aziendale 1999, risulti compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda per il quadriennio 2000/2003 in occasione della sottoscrizione del Patto di Buon Governo (D.G.R. 1-28352 del 14.10.1999, come integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999), ferme, in caso contrario, le previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999;

e nell’intesa che l’esercizio delle funzioni di cui alle articolazioni organizzative dei dipartimenti amministrativi sia attribuito a personale del comparto di categoria D o DS.

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 37 - 29992

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Atto n. 356 del 6.4.2000 “Disciplinare attuativo del protocollo d’intesa Regione Piemonte/Universita’ degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per Scuola di Specializzazione A.A. 1999/2000 - Chirurgia Generale". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l’atto dell’A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 356 del 06.04.2000 avente ad oggetto “Disciplinare attuativo del protocollo d’intesa Regione Piemonte/Università degli Studi del Piemonte Orientale ”Amedeo Avogadro" per Scuola di Specializzazione. A.A. 1999/2000 - Chirurgia Generale";

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 38 - 29993

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 14 di Omegna. Atto n, 501 del 31.3.2000 “Convenzione con il Centro Milanese di Terapia della Famiglia per l’espletamento di attivita’ di tirocinio obbligatorio di allievi in formazione in Psicoterapia presso l’ASL 14 di Omegna - Rinnovo per un periodo triennale a decorrere dall’Anno Accademico 1999/2000”. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l’atto dell’ASL 14 di Omegna n. 501 del 31.03.2000 avente ad oggetto “Convenzione con il Centro Milanese di Terapia della Famiglia di Milano per l’espletamento di attività di tirocinio obbligatorio di allievi in formazione in Psicoterapia presso l’ASL 14 di Omegna - Rinnovo per un periodo triennale a decorrere dall’Anno Accademico 1999/2000”;

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 39 - 29994

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO C.T.O./C.R.F./M. Adelaide di Torino. Atto n. 177/DG/00/DSA del 28.3.2000 “Convenzione tra l’Universita’ degli Studi di Torino e A. O. C.T.O./C.R.F./M. Adelaide per l’utilizzo delle strutture infermieristiche da parte della Scuola diretta a fini speciali per dirigenti e docenti in Scienze Infermieristiche. Periodo vigenza 1.11.1998/31.10.2002”. Annullamento

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di annullare l’atto dell’A.S.O. C.T.O./C.R.F./M. Adelaide di Torino n. 177/DG/00/DSA del 28.03.2000 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./M. Adelaide per l’utilizzo delle strutture infermieristiche da parte della Scuola diretta a fini speciali per Dirigenti e Docenti in Scienze Infermieristiche. Periodo vigenza 1.11.1998/31.10.2002" stante le prescrizioni di cui al D. L.vo 502/92 e successive modifiche, nonché le disposizioni in materia di formazione infermieristica post-base di cui al D.M. 14.9.1994, n. 739, e le successive disposizioni del Ministero della Sanità relative agli indirizzi nazionali sulla formazione delle professioni sanitarie, ai sensi delle quali non è consentito attivare nuovi corsi di specializzazione , formazione complementare, dirigenza infermieristica e docenza in Scienze infermieristiche, sino alla emanazione di disposizioni ministeriali relative alla globale definizione di tutta la formazione post-base;

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 40 - 29995

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Atto n. 355 del 6.4.2000 “Disciplinare attuativo del protocollo d’intesa Regione Piemonte/Universita’ degli Studi di Torino per Scuola di Specializzazione. A.A. 1999/2000 - Psicologia della Salute”. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare l’atto dell’A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, in data 14.04.2000, ha fatto pervenire l’atto n. 355 del 06.04.2000 avente ad oggetto “Disciplinare attuativo del protocollo d’intesa Regione Piemonte/Università degli Studi di Torino per Scuola di Specializzazione. A.A. 1999/2000 - Psicologia della Salute”;

la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 42 - 29997

Approvazione linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi-socio assistenziali e sanitari.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

-di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, le linee-guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori, unitamente alla relativa premessa, di cui agli Allegati A e B, parte integrante alla presente Deliberazione;

-di prevedere che alla diffusione delle suddette linee-guida presso i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti, nonché presso gli altri enti ed istituzioni coinvolte, si provvederà con apposite iniziative di carattere informativo-formativo, da avviarsi a cura della Direzione Regionale Politiche Sociali.

(omissis)

Allegato

PREMESSA

Per abuso all’infanzia si intendono: “gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi” (IV Seminario Criminologico-Consiglio d’Europa, Strasburgo-1978).

Nel termine complessivo sono quindi compresi la trascuratezza, il maltrattamento fisico, il maltrattamento psicologico, l’abuso sessuale, la violenza assistita, lo sfruttamento del minore e la sindrome di Munchausen.

Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore da parte di un partner preminente in attività sessuali anche non caratterizzate da violenza esplicita.

1. Caratteristiche del fenomeno

Il fenomeno del sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori:

-è sommerso: tende a richiamare attenzione soltanto quando assume un livello di gravità tale da causare danni spesso irrimediabili. E’ necessario, quindi, porsi in un atteggiamento “attivo” per poterlo rilevare tempestivamente;

-è connesso ad un alto indice di occultamento;

-è pericoloso e richiede, pertanto, l’attivazione di adeguati interventi di protezione e tutela;

-è difficilmente rilevabile con sufficiente certezza, pertanto richiede una presa in carico anche delle situazioni dubbie;

-è complesso e multiproblematico: per cui si dovrà procedere ad una valutazione interdisciplinare congiunta;

-tende a cronicizzarsi, piuttosto che risolversi spontaneamente, per cui le azioni intraprese dovranno essere idonee e tempestive;

-viene spesso negato, in quanto la famiglia si sottrae all’intervento degli operatori: è necessario cercare di stabilire un terreno comunicativo, tenendo conto dell’atteggiamento di negazione della famiglia;

-si tratta spesso di una patologia familiare: la diagnosi e la terapia possono pertanto coinvolgere l’intero nucleo;

-tende a perpetuarsi: un bambino che subisce abusi e maltrattamenti ha maggiori probabilità di diventare a sua volta un genitore maltrattante e/o a sviluppare una patologia psichiatrica.

2. Obiettivi degli interventi e delle linee-guida

La definizione di indicazioni precise sulle modalità di rilevazione, segnalazione e presa in carico dei casi di sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori è volta al raggiungimento, a livello territoriale, dei seguenti obiettivi:

-prevenzione del fenomeno;

-presa in carico efficace ed integrata del caso conclamato e delle situazioni sospette;

-trattamento tempestivo della patologia familiare, se esistente;

-protezione adeguata del minore sia nei confronti della situazione subita, sia nel corso di ogni procedimento ad essa connesso.

3. La rete

La famiglia

Il fenomeno del maltrattamento e dell’abuso sessuale in particolare, si manifesta, in Italia, in maniera prevalente nell’ambiente familiare (1), in situazioni dove, spesso, tale fenomeno è accompagnato da altri aspetti di problematicità e fattori di rischio e disagio sociale.

In questo contesto, le misure di tutela e protezione del minore dovranno accompagnarsi ad una valutazione sulle possibilità di recupero delle capacità genitoriali compromesse. In caso di prognosi positiva, verrà elaborato un progetto complessivo di aiuto al bambino ed alla sua famiglia, volto al ripristino delle relazioni genitoriali ed al rientro, qualora possibile ed opportuno, in prospettiva, del minore entro il contesto d’origine, nel caso in cui ne sia stato disposto l’allontanamento.

Eventuali attività tese a coinvolgere la famiglia nel riconoscimento dell’abuso e dei problemi che l’hanno provocato, in ogni caso, dovranno tener conto delle esigenze di indagine eventualmente in corso da parte delle Autorità Giudiziarie.

Gli operatori dei servizi sociali

I servizi socio-assistenziali del territorio sono chiamati ad assicurare risposte di tutela della salute psico-fisica del minore presunta vittima di episodi di violenza. Secondo quanto meglio esplicitato entro le linee-guida regionali, essi sono tenuti ad attivare, in maniera integrata, le misure di tutela, presa in carico e sostegno del minore durante tutto il procedimento, comprese eventuali iniziative disposte dall’Autorità Giudiziaria competente, nonché quelle conseguenti e successive agli esiti del procedimento stesso.

Dai dati di letteratura che evidenziano come una percentuale significativa di casi si verifichi all’interno di nuclei noti ai servizi per motivazioni diverse, emerge l’importanza centrale dei servizi nella prevenzione primaria e secondaria del maltrattamento ed abuso.

Le prestazioni di tipo socio-assistenziale al minore ed alla famiglia saranno costantemente integrate con quelle di tipo sanitario, in un’ottica di intervento “globale” della rete dei servizi, che assicuri risposte tempestive ai bisogni emergenti, valorizzando le risorse e l’apporto delle diverse professionalità coinvolte ed evitando la sovrapposizione delle iniziative. (2)

Gli operatori dei servizi sanitari

Gli operatori dei servizi sanitari possono entrare in contatto con il fenomeno attraverso la constatazione di lesioni (pediatri di base, DEA, ecc.) oppure attraverso una anamnesi sospetta. Abilità chiave dell’operatore sanitario sono il riconoscere, diagnosticare, trattare e riferire i casi di violenza familiare. Data la frequenza del fenomeno, “la violenza è argomento che deve rientrare in qualsiasi valutazione pediatrica, alla stessa stregua del controllo dello stato vaccinale” (3).

Quando i bambini si presentano con una positività anamnestica per violenza o per sospetti abusi fisici, non si può ignorare la possibilità che la madre che li accompagna sia soggetta a sua volta a violenza.

I bambini testimoni di violenze sono conosciuti come le vittime silenziose o invisibili. E’ dimostrato che tali bambini sono a rischio per le stesse sequele psicologiche e mentali dei bambini vittime dirette di violenza.

E’ utile che i medici che rilevano segni sospetti, oltre che segnalare alla autorità giudiziaria, si mettano in contatto con il medico di base per confrontarsi sull’argomento.

Gli operatori dei servizi educativi e scolastici

I segnali di disagio e le richieste di aiuto da parte del minore sono spesso raccolti, in prima istanza, dagli operatori dei servizi educativi e scolastici, pubblici e privati, che vengono a contatto con il minore nel suo percorso di crescita.

Benché altri siano gli operatori competenti a prendere in carico il caso, è auspicabile che siano diffuse anche presso gli operatori dei servizi educativi e scolastici le conoscenze necessarie a riconoscere, rilevare e raccogliere tempestivamente le richieste di aiuto, nonché i riferimenti necessari per attivare in tempi brevi, attraverso il coinvolgimento degli operatori sociali e sanitari competenti, un percorso di approfondimento della situazione e le misure di protezione eventualmente necessarie.

Il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica

Il Tribunale per i Minorenni ha funzioni di tutela del minore in tutte le situazioni di pregiudizio ascrivibili a comportamenti dei genitori o di familiari a cui il minore è affidato: la situazione di pregiudizio per il bambino è indipendente dalla natura dolosa o colposa del comportamento dei genitori.

Il Tribunale dei Minori può disporre un’indagine per chiarire i contenuti della segnalazione, può dettare prescrizioni alla famiglia, con possibilità, nei casi più gravi, di decidere l’allontanamento del minore dal nucleo. E’ costituito, oltre che da magistrati, da giudici onorari, rappresentanti di diverse professionalità attinenti alle problematiche minorili.

La Magistratura penale (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Tribunale Penale, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni) ha come finalità accertare se è stato commesso un reato ed, in particolare, per quanto rileva in questa sede, una violenza o sfruttamento sessuale o una lesione all’integrità fisica del minore, applicando le sanzioni previste dalla Legge.

4. Riferimenti giuridico-legislativi

a. aspetti generali

Il contesto in cui si situano l’azione dello Stato, dell’Amministrazione Regionale e dei servizi preposti alla tutela dei minori non può prescindere, in questo specifico settore, dai fondamentali principi sanciti, anzitutto, da norme di carattere internazionale.

In questa prospettiva, strumento normativo fondamentale che ispira l’azione delle istituzioni è la Convezione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata in Italia con L. n.176 del 27 maggio 1991).

Limitandosi, in questa sede, ad esaminare brevemente soltanto i principi fondamentali più strettamente inerenti alla materia trattata, si richiama anzitutto l’art. 3 della suddetta Convenzione, che ribadisce la necessità che il superiore interesse del fanciullo sia tenuto in preminente considerazione “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi”.

In questo quadro, al fanciullo capace di discernimento va garantito (art.12) “ il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa”. A tal fine, in particolare, al fanciullo sarà data “la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o organo appropriato...”

L’art. 19, inoltre, fa obbligo agli Stati contraenti di adottare “ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che il suo affidamento.”

Per il bambino vittima di una forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti, gli Stati sono tenuti ad adottare “ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il riinserimento sociale... Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propri persona e la dignità del fanciullo”.

A questo importante documento, che sancisce compiutamente i diritti dei minori e le responsabilità delle istituzioni, non solo statali, nel garantirli e dare loro effettività, si rifanno altri significativi atti adottati a livello europeo ed internazionale, elaborati nel settore, in senso ampio, della violenza sessuale e dello sfruttamento dei minori.

Tra di essi, pur nella consapevolezza di non fornire un elenco esaustivo, si richiamano brevemente:

-la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n.91/11, adottata il 9 settembre 1991, in tema di sfruttamento sessuale, pornografia, prostituzione e traffico di minori e giovani adulti;

-la dichiarazione di intenti ed il programma operativo adottati dalla Conferenza Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, tenutasi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996.

In essi, sia pure in contesti più specifici, ma altamente integrati ed in parte sovrapposti alla materia in discussione, si trovano ripresi e sottolineati i principi fondamentali sopra richiamati, quale punto di partenza per definire strategie, azioni e strumenti che si traducano in efficaci forme di prevenzione, tutela e trattamento dei minori cui i diritti sopra elencati siano negati o messi in pericolo.

Tra gli aspetti fondamentali trattati nei suddetti atti, si sintetizza in breve quanto segue:

- ai fini di una efficace prevenzione del fenomeno, viene ritenuto fondamentale promuovere programmi di sensibilizzazione e formazione, rivolti agli operatori responsabili della tutela dei minori nei settori dei servizi sanitari, sociali, dell’educazione, della giustizia, al fine di diffondere idonei strumenti di conoscenza dei fenomeni e di agevolarne il riconoscimento;

- la sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sugli effetti negativi del fenomeno dovrà estendersi anche all’opinione pubblica ed alla collettività in generale, onde favorire una presa di coscienza generalizzata del problema;

- viene raccomandata la raccolta di appropriate informazioni statistiche sull’andamento dei fenomeni, sia a fini scientifici, che di politica criminale;

- si ritiene fondamentale altresì la cooperazione tra tutti gli organismi pubblici e privati che trattano i casi di abuso sessuale entro e fuori dalla famiglia;

- per quanto riguarda le attività di tutela e trattamento dei casi, agli Stati membri del Consiglio d’Europa è fatta raccomandazione di promuovere e sostenere i servizi per la salvaguardia dei minori e di sostenere a livello locale la creazione di centri con l’obiettivo di fornire assistenza medica, psicologica, sociale o giuridica ai minori a rischio o vittime di sfruttamento sessuale.

 Ai bambini in tali situazione andrà garantito pieno accesso all’assistenza dei servizi di sostegno, nell’ambito di programmi e risposte differenziate, formulati ad attuati parallelamente ai procedimenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria.

-sul versante specifico della procedura penale, si rimarca l’importanza di creare particolari condizioni per l’audizione dei minori, volte a diminuirne gli effetti traumatici ed a favorire un contesto di maggiore attendibilità dei minori vittime o testimoni di tali reati, nel rispetto della loro dignità e del loro diritto alla riservatezza.

-il programma operativo di Stoccolma, infine, richiama l’attenzione sul fatto che le sanzioni penali adottate nei confronti dei colpevoli di reati di natura sessuale verso i bambini dovrebbero essere accompagnate da interventi socio-sanitari e psicologici adeguati a determinare modificazioni nel comportamento di tali soggetti.

b. riferimenti normativi specifici relativi all’operare concreto dei servizi.

Secondo l’art. 331 cod. proc. pen., gli operatori dei servizi (sanitari, assistenziali, educativi), nella loro qualità di pubblici ufficiali, nonché gli incaricati di un pubblico servizio, che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio (4), sono tenuti a farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato sia attribuito (comma 1).

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto (comma 3).

A norma dell’art. 9 L. 4 maggio 1983 n.184, “Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio”.

Al proposito, va ricordato che integra la situazione di abbandono di un minore non soltanto la precisa ed esplicita manifestazione di volontà di abbandonare il figlio da parte dei genitori, ma anche l’esistenza di comportamenti dei medesimi tali da poter, conseguentemente, compromettere in modo grave ed irreversibile la crescita psico-fisica del minore. L’abbandono ricorre altresì ogniqualvolta si verifichi una obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali e di aiuto psicologico necessari per assicurare al minore un ambiente idoneo a consentirgli di realizzare la sua personalità e tale da evitare danni irreversibili all’equilibrio psichico.

(Cass. Sez. I, 7.11.1997; Cass. Sez. I, 1.6.1994; Cass. Sez. I, 4.9.98).

Anche le situazioni di grave abuso sessuale o maltrattamento, pertanto, vanno segnalate affinché il Tribunale per i Minorenni verifichi l’eventuale sussistenza dello stato di abbandono.

Secondo l’art. 609-decies, commi 2-3-4, cod.pen., nei casi previsti dal comma 1 (5), “l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”.

Infine, in base all’art.2 della L.3 agosto 1998 n.269 contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, il Tribunale per i Minorenni deve adottare i provvedimenti utili all’assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore.

5. I tempi

L’azione del maltrattamento rappresenta un segnale, mentre l’elemento significativo è la relazione maltrattante. Tale fenomeno quindi ha una storia, di cui il sintomo fisico non è che un momento.

L’elemento “tempo” deve essere tenuto in particolare considerazione come distanza che separa le diverse fasi della rilevazione, segnalazione, diagnosi, rispettando l’esigenza della maggiore tempestività nell’approfondire gli elementi di sospetto, onde attivare le necessarie misure di protezione.

6. Gli strumenti

-rilevazione

Attraverso la rilevazione, l’operatore che viene in contatto con il minore, raccoglie i segnali provenienti dal bambino e dalla sua famiglia e valuta se siano riconducibili ad un’ipotesi di sospetto abuso o maltrattamento: non è responsabilità dell’operatore dimostrare che si sia verificata una violenza, ma di dare avvio al percorso di tutela in caso di sospetto.

-segnalazione

La segnalazione è un atto di responsabilità individuale. Tale segnalazione non è la formulazione di un giudizio, ma è l’apertura di una collaborazione: essa costituisce il momento fondamentale del percorso diagnostico e prognostico e va considerata come risorsa per il percorso terapeutico.

Attraverso la segnalazione, gli operatori dei servizi informano la Magistratura Minorile degli elementi che hanno rilevato dal punto di vista tecnico-professionale sul pregiudizio in cui si troverebbe il minore. La segnalazione deve essere analitica, nella misura in cui è possibile essere precisi.

-denuncia

Il termine richiama un preciso obbligo (art.331 cod. proc. pen.) degli operatori che, nella loro qualità di pubblici ufficiali, o di incaricati di un pubblico servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio: essi sono tenuti, in tali circostanze, a farne denuncia per iscritto all’Autorità Giudiziaria, come meglio specificato nelle linee-guida.

-referto

E’ un certificato che assolve al dovere degli esercenti una professione sanitaria di contribuire alla ricostruzione probatoria (6).

-esame clinico

Ha lo scopo di individuare sul corpo del minore le tracce della violenza

Attraverso l’esame clinico, vengono messi in atto strumenti volti ad accertare l’esistenza del fenomeno, attraverso l’analisi di segni di tipo fisico, aspetti psicologici, racconti del minore.

Si ritiene opportuno sottolineare che l’anamnesi e la descrizione degli elementi sopra citati non devono portare alla formulazione di un giudizio, ma fornire informazioni e acquisire dati che per la loro completezza possono essere utilmente impiegati nelle valutazioni tecnico-giudiziarie, in modo da non influire sul successivo operato delle istituzioni che invece sono preposte a formulare una valutazione ed a prendere i provvedimenti necessari.

-validazione

Per “validazione” si intende l’approfondimento in ordine all’attendibilità della presunta vittima e quindi della sussistenza dell’ipotesi di abuso o maltrattamento.

-diagnosi e valutazione

La diagnosi e la valutazione di abuso o maltrattamento sono per definizione “multidisciplinari”: ciascuno dei servizi coinvolti è tenuto a raccogliere e mettere a disposizione degli altri gli elementi acquisiti attraverso gli strumenti specifici della sua professionalità, al fine di giungere ad una valutazione complessiva e globale.

-audizione protetta

Per “audizione protetta” si intende, di regola, l’assunzione della testimonianza del minore di anni 16 nel processo penale effettuata in adeguato ambiente esterno al Tribunale, attrezzato con specchio unidirezionale, con l’intervento, in ausilio del giudice, di un esperto in psicologia infantile, o altro operatore psico-sociale, o di un familiare, quando compatibile, e con riproduzione audiovisiva dell’atto.


NOTE

(1) Cfr. “Proposte d’intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del maltrattamento”, documento della Commissione Nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale dei minori-Dipartimento Affari Sociali.

(2) A norma dell’art. 3-quater del D. Lgs. n.502 del 30.12.1992 e s.m.i., il distretto assicura, nell’ambito di ogni A.S.L., i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie di cui al successivo art. 3-quinquies, tra le quali sono previste le “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione”.

(3) Accademia Americana di Pediatria.

(4) Per reati procedibili d’ufficio si intendono tutte quelle ipotesi criminose per le quali lo Stato è tenuto a perseguire il responsabile a prescindere dalla volontà dei privati titolari dei diritti che sono stati violati.

Dopo le modifiche introdotte dalla legge 15 febbraio1996 n.66, sono procedibili d’ufficio i più significativi tra i reati sessuali posti in essere all’interno della famiglia:

a)     gli atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni dieci (artt. 609-quater ultimo comma e 609-speties comma 4 n.5 cod. pen.) da chiunque commessi;

b)     la violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-ter e 609-septies comma 4 n.1 cod. pen.), quando a essere costretta a compiere o subire atti sessuali (con violenza o minaccia o abuso di autorità, o abusando della sua condizione di inferiorità psichica o fisica) sia una persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

c)     la corruzione di minorenni, che consiste nel commettere degli atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere (art.609-quinquies cod.pen.);

d)     gli atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni sedici (artt.609-quater comma 1 n.2 e 609-septies comma 4 n.2 cod. pen.) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

e)     la violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-ter e 609-septies comma 4 n.3 cod. pen.) commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;

f)     la violenza sessuale di gruppo (art.609-octies cod. pen.) che consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale;

g)     i maltrattamenti in famiglia (art.572 cod. pen.), tra i quali si deve far rientrare l’abuso a sfondo sessuale, quantomeno nei casi, purtroppo ricorrenti, di condotte continuative e non isolate da parte dell’adulto (che ben rientrano nel concetto di asservimento per soddisfare gli istinti dell’adulto, a cui fa riferimento la norma).

Anche nei casi di procedibilità dei reati a querela di parte, facoltà che per i minori di età inferiore agli anni quattordici spetta all’esercente la potestà, ossia ai genitori o al tutore (art.120 cod. pen.), si deve tener conto della possibilità di nominare un curatore speciale, in caso di conflitto di interessi tra esercente la potestà e minore.

Il curatore speciale viene nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari, su istanza del Pubblico Ministero o degli “enti che hanno per scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei minorenni”. Il curatore speciale, oltre alla proposizione della querela, ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale nell’interesse del minore (artt. 338 cod.proc.pen., 121 cod.pen.)

(5) Violenza sessuale (art.609-bis), con le relative circostanze aggravanti in caso di fatti commessi ai danni di minori (art. 609-ter); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e atti sessuali con minorenne (art.609-quater).

(6) Per una definizione puntuale delle professioni sanitarie, si rinvia a quanto previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro di comparto attualmente vigenti.


Allegato B

Linee-guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori.

Il percorso metodologico

Nel momento in cui i servizi locali, socio-assistenziali o sanitari, gli operatori della scuola, oltre agli organismi di Polizia, nell’esercizio delle proprie funzioni, vengono a conoscenza/rilevano una situazione di sospetto maltrattamento/abuso, deve attivarsi tempestivamente il collegamento multidisciplinare finalizzato alla presa in carico del caso.

