Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
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Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 42 - 29997
Approvazione linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi
di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi-socio
assistenziali e sanitari.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
-di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, le linee-guida
per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento
ai danni di minori, unitamente alla relativa premessa, di cui agli Allegati
A e B, parte integrante alla presente Deliberazione;
-di prevedere che alla diffusione delle suddette linee-guida presso i servizi
socio-assistenziali e sanitari competenti, nonché presso gli altri enti
ed istituzioni coinvolte, si provvederà con apposite iniziative di carattere
informativo-formativo, da avviarsi a cura della Direzione Regionale Politiche
Sociali.
(omissis)
Allegato
PREMESSA
Per abuso allinfanzia si intendono: gli atti e le carenze che turbano
gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea,
al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni
sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale
da parte di un familiare o di terzi (IV Seminario Criminologico-Consiglio
dEuropa, Strasburgo-1978).
Nel termine complessivo sono quindi compresi la trascuratezza, il maltrattamento
fisico, il maltrattamento psicologico, labuso sessuale, la violenza assistita,
lo sfruttamento del minore e la sindrome di Munchausen.
Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore da parte di
un partner preminente in attività sessuali anche non caratterizzate da
violenza esplicita.
1. Caratteristiche del fenomeno
Il fenomeno del sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori:
-è sommerso: tende a richiamare attenzione soltanto quando assume un livello
di gravità tale da causare danni spesso irrimediabili. E necessario, quindi,
porsi in un atteggiamento attivo per poterlo rilevare tempestivamente;
-è connesso ad un alto indice di occultamento;
-è pericoloso e richiede, pertanto, lattivazione di adeguati interventi
di protezione e tutela;
-è difficilmente rilevabile con sufficiente certezza, pertanto richiede
una presa in carico anche delle situazioni dubbie;
-è complesso e multiproblematico: per cui si dovrà procedere ad una valutazione
interdisciplinare congiunta;
-tende a cronicizzarsi, piuttosto che risolversi spontaneamente, per cui
le azioni intraprese dovranno essere idonee e tempestive;
-viene spesso negato, in quanto la famiglia si sottrae allintervento degli
operatori: è necessario cercare di stabilire un terreno comunicativo, tenendo
conto dellatteggiamento di negazione della famiglia;
-si tratta spesso di una patologia familiare: la diagnosi e la terapia
possono pertanto coinvolgere lintero nucleo;
-tende a perpetuarsi: un bambino che subisce abusi e maltrattamenti ha
maggiori probabilità di diventare a sua volta un genitore maltrattante
e/o a sviluppare una patologia psichiatrica.
2. Obiettivi degli interventi e delle linee-guida
La definizione di indicazioni precise sulle modalità di rilevazione, segnalazione
e presa in carico dei casi di sospetto abuso e maltrattamento ai danni
di minori è volta al raggiungimento, a livello territoriale, dei seguenti
obiettivi:
-prevenzione del fenomeno;
-presa in carico efficace ed integrata del caso conclamato e delle situazioni
sospette;
-trattamento tempestivo della patologia familiare, se esistente;
-protezione adeguata del minore sia nei confronti della situazione subita,
sia nel corso di ogni procedimento ad essa connesso.
3. La rete
La famiglia
Il fenomeno del maltrattamento e dellabuso sessuale in particolare, si
manifesta, in Italia, in maniera prevalente nellambiente familiare (1),
in situazioni dove, spesso, tale fenomeno è accompagnato da altri aspetti
di problematicità e fattori di rischio e disagio sociale.
In questo contesto, le misure di tutela e protezione del minore dovranno
accompagnarsi ad una valutazione sulle possibilità di recupero delle capacità
genitoriali compromesse. In caso di prognosi positiva, verrà elaborato
un progetto complessivo di aiuto al bambino ed alla sua famiglia, volto
al ripristino delle relazioni genitoriali ed al rientro, qualora possibile
ed opportuno, in prospettiva, del minore entro il contesto dorigine, nel
caso in cui ne sia stato disposto lallontanamento.
Eventuali attività tese a coinvolgere la famiglia nel riconoscimento dellabuso
e dei problemi che lhanno provocato, in ogni caso, dovranno tener conto
delle esigenze di indagine eventualmente in corso da parte delle Autorità
Giudiziarie.
Gli operatori dei servizi sociali
I servizi socio-assistenziali del territorio sono chiamati ad assicurare
risposte di tutela della salute psico-fisica del minore presunta vittima
di episodi di violenza. Secondo quanto meglio esplicitato entro le linee-guida
regionali, essi sono tenuti ad attivare, in maniera integrata, le misure
di tutela, presa in carico e sostegno del minore durante tutto il procedimento,
comprese eventuali iniziative disposte dallAutorità Giudiziaria competente,
nonché quelle conseguenti e successive agli esiti del procedimento stesso.
