Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 81 - 29887
L.R. 21/97 e s.m.i. L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). Approvazione del
programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione
delle piccole imprese - Sezione Commercio
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare il programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo
e la qualificazione delle piccole imprese - sezione Commercio - ai sensi
del combinato disposto dell art. 5 della L.R. 21/97, come modificato dalla
L.R. 24/99 e dellart. 18 commi 4 e 5 della L.R. 28/99, costituente lallegato
A alla presente deliberazione, per farne parte integrante.
(omissis)
Allegato
Programma degli interventi per laccesso
1. Definizioni beneficiari e ambiti territoriali di Intervento
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente documento le
piccole imprese commerciali iscritte al Registra Imprese ed aventi sede
operativa nel territorio della Regione Piemonte, operanti nei seguenti
settori:
1. commercio al dettaglio così come definito dallart. 4 comma 1 lett.
b) e dallart. 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n.
114
2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata
dalla Legge 25/8/91 n. 287
3. rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dallart. 28
del D.P.R. 27/4/82 n. 268.
Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
1. commercio allingrosso, così come definito dallart. 4 comma 1 lett.
a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114
2. forme speciali di vendita al dettaglio, così come definite dallart.
4 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114
3. attività di commercio di cui allart. 4 comma 2 dei Decreto Legislativo
31/3/1998 n. 114
Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano
esclusivamente ai programmi di investimento relativi ai settori ammissibili.
Ai fini del presente documento, sono definite nuove imprese quelle iscritte
al Registro Imprese nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento
e quelle che ottengono liscrizione al Registro Imprese entro dodici mesi
dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, in possesso
dei requisiti di cui sopra, ed operanti nel territorio della Regione Piemonte.
Fermi restando gli obiettivi individuati per le aziende consolidate, sola
per questa tipologia vengono finanziati anche gli investimenti effettuati
nel corso dei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda
di finanziamento.
2. Limiti dimensionali
E definita piccola limpresa commerciale che risponde ai requisiti di
cui al comma 2 lettera a) del Decreto 23.12.97 del Ministero dellIndustria
del Commercio e dellArtigianato, ossia limpresa che:
- ha meno di 20 dipendenti
- ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro (Lire 5.227.929.000),
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro
(Lire 3.678.913.000)
- è in possesso del requisito di indipendenza, come definito dallart.
1 del Decreto 18.9.97 del Ministero dellindustria del Commercio e dellArtigianato.
E considerata indipendente limpresa il cui capitale o diritti di voto
non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente
da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa
o di piccola impresa, secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare
la verifica del requisito di indipendenza, debbono esser sommate tutte
le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese
di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due
fattispecie seguenti:
- se limpresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società
di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi
non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sulla impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare
da chi è detenuto e se limpresa dichiara di poter legittimamente presumere
la sussistenza delle condizioni di indipendenza.
3. Oggetto delle agevolazioni e obiettivi
Possono ottenere i benefici di cui al presente documento i progetti di
investimento, di importo ammissibile non inferiore a 30 milioni (Euro 15.493,71)
IVA esclusa, finalizzati al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) innovazione gestionale e tecnologica
b) introduzione di un sistema di qualità certificabile
c) formazione e aggiornamento professionale
d) costituzione di nuove imprese o apertura di nuovi punti vendita
e) acquisto e/o ristrutturazione dei locali sede dellattività o rinnovo
di attrezzature e impianti
4. Ambiti prioritari
a) costituzione di nuove imprese commerciali da parte di donne o di soggetti
al di sotto dei 35 anni
b) incremento delloccupazione
c) interventi di commercianti su area pubblica con autorizzazione di tipo
C (ex art. 1, comma 1, lett. c. Legge 112/91) o di tipo B (ex art.
28, comma 1, lett. b Dlgs. 114/98)
d) interventi di commercianti su area pubblica operanti con posto fisso
in mercati di zone periferiche o disagiate. Per mercato in zona periferica
o disagiata si intende unico mercato in un solo giorno settimanale in comune
con meno di 3.000 abitanti
e) interventi da parte di imprese commerciali site in ambito territoriale
non compreso nellObiettivo 2 della U.E.
f) interventi di imprenditori che hanno frequentato corsi così come individuati
dallart. 17 comma 1) della L.R. 28/99
g) interventi in ambiti territoriali rientranti negli addensamenti storici
rilevanti (A.1.) e negli addensamenti storici secondari (A.2.) di cui allart.
13 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414, nonché negli ambiti territoriali
rientranti nei P.Q.U. (Piani di qualificazione urbana) e P.I.R. (Progetti
integrati di rivitalizzazione delle realtà minori) di cui agli artt. 18
e 19 della citata D.C.R. Gli ambiti prioritari di cui al presente punto
4. sono riferiti ai soli beneficiari operanti nei settori delcommercio
al dettaglio, così come definito dallart. 4 comma 1 lett. b) e dallart.