Dalla segnalazione agli interventi di competenza dell’Autorità Giudiziaria

L’operatore sociale o sanitario che per primo riceve la segnalazione, o viene a conoscenza del caso, deve attivare fin da questo momento rispettivamente l’U.O.A. di N.P.I. e/o il Servizio di Psicologia, ove esistente, o il Servizio socio-assistenziale di riferimento per quel territorio, al fine di assicurare fin dal primo momento la necessaria interazione tra i servizi competenti, ed in attesa di rapportarsi con l’équipe multidisciplinare di riferimento, in raccordo con la quale andrà seguito ciascun caso.

Nell’ipotesi in cui la prima conoscenza del caso sia acquisita da operatori di servizi/enti diversi da quelli socio-assistenziali e sanitari, gli stessi devono segnalare la situazione alla Magistratura ed attivare contestualmente uno dei due servizi (socio-assistenziale o sanitario) di cui sopra.

I servizi, dando priorità assoluta ai casi di sospetto abuso/maltrattamento, effettuano una prima valutazione congiunta della gravità della situazione, al fine di:

- acquisire ulteriori elementi a sostegno della relazione da inviare all’Autorità Giudiziaria, fermo restando che la segnalazione andrà effettuata qualora le dichiarazioni del minore o indicatori a livello psico-affettivo e fisico rendano quantomeno possibile che sia stato vittima di un abuso o maltrattamento.

-verificare se sussistono elementi di tale gravità da rendere opportuno un provvedimento in merito alla collocazione del minore.

Gli operatori dei servizi, sociale e sanitario, che seguono il caso, effettuano la segnalazione congiunta alla Magistratura, qualora non sia già intervenuta una segnalazione da parte di chi sia venuto a conoscenza del caso.

Si ricorda comunque che, in base all’art. 403 cod. civ., gli operatori dei servizi, qualora ravvisino una situazione di grave pregiudizio per il minore, così urgente da non consentire l’emanazione di un provvedimento di limitazione della potestà da parte del Tribunale per i Minorenni, anche su richiesta dell’Autorità di Polizia o di propria iniziativa, possono collocare il minore in luogo sicuro, sino a quando non si provveda in modo definitivo alla sua protezione.

Modalità della denuncia

Qualora gli elementi acquisiti non consentano di ipotizzare la sussistenza di un vero e proprio reato, la segnalazione va inviata esclusivamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

La denuncia deve essere inviata a:

-Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario

-Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La denuncia deve essere effettuata per iscritto, dev’essere analitica e descrivere le dichiarazioni, esperienze, atteggiamenti e comportamenti del minore in modo chiaro e con la massima obiettività.

Qualora l’operatore ravvisi l’urgente necessità di documentare a livello sanitario tracce che paiono riconducibili ad esperienze traumatiche, potrà rivolgersi alla Polizia Giudiziaria per gli opportuni approfondimenti sanitari.

Coinvolgimento della famiglia

Prima di intraprendere attività finalizzate a coinvolgere i genitori nel riconoscimento dell’abuso e dei problemi familiari che l’hanno provocato, è indispensabile che gli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari prendano preventivo contatto con l’Autorità Giudiziaria Minorile o la Procura Penale, onde evitare di compromettere l’esito di eventuali atti di indagine penale in corso o di urgente effettuazione.

Si fa presente, infatti, che iniziative di informazione intempestive nei confronti delle persone coinvolte possono pregiudicare gravemente gli stessi atti di indagine.

Indagine

Dopo la segnalazione, ed anche nei casi in cui il Tribunale per i Minorenni abbia disposto un allontanamento provvisorio del minore, le attività dei servizi proseguono, al fine di assicurare:

a.     il monitoraggio della situazione;

b.     il sostegno e la protezione del minore;

c.     l’accertamento/validation del caso.

Mentre le attività di cui alle lettere a. e b. sono di competenza degli operatori che hanno in carico il caso a livello territoriale, per la validazione l’Autorità Giudiziaria può decidere di investire un consulente esterno oppure l’équipe multidisciplinare dei servizi territoriali: in quest’ultimo caso gli operatori acquisiranno elementi validi per il trattamento futuro.

Dalla valutazione alla presa in carico e trattamento

E’ possibile che il Tribunale per i Minorenni richieda ai servizi competenti la presa in carico della situazione del minore, per effettuare un approfondimento delle relazioni familiari, delle cause dell’abuso o del maltrattamento ed una prognosi sulla recuperabilità delle funzioni genitoriali, oltre alla verifica circa la disponibilità all’affidamento di valide figure parentali sostitutive.

La prognosi deve essere effettuata dal Servizio socio-assistenziale, dall’U.O.A. di N.P.I. e/o dal Servizio di Psicologia, attraverso un percorso integrato di concertazione tra tutti i servizi coinvolti.

Le attività di valutazione della recuperabilità della relazione genitori/figli devono essere concordate ed integrate con gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale e, ove coinvolto, del Ser.T., ai fini diagnostici e prognostici, anche per quanto riguarda l’eventuale successivo trattamento degli abusanti.

Prognosi positiva

Esiste un margine di recuperabilità della relazione genitori/figli. Si elabora un progetto famiglia/bambino.

Prognosi negativa

La relazione genitori/figli è irrecuperabile. Il progetto d’intervento riguarda le misure a protezione del minore, compresa la sua eventuale collocazione in ambito eterofamiliare.

In entrambi i casi, le prognosi vanno comunicate al Tribunale per i Minorenni, onde consentire l’emissione dei provvedimenti più opportuni di limitazione della potestà genitoriale oppure a tutela del minore.

Nelle situazioni di abuso, qualora il genitore dia la propria disponibilità al trattamento, si potrà valutare con la Magistratura Penale la possibilità di un ricovero in struttura protetta in luogo della detenzione.

Audizione protetta

I riferimenti normativi sono dati dall’art. 392 cod. proc. pen., che consente di assumere la testimonianza del minore di anni sedici nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 600 bis e segg. cod. proc. pen. nel corso delle indagini preliminari. Inoltre l’art. 398 cod. proc. pen., al comma 5 bis consente per gli stessi reati di effettuare l’incidente probatorio, anche in luogo diverso dal Tribunale, avvalendosi il Giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, con documentazione fonografica o audiovisiva integrale.

Le stesse modalità sono utilizzabili in caso di testimonianza nel corso del dibattimento ove, su richiesta del minore vittima del reato o del suo difensore, la testimonianza può essere raccolta mediante l’uso di un vetro-specchio con impianto citofonico e con l’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile (art. 498 commi 4-4 bis e 4 ter Cod. proc.pen.).

Si richiama l’attenzione sul fatto che i servizi sono tenuti ad assistere il minore anche in questa fase: è pertanto auspicabile che i servizi del territorio dispongano di personale preparato per assisterlo. Potrà assicurare la necessaria assistenza psicologica ed affettiva anche un componente dell’équipe multidisciplinare, non necessariamente uno psicologo/psicoterapeuta.

Trattamento

Gli operatori che hanno effettuato la valutazione individuano la risposta adeguata, anche in termini terapeutici per ogni singola situazione.

L’inserimento in una struttura residenziale, ove disposto dal Tribunale, fa parte del progetto di valutazione e trattamento, che dovrà altresì indicare se vengono previste visite protette, con quali modalità ed in quale luogo. Particolare attenzione andrà prestata all’attuazione degli incontri tra genitori/parenti e minore, se del caso in luogo attrezzato, con l’assistenza di personale idoneo, sia al sostegno del minore, sia all’osservazione delle dinamiche di rapporto.

Le équipes multidisciplinari

Tutti gli operatori dei servizi territoriali devono avere conoscenze specifiche su come comportarsi nell’espletamento di quelle che sono comunque le proprie competenze istituzionali e sulla presa in carico dei casi. E’ in ogni caso opportuno contemplare la possibilità di chiedere una consulenza tecnica specifica sulla valutazione della gravità ed urgenza del caso, sulle procedure da seguire...

Nell’ambito di ogni A.S.L., inoltre, dovrà essere presente personale medico specificamente formato per riconoscere:

a.     segni di maltrattamento;

b.     tracce di abuso sessuale.

Occorre, quindi, prevedere la costituzione, sul territorio regionale, di équipes multidisciplinari con funzioni di consulenza per gli operatori del territorio.

Tali équipes saranno composte da almeno:

-un operatore sociale per ogni ente gestore delle funzioni socio-assistenziali facente capo all’A.S.L. di riferimento;

-un operatore dell’U.O.A. di N.P.I.;

-un operatore del Servizio di Psicologia, ove esistente;

-un operatore del Ser.T.;

-un pediatra di comunità;

-un operatore del Dipartimento di Salute Mentale;

-un ginecologo e/o medico legale;

-un operatore dei Servizi Minorili dell’Amministrazione della Giustizia.

Compito di tale équipe è quello di fornire la propria consulenza in tutte le fasi del procedimento e, quando necessario, di prendere in carico i casi concreti, secondo quanto di seguito specificato.

Tutti i casi di abuso/maltrattamento andranno seguiti in raccordo servizi di base/équipe multidisciplinare.

In linea di massima, non si dovrebbero costituire équipes che si occupino esclusivamente ed a tempo pieno dei casi di abuso e maltrattamento, ma i diversi enti dovrebbero individuare operatori “referenti”, secondo quanto sopra specificato, da mettere a disposizione a tempo parziale, per le attività progettuali specifiche delle équipes, le quali devono operare in stretta collaborazione con gli operatori dei servizi coinvolti a livello distrettuale nei singoli casi.

Funzioni dell’équipe multidisciplinare

Rientrano tra le funzioni delle équipes multidisciplinari:

1. la consulenza agli operatori per:

-la segnalazione,

-la valutazione,

-la validazione,

-gli eventuali trattamenti specialistici;

2. le attività di formazione ed aggiornamento degli operatori, in particolare attraverso l’individuazione delle attività formative ulteriori da assicurare agli operatori, rispetto alla formazione a carattere generale a livello regionale;

3. la raccolta dei dati relativi alle attività (segnalazioni, rilevazioni, esiti, procedimenti...), che verranno annualmente trasmessi alla Regione Piemonte, con modalità da definirsi.

Ordinariamente, si costituirà una équipe per ogni A.S.L., ma si prevede la possibilità, previa autorizzazione regionale, in presenza di specifici indicatori (territori a bassa densità di popolazione, limitato numero di casi), oppure su delega di più Aziende, di costituire una équipe di riferimento per più A.S.L.

In ogni quadrante, nel caso in cui si siano costituite più équipes multidisciplinari, si riunisce, con cadenza periodica, un coordinamento delle équipes multidisciplinari, con funzioni di programmazione di attività comuni, di confronto e scambio sulle metodologie operative.

Proposte formative

La diffusione della consapevolezza ed attenzione verso i fenomeni di abuso e maltrattamento, nonché di capacità professionali tali da far fronte ai casi concreti sono le premesse fondamentali per rendere “operative” le presenti linee-guida.

Le attività di sensibilizzazione e formazione in materia di abuso e maltrattamento ai danni di minori si potranno svolgere su diversi livelli di contenuto ed approfondimento:

1. sensibilizzazione/formazione di base.

Tali attività formative saranno rivolte a tutti gli operatori che seguono e sostengono il processo di crescita del bambino, presso le diverse istituzioni a ciò preposte, possibilmente in momenti comuni che coinvolgano le diverse professionalità interessate.

Obiettivo delle attività formative di questo primo livello sarà quello di sviluppare le capacità di ascolto del bambino e di rilevazione dei segnali di disagio. Conseguentemente, verranno fornite alcune indicazioni precise sul percorso che, dalla raccolta del segnale, porta alla segnalazione alle autorità giudiziarie, al coinvolgimento dei servizi sociali/sanitari competenti.

Si ritiene di fondamentale importanza che ogni adulto che entri in relazione con il bambino, in considerazione del proprio lavoro, possieda un livello minimo di conoscenze sul come riconoscere e rilevare segnali di disagio/richieste di aiuto del bambino e sul percorso da attivare al fine di assicurare l’adozione tempestiva di adeguate misure di tutela da parte delle autorità competenti.

La formazione/sensibilizzazione di base dovrà quindi coinvolgere tutti gli operatori dell’area socio-assistenziale, sanitaria e psicologica. Successivamente, a ricaduta, la Regione, in accordo con i Provveditorati agli Studi, estende le attività di sensibilizzazione agli operatori dell’area scolastica e socio-educativa, avvalendosi anche, laddove possibile ed opportuno, della collaborazione degli stessi operatori dei servizi sociali e sanitari.

2. formazione sulle modalità della diagnosi e presa in carico dei casi.

Obiettivo di questo secondo livello è quello di incrementare le capacità professionali degli operatori dei servizi territoriali, ai fini della creazione di un rete di servizi che assicuri lo svolgimento tempestivo delle funzioni di:

-accertamento dei sospetti casi di abuso/maltrattamento;

-diagnosi;

-elaborazione di un progetto complessivo di sostegno al minore ed, eventualmente, in caso di diagnosi positiva, di trattamento dell’abusante, ai fini del recupero della capacità genitoriale;

-presa in carico del caso ed assistenza al minore in tutte le fasi del procedimento (audizione protetta-visite protette, se previste, trattamento psicoterapeutico...).

Destinatari di tali attività formative saranno gli operatori dell’area medica, socio-assistenziale e psicologica.

Ai primi due livelli potranno seguire attività formative di tipo altamente specialistico, destinate in particolare agli operatori delle équipes multidisciplinari istituite a livello territoriale.



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 43 - 29998

Casa di Riposo “Jacopo Bernardi” di Pinerolo (TO) - Riconoscimento della personalita’ giuridica di diritto privato e approvazione nuovo Statuto.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Casa di Riposo “Jacopo Bernardi” di Pinerolo (TO) con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività socio-assistenziali previste dallo Statuto;

- di approvare il nuovo Statuto dell’Ente composto di 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Si prescrive che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 25 del codice civile, la cessione, sotto qualunque forma, di beni immobili o di diritti reali sugli stessi dovrà essere comunicata all’Ente soggetto gestore delle attività socio-assistenziali ai sensi dell’art. 13, 4° comma, della L.R. n° 62/’95, competente per territorio.

E’ fatto obbligo all’Ente di osservare le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l’espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell’Ente.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 44 - 29999

Disposizioni in merito all’attuazione di una ricerca che quantifichi la consistenza numerica e l’impatto occupazionale del fenomeno cooperazione sul territorio piemontese. Spesa sul cap. 11060/00 assegnato alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di prendere atto di quanto in premessa indicato.

Di disporre perché venga effettuata una ricerca per definire dati attuali ed organici riguardanti la cooperazione, in grado di offrire una quantificazione in termini di consistenza numerica e di impatto occupazionale del fenomeno cooperazione sul territorio piemontese

All’affidamento dell’incarico ed alla conseguente stipula della Convenzione provvederà la Direzione Formazione Professionale-Lavoro con successivi atti ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 51/97, avvalendosi delle risorse già accantonate con D.G.R. n. 23 - 29397 del 21.02.00 sul cap. 11060 e ripartendo la spesa sul biennio 2000/2001 per un ammontare complessivo non superiore a L. 80.000.000.

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 45 - 30000

Centro per lo studio e la documentazione delle Societa’ di Mutuo Soccorso. Contributo per la gestione 2000. Accantonamento L. 250.000.000 (cap. 11800/2000))

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare l’accantonamento della somma di lire 250.000.000 a favore della Direzione Regionale ai Beni culturali per il funzionamento dei Centri per lo Studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, nelle tre articolazioni di Torino presso la Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza Borgo Po e Decoratori, a Borgomanero, presso la Società degli Operai, e di Castellazzo Bormida, presso la Societa’ Operaia di Mutuo Soccorso.

- di demandare a successiva determinazione la quantificazione delle somme da assegnare alle suddette Società, tenuto conto delle potenzialità di azione di ognuna, desumibili sia dai programmi presentati sia dall’ attività’ effettivamente svolta negli esercizi precedenti;

- all’accantonamento di lire 250.000.000 si fa fronte sul capitolo 11800 inerente il funzionamento dei Centri per lo Studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso (A. 100562).

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 46 - 30001

Accantonamento ed assegnazione di L. 1.150.000 (cap. 10940/1999) alla Direzione Industria per il rinnovo quote d’iscrizione per l’anno 1999 all’Associazione Georisorse ed Ambiente, alla Societa’ Italiana Gallerie, alla Sezione Acque Sotterranee

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di assegnare alla Direzione Industria, per i motivi in premessa illustrati, la somma di L. 1.150.000 relativa al Cap.10940/2000 , per l’adozione dei provvedimenti ai sensi della L.R. 51/97. (Acc. 100563)

(omissis)



Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 48 - 30002

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto dalla Federazione Nazionale Pro Natura avverso determinazione regionale 22.2.2000 n. 49 Settore Pianificazione Aree Protette e D.G.R. 30.12.1999 n. 69-29134 concernente autorizzazione all’attuazione di un P.E.C. in C.ne di Pino T.se nel Parco della Collina di Superga. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Irma Lima

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Irma Lima ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2000, n. 8 - 30010

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno” - Sub Area 2 - dei Comuni di Cartosio, Castelletto d’Erro, Cavatore, Denice, Merana, Montechiaro d’Acqui e Spigno Monferrato, interessante il solo Comune di Spigno Monferrato (AL). Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno” - Sub Area 2 - interessante unicamente il Comune di Spigno Monferrato (AL), adottata e successivamente integrata, modificata e rettificata con deliberazioni consiliari n. 9 in data 24.4.1997, n. 35 in data 28.11.1997, n. 9 in data 2.3.1998, n. 43 in data 28.10.1999 e n. 50 in data 23.12.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali della Variante, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 10.4.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento approvativo e fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla definitiva stesura della variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno” - Sub Area 2 -relativa al solo Comune di Spigno Monferrato, debitamente vistata, si compone di:

-Atti Amministrativi:

deliberazioni consiliari n. 9 in data 24.4.1997, n. 35 in data 28.11.1997, n. 9 in data 2.3.1998, n. 43 in data 28.10.1999, n. 50 in data 23.12.1999;

-Atti tecnici:

- Tav. 7Ga - Stato di fatto, Comune di Spigno Monferrato, Concentrico, in scala 1:2000

- Tav. 10Gb - Stato di fatto, Loc. Luveisi, Montaldo, Squaneto, Vico, Correnti, in scala 1:2000

- Tav. 9bis - Vincoli, in scala 1:10000

- Tav. 9ter - Interventi e modalità, Destinazione d’uso del territorio, in scala 1:10000

- Tav.10Ga bis - Comune di Spigno Monferrato, Previsioni urbanistiche, in scala 1:2000

- Tav.10Gb bis - Loc. Luveisi, Montaldo, Squaneto, Vico, Correnti, Previsioni urbanistiche, in scala 1:2000

- Tav.G11 bis - Comune di Spigno Monferrato, Sviluppo del nucleo storico ambientale, in scala 1:1000

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Elab. - Relazione tecnica con schede di sintesi

- Elab. - Schede di cui alla Circolare 16 URE (all. 1- 2- 3- 4 alla scheda C)

- Elab. - Schede di sintesi dell’uso del suolo

- Elab. - Indagine geologico-tecnica per il progetto di Variante al P.R.G.C.M. (Integrazione)

- Elab. - Indagine geologico-tecnica per il progetto di Variante al P.R.G.C.M. (elaborato riconfermato).

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi dell’11º comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

Sulla cartografia l’area D3, prevista in località Cascina Vivello ed indicata nello stralcio planimetrico allegato, viene stralciata e restituita alla precedente destinazione agricola.

Sulle Norme Tecniche d’Attuazione:

art. 26.1 - Al termine del 5 comma dopo le parole: “gli interventi di demolizione___” s’intende inserita la precisazione: “e ricostruzione___”.

art. 26.3 - Aree di tipo B2 - Alla fine dell’articolo è inserito il seguente comma che recita: “Nelle località Montaldo-Cascina Becchi e Squaneto Superiore tutti gli interventi ammessi dalle presenti Norme che comportino aumenti di volume, eccetto pertanto quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 13, 3º comma lett. a), b), c), d) della l.r. 56/77 e s.m.i., sono tassativamente subordinati, alla preventiva o contestuale realizzazione della rete fognarie e dei relativi depuratori ”.

Scheda relativa al P.E.C. n. 6 - all’interno del punto 1 Finalità, dopo le parole:" ..e turistico ricettiva" andrà inserita la seguente puntualizzazione: “L’attuazione del presente strumento esecutivo è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione della rete fognarla e dei relativi depuratori per l’intero nucleo abitato di Montaldo-Becchi.”.

Allegato




Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2000, n. 16 - 30017

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Serravalle Scrivia (AL). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente . Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, adottata e successivamente modificata e variata “in itinere” con deliberazioni consiliari n. 9 in data 6.3.1998, n. 35 in data 17.7.1998, n. 42 in data 28.10.1999 e n. 46 in data 15.11.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 24.3.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente, adottata e successivamente modificata e variata “in itinere” dal Comune di Serravalle Scrivia, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 9 in data 6.3.1998, integrata con deliberazione consiliare n. 35 in data 17.7.1998, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di pubblicazione del Progetto Preliminare

- Elab. Relazione illustrativa

- Elab. Allegato alla Relazione illustrativa - “Stato di fatto degli insediamenti esistenti” - Fascicolo 1:isolati da 1 a 8

- Elab. Carta dell’acclività, in scala 1:10000

- Tav.5 Carta litotecnica, in scala 1:10000

- Tav.6 Carta della fattibilità geologica, in scala 1:10000

- Deliberazione consiliare n. 42 in data 28.10.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. Relazione illustrativa, comprensiva dello stralcio planimetrico - Stato di fatto: individuazione dell’area di variante

Tav.2- Tavola di P.R.G.C. - Variante Generale - Progetto definitivo, in scala 1:5000

Elab. Relazione Geologico-tecnica

- Deliberazione consiliare n. 46 in data 15.11.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. -Controdeduzioni

- Elab. Relazione illustrativa, con allegata: Tav. “Allegato B” - Aree boscate, in scala 1:10000

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Tav.2 - Tavola di P.R.G.C., in scala 1:5000

- Tav.2a - Carta della idoneità urbanistica, in scala 1:5000

- Tav.3a - Sviluppo relativo al concentrico, in scala 1:2000

- Tav.3b - Sviluppo relativo a Lastrico e Libarna, in scala 1:2000

- Tav.4 - Sviluppo relativo al Centro Storico, in scala 1:500

- Tav.6a - Opere di urbanizzazione - Rete fognaria, in scala 1:5000

- Tav.6b - Opere di urbanizzazione - Rete gas metano, in scala 1:5000

- Tav.6c - Opere di urbanizzazione - Rete acquedotto, in scala 1:5000

- Elab. Relazione Geologico-tecnica

- Elab. - Relazione Geologico-tecnica sulle aree di insediamento previsto

- Tav.1 - Carta geologica, in scala 1:10000

- Tav.2 - Carta geomorfologica, in scala 1:10000

- Tav.3 - Carta idrogeologica, in scala 1:10000

- Tav.4 - Carta dell’acclività, in scala 1:10000

- Tav.5 - Carta litotecnica, in scala 1:10000

Tav.6 - Carta della fattibilità geologica, in scala 1:10000.