Dai dati di letteratura che evidenziano come una percentuale significativa
di casi si verifichi allinterno di nuclei noti ai servizi per motivazioni
diverse, emerge limportanza centrale dei servizi nella prevenzione primaria
e secondaria del maltrattamento ed abuso.
Le prestazioni di tipo socio-assistenziale al minore ed alla famiglia saranno
costantemente integrate con quelle di tipo sanitario, in unottica di intervento
globale della rete dei servizi, che assicuri risposte tempestive ai bisogni
emergenti, valorizzando le risorse e lapporto delle diverse professionalità
coinvolte ed evitando la sovrapposizione delle iniziative. (2)
Gli operatori dei servizi sanitari
Gli operatori dei servizi sanitari possono entrare in contatto con il fenomeno
attraverso la constatazione di lesioni (pediatri di base, DEA, ecc.) oppure
attraverso una anamnesi sospetta. Abilità chiave delloperatore sanitario
sono il riconoscere, diagnosticare, trattare e riferire i casi di violenza
familiare. Data la frequenza del fenomeno, la violenza è argomento che
deve rientrare in qualsiasi valutazione pediatrica, alla stessa stregua
del controllo dello stato vaccinale (3).
Quando i bambini si presentano con una positività anamnestica per violenza
o per sospetti abusi fisici, non si può ignorare la possibilità che la
madre che li accompagna sia soggetta a sua volta a violenza.
I bambini testimoni di violenze sono conosciuti come le vittime silenziose
o invisibili. E dimostrato che tali bambini sono a rischio per le stesse
sequele psicologiche e mentali dei bambini vittime dirette di violenza.
E utile che i medici che rilevano segni sospetti, oltre che segnalare
alla autorità giudiziaria, si mettano in contatto con il medico di base
per confrontarsi sullargomento.
Gli operatori dei servizi educativi e scolastici
I segnali di disagio e le richieste di aiuto da parte del minore sono spesso
raccolti, in prima istanza, dagli operatori dei servizi educativi e scolastici,
pubblici e privati, che vengono a contatto con il minore nel suo percorso
di crescita.
Benché altri siano gli operatori competenti a prendere in carico il caso,
è auspicabile che siano diffuse anche presso gli operatori dei servizi
educativi e scolastici le conoscenze necessarie a riconoscere, rilevare
e raccogliere tempestivamente le richieste di aiuto, nonché i riferimenti
necessari per attivare in tempi brevi, attraverso il coinvolgimento degli
operatori sociali e sanitari competenti, un percorso di approfondimento
della situazione e le misure di protezione eventualmente necessarie.
Il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica
Il Tribunale per i Minorenni ha funzioni di tutela del minore in tutte
le situazioni di pregiudizio ascrivibili a comportamenti dei genitori o
di familiari a cui il minore è affidato: la situazione di pregiudizio per
il bambino è indipendente dalla natura dolosa o colposa del comportamento
dei genitori.
Il Tribunale dei Minori può disporre unindagine per chiarire i contenuti
della segnalazione, può dettare prescrizioni alla famiglia, con possibilità,
nei casi più gravi, di decidere lallontanamento del minore dal nucleo.
E costituito, oltre che da magistrati, da giudici onorari, rappresentanti
di diverse professionalità attinenti alle problematiche minorili.
La Magistratura penale (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario,
Tribunale Penale, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni)
ha come finalità accertare se è stato commesso un reato ed, in particolare,
per quanto rileva in questa sede, una violenza o sfruttamento sessuale
o una lesione allintegrità fisica del minore, applicando le sanzioni previste
dalla Legge.
4. Riferimenti giuridico-legislativi
a. aspetti generali
Il contesto in cui si situano lazione dello Stato, dellAmministrazione
Regionale e dei servizi preposti alla tutela dei minori non può prescindere,
in questo specifico settore, dai fondamentali principi sanciti, anzitutto,
da norme di carattere internazionale.
In questa prospettiva, strumento normativo fondamentale che ispira lazione
delle istituzioni è la Convezione di New York sui diritti del fanciullo
(ratificata in Italia con L. n.176 del 27 maggio 1991).
Limitandosi, in questa sede, ad esaminare brevemente soltanto i principi
fondamentali più strettamente inerenti alla materia trattata, si richiama
anzitutto lart. 3 della suddetta Convenzione, che ribadisce la necessità
che il superiore interesse del fanciullo sia tenuto in preminente considerazione
in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi.
In questo quadro, al fanciullo capace di discernimento va garantito (art.12)
il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione
che lo interessa. A tal fine, in particolare, al fanciullo sarà data la
possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa
che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o organo
appropriato...
