Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000

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Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Indicazione Geografica Protetta:
Piccoli Frutti delle Valli Cuneesi.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinari di produzione
Indicazione Geografica Protetta
Piccoli Frutti delle Valli Cuneesi

Art. 1

L’indicazione geografica protetta “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

L’indicazione “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” designa esclusivamente il frutto delle cultivar appartenenti alle specie Rubus ideaus, Vaccinuim corymbosum, Ribes grossularia e Rubus ulmifolius, Fragaria Vesca ottenuti nella zona di produzione delimitata all’art.3.

Possono concorrere alla produzione di detti frutti, linee varietali ottenute a seguito di miglioramento genetico delle specie di cui sopra purchè vengano coltivate nell’ambito territoriale delimitato all’art.3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all’art.6

Art. 3

La zona di produzione dei “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” comprende tutti i Comuni della provincia di Cuneo.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione dei “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire ai frutti le particolari caratteristiche descritte all’art. 6.

Sono pertanto da considerarsi idonee le colture site nella fascia che si estende in tutta la provincia di Cuneo, con altitudine compresa tra i 250 e 1.800 m. s.l.m.

Si tratta di territorio che favorisce le particolari caratteristiche dei frutti.

I terreni di coltivazione presentano un grado di acidità tale (valori di pH compresi tra 4,5 e 7) che unito alla presenza di elementi fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio, ecc.) conferisce ai frutti le loro particolari caratteristiche organolettiche.

Le pratiche colturali ammesse, devono essere quelle tradizionalmente in uso nel territorio atte a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.

La produzione si effettua tassativamente “su suolo”. Sono espressamente escluse le coltivazioni effettuate utilizzando tecniche di “fuori suolo”.

Nell’ambito di questo limite è comunque ammesso il ricorso a tecniche diverse, purchè la scelta dei sesti di impianto sia fatta con l’obiettivo di garantire il livello di qualità e le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

L’irrigazione viene effettuata sia attraverso sistemi di adacquamento per scorrimento sia in modo localizzato mediante l’utilizzo di apposite “ali gocciolanti” disposte lungo la fila e/o sotto la pacciamatura.

La concimazione di fondo dei terreni destinati a queste coltivazioni prevede l’utilizzo di materiale organico (letame bovino maturo) dato in pre trapianto e/o in copertura per le coltivazioni pluriennali; il ricorso ad elementi chimici per integrare gli apporti dei fertilizzanti in relazione sia all’andamento climatico che al carico produttivo delle piante, può essere effettuato previa analisi del suolo effettuata sui terreni da laboratori specializzati con cadenza quinquennale e apposito piano di concimazione redatto dal tecnico di base operante sul territorio.

La pacciamatura è effettuata allo scopo di mantenere pulito il frutto e preservarlo da agenti patogeni.

Per il mirtillo, il ribes ed il rovo si consiglia una prima pacciamatura (al momento dell’impianto) utilizzando teli tessuto - non tessuto stabilizzati disposti lungo la fila; successivamente il controllo delle infestanti potrà essere effettuato sia utilizzando teli in plastica sia adottando tecniche di pacciamatura del suolo con materiali organici (scorze ed aghi di pino, torba, materiale organico compostato) disposto lungo la fila.

Il periodo di raccolta ha inizio:

Per il lampone dalla fine della prima decade di giugno (colture forzate e/o ottenute negli areali di pianura) sino ad ottobre inoltrato (coltivazione in ambiente montano utilizzando cultivar rifiorenti).

Per il ribes da fine giugno (cultivar precoci) con commercializzazione che si protrae, dopo conservazione frigorifera, sino a fine ottobre-inizio novembre.

Per il rovo da fine giugno-inizio luglio (cultivar spinescenti-precoci) sino a inizio ottobre (cultivar tardive).

Per il mirtillo dalla prima decade di giugno (cultivar in serra forzata) sino a fine agosto-inizio settembre. La commercializzazione prosegue poi, con materiale frigoconservato sino a fine ottobre-inizio novembre.