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi dell’11º comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., nel testo delle Norme di Attuazione delle Controdeduzioni alla Variante generale al P.R.G.C., adottate con Deliberazione Consiliare n. 46 in data 15.11.1999:

1 - Modifiche all’articolato normativo:

art. 5 - Al punto 5) di pag. 14, secondo capoverso, a prosecuzione della dizione: “- strade pubbliche:..”, si dovrà provvedere a stralciare le parole: “...arretramento ml. 6,00" e ad inserire in loro vece l’espressione: ”... arretramento ml. 10,00, riducibile a ml. 6,00 alle condizioni di cui all’art. 27, comma 2º, della L.R. 56/77 e s.m.i.". Il paragrafo 5) in questione dovrà essere inoltre integrato con la nuova disposizione finale che recita: “Si intendono comunque richiamati i disposti dell’art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).”

art. 6 - Risulta indispensabile eliminare al paragrafo 2) di pag. 18, al secondo capoverso, a seguito della dizione: “standards urbanistici previsti ...”, l’intera espressione che recita: “dall’art. 21 L.R. 56/77 seguente locuzione: ”... ai sensi di legge. L’attivazione della destinazione commerciale sulle aree in questione è condizionata all’adeguamento del presente Strumento Urbanistico, e delle specifiche prescrizioni di zona, agli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica...” - approvati con. D.C.R. 29.10.1999, n. 563-13414 - di cui all’art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte (L.R. 12.11.99, n. 28). Gli standards previsti ai sensi dell’art. 21.1, punto 3, della L.R. 56/77, sono da intendersi modificati dall’art. 7, comma 11, della già citata L.R. 28/99, con riferimento anche alle disposizioni di cui all’art. 25 della D.C.R. prima menzionata.". Nel proseguo del punto 2), ancora a pag. 18, l’ultima frase necessita di essere così modificata: a sostituzione della parola finale: “... indicative.” verrà collocata l’espressione che recita: “... suscettibili di contenute modifiche per migliorarne la fattibilità e/o la fruibilità. L’eventuale modifica a livello cartografico della localizzazione degli standards urbanistici non può comunque comportare un loro decremento.”.

art. 9 - Il paragrafo 2) di pag. 27 dovrà essere rettificato come in seguito esposto: alla lett. a), prima della dizione “...L. n. 1089 ...” occorre inserire la parola: “ ... ex...”; al termine della successiva locuzione: “... 1/6/1939 ...” s’intende aggiunta la precisazione che recita: “...(ora art. 2 del D. Lgs. 490/99)...”. Sempre all’interno del paragrafo 2), la lett. b) subirà le seguenti variazioni: nella prima riga, prima della dizione: “... L. 1497 ...” verrà inserita la parola: “...ex...”; a continuazione dell’espressione “... 29/6/1939 ...” sarà introdotta quella che recita: “... (ora art. 139 del D. Lgs. 490/99) ...”; più oltre a seguito della locuzione: “.. 8/8/1985..” bisogna aggiungere l’inciso che recita: “... (ora art. 146 del D. Lgs. 490/99)..”.

art. 10 - Si dispone di inserire, quale premessa al successivo paragrafo 1) di cui è costituito l’articolo in oggetto, la seguente prescrizione che recita: “Premessa - Con deliberazione dell’Autorità di bacino del fiume Po, n. 1/99 in data 11 maggio 1999 (pubbl. sul B.U.R. n. 31 dei 4.8.99), è stato adottato il Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico. Risultano pertanto operanti le disposizioni e le misure di salvaguardia, inerenti alle fasce fluviali, di cui agli articoli 2 e 3 della predetta deliberazione.”.

art. 17 - All’interno del paragrafo “7) Disposizioni particolari” a pag. 58, secondo punto, al termine della prima frase, a continuazione della dizione: “... relativi elaborati e successive integrazioni.” s’intende aggiunta la seguente disposizione che recita: “Per tutti gli interventi di nuova edificazione a sud del ponte sul torrente Scrivia, dovrà essere in ogni caso osservata una fascia di rispetto inedificabile, con profondità costante pari a 30 metri, a partire dal perimetro del comparto urbanistico CRB13 - sebbene essa non risulti rappresentata in cartografia né espressamente prevista nella Pertinente Relazione geologico-tecnica (elaborato adottato con D.C.C. n. 46 del 15.11.1999). Una eventuale ragionata, riduzione della suddetta fascia potrà essere ammessa unicamente a seguito di un mirato accertamento geologico-tecnico relativo alla scarpata di raccordo col torrente Scrivia. Tale indagine dovrà definire l’esatta distanza di sicurezza da mantenere dal ciglio superiore della scarpata e dovrà essere inclusa tra gli elaborati a corredo dei S.U.E. previsti.”.

art. 25 - Occorre inserire a conclusione dell’art. 25, a pag. 77, a seguito del punto “7) Viabilità” il paragrafo finale che recita: “8) Ulteriori verifiche: le precedenti disposizioni, in particolare quelle esposte ai punti 1) e 3), dovranno essere verificate alla luce dei contenuti di cui alla L.R. 12.11.1999, n. 28, nonchè degli Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica enucleati alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99.”.

art. 26 - Il paragrafo 10), primo capoverso di pag. 80, dovrà essere depurato dell’espressione: “dalle Indicazioni Programmatiche .... omissis che recita: ”... anche ai sensi della L.R. 28/99 e delle pertinenti disposizioni stabilite dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99.".

art. 38 - All’interno del paragrafo “6) Quantità edilizie massime ammesse”, al termine di pag. 110, a continuazione del comma che finisce con le parole: “... eventuali altri impianti sportivi.”, occorre introdurre la nuova disposizione che recita: “Il tetto volumetrico massimo consentito, comprensivo degli interventi previsti e già eseguiti, ammonta comunque a mc. 33.500, a prescindere dalle quote ammesse al successivo comma del presente paragrafo 6).”.

2 - Modifiche sezione terminale delle N.T.A dedicata alle “Schede dei Piani Esecutivi (usi residenziali, produttivi e commerciali)”:

- a pag. 132, a seguito della dizione “SUE N. 17 - COMPARTO ...” la sigla errata “CP” dovrà essere sostituita da quella corretta che recita:

“CPY”.

- La successiva numerazione riportata a pag. 132 inerente al SUE interno al comparto CPZ2 risulta inesatta; pertanto la dizione: “SUE N. 17" s’intende stralciata e sostituita da quella che recita: ”SUE N. 18".

- Al termine di pag. 133, prima della dizione: “PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO - Tavola 2" verrà introdotta l’espressione che recita: ”SUE N. 21 - COMPARTO CPF".

- La Scheda riguardante il SUE N. 24, a pag. 135, contiene un errore di trascrizione nella codifica delle superfici ammesse all’interno del SETTORE A, pertanto a continuazione della dizione “SETTORE A - SUL commerciale...”  il valore dimensionale: “15.000 mq.” sarà eliminato ed in sua vece verrà inserito il dato corretto, ovvero: “45.000 mq.”.


DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale


Codice 17.3
D.D. 10 maggio 2000, n. 92

L.R. 21/97 e s.m.i. L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Commercio. Approvazione modulistica della domanda di finanziamento

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di approvare la modulistica relativa alle domande di finanziamento a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione Commercio, costituente gli allegati “1” e ”2” alla presente determinazione e che della medesima fanno parte integrante.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa

primo Allegato
secondo Allegato
























Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 33

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Sessame (AT) - Lavori completamento della rete fognaria. Approvazione progetto di L. 110.000.000 (Euro 56.810,26) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 110.000.000 (Euro 56.810,25) come sopra ripartito e relativo ai lavori di completamento della rete fognaria nel Comune di Sessame (AT).

2 - E’ concesso al Comune di Sessame (AT) per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - Nell’esecuzione degli interventi dovranno essere osservate le prescrizioni formulate dal competente Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti con il parere citato nelle premesse, rilasciato ai sensi delle LL.RR. 18/84 e 45/89.

5 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 34

Determinazione n. 396 in data 27.5.1999 - Comune di Montemagno (AT) - Lavori di completamento di tratti fognari in via Roberti e frazione Santo Stefano. Concessione contributo di L. 135.000.000 (Euro 69.721,68)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ concesso al Comune di Montemagno (AT) per il completamento di tratti fognari in Via Roberti e frazione Santo Stefano, di cui al progetto approvato con determinazione n. 873 del 8.11.1999 il contributo in conto capitale di L. 135.000.000 (Euro 69.721,68) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

2 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 35

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Tonco (AT) - Lavori di costruzione della fognatura nella località Casa Paletti. Approvazione progetto di L. 137.227.673 (Euro 70.872,18) e concessione contributo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 137.227.673 (Euro 70.872,18) riguardante i lavori di costruzione della fognatura nella località Casa Paletti nel Comune di Tonco (AT).

2 - E’ concesso al Comune di Tonco (AT), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 36

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Castell’Alfero (AT) - Lavori di completamento del collettore fognario nella frazione Callianetto. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di completamento del collettore fognario nella frazione Callianetto in Comune di Castell’Alfero (AT).

2 - E’ concesso al Comune di Castell’Alfero (AT), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 37

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Robella (AT) - Lavori di realizzazione di un nuovo tronco fognario nella strada comunale delle Cascine. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di realizzazione di un nuovo tronco fognario in strada comunale delle Cascine nel Comune di Robella (AT).

2 - E’ concesso al Comune di Robella (AT), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 38

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.5.1999 - Comune di Cella Monte (AL) - Lavori di costruzione tronchi fognari nelle località Belvedere e San Rocco. Approvazione progetto di L. 162.100.000 (Euro 83.717,66) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 162.100.000 (Euro 83.717,66) riguardante i lavori di costruzione tronchi fognari nelle località Belvedere e San Rocco nel Comune di Cella Monte (AL).

2 - E’ concesso al Comune di Cella Monte (AL), per la realizzazione

dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 39

Determinazione Dirigenziale n. 61 del 29.9.1997 - Comune di Pezzana (VC) - Lavori di raccolta e convogliamento acque meteoriche in via Palestro e via Fietti. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 46.534.624 (Euro 24.033,13)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 46.523.624 (Euro 24.033,13) riguardante i lavori di raccolta e convogliamento acque meteoriche in Via Palestro e Via Fietti in Comune di Pezzana (VC).

2 - Su detta perizia è confermato il contributo regionale di L. 46.534.624 già concesso con Determinazione Dirigenziale n. 195 in data 16.03.1998.

3 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 40

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.5.1999 - Comune di Roccaforte Ligure (AL) - Lavori di completamento fognatura comunale. Approvazione progetto di L. 60.000.000 (Euro 30.987,41) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 60.000.000 (Euro 30.987,41) riguardante i lavori di completamento della fognatura nel Comune di Roccaforte Ligure (AL).

2 - E’ concesso al Comune di Roccaforte Ligure (AL), per la realizzazione

dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 60.000.000 (Euro 30.987,41) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 41

Determinazione Dirigenziale n. 61 del 29.9.1997 - Comune di Ceresole D’Alba (CN) - Lavori di costruzione della fognatura nella borgata Maghini. Approvazione perizia di variante di L. 119.424.000 (Euro 61.677,35)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante dell’importo di L. 119.424.000 (Euro 61.677,35) riguardante i lavori di costruzione della fognatura nella borgata Maghini nel Comune di Ceresole D’Alba (CN).

2 - Su detta perizia è confermato il contributo regionale di L. 90.000.000 già concesso con Determinazione Dirigenziale n. 272 in data 27.03.1998.

3 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 42

L.R. 18/84 - Comune di Rivarone (AL) - Lavori di potenziamento dell’acquedotto comunale. Rideterminazione del contributo ed erogazione saldo. Impegno di L. 4.478.618 sul cap. 27190/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- E’ autorizzato a favore del Comune di Rivarone il pagamento della somma di L. 4.478.618 a titolo di saldo del contributo regionale sui lavori di potenziamento dell’acquedotto comunale.

- A tal fine è impegnata la somma di L. 4.478.618 sul cap. 27190/2000.

- E’ accertata un’economia di L. 512.382 sull’impegno n. 163814 (perente).

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 44

A.I.D.A. - Azienda Intercomunale Difesa Ambientale sede in Pianezza - Lavori di adeguamento impianto di depurazione consortile e potenziamento 3° sedimentatore secondario. Approvazione progetto di L. 1.106.000.000 (Euro 571.201,33)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 1.106.000.000 (Euro 571.201,33) riguardante i lavori (Euro 30.987,41) riguardante i lavori di completamento della fognatura nel Comune di Roccaforte Ligure (AL).

2 - E’ concesso al Comune di Roccaforte Ligure (AL), per la realizzazione

dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 60.000.000 (Euro 30.987,41) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 45

Comune di Cesana Torinese - Lavori di urbanizzazione della strada comunale in frazione Bousson. Approvazione progetto di L. 615.000.000 (Euro 317.620,99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato, relativamente alle opere igienico-sanitarie ammontanti a L. 224.539.978, il progetto dell’importo di L. 615.000.000 (Euro 317.620,99) riguardante i lavori di urbanizzazione della strada comunale in frazione Bousson nel Comune di Cesana Torinese.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 46

Comune di Valperga (TO) - Costruzione della fognatura comunale - 18° lotto. Approvazione progetto di L. 700.000.000 (Euro 361.519,83)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 700.000.000 (Euro 361.519,83) riguardante i lavori di costruzione della fognatura comunale di Valperga (TO) - 18º lotto.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 47

Comune di Pramollo (TO) - Estensione dell’acquedotto comunale alle borgate Bocchiardi e Sapiatti. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di estensione dell’acquedotto comunale alle borgate Bocchiardi e Sapiatti in Comune di Pramollo (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 48

Comune di Barge (CN) - Costruzione acquedotto in località Lungaserra. Approvazione progetto di L. 201.534.400 (Euro 104.083,83)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 201.534.400 (Euro 104.083,83) riguardante i lavori di costruzione acquedotto in località Lungaserra nel Comune di Barge (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 49

Comune di La Morra (CN) - Prolungamento della fognatura in località Laghetto. Approvazione progetto di L. 21.100.000 (Euro 10.897,24)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 21.100.000 (Euro 10.897,24) riguardante i lavori di prolungamento della fognatura in località Laghetto nel Comune di La Morra (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 50

Azienda Po Sangone - Torino - Costruzione tratti di collettori fognari a servizio di Comuni consorziati 3 lotto. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 17.000.000.000 (Euro 8.779.767,28)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 17.000.000.000 (Euro 8.779.767,28) riguardante i lavori di costruzione tratti di collettori fognari a servizio dei Comuni consorziati - 3º lotto - da realizzarsi da parte dell’Azienda Po Sangone con sede in Torino.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni quattro dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 51

Azienda Po Sangone - Torino - Costruzione tratti di collettori fognari a servizio di Comuni consorziati - 4° lotto. Approvazione perizia di variante di L. 8.300.000.000 (Euro 4.286.592,26)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 8.300.000.000 (Euro 4.286.592,26) riguardante i lavori di costruzione tratti di collettori fognari a servizio dei Comuni consorziati - 4º lotto - da realizzarsi da parte dell’Azienda Po Sangone con sede in Torino.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni quattro dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 52

Comune di Novara - Completamento delle opere di urbanizzazione primaria relative al P.E.E.P. di Lumellogno. Progetto di L. 645.708.194 (Euro 333.480,45)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato, relativamente alle opere fognarie ammontanti a L. 52.565.700, il progetto dell’importo di L. 645.708.194 (Euro 333.480,45) riguardante i lavori di urbanizzazione primaria del P.E.E.P. di Lumellogno in Comune di Novara.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 20 gennaio 2000, n. 53

Comune di Mondovì (CN) - Lavori di urbanizzazione primaria in via San Bernardo. Progetto di L. 750.000.000 (Euro 387.342,67)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato, relativamente alle opere igienico sanitarie ammontanti a L. 198.177.520, il progetto dell’importo di L. 750.000.000 (Euro 387.342,67) riguardante i lavori di urbanizzazione primaria in via San Bernardo nel Comune di Mondovì (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 21 gennaio 2000, n. 54

Comune di Stroppo (CN) - Potenziamento dell’acquedotto nelle borgate Contà e Ciamino. Approvazione progetto di L. 76.310.000 (Euro 39.410,82)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 76.310.000 (Euro 39.410,82) riguardante i lavori di potenziamento dell’acquedotto nelle borgate Contà e Ciamino in Comune di Stroppo (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 21 gennaio 2000, n. 55

Azienda Consorzio Acquedotto Valtiglione - Asti. Rifacimento dei serbatoi idrici nei Comuni di Castelnuovo Calcea, Fontanile, Montaldo Scarampi e Vigliano d’Asti. Approvazione progetto di L. 463.000.000 (Euro 239.119,54)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 463.000.000 (Euro 239.119,54) riguardante i lavori di rifacimento dei serbatoi idrici nei Comuni di Castelnuovo Calceo, Fontanile, Montaldo Scarampi e Vigliano d’Asti da realizzarsi da parte dell’Azienda Consorzio Acquedotto Valtiglione con sede in Asti.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni quattro dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24
D.D. 25 gennaio 2000, n. 56

Approvazione della graduatoria di merito e nomina del vincitore della borsa di studio istituita con la determinazione n. 697 del 21 settembre 1999 dal titolo: “Esame delle variazioni annuali evidenziate dall’indice biotico esteso nei corsi d’acqua piemontesi attraverso analisi statistica multivariata e confronto con i dati chimici”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di formalizzare le risultanze relative al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per la realizzazione di una ricerca dal titolo: “Esame delle variazioni annuali evidenziate dall’indice biotico esteso nei corsi d’acqua piemontesi attraverso analisi statistica multivariata e confronto con i dati chimici”, istituita con determinazione n. 697 del 21 settembre 1999, da attivarsi presso il Settore “Rilevamento, Controllo, Tutela e Risanamento delle acque, Disciplina degli scarichi” e, operativamente, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie avanzate dell’Università del Piemonte Orientale di Alessandria;

- di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice, allegati quale parte integrante alla presente determinazione, dai quali risulta vincitrice della borsa la Dottoressa Camilla Acquarone e risultano inoltre idonei, nell’ordine di graduatoria, i seguenti candidati:

1. Laiolo Paola

2. Gratteri Annalisa

3. Cesa Roberta

4. Ferraro Monica

Alla spesa relativa a tale borsa di studio, ammontante a L. 25.000.000, si fa fronte con i fondi già impegnati sul capitolo 15745/99 (I. 359648) con determinazione n. 697 del 21 settembre 1999; della somma sarà erogata secondo le modalità previste dall’articolo 1 del bando di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27 ottobre 1999 n. 43.

In caso di rinuncia o decadenza del vincitore la borsa sarà assegnata al candidato risultato idoneo seguendo l’ordine di graduatoria.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio



Codice 24
D.D. 25 gennaio 2000, n. 57

Approvazione della graduatoria di merito e nomina del vincitore della borsa di studio istituita con la determinazione n. 697 del 21 settembre 1999 dal titolo: “Effetti delle derivazioni idriche sulle comunità biotiche e sulla qualità ambientale dell’ecosistema fluviale”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di formalizzare le risultanze relative al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per la realizzazione di una ricerca dal titolo: “Effetti delle derivazioni idriche sulle comunità biotiche e sulla qualità ambientale dell’ecosistema fluviale”, istituita con determinazione n. 697 del 21 settembre 1999, da attivarsi presso il Settore “Rilevamento, Controllo, Tutela e Risanamento delle acque, Disciplina degli scarichi” e, operativamente, presso l’ENEA - Centro Ricerche di Saluggia, Sezione componente biotica degli ecosistemi;

- di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice, allegati quale parte integrante alla presente determinazione, dai quali risulta vincitrice della borsa la Dottoressa Alessandra Rosso e risultano inoltre idonei, nell’ordine di graduatoria, i seguenti candidati:

1. Caddeo Simona

2. Russo Laura

Alla spesa relativa a tale borsa di studio, ammontante a L. 25.000.000, si fa fronte con i fondi già impegnati sul capitolo 15745/99 (I. 359648) con determinazione n. 697 del 21 settembre 1999; della somma sarà erogata secondo le modalità previste dall’articolo 1 del bando di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27 ottobre 1999 n. 43.

In caso di rinuncia o decadenza del vincitore la borsa sarà assegnata al candidato risultato idoneo seguendo l’ordine di graduatoria.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 58

Comune di Scopa - Ampliamento della rete fognaria in località Villa e Muro. Approvazione progetto di variante di L. 55.000.000 (Euro 28.405,13)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 55.000.000 (Euro 28.405,13) riguardante i lavori ampliamento della rete fognaria in località Villa e Muro nel Comune di Scopa (VC).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 59

Comune di Occhieppo Superiore - Ristrutturazione e completamento della rete fognaria tra la strada comunale del Castellazzo e la strada vicinale del Fornacione - 1° lotto. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 480.000.000 (Euro 247.899,31)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 480.000.000 (Euro 247.899,31) riguardante i lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria tra la strada comunale del Castellazzo e la strada vicinale del Fornacione in Comune di Occhieppo Superiore (VC) - 1º lotto.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 60

Comune di Incisa Scapaccino (AT) - Completamento della rete fognaria comunale. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di completamento della rete fognaria comunale di Incisa Scapaccino (AT).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 61

Azienda Po Sangone - Torino - Trasferimento dei reflui del Comune di Piobesi ai collettori consortili mediante stazione di pompaggio e fognatura consortile. Approvazione progetto di L. 2.591.110.000 (Euro 1.338.196,63)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 2.591.110.000 (Euro 1.338.196,63) riguardante i lavori di trasferimento dei reflui del Comune di Piobesi ai collettori consortili mediante stazione di pompaggio e fognatura consortile da realizzarsi da parte dell’Azienda Po Sangone con sede in Torino.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 62

Comune di San Carlo Canavese - Lavori di costruzione della fognatura comunale in strada Corio - 2° lotto. Proroga ai termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ concessa in favore del Comune di San Carlo Canavese (TO) una proroga di anni uno al termine fissato con la Determinazione Dirigenziale n. 40 in data 14.1.1999 per l’ultimazione delle espropriazioni e dei lavori relativi alla costruzione della fognatura comunale in strada Corio - 2º lotto.

2 - Il nuovo termine per il compimento dei lavori e delle espropriazioni è fissato al 6.2.2001.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 63

Comune di Ivrea (TO) - Costruzione del collettore fognario in zona sud, dal collettore Pia a Canton Ferrero. Approvazione progetto di L. 800.000.000 (Euro 413.165,52)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 800.000.000 (Euro 413.165,52) riguardante i lavori di costruzione del collettore fognario in zona sud, dal collettore Pia a Canton Ferrero nel Comune di Ivrea (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 64

Consorzio Azienda Acque Reflue - San Maurizio Canavese (TO) - Costruzione di by-pass delle vasche di sollevamento e dissabbiatura dell’impianto di depurazione consortile sito in frazione Ceretta. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di costruzione di by-pass delle vasche di sollevamento e dissabbiatura dell’impianto di depurazione consortile sito in frazione Ceretta da realizzarsi da parte del Consorzio Azienda Acque Reflue con sede in San Maurizio Canavese (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 65

Comune di Rivara (TO) - Potenziamento acquedotto in corso Vittorio - Quarelli - San Bernardino. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 125.894.803 (Euro 65.019,24)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 125.894.803 (Euro 65.019,24) riguardante i lavori di potenziamento acquedotto in corso Vittorio - Quarelli - San Bernardino nel Comune di Rivara (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 66

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Bairo (TO) - Lavori di costruzione del primo tratto di fognatura nera in via Zinzolano. Approvazione progetto di L. 144.120.000 (Euro 74.431,77) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 144.120.000 (Euro 74.431,77) riguardante i lavori di costruzione del primo tratto di fognatura nera in via Zinzolano nel Comune di Bairo (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Bairo (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 67

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Lessona (BI) - Adeguamento e completamento rete fognaria quinto intervento. Approvazione progetto di L. 340.000.000 (Euro 175.595,34) e concessione contributo di L. 100.000.000 (51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 340.000.000 (Euro 175.595,34) riguardante i lavori di adeguamento e completamento rete fognaria quinto intervento nel Comune di Lessona (BI).

2 - E’ concesso al Comune di Lessona (BI), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 68

D.G.R. n. 45-11779 in data 02.09.1996 - Comune di Piobesi D’Alba (CN) - Lavori di costruzione del terzo lotto della fognatura comunale. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 180.151.500 (Euro 93.040,49)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 180.151.500 (Euro 93.040,49) riguardante i lavori di costruzione del terzo lotto della fognatura nel Comune Piobesi D’Alba (CN).

2 - Su detta perizia è confermato il contributo regionale di L. 100.000.000 già concesso con Determinazione Dirigenziale n. 7 in data 24.09.1997.

3 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 69

Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Premeno (BI) - Realizzazione di tronchi fognari secondari a completamento della rete confluente negli impianti depurativi esistenti. Approvazione progetto di L. 300.000.000 (Euro 154.937,07) e concessione contributo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 300.000.000 (Euro 154.937,07) riguardante la realizzazione di tronchi fognari secondari a completamento della rete confluente negli impianti depurativi esistenti nel Comune di Premeno (VB).

2 - E’ concesso al Comune di Premeno (VB), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 70

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Bagnasco (CN) - Lavori di potenziamento dell’acquedotto comunale in località Garbenna. Approvazione progetto di L. 110.000.000 (Euro 56.810,25) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 110.000.000 (Euro 56.810,25) riguardante i lavori di potenziamento dell’acquedotto in località Garbenna nel Comune di Bagnasco (CN). 2 - E’ concesso al Comune di Bagnasco (CN), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 110.000.000 (Euro 56.810,25) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 71

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Venasca (CN) - Lavori sull’acquedotto in zona Rolfa. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori sull’acquedotto in zona Rolfa nel Comune di Venasca (CN).