Lart. 19, inoltre, fa obbligo agli Stati contraenti di adottare ogni
misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il
fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche
o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento,
compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato alluno
o allaltro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale
(o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che il suo affidamento.
Per il bambino vittima di una forma di negligenza, di sfruttamento o di
maltrattamenti, gli Stati sono tenuti ad adottare ogni adeguato provvedimento
per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il riinserimento
sociale... Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in
condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propri persona
e la dignità del fanciullo.
A questo importante documento, che sancisce compiutamente i diritti dei
minori e le responsabilità delle istituzioni, non solo statali, nel garantirli
e dare loro effettività, si rifanno altri significativi atti adottati a
livello europeo ed internazionale, elaborati nel settore, in senso ampio,
della violenza sessuale e dello sfruttamento dei minori.
Tra di essi, pur nella consapevolezza di non fornire un elenco esaustivo,
si richiamano brevemente:
-la Raccomandazione del Consiglio dEuropa n.91/11, adottata il 9 settembre
1991, in tema di sfruttamento sessuale, pornografia, prostituzione e traffico
di minori e giovani adulti;
-la dichiarazione di intenti ed il programma operativo adottati dalla Conferenza
Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali,
tenutasi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996.
In essi, sia pure in contesti più specifici, ma altamente integrati ed
in parte sovrapposti alla materia in discussione, si trovano ripresi e
sottolineati i principi fondamentali sopra richiamati, quale punto di partenza
per definire strategie, azioni e strumenti che si traducano in efficaci
forme di prevenzione, tutela e trattamento dei minori cui i diritti sopra
elencati siano negati o messi in pericolo.
Tra gli aspetti fondamentali trattati nei suddetti atti, si sintetizza
in breve quanto segue:
- ai fini di una efficace prevenzione del fenomeno, viene ritenuto fondamentale
promuovere programmi di sensibilizzazione e formazione, rivolti agli operatori
responsabili della tutela dei minori nei settori dei servizi sanitari,
sociali, delleducazione, della giustizia, al fine di diffondere idonei
strumenti di conoscenza dei fenomeni e di agevolarne il riconoscimento;
- la sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sugli effetti negativi
del fenomeno dovrà estendersi anche allopinione pubblica ed alla collettività
in generale, onde favorire una presa di coscienza generalizzata del problema;
- viene raccomandata la raccolta di appropriate informazioni statistiche
sullandamento dei fenomeni, sia a fini scientifici, che di politica criminale;
- si ritiene fondamentale altresì la cooperazione tra tutti gli organismi
pubblici e privati che trattano i casi di abuso sessuale entro e fuori
dalla famiglia;
- per quanto riguarda le attività di tutela e trattamento dei casi, agli
Stati membri del Consiglio dEuropa è fatta raccomandazione di promuovere
e sostenere i servizi per la salvaguardia dei minori e di sostenere a livello
locale la creazione di centri con lobiettivo di fornire assistenza medica,
psicologica, sociale o giuridica ai minori a rischio o vittime di sfruttamento
sessuale.
Ai bambini in tali situazione andrà garantito pieno accesso allassistenza
dei servizi di sostegno, nellambito di programmi e risposte differenziate,
formulati ad attuati parallelamente ai procedimenti di competenza dellAutorità
Giudiziaria.
-sul versante specifico della procedura penale, si rimarca limportanza
di creare particolari condizioni per laudizione dei minori, volte a diminuirne
gli effetti traumatici ed a favorire un contesto di maggiore attendibilità
dei minori vittime o testimoni di tali reati, nel rispetto della loro dignità
e del loro diritto alla riservatezza.
-il programma operativo di Stoccolma, infine, richiama lattenzione sul
fatto che le sanzioni penali adottate nei confronti dei colpevoli di reati
di natura sessuale verso i bambini dovrebbero essere accompagnate da interventi
socio-sanitari e psicologici adeguati a determinare modificazioni nel comportamento
di tali soggetti.
b. riferimenti normativi specifici relativi alloperare concreto dei servizi.
Secondo lart. 331 cod. proc. pen., gli operatori dei servizi (sanitari,
assistenziali, educativi), nella loro qualità di pubblici ufficiali, nonché
gli incaricati di un pubblico servizio, che, nellesercizio o a causa delle
loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile
dufficio (4), sono tenuti a farne denuncia per iscritto, anche quando
non sia individuata la persona alla quale il reato sia attribuito (comma
1).
Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto,
esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto (comma 3).
