Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000

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Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Denominazione di Origine Protetta:
Sant’Andrea Piemonte.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Denominazione di Origine Protetta:
Sant’Andrea Piemonte.

Art.  1
Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta “SANT’ANDREA PIEMONTE o S.ANDREA PIEMONTE” è riservata esclusivamente al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art.  2
Varietà di riso

La Denominazione di Origine Protetta “S.ANDREA PIEMONTE” può essere attribuita solo al riso ottenuto dalle coltivazioni di risone della specie japonica della varietà S.ANDREA, ottenute nel rispetto del presente disciplinare di produzione.

Art. 3
Zona di produzione

Il risone destinato alla produzione del riso dalla Denominazione di Origine Protetta S.ANDREA PIEMONTE deve essere coltivato, trasformato ed elaborato entro i territori amministrativi dei Comuni di seguito elencati: Albano, Arborio, Balocco, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Collobiano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Oldenico, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villarboit siti nella provincia di Vercelli, e nei Comuni di Brusnengo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Gifflenga, Massazza, Masserano, Mottalciata, Salussola, Villanova Biellese siti nella provincia di Biella.

Art.  4
Modalità e caratteristiche
di produzione ed essiccazione.

La coltivazione del risone dal quale si produrrà il riso S.ANDREA PIEMONTE deve avvenire su terreni idonei.

Facendo ricorso alla rotazione.

Nel caso di riso dopo riso, utilizzando almeno una delle tecniche colturali seguenti :

Aratura autunnale ed erpicatura primaverile.

Sovescio autunnale ed aratura primaverile.

E’ obbligatorio l’uso di semente certificata.

Le concimazioni dovranno prevedere l’impiego di concimi di origine organica per almeno il 30% delle necessità nutrizionali totali della pianta, avendo comunque come obiettivo primario la qualità della granella (sana, matura, omogenea), rispetto alla quantità prodotta per unità di superficie, che comunque non potrà superare i 65 quintali per ettaro.

L’essiccazione deve avvenire in modo graduale, cioè con l’ausilio di essiccatoi in grado di diminuire uniformemente e progressivamente l’umidità delle granelle di risone; tale umidità non potrà essere inferiore all’11% e non potrà superare il valore del 13%, sia per lo stoccaggio che per la lavorazione.

Sono ammessi solo essiccatoi con fuoco indiretto, fatta eccezione per quelli alimentati a metano, gasolio agricolo o g.p.l, che potranno anche essere a fuoco diretto.

Art. 5
Trasformazione ed elaborazione del riso

La trasformazione e l’elaborazione del riso S.ANDREA PIEMONTE, devono avvenire all’interno della zona di produzione indicata all’ Art.3.

Le lavorazioni ammesse sono quelle qui di seguito elencate:

- sbramatura;

- sbiancatura;

- lavorazioni secondarie: possono essere usate a completamento e/o integrazione della sbiancatura.

La lavorazione deve:

- essere di tipo artigianale;

1) La massima produzione oraria per linea di lavorazione dev’essere:

A) 20 quintali/ora di riso raffinato 2° grado leggero;

B)30 quintali/ora di riso sbramato.

2) Il chicco di riso in lavorazione non deve subire shock termici.

3) Capacità di uniformare le partite di riso provenienti da diversi stocks mediante la lavorazione più appropriata, garantendo quindi alla fine del ciclo di trasformazione l’uniformità e il rispetto delle caratteristiche varietali.

- utilizzare macchine particolari: è possibile usare solo ed esclusivamente macchine sbiancatrici “tipo Amburgo” aventi telarini (griglie) alcuni con fessure allungate, posizionate con la loro dimensione massima nel senso di rotazione dello smeriglio, altri con fessure aventi la dimensione massima nel senso perpendicolare alla rotazione dello smeriglio.

E’ consentito solo l’uso di freni in gomma.