2 - E’ concesso al Comune di Venasca (CN), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni uno dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 31 gennaio 2000, n. 72

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Bosconero (TO) - Lavori di rifacimento tratti di acquedotto e fognatura in via Trento. Approvazione progetto di L. 300.000.000 (Euro 154.937,07) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 300.000.000 (Euro 154.937,07) riguardante i lavori di rifacimento tratti di acquedotto e fognatura in via Trento nel Comune di Bosconero (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Bosconero (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 2 febbraio 2000, n. 73

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Rivarossa (TO) - Realizzazione di un collettore fognario misto nella sponda destra del torrente Malone, a valle del rio Mignana. Approvazione progetto di L. 180.000.000 (Euro 92.962,24) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 180.000.000 (Euro 92.962,24) riguardante la realizzazione di un collettore fognario misto nella sponda destra del torrente Malone, a valle del rio Mignana nel Comune di Rivarossa (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Rivarossa (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 74

Comune di Cavallerleone (CN) - Lavori di estensione dell’acquedotto comunale per il collegamento di nuclei frazionali. Approvazione progetto di L. 127.000.000 (Euro 65.590,03) e concessione contributo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 127.000.000 (Euro 65.590,03) riguardante i lavori di estensione dell’acquedotto per il collegamento di nuclei frazionali nel Comune di Cavallerleone (CN).

2 - E’ concesso al Comune di Cavallerleone (CN), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1998 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 75

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Arola (VB) - Lavori di costruzione fognatura ed impianto di depurazione in località Pianezza. Approvazione progetto di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) riguardante i lavori di costruzione fognatura ed impianto di depurazione in località Pianezza nel Comune di Arola (VB).

2 - E’ concesso al Comune di Arola (VB), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1998 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le prescrizioni formulate dal competente Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico e dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico area di Torino, Novara e Verbania con i pareri citati nelle premesse.

5 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 76

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Consorzio Servizi Ecologici del Vergante - Lavori di riordino e potenziamento acquedotto nel Comune di Stresa. Approvazione progetto di 200.000.000 (Euro 103.291,38) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 200.000.000 (Euro 103.291,38) riguardante lavori di riordino e potenziamento acquedotto nel Comune di Stresa del Consorzio Servizi Ecologici del Vergante.

2 - E’ concesso al Consorzio Servizi Ecologici del Vergante, per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 77

Comune di Villarfocchiardo - Ampliamento dell’acquedotto comunale presso la borgata Comba. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 262.000.000 (Euro 135.311,71)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 262.000.000 (Euro 135.311,71) riguardante i lavori di ampliamento dell’acquedotto comunale presso la borgata Comba in Comune di Villarfocchiardo (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 78

Comune di Biella - Risanamento igienico del Cantone Bonino nella zona posta ad ovest della strada Masserano Calaria. Approvazione progetto di L. 760.000.000 (Euro 392.507,24)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 760.000.000 (Euro 392.507,24) riguardante i lavori di risanamento igienico del Cantone Bonino nella zona posta ad ovest della strada Masserano Calaria in Comune di Biella.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 79

Azienda Po Sangone - Torino - Realizzazione delle opere di fognatura nelle vie Pertinace, Chambery, Asiago e Coni Zugna - 1° lotto. Approvazione progetto di L. 1.634.645.630 (Euro 844.224,01)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 1.634.645.630 (Euro 844.224,01) riguardante i lavori di realizzazione delle opere di fognatura nelle vie Pertinace, Chambery, Asiago e Coni Zugna da realizzarsi da parte dell’Azienda Po Sangone con sede in Torino - 1º lotto.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 80

Comune di Occhieppo Superiore - Sostituzione della rete acquedottistica e costruzione tratto di rete fognaria in via XXIV Maggio. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di sostituzione della rete acquedottistica e costruzione tratto di rete fognaria in via XXIV Maggio nel Comune di Occhieppo Superiore (BI).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 81

Comune di Novara - Lavori di urbanizzazione primaria da eseguirsi in via Vivaldi e via Perosi. Progetto di L. 380.000.000 (Euro 196.253,62)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato, relativamente alle opere igienico-sanitarie ammontanti a L. 103.954.394, il progetto dell’importo di L. 380.000.000 (Euro 196.253,62) riguardante i lavori di urbanizzazione primaria da eseguirsi in via Vivaldi e via Perosi nel Comune di Novara.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 82

Servizi Idrici Novaresi S.p.A. - Novara. Collegamento dell’abitato di Veveri alla pubblica fognatura di via F.lli di Dio e potenziamento del collegamento idrico pozzo di via F.lli di Dio - Veveri. Approvazione progetto di L. 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) riguardante i lavori di collegamento dell’abitato di Veveri alla pubblica fognatura di via F.lli di Dio e potenziamento del collegamento idrico pozzo di via F.lli di Dio-Veveri da realizzarsi da parte dei Servizi Idrici Novaresi S.p.A. con sede in Novara. 2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 83

Comune di Maranzana - Rifacimento e sistemazione di tratti fognari in via Bove, via Roma, nel concentrico e lungo la via Ortaglie. Approvazione progetto di L. 99.827.460 (Euro 51.556,58)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 99.827.460 (Euro 51.556,58) riguardante i lavori di rifacimento e sistemazione di tratti fognari in via Bove, via Roma, nel concentrico e lungo la via Ortaglie in Comune di Maranzana (AT).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 84

Comune di Prato Sesia - Costruzione nuova condotta idrica di collegamento tra il pozzo di via Martiri ed il serbatoio in località Montecastello. Approvazione progetto di L. 276.000.000 (Euro 142.542,10)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 276.000.000 (Euro 142.542,10) riguardante i lavori di costruzione nuova condotta idrica di collegamento tra il pozzo di via Martiri ed il serbatoio in località Montecastello nel Comune di Prato Sesia (NO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 85

Comune di Biella - Adeguamento fognature in via Marocchetti, vicolo del Ricovero, via Serralunga e completamento impianti di sollevamento acque nere in via Italia e via Rappis. Approvazione progetto di L. 755.000.000 (Euro 389.924,96)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 755.000.000 (Euro 389.924,96) riguardante i lavori di adeguamento fognature in via Marocchetti, vicolo del Ricovero, via Serralunga e completamento impianti di sollevamento acque nere in via Italia e via Rappis nel Comune di Biella.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 86

Comune di Tarantasca - Miglioramento acquedotto e ampliamento fognatura comunale. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di miglioramento acquedotto e ampliamento fognatura comunale di Tarantasca (AL).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 87

Comune di Salza Di Pinerolo - Completamento della fognatura in borgata Fontane. Approvazione progetto di L. 240.000.000 (Euro 123.949,65)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 240.000.000 (Euro 123.949,65) riguardante i lavori di completamento della fognatura in borgata Fontane nel Comune di Salza Di Pinerolo (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 88

Comune di Garzigliana - Ampliamento della fognatura comunale. Approvazione progetto di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53) riguardante i lavori di ampliamento della fognatura comunale di Garzigliana (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 89

Comune di Neviglie (CN) - Lavori di costruzione tratti di fognatura nelle località S. Sisto e Stufano. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo di L. 80.000.000 (Euro 41.316,55)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante la costruzione di tratti di fognatura nelle località S. Sisto e Stufano in Comune di Neviglie (CN).

2 - E’ concesso al Comune di Neviglie (CN), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 80.000.000 (Euro 41.316,55) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 90

Comune di Pocapaglia (CN) - Lavori di costruzione della fognatura in località San Martino. Approvazione progetto di L. 160.000.000 (Euro 82.633,10) e concessione contributo di L. 80.000.000 (Euro 41.316,55). Revoca Determinazione Dirigenziale n. 274 in data 27.03.1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 160.000.000 (Euro 82.633,10) riguardante la costruzione della fognatura in località San Martino nel Comune di Pocapaglia (CN).

2 - E’ concesso al Comune di Pocapaglia (CN), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 80.000.000 (Euro 41.316,55) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

5 - E’ revocata la Determinazione Dirigenziale n. 274 in data 27.03.1998.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 91

Comune di Serralunga D’Alba (CN) - Lavori di costruzione fognatura per le località Bruni e Fontanafredda. Approvazione progetto di L. 237.000.000 (Euro 122.400,28) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 237.000.000 (Euro 122.400,28) riguardante i lavori di costruzione fognatura per le località Bruni e Fontanafredda nel Comune di Serralunga D’Alba (CN).

2 - E’ concesso al Comune di Serralunga D’Alba (CN), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 92

D.G.R. n. 123-14222 in data 25.11.1996 - Comune di Mattie (TO) - Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 89.800.000 (Euro 46.377,83)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 89.800.000 (Euro 46.377,83) riguardante i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue nel Comune di Mattie (TO).

2 - Su detta perizia è confermato il contributo regionale di L. 80.000.000 già concesso con Determinazione Dirigenziale n. 271 in data 06.11.1997.

3 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 93

Comune di La Morra (CN) - Lavori di costruzione fognatura. Approvazione progetto di L. 186.500.000 (Euro 96.319,21) e concessione contributo di L. 80.000.000 (Euro 41.316,55)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 186.500.000 (Euro 96.319,21) riguardante i lavori di costruzione fognatura nel Comune di La Morra (CN).

2 - E’ concesso al Comune di La Morra (CN), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 80.000.000 (Euro 41.316,55) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1998 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le prescrizioni formulate dal competente Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico, dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico area di Cuneo e dal Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Cuneo con i pareri citati nelle premesse.

5 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 94

Comune di Inverso Pinasca (TO) - Lavori di costruzione fognatura in Borgata Combavilla. Approvazione progetto di L. 55.000.000 (Euro 28.405,13) e concessione contributo di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 55.000.000 (Euro 28.405,13) riguardante i lavori di costruzione fognatura in Borgata Combavilla nel Comune Inverso Pinasca (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Inverso Pinasca (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 95

Comune di Condove (TO) - Lavori di riassetto della rete idrica comunale. Approvazione progetto di L. 284.910.000 (Euro 147.143,73) e concessione contributo di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 284.910.000 (Euro 147.143,73) riguardante i lavori di riassetto della rete idrica nel Comune di Condove (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Condove (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 96

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Melazzo (AL) - Lavori di adeguamento tratti di fognatura comunale. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di adeguamento tratti di fognatura nel Comune Melazzo (AL).

2 - E’ concesso al Comune di Melazzo (AL), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 97

Comune di Borgomale (CN) - Lavori di completamento fognatura in località Villaio. Approvazione progetto di L. 110.000.000 (Euro 56.810,25) e concessione contributo di L. 95.000.000 (Euro 49.063,41)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 110.000.000 (Euro) riguardante i lavori di completamento fognatura in località Villaio nel Comune Borgomale (CN).

2 - E’ concesso al Comune di Borgomale (CN), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 95.000.000 (Euro) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 3 febbraio 2000, n. 98

Comune di Scalenghe (TO) - Lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione comunale. Approvazione progetto di L. 270.000.000 (Euro 139.443,36) e concessione contributo di L. 110.000.000 (Euro 56.810,25)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 270.000.000 (Euro 139.443,36) riguardante i lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione nel Comune di Scalenghe (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Scalenghe (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 110.000.000 (Euro 56.810,25) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1998 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.2
D.D. 3 febbraio 2000, n. 99

D.G.R. n. 58-10573 del 15/7/1996: contratto di manutenzione e gestione della rete regionale di acquisizione dei dati idrometrici e di qualità delle acque. Impegno e liquidazione a favore dell’A.T.I. Hydrodata S.p.A. e CAE S.r.l. di L. 6.590.226 (Euro 3403,57) sul cap. 15940/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare la somma di L. 6.590.226 (Euro 3403,57) sul capitolo 15940/2000 per far fronte al pagamento dell’ultima rata a favore dell’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) Hydrodata S.p.A. e CAE S.r.l. di Torino prevista dal contratto n. 6597/96, autorizzato con D.G.R. n. 58-10573 del 15/07/1996, per la manutenzione e gestione della rete regionale di acquisizione dei dati idrometrici e di qualità delle acque;

- di autorizzare la liquidazione della somma di L. 6.590.226 (Euro 3403,57) a favore dell’A.T.I. Hydrodata S.p.A. e CAE S.r.l. a titolo di saldo sull’ultima rata del compenso previsto.

E’ accertata un’economia di L. 1.199.874 (Euro 619,68) sul cap. 15305/97 (I. 275991).

Il Dirigente responsabile
Giovanni Negro



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 100

L.R. n. 18/84 - Consorzio per la raccolta e depurazione delle acque reflue nella Valle Vigezzo. Realizzazione condotta fognaria e impianti di depurazione consortile. Impegno di L. 500.000.000 sul cap. 27190/2000 e apertura di credito

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare la somma di L. 500.000.000 sul cap. 27190/2000 ai fini del pagamento in favore del Consorzio per la raccolta e la depurazione delle acque reflue nella Valle Vigezzo sui lavori di realizzazione delle condotte fognarie e impianti di depurazione consortili di cui al progetto di L. 11.625.000.000;

- di chiedere, ai sensi dell’art. 63 della L.R. n. 55/81, l’apertura di credito per l’importo di L. 500.000.000 a favore del funzionario delegato della Direzione Pianificazione delle risorse idriche sul conto corrente intestato al medesimo presso l’Istituto Bancario che svolge servizio di Tesoreria.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 101

L.R. n. 18/1984 - Comune di Roppolo - Lavori di costruzione della fognatura in Regione Babò - Impegno di L. 15.000.000 (Euro 7.746,85) - Cap. 27190/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - L’importo del contributo concesso con D.G.R. n. 360 - 17721 del 03.08.1992 per i lavori di costruzione della fognatura in Regione Babò del Comune di Roppolo è determinato, sulla base del conto consuntivo, in L. 150.000.000 (Euro 77.468,53), come specificato nelle premesse.

2 - Ai fini del pagamento della rata di saldo del contributo in favore del Comune di Roppolo è impegnata la somma di L. 15.000.000 (Euro 7746,85) sul cap. 27190/2000.

3 - Si dà atto che la spesa di cui sopra è gestita mediante apertura di credito a favore del funzionario delegato della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche sul conto corrente intestato al medesimo presso l’Istituto Bancario che svolge servizio di Tesoreria.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 102

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Fara Novarese (NO) - Lavori di rifacimento canalizzazioni acquedottistiche lungo la strada statale ed ampliamento opere di urbanizzazione primaria, primo stralcio. Approvazione progetto di L. 160.000.000 (Euro 82.633,10) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 160.000.000 (Euro 82.633,10) riguardante i lavori di rifacimento canalizzazioni acquedottistiche lungo la strada statale ed ampliamento opere di urbanizzazione primaria - primo stralcio nel Comune di Fara Novarese (NO).

2 - E’ concesso al Comune di Fara Novarese (NO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 103

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Baldissero Canavese (TO) - Lavori di prolungamento collettore fognatura comunale, in località Bettolino, per collegamento a rete consortile. Approvazione progetto di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) riguardante i lavori di prolungamento collettore fognatura, in località Bettolino, per collegamento a rete consortile nel Comune di Baldissero Canavese (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Baldissero Canavese (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 104

Legge 135/1997 - Consorzio C.I.D.I.U. con sede in Collegno - (TO) - Opere fognarie ed interventi finalizzati al contenimento dell’emissione in atmosfera ed i cattivi odori presso l’impianto di depurazione - Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 21.386.012.242 (Euro 11.039.788,99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 21.376.012.242 (Euro 11.039.788,99) riguardante le opere fognarie ed interventi finalizzati al contenimento dell’emissione in atmosfera dei cattivi odori presso l’impianto di depurazione del Consorzio C.I.D.I.U. con sede in Collegno (TO).

2 - Su detta perizia è confermato il finanziamento statale di L. 17.092.000.000 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 287 del 07.04.1999.

3 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni quattro dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 105

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Vische (TO) - Lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione primaria. Approvazione progetto di L. 170.000.000 (Euro 87.797,67) e concessione contributo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 170.000.000 (Euro 87.797,67) riguardante i lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione primaria nel Comune di Vische (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Vische (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 106

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Mombasiglio (CN) - Costruzione nuovo tratto fognario. Approvazione progetto di L. 157.014.000 (Euro 81.090,96) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 157.014.000 (Euro 81.090,96) riguardante la costruzione di un nuovo tratto fognario nel Comune di Mombasiglio (CN).

2 - E’ concesso al Comune di Mombasiglio (CN), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 107

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Nomaglio (TO) - Costruzione di impianto sterilizzazione serbatoio acquedotto e realizzazione di rete acquedottistica e fognaria. Approvazione progetto di L. 75.000.000 (Euro 38.734,27) e concessione contributo di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 75.000.000 (Euro 38.734,27) relativo alla costruzione di impianto sterilizzazione serbatoio acquedotto e realizzazione di rete acquedottistica e fognaria nel Comune di Nomaglio (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Nomaglio (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

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Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 108

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Mombello (TO) - Lavori di completamento rete fognante ed impianto di depurazione. Approvazione progetto di L. 190.000.000 (Euro 98.126,81) e concessione contributo di L. 90.000.000 (Euro 46.481,12)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 190.000.000 (Euro 98.126,81) riguardante i lavori di completamento rete fognante ed impianto di depurazione nel Comune Mombello (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Mombello (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 90.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 109

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 Comune di Granozzo Con Monticello (NI) - Lavori di ristrutturazione rete fognaria in località Case Sparse. Approvazione progetto di L. 233.980.500 (Euro 120.840,84) e concessione contributo di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 233.980.500 (Euro 120.840,84) riguardante i lavori di ristrutturazione rete fognaria in località Case Sparse nel Comune di Granozzo Con Monticello (NO).

2 - E’ concesso al Comune di Granozzo Con Monticello (NO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 110

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 Comune di Salmour (CN) - Lavori di ampliamento rete fognaria mista nel concentrico. Approvazione progetto di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) riguardante lavori di ampliamento rete fognaria mista nel concentrico del Comune di Salmour (CN).

2 - E’ concesso al Comune di Salmour (CN), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 111

L.R. 40/95 - FIP 1995 - Comune di Mombercelli (AT) - Lavori di completamento della rete fognaria in località Piana. Approvazione progetto di L. 124.200.000 (Euro 64.143,95)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto definitivo dell’importo di L. 124.200.000 (Euro 64.143,95) riguardante i lavori di completamento della rete fognaria nel Comune di Mombercelli (AT) finanziato per L. 110.000.000 con i fondi di cui al FIP 1995.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 112

Comune di Agliano Terme - Costruzione nuovo tratto fognario in adiacenza alla S.S. Asti - Mare. Riapprovazione progetto di L. 164.000.000 (Euro 84.698,93)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato, ai soli fini espropriativi, il progetto dell’importo di L. 164.000.000 (Euro 84.698,93) riguardante i lavori di costruzione del nuovo tratto fognario in adiacenza alla S.A. Asti - Mare in Comune di Agliano Terme (AT).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 113

Comune di Chivasso - Realizzazione reti fognarie nelle frazioni Castelrosso e Torassi e collettore di collegamento alla rete principale - 2° lotto. Approvazione progetto di L. 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32) riguardante i lavori di realizzazione reti fognarie nelle frazioni Castelrosso e Torassi e collettore di collegamento alla rete principale in Comune di Chivasso (TO) - 2º lotto.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 114

Comune di Cossato - Realizzazione della fognatura in via C. Cervo a sud dell’incrocio con via Milano - 3° lotto - 2° stralcio. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 516.000.000 (Euro 266.491,76)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 516.000.000 (Euro 266.491,76) riguardante i lavori di realizzazione della fognatura in via C. Cervo a sud dell’incrocio con via Milano nel Comune di Cossato (BI) - 3º lotto - 2º stralcio.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 115

Consorzio Servizi Ecologici del Vergante - Solcio di Lesa (NO) - Riordino e potenziamento dell’acquedotto a servizio della frazione Brisino in Comune di Stresa - 2° lotto. Approvazione progetto di L. 400.000.000 (Euro 206.582,76)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 400.000.000 (Euro 206.582,76) riguardante i lavori di riordino e potenziamento dell’acquedotto a servizio della frazione Brisino in Comune di Stresa da realizzarsi da parte del Consorzio Servizi Ecologici del Vergante con sede in Solcio di Lesa (NO) - 2º lotto.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni quattro dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 116

Servizi Idrici Novaresi S.p.A. - Novara. Ripristino della fognatura urbana di C.so Risorgimento tratto da via dei Carbonari a via Villa Glori. Approvazione progetto di L. 260.000.000 (Euro 134.278,79)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 260.000.000 (Euro 134.278,79) riguardante i lavori di ripristino della fognatura urbana di C.so Risorgimento tratto da via dei Carbonari a via Villa Glori da realizzarsi da parte dei Servizi Idrici Novaresi S.p.A. con sede in Novara.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 117

Comune di Montanaro - Sistemazione fognaria, acquedottistica e stradale delle vie Giavarini e Martiri della Libertà. Approvazione progetto di L. 260.000.000 (Euro 134.278,79)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 260.000.000 (Euro 134.278,79) riguardante i lavori di ripristino della fognatura urbana di C.so Risorgimento tratto da via dei Carbonari a via Villa Glori da realizzarsi da parte dei Servizi Idrici Novaresi S.p.A. con sede in Novara.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 118

Comune di Moriondo Torinese - Estensione e completamento della rete fognaria in via Bausone e via Riva. Approvazione progetto di L. 215.000.000 (Euro 111.038,23)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 215.000.000 (Euro 111.038,23) riguardante i lavori di estensione e completamento della rete fognaria in via Bausone e via Riva nel Comune di Moriondo Torinese.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 10 febbraio 2000, n. 119

Comune di Arola - Estensione dell’impianto di depurazione ed opere collaterali. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 280.000.000 (Euro 144.607,93)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 280.000.000 (Euro 144.607,93) riguardante i lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione ed opere collaterali in Comune di Arola (VB).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 120

Comune di La Morra - Completamento della fognatura in località Ciocchini frazione S. Maria. Approvazione progetto di L. 190.000.000 (Euro 98.126,81)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 190.000.000 (Euro 98.126,81) riguardante i lavori di completamento della fognatura in località Ciocchini frazione S. Maria nel Comune di La Morra (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 121

Comune di Bagnolo Piemonte - Costruzione della fognatura in via Crosa, via Pelagallo e via San Maurizio. Approvazione progetto di L. 450.000.000 (Euro 232.405,60)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 450.000.000 (Euro 232.405,60) riguardante i lavori di costruzione della fognatura in via Crosa, via Pelagallo e via San Maurizio nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni quattro dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 122

Comune di Bernezzo - Realizzazione tratti di fognatura in via Cuneo, via Verdi e via Monviso. Approvazione progetto di L. 60.000.000 (Euro 30.987,41)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 60.000.000 (Euro 30.987,41) riguardante i lavori di realizzazione tratti di fognatura in via Cuneo, via Verdi e via Monviso nel Comune di Bernezzo (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 123

Comune di Sabbia - Completamento dell’acquedotto comunale a servizio della frazione Montata. Approvazione progetto di L. 20.000.000 (Euro 10.329,14)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 20.000.000 (Euro 10.329,14) riguardante i lavori di completamento dell’acquedotto comunale a servizio della frazione Montata in Comune di Sabbia (VC).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 124

Comune di Cortiglione - Costruzione tratto fognario in località Sul Piano e località Coperti. Approvazione progetto di L. 54.400.000 (Euro 28.095,25)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 54.400.000 (Euro 28.095,25) riguardante i lavori di costruzione tratto fognario in località Sul Piano e località Coperti nel Comune di Cortiglione (AT).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni uno dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 125

Comune di San Ponso - Costruzione tratti di fognatura in via Salassa e via Ferreri Noli. Approvazione progetto di L. 39.147.016 (Euro 20.217,75)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 39.147.016 (Euro 20.217,75) riguardante i lavori di costruzione tratti di fognatura in via Salassa e via Ferreri Noli nel Comune di San Ponso (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 126

Comune di Biella - Costruzione del collettore fognario tra le frazioni Favaro e Cavallo Superiore e ripristino frana in località Prato Cavallo. Approvazione progetto di L. 590.000.000 (Euro 304.709,57)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 590.000.000 (Euro 304.709,57) riguardante i lavori di costruzione del collettore fognario tra le frazioni Favaro e Cavallo Superiore e ripristino frana in località Prato Cavallo nel Comune di Biella.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni quattro dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 127

Comune di Elva - Costruzione degli acquedotti nelle borgate Serre, Chiosso e Garneri. Approvazione progetto di L. 60.520.000 (Euro 31.255,97)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 60.520.000 (Euro 31.255,97) riguardante i lavori di costruzione degli acquedotti nelle borgate Serre, Chiosso e Garneri in Comune di Elva (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 128

Comune di Lanzo Torinese - Realizzazione della fognatura in via Challant - 13 lotto. Approvazione progetto di L. 305.000.000 (Euro 157.519,35)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto aggiornato dell’importo di L. 305.000.000 (Euro 157.519,35) riguardante i lavori di realizzazione della fognatura in via Challant nel Comune di Lanzo Torinese - 13º lotto.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 129

Comune di Novara - Opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi nelle vie Bertona, Campagnoli, Pietro Micca, Tadini, Grippa e Verdi. Progetto di L. 1.050.000.000 (Euro 542.279,74)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato, relativamente alle opere fognarie ammontanti a L. 195.631.175, il progetto dell’importo di L. 1.050.000.000 (Euro 542.279,74) riguardante i lavori di urbanizzazione primaria da eseguirsi nelle vie Bertona, Campagnoli, Pietro Micca, Tadini, Grippa e Verdi in Comune di Novara.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 14 febbraio 2000, n. 130

Comune di Ingria - Ripristino degli acquedotti comunali. Approvazione progetto di L. 29.000.000 (Euro 14.977,25)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 29.000.000 (Euro 14.977,25) riguardante i lavori di ripristino degli acquedotti comunali di Ingria (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24
D.D. 15 febbraio 2000, n. 131

L.R. 08.08.1997 n. 51 art. 23 - Approvazione del rendiconto relativo al 3 quadrimestre 1999 dei pagamenti eseguiti dal funzionario delegato della Direzione Pianificazione Risorse Idriche per l’importo complessivo di L. 15.117.135.929 (Euro 7.807.349,145)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

E’ approvati il rendiconto dei pagamenti eseguiti dal funzionario delegato della Direzione Pianificazione Risorse Idriche nel 3º quadrimestre dell’esercizio finanziario 1999 a valere sui capitoli relativi al Bilancio 1997/1998/1999 e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 15198/1997    L.    79.500.000
Cap. 15225    L.    35.000.000
Cap. 24360    L.    155.360.000
Cap. 24585    L.    396.000.000
Cap. 24786    L.    1.176.769.880    L.    1.842.629.880
Cap. 14088/1998    L.    18.000.000
Cap. 15198    L.    50.732.400
Cap. 24355    L.    20.000.000
Cap. 24360    L.    1.952.260.248
Cap. 24633    L.    1.853.383.822
Cap. 24786    L.    117.487.286
Cap. 24831    L.    67.886.608
Cap. 24860    L.    681.326.470
Cap. 24920    L.    227.847.536
Cap. 26738    L.    690.004.516
Cap. 26741    L.    207.001.354
Cap. 26758    L.    422.626.004
Cap. 26927    L.    1.272.420.000    L.    7.580.976.244
Cap. 24360/1999    L.    1.927.623.119
Cap. 24520    L.    89.341.478
Cap. 24585    L.    65.230.000
Cap. 24633    L.    2.768.313.950
Cap. 24786    L.    4.373.060
Cap. 24831    L.    755.584.158
Cap. 26759    L.    60.377.158
Cap. 26.970    L.    22.686.882    L.    5.693.529.805

per l’importo complessivo di L. 15.117.135.929 (Euro 7.807.349,145).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al T.A.R..

