Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
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Comunicato dellAssessorato allAgricoltura, Caccia e Pesca
Riconoscimento ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92
Si comunica che é pervenuta allufficio competente dellAssessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento
ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:
Denominazione di Origine Protetta:
Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati
potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore
Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21,
10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.
Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo,
tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.
LAssessore allAgricoltura, Caccia e Pesca
Allegato
Disciplinare di produzione
Art. 1
La Denominazione di Origine Protetta SANTANDREA PIEMONTE o S.ANDREA PIEMONTE
è riservata esclusivamente al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
La Denominazione di Origine Protetta S.ANDREA PIEMONTE può essere attribuita
solo al riso ottenuto dalle coltivazioni di risone della specie japonica
della varietà S.ANDREA, ottenute nel rispetto del presente disciplinare
di produzione.
Art. 3
Il risone destinato alla produzione del riso dalla Denominazione di Origine
Protetta S.ANDREA PIEMONTE deve essere coltivato, trasformato ed elaborato
entro i territori amministrativi dei Comuni di seguito elencati: Albano,
Arborio, Balocco, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Collobiano, Formigliana,
Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Oldenico, Roasio, Rovasenda, San
Giacomo Vercellese, Santhià, Villarboit siti nella provincia di Vercelli,
e nei Comuni di Brusnengo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Gifflenga, Massazza,
Masserano, Mottalciata, Salussola, Villanova Biellese siti nella provincia
di Biella.
Art. 4
La coltivazione del risone dal quale si produrrà il riso S.ANDREA PIEMONTE
deve avvenire su terreni idonei.
Facendo ricorso alla rotazione.
Nel caso di riso dopo riso, utilizzando almeno una delle tecniche colturali
seguenti :
Aratura autunnale ed erpicatura primaverile.
Sovescio autunnale ed aratura primaverile.
E obbligatorio luso di semente certificata.
Le concimazioni dovranno prevedere limpiego di concimi di origine organica
per almeno il 30% delle necessità nutrizionali totali della pianta, avendo
comunque come obiettivo primario la qualità della granella (sana, matura,
omogenea), rispetto alla quantità prodotta per unità di superficie, che
comunque non potrà superare i 65 quintali per ettaro.
Lessiccazione deve avvenire in modo graduale, cioè con lausilio di essiccatoi
in grado di diminuire uniformemente e progressivamente lumidità delle
granelle di risone; tale umidità non potrà essere inferiore all11% e non
potrà superare il valore del 13%, sia per lo stoccaggio che per la lavorazione.
Sono ammessi solo essiccatoi con fuoco indiretto, fatta eccezione per quelli
alimentati a metano, gasolio agricolo o g.p.l, che potranno anche essere
a fuoco diretto.
Art. 5
La trasformazione e lelaborazione del riso S.ANDREA PIEMONTE, devono avvenire
allinterno della zona di produzione indicata all Art.3.
Le lavorazioni ammesse sono quelle qui di seguito elencate:
- sbramatura;
- sbiancatura;
- lavorazioni secondarie: possono essere usate a completamento e/o integrazione
della sbiancatura.
La lavorazione deve:
- essere di tipo artigianale;
1) La massima produzione oraria per linea di lavorazione devessere:
A) 20 quintali/ora di riso raffinato 2° grado leggero;
B)30 quintali/ora di riso sbramato.
2) Il chicco di riso in lavorazione non deve subire shock termici.
3) Capacità di uniformare le partite di riso provenienti da diversi stocks
mediante la lavorazione più appropriata, garantendo quindi alla fine del
ciclo di trasformazione luniformità e il rispetto delle caratteristiche
varietali.
- utilizzare macchine particolari: è possibile usare solo ed esclusivamente
macchine sbiancatrici tipo Amburgo aventi telarini (griglie) alcuni con
fessure allungate, posizionate con la loro dimensione massima nel senso
di rotazione dello smeriglio, altri con fessure aventi la dimensione massima
nel senso perpendicolare alla rotazione dello smeriglio.
E consentito solo luso di freni in gomma.
Sono indispensabili un numero minimo di 5 sbiancatrici del tipo Amburgo,
da usarsi simultaneamente e in serie, in modo tale da costituire ununica
linea di lavorazione.
