Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
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Codice 24
Comune di Orbassano (TO) - Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo
21 del decreto legislativo 152/99. Definizione dellarea di salvaguardia
del pozzo idropotabile a servizio dellOspedale S. Luigi
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia del pozzo idropotabile a servizio dellOspedale
San Luigi di Orbassano, è definita come risulta nella planimetria, in scala
1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), e), f), g),
h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dallart. 21 del
Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
La definizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata
al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 16
l/s.
Lutilizzo di portate superiori comporterà una nuova definizione dellarea
di salvaguardia.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni,
sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività agricole, produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività
esistenti i Comuni di Orbassano e di Rivalta, dovranno adeguare il proprio
strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione
che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la
riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile,
la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e ai Comuni di Orbassano e Rivalta, il programma
di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi
nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Orbassano e lAzienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi, dintesa
con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione
Ambientale, con il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale
e con il Comune di Rivalta, al fine di prevenire e ridurre i rischi di
compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovranno:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta e delle zone
di rispetto ristretta ed allargata, in conformità alle disposizioni degli
articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;
- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da
limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente definizione;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica di tenuta
degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo
alle fognature esistenti allinterno della zona di rispetto allargata;
- procedere ad una ricognizione puntuale del territorio al fine di escludere
lesistenza di pozzi perdenti allinterno, o immediatamente a monte, dellarea
di salvaguardia;
- nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della
qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo, con specifico riferimento
ai centri di rischio segnalati dallARPA;
- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto
allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione degli
strumenti urbanistici, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno della zona di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo
stesso Comune di Orbassano è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Il Direttore regionale
D.D. 22 febbraio 2000, n. 157
Salvatore De Giorgio