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 132

Delibera CIPE 12/7/1996 - Comunità Montana Valli di Lanzo - Lavori di disinquinamento idrico nell’area della Comunità Montana - primo stralcio - primo lotto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - Il finanziamento di L. 1.250.000.000 (Euro 645.571,12) assegnato alla Comunità Montana Valli di Lanzo a valere su quota parte dei fondi attribuiti ai sensi della deliberazione CIPE del 18.12.1996 e giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 1-20837 del 14.7.1997 è rideterminato nell’importo di L. 1.186.000.000 (Euro 612.517,88).

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 133

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Cameri (NO) - Lavori di riordino fognatura comunale, quarto lotto. Approvazione progetto di L. 450.000.000 (Euro 232.405,60) e concessione contributo di L. 140.000.000 (Euro 72.303,96)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 450.000.000 (Euro 232.405,60) riguardante i lavori di riordino fognatura, quarto lotto, nel Comune di Cameri (NO).

2 - E’ concesso al Comune di Cameri (NO) per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 140.000.000 (Euro 72.303,96) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 134

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Racconigi (CN) - Lavori di adeguamento del depuratore fognario sito in località San Lazzaro. Approvazione progetto di L. 600.000.000 (309,874.14) e concessione contributo di L. 140.000.000 (Euro 72.303,96)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 600.000.000 (Euro 309.874,14) riguardante i lavori di adeguamento del depuratore fognario sito in località San Lazzaro nel Comune di Racconigi (CN).

2 - E’ concesso al Comune di Racconigi (CN) per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 140.000.000 (Euro 72.303,96) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 135

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Borgomasino (TO) - Lavori di completamento rete fognaria. Approvazione progetto di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) riguardante i lavori di completamento rete fognaria nel Comune di Borgomasino (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Borgomasino (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 136

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Strambinello (TO) - Lavori di ristrutturazione rete fognaria nel concentrico. Approvazione progetto di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) riguardante i lavori di ristrutturazione rete fognaria nel concentrico del Comune di Strambinello (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Strambinello (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 137

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Cassinasco (AT) - Lavori di adeguamento acquedotto comunale alle norme igienico-sanitarie. Approvazione progetto di L. 85.000.000 (Euro 44.208,71) e concessione contributo di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 85.600.000 (Euro 44.208,71) riguardante i lavori di adeguamento acquedotto alle norme igienico-sanitarie nel Comune di Cassinasco (AT).

2 - E’ concesso al Comune di Cassinasco (AT), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 138

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Massello (TO) - Realizzazione della fognatura mista per la borgata Campo la Salza e prosecuzione del collettore principale. Approvazione progetto di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) riguardante la realizzazione della fognatura mista per la borgata Campo la Salza e prosecuzione del collettore principale nel Comune di Massello (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Massello (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 139

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Marano Ticino (NO) - Lavori di ristrutturazione acquedotto in via Dei Boschi, via Sempione e via Mezzomerico e costruzione nuova fognatura in via Dei Boschi. Approvazione progetto di L. 220.000.000 (Euro 113.620,52) e concessione contributo di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 220.000.000 (Euro 113.620,52) riguardante lavori di ristrutturazione acquedotto in via Dei Boschi, via Sempione e via Mezzomerico e costruzione nuova fognatura in via Dei Boschi nel Comune di Marano Ticino (NO).

2 - E’ concesso al Comune di Marano Ticino (NO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 130.000.000 (Euro 67.139,40) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 140

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Balzola (AL) - Lavori di completamento tronchi fognari e realizzazione nuovo impianto di depurazione acque reflue. Approvazione progetto di L. 490.000.000 (253.063,88) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 490.000.000 (Euro 253.063,88) riguardante lavori di completamento tronchi fognari e realizzazione nuovo impianto di depurazione acque reflue nel Comune di Balzola (AL).

2 - E’ concesso al Comune di Balzola (AL), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 141

Integrazione alla Determinazione n. 361 dell’11.5.1999 con il dispositivo concernente l’autorizzazione all’apertura di credito a favore del funzionario delegato

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

La determinazione n. 361 dell’11.5.1999 è integrata con il seguente dispositivo:

- è autorizzata, ai sensi dell’art. 63 della L.R. n. 55/81, l’apertura di credito a favore del funzionario delegato della Direzione Pianificazione delle risorse idriche sul conto corrente intestato al medesimo presso l’Istituto Bancario che svolge servizio di Tesoreria.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 142

Integrazione alla Determinazione n. 360 dell’11.5.1999 con il dispositivo concernente l’apertura di credito a favore del funzionario delegato

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

La determinazione n. 360 dell’11.5.1999 è integrata con il seguente dispositivo:

- è autorizzata, ai sensi dell’art. 63 della L.R. n. 55/81, l’apertura di credito a favore del funzionario delegato della Direzione Pianificazione delle risorse idriche sul conto corrente intestato al medesimo presso l’Istituto Bancario che svolge servizio di Tesoreria.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 143

Azienda Po Sangone - Torino - Lavori di manutenzione straordinaria ai civici canali di fognatura - anno 1998 - Settore Urbano n. 4. Approvazione progetto di L. 1.242.900.000 (Euro 641.904,28)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 1.242.900.000 (Euro 641.904,28) riguardante i lavori di manutenzione straordinaria ai civici canali di fognatura - anno 1998 - Settore Urbano n. 4 da realizzarsi da parte dell’Azienda Po Sangone con sede in Torino.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 144

Azienda Po Sangone - Torino - Lavori di manutenzione straordinaria ai civici canali di fognatura - anno 1998 - Settore Urbano n. 1. Approvazione progetto di L. 1.230.000.000 (Euro 635.241,98)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 1.230.000.000 (Euro 635.241,98) riguardante i lavori di manutenzione straordinaria ai civici canali di fognatura - anno 1998 - Settore Urbano n. 1 da realizzarsi da parte dell’Azienda Po Sangone con sede in Torino.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed

indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 145

Comune di Corio - Realizzazione dell’impianto di potabilizzazione delle acque prelevate dal torrente Malone in località Case Begin. Approvazione perizia di variante e suppletiva di L. 598.000.897 (Euro 308.841,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo di L. 598.000.897 (Euro 308.841,69) riguardante i lavori di realizzazione dell’impianto di potabilizzazione delle acque prelevate dal torrente Malone in località Case Begin nel Comune di Corio (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 146

Comune di Treville - Rifacimento del tratto di fognatura comunale in via Pirito. Approvazione progetto di L. 32.455.912 (Euro 16.762,08)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 32.455.912 (Euro 16.762,08) riguardante i lavori di rifacimento del tratto di fognatura comunale in via Pirito nel Comune di Treville (AL).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 147

Comune di Oggebbio - Costruzione del collettore lungo la S.S. n. 34 per il collegamento della rete fognaria in Pieggio al collettore consortile. Approvazione progetto di L. 69.000.000 (Euro 35.635,53)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 69.000.000 (Euro 35.635,53) riguardante i lavori di costruzione del collettore lungo la S.S. n. 34 per il collegamento della rete fognaria di Pieggio al collettore consortile in Comune di Oggebbio (VB).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 148

Comune di Coazze - Realizzazione tratto di condotta fognaria da borgata Dirotto a borgata Barone in località Cervelli. Approvazione progetto di L. 140.000.000 (Euro 72.303,96)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 140.000.000 (Euro 72.303,96) riguardante i lavori di realizzazione tratto di condotta fognaria da borgata Dirotto a borgata Barone in località Cervelli nel Comune di Coazze (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 17 febbraio 2000, n. 149

Comune di Beinette - Realizzazione della fognatura nera a servizio della nuova area artigianale. Approvazione progetto di L. 116.000.000 (Euro 59.909,00)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 116.000.000 (Euro 59.909,00) riguardante i lavori di realizzazione della fognatura nera a servizio della nuova area artigianale in Comune di Beinette (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 18 febbraio 2000, n. 150

Interazione alla Determinazione n. 628 del 2.7.1998 con il dispositivo riguardante l’apertura di credito a favore del funzionario delegato

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

La determinazione n. 628 del 2.7.1998 è integrata con il seguente dispositivo:

- è autorizzata, ai sensi dell’art. 63 della L.R. n. 55/81, l’apertura di credito a favore del funzionario delegato della Direzione Pianificazione delle risorse idriche sul conto corrente intestato al medesimo presso l’Istituto Bancario che svolge servizio di Tesoreria.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 18 febbraio 2000, n. 151

Interazione alla Determinazione n. 551 del 21.7.1999 con il dispositivo concernente l’apertura di credito a favore del funzionario delegato

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

La determinazione n. 551 del 21.7.1999 è integrata con il seguente dispositivo:

- è autorizzata, ai sensi dell’art. 63 della L.R. n. 55/81, l’apertura di credito a favore del funzionario delegato della Direzione Pianificazione delle risorse idriche sul conto corrente intestato al medesimo presso l’Istituto Bancario che svolge servizio di Tesoreria.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 152

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Vignone (VB) - Lavori di potenziamento acquedotto e fognatura. Approvazione progetto di L. 243.000.000 (Euro 125.499,02) e concessione contributo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 243.000.000 (Euro 125.499,02) riguardante i lavori di potenziamento acquedotto e fognatura nel Comune di Vignone (VB).

2 - E’ concesso al Comune di Vignone (VB), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 153

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Piozzo (CN) - Lavori completamento fognatura e costruzione impianti di depurazione, secondo lotto. Approvazione progetto di L. 120.000.000 (61.974,83) e concessione contributo di L. 90.000.000 (Euro 46.481,12)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 120.000.000 (Euro 61.974,83) riguardante i lavori di completamento fognatura e costruzione impianti di depurazione, secondo lotto, nel Comune di Piozzo (CN).

2 - E’ concesso al Comune di Piozzo (CN), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 90.000.000 (Euro 46.481,12) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 154

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Montaldo Torinese - Lavori di costruzione fognatura in località Gaiotti ed acquedotto in strada dei Gerbidi. Approvazione progetto di L. 122.000.000 (Euro 63.007,74) e concessione contributo di L. 90.000.000. (Euro 46.481,12)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 122.000.000 (Euro 63.007,74) riguardante i lavori di costruzione fognatura in località Tetti Gaiotti ed acquedotto in strada dei Gerbidi nel Comune Montaldo Torinese.

2 - E’ concesso al Comune di Montaldo Torinese, per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 90.000.000 (Euro 46.481,12) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1998 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 155

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Montaldo Scarampi (AT) - Lavori di rifacimento tratto fognario in località Valle Tiglione. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di rifacimento tratto fognario in località Valle Tiglione nel Comune di Montaldo Scarampi (AT).

2 - E’ concesso al Comune di Montaldo Scarampi (AT), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 22 febbraio 2000, n. 156

L. 283/1989, art. 2 bis - P.T.T.A. 1994-1996 - Annualità 1995 - Consorzio Acque Cusio - Progetto n. 17 - Lavori di integrazione e completamento opere consortili - 4 stralcio esecutivo Sub “B”. Approvazione 2a perizia di variante di L. 2.333.000.000 (Euro 1.204.893,95)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvata la 2a perizia di variante dell’importo di L. 2.333.000.000 (Euro 1.204.893,95) riguardante il 4º stralcio esecutivo sub “B” dei lavori di integrazione e di completamento delle opere consortili del Consorzio Acque Cusio con sede in Omegna (VB).

2 - Su detta perizia è confermato il finanziamento statale di L. 2.333.000.000 di cui al D.P.G.R. n. 3354 del 20.08.1996.

3 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni quattro dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24
D.D. 22 febbraio 2000, n. 157

Comune di Orbassano (TO) - Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo idropotabile a servizio dell’Ospedale S. Luigi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del pozzo idropotabile a servizio dell’Ospedale San Luigi di Orbassano, è definita come risulta nella planimetria, in scala 1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

La definizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 16 l/s.

L’utilizzo di portate superiori comporterà una nuova definizione dell’area di salvaguardia.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività agricole, produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti i Comuni di Orbassano e di Rivalta, dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni di Orbassano e Rivalta, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Orbassano e l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale e con il Comune di Rivalta, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovranno:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta e delle zone di rispetto ristretta ed allargata, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente definizione;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo alle fognature esistenti all’interno della zona di rispetto allargata;

- procedere ad una ricognizione puntuale del territorio al fine di escludere l’esistenza di pozzi perdenti all’interno, o immediatamente a monte, dell’area di salvaguardia;

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo, con specifico riferimento ai centri di rischio segnalati dall’ARPA;

- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione degli strumenti urbanistici, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Orbassano è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio



Codice 24
D.D. 28 febbraio 2000, n. 158

Comune di Cossato (BI) - Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale ubicato in via Cesare Battisti

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale di Cossato, ubicato in via Cesare Battisti, è ridefinita come risulta nella tavola 3, in scala 1:1000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 5,6 l/s.

L’utilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione dell’area di salvaguardia.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività;

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Cossato, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi urbanistici ed edilizi che non comportino l’aumento del carico inquinante;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Cossato, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Cossato, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta e delle zone di rispetto ristretta ed allargata, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente definizione;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo alle fognature esistenti all’interno della zona di rispetto allargata segnalate dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo, con specifico riferimento ai centri di rischio segnalati dall’ARPA;

- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione degli strumenti urbanistici, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Cossato è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 160

Comune di Oggebbio - Costruzione della fognatura Rio Ballone - Strada A. Manzi. Approvazione progetto di L. 149.000.000 (Euro 76.952,08)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 149.000.000 (Euro 76.952,08) riguardante i lavori di costruzione della fognatura Rio Ballone - Strada A. Manzi in Comune di Oggebbio (VB).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 161

Comune di Niella Tanaro - Costruzione impianto di depurazione e rifacimento tratto di condotta fognaria a servizio dell’area produttiva. Approvazione progetto di L. 350.000.000 (Euro 180.759,91)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 350.000.000 (Euro 180.759,91) riguardante i lavori di costruzione impianto di depurazione e rifacimento tratto di condotta fognaria a servizio dell’area produttiva in Comune di Niella Tanaro (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 162

Comune di Salbertrand - Potenziamento dell’acquedotto comunale nel capoluogo e frazioni. Approvazione progetto di L. 185.000.000 (Euro 95.544,53)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 185.000.000 (Euro 95.544,53) riguardante i lavori di potenziamento dell’acquedotto comunale nel capoluogo e frazioni in Comune di Salbertrand (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 163

Comune di Oggebbio - Costruzione della rete fognaria in frazione Piazza. Approvazione progetto di L. 112.000.000 (Euro 57.843,17)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 112.000.000 (Euro 57.843,17) riguardante i lavori di costruzione della rete fognaria in frazione Piazza nel Comune di Oggebbio (VB).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 164

Comune di Carezzano (AL) - Sistemazione acquedotto. Approvazione progetto di L. 45.850.000 (Euro 23.679,55)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 45.850.000 (Euro 23.679,55) riguardante i lavori di sistemazione dell’acquedotto in Comune di Carezzano (AL).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 165

Comune di Terzo (AL) - Costruzione della fognatura, canalizzazione acque nere - 1 lotto. Approvazione progetto di L. 27.000.000 (Euro 13.944,34)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 27.000.000 (Euro 13.944,34) riguardante i lavori di costruzione della fognatura, canalizzazione acque nere in Comune di Terzo (AL) - 1º lotto.

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni due dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 166

Comune di San Giorgio Monferrato (AL) - Rifacimento e nuova costruzione della fognatura in via Cavalli d’Olivola e via Nazario Sauro. Approvazione progetto di L. 105.000.000 (Euro 54.227,97)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 105.000.000 (Euro 54.227,97) riguardante i lavori di rifacimento e nuova costruzione della fognatura in via Cavalli d’Olivola e via Nazario Sauro nel Comune di San Giorgio Monferrato (AL).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 167

Comune di Caravino (TO) - Realizzazione fognatura, impianto idrico e conseguenti ripristini nell’area servizi “SP18" ed allacciamento fognario in piazzale Bosè area servizi ”SP5". Approvazione progetto di L. 68.023.500 (Euro 35.131,20)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 68.023.500 (Euro 35.131,20) riguardante i lavori di realizzazione fognatura, impianto idrico e conseguenti ripristini nell’area servizi “SP18” ed allacciamento fognario in piazzale Bosè area servizi ”SP5” in Comune di Caravino (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 168

Comune di Paruzzaro (NO) - Potenziamento dell’acquedotto comunale nelle vie Croce e Barquedo e lungo un tratto della S.S. n. 142 Biellese - Approvazione progetto di L. 97.500.000 (Euro 50.354,55)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 97.500.000 (Euro 50.354,55) riguardante i lavori di potenziamento dell’acquedotto comunale nelle vice Croce e Barquedo e lungo un tratto della S.S. n. 142 Biellese in Comune di Paruzzaro (NO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni uno dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 169

Comune di Sardigliano - Costruzione tratti di fognatura nelle località S. Antonio e Malvino. Approvazione progetto di L. 52.000.000 (Euro 26.855,76)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 52.000.000 (Euro 26.855,76) riguardante i lavori di costruzione tratti di fognatura nelle località S. Antonio e Malvino in Comune di Sardigliano (AL).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 170

Comune di Sale (AL) - Realizzazione impianto di potabilizzazione dell’acquedotto comunale. Approvazione progetto di L. 450.000.000 (Euro 232.405,60)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 450.000.000 (Euro 232.405,60) riguardante i lavori di realizzazione impianto di potabilizzazione dell’acquedotto comunale di Sale (AL).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni uno dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 171

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Castelnuovo Belbo (AT) - Lavori di costruzione tratto fognario in località Borghi. Approvazione progetto di L. 115.000.000 (Euro 59.392,54) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 115.000.000 (Euro 59.392,54) riguardante i lavori di costruzione tratto fognario in località Borghi nel Comune di Castelnuovo Belbo (AT).

2 - E’ concesso al Comune di Castelnuovo Belbo (AT), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 172

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Cascinette D’Ivrea (TO) - Lavori di completamento fognatura. Approvazione progetto di L. 290.000.000 (Euro 149.772,50) e concessione contributo di L. 100.000.000 (Euro 56.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 290.000.000 (Euro 149.772,50) riguardante i lavori di completamento fognatura nel Comune di Cascinette D’Ivrea (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Cascinette D’Ivrea (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 173

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Ozegna (TO) - Lavori di potenziamento acquedotto comunale con sostituzione autoclave. Approvazione progetto di L. 211.000.000 (Euro 108.972,40) e concessione contributo di L. 90.000.000 (Euro 46.481,12)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 211.000.000 (Euro 108.972,40) riguardante i lavori di potenziamento acquedotto con sostituzione autoclave in Comune di Ozegna (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Ozegna (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 90.000.000 (Euro 46.481,12) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 174

Determinazione n. 396 in data 27.05.1999 - Comune di Rorà (TO) - Lavori di realizzazione fognatura nera comunale. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) e concessione contributo di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di realizzazione fognatura nera nel Comune di Rorà (TO).

2 - E’ concesso al Comune di Rorà (TO), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 50.000.000 (Euro 25.882,84) giusta Determinazione Dirigenziale n. 396 in data 27.05.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 28 febbraio 2000, n. 175

Determinazione n. 1109 del 17.12.1998 - Comune di Refrancore (AT) - Rifacimento tratto fognario in via Regina Margherita. Approvazione progetto di L. 50.000.000 (25.822,84) e concessione contributo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo complessivo di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) riguardante i lavori di rifacimento tratto fognario in via Regina Margherita del Comune di Refrancore (AT).

2 - E’ concesso al Comune di Refrancore (AT), per la realizzazione dei citati lavori, il contributo in conto capitale di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) giusta Determinazione Dirigenziale n. 1109 in data 17.12.1999 citata nelle premesse.

3 - Il contributo di cui sopra sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 11 della L.R. 21.3.1984, n. 18.

4 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 179

Consorzio Acquedotto Intercomunale Sud Canavese - Ciriè. Rifacimento della tubazione idrica consortile in Comune di Balangero. Approvazione progetto di L. 43.500.000 (Euro 22.465,87)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 43.500.000 (Euro 22.465,87) riguardante i lavori di rifacimento della tubazione idrica consortile in Comune di Balangero da realizzarsi da parte del Consorzio Acquedotto Intercomunale Sud Canavese con sede in Ciriè (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 180

Comune di Rocca Grimalda (AL) - Costruzione tronco di fognatura in località Schierano. Approvazione progetto di L. 70.000.000 (Euro 36.151,98)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 70.000.000 (Euro 36.151,98) riguardante i lavori di costruzione tronco di fognatura in località Schierano nel Comune di Rocca Grimalda (AL).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 181

Comune di Moiola (CN) - Potenziamento e sistemazione rete fognaria, acque meteoriche e fontane pubbliche. Approvazione progetto di L. 106.813.988 (Euro 55.164,82)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 106.813.988 (Euro 55.164,82) riguardante i lavori di potenziamento e sistemazione della rete fognaria, acque meteoriche e fontane pubbliche in Comune di Moiola (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 182

Comune di Quincinetto - Lavori di adeguamento opere di presa dell’acquedotto comunale in località Montellina. Approvazione progetto di L. 98.500.000 (Euro 50.871,00)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 98.500.000 (Euro 50.871,00) riguardante i lavori di adeguamento opere di presa dell’acquedotto comunale in località Montellina nel Comune di Quincinetto (TO).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 183

Comune di Mondovì - Realizzazione di due sfioratori a servizio della fognatura comunale in via Vigevano e via Paolino. Approvazione progetto di L. 200.000.000 (Euro 103.291,38)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 200.000.000 (Euro 103.291,38) riguardante i lavori di realizzazione di due sfioratori a servizio della fognatura comunale in via Vigevano e via Paolino nel Comune di Mondovì (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 184

Comune di Vignolo - Costruzione tratti di fognatura in via S. Croce. Approvazione progetto di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53) riguardante i lavori di costruzione tratti di fognatura in via S. Croce nel Comune di Vignolo (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 185

Comune di Dogliani - Ampliamento e sistemazione del 1 tratto di via S. Luigi e completamento di via Castellero. Progetto di L. 497.100.000 (Euro 256.730,72)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato, relativamente alle opere igienico-sanitarie ammontanti a L. 73.523.383, il progetto dell’importo di L. 497.100.000 (Euro 256.730,72) riguardante i lavori di ampliamento e sistemazione del 1º tratto di via S. Luigi e completamento di via Castellero in Comune di Dogliani (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni quattro dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 186

Comune di Cissone - Costruzione della fognatura nera in piazza Ravina, località Monarca e località Costa. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di costruzione della fognatura nera in piazza Ravina, località Monarca e località Costa nel Comune di Cissone (CN).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 187

Comune di Moransengo (AT) - Completamento della rete fognaria in frazione Vallenervi. Approvazione progetto di L. 37.873.722 (Euro 19.560,17)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 37.873.722 (Euro 19.560,17) riguardante i lavori di completamento della rete fognaria in frazione Vallenervi in Comune di Moransengo (AT).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 1 marzo 2000, n. 188

Comune di Berzano San Pietro (AT) - Ampliamento della rete fognaria in strada S. Pietro ed opere di manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione. Approvazione progetto di L. 100.000.000 (51.645,69)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - E’ approvato il progetto dell’importo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) riguardante i lavori di ampliamento della rete fognaria in strada S. Pietro ed opere di manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione nel Comune di Berzano San Pietro (AT).