Sono indispensabili un numero minimo di 5 sbiancatrici del tipo Amburgo, da usarsi simultaneamente e in serie, in modo tale da costituire un’unica linea di lavorazione.

- rispettare i periodi di riposo del prodotto:

1) Il prodotto deve sostare entro un deposito prima di passare da una macchina all’altra.

2)Tali depositi dovranno avere una capacità minima idonea allo scopo e dovranno inoltre - avere un sistema di aspirazione per evitare condensa.

- essere di 2° grado leggero

- garantire la freschezza del prodotto: l’intervallo di tempo intercorrente tra la lavorazione del prodotto e la sua consegna, dovrà essere idoneo a garantire il mantenimento delle caratteristiche peculiari del prodotto stesso.

- garantire la conservazione del prodotto senza alterarne le caratteristiche intrinseche allo scopo di evitare che il riso perda le sue caratteristiche peculiari, durante le varie fasi di trasformazione ed elaborazione, necessarie per renderlo edibile.

Per la conservazione del risone e del riso lavorato (in tutte le fasi), non è ammesso alcun trattamento insetticida e/o fumigante, con prodotti di sintesi o naturali fatto salvo l’impiego di atmosfera modificata autogenerata (max 18% CO2) con esclusione quindi di anidride carbonica pura (CO2) e di azoto puro (N2), anche come miscele derivanti dall’unione dei due gas puri.

E’ vietata la refrigerazione a temperatura inferiore a 8° C .

E’ vietata la sovrappressione, superiore a 10 atmosfere.

Art. 6
Caratteristiche della cariosside.

Per essere immesso sul mercato con la denominazione riso S.ANDREA PIEMONTE, la granella di riso lavorato dovrà avere le seguenti caratteristiche medie:

Per la valutazione della granella in tutti i suoi vari stadi, la stessa verrà portata allo stadio di lavorato 2° grado.

Per le impurità varietali il limite massimo consentito è del 3%, per le disformità naturali è del 5%.

Art. 7
Confezionamento ed etichettatura.

Il confezionatore dovrà sottostare al controllo dell’organismo di controllo di cui all’Art.8.

E’ consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici.

Il logo della denominazione di origine protetta “S.ANDREA PIEMONTE” è quello indicato nell’allegato A al presente disciplinare e deve:

figurare sulle confezioni e sulle etichette in caratteri chiari, indelebili, in modo tale da essere distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione e sull’etichetta;

essere stampato con i caratteri specificati nel logo allegato.

comparire almeno su di un fronte dominante, per dimensioni, su cui sono riportati nomi, ragioni sociali, marchi privati.

La confezione e l’etichetta dovranno riportare numerazioni identificative, secondo le indicazioni fornite dall’organismo di controllo di cui all’Art.8.

Art. 8
Controlli.

La Denominazione di Origine Protetta Sant’Andrea Piemonte sarà controllata da un organismo di controllo, così come previsto dall’Art.10 del Regolamento CEE 2081/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti i risicoltori sono obbligati a notificare le superfici delle loro aziende sulle quali è possibile effettuare la coltivazione a riso. Verrà istituito l’Albo risicolo dei produttori.

Tutti i risicoltori sono inoltre obbligati, a semine ultimate, a procedere ad una denuncia di produzione su appositi moduli predisposti dall’organismo di controllo, con indicata la superficie investita a riso per la varietà S.Andrea Piemonte ed i relativi dati catastali. Tale denuncia dovrà pervenire all’organismo di controllo entro il 31 maggio di ogni anno, accompagnata dalla copia della denuncia di superficie presentata all’organismo preposto.

Allo stesso modo, entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell’inizio della commercializzazione, i produttori dovranno denunciare, sempre su modulistica fornita dall’organismo di controllo, i quantitativi stimati di prodotto ottenuto delle diverse partite di risone S.Andrea Piemonte e richiederne il campionamento.

Tutti i trasformatori ed elaboratori nonché i condizionatori e i confezionatori, dovranno iscriversi all’apposito Albo.