Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
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Comunicato dellAssessorato allAgricoltura, Caccia e Pesca
Istanze di riconoscimento ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92
Si comunica che é pervenuta allufficio competente dellAssessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento
ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:
Indicazione Geografica Protetta:
Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati
potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore
Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21,
10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.
Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo,
tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.
LAssessore allAgricoltura, Caccia e Pesca
Allegato
Disciplinari di produzione
Art. 1
Lindicazione geografica protetta Piccoli frutti delle Valli Cuneesi
è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Lindicazione Piccoli frutti delle Valli Cuneesi designa esclusivamente
il frutto delle cultivar appartenenti alle specie Rubus ideaus, Vaccinuim
corymbosum, Ribes grossularia e Rubus ulmifolius, Fragaria Vesca ottenuti
nella zona di produzione delimitata allart.3.
Possono concorrere alla produzione di detti frutti, linee varietali ottenute
a seguito di miglioramento genetico delle specie di cui sopra purchè vengano
coltivate nellambito territoriale delimitato allart.3 e presentino caratteristiche
conformi allo standard di cui allart.6
Art. 3
La zona di produzione dei Piccoli frutti delle Valli Cuneesi comprende
tutti i Comuni della provincia di Cuneo.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione
dei Piccoli frutti delle Valli Cuneesi devono essere quelle tradizionali
e comunque atte a conferire ai frutti le particolari caratteristiche descritte
allart. 6.
Sono pertanto da considerarsi idonee le colture site nella fascia che si
estende in tutta la provincia di Cuneo, con altitudine compresa tra i 250
e 1.800 m. s.l.m.
Si tratta di territorio che favorisce le particolari caratteristiche dei
frutti.
I terreni di coltivazione presentano un grado di acidità tale (valori di
pH compresi tra 4,5 e 7) che unito alla presenza di elementi fertilizzanti
(azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio, ecc.) conferisce ai frutti
le loro particolari caratteristiche organolettiche.
Le pratiche colturali ammesse, devono essere quelle tradizionalmente in
uso nel territorio atte a non modificare le caratteristiche peculiari dei
frutti.
La produzione si effettua tassativamente su suolo. Sono espressamente
escluse le coltivazioni effettuate utilizzando tecniche di fuori suolo.
Nellambito di questo limite è comunque ammesso il ricorso a tecniche diverse,
purchè la scelta dei sesti di impianto sia fatta con lobiettivo di garantire
il livello di qualità e le caratteristiche previste dal presente disciplinare.
Lirrigazione viene effettuata sia attraverso sistemi di adacquamento per
scorrimento sia in modo localizzato mediante lutilizzo di apposite ali
gocciolanti disposte lungo la fila e/o sotto la pacciamatura.
La concimazione di fondo dei terreni destinati a queste coltivazioni prevede
lutilizzo di materiale organico (letame bovino maturo) dato in pre trapianto
e/o in copertura per le coltivazioni pluriennali; il ricorso ad elementi
chimici per integrare gli apporti dei fertilizzanti in relazione sia allandamento
climatico che al carico produttivo delle piante, può essere effettuato
previa analisi del suolo effettuata sui terreni da laboratori specializzati
con cadenza quinquennale e apposito piano di concimazione redatto dal tecnico
di base operante sul territorio.
La pacciamatura è effettuata allo scopo di mantenere pulito il frutto e
preservarlo da agenti patogeni.
Per il mirtillo, il ribes ed il rovo si consiglia una prima pacciamatura
(al momento dellimpianto) utilizzando teli tessuto - non tessuto stabilizzati
disposti lungo la fila; successivamente il controllo delle infestanti potrà
essere effettuato sia utilizzando teli in plastica sia adottando tecniche
di pacciamatura del suolo con materiali organici (scorze ed aghi di pino,
torba, materiale organico compostato) disposto lungo la fila.
Il periodo di raccolta ha inizio:
Per il lampone dalla fine della prima decade di giugno (colture forzate
e/o ottenute negli areali di pianura) sino ad ottobre inoltrato (coltivazione
in ambiente montano utilizzando cultivar rifiorenti).
Per il ribes da fine giugno (cultivar precoci) con commercializzazione
che si protrae, dopo conservazione frigorifera, sino a fine ottobre-inizio
novembre.
Per il rovo da fine giugno-inizio luglio (cultivar spinescenti-precoci)
sino a inizio ottobre (cultivar tardive).
Per il mirtillo dalla prima decade di giugno (cultivar in serra forzata)
sino a fine agosto-inizio settembre. La commercializzazione prosegue poi,
con materiale frigoconservato sino a fine ottobre-inizio novembre.
Per la fragolina di bosco da giugno sino ad ottobre inoltrato.
Nella raccolta saranno selezionati esclusivamente i frutti che presentano
la pezzatura minima, quando richiesta, indicata allart. 6 del presente
disciplinare.