2 - I lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni tre dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice 24.3
D.D. 2 marzo 2000, n. 189

P.T.T.A. 1994-1996 - Legge 19.05.1997, n. 137. Piano di risanamento delle aree critiche Valle Bormida - Interventi strutturali. - 2 a assegnazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di assegnare ai Comuni di Visone, Strevi e Rivalta Bormida il finanziamento, negli importi di seguito specificati, a valere sui fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi della Legge 19.05.1997, n. 137 per la realizzazione di interventi strutturali nell’area della Valle Bormida:


Comune    Titolo intervento        Importi (milioni di lire)
        Assegnato    Coofinanz.    Totale
Visone    Potenziamento impianti di depurazione
    della rete fognaria     112    28    140
Strevi    Completamento della rete fognaria in
    località S. Secondo    290,4    72,6    363
Rivalta Bormida    Realizzazione di impianto di depurazione    359,6    160,4    520

Totali        762    261    1.023


- il finanziamento in questione verrà formalmente concesso, successivamente alla presa d’atto del Ministero dell’Ambiente, contestualmente all’approvazione dei progetti definitivi.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino



Codice  30
D.D. 7 aprile 2000, n. 128

Presa d’atto delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale alla data del 31 dicembre 1999

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, “Legge quadro sul volontariato”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 3 marzo 1992, n. 339 - 2899, “Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”;

Vista la legge regionale 29 agosto 1994, n. 38, “Valorizzazione e promozione del volontariato”;

Visto l’art. 4, comma 5, della suddetta legge regionale che prevede la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale, da parte della Regione, dell’elenco delle organizzazioni iscritte nel registro;

Considerato che le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale alla data del 31 dicembre 1999 sono 1208, suddivise nelle seguenti sezioni:

- socio-assistenziale 407

- sanitaria 565

- impegno civile 31

- protezione civile 116

- promozione della cultura ed educazione permanente 12

- tutela e valorizzazione dell’ambiente 19

- tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico 53

- educazione all’attività sportiva 5

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 23 della L.R. n. 51/97;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla L. 266/91 e dalla L.R. n. 38/94

determina

di prendere atto che le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale alla data del 31 dicembre 1999 sono 1208, suddivise nelle seguenti sezioni:

- socio-assistenziale 407

- sanitaria 565

- impegno civile 31

- protezione civile 116

- promozione della cultura ed educazione permanente 12

- tutela e valorizzazione dell’ambiente 19

- tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico 53

- educazione all’attività sportiva 5.

Il presente atto e il prospetto allegato verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 4, comma 5, della suddetta legge regionale n. 38/94.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore Vicario
Sergio Di Giacomo

Allegato




Codice S1.5
D.D. 20 aprile 2000, n. 315

Approvazione della modulistica dello schema di domanda per la richiesta di contributi a favore degli Enti Locali per attività di protezione civile

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Considerato che ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 la Regione Piemonte può erogare contributi a copertura delle spese sostenute da Gruppi ed Enti;

ritenendo opportuno ricondurre , in tale ambito, le attività dei Gruppi Comunali ed Intercomunali per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione, l’addestramento e l’aggiornamento dei suddetti gruppi;

considerato che può altresì concedere agli Enti Locali contributi destinati all’acquisizione, al mantenimento, all’uso temporaneo di strutture, strumenti o altri mezzi funzionali alle attività di protezione civile, di Gruppi Comunali ed Intercomunali;

visto che con DGR n. 29510 del 1/3/2000 sono stati adottati per l’anno 2000, i criteri per l’erogazione dei contributi a favore di Enti Locali per attività di protezione civile di cui alle LL.RR. n. 41/1986 e n. 10/1990;

constatata la necessità di conformare la presentazione delle domande di contributo , ai sensi delle leggi in oggetto, attraverso un modello unico predisposto dal Settore Protezione Civile;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 29/1993 come modificato dal d.lgs. 470/1993;

visti gli artt. 22, 23 e 52 della l.r. 51/1991;

determina

di approvare l’allegato “MOD2000” come schema di domanda per la richiesta di contributo a favore di Enti Locali per attività di Protezione Civile.

Il Dirigente responsabile
Estella Gatti

Allegato












COMUNICATI

Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, caccia e pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Denominazione di Origine Protetta:
Pera Madernassa Cuneese (d’Alba e della Valle Grana).

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Denominazione di Origine Protetta
Pera Madernassa Cuneese (d’Alba e della Valle Grana)

Art. 1

La denominazione d’origine protetta “Pera Madernassa Cuneese (d’Alba e della Valle Grana)” è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Le sottodenominazioni “d’Alba e della Valle Grana” sono limitate ai comuni delle zone meglio specificate all’art. 3

Art. 2

La denominazione d’origine protetta designa esclusivamente il frutto che si ottiene dalla cultivar Madernassa. Trattasi di cultivar di pero, derivata da seme, forse da “Martin Sec” liberamente impollinato e coltivata in tutti i comuni della provincia di Cuneo, meglio specificati al successivo art. 3.

Art. 3

La zona di produzione della Pera Madernassa Cuneese comprende tutti i comuni della Provincia di Cuneo, evidenziati nella cartina geografica allegata. In particolare le sottodenominazioni d’Alba e della Valle Grana si riferiscono ai seguenti comuni:

1) Pera Madernassa d’Alba: comuni di Alba, Guarene, Castagnito, Magliano Alfieri, Govone, Priocca, Castellinaldo, Canale, Vezza d’Alba, Montà, Santo Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero, Baldissero d’Alba, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Monticello, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Perno, Pocapaglia;

2) Pera Madernassa della Valle Grana: comuni di Pradleves, Monterosso Grana, Montemale di Cuneo, Valgrana, Caraglio, Bernezzo, Cervasca, Vignolo, Dronero, Roccabruna, Cartignano, San Damiano Macra, Villar San Costanzo, Busca.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della “Pera Madernassa Cuneese (d’Alba e della valle Grana)” devono essere quelle tradizionali diffuse nella zona e comunque atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche descritte nel successivo art. 6.

Sono quindi da considerarsi idonei i pereti dislocati nelle aree collinari, pedemontane e montane della provincia di Cuneo.

Il particolare tipo di terreno franco sabbioso, tendente all’argilloso dell’area albese, la dislocazione territoriale (collinare) ed il clima caldo conferiscono a tale varietà un aspetto particolarmente attraente ed un sapore unico, idoneo anche per il consumo fresco.

Nelle zone montane e pedemontane del Roero e della Valle Grana il terreno è invece franco sabbioso e di medio impasto e il prodotto che si ottiene è particolarmente adatto per la cottura.

I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere quelli tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari del frutto.

I sistemi di potatura e di raccolta devono quindi essere tali da favorire un’ampia ed efficace percezione della luce del sole, al fine di mantenere alta la qualità e le caratteristiche dei frutti.

La varietà di conformazione dei terreni di coltivazione, caratterizzati da terreni pianeggianti e collinari, richiede diversi sistemi di irrigazione, che possono pertanto essere sia a scorrimento che a goccia.

La difesa fitosanitaria è quella prevista dalla buona pratica agricola.

La concimazione deve essere quella tradizionale, effettuata con sostanze di origine organica (ad es. letame bovino).

E’ ammesso anche il ricorso al concime chimico, nel rispetto dei parametri di riferimento in vigore.

La densità minima di piante per ettaro è di n.600 piante per ettaro, per il sistema di coltivazione a controspalliera o spindel.

Nel caso invece di piante innestate su “franco”, considerata la dimensione dell’albero, di altezza superiore ai 4.5 mt, la densità massima delle piante, nella buona pratica agricola, è di n.100/ha per impianti esistenti e di 200/ha sui nuovi impianti.

La produzione unitaria massima consentita di Pera Madernassa, in impianti in piena produzione, coltivati sia su franco che su porta innesti nanizzanti, è fissata in 480 quintali per ettaro.

La raccolta ha inizio indicativamente nel mese di settembre e termina nel mese di novembre, tenuto conto dell’andamento stagionale e delle condizioni ambientali.

La conservazione del prodotto destinato al consumo fresco dovrà avvenire mediante l’utilizzo di celle frigorifere, nelle quali il prodotto, in attesa di commercializzazione, dovrà essere immagazzinato entro 15 giorni dallo stacco.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo.

I pereti idonei alla produzione della “Pera Madernassa Cuneese” saranno inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.

Art. 6

La Pera Madernasssa Cuneese, all’atto dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

- Forma del frutto: turbinato, con un diametro superiore a 54 mm (circonferenza minima 17);

- Polpa: biancastra, croccante, leggermente profumata;

- Sapore: dolce, leggermente tannico; buon tenore zuccherino;

- Buccia: sottile e dura con fondo verde scuro tendente al giallo a maturazione, con zone più o meno ampie di ruggine o riflessi rossicci, in particolari annate.

La Pera Madernassa destinata alla trasformazione industriale potrà avere dimensioni inferiori a quelle stabilite per la vendita del prodotto per il consumo diretto.

Art. 7

La commercializzazione della Pera Madernassa Cuneese, ai fini dell’immissione sul mercato al consumo fresco deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni: imballaggi in cartone, in legno o in altri materiali ecocompatibili sulla base degli standard previsti dalle vigenti normative.

La vendita della Pera Madernassa Cuneese allo stato sfuso o in contenitori diversi da quelli sopra indicati possono essere effettuati solo ad operatori professionali o per gli usi di trasformazione industriale.

Sui contenitori dovrà essere indicata, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, la dicitura “Pera Madernassa Cuneese”, con l’aggiunta delle sottodenominazioni “d’Alba o della Valle Grana” per le produzioni provenienti dai Comuni specificati all’art. 3, oltre agli estremi atti ad individuare:

- nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

- peso lordo all’origine, nonché le altre indicazioni previste dalle vigenti norme in materia di etichettatura dei prodotti ortofrutticoli.

La dizione “Denominazione d’Origine Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “D.O.P.”

Dovrà inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.

E’ fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all’art.1, qualsiasi altra denominazione e aggettivazione aggiuntiva.



Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Indicazione Geografica Protetta:
Mela Rossa delle Valli Cuneesi.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Indicazione Geografica Protetta
Mela Rossa delle Valli Cuneesi

Art. 1

L’indicazione geografica protetta “Mela rossa delle Valli Cuneesi” è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

L’indicazione “Mela rossa delle Valli Cuneesi” designa esclusivamente il frutto delle cultivar appartenenti ai due gruppi varietali Red Delicious e Gala ottenuto nella zona di produzione delimitata all’art.3.

Possono concorrere alla produzione di detto frutto, linee varietali ottenute a seguito di miglioramento genetico dei due gruppi Red Delicious e Gala purchè vengano coltivate nell’ambito territoriale delimitato all’art.3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all’art.6

Art. 3

La zona di produzione della “Mela rossa delle Valli Cuneesi” comprende il territorio della provincia di Cuneo ed alcuni comuni della Provincia di Torino, così determinata: parte dei Comuni di cui all’allegato 1, compresa nella fascia altimetrica di cui al successivo art.4.

I comuni della provincia di Cuneo sono i seguenti: Bagnolo Piemonte, Barge, Beinette, Bernezzo, Borgo S.Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Chiusa Pesio, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Envie, Fossano, Gaiola, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Moiola, Mondovì, Montanera, Morozzo, Paesana, Pagno, Peveragno, Pianfei, Piasco, Revello, Rifreddo, Roccabruna, Rossana, S.Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Vicoforte Mondovì, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villar S.Costanzo, Vottignasco.

I comuni della provincia di Torino sono i seguenti: Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna S.Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Piossasco, Prarostino, Roletto, S.Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Villar Pellice.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della “Mela rossa delle Valli Cuneesi” devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche descritte all’art. 6.

Sono pertanto da considerarsi idonee le colture site nella fascia di altipiano che si estende da Cuneo fino ai piedi delle Alpi Occidentali (Marittime e Cozie), con altitudine compresa tra i 250 e 800 m. s.l.m.

Si tratta di territorio che presenta particolari caratteristiche pedoclimatiche quali l’altitudine, che è fra le più elevate della frutticoltura europea, la buona latitudine nord e la conformazione orografica, che determinano le peculiari specificità del frutto.

L’intensità e la qualità di radiazione luminosa (in funzione dell’altimetria), le escursioni termiche a ciclo diurno e la variazione ciclica bagnatura/asciugatura dell’epicarpo dei frutti sono altrettanti fattori ambientali che interagiscono per caratterizzare in modo particolare la mela rossa delle Valli Cuneesi.

Nell’area geografica di cui all’art.3 le condizioni climatiche e di luminosità migliorano sia la sovracolorazione della buccia sia la tonalità della colorazione.

Nello spettro del rosso la tonalità risulta più luminosa e brillante.

Le pratiche colturali ammesse, devono essere quelle tradizionalmente in uso nel territorio atte a non modificare le caratteristiche peculiari del frutto. E’ ammesso il ricorso anche a tecniche alternative, purché la scelta dei sesti di impianto sia fatta con l’obiettivo di consentire la massima permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, che costituisce il fattore determinante per la tipica colorazione dei frutti.

La produzione unitaria massima delle mele che vengono selezionate per la IGP è indicativamente di 60 t/ha per entrambi i gruppi varietali ammessi. Tale quantità tuttavia potrà variare ogni anno, sulla base delle condizioni climatiche e ambientali specifiche dell’anno di riferimento.

L’inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la colorazione rossa ottimale stabilita per poterla presentare al consumo con i criteri di cui all’art.6 del presente disciplinare.

Per il Gruppo Gala il periodo di raccolta va dal mese di agosto a settembre, mentre per il gruppo Red Delicious è compreso tra il mese di settembre e il mese di ottobre.

La eventuale conservazione della “Mela rossa delle Valli Cuneesi” avverrà, secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidità e di composizione atmosferica tali da non alterarne le peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo, direttamente o con l’ausilio di un’apposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del Reg. Cee 2081/92.

I meleti idonei alla produzione della “Mela rossa delle Valli Cuneesi” saranno inseriti in apposito elenco, aggiornato e pubblicato ogni anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.

Art. 6

La “Mela rossa delle Valli Cuneesi”, al momento dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

Gruppo Red Delicious:

Forma: allungata.

Calibro: diametro minimo 65 mm;

Tenore zuccherino: 10°Brix.

Colorazione: rosso intenso brillante vinoso, con estensione del sovraccolore superiore all’85%.

Epicarpo: esente da rugginosità ed untuosità.

Polpa: color bianco o bianco crema, di consistenza fondente.

Gruppo Gala

Forma: rotondo-allungata

Calibro: diametro minimo 65 mm.

Tenore zuccherino minimo: 12° Brix

Colorazione: rosso brillante, con estensione compresa tra il 65% ed il 100% della superficie e distribuzione prevalentemente striata.

Epicarpo: liscio, rugginosità limitata alla cavità peduncolare e comunque inferiore al 10%.

Polpa: color bianco-crema, croccante e succosa, fine e soda.

Art. 7

Sono ammessi alla commercializzazione con marchio IGP “Mela rossa delle Valli Cuneesi” i frutti delle categorie di qualità Extra e I, ai sensi del Reg. CEE n.920/89. I frutti devono inoltre essere esenti da danni da grandine, da patogeni e da fitofagi, con particolare riferimento alla mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata).

Art. 8

La commercializzazione della “Mela rossa delle Valli Cuneesi”, ai fini dell’immissione sul mercato potrà essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni, in cartone, legno, o materiale plastico:

Plateau in cartone 30x40 cm - 30x50 cm- 40x60 cm

Cassetta in legno 30x50 cm - 40x60 cm

Cassetta in materiale plastico recuperabile 30x50-40x60cm

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture “Mela rossa delle Valli Cuneesi”, immediatamente seguita dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” e quindi dal nome della cultivar, categoria e calibro.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del centro di condizionamento.

La dizione “Indicazione Geografica Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “I.G.P.”

L’indicazione geografica protetta “Mela rossa delle Valli Cuneesi” non potrà essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non raggiungano i parametri minimi previsti dall’art.6 del presente disciplinare.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo all’immagine artistica di un logo figurativo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica.

Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98.

Deve inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.



Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Indicazione Geografica Protetta:
Fragola delle Valli Cuneesi.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Indicazione Geografica Protetta
Fragola delle Valli Cuneesi

Art. 1

L’indicazione geografica protetta “Fragola delle Valli Cuneesi” è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

L’indicazione “Fragola delle Valli Cuneesi” designa esclusivamente il frutto delle cultivar appartenenti alla specie Fragaria x Ananassa, ottenuto nella zona di produzione delimitata all’art.3.

Possono concorrere alla produzione della “Fragola delle Valli Cuneesi”, linee varietali ottenute a seguito di miglioramento genetico della specie di cui sopra purchè vengano coltivate nell’ambito territoriale delimitato all’art.3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all’art.6

Art. 3

La zona di produzione della “Fragola delle Valli Cuneesi” comprende tutti i Comuni della provincia di Cuneo.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della “Fragola delle Valli Cuneesi” devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire ai frutti le particolari caratteristiche descritte all’art. 6.

Sono pertanto da considerarsi idonee le colture site nella fascia che si estende in tutta la provincia di Cuneo, con altitudine compresa tra i 250 e 1.800 m. s.l.m.

Si tratta di territorio che favorisce le particolari caratteristiche dei frutti.

I terreni di coltivazione presentano un grado di acidità tale (valori di pH compresi tra 4,5 e 7) che unito alla presenza di elementi fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio, ecc.) conferisce ai frutti le loro particolari caratteristiche organolettiche.

Le pratiche colturali ammesse, devono essere quelle tradizionalmente in uso nel territorio atte a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.

La produzione si effettua tassativamente “su suolo”. Sono espressamente escluse le coltivazioni effettuate utilizzando tecniche di “fuori suolo”.

Nell’ambito di questo limite è comunque ammesso il ricorso a tecniche diverse, purchè la scelta dei sesti di impianto sia fatta con l’obiettivo di garantire il livello di qualità e le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

L’irrigazione viene effettuata sia attraverso sistemi di adacquamento per scorrimento sia in modo localizzato mediante l’utilizzo di apposite “ali gocciolanti” disposte lungo la fila e/o sotto la pacciamatura.

La concimazione di fondo dei terreni destinati a queste coltivazioni prevede l’utilizzo di materiale organico (letame bovino maturo) dato in pre-trapianto e/o in copertura per le coltivazioni pluriennali; il ricorso ad elementi chimici per integrare gli apporti dei fertilizzanti in relazione sia all’andamento climatico che al carico produttivo delle piante, può essere effettuato previa analisi del suolo effettuata sui terreni da laboratori specializzati con cadenza quinquennale e apposito piano di concimazione redatto dal tecnico di base operante sul territorio.

La pacciamatura è effettuata allo scopo di mantenere pulito il frutto e preservarlo da agenti patogeni. E’ prevista l’adozione di tecniche di pacciamatura del suolo volte a contenere la diffusione di erbe infestanti mediante impiego di appositi film di polietilene nero disposti lungo la fila al momento della preparazione del suolo.

Il periodo di raccolta ha inizio dalla seconda decade di aprile (colture forzate in serra presenti negli areali di pianura) sino a fine ottobre (produzioni ottenute negli ambienti di montagna utilizzando tipologie rifiorenti e/o piante ingrossate volte all’ottenimento delle produzioni programmate).

Nella raccolta sono selezionati esclusivamente i frutti che presentano la pezzatura minima, indicata all’art. 6 del presente disciplinare.

La eventuale conservazione dei frutti, potrà avvenire attraverso l’utilizzo di celle ad atmosfera controllata con immissione di Co2 e comunque in modo tale da non alterarne le peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo, direttamente o con l’ausilio di un’apposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del Reg. Cee 2081/92.

I terreni idonei alla produzione della “Fragola delle Valli Cuneesi” saranno inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.

Art. 6

La “Fragola delle Valli Cuneesi”, al momento dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

Aspetto esteriore dei frutti:

Calibro: medio-grande superiore ai 22 mm per la cat. I° e ai 25 mm per la cat. Extra;

Forma: conico-allungata, conico corta; cuneiforma corta e comunque tipica della cultivar di riferimento.

Colorazione: rosso aranciato brillante, tipica della cultivar. E’ ammessa una zona biancastra -non ancora matura- su una superficie non superiore al 10% totale.

Superficie: resistente alle manipolazioni dopo la raccolta

Polpa : caratterizzata da colorazione, consistenza ed aroma tipici della cultivar.

I frutti devono essere integri, senza lesioni e/o ammaccature; provvisti di calice e di un corto peduncolo verde - non appassito; devono essere sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o di qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odore o sapori estranei. Devono presentare un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Art. 7

La commercializzazione della “Fragola delle Valli Cuneesi”, ai fini dell’immissione sul mercato deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

• Cassetta in cartone e/o legno o altri prodotti ecocompatibili

30cmx40cm e/o sottomultipli (20x30)

• Cestelli in plastica e/o cartone contenenti 100-150 e/o 250 gr. di frutti

(è richiesta una omogeneità di peso e di pezzatura dei cestelli all’interno della confezione; la pezzatura deve essere regolare e riconducibile allo specifico cultivar di riferimento)

• La commercializzazione delle “Fragole delle Valli Cuneesi” può avvenire assieme ai “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” in un unico imballaggio che recherà entrambe le diciture, “Fragola delle Valli Cuneesi e ”Piccoli frutti delle Valli Cuneesi", e potrà contenere, in proporzione variabile, sia le “Fragole delle Valli Cuneesi IGP” che le diverse tipologie di “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi IGP”.

Sui contenitori dovranno essere indicate comunque in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura “Fragola delle Valli Cuneesi”, immediatamente seguita dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” e quindi dal nome della/e cultivar.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore nonchè il peso lordo all’origine.

La dizione “Indicazione Geografica Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “I.G.P.”

L’indicazione geografica protetta “Fragola delle Valli Cuneesi” non potrà essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non raggiungano i parametri minimi previsti dall’art.6 del presente disciplinare.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo all’immagine artistica di un logo figurativo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica.

Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98.

Deve inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.



Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Indicazione Geografica Protetta:
Piccoli Frutti delle Valli Cuneesi.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinari di produzione
Indicazione Geografica Protetta
Piccoli Frutti delle Valli Cuneesi

Art. 1

L’indicazione geografica protetta “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

L’indicazione “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” designa esclusivamente il frutto delle cultivar appartenenti alle specie Rubus ideaus, Vaccinuim corymbosum, Ribes grossularia e Rubus ulmifolius, Fragaria Vesca ottenuti nella zona di produzione delimitata all’art.3.

Possono concorrere alla produzione di detti frutti, linee varietali ottenute a seguito di miglioramento genetico delle specie di cui sopra purchè vengano coltivate nell’ambito territoriale delimitato all’art.3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all’art.6

Art. 3

La zona di produzione dei “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” comprende tutti i Comuni della provincia di Cuneo.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione dei “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire ai frutti le particolari caratteristiche descritte all’art. 6.

Sono pertanto da considerarsi idonee le colture site nella fascia che si estende in tutta la provincia di Cuneo, con altitudine compresa tra i 250 e 1.800 m. s.l.m.

