Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000

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Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, caccia e pesca

Istanze di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92

Si comunica che é pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Denominazione di Origine Protetta:
Pera Madernassa Cuneese (d’Alba e della Valle Grana).

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

L’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Giovanni Bodo

Allegato

Disciplinare di produzione
Denominazione di Origine Protetta
Pera Madernassa Cuneese (d’Alba e della Valle Grana)

Art. 1

La denominazione d’origine protetta “Pera Madernassa Cuneese (d’Alba e della Valle Grana)” è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Le sottodenominazioni “d’Alba e della Valle Grana” sono limitate ai comuni delle zone meglio specificate all’art. 3

Art. 2

La denominazione d’origine protetta designa esclusivamente il frutto che si ottiene dalla cultivar Madernassa. Trattasi di cultivar di pero, derivata da seme, forse da “Martin Sec” liberamente impollinato e coltivata in tutti i comuni della provincia di Cuneo, meglio specificati al successivo art. 3.

Art. 3

La zona di produzione della Pera Madernassa Cuneese comprende tutti i comuni della Provincia di Cuneo, evidenziati nella cartina geografica allegata. In particolare le sottodenominazioni d’Alba e della Valle Grana si riferiscono ai seguenti comuni:

1) Pera Madernassa d’Alba: comuni di Alba, Guarene, Castagnito, Magliano Alfieri, Govone, Priocca, Castellinaldo, Canale, Vezza d’Alba, Montà, Santo Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero, Baldissero d’Alba, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Monticello, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Perno, Pocapaglia;

2) Pera Madernassa della Valle Grana: comuni di Pradleves, Monterosso Grana, Montemale di Cuneo, Valgrana, Caraglio, Bernezzo, Cervasca, Vignolo, Dronero, Roccabruna, Cartignano, San Damiano Macra, Villar San Costanzo, Busca.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della “Pera Madernassa Cuneese (d’Alba e della valle Grana)” devono essere quelle tradizionali diffuse nella zona e comunque atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche descritte nel successivo art. 6.

Sono quindi da considerarsi idonei i pereti dislocati nelle aree collinari, pedemontane e montane della provincia di Cuneo.

Il particolare tipo di terreno franco sabbioso, tendente all’argilloso dell’area albese, la dislocazione territoriale (collinare) ed il clima caldo conferiscono a tale varietà un aspetto particolarmente attraente ed un sapore unico, idoneo anche per il consumo fresco.

Nelle zone montane e pedemontane del Roero e della Valle Grana il terreno è invece franco sabbioso e di medio impasto e il prodotto che si ottiene è particolarmente adatto per la cottura.

I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere quelli tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari del frutto.

I sistemi di potatura e di raccolta devono quindi essere tali da favorire un’ampia ed efficace percezione della luce del sole, al fine di mantenere alta la qualità e le caratteristiche dei frutti.

La varietà di conformazione dei terreni di coltivazione, caratterizzati da terreni pianeggianti e collinari, richiede diversi sistemi di irrigazione, che possono pertanto essere sia a scorrimento che a goccia.

La difesa fitosanitaria è quella prevista dalla buona pratica agricola.

La concimazione deve essere quella tradizionale, effettuata con sostanze di origine organica (ad es. letame bovino).

E’ ammesso anche il ricorso al concime chimico, nel rispetto dei parametri di riferimento in vigore.

La densità minima di piante per ettaro è di n.600 piante per ettaro, per il sistema di coltivazione a controspalliera o spindel.

Nel caso invece di piante innestate su “franco”, considerata la dimensione dell’albero, di altezza superiore ai 4.5 mt, la densità massima delle piante, nella buona pratica agricola, è di n.100/ha per impianti esistenti e di 200/ha sui nuovi impianti.

La produzione unitaria massima consentita di Pera Madernassa, in impianti in piena produzione, coltivati sia su franco che su porta innesti nanizzanti, è fissata in 480 quintali per ettaro.

La raccolta ha inizio indicativamente nel mese di settembre e termina nel mese di novembre, tenuto conto dell’andamento stagionale e delle condizioni ambientali.

La conservazione del prodotto destinato al consumo fresco dovrà avvenire mediante l’utilizzo di celle frigorifere, nelle quali il prodotto, in attesa di commercializzazione, dovrà essere immagazzinato entro 15 giorni dallo stacco.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo.

I pereti idonei alla produzione della “Pera Madernassa Cuneese” saranno inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno, tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.

Art. 6

La Pera Madernasssa Cuneese, all’atto dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

- Forma del frutto: turbinato, con un diametro superiore a 54 mm (circonferenza minima 17);

- Polpa: biancastra, croccante, leggermente profumata;

- Sapore: dolce, leggermente tannico; buon tenore zuccherino;

- Buccia: sottile e dura con fondo verde scuro tendente al giallo a maturazione, con zone più o meno ampie di ruggine o riflessi rossicci, in particolari annate.

La Pera Madernassa destinata alla trasformazione industriale potrà avere dimensioni inferiori a quelle stabilite per la vendita del prodotto per il consumo diretto.

Art. 7

La commercializzazione della Pera Madernassa Cuneese, ai fini dell’immissione sul mercato al consumo fresco deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni: imballaggi in cartone, in legno o in altri materiali ecocompatibili sulla base degli standard previsti dalle vigenti normative.

La vendita della Pera Madernassa Cuneese allo stato sfuso o in contenitori diversi da quelli sopra indicati possono essere effettuati solo ad operatori professionali o per gli usi di trasformazione industriale.

Sui contenitori dovrà essere indicata, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, la dicitura “Pera Madernassa Cuneese”, con l’aggiunta delle sottodenominazioni “d’Alba o della Valle Grana” per le produzioni provenienti dai Comuni specificati all’art. 3, oltre agli estremi atti ad individuare:

- nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

- peso lordo all’origine, nonché le altre indicazioni previste dalle vigenti norme in materia di etichettatura dei prodotti ortofrutticoli.

La dizione “Denominazione d’Origine Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “D.O.P.”

Dovrà inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.

E’ fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all’art.1, qualsiasi altra denominazione e aggettivazione aggiuntiva.