La eventuale conservazione dei frutti, in particolar modo per quanto riguarda
il Ribes ed il Mirtillo avverrà attraverso lutilizzo di celle ad atmosfera
controllata con immissione di Co2 e comunque in modo tale da non alterarne
le peculiari caratteristiche qualitative.
Art. 5
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente
art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo, direttamente o con
lausilio di unapposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del
Reg. Cee 2081/92.
I terreni idonei alla produzione dei Piccoli frutti delle Valli Cuneesi
saranno inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni
anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.
Art. 6
I Piccoli frutti delle Valli Cuneesi, al momento dellimmissione al consumo,
devono avere le seguenti caratteristiche:
Mirtillo
Aspetto esteriore dei frutti:
Forma: rotondeggiante, tondo-compressa ai poli, tipica della cultivar
Calibro: non esiste un parametro minimo di riferimento. Nel caso di cestelli
il calibro dei frutti allinterno dello stesso, deve però essere omogeneo
e rispondente alle caratteristiche della cultivar.
Colorazione: bluastra - nera medio intensa a seconda del contenuto di pruina
della superficie dei frutti - media brillantezza tipica della cultivar.
E ammessa una piccola presenza di drupe che presentino una colorazione
non ottimale (tonalità biancastre in prossimità dellattaccatura del peduncolo)
al momento dellimmissione sul mercato in misura non superiore al 5% delle
drupe. Sono esclusi dalla commercializzazione i frutti che presentano eccessiva
colorazione della superficie e/o spaccature e fenditure delle bacche derivanti
da agenti atmosferici esterni e/o parassiti.
Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.
Polpa: caratterizzata da una consistenza, colorazione e aroma tipiche della
cultivar.
I frutti devono essere posti sul mercato, come frutti singoli, integri
- non ammaccati; il frutto non deve presentare lacerazioni in prossimità
del punto di attacco del peduncolo nè evidenziare lacerazioni dellepidermide
con fuoriuscita di liquidi sulla superficie; i frutti devono essere sani
(assenza di frutti affetti da marciumi e/o alterazioni tali da renderli
non adatti alla commercializzazione); presentare la tipica pruina esterna
che caratterizza le singole cultivar oggetto di coltivazione; puliti (privi
di terra o di qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi
di odore e sapore estranei. Devono essere raccolti quando hanno raggiunto
un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso
delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. Devono inoltre
presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i
criteri dellagricoltura integrata.
Lampone
Aspetto esteriore dei frutti:
Forma: conico-corta - conico allungata - conico rotondeggiante tipica della
cultivar.
Calibro: considerando che la variabilità delle dimensioni è significativamente
elevata tra le diverse cultivar non è possibile stabilire un calibro minimo
a cui attenersi. Nel caso di cestelli il calibro dei frutti allinterno
dello stesso, deve però essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche
della cultivar.
Colorazione: rosso intensa, rosso aranciata-brillante tipica della cultivar;
è ammessa una piccola zona rosata - non ancora matura - in prossimità dellattacco
del calice; sono da escludere dalla commercializzazione i frutti che presentino
eccessiva colorazione della superficie (tonalità vinoso-violacee).
Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.
Polpa: caratterizzata da una colorazione - consistenza ed aroma tipico
della cultivar.
I frutti devono essere integri - non ammaccati e non deformati per eccessiva
pressione esercitata al momento dello stacco dalla pianta; devono essere
sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o alterazioni tali da renderli
non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o di qualsiasi
impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odori o sapori estranei.
Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione
e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche
tipiche della varietà. Devono essere commercializzati senza parti di ricettacolo
e/o calice. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi
e comunque in linea con i criteri dellagricoltura integrata.
Rovo
Aspetto esteriore dei frutti:
Forma: conico corta - conico allungata - rotondeggiante tipica della cultivar.
Calibro: considerando che la variabilità delle dimensioni è significativamente
elevata tra le diverse cultivar non è possibile stabilire un calibro minimo
a cui attenersi. Nel caso di cestelli tuttavia il calibro dei frutti allinterno
dello stesso, deve essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della
cultivar.
Colorazione: nera intensa delle drupeole - brillante tipica della cultivar;
è ammessa una piccola presenza di drupe che presentino una colorazione
non ottimale (tonalità rossastre) in misura non superiore al 5% delle drupe;
sono da escludere dalla commercializzazione i frutti che presentino una
eccessiva colorazione della superficie e/o spaccature e fenditure delle
drupeole derivanti da agenti atmosferici esterni e/o da parassiti.
Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.
Polpa: caratterizzata da una colorazione, consistenza ed aroma tipici della
cultivar.
I frutti devono essere posti sul mercato, come frutti singoli, integri
- non ammaccati; il frutto deve essere provvisto di ricettacolo internamente
mentre non devono presentare parti di calice; i frutti devono essere sani
(assenza di frutti affetti da marciumi e/o da alterazioni tali da renderli
non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o qualsiasi
impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odori e sapori estranei.
Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione
e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche
tipiche della varietà. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari
minimi e comunque in linea con i criteri dellagricoltura integrata.
Ribes
Aspetto esteriore:
Forma: rotondeggiante, tondo compressa ai poli, tipica della cultivar.
Calibro: considerando che la variabilità delle dimensioni è significativamente
elevata tra le diverse cultivar non è possibile stabilire un calibro minimo
a cui attenersi. Nel caso di cestelli tuttavia il calibro dei frutti allinterno
dello stesso, deve essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della
cultivar.
Colorazione: rosso intensa, rosso aranciata, bianco, bianco crema, aranciata.
Brillante tipica della cultivar. E ammessa una piccola presenza di bacche
caratterizzate da una maturazione non ancora ottimale sul grappolo in misura
non superiore al 10%; sono da escludere dalla commercializzazione i frutti
che presentino una eccessiva colorazione della superficie e/o spaccature
e fenditure delle piccole bacche derivanti da agenti atmosferici esterni.
Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.
Polpa: caratterizzata da colorazione, consistenza ed aroma tipiche della
cultivar.
I frutti devono essere posti sul mercato come grappoli omogenei composti
da un numero diverso di bacche, integri e non ammaccati; il grappolo deve
essere provvisto di un corto peduncolo; le bacche devono essere sane (assenza
di frutti affetti da marciumi e/o da alterazioni tali da renderli non adatti
alla commercializzazione); puliti (privi di terra o di qualsiasi impurità);
privi di umidità esterna anormale; privi di odori e sapori estranei. Devono
essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione e
di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche
tipiche della varietà. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari
minimi e comunque in linea con i criteri dellagricoltura integrata.
Fragolina di bosco
Aspetto esteriore:
Forma: conico - conico rotondeggiante; acheni mediamente sporgenti.
Calibro: dimensioni piccole (peso medio compreso tra 1 e 3 gr.) Nel caso
di cestelli, in ogni caso, il calibro dei frutti allinterno dello stesso,
deve essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della cultivar.
Colorazione: rosso intenso, vivace, tipico della cultivar. E ammessa una
zona biancastra -non ancora matura- su una superficie non superiore al
10% totale.
Superficie: delicata.
Polpa : caratterizzata da colorazione e consistenza tipici della cultivar.
Elevati sono i contenuti aromatici.
I frutti devono essere posti sul mercato, come frutti singoli, integri
- non ammaccati; il frutto deve essere provvisto di ricettacolo internamente
mentre non devono presentare parti di calice; i frutti devono essere sani
(assenza di frutti affetti da marciumi e/o da alterazioni tali da renderli
non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o qualsiasi
impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odori e sapori estranei.
Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione
e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche
tipiche della varietà. I frutti vengono raccolti depicciolati (senza calice).
Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque
in linea con i criteri dellagricoltura integrata.
Art. 7
La commercializzazione dei Piccoli frutti delle Valli Cuneesi, ai fini
dellimmissione sul mercato deve essere effettuata utilizzando le seguenti
confezioni.
Cassetta in cartone e/o legno o altri prodotti ecocompatibili
30cmx40cm e/o sottomultipli (20x30)
Cestelli in plastica e/o cartone contenenti 100-150 e/o 250 gr. di frutti
(è richiesta una omogeneità di peso e di pezzatura dei cestelli allinterno
della confezione; la pezzatura deve essere regolare e riconducibile allo
specifico cultivar di riferimento)
La commercializzazione dei Piccoli frutti delle Valli Cuneesi può avvenire
assieme alle Fragole delle Valli Cuneesi in un unico imballaggio che
recherà entrambe le diciture, Piccoli frutti delle Valli Cuneesi e Fragole
delle Valli Cuneesi, e potrà contenere in proporzione variabile, sia le
diverse tipologie di Piccoli frutti della Valli Cuneesi IGP che le Fragole
delle Valli Cuneesi IGP
Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime
dimensioni la dicitura Piccoli frutti delle Valli Cuneesi, immediatamente
seguita dalla dizione Indicazione Geografica Protetta e quindi dal nome
della/e cultivar.
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo
del produttore nonchè il peso lordo allorigine.
La dizione Indicazione Geografica Protetta può essere ripetuta in altra
parte del contenitore o delletichetta anche in forma di acronimo I.G.P.
Lindicazione geografica protetta Piccoli frutti delle Valli Cuneesi
non potrà essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non
raggiungano i parametri minimi previsti dallart.6 del presente disciplinare.
A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo
grafico relativo allimmagine artistica di un logo figurativo specifico
ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con lindicazione
geografica.
Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98.
Deve inoltre figurare la dizione Prodotto in Italia per le partite destinate
allesportazione.
Piccoli Frutti delle Valli Cuneesi.
Giovanni Bodo
Indicazione Geografica Protetta
Piccoli Frutti
delle Valli Cuneesi