Si tratta di territorio che favorisce le particolari caratteristiche dei frutti.

I terreni di coltivazione presentano un grado di acidità tale (valori di pH compresi tra 4,5 e 7) che unito alla presenza di elementi fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio, ecc.) conferisce ai frutti le loro particolari caratteristiche organolettiche.

Le pratiche colturali ammesse, devono essere quelle tradizionalmente in uso nel territorio atte a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.

La produzione si effettua tassativamente “su suolo”. Sono espressamente escluse le coltivazioni effettuate utilizzando tecniche di “fuori suolo”.

Nell’ambito di questo limite è comunque ammesso il ricorso a tecniche diverse, purchè la scelta dei sesti di impianto sia fatta con l’obiettivo di garantire il livello di qualità e le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

L’irrigazione viene effettuata sia attraverso sistemi di adacquamento per scorrimento sia in modo localizzato mediante l’utilizzo di apposite “ali gocciolanti” disposte lungo la fila e/o sotto la pacciamatura.

La concimazione di fondo dei terreni destinati a queste coltivazioni prevede l’utilizzo di materiale organico (letame bovino maturo) dato in pre trapianto e/o in copertura per le coltivazioni pluriennali; il ricorso ad elementi chimici per integrare gli apporti dei fertilizzanti in relazione sia all’andamento climatico che al carico produttivo delle piante, può essere effettuato previa analisi del suolo effettuata sui terreni da laboratori specializzati con cadenza quinquennale e apposito piano di concimazione redatto dal tecnico di base operante sul territorio.

La pacciamatura è effettuata allo scopo di mantenere pulito il frutto e preservarlo da agenti patogeni.

Per il mirtillo, il ribes ed il rovo si consiglia una prima pacciamatura (al momento dell’impianto) utilizzando teli tessuto - non tessuto stabilizzati disposti lungo la fila; successivamente il controllo delle infestanti potrà essere effettuato sia utilizzando teli in plastica sia adottando tecniche di pacciamatura del suolo con materiali organici (scorze ed aghi di pino, torba, materiale organico compostato) disposto lungo la fila.

Il periodo di raccolta ha inizio:

Per il lampone dalla fine della prima decade di giugno (colture forzate e/o ottenute negli areali di pianura) sino ad ottobre inoltrato (coltivazione in ambiente montano utilizzando cultivar rifiorenti).

Per il ribes da fine giugno (cultivar precoci) con commercializzazione che si protrae, dopo conservazione frigorifera, sino a fine ottobre-inizio novembre.

Per il rovo da fine giugno-inizio luglio (cultivar spinescenti-precoci) sino a inizio ottobre (cultivar tardive).

Per il mirtillo dalla prima decade di giugno (cultivar in serra forzata) sino a fine agosto-inizio settembre. La commercializzazione prosegue poi, con materiale frigoconservato sino a fine ottobre-inizio novembre.

Per la fragolina di bosco da giugno sino ad ottobre inoltrato.

Nella raccolta saranno selezionati esclusivamente i frutti che presentano la pezzatura minima, quando richiesta, indicata all’art. 6 del presente disciplinare.

La eventuale conservazione dei frutti, in particolar modo per quanto riguarda il Ribes ed il Mirtillo avverrà attraverso l’utilizzo di celle ad atmosfera controllata con immissione di Co2 e comunque in modo tale da non alterarne le peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo, direttamente o con l’ausilio di un’apposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del Reg. Cee 2081/92.

I terreni idonei alla produzione dei “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” saranno inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.

Art. 6

I “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi”, al momento dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

Mirtillo

Aspetto esteriore dei frutti:

Forma: rotondeggiante, tondo-compressa ai poli, tipica della cultivar

Calibro: non esiste un parametro minimo di riferimento. Nel caso di cestelli il calibro dei frutti all’interno dello stesso, deve però essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della cultivar.

Colorazione: bluastra - nera medio intensa a seconda del contenuto di pruina della superficie dei frutti - media brillantezza tipica della cultivar. E’ ammessa una piccola presenza di drupe che presentino una colorazione non ottimale (tonalità biancastre in prossimità dell’attaccatura del peduncolo) al momento dell’immissione sul mercato in misura non superiore al 5% delle drupe. Sono esclusi dalla commercializzazione i frutti che presentano eccessiva colorazione della superficie e/o spaccature e fenditure delle bacche derivanti da agenti atmosferici esterni e/o parassiti.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

Polpa: caratterizzata da una consistenza, colorazione e aroma tipiche della cultivar.

I frutti devono essere posti sul mercato, come frutti singoli, integri - non ammaccati; il frutto non deve presentare lacerazioni in prossimità del punto di attacco del peduncolo nè evidenziare lacerazioni dell’epidermide con fuoriuscita di liquidi sulla superficie; i frutti devono essere sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); presentare la tipica “pruina” esterna che caratterizza le singole cultivar oggetto di coltivazione; puliti (privi di terra o di qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odore e sapore estranei. Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Lampone

Aspetto esteriore dei frutti:

Forma: conico-corta - conico allungata - conico rotondeggiante tipica della cultivar.

Calibro: considerando che la variabilità delle dimensioni è significativamente elevata tra le diverse cultivar non è possibile stabilire un calibro minimo a cui attenersi. Nel caso di cestelli il calibro dei frutti all’interno dello stesso, deve però essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della cultivar.

Colorazione: rosso intensa, rosso aranciata-brillante tipica della cultivar; è ammessa una piccola zona rosata - non ancora matura - in prossimità dell’attacco del calice; sono da escludere dalla commercializzazione i frutti che presentino eccessiva colorazione della superficie (tonalità vinoso-violacee).

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

Polpa: caratterizzata da una colorazione - consistenza ed aroma tipico della cultivar.

I frutti devono essere integri - non ammaccati e non deformati per eccessiva pressione esercitata al momento dello stacco dalla pianta; devono essere sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o di qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odori o sapori estranei. Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. Devono essere commercializzati senza parti di ricettacolo e/o calice. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Rovo

Aspetto esteriore dei frutti:

Forma: conico corta - conico allungata - rotondeggiante tipica della cultivar.

Calibro: considerando che la variabilità delle dimensioni è significativamente elevata tra le diverse cultivar non è possibile stabilire un calibro minimo a cui attenersi. Nel caso di cestelli tuttavia il calibro dei frutti all’interno dello stesso, deve essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della cultivar.

Colorazione: nera intensa delle drupeole - brillante tipica della cultivar; è ammessa una piccola presenza di drupe che presentino una colorazione non ottimale (tonalità rossastre) in misura non superiore al 5% delle drupe; sono da escludere dalla commercializzazione i frutti che presentino una eccessiva colorazione della superficie e/o spaccature e fenditure delle drupeole derivanti da agenti atmosferici esterni e/o da parassiti.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

Polpa: caratterizzata da una colorazione, consistenza ed aroma tipici della cultivar.

I frutti devono essere posti sul mercato, come frutti singoli, integri - non ammaccati; il frutto deve essere provvisto di ricettacolo internamente mentre non devono presentare parti di calice; i frutti devono essere sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o da alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odori e sapori estranei. Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Ribes

Aspetto esteriore:

Forma: rotondeggiante, tondo compressa ai poli, tipica della cultivar.

Calibro: considerando che la variabilità delle dimensioni è significativamente elevata tra le diverse cultivar non è possibile stabilire un calibro minimo a cui attenersi. Nel caso di cestelli tuttavia il calibro dei frutti all’interno dello stesso, deve essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della cultivar.

Colorazione: rosso intensa, rosso aranciata, bianco, bianco crema, aranciata. Brillante tipica della cultivar. E’ ammessa una piccola presenza di bacche caratterizzate da una maturazione non ancora ottimale sul grappolo in misura non superiore al 10%; sono da escludere dalla commercializzazione i frutti che presentino una eccessiva colorazione della superficie e/o spaccature e fenditure delle piccole bacche derivanti da agenti atmosferici esterni.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

Polpa: caratterizzata da colorazione, consistenza ed aroma tipiche della cultivar.

I frutti devono essere posti sul mercato come grappoli omogenei composti da un numero diverso di bacche, integri e non ammaccati; il grappolo deve essere provvisto di un corto peduncolo; le bacche devono essere sane (assenza di frutti affetti da marciumi e/o da alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o di qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odori e sapori estranei. Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Fragolina di bosco

Aspetto esteriore:

Forma: conico - conico rotondeggiante; acheni mediamente sporgenti.

Calibro: dimensioni piccole (peso medio compreso tra 1 e 3 gr.) Nel caso di cestelli, in ogni caso, il calibro dei frutti all’interno dello stesso, deve essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della cultivar.

Colorazione: rosso intenso, vivace, tipico della cultivar. E’ ammessa una zona biancastra -non ancora matura- su una superficie non superiore al 10% totale.

Superficie: delicata.

Polpa : caratterizzata da colorazione e consistenza tipici della cultivar. Elevati sono i contenuti aromatici.

I frutti devono essere posti sul mercato, come frutti singoli, integri - non ammaccati; il frutto deve essere provvisto di ricettacolo internamente mentre non devono presentare parti di calice; i frutti devono essere sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o da alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odori e sapori estranei. Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. I frutti vengono raccolti depicciolati (senza calice). Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Art. 7

La commercializzazione dei “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi”, ai fini dell’immissione sul mercato deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni.

Cassetta in cartone e/o legno o altri prodotti ecocompatibili

30cmx40cm e/o sottomultipli (20x30)

Cestelli in plastica e/o cartone contenenti 100-150 e/o 250 gr. di frutti

(è richiesta una omogeneità di peso e di pezzatura dei cestelli all’interno della confezione; la pezzatura deve essere regolare e riconducibile allo specifico cultivar di riferimento)

La commercializzazione dei “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” può avvenire assieme alle “Fragole delle Valli Cuneesi” in un unico imballaggio che recherà entrambe le diciture, “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” e “Fragole delle Valli Cuneesi”, e potrà contenere in proporzione variabile, sia le diverse tipologie di “Piccoli frutti della Valli Cuneesi IGP” che le “Fragole delle Valli Cuneesi IGP”

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi”, immediatamente seguita dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” e quindi dal nome della/e cultivar.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore nonchè il peso lordo all’origine.

La dizione “Indicazione Geografica Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “I.G.P.”

L’indicazione geografica protetta “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” non potrà essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non raggiungano i parametri minimi previsti dall’art.6 del presente disciplinare.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo all’immagine artistica di un logo figurativo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica.

Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98.

Deve inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.



Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Denominazione di Origine Protetta:
Castagna delle Valli Cuneesi.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Denominazione di Origine Protetta
Castagna delle Valli Cuneesi

Art. 1

La denominazione d’origine protetta “Castagna delle Valli Cuneesi” è riservata alle castagne ottenute da fustaia di castagno da frutto (Castanea sativa) le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali ed all’opera dell’uomo e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

La denominazione “Castagna delle Valli Cuneesi” designa esclusivamente le castagne prodotte nel territorio delimitato al successivo art.3 e riferibili alla specie Castanea sativa con tassativa esclusione degli ibridi interspecifici.

E’ escluso il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustai derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata.

Il frutto della “Castagna delle Valli Cuneesi” che si ottiene nella zona di produzione meglio specificata nel successivo art. 3, deriva dalle seguenti varietà correntemente conosciute come:

- Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d’Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio.

Art. 3

La zona di produzione della “Castagna delle Valli Cuneesi” comprende i seguenti comuni della provincia di Cuneo indicati nella cartina geografica allegata: Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Peveragno, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, Aisone, Borgo S.D., Demonte, Gaiola, Moiola, Rittana, Roccasparvera, Valloriate, Bernezzo, Baldissero d’Alba, Cuneo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso, Pradleves, ValgranaVignolo, Busca, Cartignano, Dronero, Roccabruna, S. Damiano, Villar S.C., Brossasco, Costogliole, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Rossana, Sanpeire, Valmala, Venasca, Verzuolo, Bagnolo, Barge, Brondello, Castellar, Envie, Gambasca, Limone Piemonte, Manta, Martiniana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Alto, Bagnasco, Battifollo, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Garessio, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola, Priero, Sale S.Giovanni, Sale delle Langhe, Scagnello, Viola, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Pianfei, Roburent, Roccaforte M.Vì, San Michele M.Vì, Torre M.Vì, Vicoforte, Villanova MVì, Mondovì, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Sommariva Perno, Pocapaglia, S.Stefano Roero.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della “Castagna delle Valli Cuneesi” devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche descritte all’art. 6.

Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nell’area che si estende a tutte le vallate della provincia e ai terreni di fondovalle con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m.s.l.m, generalmente coltivate in terreni derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, con PH sub acido. Si tratta di terreni generalmente profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e privi di calcare attivo che conferiscono al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.

Le cure apportate ai castagneti, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.

La densità di piante in produzione ad ettaro non può superare le 150 piante.

E’ consentita una produzione unitaria massima di 30 q.li per ettaro.

La raccolta potrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare l’integrità del prodotto.

Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre con la Castagna della Madonna, per concludersi in novembre.

E’ vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l’agricoltura biologica (Reg. comunitario 2082/92) e di tutti i tipi di mastici medicati usati per proteggere le ferite dopo interventi cesori (potatura).

La pezzatura minima ammessa, fatta eccezione per il prodotto destinato ad essere essiccato, è pari a 100 acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. In annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole è ammessa una tolleranza del 10%.

Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Cuneo.

La conservazione del prodotto potrà essere fatta mediante un trattamento in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.

E’ inoltre ammesso il ricorso alla tecnica della “curatura” mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni al fine di consentire una leggera fermentazione lattica che bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile, senza aggiunta di additivi.

E’ inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e successiva surgelazione, secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo direttamente o con l’ausilio di un’apposita struttura di controllo ai sensi del Reg. Cee 2081/92.

I castagneti idonei alla produzione della “Castagna delle Valli Cuneesi” saranno inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.

Art. 6

Per l’immissione al consumo la “Castagna delle Valli Cuneesi” deve avere le seguenti caratteristiche:

pezzatura: numero acheni al Kg0 =100

colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al bruno scuro

ilo: più o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola e raggiatura stellare.

epicarpo: da bianco a giallo paglierino, consistenza croccante

seme: da bianco a crema

sapore: dolce e delicato

Non sono ammesse difettosità interne o esterne superiori al 10% di difettosità del frutto (spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno).

Art. 7

La commercializzazione della “Castagna delle Valli Cuneesi” allo stato fresco, all’atto dell’immissione al consumo, può essere effettuata utilizzando diverse confezioni, in rapporto al tipo di acquirente in sacchi di plastica traforati o in sacchi di juta.

Dette confezioni devono essere chiuse e sigillate in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza rompere il sigillo.

Sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture “Castagna delle Valli Cuneesi”, immediatamente seguita dalla dizione “Denominazione d’Origine Protetta” e quindi dal nome della/e cultivar.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonchè il peso lordo all’origine.

La dizione “Denominazione d’Origine Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “D.O.P.”

La denominazione d’origine protetta “Castagna delle Valli Cuneesi” non potrà essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non raggiungano i parametri minimi previsti dall’art.6 del presente disciplinare.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo all’immagine artistica di un logo figurativo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione d’origine protetta.

Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98 e quello di “prodotto della montagna” previsto dal D.M. 27/5/98, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 12/11/98.

Deve inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.

Art. 8

La commercializzazione della “Castagna delle Valli Cuneesi” può avvenire oltre che sotto forma di prodotto fresco, anche come prodotto trasformato, rispondente alle seguenti caratteristiche:

- Prodotto allo stato secco privato del pericarpo (Castagna delle Valli Cuneesi-secca) derivante esclusivamente dalla trasformazione delle varietà indicate nell’art.2, coltivate nel territorio indicato all’art.3 del presente disciplinare, ed ottenuto con la tecnica in uso nella tradizione locale della essiccazione a fuoco lento e continuato in apposite strutture (essiccatoi) prevalentemente costituiti da locali in muratura ove le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati chimicamente.

L’umidità contenuta nel frutto secco intero così ottenuto non potrà essere superiore al 15%.

Le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro e con non più del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo ecc.) e non oltre il 3% di prodotto bacato.

Ai fini della commercializzazione al consumo le castagne secche vengono confezionate in sacchetti di diversa capacità recanti un contrassegno con la scritta “Castagna delle Valli Cuneesi - Secca D.O.P.” ed il nome del trasformatore.

Ai fini della commercializzazione e della esportazione del prodotto secco si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1939.

- Prodotto sfarinato (Castagna delle Valli Cuneesi - Farina), ottenuto esclusivamente dalla trasformazione delle varietà indicate all’art.2, coltivate nel territorio di cui all’art.3 del presente disciplinare, con la tecnica in uso nella tradizione locale mediante macinatura in mulini che consentono di ottenere una farina di castagne finissima.

L’umidità contenuta nei frutti sfarinati non deve essere superiore al 15%.

Ai fini della commercializzazione, le confezioni di farina di castagne possono essere di peso variabile a seconda delle richieste di mercato e, in quanto siano rispettate le condizioni di cui sopra, possono recare un contrassegno con la scritta “Castagna delle Valli Cuneesi - Farina D.O.P.” unitamente al nome del trasformatore.

La sussistenza delle condizioni di cui al presente art. 8 per la commercializzazione del prodotto secco e sfarinato, esclusivamente ottenuto dalla trasformazione della “Castagna delle Valli Cuneesi - D.O.P.” e che può quindi fregiarsi della denominazione d’origine protetta, è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo, direttamente o con l’ausilio di un’apposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del Reg. CEE 2081/92.



Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, caccia e pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Denominazione di Origine Protetta:
Marron Glacè di Cuneo.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Denominazione di Origine Protetta
Marron Glacè di Cuneo

Art. 1

La denominazione di origine protetta “Marron glacé di Cuneo” è riservata al prodotto trasformato da marroni, raccolti a mano o con macchine adeguate che evitino ammaccature al frutto, che si ottiene esclusivamente con le modalità di produzione di cui all’art. 3 del presente disciplinare e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

I territori di produzione tradizionale del “Marron glacé di Cuneo” comprendono tutti i comuni della provincia di Cuneo. Le castagne utilizzate sono del tipo “marrone”, “marrubia”, “garrone rosso e nero” prodotti in tutta la Regione Piemonte.

Art. 3

Le metodologie di trasformazione dei marroni in “Marron Glacè di Cuneo” devono essere quelle tradizionali in uso nel territorio di cui all’art. 2 e comunque atte a conferire al prodotto le particolari caratteristiche descritte qui di seguito.

Il procedimento di trasformazione del Marrone per la produzione del “Marron glacé di Cuneo”, richiede varie fasi di lavorazione, qui di seguito specificate.

I marroni vengono prima lavati in acqua per l’eliminazione delle spore e delle impurità che possono essere presenti per il contatto con il terreno.

Dopo la selezione inizia la “curatura” in acqua detta anche “novena”. Durante questa fase i frutti restano nove giorni immersi nell’acqua al fine di stabilizzare gli amidi, ridurre la presenza di tannini ed affinare il sapore del frutto.

La maturazione del marrone viene completata in un ambiente idoneo, dove la temperatura, grazie ai requisiti dell’ambiente, si assesti tra i 10° e i 12° e l’igrometria sia costante.

In questa fase di cosiddetta stagionatura si ha la “trapalatura” dei marroni che vengono rivoltati al fine di avere un prodotto uniforme.

Successivamente viene fatta una attenta calibratura che consiste nella selezione dei frutti in base alla dimensione, per poterli così destinare ad ogni specifica produzione.

Si passa poi alla fase della pelatura che può avvenire in due modi: attraverso il brulage (passaggio rapidissimo per caduta in un cilindro ad altissima temperatura) per i frutti più piccoli o attraverso il vapore, per i marroni di calibro maggiore.

Nella sbucciatura a vapore viene praticata la tecnica della microincisione. Si utilizza infatti generalmente una inciditrice meccanica che interviene nella sola buccia. Quindi entrano in azione macchine sbollentatrici che provvedono a scottare il prodotto con il vapore il quale, penetrando nei numerosi tagli praticati nel pericarpo, ne permette il distacco pressochè totale.

Il marrone viene quindi posto in retine e cotto in acqua. L’acqua di cottura servirà poi per la preparazione dello sciroppo zuccherino impiegato per la canditura.

Processo di canditura

Lo sciroppo di canditura si ottiene nel seguente modo:

Il liquido per diventare sciroppo deve essere bollito.

L’acqua mescolata a saccarosio e glucosio viene fatta bollire assieme ad una stecca di vaniglia naturale.

I marroni vengono fatti impregnare, per un periodo che va da un minimo di quattro fino a sei giorni, a temperatura massima di 70°, in uno sciroppo che da un leggero tenore zuccherino si addensa. Per arrivare al prodotto finito, infatti, che deve essere saturo di sostanza zuccherina, lo sciroppo di canditura deve essere tenuto ad una temperatura di circa 35°-60° e la soluzione zuccherina deve essere continuamente aggiustata per far sì che il marrone venga portato ad un livello di tenore zuccherino fino ad un massimo di circa 70 brix (circa 34 BC).

I marroni, posti negli appositi contenitori di canditura (chiamati “candissoires”) vengono coperti dallo sciroppo.

Nel processo di canditura il marrone rilascia gradualmente acqua e assorbe altrettanto gradualmente sostanza zuccherina.

Quando il marrone è saturo di sostanza zuccherina è definibile come “candito” e viene posto su retine a scolare l’eccesso di sciroppo.

Processo di glassatura

Con zucchero a velo privo di amido e acqua si prepara una glassa che deve riposare per almeno 24 ore.

La glassa così preparata viene stesa in modo uniforme sul marrone candito e lasciata a sgocciolare.

Successivamente i marroni così glassati sono trasferiti in forno per qualche istante a 300° per favorire la cristallizzazione della glassa, che così diventa traslucida.

Al termine di questo ciclo di lavorazione il prodotto viene fatto riposare per 24 ore per portare i marroni alle condizioni ideali per il confezionamento.

Nel processo di trasformazione del marrone in “Marron glacé” non è consentito l’utilizzo di alcun prodotto chimico di sintesi.

Art. 4

I Marron glacé, ottenuti dal procedimento di lavorazione descritto all’art. 3, glassati non canditi, pronti al commercio devono presentare le seguenti caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche:

Analisi chimico-fisica:

- residuo rifrattometrico: 70+/-3° brix

- ph: 5.3-5.8

- attività dell’acqua (Aw) 0.79-0.81

I Marroni glacé canditi, hanno invece le seguenti caratteristiche:

Analisi chimico-fisica:

- residuo rifrattometrico: 70+/-3° brix

- ph: 5.3-5.8

- attività dell’acqua (Aw): 0.79

Analisi microbiologica:

I prodotti sono stabilizzati mediante pastorizzazione.

Art. 5

Per l’immissione al consumo il “Marron Glacè di Cuneo” deve avere le seguenti caratteristiche:

Analisi microbiologica:

- CBT: 36°C inferiore a 500 UFC/g 5000 UFC/g

- Lieviti inferiore a 50 UFC/g 100 UFC/g

- Muffe inferiore a 20 UFC/g 50 UFC/g

Sapore: molto composito e delicato

Forma: tonda con venature integre.

Il prodotto finito deve essere integro e candito fino al cuore.

Non deve presentare parti dure.

Pezzatura: 3 / 4 frutti per 100 grammi per il fiorone

4 / 5 frutti per 100 grammi per il grande

5 / 6 frutti per 100 grammi per il medio

6 / 7 frutti per 100 grammi per il piccolo

oltre 8 frutti per 100 grammi per marroncini mignon

per frutti settati gemelli

Conservazione: è un prodotto da consumare fresco, con deperibilità media di una settimana. Se posto in atmosfera protetta (miscela di carbonio ed azoto) può conservarsi per circa un anno.

Art. 6

La commercializzazione del “Marron Glacè di Cuneo” all’atto dell’immissione al consumo, può essere effettuata utilizzando diverse confezioni, definite in modo specifico dalla legge n.864 del 2 maggio 1938.

Sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura “Marron Glacè di Cuneo”, immediatamente seguita dalla dizione “Denominazione di Origine Protetta”.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore nonchè il peso lordo all’origine.

La dizione “Denominazione di Origine Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “D.O.P.”

La denominazione di origine protetta “Marron Glacè di Cuneo” non potrà essere apposta sul prodotto che, pur confezionato nel Territorio, non raggiunga le caratteristiche previste dall’art.4 del presente disciplinare.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo all’immagine artistica di un logo figurativo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica.

Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98.



Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Denominazione di Origine Protetta:
Sant’Andrea Piemonte.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Denominazione di Origine Protetta:
Sant’Andrea Piemonte.

