Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 17 - 29972

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Divignano (NO). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente dei Comuni di Divignano, Pombia e Varallo Pombia, interessante unicamente il Comune di Divignano, in provincia di Novara, e dallo stesso adottata e successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 27 in data 27.11.1997 e n. 27 in data 18.11.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, nel testo normativo della variante, delle ulteriori modificazioni, specificatamente riportate nell’allegato documento in data 31.3.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, adottata dal Comune di Divignano, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 27 in data 27.11.1997, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Tav. - Grafico delle osservazioni, progetto preliminare, azzonamento aree urbane, in scala 1:2000

- Tav. - Grafico delle osservazioni, aree ambientali e documentarie, in scala 1:750

- Tav. - Progetto definitivo, azzonamento aree urbane, in scala 1:5000

- Tav. - Progetto definitivo, azzonamento aree urbane, in scala 1:2000

- Tav. - Progetto definitivo, aree ambientali e documentarie, in scala 1:750

- Tav. - Progetto definitivo, comparti di analisi, in scala 1:2000

- Tav. - Individuazione e delimitazione delle aree oggetto della variante, azzonamento aree urbane, in scala 1:2000

- Elab. - Relazione

- Elab. - Tabelle

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Elab. - Relazione geologico-tecnica

- Tav. 01 - Planimetria, Corografia del territorio Comunale, in scala 1:10000

deliberazione consiliare n.27 in data 18.11.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Proposta di controdeduzioni alle modifiche ed integrazioni richieste dall’Assessorato Urbanistica e Pianificazione Territoriale e dell’Area Metropolitana, Edilizia Residenziale, Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Urbanistico Territoriale, Area Provincia di Novara, alla terza variante al P.R.G.I. del Comune di Divignano

- Tav. - Progetto definitivo, azzonamento aree urbane, in scala 1:2000

- Tav. - Progetto definitivo, azzonamento aree urbane, in scala 1:5000

- Tav. - Progetto definitivo, comparti di analisi, in scala 1:2000

- Elab. - Analisi morfologica, idrogeologica ed idrologica sul tratto di asta del Torrente Agamo che scorre nel territorio comunale di Divignano.

(omissis)

Allegato

Norme di Attuazione

Art. 5, punto 21

Aggiungere al termine del 3º capoverso, dopo la prescrizione “... sia maggiore o uguale a mt. 3,00" il seguente testo ”in assenza di strutture preesistenti sul confine dovrà intercorrere uno specifico accordo con i proprietari confinanti. Nel caso di costruzioni di bassi fabbricati con altezze inferiori a mt. 3,00 si richiamano i disposti del Codice Civile."

Art. 26

Introdurre quale ultima comma la seguente disposizione

“Si intendono qui richiamate le conclusioni delle indagini idrogeologiche e geologico-tecniche predisposte a supporto del Piano Regolatore e delle successive varianti, i cui contenuti cautelati hanno carattere prescrittivo.

Con riferimento alle analisi morfologiche, idrogeologiche ed idrologiche sul torrente Agamo, approntate a supporto della variante n. 3 del Comune di Divignano, si richiamano le limitazioni d’uso imposte sulle parti di territorio indicate come esondabili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle distanze dai corsi d’acqua ex art. 29 L.R. 56/77 definite in altra parte dell’articolato.”