A norma dellart. 9 L. 4 maggio 1983 n.184, Chiunque ha facoltà di segnalare
allautorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti
un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale
per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono
di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
Al proposito, va ricordato che integra la situazione di abbandono di un
minore non soltanto la precisa ed esplicita manifestazione di volontà di
abbandonare il figlio da parte dei genitori, ma anche lesistenza di comportamenti
dei medesimi tali da poter, conseguentemente, compromettere in modo grave
ed irreversibile la crescita psico-fisica del minore. Labbandono ricorre
altresì ogniqualvolta si verifichi una obiettiva e non transitoria carenza
di quel minimo di cure materiali e di aiuto psicologico necessari per assicurare
al minore un ambiente idoneo a consentirgli di realizzare la sua personalità
e tale da evitare danni irreversibili allequilibrio psichico.
(Cass. Sez. I, 7.11.1997; Cass. Sez. I, 1.6.1994; Cass. Sez. I, 4.9.98).
Anche le situazioni di grave abuso sessuale o maltrattamento, pertanto,
vanno segnalate affinché il Tribunale per i Minorenni verifichi leventuale
sussistenza dello stato di abbandono.
Secondo lart. 609-decies, commi 2-3-4, cod.pen., nei casi previsti dal
comma 1 (5), lassistenza affettiva e psicologica della persona offesa
minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza
dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse
dallautorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata lassistenza dei servizi minorili
dellAmministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti
locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì lautorità giudiziaria
in ogni stato e grado del procedimento.
Infine, in base allart.2 della L.3 agosto 1998 n.269 contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di
minori, il Tribunale per i Minorenni deve adottare i provvedimenti utili
allassistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento
del minore.
5. I tempi
Lazione del maltrattamento rappresenta un segnale, mentre lelemento significativo
è la relazione maltrattante. Tale fenomeno quindi ha una storia, di cui
il sintomo fisico non è che un momento.
Lelemento tempo deve essere tenuto in particolare considerazione come
distanza che separa le diverse fasi della rilevazione, segnalazione, diagnosi,
rispettando lesigenza della maggiore tempestività nellapprofondire gli
elementi di sospetto, onde attivare le necessarie misure di protezione.
6. Gli strumenti
-rilevazione
Attraverso la rilevazione, loperatore che viene in contatto con il minore,
raccoglie i segnali provenienti dal bambino e dalla sua famiglia e valuta
se siano riconducibili ad unipotesi di sospetto abuso o maltrattamento:
non è responsabilità delloperatore dimostrare che si sia verificata una
violenza, ma di dare avvio al percorso di tutela in caso di sospetto.
-segnalazione
La segnalazione è un atto di responsabilità individuale. Tale segnalazione
non è la formulazione di un giudizio, ma è lapertura di una collaborazione:
essa costituisce il momento fondamentale del percorso diagnostico e prognostico
e va considerata come risorsa per il percorso terapeutico.
Attraverso la segnalazione, gli operatori dei servizi informano la Magistratura
Minorile degli elementi che hanno rilevato dal punto di vista tecnico-professionale
sul pregiudizio in cui si troverebbe il minore. La segnalazione deve essere
analitica, nella misura in cui è possibile essere precisi.
-denuncia
Il termine richiama un preciso obbligo (art.331 cod. proc. pen.) degli
operatori che, nella loro qualità di pubblici ufficiali, o di incaricati
di un pubblico servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile dufficio:
essi sono tenuti, in tali circostanze, a farne denuncia per iscritto allAutorità
Giudiziaria, come meglio specificato nelle linee-guida.
-referto
E un certificato che assolve al dovere degli esercenti una professione
sanitaria di contribuire alla ricostruzione probatoria (6).
-esame clinico
Ha lo scopo di individuare sul corpo del minore le tracce della violenza
Attraverso lesame clinico, vengono messi in atto strumenti volti ad accertare
lesistenza del fenomeno, attraverso lanalisi di segni di tipo fisico,
aspetti psicologici, racconti del minore.
Si ritiene opportuno sottolineare che lanamnesi e la descrizione degli
elementi sopra citati non devono portare alla formulazione di un giudizio,
ma fornire informazioni e acquisire dati che per la loro completezza possono
essere utilmente impiegati nelle valutazioni tecnico-giudiziarie, in modo
da non influire sul successivo operato delle istituzioni che invece sono
preposte a formulare una valutazione ed a prendere i provvedimenti necessari.
-validazione
Per validazione si intende lapprofondimento in ordine allattendibilità
della presunta vittima e quindi della sussistenza dellipotesi di abuso
o maltrattamento.
-diagnosi e valutazione
La diagnosi e la valutazione di abuso o maltrattamento sono per definizione
multidisciplinari: ciascuno dei servizi coinvolti è tenuto a raccogliere
e mettere a disposizione degli altri gli elementi acquisiti attraverso
gli strumenti specifici della sua professionalità, al fine di giungere
ad una valutazione complessiva e globale.
