Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 1 - 29956

L.R. 52/95. “Norme per la formulazione e l’adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO, ai sensi art, 3, comma 3, Legge 142/90. Parziale modifica della D.G.R. n 1-17859 del 1° aprile 1997, in adeguamento alla normativa contenuta nel Capo VII della Legge 53/2000 ”Tempi delle Citta’" e a quella in materia di commercio con riguardo agli orari di apertura dei pubblici esercizi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare il punto d) della lettera A) della D.G.R. n° 1-17859 del 1° aprile 1997, stabilendo che: “ Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i Comuni dovranno uniformarsi ai criteri regionali di cui alla L.R. n° 28 del 12.11.1999, Capo IV, art. 8 e 9 , e Capo X , art. 25; alla D.C.R n° 544-7802 (ratifica ai sensi dell’ art. 40 dello Statuto della D.G.R. n.2-27125 del 23.04.1999 - Orari dei negozi - individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del d.lgs 114/1998) e D.G.R. n.42-29532 del 1° marzo 2000 :”L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs 114/98. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione". Nella determinazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti i Comuni dovranno attenersi ai criteri regionali di cui alla legge regionale 23 aprile 99, n° 8.";

di modificare, in conseguenza delle priorità indicate dalla Legge 53/2000, per la concessione dei contributi regionali ai comuni richiedenti, la lettera B) punto 1, capoverso b)-2, e punto a) e b) del punto 2, della D.G.R. n° 1-17859 del 1° aprile 1997

La lettera B) , punto 1, capoverso 2 è così modificata:" l’analisi e la valutazione dei progetti presentati è effettuata dal gruppo di lavoro interassessorile appositamente costituito con D.G.R. n° 15-24687 del 1° giungo 1998 per l’attuazione del regolamento previsto dalla L.R. 52/95 sulla base delle seguenti priorità, così come indicate nella Legge n° 53 dell’8 marzo 2000, art. 28, comma 4: “I contributi di cui al comma 3, ( ”le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all’ art. 24 e degli interventi di cui all’articolo 27"), sono concessi prioritariamente per:

associazioni di comuni;

progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2 (L. 53/2000).

Il gruppo di lavoro interassessorile sottoporrà all’approvazione della Giunta regionale annualmente apposita graduatoria delle domande attribuendo loro un punteggio massimo di 20 punti secondo i seguenti criteri:

- punti da 1 a 10 , in riferimento alle priorità di cui alla nuova formulazione della lettera B), punto 1, capoverso 2 della D.G.R. n° 1-17589 del 1° aprile 1997.

Restano vigenti i precedenti criteri contenuti nella lettera B) - punto 2 - capoverso b. della Deliberazione della Giunta regionale n° 1-17859 del 1° aprile 1997.

(omissis)