Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
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Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 1 - 29956
L.R. 52/95. Norme per la formulazione e ladozione dei Piani comunali
di coordinamento degli orari PCO, ai sensi art, 3, comma 3, Legge 142/90.
Parziale modifica della D.G.R. n 1-17859 del 1° aprile 1997, in adeguamento
alla normativa contenuta nel Capo VII della Legge 53/2000 Tempi delle
Citta" e a quella in materia di commercio con riguardo agli orari di apertura
dei pubblici esercizi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di modificare il punto d) della lettera A) della D.G.R. n° 1-17859 del
1° aprile 1997, stabilendo che: Nella determinazione degli orari dei
negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i Comuni
dovranno uniformarsi ai criteri regionali di cui alla L.R. n° 28 del 12.11.1999,
Capo IV, art. 8 e 9 , e Capo X , art. 25; alla D.C.R n° 544-7802 (ratifica
ai sensi dell art. 40 dello Statuto della D.G.R. n.2-27125 del 23.04.1999
- Orari dei negozi - individuazione di località ad economia turistica nella
fase di prima applicazione del d.lgs 114/1998) e D.G.R. n.42-29532 del
1° marzo 2000 :L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del
commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs 114/98. Indicazioni inerenti
la fase di prima applicazione". Nella determinazione degli impianti stradali
di distribuzione carburanti i Comuni dovranno attenersi ai criteri regionali
di cui alla legge regionale 23 aprile 99, n° 8.";
di modificare, in conseguenza delle priorità indicate dalla Legge 53/2000,
per la concessione dei contributi regionali ai comuni richiedenti, la lettera
B) punto 1, capoverso b)-2, e punto a) e b) del punto 2, della D.G.R. n°
1-17859 del 1° aprile 1997
La lettera B) , punto 1, capoverso 2 è così modificata:" lanalisi e la
valutazione dei progetti presentati è effettuata dal gruppo di lavoro interassessorile
appositamente costituito con D.G.R. n° 15-24687 del 1° giungo 1998 per
lattuazione del regolamento previsto dalla L.R. 52/95 sulla base delle
seguenti priorità, così come indicate nella Legge n° 53 dell8 marzo 2000,
art. 28, comma 4: I contributi di cui al comma 3, ( le regioni iscrivono
le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale
confluiscono altresì eventuali risorse proprie, per spese destinate ad
agevolare lattuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all art.
24 e degli interventi di cui allarticolo 27"), sono concessi prioritariamente
per:
associazioni di comuni;
progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per lattuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
interventi attuativi degli accordi di cui allarticolo 25, comma 2 (L.
53/2000).
Il gruppo di lavoro interassessorile sottoporrà allapprovazione della
Giunta regionale annualmente apposita graduatoria delle domande attribuendo
loro un punteggio massimo di 20 punti secondo i seguenti criteri:
- punti da 1 a 10 , in riferimento alle priorità di cui alla nuova formulazione
della lettera B), punto 1, capoverso 2 della D.G.R. n° 1-17589 del 1° aprile
1997.
Restano vigenti i precedenti criteri contenuti nella lettera B) - punto
2 - capoverso b. della Deliberazione della Giunta regionale n° 1-17859
del 1° aprile 1997.
(omissis)