Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
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Comunicato dellAssessorato allAgricoltura, Caccia e Pesca
Istanze di riconoscimento ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92
Si comunica che é pervenuta allufficio competente dellAssessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento
ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:
Denominazione di Origine Protetta:
Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati
potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore
Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21,
10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.
Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo,
tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.
LAssessore allAgricoltura, Caccia e Pesca
Allegato
Disciplinare di produzione
Art. 1
La denominazione dorigine protetta Castagna delle Valli Cuneesi è riservata
alle castagne ottenute da fustaia di castagno da frutto (Castanea sativa)
le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali
ed allopera delluomo e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
La denominazione Castagna delle Valli Cuneesi designa esclusivamente
le castagne prodotte nel territorio delimitato al successivo art.3 e riferibili
alla specie Castanea sativa con tassativa esclusione degli ibridi interspecifici.
E escluso il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustai derivati
da cedui invecchiati, pur se della specie citata.
Il frutto della Castagna delle Valli Cuneesi che si ottiene nella zona
di produzione meglio specificata nel successivo art. 3, deriva dalle seguenti
varietà correntemente conosciute come:
- Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai dOca, Sarvai
di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna
della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone
Nero, Marrone di Chiusa Pesio.
Art. 3
La zona di produzione della Castagna delle Valli Cuneesi comprende i
seguenti comuni della provincia di Cuneo indicati nella cartina geografica
allegata: Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Peveragno, Roaschia, Robilante,
Roccavione, Valdieri, Vernante, Aisone, Borgo S.D., Demonte, Gaiola, Moiola,
Rittana, Roccasparvera, Valloriate, Bernezzo, Baldissero dAlba, Cuneo,
Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso, Pradleves, ValgranaVignolo,
Busca, Cartignano, Dronero, Roccabruna, S. Damiano, Villar S.C., Brossasco,
Costogliole, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Rossana, Sanpeire, Valmala,
Venasca, Verzuolo, Bagnolo, Barge, Brondello, Castellar, Envie, Gambasca,
Limone Piemonte, Manta, Martiniana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo,
Saluzzo, Sanfront, Alto, Bagnasco, Battifollo, Caprauna, Castelnuovo di
Ceva, Ceva, Garessio, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto,
Ormea, Perlo, Priola, Priero, Sale S.Giovanni, Sale delle Langhe, Scagnello,
Viola, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero vasco, Monasterolo
Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Pianfei, Roburent, Roccaforte M.Vì,
San Michele M.Vì, Torre M.Vì, Vicoforte, Villanova MVì, Mondovì, Montà,
Montaldo Roero, Monteu Roero, Sommariva Perno, Pocapaglia, S.Stefano Roero.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione
della Castagna delle Valli Cuneesi devono essere quelle tradizionali
e comunque atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche descritte
allart. 6.
Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site
nellarea che si estende a tutte le vallate della provincia e ai terreni
di fondovalle con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m.s.l.m, generalmente
coltivate in terreni derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, con
PH sub acido. Si tratta di terreni generalmente profondi, drenati, ricchi
di sostanza organica e privi di calcare attivo che conferiscono al frutto
le particolari caratteristiche organolettiche.
Le cure apportate ai castagneti, le forme di allevamento, i sistemi di
potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli tradizionalmente
in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari
dei frutti.
La densità di piante in produzione ad ettaro non può superare le 150 piante.
E consentita una produzione unitaria massima di 30 q.li per ettaro.
La raccolta potrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine
raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare lintegrità del prodotto.
Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre con la Castagna
della Madonna, per concludersi in novembre.
E vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di fitofarmaci di sintesi
ad eccezione di quanto consentito per lagricoltura biologica (Reg. comunitario
2082/92) e di tutti i tipi di mastici medicati usati per proteggere le
ferite dopo interventi cesori (potatura).
La pezzatura minima ammessa, fatta eccezione per il prodotto destinato
ad essere essiccato, è pari a 100 acheni per chilogrammo netto allo stato
fresco. In annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole è
ammessa una tolleranza del 10%.
Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento e conservazione dei
frutti, debbono essere effettuate nellambito del territorio della provincia
di Cuneo.
La conservazione del prodotto potrà essere fatta mediante un trattamento
in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.
E inoltre ammesso il ricorso alla tecnica della curatura mediante immersione
del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni al fine di consentire
una leggera fermentazione lattica che bloccando lo sviluppo dei funghi
patogeni, crea un ambiente praticamente sterile, senza aggiunta di additivi.
E inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e successiva surgelazione,
secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.
Art. 5
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente
art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo direttamente o con
lausilio di unapposita struttura di controllo ai sensi del Reg. Cee 2081/92.
I castagneti idonei alla produzione della Castagna delle Valli Cuneesi
saranno inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni
anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.
