Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000

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Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Indicazione Geografica Protetta:
Fragola delle Valli Cuneesi.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Indicazione Geografica Protetta
Fragola delle Valli Cuneesi

Art. 1

L’indicazione geografica protetta “Fragola delle Valli Cuneesi” è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

L’indicazione “Fragola delle Valli Cuneesi” designa esclusivamente il frutto delle cultivar appartenenti alla specie Fragaria x Ananassa, ottenuto nella zona di produzione delimitata all’art.3.

Possono concorrere alla produzione della “Fragola delle Valli Cuneesi”, linee varietali ottenute a seguito di miglioramento genetico della specie di cui sopra purchè vengano coltivate nell’ambito territoriale delimitato all’art.3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all’art.6

Art. 3

La zona di produzione della “Fragola delle Valli Cuneesi” comprende tutti i Comuni della provincia di Cuneo.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della “Fragola delle Valli Cuneesi” devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire ai frutti le particolari caratteristiche descritte all’art. 6.

Sono pertanto da considerarsi idonee le colture site nella fascia che si estende in tutta la provincia di Cuneo, con altitudine compresa tra i 250 e 1.800 m. s.l.m.

Si tratta di territorio che favorisce le particolari caratteristiche dei frutti.

I terreni di coltivazione presentano un grado di acidità tale (valori di pH compresi tra 4,5 e 7) che unito alla presenza di elementi fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio, ecc.) conferisce ai frutti le loro particolari caratteristiche organolettiche.

Le pratiche colturali ammesse, devono essere quelle tradizionalmente in uso nel territorio atte a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.

La produzione si effettua tassativamente “su suolo”. Sono espressamente escluse le coltivazioni effettuate utilizzando tecniche di “fuori suolo”.

Nell’ambito di questo limite è comunque ammesso il ricorso a tecniche diverse, purchè la scelta dei sesti di impianto sia fatta con l’obiettivo di garantire il livello di qualità e le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

L’irrigazione viene effettuata sia attraverso sistemi di adacquamento per scorrimento sia in modo localizzato mediante l’utilizzo di apposite “ali gocciolanti” disposte lungo la fila e/o sotto la pacciamatura.

La concimazione di fondo dei terreni destinati a queste coltivazioni prevede l’utilizzo di materiale organico (letame bovino maturo) dato in pre-trapianto e/o in copertura per le coltivazioni pluriennali; il ricorso ad elementi chimici per integrare gli apporti dei fertilizzanti in relazione sia all’andamento climatico che al carico produttivo delle piante, può essere effettuato previa analisi del suolo effettuata sui terreni da laboratori specializzati con cadenza quinquennale e apposito piano di concimazione redatto dal tecnico di base operante sul territorio.

La pacciamatura è effettuata allo scopo di mantenere pulito il frutto e preservarlo da agenti patogeni. E’ prevista l’adozione di tecniche di pacciamatura del suolo volte a contenere la diffusione di erbe infestanti mediante impiego di appositi film di polietilene nero disposti lungo la fila al momento della preparazione del suolo.

Il periodo di raccolta ha inizio dalla seconda decade di aprile (colture forzate in serra presenti negli areali di pianura) sino a fine ottobre (produzioni ottenute negli ambienti di montagna utilizzando tipologie rifiorenti e/o piante ingrossate volte all’ottenimento delle produzioni programmate).

Nella raccolta sono selezionati esclusivamente i frutti che presentano la pezzatura minima, indicata all’art. 6 del presente disciplinare.

La eventuale conservazione dei frutti, potrà avvenire attraverso l’utilizzo di celle ad atmosfera controllata con immissione di Co2 e comunque in modo tale da non alterarne le peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo, direttamente o con l’ausilio di un’apposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del Reg. Cee 2081/92.

I terreni idonei alla produzione della “Fragola delle Valli Cuneesi” saranno inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.

Art. 6

La “Fragola delle Valli Cuneesi”, al momento dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

Aspetto esteriore dei frutti:

Calibro: medio-grande superiore ai 22 mm per la cat. I° e ai 25 mm per la cat. Extra;

Forma: conico-allungata, conico corta; cuneiforma corta e comunque tipica della cultivar di riferimento.

Colorazione: rosso aranciato brillante, tipica della cultivar. E’ ammessa una zona biancastra -non ancora matura- su una superficie non superiore al 10% totale.

Superficie: resistente alle manipolazioni dopo la raccolta

Polpa : caratterizzata da colorazione, consistenza ed aroma tipici della cultivar.

I frutti devono essere integri, senza lesioni e/o ammaccature; provvisti di calice e di un corto peduncolo verde - non appassito; devono essere sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o alterazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o di qualsiasi impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odore o sapori estranei. Devono presentare un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà. Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque in linea con i criteri dell’agricoltura integrata.

Art. 7

La commercializzazione della “Fragola delle Valli Cuneesi”, ai fini dell’immissione sul mercato deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

• Cassetta in cartone e/o legno o altri prodotti ecocompatibili

30cmx40cm e/o sottomultipli (20x30)

• Cestelli in plastica e/o cartone contenenti 100-150 e/o 250 gr. di frutti

(è richiesta una omogeneità di peso e di pezzatura dei cestelli all’interno della confezione; la pezzatura deve essere regolare e riconducibile allo specifico cultivar di riferimento)

• La commercializzazione delle “Fragole delle Valli Cuneesi” può avvenire assieme ai “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi” in un unico imballaggio che recherà entrambe le diciture, “Fragola delle Valli Cuneesi e ”Piccoli frutti delle Valli Cuneesi", e potrà contenere, in proporzione variabile, sia le “Fragole delle Valli Cuneesi IGP” che le diverse tipologie di “Piccoli frutti delle Valli Cuneesi IGP”.

Sui contenitori dovranno essere indicate comunque in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura “Fragola delle Valli Cuneesi”, immediatamente seguita dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” e quindi dal nome della/e cultivar.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore nonchè il peso lordo all’origine.

La dizione “Indicazione Geografica Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “I.G.P.”

L’indicazione geografica protetta “Fragola delle Valli Cuneesi” non potrà essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non raggiungano i parametri minimi previsti dall’art.6 del presente disciplinare.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo all’immagine artistica di un logo figurativo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica.

Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98.

Deve inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.