Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000

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Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Indicazione Geografica Protetta:
Mela Rossa delle Valli Cuneesi.

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Indicazione Geografica Protetta
Mela Rossa delle Valli Cuneesi

Art. 1

L’indicazione geografica protetta “Mela rossa delle Valli Cuneesi” è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

L’indicazione “Mela rossa delle Valli Cuneesi” designa esclusivamente il frutto delle cultivar appartenenti ai due gruppi varietali Red Delicious e Gala ottenuto nella zona di produzione delimitata all’art.3.

Possono concorrere alla produzione di detto frutto, linee varietali ottenute a seguito di miglioramento genetico dei due gruppi Red Delicious e Gala purchè vengano coltivate nell’ambito territoriale delimitato all’art.3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all’art.6

Art. 3

La zona di produzione della “Mela rossa delle Valli Cuneesi” comprende il territorio della provincia di Cuneo ed alcuni comuni della Provincia di Torino, così determinata: parte dei Comuni di cui all’allegato 1, compresa nella fascia altimetrica di cui al successivo art.4.

I comuni della provincia di Cuneo sono i seguenti: Bagnolo Piemonte, Barge, Beinette, Bernezzo, Borgo S.Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Chiusa Pesio, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Envie, Fossano, Gaiola, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Moiola, Mondovì, Montanera, Morozzo, Paesana, Pagno, Peveragno, Pianfei, Piasco, Revello, Rifreddo, Roccabruna, Rossana, S.Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Vicoforte Mondovì, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villar S.Costanzo, Vottignasco.

I comuni della provincia di Torino sono i seguenti: Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna S.Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Piossasco, Prarostino, Roletto, S.Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Villar Pellice.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della “Mela rossa delle Valli Cuneesi” devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche descritte all’art. 6.

Sono pertanto da considerarsi idonee le colture site nella fascia di altipiano che si estende da Cuneo fino ai piedi delle Alpi Occidentali (Marittime e Cozie), con altitudine compresa tra i 250 e 800 m. s.l.m.

Si tratta di territorio che presenta particolari caratteristiche pedoclimatiche quali l’altitudine, che è fra le più elevate della frutticoltura europea, la buona latitudine nord e la conformazione orografica, che determinano le peculiari specificità del frutto.

L’intensità e la qualità di radiazione luminosa (in funzione dell’altimetria), le escursioni termiche a ciclo diurno e la variazione ciclica bagnatura/asciugatura dell’epicarpo dei frutti sono altrettanti fattori ambientali che interagiscono per caratterizzare in modo particolare la mela rossa delle Valli Cuneesi.

Nell’area geografica di cui all’art.3 le condizioni climatiche e di luminosità migliorano sia la sovracolorazione della buccia sia la tonalità della colorazione.

Nello spettro del rosso la tonalità risulta più luminosa e brillante.

Le pratiche colturali ammesse, devono essere quelle tradizionalmente in uso nel territorio atte a non modificare le caratteristiche peculiari del frutto. E’ ammesso il ricorso anche a tecniche alternative, purché la scelta dei sesti di impianto sia fatta con l’obiettivo di consentire la massima permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, che costituisce il fattore determinante per la tipica colorazione dei frutti.

La produzione unitaria massima delle mele che vengono selezionate per la IGP è indicativamente di 60 t/ha per entrambi i gruppi varietali ammessi. Tale quantità tuttavia potrà variare ogni anno, sulla base delle condizioni climatiche e ambientali specifiche dell’anno di riferimento.

L’inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la colorazione rossa ottimale stabilita per poterla presentare al consumo con i criteri di cui all’art.6 del presente disciplinare.

Per il Gruppo Gala il periodo di raccolta va dal mese di agosto a settembre, mentre per il gruppo Red Delicious è compreso tra il mese di settembre e il mese di ottobre.

La eventuale conservazione della “Mela rossa delle Valli Cuneesi” avverrà, secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidità e di composizione atmosferica tali da non alterarne le peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo, direttamente o con l’ausilio di un’apposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del Reg. Cee 2081/92.

I meleti idonei alla produzione della “Mela rossa delle Valli Cuneesi” saranno inseriti in apposito elenco, aggiornato e pubblicato ogni anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.

Art. 6

La “Mela rossa delle Valli Cuneesi”, al momento dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

Gruppo Red Delicious:

Forma: allungata.

Calibro: diametro minimo 65 mm;

Tenore zuccherino: 10°Brix.

Colorazione: rosso intenso brillante vinoso, con estensione del sovraccolore superiore all’85%.

Epicarpo: esente da rugginosità ed untuosità.

Polpa: color bianco o bianco crema, di consistenza fondente.

Gruppo Gala

Forma: rotondo-allungata

Calibro: diametro minimo 65 mm.

Tenore zuccherino minimo: 12° Brix

Colorazione: rosso brillante, con estensione compresa tra il 65% ed il 100% della superficie e distribuzione prevalentemente striata.

Epicarpo: liscio, rugginosità limitata alla cavità peduncolare e comunque inferiore al 10%.

Polpa: color bianco-crema, croccante e succosa, fine e soda.

Art. 7

Sono ammessi alla commercializzazione con marchio IGP “Mela rossa delle Valli Cuneesi” i frutti delle categorie di qualità Extra e I, ai sensi del Reg. CEE n.920/89. I frutti devono inoltre essere esenti da danni da grandine, da patogeni e da fitofagi, con particolare riferimento alla mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata).

Art. 8

La commercializzazione della “Mela rossa delle Valli Cuneesi”, ai fini dell’immissione sul mercato potrà essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni, in cartone, legno, o materiale plastico:

Plateau in cartone 30x40 cm - 30x50 cm- 40x60 cm

Cassetta in legno 30x50 cm - 40x60 cm

Cassetta in materiale plastico recuperabile 30x50-40x60cm

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture “Mela rossa delle Valli Cuneesi”, immediatamente seguita dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” e quindi dal nome della cultivar, categoria e calibro.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del centro di condizionamento.

La dizione “Indicazione Geografica Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “I.G.P.”

L’indicazione geografica protetta “Mela rossa delle Valli Cuneesi” non potrà essere apposta sui frutti che, pur prodotti nel Territorio, non raggiungano i parametri minimi previsti dall’art.6 del presente disciplinare.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo all’immagine artistica di un logo figurativo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica.

Potrà inoltre essere utilizzato il logo comunitario previsto dal reg. n.1726/98.

Deve inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.