Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000

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Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Denominazione di Origine Protetta:
Castagna delle Valli Cuneesi.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Denominazione di Origine Protetta
Castagna delle Valli Cuneesi

Art. 1

La denominazione d’origine protetta “Castagna delle Valli Cuneesi” è riservata alle castagne ottenute da fustaia di castagno da frutto (Castanea sativa) le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali ed all’opera dell’uomo e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

La denominazione “Castagna delle Valli Cuneesi” designa esclusivamente le castagne prodotte nel territorio delimitato al successivo art.3 e riferibili alla specie Castanea sativa con tassativa esclusione degli ibridi interspecifici.

E’ escluso il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustai derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata.

Il frutto della “Castagna delle Valli Cuneesi” che si ottiene nella zona di produzione meglio specificata nel successivo art. 3, deriva dalle seguenti varietà correntemente conosciute come:

- Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d’Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio.

Art. 3

La zona di produzione della “Castagna delle Valli Cuneesi” comprende i seguenti comuni della provincia di Cuneo indicati nella cartina geografica allegata: Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Peveragno, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, Aisone, Borgo S.D., Demonte, Gaiola, Moiola, Rittana, Roccasparvera, Valloriate, Bernezzo, Baldissero d’Alba, Cuneo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso, Pradleves, ValgranaVignolo, Busca, Cartignano, Dronero, Roccabruna, S. Damiano, Villar S.C., Brossasco, Costogliole, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Rossana, Sanpeire, Valmala, Venasca, Verzuolo, Bagnolo, Barge, Brondello, Castellar, Envie, Gambasca, Limone Piemonte, Manta, Martiniana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Alto, Bagnasco, Battifollo, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Garessio, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola, Priero, Sale S.Giovanni, Sale delle Langhe, Scagnello, Viola, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Pianfei, Roburent, Roccaforte M.Vì, San Michele M.Vì, Torre M.Vì, Vicoforte, Villanova MVì, Mondovì, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Sommariva Perno, Pocapaglia, S.Stefano Roero.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della “Castagna delle Valli Cuneesi” devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche descritte all’art. 6.

Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nell’area che si estende a tutte le vallate della provincia e ai terreni di fondovalle con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m.s.l.m, generalmente coltivate in terreni derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, con PH sub acido. Si tratta di terreni generalmente profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e privi di calcare attivo che conferiscono al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.

Le cure apportate ai castagneti, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.

La densità di piante in produzione ad ettaro non può superare le 150 piante.

E’ consentita una produzione unitaria massima di 30 q.li per ettaro.

La raccolta potrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare l’integrità del prodotto.

Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre con la Castagna della Madonna, per concludersi in novembre.

E’ vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l’agricoltura biologica (Reg. comunitario 2082/92) e di tutti i tipi di mastici medicati usati per proteggere le ferite dopo interventi cesori (potatura).

La pezzatura minima ammessa, fatta eccezione per il prodotto destinato ad essere essiccato, è pari a 100 acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. In annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole è ammessa una tolleranza del 10%.

Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Cuneo.

La conservazione del prodotto potrà essere fatta mediante un trattamento in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.

E’ inoltre ammesso il ricorso alla tecnica della “curatura” mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni al fine di consentire una leggera fermentazione lattica che bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile, senza aggiunta di additivi.

E’ inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e successiva surgelazione, secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo direttamente o con l’ausilio di un’apposita struttura di controllo ai sensi del Reg. Cee 2081/92.

I castagneti idonei alla produzione della “Castagna delle Valli Cuneesi” saranno inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.

Art. 6

Per l’immissione al consumo la “Castagna delle Valli Cuneesi” deve avere le seguenti caratteristiche:

pezzatura: numero acheni al Kg0 =100

colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al bruno scuro

ilo: più o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola e raggiatura stellare.

epicarpo: da bianco a giallo paglierino, consistenza croccante

seme: da bianco a crema

sapore: dolce e delicato

Non sono ammesse difettosità interne o esterne superiori al 10% di difettosità del frutto (spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno).

Art. 7

La commercializzazione della “Castagna delle Valli Cuneesi” allo stato fresco, all’atto dell’immissione al consumo, può essere effettuata utilizzando diverse confezioni, in rapporto al tipo di acquirente in sacchi di plastica traforati o in sacchi di juta.

Dette confezioni devono essere chiuse e sigillate in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza rompere il sigillo.

Sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture “Castagna delle Valli Cuneesi”, immediatamente seguita dalla dizione “Denominazione d’Origine Protetta” e quindi dal nome della/e cultivar.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonchè il peso lordo all’origine.

La dizione “Denominazione d’Origine Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “D.O.P.”

La denominazione d’origine protetta “Castagna delle Valli Cuneesi” non potrà essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non raggiungano i parametri minimi previsti dall’art.6 del presente disciplinare.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo all’immagine artistica di un logo figurativo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione d’origine protetta.

Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98 e quello di “prodotto della montagna” previsto dal D.M. 27/5/98, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 12/11/98.

Deve inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.

Art. 8

La commercializzazione della “Castagna delle Valli Cuneesi” può avvenire oltre che sotto forma di prodotto fresco, anche come prodotto trasformato, rispondente alle seguenti caratteristiche:

- Prodotto allo stato secco privato del pericarpo (Castagna delle Valli Cuneesi-secca) derivante esclusivamente dalla trasformazione delle varietà indicate nell’art.2, coltivate nel territorio indicato all’art.3 del presente disciplinare, ed ottenuto con la tecnica in uso nella tradizione locale della essiccazione a fuoco lento e continuato in apposite strutture (essiccatoi) prevalentemente costituiti da locali in muratura ove le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati chimicamente.

L’umidità contenuta nel frutto secco intero così ottenuto non potrà essere superiore al 15%.

Le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro e con non più del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo ecc.) e non oltre il 3% di prodotto bacato.

Ai fini della commercializzazione al consumo le castagne secche vengono confezionate in sacchetti di diversa capacità recanti un contrassegno con la scritta “Castagna delle Valli Cuneesi - Secca D.O.P.” ed il nome del trasformatore.

Ai fini della commercializzazione e della esportazione del prodotto secco si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1939.

- Prodotto sfarinato (Castagna delle Valli Cuneesi - Farina), ottenuto esclusivamente dalla trasformazione delle varietà indicate all’art.2, coltivate nel territorio di cui all’art.3 del presente disciplinare, con la tecnica in uso nella tradizione locale mediante macinatura in mulini che consentono di ottenere una farina di castagne finissima.

L’umidità contenuta nei frutti sfarinati non deve essere superiore al 15%.

Ai fini della commercializzazione, le confezioni di farina di castagne possono essere di peso variabile a seconda delle richieste di mercato e, in quanto siano rispettate le condizioni di cui sopra, possono recare un contrassegno con la scritta “Castagna delle Valli Cuneesi - Farina D.O.P.” unitamente al nome del trasformatore.

La sussistenza delle condizioni di cui al presente art. 8 per la commercializzazione del prodotto secco e sfarinato, esclusivamente ottenuto dalla trasformazione della “Castagna delle Valli Cuneesi - D.O.P.” e che può quindi fregiarsi della denominazione d’origine protetta, è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo, direttamente o con l’ausilio di un’apposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del Reg. CEE 2081/92.