Per la fragolina di bosco da giugno sino ad ottobre inoltrato.

Nella raccolta saranno selezionati esclusivamente i frutti che presentano la pezzatura minima, quando richiesta, indicata all’art. 6 del presente disciplinare.

La eventuale conservazione dei frutti, in particolar modo per quanto riguarda il Ribes ed il Mirtillo avverrà attraverso l’utilizzo di celle ad atmosfera controllata con immissione di Co2 e comunque in modo tale da non alterarne le peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo, direttamente o con l’ausilio di un’apposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del Reg. Cee 2081/92.

I terreni idonei alla produzione dei “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” saranno inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.

Art. 6

I “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi”, al momento dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

Mirtillo

Aspetto esteriore dei frutti:

Forma: rotondeggiante, tondo-compressa ai poli, tipica della cultivar

Calibro: non esiste un parametro minimo di riferimento. Nel caso di cestelli il calibro dei frutti all’interno dello stesso, deve però essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della cultivar.

Colorazione: bluastra - nera medio intensa a seconda del contenuto di pruina della superficie dei frutti - media brillantezza tipica della cultivar. E’ ammessa una piccola presenza di drupe che presentino una colorazione non ottimale (tonalità biancastre in prossimità dell’attaccatura del peduncolo) al momento dell’immissione sul mercato in misura non superiore al 5% delle drupe. Sono esclusi dalla commercializzazione i frutti che presentano eccessiva colorazione della superficie e/o spaccature e fenditure delle bacche derivanti da agenti atmosferici esterni e/o parassiti.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

Polpa: caratterizzata da una consistenza, colorazione e aroma tipiche della cultivar.

I frutti devono essere posti sul mercato, come frutti singoli, integri - non ammaccati; il frutto non deve presentare lacerazioni in prossimità del punto di attacco del peduncolo nè evidenziare lacerazioni dell’epidermide con fuoriuscita di liquidi sulla superficie; i frutti devono essere sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); presentare la tipica “pruina” esterna che caratterizza le singole cultivar oggetto di coltivazione; puliti (privi di terra o di qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odore e sapore estranei. Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Lampone

Aspetto esteriore dei frutti:

Forma: conico-corta - conico allungata - conico rotondeggiante tipica della cultivar.

Calibro: considerando che la variabilità delle dimensioni è significativamente elevata tra le diverse cultivar non è possibile stabilire un calibro minimo a cui attenersi. Nel caso di cestelli il calibro dei frutti all’interno dello stesso, deve però essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della cultivar.

Colorazione: rosso intensa, rosso aranciata-brillante tipica della cultivar; è ammessa una piccola zona rosata - non ancora matura - in prossimità dell’attacco del calice; sono da escludere dalla commercializzazione i frutti che presentino eccessiva colorazione della superficie (tonalità vinoso-violacee).

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

Polpa: caratterizzata da una colorazione - consistenza ed aroma tipico della cultivar.

I frutti devono essere integri - non ammaccati e non deformati per eccessiva pressione esercitata al momento dello stacco dalla pianta; devono essere sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o di qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odori o sapori estranei. Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. Devono essere commercializzati senza parti di ricettacolo e/o calice. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Rovo

Aspetto esteriore dei frutti:

Forma: conico corta - conico allungata - rotondeggiante tipica della cultivar.

Calibro: considerando che la variabilità delle dimensioni è significativamente elevata tra le diverse cultivar non è possibile stabilire un calibro minimo a cui attenersi. Nel caso di cestelli tuttavia il calibro dei frutti all’interno dello stesso, deve essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della cultivar.

Colorazione: nera intensa delle drupeole - brillante tipica della cultivar; è ammessa una piccola presenza di drupe che presentino una colorazione non ottimale (tonalità rossastre) in misura non superiore al 5% delle drupe; sono da escludere dalla commercializzazione i frutti che presentino una eccessiva colorazione della superficie e/o spaccature e fenditure delle drupeole derivanti da agenti atmosferici esterni e/o da parassiti.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

Polpa: caratterizzata da una colorazione, consistenza ed aroma tipici della cultivar.

