Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
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Comunicato dellAssessorato allAgricoltura, Caccia e Pesca
Istanze di riconoscimento ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92
Si comunica che é pervenuta allufficio competente dellAssessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento
ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:
Indicazione Geografica Protetta:
Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati
potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore
Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21,
10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.
Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo,
tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.
LAssessore allAgricoltura, Caccia e Pesca
Allegato
Disciplinare di produzione
Art. 1
Lindicazione geografica protetta Fragola delle Valli Cuneesi è riservata
ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Lindicazione Fragola delle Valli Cuneesi designa esclusivamente il frutto
delle cultivar appartenenti alla specie Fragaria x Ananassa, ottenuto nella
zona di produzione delimitata allart.3.
Possono concorrere alla produzione della Fragola delle Valli Cuneesi,
linee varietali ottenute a seguito di miglioramento genetico della specie
di cui sopra purchè vengano coltivate nellambito territoriale delimitato
allart.3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui allart.6
Art. 3
La zona di produzione della Fragola delle Valli Cuneesi comprende tutti
i Comuni della provincia di Cuneo.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione
della Fragola delle Valli Cuneesi devono essere quelle tradizionali e
comunque atte a conferire ai frutti le particolari caratteristiche descritte
allart. 6.
Sono pertanto da considerarsi idonee le colture site nella fascia che si
estende in tutta la provincia di Cuneo, con altitudine compresa tra i 250
e 1.800 m. s.l.m.
Si tratta di territorio che favorisce le particolari caratteristiche dei
frutti.
I terreni di coltivazione presentano un grado di acidità tale (valori di
pH compresi tra 4,5 e 7) che unito alla presenza di elementi fertilizzanti
(azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio, ecc.) conferisce ai frutti
le loro particolari caratteristiche organolettiche.
Le pratiche colturali ammesse, devono essere quelle tradizionalmente in
uso nel territorio atte a non modificare le caratteristiche peculiari dei
frutti.
La produzione si effettua tassativamente su suolo. Sono espressamente
escluse le coltivazioni effettuate utilizzando tecniche di fuori suolo.
Nellambito di questo limite è comunque ammesso il ricorso a tecniche diverse,
purchè la scelta dei sesti di impianto sia fatta con lobiettivo di garantire
il livello di qualità e le caratteristiche previste dal presente disciplinare.
Lirrigazione viene effettuata sia attraverso sistemi di adacquamento per
scorrimento sia in modo localizzato mediante lutilizzo di apposite ali
gocciolanti disposte lungo la fila e/o sotto la pacciamatura.
La concimazione di fondo dei terreni destinati a queste coltivazioni prevede
lutilizzo di materiale organico (letame bovino maturo) dato in pre-trapianto
e/o in copertura per le coltivazioni pluriennali; il ricorso ad elementi
chimici per integrare gli apporti dei fertilizzanti in relazione sia allandamento
climatico che al carico produttivo delle piante, può essere effettuato
previa analisi del suolo effettuata sui terreni da laboratori specializzati
con cadenza quinquennale e apposito piano di concimazione redatto dal tecnico
di base operante sul territorio.
La pacciamatura è effettuata allo scopo di mantenere pulito il frutto e
preservarlo da agenti patogeni. E prevista ladozione di tecniche di pacciamatura
del suolo volte a contenere la diffusione di erbe infestanti mediante impiego
di appositi film di polietilene nero disposti lungo la fila al momento
della preparazione del suolo.
Il periodo di raccolta ha inizio dalla seconda decade di aprile (colture
forzate in serra presenti negli areali di pianura) sino a fine ottobre
(produzioni ottenute negli ambienti di montagna utilizzando tipologie rifiorenti
e/o piante ingrossate volte allottenimento delle produzioni programmate).
Nella raccolta sono selezionati esclusivamente i frutti che presentano
la pezzatura minima, indicata allart. 6 del presente disciplinare.
La eventuale conservazione dei frutti, potrà avvenire attraverso lutilizzo
di celle ad atmosfera controllata con immissione di Co2 e comunque in modo
tale da non alterarne le peculiari caratteristiche qualitative.
Art. 5
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente
art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo, direttamente o con
lausilio di unapposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del
Reg. Cee 2081/92.
I terreni idonei alla produzione della Fragola delle Valli Cuneesi saranno
inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno,
tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.
Art. 6
La Fragola delle Valli Cuneesi, al momento dellimmissione al consumo,
deve avere le seguenti caratteristiche:
Aspetto esteriore dei frutti:
Calibro: medio-grande superiore ai 22 mm per la cat. I° e ai 25 mm per
la cat. Extra;
Forma: conico-allungata, conico corta; cuneiforma corta e comunque tipica
della cultivar di riferimento.
Colorazione: rosso aranciato brillante, tipica della cultivar. E ammessa
una zona biancastra -non ancora matura- su una superficie non superiore
al 10% totale.
Superficie: resistente alle manipolazioni dopo la raccolta
Polpa : caratterizzata da colorazione, consistenza ed aroma tipici della
cultivar.
I frutti devono essere integri, senza lesioni e/o ammaccature; provvisti
di calice e di un corto peduncolo verde - non appassito; devono essere
sani (assenza di frutti affetti da marciumi e/o alterazioni tali da renderli
non adatti alla commercializzazione); puliti (privi di terra o di qualsiasi
impurità); privi di umidità esterna anormale; privi di odore o sapori estranei.
Devono presentare un giusto grado di maturazione e di sviluppo ossia devono
essere in possesso delle caratteristiche organolettiche tipiche della varietà.
Devono inoltre presentare residui di antiparassitari minimi e comunque
in linea con i criteri dellagricoltura integrata.
Art. 7
La commercializzazione della Fragola delle Valli Cuneesi, ai fini dellimmissione
sul mercato deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:
Cassetta in cartone e/o legno o altri prodotti ecocompatibili
30cmx40cm e/o sottomultipli (20x30)
Cestelli in plastica e/o cartone contenenti 100-150 e/o 250 gr. di frutti
(è richiesta una omogeneità di peso e di pezzatura dei cestelli allinterno
della confezione; la pezzatura deve essere regolare e riconducibile allo
specifico cultivar di riferimento)
La commercializzazione delle Fragole delle Valli Cuneesi può avvenire
assieme ai Piccoli frutti delle Valli Cuneesi in un unico imballaggio
che recherà entrambe le diciture, Fragola delle Valli Cuneesi e Piccoli
frutti delle Valli Cuneesi", e potrà contenere, in proporzione variabile,
sia le Fragole delle Valli Cuneesi IGP che le diverse tipologie di Piccoli
frutti delle Valli Cuneesi IGP.
Sui contenitori dovranno essere indicate comunque in caratteri di stampa
delle medesime dimensioni la dicitura Fragola delle Valli Cuneesi, immediatamente
seguita dalla dizione Indicazione Geografica Protetta e quindi dal nome
della/e cultivar.
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo
del produttore nonchè il peso lordo allorigine.
La dizione Indicazione Geografica Protetta può essere ripetuta in altra
parte del contenitore o delletichetta anche in forma di acronimo I.G.P.
Lindicazione geografica protetta Fragola delle Valli Cuneesi non potrà
essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non raggiungano
i parametri minimi previsti dallart.6 del presente disciplinare.
A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo
grafico relativo allimmagine artistica di un logo figurativo specifico
ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con lindicazione
geografica.
Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98.
Deve inoltre figurare la dizione Prodotto in Italia per le partite destinate
allesportazione.
Fragola delle Valli Cuneesi.
Giovanni Bodo
Indicazione Geografica Protetta
Fragola delle
Valli Cuneesi