-audizione protetta
Per audizione protetta si intende, di regola, lassunzione della testimonianza
del minore di anni 16 nel processo penale effettuata in adeguato ambiente
esterno al Tribunale, attrezzato con specchio unidirezionale, con lintervento,
in ausilio del giudice, di un esperto in psicologia infantile, o altro
operatore psico-sociale, o di un familiare, quando compatibile, e con riproduzione
audiovisiva dellatto.
NOTE
(1) Cfr. Proposte dintervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
del maltrattamento, documento della Commissione Nazionale per il coordinamento
degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale
dei minori-Dipartimento Affari Sociali.
(2) A norma dellart. 3-quater del D. Lgs. n.502 del 30.12.1992 e s.m.i.,
il distretto assicura, nellambito di ogni A.S.L., i servizi di assistenza
primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie di cui al successivo
art. 3-quinquies, tra le quali sono previste le prestazioni sanitarie
a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione.
(3) Accademia Americana di Pediatria.
(4) Per reati procedibili dufficio si intendono tutte quelle ipotesi criminose
per le quali lo Stato è tenuto a perseguire il responsabile a prescindere
dalla volontà dei privati titolari dei diritti che sono stati violati.
Dopo le modifiche introdotte dalla legge 15 febbraio1996 n.66, sono procedibili
dufficio i più significativi tra i reati sessuali posti in essere allinterno
della famiglia:
a) gli atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto
gli anni dieci (artt. 609-quater ultimo comma e 609-speties comma 4 n.5
cod. pen.) da chiunque commessi;
b) la violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-ter e 609-septies comma 4 n.1
cod. pen.), quando a essere costretta a compiere o subire atti sessuali
(con violenza o minaccia o abuso di autorità, o abusando della sua condizione
di inferiorità psichica o fisica) sia una persona che al momento del fatto
non ha compiuto gli anni quattordici;
c) la corruzione di minorenni, che consiste nel commettere degli atti sessuali
in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla
assistere (art.609-quinquies cod.pen.);
d) gli atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto
gli anni sedici (artt.609-quater comma 1 n.2 e 609-septies comma 4 n.2
cod. pen.) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di
lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
e) la violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-ter e 609-septies comma 4 n.3
cod. pen.) commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio nellesercizio delle proprie funzioni;
f) la violenza sessuale di gruppo (art.609-octies cod. pen.) che consiste
nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza
sessuale;
g) i maltrattamenti in famiglia (art.572 cod. pen.), tra i quali si deve
far rientrare labuso a sfondo sessuale, quantomeno nei casi, purtroppo
ricorrenti, di condotte continuative e non isolate da parte delladulto
(che ben rientrano nel concetto di asservimento per soddisfare gli istinti
delladulto, a cui fa riferimento la norma).
Anche nei casi di procedibilità dei reati a querela di parte, facoltà che
per i minori di età inferiore agli anni quattordici spetta allesercente
la potestà, ossia ai genitori o al tutore (art.120 cod. pen.), si deve
tener conto della possibilità di nominare un curatore speciale, in caso
di conflitto di interessi tra esercente la potestà e minore.
Il curatore speciale viene nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari,
su istanza del Pubblico Ministero o degli enti che hanno per scopo la
cura, leducazione, la custodia o lassistenza dei minorenni. Il curatore
speciale, oltre alla proposizione della querela, ha la facoltà di costituirsi
parte civile nel procedimento penale nellinteresse del minore (artt. 338
cod.proc.pen., 121 cod.pen.)
(5) Violenza sessuale (art.609-bis), con le relative circostanze aggravanti
in caso di fatti commessi ai danni di minori (art. 609-ter); corruzione
di minorenne (art. 609-quinquies); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies)
e atti sessuali con minorenne (art.609-quater).
(6) Per una definizione puntuale delle professioni sanitarie, si rinvia
a quanto previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro di comparto attualmente
vigenti.
Allegato B
Linee-guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso
sessuale e maltrattamento ai danni di minori.
Il percorso metodologico
Nel momento in cui i servizi locali, socio-assistenziali o sanitari, gli
operatori della scuola, oltre agli organismi di Polizia, nellesercizio
delle proprie funzioni, vengono a conoscenza/rilevano una situazione di
sospetto maltrattamento/abuso, deve attivarsi tempestivamente il collegamento
multidisciplinare finalizzato alla presa in carico del caso.