Art. 6
Per limmissione al consumo la Castagna delle Valli Cuneesi deve avere
le seguenti caratteristiche:
pezzatura: numero acheni al Kg0 =100
colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al bruno scuro
ilo: più o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola
e raggiatura stellare.
epicarpo: da bianco a giallo paglierino, consistenza croccante
seme: da bianco a crema
sapore: dolce e delicato
Non sono ammesse difettosità interne o esterne superiori al 10% di difettosità
del frutto (spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno).
Art. 7
La commercializzazione della Castagna delle Valli Cuneesi allo stato
fresco, allatto dellimmissione al consumo, può essere effettuata utilizzando
diverse confezioni, in rapporto al tipo di acquirente in sacchi di plastica
traforati o in sacchi di juta.
Dette confezioni devono essere chiuse e sigillate in modo tale che il contenuto
non possa essere estratto senza rompere il sigillo.
Sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle
medesime dimensioni le diciture Castagna delle Valli Cuneesi, immediatamente
seguita dalla dizione Denominazione dOrigine Protetta e quindi dal nome
della/e cultivar.
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo
del confezionatore nonchè il peso lordo allorigine.
La dizione Denominazione dOrigine Protetta può essere ripetuta in altra
parte del contenitore o delletichetta anche in forma di acronimo D.O.P.
La denominazione dorigine protetta Castagna delle Valli Cuneesi non
potrà essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non raggiungano
i parametri minimi previsti dallart.6 del presente disciplinare.
A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo
grafico relativo allimmagine artistica di un logo figurativo specifico
ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione
dorigine protetta.
Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98
e quello di prodotto della montagna previsto dal D.M. 27/5/98, pubblicato
sulla G.U. n. 265 del 12/11/98.
Deve inoltre figurare la dizione Prodotto in Italia per le partite destinate
allesportazione.
Art. 8
La commercializzazione della Castagna delle Valli Cuneesi può avvenire
oltre che sotto forma di prodotto fresco, anche come prodotto trasformato,
rispondente alle seguenti caratteristiche:
- Prodotto allo stato secco privato del pericarpo (Castagna delle Valli
Cuneesi-secca) derivante esclusivamente dalla trasformazione delle varietà
indicate nellart.2, coltivate nel territorio indicato allart.3 del presente
disciplinare, ed ottenuto con la tecnica in uso nella tradizione locale
della essiccazione a fuoco lento e continuato in apposite strutture (essiccatoi)
prevalentemente costituiti da locali in muratura ove le castagne vengono
disposte su di un piano a graticola (grigliato) al di sotto del quale viene
alimentato il focolare o attraverso scambiatore di calore. Non potranno
essere utilizzati quale combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di
lavorazione del legno trattati chimicamente.
Lumidità contenuta nel frutto secco intero così ottenuto non potrà essere
superiore al 15%.
Le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore
paglierino chiaro e con non più del 10% di difetti (tracce di bacatura,
deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo ecc.) e non oltre
il 3% di prodotto bacato.
Ai fini della commercializzazione al consumo le castagne secche vengono
confezionate in sacchetti di diversa capacità recanti un contrassegno con
la scritta Castagna delle Valli Cuneesi - Secca D.O.P. ed il nome del
trasformatore.
Ai fini della commercializzazione e della esportazione del prodotto secco
si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1939.
- Prodotto sfarinato (Castagna delle Valli Cuneesi - Farina), ottenuto
esclusivamente dalla trasformazione delle varietà indicate allart.2, coltivate
nel territorio di cui allart.3 del presente disciplinare, con la tecnica
in uso nella tradizione locale mediante macinatura in mulini che consentono
di ottenere una farina di castagne finissima.
Lumidità contenuta nei frutti sfarinati non deve essere superiore al 15%.
Ai fini della commercializzazione, le confezioni di farina di castagne
possono essere di peso variabile a seconda delle richieste di mercato e,
in quanto siano rispettate le condizioni di cui sopra, possono recare un
contrassegno con la scritta Castagna delle Valli Cuneesi - Farina D.O.P.
unitamente al nome del trasformatore.
La sussistenza delle condizioni di cui al presente art. 8 per la commercializzazione
del prodotto secco e sfarinato, esclusivamente ottenuto dalla trasformazione
della Castagna delle Valli Cuneesi - D.O.P. e che può quindi fregiarsi
della denominazione dorigine protetta, è accertata dalla Camera di Commercio
di Cuneo, direttamente o con lausilio di unapposita struttura di controllo
autorizzata ai sensi del Reg. CEE 2081/92.
Castagna delle Valli Cuneesi.
Giovanni Bodo
Denominazione di Origine Protetta
Castagna delle
Valli Cuneesi