Art.  1
Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta “SANT’ANDREA PIEMONTE o S.ANDREA PIEMONTE” è riservata esclusivamente al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art.  2
Varietà di riso

La Denominazione di Origine Protetta “S.ANDREA PIEMONTE” può essere attribuita solo al riso ottenuto dalle coltivazioni di risone della specie japonica della varietà S.ANDREA, ottenute nel rispetto del presente disciplinare di produzione.

Art. 3
Zona di produzione

Il risone destinato alla produzione del riso dalla Denominazione di Origine Protetta S.ANDREA PIEMONTE deve essere coltivato, trasformato ed elaborato entro i territori amministrativi dei Comuni di seguito elencati: Albano, Arborio, Balocco, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Collobiano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Oldenico, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villarboit siti nella provincia di Vercelli, e nei Comuni di Brusnengo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Gifflenga, Massazza, Masserano, Mottalciata, Salussola, Villanova Biellese siti nella provincia di Biella.

Art.  4
Modalità e caratteristiche
di produzione ed essiccazione.

La coltivazione del risone dal quale si produrrà il riso S.ANDREA PIEMONTE deve avvenire su terreni idonei.

Facendo ricorso alla rotazione.

Nel caso di riso dopo riso, utilizzando almeno una delle tecniche colturali seguenti :

Aratura autunnale ed erpicatura primaverile.

Sovescio autunnale ed aratura primaverile.

E’ obbligatorio l’uso di semente certificata.

Le concimazioni dovranno prevedere l’impiego di concimi di origine organica per almeno il 30% delle necessità nutrizionali totali della pianta, avendo comunque come obiettivo primario la qualità della granella (sana, matura, omogenea), rispetto alla quantità prodotta per unità di superficie, che comunque non potrà superare i 65 quintali per ettaro.

L’essiccazione deve avvenire in modo graduale, cioè con l’ausilio di essiccatoi in grado di diminuire uniformemente e progressivamente l’umidità delle granelle di risone; tale umidità non potrà essere inferiore all’11% e non potrà superare il valore del 13%, sia per lo stoccaggio che per la lavorazione.

Sono ammessi solo essiccatoi con fuoco indiretto, fatta eccezione per quelli alimentati a metano, gasolio agricolo o g.p.l, che potranno anche essere a fuoco diretto.

Art. 5
Trasformazione ed elaborazione del riso

La trasformazione e l’elaborazione del riso S.ANDREA PIEMONTE, devono avvenire all’interno della zona di produzione indicata all’ Art.3.

Le lavorazioni ammesse sono quelle qui di seguito elencate:

- sbramatura;

- sbiancatura;

- lavorazioni secondarie: possono essere usate a completamento e/o integrazione della sbiancatura.

La lavorazione deve:

- essere di tipo artigianale;

1) La massima produzione oraria per linea di lavorazione dev’essere:

A) 20 quintali/ora di riso raffinato 2° grado leggero;

B)30 quintali/ora di riso sbramato.

2) Il chicco di riso in lavorazione non deve subire shock termici.

3) Capacità di uniformare le partite di riso provenienti da diversi stocks mediante la lavorazione più appropriata, garantendo quindi alla fine del ciclo di trasformazione l’uniformità e il rispetto delle caratteristiche varietali.

- utilizzare macchine particolari: è possibile usare solo ed esclusivamente macchine sbiancatrici “tipo Amburgo” aventi telarini (griglie) alcuni con fessure allungate, posizionate con la loro dimensione massima nel senso di rotazione dello smeriglio, altri con fessure aventi la dimensione massima nel senso perpendicolare alla rotazione dello smeriglio.

E’ consentito solo l’uso di freni in gomma.

Sono indispensabili un numero minimo di 5 sbiancatrici del tipo Amburgo, da usarsi simultaneamente e in serie, in modo tale da costituire un’unica linea di lavorazione.

- rispettare i periodi di riposo del prodotto:

1) Il prodotto deve sostare entro un deposito prima di passare da una macchina all’altra.

2)Tali depositi dovranno avere una capacità minima idonea allo scopo e dovranno inoltre - avere un sistema di aspirazione per evitare condensa.

- essere di 2° grado leggero

- garantire la freschezza del prodotto: l’intervallo di tempo intercorrente tra la lavorazione del prodotto e la sua consegna, dovrà essere idoneo a garantire il mantenimento delle caratteristiche peculiari del prodotto stesso.

- garantire la conservazione del prodotto senza alterarne le caratteristiche intrinseche allo scopo di evitare che il riso perda le sue caratteristiche peculiari, durante le varie fasi di trasformazione ed elaborazione, necessarie per renderlo edibile.

Per la conservazione del risone e del riso lavorato (in tutte le fasi), non è ammesso alcun trattamento insetticida e/o fumigante, con prodotti di sintesi o naturali fatto salvo l’impiego di atmosfera modificata autogenerata (max 18% CO2) con esclusione quindi di anidride carbonica pura (CO2) e di azoto puro (N2), anche come miscele derivanti dall’unione dei due gas puri.

E’ vietata la refrigerazione a temperatura inferiore a 8° C .

E’ vietata la sovrappressione, superiore a 10 atmosfere.

Art. 6
Caratteristiche della cariosside.

Per essere immesso sul mercato con la denominazione riso S.ANDREA PIEMONTE, la granella di riso lavorato dovrà avere le seguenti caratteristiche medie:

Per la valutazione della granella in tutti i suoi vari stadi, la stessa verrà portata allo stadio di lavorato 2° grado.

Per le impurità varietali il limite massimo consentito è del 3%, per le disformità naturali è del 5%.

Art. 7
Confezionamento ed etichettatura.

Il confezionatore dovrà sottostare al controllo dell’organismo di controllo di cui all’Art.8.

E’ consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici.

Il logo della denominazione di origine protetta “S.ANDREA PIEMONTE” è quello indicato nell’allegato A al presente disciplinare e deve:

figurare sulle confezioni e sulle etichette in caratteri chiari, indelebili, in modo tale da essere distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione e sull’etichetta;

essere stampato con i caratteri specificati nel logo allegato.

comparire almeno su di un fronte dominante, per dimensioni, su cui sono riportati nomi, ragioni sociali, marchi privati.

La confezione e l’etichetta dovranno riportare numerazioni identificative, secondo le indicazioni fornite dall’organismo di controllo di cui all’Art.8.

Art. 8
Controlli.

La Denominazione di Origine Protetta Sant’Andrea Piemonte sarà controllata da un organismo di controllo, così come previsto dall’Art.10 del Regolamento CEE 2081/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti i risicoltori sono obbligati a notificare le superfici delle loro aziende sulle quali è possibile effettuare la coltivazione a riso. Verrà istituito l’Albo risicolo dei produttori.

Tutti i risicoltori sono inoltre obbligati, a semine ultimate, a procedere ad una denuncia di produzione su appositi moduli predisposti dall’organismo di controllo, con indicata la superficie investita a riso per la varietà S.Andrea Piemonte ed i relativi dati catastali. Tale denuncia dovrà pervenire all’organismo di controllo entro il 31 maggio di ogni anno, accompagnata dalla copia della denuncia di superficie presentata all’organismo preposto.

Allo stesso modo, entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell’inizio della commercializzazione, i produttori dovranno denunciare, sempre su modulistica fornita dall’organismo di controllo, i quantitativi stimati di prodotto ottenuto delle diverse partite di risone S.Andrea Piemonte e richiederne il campionamento.

Tutti i trasformatori ed elaboratori nonché i condizionatori e i confezionatori, dovranno iscriversi all’apposito Albo.



Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Indicazione Geografica Protetta:
Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Indicazione Geografica Protetta:
Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

Art.  1
La denominazione

L’Indicazione Geografica Protetta “I. G. P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” è riservata al prodotto delle varietà di riso ottenute - in conformità alle norme indicate in questo disciplinare - mediante la lavorazione del riso grezzo (risone) coltivato e raccolto nelle risaie del peculiare ambiente agro-pedo-climatico definito, per antica ed esclusiva dizione, con il nome: “Baraggia Biellese e Vercellese”.

Art.  2
Definizione dell’habitat di coltivazione: “Baraggia”

L’area geografica situata al confine nord-est della Regione Piemonte, nelle province di Vercelli e di Biella, per le specifiche e precipue caratteristiche della struttura geologica

dei terreni fu indicata, ab antiquo, con una precipua ed esclusiva definizione “Baraggia”, distinguendola, anche mediante la dizione, dal più generico brughiera (Zona LXXII del Catasto Agrario denominata “Pianura risicola dell’Alto Vercellese o delle Baraggie”).

E’ l’area pedemontana che dalle prealpi, site sotto il massiccio del monte Rosa, si sviluppa verso il piano a terrazzi, o in lieve graduale declivio, da nord-ovest a sud-est.

L’ambiente ecologico che la caratterizza è precipuo, oltre che sotto il profilo geo-pedologico, anche per le situazioni climatiche, idrologiche e di fertilità dei terreni, qui di seguito ricordate:

i suoli formatisi durante il periodo diluvio-glaciale dall’alterazione in loco di materiali granitici e porfidi quarziferi delle alpi, risultano costituiti da limi, argille e sabbie derivati dalla degradazione autoctona di quelle rocce.

Il suolo e il sottosuolo - contrariamente ad altri tipi di brughiera sabbiosi e con scheletro abbondante, d’origine alluvionale - sono generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica, poveri di humus. In superficie, alla lavorazione dei terreni, si rendono evidenti le concrezioni limonitiche, anche pisoliformi: i ferretti.

all’analisi chimica i terreni sono carenti di calcare, su livelli di acidità che oscillano da pH 4,5 a 5,5; sono inoltre poveri di componenti fosforici e potassici.

l’irrigazione delle colture è assicurata, mediante canalizzazione, dai corsi idrici che scendono dalle alpi e dalle prealpi contribuendo, per il loro scarso titolo di inquinanti, a favorire un ambiente protetto: sono il fiume Sesia derivato dai ghiacciai del Rosa; il Cervo e l’Elvo che, unitamente ad altri torrenti minori derivati dalle prealpi, contribuiscono alla distribuzione delle acque, destinate anche ad usi civici e potabile.

in prospettiva climatica l’area resta costantemente sotto l’influenza derivata dagli effetti della prospiciente catena montana. Le temperature e l’umidità dell’aria, stabilite di norma a livelli minori di quelle del piano, contribuiscono alla migliore formazione del grano di riso mediante una più rapida maturazione.

l’assieme delle situazioni geo-pedologiche, le edafiche dei terreni di risaia, le climatiche e le idriche hanno assicurato la formazione di un particolare habitat a nicchia ecologica protetta, all’interno della circoscritta e modesta area geografica sottesa tra il Sesia, L’Elvo e i rilievi prealpini.

Art.  3
Le varietà di riso

La denominazione e l’indicazione “I. G. P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” designa, con esclusività, il prodotto ottenuto dalle varietà di riso che, nel corso dei tempi, si sono adattate o si potranno adattare in futuro al particolare ambiente della Baraggia vercellese e biellese.

Le varietà in oggetto sono: ARBORIO - BALDO - S.ANDREA - CARNAROLI - ARIETE - ALPE - TAIBONNET - SATURNO - GLADIO - LOTO - NEMBO - BALILLA - FRAGRANCE - MARATELLI.

Su proposta dell’Associazione per la tutela del “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, è facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali inserire nuovi tipi varietali o modificare l’elenco delle varietà.

Art.  4
L’area agricola di produzione

Sul piano amministrativo, l’area colturale di produzione dell’Indicazione Geografica Protetta “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, le cui peculiari caratteristiche agro-pedo-idro-climatiche sono descritte all’Art. 2 del presente Disciplinare, è situata, in Piemonte a nord-est, nei comuni delle Provincie di Vercelli e di Biella.

I confini geografici sono compresi nel triangolo tracciato dal fiume Sesia ad est, il torrente Elvo a ovest sud-ovest e la strada Biella Cossato Gattinara, a nord nord-ovest.

Sul piano amministrativo, l’area è compresa in tutto o solo in parte nei seguenti Comuni o frazioni: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, S. Giacomo Vercellese, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit.

Art.  5
Le caratteristiche del riso

Sotto il profilo morfologico e fisiologico le piante del riso, quando coltivate in Baraggia, assumono un abito vegetativo meno sviluppato rispetto a quello che la medesima varietà manifesta in altre zone colturali; la maturazione si perfeziona con la riduzione della fase di riproduzione.

Il grano del riso a maturazione assume una superiore compattezza, una superiore traslucidità, minori dimensioni per volume e per peso, rispetto a quello di altre zone, per l’identico tipo varietale.

Anche a causa delle descritte situazioni di fertilità del terreno, i risultati produttivi, per norma, sono inferiori a quelli ottenibili in situazioni ambientali più favorevoli, nel contempo si consegue il miglioramento della qualità.

In seguito alla cottura, il riso di Baraggia manifesta quasi costantemente una superiore consistenza del grano rispetto all’omologo prodotto di altre zone e una minore collosità, a parità di trattamento o di metodologia nella preparazione dell’alimento.

La reputazione acquisita dal riso raffinato prodotto in Baraggia, fin dal XIX secolo, è affidata ad un prodotto ritenuto dal consumatore dotato di precipue caratteristiche di tenuta alla cottura.

Art.  6
La disciplina per la coltivazione e la produzione

Il risicoltore che intende sottostare ai controlli di conformità, da eseguire per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, dovrà fare richiesta di partecipazione all’Associazione di tutela: “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, fornendo i propri dati identificativi e impegnandosi all’accettazione del Disciplinare ed alle condizioni economiche che saranno definite per l’espletamento delle attività.

Dichiarazioni - I risicoltori assumono l’obbligo della dichiarazione di superficie coltivata e delle produzioni conseguite. Le dichiarazioni debbono essere redatte sugli appositi moduli forniti dall’Associazione di tutela.

Con le dichiarazioni dovranno essere indicate le varietà seminate per superficie di coltura con i dati catastali e le quantità di risone prodotto per singola varietà.

Le coltivazioni destinate alla produzione di seme dovranno essere dichiarate separatamente per varietà, per superficie catastale e quantità di semente prodotta.

La dichiarazione delle superfici da coltivare dovrà pervenire agli uffici dell’Associazione di tutela entro il 31 maggio di ogni anno accompagnata dalla copia della denuncia prevista per legge all’Ente Nazionale Risi.

Con le stesse modalità, entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell’inizio della commercializzazione dei prodotti, i risicoltori dovranno presentare la dichiarazione dei quantitativi di riso grezzo prodotto, suddivisi per varietà, accompagnata dalla copia della dichiarazione da presentare all’E.N.R.

Fertilizzazione - Le concimazioni devono essere finalizzate all’ottenimento di un prodotto sano e di perfetta maturazione.

Al fine dell’ottenimento della certificazione I.G.P. le produzioni di qualsiasi varietà coltivata non potranno superare il limite massimo di 7,0 t\ha.

Le quantità dei fertilizzanti azotati debbono essere commisurate alle normali ed effettive necessità della coltura, ricavate anche tramite le analisi chimiche del terreno, dall’esperienza e dai suggerimenti dell’agronomo che l’Associazione di tutela riterrà di interessare.

La tecnica di fertilizzazione deve privilegiare l’interramento dei residui pagliosi di altre colture precedenti e l’impiego di fertilizzanti organici. E’ escluso l’uso di concimi nitrici e dei composti o formulati fertilizzanti che contengano metalli pesanti.

A turno, nel tempo, tra i diversi appezzamenti dell’azienda, il risicoltore s’impegna a fare eseguire le analisi chimiche dei terreni allo scopo di adeguare gli apporti fertilizzanti alle reali necessità delle colture, ad evitare lisciviazioni e possibilità di inquinamento in falda e superficie.

Interventi antiparassitari ed erbicidi - Il controllo della vegetazione infestante le colture, dei parassiti fungini e animali deve essere conseguito, ove possibile, prima che con l’uso dei fitofarmaci pur consentiti dalle leggi - norme di legge che fanno parte integrante del presente Regolamento - applicando gli accorgimenti dettati dalle pratiche di buona e sana agronomia, nel rispetto della tutela dell’ambiente; ricorrendo anche ai suggerimenti dell’agronomo.

Il risicoltore si impegna formalmente a non eseguire trattamenti fungicidi o insetticidi alle colture almeno 50 giorni prima del raccolto.

Il risicoltore si adeguerà nella fertilizzazione, per quanto gli sia possibile, ai principi e alle norme che hanno ispirato l’Unione Europea nella formulazione della Direttiva 2078\92 tesi anche alla protezione dell’ambiente.

Il seme - La semente necessaria per le colture deve essere un prodotto sementiero certificato dall’E.N.S.E. a garanzia della purezza varietale, dell’assenza di parassiti fungini oltre che della germinabilità.

L’essiccazione - Le operazioni di essiccazione del riso grezzo devono essere eseguite con mezzi e modalità operative tali da evitare o da ridurre al minimo la contaminazione degli involucri del grano di riso dagli eventuali residui del combustibile e da odori estranei. Sono preferibili gli essiccatoi a fuoco indiretto, meglio se l’alimentazione dei bruciatori è derivata da metano o g.p.l..

Il riso grezzo o risone posto in magazzino e quello offerto in vendita per la lavorazione non deve superare il 14% di umidità.

Lo stoccaggio del risone - A garanzia di una corretta conservazione del risone, il risicoltore prende impegno a eseguire ogni pratica intesa a impedire l’insorgenza dei parassiti animali o fungini e di fermentazioni anomale.

Al termine dell’estate, comunque prima del raccolto, provvederà a compiere i trattamenti insetticidi prima di operare la pulizia dei magazzini, silos o celle di stoccaggio.

Il risicoltore è tenuto al controllo della pulizia e proprietà della mietitrebbiatrice dai residui di precedenti raccolti e dei veicoli propri e di terzi adibiti al trasporto del risone da immagazzinare o in vendita.

Le caratteristiche mercantili e merceologiche del riso grezzo o risone - Il risicoltore è tenuto a compiere per il risone una resa alla raffinazione di carattere informativo di ciascun lotto di riso prodotto e per ogni varietà, con le indicazioni circa le caratteristiche misurate mediante l’analisi merceologica, tali che riferiscano su eventuali difetti, in linea percentuale. I risultati dovranno esser resi noti all’Associazione di tutela.

L’Ente o la Commissione di controllo, nominata dall’Associazione di tutela, ha la facoltà di decisioni in merito ai prodotti ritenuti idonei a utilizzare i contrassegni che autorizzano la vendita del prodotto quale “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”.

Art.  7
Le norme per le Riserie e le operazioni
per la lavorazione del risone

Norme amministrative - Le Riserie e le Pilerie aziendali che desiderano partecipare alle attività dell’Associazione di tutela per la commercializzazione del “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, sottostando ai controlli di uniformità necessari per il riconoscimento della I.G.P., ne fanno richiesta all’Associazione di tutela fornendo i dati che le riguardano.

Prendono impegno a rispettare le direttive dell’Associazione nonché a soddisfare gli adempimenti economici verso i risicoltori e l’Associazione di tutela stessa, assoggettandosi a tutti i controlli che saranno previsti.

Le Riserie e le Pilerie sono tenute ad adeguarsi alle direttive CEE: AHCCP n° 43 del Consiglio 14 giugno 1993, recepita in Italia con D.L. 26 maggio 1997 n° 155 e successive modifiche nella compilazione del “Manuale di autocontrollo per l’igiene alimentare” pubblicato nel numero della Gazzetta Ufficiale Italiana del 13 giugno 1997.

La Riseria deve comunicare le caratteristiche degli impianti e la capacità lavorativa degli stessi con l’impegno di rendere nota ogni eventuale variazione all’Associazione di tutela.

Per il risone destinato all’ottenimento dell’I.G.P., la Riseria deve indicare in apposito registro di carico e scarico:

i lotti di risone acquistati con l’indicazione della varietà: sia per quantità sia per provenienza;

la resa conseguita in riso raffinato o in riso decorticato destinato alla commercializzazione del riso Raffinato o Integrale I.G.P.;

le quantità di riso Raffinato o decorticato Integrale prodotto e confezionato;

le quantità di riso Integrale e Raffinato I.G.P. venduto;

i lotti, per tipo e quantità di riso Raffinato o Integrale “I.G.P Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, acquistato da altre riserie, distinguendoli per provenienza, varietà, tipo di lavorazione, confezione;

ogni movimento (acquisto o vendita) relativo al risone o al riso idoneo all’Indicazione Geografica Protetta “I.G.P Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, e per la quale sia prevista la richiesta di certificazione, sarà comunicato dalla Riseria all’Associazione di tutela entro la fine del mese durante il quale sono avvenuti i movimenti, come peraltro già previsto per l’E.N.R. a termini di legge.

i registri dovranno esser resi disponibili per i controlli che saranno stabiliti.

Modalità operative raccomandate per la lavorazione del risone - Le lavorazioni ammesse o raccomandate sono quelle qui di seguito indicate.

Scortecciatura o sbramatura - operazione atta ad eliminare le glumelle del grano di riso (lolla) per la preparazione del riso integrale o per la successiva raffinazione dei prodotti.

Nel caso di lavorazioni a preparazione del riso integrale è consentito l’impiego esclusivo degli sbramini a rulli di caucciù. Sono da evitare quelli a palmenti di smeriglio abrasivi dei tessuti cellulari, allo scopo di evitare o di rallentare l’ossidazione successiva dei lipidi contenuti nel pericarpo, resa più facile causa la rottura delle pareti cellulari.

Raffinazione o Sbiancatura - Operazione atta ad asportare dalla superficie del grano, in parte o in toto, le bande cellulari del pericarpo. Può essere eseguita con le apparecchiature meccaniche attualmente di normale impiego. A perfezionamento della qualità dei prodotti o ad integrazione delle operazioni di lavorazione, il riso può essere sottoposto alla lavorazione nell’uso dell’elica a smeriglio, alla pulitura con la spazzola lustrino per l’eliminazione delle residue farine o alla lucidatrice ad acqua-aria.

Art.  8
Le norme per il rivenditore e le caratteristiche
del riso in commercio

Il rivenditore che intende partecipare alle attività di commercio con il “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, presenta domanda all’Associazione di tutela fornendo i dati di identificazione che lo riguardano; si impegna sia all’accettazione dei controlli che sono previsti dal Disciplinare sia alle condizioni economiche che saranno definite per tale attività.

Unitamente ai dati di identità il rivenditore (commerciante) è tenuto a fornire i dati relativi alle proprie capacità di stoccaggio dei prodotti impegnandosi a comunicare eventuali variazioni delle stesse.

Il rivenditore dispone per l’identificazione dei prodotti destinati alla commercializzazione e provvede alla compilazione dei necessari registri che danno l’oggettiva evidenza dei quantitativi in magazzino e dei dati relativi alla provenienza dei prodotti e della loro destinazione.

Le registrazioni debbono essere poste a disposizione per i controlli di pertinenza.

Gli eventuali difetti dei grani di riso non possono superare i limiti percentuali indicati nelle Tabelle ministeriali emanate ogni anno mediante Decreto e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Art.  9
Il confezionamento

Il prodotto “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, per essere ammesso alla certificazione con il contrassegno dell’Associazione di tutela, deve riportare sulla

confezione la denominazione precisa della varietà e non quella di altra consimile, anche quando fosse concesso dalle norme vigenti.

Le confezioni di “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, ai fini dell’immissione al consumo, possono essere dei seguenti pesi espressi in Kg: 0,250 - 0,500 - 1.0 - 5,0.

I prodotti immessi nel commercio con la denominazione “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” devono riportare sulle confezioni il contrassegno numerato rilasciato dall’Associazione di tutela.

Gli aventi diritto alla commercializzazione del “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, in conformità alle norme del presente disciplinare, ne fanno richiesta all’Associazione di tutela specificando i dati necessari ad individuare: la provenienza dei prodotti, la varietà, l’entità quantitativa del lotto e il numero delle confezioni per le quali sono richiesti i contrassegni.

Le denominazioni che possono comparire in caratteri di stampa sulle confezioni sono quelle che le normative di legge prevedono e consentono.

Il nome “I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” deve figurare sulla confezione in caratteri chiaramente distinguibili per dimensioni e colore, unitamente al contrassegno.

L’Associazione di tutela, per poter rilasciare i contrassegni richiesti, dovrà accertare la conformità dei prodotti al presente disciplinare mediante la documentazione rilasciata dall’Organismo controllore.

Art.  10
Enti controllori

Gli Enti controllori sono: l’Ispettorato Centrale di Prevenzione e Repressione Frodi e l’Ente Nazionale Risi.