27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114 e della rivendita
di giornali e riviste, così come disciplinata dallart. 28 del D.P.R. 27/4/82
n. 268.
5. Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data
di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei
mesi precedenti, che si sostanziano in:
a) acquisto di apparecchiatura informatiche e dei relativi programmi applicativi
b) spese di consulenza per ladozione di sistemi di qualità certificabile
c) formazione imprenditoriale e del personale dipendente, limitatamente
ai costi esterni
d) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi
e) acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose
f) opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie
in genere, necessarie e funzionali al progetto
g) acquisto di immobili strumentali, compresi i magazzini. Lammissibilità
non può essere superiore al 50% della spesa complessiva, nel caso di acquisto
da parte di imprenditore commerciale che non sia già conduttore dellimmobile
oggetto dellacquisto.
I beni di cui alle lettere d) ed e) sono ritenuti ammissibili anche se
acquistati usati, purché il loro stato duso sia compatibile con lobbligo
di non alienazione, cessione o distrazione previsto per i beni nuovi.
Non sono ritenuti ammissibili:
a) i beni acquisiti o da acquisire in leasing
b) gli investimenti finalizzati allacquisto di azienda per subingresso
c) le spese sostenute per lutilizzo di un marchio in franchising
6. Modalità dei finanziamento ed effetti della priorità
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente programma, la
Regione Piemonte si avvale del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione
delle piccole imprese, di cui allart. 4 della L.R. 21/97, così come modificata
dalla L.R. 24/99, istituito presso listituto Finanziario Regionale - Finpiemonte
s.p.a., società convenzionata con la Regione Piemonte per lo svolgimento
dellattività Istruttoria e di erogazione del Fondo.
I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati dalle piccole
imprese commerciali, possono essere finanziati fino al 100% dellinvestimento
complessivo ritenuto ammissibile, tramite finanziamento agevolato.
Limporto massimo del finanziamento complessivo non potrà essere superiore
al totale dei ricavi iscritti nellultimo bilancio approvato o nellultima
dichiarazione dei redditi, relativo allesercizio antecedente la presentazione
della domanda, con le sole eccezioni delle imprese di nuova costituzione
e dellacquisto di immobili strumentali.
Nel caso di imprese che allatto della presentazione della domanda non
abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi
ad un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento del Fondo regionale
non potrà superare Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69).
Il finanziamento sarà erogato attraverso gli Istituti di Credito convenzionati
con Finpiemonte, con le seguenti modalità:
a) fino al 70% del prestito tramite prelievo dal Fondo regionale
b) la parte residua attraverso un concomitante finanziamento bancario,
alle migliori condizioni di mercato.
Limporto massimo di intervento del Fondo regionale non potrà essere superiore
a Lire 200.000.000 (Euro 103.291,37).
Allatto della presentazione della domanda, limpresa potrà scegliere la
durata del finanziamento; per un massimo di sessanta mesi.
La quota a carico del fondo regionale sarà pari al 70% del finanziamento
complessivo per le iniziative ricadenti negli ambiti prioritari di cui
al precedente punto 4., e pari al 50% per le altre iniziative.
Il tasso di interesse sui fondi regionali è pari a zero.
Le operazioni di finanziamento disposte dal presente articolo devono essere
assistite da fideiussione di cooperativa o consorzio di garanzia fidi tra
imprese commerciali, o di confidi operanti in altri settori, con sede nel
territorio regionale. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso
con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.
I soggetti beneficiari hanno diritto al finanziamento esclusivamente nei
limiti delle disponibilità finanziarie previste. In caso di insufficienti
risorse, è facoltà dellAmministrazione Regionale procedere al riparto,
con proporzionale riduzione del beneficio.
7. Procedure
La domanda di finanziamento deve essere presentata a Finpiemonte s.p.a.,
su appositi moduli approvati dalla Amministrazione Regionale (disponibili
anche attraverso il sito Internet della Regione Piemonte -www.regionepiemonte.it)
e sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dellart. 4 Legge 4/1/1968 n.
15, dal legale rappresentante della impresa, attestante il possesso dei
requisiti e la sussistenza delle condizioni per lo accesso alle agevolazioni,
nonché la documentazione e le informazioni necessarie per lavvio del procedimento.
La domanda deve contenere gli elementi necessari per effettuare la valutazione
sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto lintervento,
corredata da preventivi o conferme dordine.
Il Gruppo tecnico di valutazione, istituito dallart. 7 della L.R. 21/97,
così come modificata dalla L.R. 24/99, presso Finpiemonte S.p.a., esprime
entro 30 giorni un parere sulla finanziabilità della domanda e sullammissibilità
delle spese, verificando il perseguimento degli obiettivi, la sussistenza
dei requisiti soggettivi, la tipologia dei programma e la congruità delle
spese.
Lerogazione del finanziamento ha luogo, compatibilmente con le risorse
disponibili, in seguito alla approvazione del programma da parte del Gruppo
Tecnico di Valutazione e dellistituto di Credito prescelto.