Dalla segnalazione agli interventi di competenza dellAutorità Giudiziaria
Loperatore sociale o sanitario che per primo riceve la segnalazione, o
viene a conoscenza del caso, deve attivare fin da questo momento rispettivamente
lU.O.A. di N.P.I. e/o il Servizio di Psicologia, ove esistente, o il Servizio
socio-assistenziale di riferimento per quel territorio, al fine di assicurare
fin dal primo momento la necessaria interazione tra i servizi competenti,
ed in attesa di rapportarsi con léquipe multidisciplinare di riferimento,
in raccordo con la quale andrà seguito ciascun caso.
Nellipotesi in cui la prima conoscenza del caso sia acquisita da operatori
di servizi/enti diversi da quelli socio-assistenziali e sanitari, gli stessi
devono segnalare la situazione alla Magistratura ed attivare contestualmente
uno dei due servizi (socio-assistenziale o sanitario) di cui sopra.
I servizi, dando priorità assoluta ai casi di sospetto abuso/maltrattamento,
effettuano una prima valutazione congiunta della gravità della situazione,
al fine di:
- acquisire ulteriori elementi a sostegno della relazione da inviare allAutorità
Giudiziaria, fermo restando che la segnalazione andrà effettuata qualora
le dichiarazioni del minore o indicatori a livello psico-affettivo e fisico
rendano quantomeno possibile che sia stato vittima di un abuso o maltrattamento.
-verificare se sussistono elementi di tale gravità da rendere opportuno
un provvedimento in merito alla collocazione del minore.
Gli operatori dei servizi, sociale e sanitario, che seguono il caso, effettuano
la segnalazione congiunta alla Magistratura, qualora non sia già intervenuta
una segnalazione da parte di chi sia venuto a conoscenza del caso.
Si ricorda comunque che, in base allart. 403 cod. civ., gli operatori
dei servizi, qualora ravvisino una situazione di grave pregiudizio per
il minore, così urgente da non consentire lemanazione di un provvedimento
di limitazione della potestà da parte del Tribunale per i Minorenni, anche
su richiesta dellAutorità di Polizia o di propria iniziativa, possono
collocare il minore in luogo sicuro, sino a quando non si provveda in modo
definitivo alla sua protezione.
Modalità della denuncia
Qualora gli elementi acquisiti non consentano di ipotizzare la sussistenza
di un vero e proprio reato, la segnalazione va inviata esclusivamente alla
Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
La denuncia deve essere inviata a:
-Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
-Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
La denuncia deve essere effettuata per iscritto, devessere analitica e
descrivere le dichiarazioni, esperienze, atteggiamenti e comportamenti
del minore in modo chiaro e con la massima obiettività.
Qualora loperatore ravvisi lurgente necessità di documentare a livello
sanitario tracce che paiono riconducibili ad esperienze traumatiche, potrà
rivolgersi alla Polizia Giudiziaria per gli opportuni approfondimenti sanitari.
Coinvolgimento della famiglia
Prima di intraprendere attività finalizzate a coinvolgere i genitori nel
riconoscimento dellabuso e dei problemi familiari che lhanno provocato,
è indispensabile che gli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari
prendano preventivo contatto con lAutorità Giudiziaria Minorile o la Procura
Penale, onde evitare di compromettere lesito di eventuali atti di indagine
penale in corso o di urgente effettuazione.
Si fa presente, infatti, che iniziative di informazione intempestive nei
confronti delle persone coinvolte possono pregiudicare gravemente gli stessi
atti di indagine.
Indagine
Dopo la segnalazione, ed anche nei casi in cui il Tribunale per i Minorenni
abbia disposto un allontanamento provvisorio del minore, le attività dei
servizi proseguono, al fine di assicurare:
a. il monitoraggio della situazione;
b. il sostegno e la protezione del minore;
c. laccertamento/validation del caso.
Mentre le attività di cui alle lettere a. e b. sono di competenza degli
operatori che hanno in carico il caso a livello territoriale, per la validazione
lAutorità Giudiziaria può decidere di investire un consulente esterno
oppure léquipe multidisciplinare dei servizi territoriali: in questultimo
caso gli operatori acquisiranno elementi validi per il trattamento futuro.
Dalla valutazione alla presa in carico e trattamento
E possibile che il Tribunale per i Minorenni richieda ai servizi competenti
la presa in carico della situazione del minore, per effettuare un approfondimento
delle relazioni familiari, delle cause dellabuso o del maltrattamento
ed una prognosi sulla recuperabilità delle funzioni genitoriali, oltre
alla verifica circa la disponibilità allaffidamento di valide figure parentali
sostitutive.
La prognosi deve essere effettuata dal Servizio socio-assistenziale, dallU.O.A.
di N.P.I. e/o dal Servizio di Psicologia, attraverso un percorso integrato
di concertazione tra tutti i servizi coinvolti.