- rispettare i periodi di riposo del prodotto:
1) Il prodotto deve sostare entro un deposito prima di passare da una macchina
allaltra.
2)Tali depositi dovranno avere una capacità minima idonea allo scopo e
dovranno inoltre - avere un sistema di aspirazione per evitare condensa.
- essere di 2° grado leggero
- garantire la freschezza del prodotto: lintervallo di tempo intercorrente
tra la lavorazione del prodotto e la sua consegna, dovrà essere idoneo
a garantire il mantenimento delle caratteristiche peculiari del prodotto
stesso.
- garantire la conservazione del prodotto senza alterarne le caratteristiche
intrinseche allo scopo di evitare che il riso perda le sue caratteristiche
peculiari, durante le varie fasi di trasformazione ed elaborazione, necessarie
per renderlo edibile.
Per la conservazione del risone e del riso lavorato (in tutte le fasi),
non è ammesso alcun trattamento insetticida e/o fumigante, con prodotti
di sintesi o naturali fatto salvo limpiego di atmosfera modificata autogenerata
(max 18% CO2) con esclusione quindi di anidride carbonica pura (CO2) e
di azoto puro (N2), anche come miscele derivanti dallunione dei due gas
puri.
E vietata la refrigerazione a temperatura inferiore a 8° C .
E vietata la sovrappressione, superiore a 10 atmosfere.
Art. 6
Per essere immesso sul mercato con la denominazione riso S.ANDREA PIEMONTE,
la granella di riso lavorato dovrà avere le seguenti caratteristiche medie:
Per la valutazione della granella in tutti i suoi vari stadi, la stessa
verrà portata allo stadio di lavorato 2° grado.
Per le impurità varietali il limite massimo consentito è del 3%, per le
disformità naturali è del 5%.
Art. 7
Il confezionatore dovrà sottostare al controllo dellorganismo di controllo
di cui allArt.8.
E consentito luso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno lacquirente
su nomi geografici.
Il logo della denominazione di origine protetta S.ANDREA PIEMONTE è quello
indicato nellallegato A al presente disciplinare e deve:
figurare sulle confezioni e sulle etichette in caratteri chiari, indelebili,
in modo tale da essere distinguibile dal complesso delle indicazioni che
compaiono sulla confezione e sulletichetta;
essere stampato con i caratteri specificati nel logo allegato.
comparire almeno su di un fronte dominante, per dimensioni, su cui sono
riportati nomi, ragioni sociali, marchi privati.
La confezione e letichetta dovranno riportare numerazioni identificative,
secondo le indicazioni fornite dallorganismo di controllo di cui allArt.8.
Art. 8
La Denominazione di Origine Protetta SantAndrea Piemonte sarà controllata
da un organismo di controllo, così come previsto dallArt.10 del Regolamento
CEE 2081/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutti i risicoltori sono obbligati a notificare le superfici delle loro
aziende sulle quali è possibile effettuare la coltivazione a riso. Verrà
istituito lAlbo risicolo dei produttori.
Tutti i risicoltori sono inoltre obbligati, a semine ultimate, a procedere
ad una denuncia di produzione su appositi moduli predisposti dallorganismo
di controllo, con indicata la superficie investita a riso per la varietà
S.Andrea Piemonte ed i relativi dati catastali. Tale denuncia dovrà pervenire
allorganismo di controllo entro il 31 maggio di ogni anno, accompagnata
dalla copia della denuncia di superficie presentata allorganismo preposto.
Allo stesso modo, entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dellinizio
della commercializzazione, i produttori dovranno denunciare, sempre su
modulistica fornita dallorganismo di controllo, i quantitativi stimati
di prodotto ottenuto delle diverse partite di risone S.Andrea Piemonte
e richiederne il campionamento.
Tutti i trasformatori ed elaboratori nonché i condizionatori e i confezionatori,
dovranno iscriversi allapposito Albo.
SantAndrea Piemonte.
Giovanni Bodo
Denominazione di Origine Protetta:
SantAndrea
Piemonte.
Denominazione
Varietà di riso
Zona di produzione
Modalità e caratteristiche
di produzione ed essiccazione.
Trasformazione ed elaborazione del riso
Caratteristiche della cariosside.
Confezionamento ed etichettatura.
Controlli.