I programmi di durata pluriennale verranno finanziati in tranches successive.
Limpresa commerciale, entro 60 giorni dal termine della realizzazione
delliniziativa, dovrà trasmettere al Gruppo tecnico di valutazione il
rendiconto delle spese sostenute, un relazione conclusiva e, ove la tipologia
degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli interventi
effettuati.
8. Metodologia e criteri di gestione del fondo - Revoca dei benefici
La gestione del Fondo previsto dalla normativa avviene in conformità alla
convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a., ai sensi
della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99.
Le provvidenze di cui al presente documento sono soggette alla regola del
de minimis e non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.
Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente programma
possono inoltrare nuova richiesta di finanziamento solo successivamente
alla presentazione al Gruppo tecnico del rendiconto finale relativo alla
precedente domanda.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di impresa commerciale,
come definita ai punti n. 1 e 2 del presente programma, lattività e la
destinazione delle opere e/o dei beni ammessi almeno fino alla conclusione
del programma finanziato.
Il beneficio è revocato qualora:
a) il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di impresa commerciale,
come definita ai punti n. 1 e 2 del presente programma, lattività e la
destinazione delle opere e/o dei beni ammessi almeno fino alla conclusione
del programma finanziato
b) la realizzazione dellintervento non sia conforme al progetto ed alle
dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a contributo;
c) lintervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che
linadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario
d) si riscontrasse in sede di verifica della documentazione prodotta lassenza
di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta
o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.
Nel caso di revoca dellagevolazione, il soggetto beneficiario dovrà provvedere
allestinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato
di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla
data dellerogazione.
In caso di subentro di azienda ammessa a beneficio, il subentrante potrà
continuare ad usufruire dello intervento del Fondo subordinatamente alle
seguenti condizioni:
- ammissibilità del subentrante a livello di requisiti soggettivi, previa
accertamento di solvibilità
- subentro della nuova società nel pagamento del prestito
- continuazione della attività e conservazione dellinvestimento ammesso
a beneficio.
Il Gruppo tecnico di valutazione dispone controlli allo scopo di verificare
lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla concessione
del beneficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte
dallimpresa beneficiaria.
Gli eventuali oneri per le attività di controllo sono posti a carico dello
stanziamento del Fondo.
9. Monitoraggio e valutazione dellefficacia
Conformemente allart. 8 della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R.
24/99, il Gruppo tecnico di valutazione provvede al monitoraggio degli
interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma
e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine predispone ed invia
alla Giunta Regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione
sullattività contenente gli elementi indicati nel citato art. 8; tale
relazione può essere inoltre integrata dalle seguenti indicazioni:
a) lo stato di attuazione finanziario
b) lefficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli
obiettivi perseguiti
c) leventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore
d) lesistenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario,
tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.
10. Norma transitoria
Per il primo anno di applicazione della L.R. 28/99 sono previsti, in via
sperimentale, interventi a carico del Fondo regionale a favore di operatori
rientranti nellambito del commercio al dettaglio, così come definito dallart.
4 comma 1 lett. b) e dallart. 27 comma 1 lett. a) del Dlgs. 114/98, della
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, cosìcome disciplinata
dalla Legge 25/8/91 n. 287 e della rivendita di giornali e riviste, così
come disciplinata dallart. 28 del D.P.R. 27/4/82 n. 268, il cui esercizio
sia situato in comune capoluogo di provincia ed insista su area disagiata
a causa di interventi per la qualificazione urbana e viaria, ed il cui
Comune abbia presentato apposito piano di intervento.
Il prestito è concedibile, oltre che per le spese di cui al punto 5 del
presente programma, anche per esigenze di liquidità conseguenti lacquisto
di scorte (nella percentuale massima del 85%) e spese non documentabili
contabilmente (nella percentuale massima del 15%).
Limporto massimo del prestito è di Lire 50.000.000 (di cui il 70% a carico
del Fondo regionale) e non potrà superare il 20% del volume daffari risultante
dalla dichiarazione I.V.A dellanno precedente a quello di inizio dei lavori.
Per gli operatori esercitanti lattività successivamente al 1/1/1999 (e
comunque prima dellapertura del cantiere nellarea in cui insiste lesercizio
commerciale), il prestito non potrà superare il 20% del volume daffari
risultante dalla dichiarazione I.V.A dellanno precedente a quello di inizio
dei lavori, o della somma dei corrispettivi contabilizzati sui libri contabili,
con eventuale proiezione su base annua.
La durata del prestito è stabilita in 36 mesi.
Il piano comunale dintervento dovrà prevedere che i cantieri di lavoro,
che insistono sulle aree individuate, abbiano avuto inizio almeno sei mesi
prima dalla data di approvazione del piano stesso.
al credito delle piccole imprese
commerciali
L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b) -
L.R. 21/97 - L.R. 24/99)