Le attività di valutazione della recuperabilità della relazione genitori/figli
devono essere concordate ed integrate con gli operatori del Dipartimento
di Salute Mentale e, ove coinvolto, del Ser.T., ai fini diagnostici e prognostici,
anche per quanto riguarda leventuale successivo trattamento degli abusanti.
Prognosi positiva
Esiste un margine di recuperabilità della relazione genitori/figli. Si
elabora un progetto famiglia/bambino.
Prognosi negativa
La relazione genitori/figli è irrecuperabile. Il progetto dintervento
riguarda le misure a protezione del minore, compresa la sua eventuale collocazione
in ambito eterofamiliare.
In entrambi i casi, le prognosi vanno comunicate al Tribunale per i Minorenni,
onde consentire lemissione dei provvedimenti più opportuni di limitazione
della potestà genitoriale oppure a tutela del minore.
Nelle situazioni di abuso, qualora il genitore dia la propria disponibilità
al trattamento, si potrà valutare con la Magistratura Penale la possibilità
di un ricovero in struttura protetta in luogo della detenzione.
Audizione protetta
I riferimenti normativi sono dati dallart. 392 cod. proc. pen., che consente
di assumere la testimonianza del minore di anni sedici nei procedimenti
per i delitti di cui agli artt. 600 bis e segg. cod. proc. pen. nel corso
delle indagini preliminari. Inoltre lart. 398 cod. proc. pen., al comma
5 bis consente per gli stessi reati di effettuare lincidente probatorio,
anche in luogo diverso dal Tribunale, avvalendosi il Giudice, ove esistano,
di strutture specializzate di assistenza, con documentazione fonografica
o audiovisiva integrale.
Le stesse modalità sono utilizzabili in caso di testimonianza nel corso
del dibattimento ove, su richiesta del minore vittima del reato o del suo
difensore, la testimonianza può essere raccolta mediante luso di un vetro-specchio
con impianto citofonico e con lausilio di un familiare del minore o di
un esperto in psicologia infantile (art. 498 commi 4-4 bis e 4 ter Cod.
proc.pen.).
Si richiama lattenzione sul fatto che i servizi sono tenuti ad assistere
il minore anche in questa fase: è pertanto auspicabile che i servizi del
territorio dispongano di personale preparato per assisterlo. Potrà assicurare
la necessaria assistenza psicologica ed affettiva anche un componente delléquipe
multidisciplinare, non necessariamente uno psicologo/psicoterapeuta.
Trattamento
Gli operatori che hanno effettuato la valutazione individuano la risposta
adeguata, anche in termini terapeutici per ogni singola situazione.
Linserimento in una struttura residenziale, ove disposto dal Tribunale,
fa parte del progetto di valutazione e trattamento, che dovrà altresì indicare
se vengono previste visite protette, con quali modalità ed in quale luogo.
Particolare attenzione andrà prestata allattuazione degli incontri tra
genitori/parenti e minore, se del caso in luogo attrezzato, con lassistenza
di personale idoneo, sia al sostegno del minore, sia allosservazione delle
dinamiche di rapporto.
Le équipes multidisciplinari
Tutti gli operatori dei servizi territoriali devono avere conoscenze specifiche
su come comportarsi nellespletamento di quelle che sono comunque le proprie
competenze istituzionali e sulla presa in carico dei casi. E in ogni caso
opportuno contemplare la possibilità di chiedere una consulenza tecnica
specifica sulla valutazione della gravità ed urgenza del caso, sulle procedure
da seguire...
Nellambito di ogni A.S.L., inoltre, dovrà essere presente personale medico
specificamente formato per riconoscere:
a. segni di maltrattamento;
b. tracce di abuso sessuale.
Occorre, quindi, prevedere la costituzione, sul territorio regionale, di
équipes multidisciplinari con funzioni di consulenza per gli operatori
del territorio.
Tali équipes saranno composte da almeno:
-un operatore sociale per ogni ente gestore delle funzioni socio-assistenziali
facente capo allA.S.L. di riferimento;
-un operatore dellU.O.A. di N.P.I.;
-un operatore del Servizio di Psicologia, ove esistente;
-un operatore del Ser.T.;
-un pediatra di comunità;
-un operatore del Dipartimento di Salute Mentale;
-un ginecologo e/o medico legale;
-un operatore dei Servizi Minorili dellAmministrazione della Giustizia.
Compito di tale équipe è quello di fornire la propria consulenza in tutte
le fasi del procedimento e, quando necessario, di prendere in carico i
casi concreti, secondo quanto di seguito specificato.
Tutti i casi di abuso/maltrattamento andranno seguiti in raccordo servizi
di base/équipe multidisciplinare.