I frutti devono essere posti sul mercato, come frutti singoli, integri - non ammaccati; il frutto deve essere provvisto di ricettacolo internamente mentre non devono presentare parti di calice; i frutti devono essere sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o da alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odori e sapori estranei. Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Ribes

Aspetto esteriore:

Forma: rotondeggiante, tondo compressa ai poli, tipica della cultivar.

Calibro: considerando che la variabilità delle dimensioni è significativamente elevata tra le diverse cultivar non è possibile stabilire un calibro minimo a cui attenersi. Nel caso di cestelli tuttavia il calibro dei frutti all’interno dello stesso, deve essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della cultivar.

Colorazione: rosso intensa, rosso aranciata, bianco, bianco crema, aranciata. Brillante tipica della cultivar. E’ ammessa una piccola presenza di bacche caratterizzate da una maturazione non ancora ottimale sul grappolo in misura non superiore al 10%; sono da escludere dalla commercializzazione i frutti che presentino una eccessiva colorazione della superficie e/o spaccature e fenditure delle piccole bacche derivanti da agenti atmosferici esterni.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

Polpa: caratterizzata da colorazione, consistenza ed aroma tipiche della cultivar.

I frutti devono essere posti sul mercato come grappoli omogenei composti da un numero diverso di bacche, integri e non ammaccati; il grappolo deve essere provvisto di un corto peduncolo; le bacche devono essere sane (assenza di frutti affetti da marciumi e/o da alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o di qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odori e sapori estranei. Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Fragolina di bosco

Aspetto esteriore:

Forma: conico - conico rotondeggiante; acheni mediamente sporgenti.

Calibro: dimensioni piccole (peso medio compreso tra 1 e 3 gr.) Nel caso di cestelli, in ogni caso, il calibro dei frutti all’interno dello stesso, deve essere omogeneo e rispondente alle caratteristiche della cultivar.

Colorazione: rosso intenso, vivace, tipico della cultivar. E’ ammessa una zona biancastra -non ancora matura- su una superficie non superiore al 10% totale.

Superficie: delicata.

Polpa : caratterizzata da colorazione e consistenza tipici della cultivar. Elevati sono i contenuti aromatici.

I frutti devono essere posti sul mercato, come frutti singoli, integri - non ammaccati; il frutto deve essere provvisto di ricettacolo internamente mentre non devono presentare parti di calice; i frutti devono essere sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o da alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odori e sapori estranei. Devono essere raccolti quando hanno raggiunto un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. I frutti vengono raccolti depicciolati (senza calice). Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Art. 7

La commercializzazione dei “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi”, ai fini dell’immissione sul mercato deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni.

Cassetta in cartone e/o legno o altri prodotti ecocompatibili

30cmx40cm e/o sottomultipli (20x30)

Cestelli in plastica e/o cartone contenenti 100-150 e/o 250 gr. di frutti

(è richiesta una omogeneità di peso e di pezzatura dei cestelli all’interno della confezione; la pezzatura deve essere regolare e riconducibile allo specifico cultivar di riferimento)

La commercializzazione dei “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” può avvenire assieme alle “Fragole delle Valli Cuneesi” in un unico imballaggio che recherà entrambe le diciture, “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” e “Fragole delle Valli Cuneesi”, e potrà contenere in proporzione variabile, sia le diverse tipologie di “Piccoli frutti della Valli Cuneesi IGP” che le “Fragole delle Valli Cuneesi IGP”

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi”, immediatamente seguita dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” e quindi dal nome della/e cultivar.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore nonchè il peso lordo all’origine.

La dizione “Indicazione Geografica Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “I.G.P.”

L’indicazione geografica protetta “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” non potrà essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non raggiungano i parametri minimi previsti dall’art.6 del presente disciplinare.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo all’immagine artistica di un logo figurativo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica.

Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98.

Deve inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.