Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
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Comunicato dellAssessorato allAgricoltura, Caccia e Pesca
Istanze di riconoscimento ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92
Si comunica che é pervenuta allufficio competente dellAssessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento
ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:
Indicazione Geografica Protetta:
Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati
potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore
Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21,
10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.
Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo,
tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.
LAssessore allAgricoltura, Caccia e Pesca
Allegato
Disciplinare di produzione
Art. 1
Lindicazione geografica protetta Mela rossa delle Valli Cuneesi è riservata
ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Lindicazione Mela rossa delle Valli Cuneesi designa esclusivamente il
frutto delle cultivar appartenenti ai due gruppi varietali Red Delicious
e Gala ottenuto nella zona di produzione delimitata allart.3.
Possono concorrere alla produzione di detto frutto, linee varietali ottenute
a seguito di miglioramento genetico dei due gruppi Red Delicious e Gala
purchè vengano coltivate nellambito territoriale delimitato allart.3
e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui allart.6
Art. 3
La zona di produzione della Mela rossa delle Valli Cuneesi comprende
il territorio della provincia di Cuneo ed alcuni comuni della Provincia
di Torino, così determinata: parte dei Comuni di cui allallegato 1, compresa
nella fascia altimetrica di cui al successivo art.4.
I comuni della provincia di Cuneo sono i seguenti: Bagnolo Piemonte, Barge,
Beinette, Bernezzo, Borgo S.Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio,
Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Chiusa Pesio,
Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Envie, Fossano, Gaiola, Gambasca,
Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Moiola, Mondovì,
Montanera, Morozzo, Paesana, Pagno, Peveragno, Pianfei, Piasco, Revello,
Rifreddo, Roccabruna, Rossana, S.Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront,
Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Vicoforte
Mondovì, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villar S.Costanzo,
Vottignasco.
I comuni della provincia di Torino sono i seguenti: Angrogna, Bibiana,
Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana,
Frossasco, Garzigliana, Luserna S.Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco,
Pinerolo, Piossasco, Prarostino, Roletto, S.Secondo di Pinerolo, Scalenghe,
Torre Pellice, Villar Pellice.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione
della Mela rossa delle Valli Cuneesi devono essere quelle tradizionali
e comunque atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche descritte
allart. 6.
Sono pertanto da considerarsi idonee le colture site nella fascia di altipiano
che si estende da Cuneo fino ai piedi delle Alpi Occidentali (Marittime
e Cozie), con altitudine compresa tra i 250 e 800 m. s.l.m.
Si tratta di territorio che presenta particolari caratteristiche pedoclimatiche
quali laltitudine, che è fra le più elevate della frutticoltura europea,
la buona latitudine nord e la conformazione orografica, che determinano
le peculiari specificità del frutto.
Lintensità e la qualità di radiazione luminosa (in funzione dellaltimetria),
le escursioni termiche a ciclo diurno e la variazione ciclica bagnatura/asciugatura
dellepicarpo dei frutti sono altrettanti fattori ambientali che interagiscono
per caratterizzare in modo particolare la mela rossa delle Valli Cuneesi.
Nellarea geografica di cui allart.3 le condizioni climatiche e di luminosità
migliorano sia la sovracolorazione della buccia sia la tonalità della colorazione.
Nello spettro del rosso la tonalità risulta più luminosa e brillante.
Le pratiche colturali ammesse, devono essere quelle tradizionalmente in
uso nel territorio atte a non modificare le caratteristiche peculiari del
frutto. E ammesso il ricorso anche a tecniche alternative, purché la scelta
dei sesti di impianto sia fatta con lobiettivo di consentire la massima
permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, che costituisce il
fattore determinante per la tipica colorazione dei frutti.
La produzione unitaria massima delle mele che vengono selezionate per la
IGP è indicativamente di 60 t/ha per entrambi i gruppi varietali ammessi.
Tale quantità tuttavia potrà variare ogni anno, sulla base delle condizioni
climatiche e ambientali specifiche dellanno di riferimento.
Linizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela
raggiunge la colorazione rossa ottimale stabilita per poterla presentare
al consumo con i criteri di cui allart.6 del presente disciplinare.
Per il Gruppo Gala il periodo di raccolta va dal mese di agosto a settembre,
mentre per il gruppo Red Delicious è compreso tra il mese di settembre
e il mese di ottobre.
La eventuale conservazione della Mela rossa delle Valli Cuneesi avverrà,
secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione,
assicurando valori di temperatura, di umidità e di composizione atmosferica
tali da non alterarne le peculiari caratteristiche qualitative.
Art. 5
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente
art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo, direttamente o con
lausilio di unapposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del
Reg. Cee 2081/92.
I meleti idonei alla produzione della Mela rossa delle Valli Cuneesi
saranno inseriti in apposito elenco, aggiornato e pubblicato ogni anno,
tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.
Art. 6
La Mela rossa delle Valli Cuneesi, al momento dellimmissione al consumo,
deve avere le seguenti caratteristiche:
Gruppo Red Delicious:
Forma: allungata.
Calibro: diametro minimo 65 mm;
Tenore zuccherino: 10°Brix.
Colorazione: rosso intenso brillante vinoso, con estensione del sovraccolore
superiore all85%.
Epicarpo: esente da rugginosità ed untuosità.
Polpa: color bianco o bianco crema, di consistenza fondente.
Gruppo Gala
Forma: rotondo-allungata
Calibro: diametro minimo 65 mm.
Tenore zuccherino minimo: 12° Brix
Colorazione: rosso brillante, con estensione compresa tra il 65% ed il
100% della superficie e distribuzione prevalentemente striata.
Epicarpo: liscio, rugginosità limitata alla cavità peduncolare e comunque
inferiore al 10%.
Polpa: color bianco-crema, croccante e succosa, fine e soda.
Art. 7
Sono ammessi alla commercializzazione con marchio IGP Mela rossa delle
Valli Cuneesi i frutti delle categorie di qualità Extra e I, ai sensi
del Reg. CEE n.920/89. I frutti devono inoltre essere esenti da danni da
grandine, da patogeni e da fitofagi, con particolare riferimento alla mosca
mediterranea della frutta (Ceratitis capitata).
Art. 8
La commercializzazione della Mela rossa delle Valli Cuneesi, ai fini
dellimmissione sul mercato potrà essere effettuata utilizzando le seguenti
confezioni, in cartone, legno, o materiale plastico:
Plateau in cartone 30x40 cm - 30x50 cm- 40x60 cm
Cassetta in legno 30x50 cm - 40x60 cm
Cassetta in materiale plastico recuperabile 30x50-40x60cm
Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime
dimensioni le diciture Mela rossa delle Valli Cuneesi, immediatamente
seguita dalla dizione Indicazione Geografica Protetta e quindi dal nome
della cultivar, categoria e calibro.
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo
del centro di condizionamento.
La dizione Indicazione Geografica Protetta può essere ripetuta in altra
parte del contenitore o delletichetta anche in forma di acronimo I.G.P.
Lindicazione geografica protetta Mela rossa delle Valli Cuneesi non
potrà essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non raggiungano
i parametri minimi previsti dallart.6 del presente disciplinare.
A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo
grafico relativo allimmagine artistica di un logo figurativo specifico
ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con lindicazione
geografica.
Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98.
Deve inoltre figurare la dizione Prodotto in Italia per le partite destinate
allesportazione.
Mela Rossa delle Valli Cuneesi.
Giovanni Bodo
Indicazione Geografica Protetta
Mela Rossa delle
Valli Cuneesi