In linea di massima, non si dovrebbero costituire équipes che si occupino
esclusivamente ed a tempo pieno dei casi di abuso e maltrattamento, ma
i diversi enti dovrebbero individuare operatori referenti, secondo quanto
sopra specificato, da mettere a disposizione a tempo parziale, per le attività
progettuali specifiche delle équipes, le quali devono operare in stretta
collaborazione con gli operatori dei servizi coinvolti a livello distrettuale
nei singoli casi.
Funzioni delléquipe multidisciplinare
Rientrano tra le funzioni delle équipes multidisciplinari:
1. la consulenza agli operatori per:
-la segnalazione,
-la valutazione,
-la validazione,
-gli eventuali trattamenti specialistici;
2. le attività di formazione ed aggiornamento degli operatori, in particolare
attraverso lindividuazione delle attività formative ulteriori da assicurare
agli operatori, rispetto alla formazione a carattere generale a livello
regionale;
3. la raccolta dei dati relativi alle attività (segnalazioni, rilevazioni,
esiti, procedimenti...), che verranno annualmente trasmessi alla Regione
Piemonte, con modalità da definirsi.
Ordinariamente, si costituirà una équipe per ogni A.S.L., ma si prevede
la possibilità, previa autorizzazione regionale, in presenza di specifici
indicatori (territori a bassa densità di popolazione, limitato numero di
casi), oppure su delega di più Aziende, di costituire una équipe di riferimento
per più A.S.L.
In ogni quadrante, nel caso in cui si siano costituite più équipes multidisciplinari,
si riunisce, con cadenza periodica, un coordinamento delle équipes multidisciplinari,
con funzioni di programmazione di attività comuni, di confronto e scambio
sulle metodologie operative.
Proposte formative
La diffusione della consapevolezza ed attenzione verso i fenomeni di abuso
e maltrattamento, nonché di capacità professionali tali da far fronte ai
casi concreti sono le premesse fondamentali per rendere operative le
presenti linee-guida.
Le attività di sensibilizzazione e formazione in materia di abuso e maltrattamento
ai danni di minori si potranno svolgere su diversi livelli di contenuto
ed approfondimento:
1. sensibilizzazione/formazione di base.
Tali attività formative saranno rivolte a tutti gli operatori che seguono
e sostengono il processo di crescita del bambino, presso le diverse istituzioni
a ciò preposte, possibilmente in momenti comuni che coinvolgano le diverse
professionalità interessate.
Obiettivo delle attività formative di questo primo livello sarà quello
di sviluppare le capacità di ascolto del bambino e di rilevazione dei segnali
di disagio. Conseguentemente, verranno fornite alcune indicazioni precise
sul percorso che, dalla raccolta del segnale, porta alla segnalazione alle
autorità giudiziarie, al coinvolgimento dei servizi sociali/sanitari competenti.
Si ritiene di fondamentale importanza che ogni adulto che entri in relazione
con il bambino, in considerazione del proprio lavoro, possieda un livello
minimo di conoscenze sul come riconoscere e rilevare segnali di disagio/richieste
di aiuto del bambino e sul percorso da attivare al fine di assicurare ladozione
tempestiva di adeguate misure di tutela da parte delle autorità competenti.
La formazione/sensibilizzazione di base dovrà quindi coinvolgere tutti
gli operatori dellarea socio-assistenziale, sanitaria e psicologica. Successivamente,
a ricaduta, la Regione, in accordo con i Provveditorati agli Studi, estende
le attività di sensibilizzazione agli operatori dellarea scolastica e
socio-educativa, avvalendosi anche, laddove possibile ed opportuno, della
collaborazione degli stessi operatori dei servizi sociali e sanitari.
2. formazione sulle modalità della diagnosi e presa in carico dei casi.
Obiettivo di questo secondo livello è quello di incrementare le capacità
professionali degli operatori dei servizi territoriali, ai fini della creazione
di un rete di servizi che assicuri lo svolgimento tempestivo delle funzioni
di:
-accertamento dei sospetti casi di abuso/maltrattamento;
-diagnosi;
-elaborazione di un progetto complessivo di sostegno al minore ed, eventualmente,
in caso di diagnosi positiva, di trattamento dellabusante, ai fini del
recupero della capacità genitoriale;
-presa in carico del caso ed assistenza al minore in tutte le fasi del
procedimento (audizione protetta-visite protette, se previste, trattamento
psicoterapeutico...).
Destinatari di tali attività formative saranno gli operatori dellarea
medica, socio-assistenziale e psicologica.
Ai primi due livelli potranno seguire attività formative di tipo altamente
specialistico, destinate in particolare agli operatori delle équipes multidisciplinari
istituite a livello territoriale.