Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
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Comunicato dellAssessorato allAgricoltura, caccia e pesca
Istanze di riconoscimento ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92
Si comunica che é pervenuta allufficio competente dellAssessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento
ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:
Denominazione di Origine Protetta:
Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati
potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore
Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21,
10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.
Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo,
tel. 011/432.29.62, o il Sig. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.
LAssessore allAgricoltura, Caccia e Pesca
Allegato
Disciplinare di produzione
Art. 1
La denominazione dorigine protetta Pera Madernassa Cuneese (dAlba e
della Valle Grana) è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Le sottodenominazioni dAlba e della Valle Grana sono limitate ai comuni
delle zone meglio specificate allart. 3
Art. 2
La denominazione dorigine protetta designa esclusivamente il frutto che
si ottiene dalla cultivar Madernassa. Trattasi di cultivar di pero, derivata
da seme, forse da Martin Sec liberamente impollinato e coltivata in tutti
i comuni della provincia di Cuneo, meglio specificati al successivo art.
3.
Art. 3
La zona di produzione della Pera Madernassa Cuneese comprende tutti i comuni
della Provincia di Cuneo, evidenziati nella cartina geografica allegata.
In particolare le sottodenominazioni dAlba e della Valle Grana si riferiscono
ai seguenti comuni:
1) Pera Madernassa dAlba: comuni di Alba, Guarene, Castagnito, Magliano
Alfieri, Govone, Priocca, Castellinaldo, Canale, Vezza dAlba, Montà, Santo
Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero, Baldissero dAlba, Corneliano
dAlba, Piobesi dAlba, Monticello, Santa Vittoria dAlba, Sommariva Perno,
Pocapaglia;
2) Pera Madernassa della Valle Grana: comuni di Pradleves, Monterosso Grana,
Montemale di Cuneo, Valgrana, Caraglio, Bernezzo, Cervasca, Vignolo, Dronero,
Roccabruna, Cartignano, San Damiano Macra, Villar San Costanzo, Busca.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione
della Pera Madernassa Cuneese (dAlba e della valle Grana) devono essere
quelle tradizionali diffuse nella zona e comunque atte a conferire al frutto
le particolari caratteristiche descritte nel successivo art. 6.
Sono quindi da considerarsi idonei i pereti dislocati nelle aree collinari,
pedemontane e montane della provincia di Cuneo.
Il particolare tipo di terreno franco sabbioso, tendente allargilloso
dellarea albese, la dislocazione territoriale (collinare) ed il clima
caldo conferiscono a tale varietà un aspetto particolarmente attraente
ed un sapore unico, idoneo anche per il consumo fresco.
Nelle zone montane e pedemontane del Roero e della Valle Grana il terreno
è invece franco sabbioso e di medio impasto e il prodotto che si ottiene
è particolarmente adatto per la cottura.
I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere quelli tradizionalmente
in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari
del frutto.
I sistemi di potatura e di raccolta devono quindi essere tali da favorire
unampia ed efficace percezione della luce del sole, al fine di mantenere
alta la qualità e le caratteristiche dei frutti.
La varietà di conformazione dei terreni di coltivazione, caratterizzati
da terreni pianeggianti e collinari, richiede diversi sistemi di irrigazione,
che possono pertanto essere sia a scorrimento che a goccia.
La difesa fitosanitaria è quella prevista dalla buona pratica agricola.
La concimazione deve essere quella tradizionale, effettuata con sostanze
di origine organica (ad es. letame bovino).
E ammesso anche il ricorso al concime chimico, nel rispetto dei parametri
di riferimento in vigore.
La densità minima di piante per ettaro è di n.600 piante per ettaro, per
il sistema di coltivazione a controspalliera o spindel.
Nel caso invece di piante innestate su franco, considerata la dimensione
dellalbero, di altezza superiore ai 4.5 mt, la densità massima delle piante,
nella buona pratica agricola, è di n.100/ha per impianti esistenti e di
200/ha sui nuovi impianti.
La produzione unitaria massima consentita di Pera Madernassa, in impianti
in piena produzione, coltivati sia su franco che su porta innesti nanizzanti,
è fissata in 480 quintali per ettaro.
La raccolta ha inizio indicativamente nel mese di settembre e termina nel
mese di novembre, tenuto conto dellandamento stagionale e delle condizioni
ambientali.
La conservazione del prodotto destinato al consumo fresco dovrà avvenire
mediante lutilizzo di celle frigorifere, nelle quali il prodotto, in attesa
di commercializzazione, dovrà essere immagazzinato entro 15 giorni dallo
stacco.
Art. 5
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente
art.4 è accertata dalla Camera di Commercio di Cuneo.
I pereti idonei alla produzione della Pera Madernassa Cuneese saranno
inseriti in apposito elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno,
tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo.
Art. 6
La Pera Madernasssa Cuneese, allatto dellimmissione al consumo, deve
avere le seguenti caratteristiche:
- Forma del frutto: turbinato, con un diametro superiore a 54 mm (circonferenza
minima 17);
- Polpa: biancastra, croccante, leggermente profumata;
- Sapore: dolce, leggermente tannico; buon tenore zuccherino;
- Buccia: sottile e dura con fondo verde scuro tendente al giallo a maturazione,
con zone più o meno ampie di ruggine o riflessi rossicci, in particolari
annate.
La Pera Madernassa destinata alla trasformazione industriale potrà avere
dimensioni inferiori a quelle stabilite per la vendita del prodotto per
il consumo diretto.
Art. 7
La commercializzazione della Pera Madernassa Cuneese, ai fini dellimmissione
sul mercato al consumo fresco deve essere effettuata utilizzando le seguenti
confezioni: imballaggi in cartone, in legno o in altri materiali ecocompatibili
sulla base degli standard previsti dalle vigenti normative.
La vendita della Pera Madernassa Cuneese allo stato sfuso o in contenitori
diversi da quelli sopra indicati possono essere effettuati solo ad operatori
professionali o per gli usi di trasformazione industriale.
Sui contenitori dovrà essere indicata, in caratteri di stampa delle medesime
dimensioni, la dicitura Pera Madernassa Cuneese, con laggiunta delle
sottodenominazioni dAlba o della Valle Grana per le produzioni provenienti
dai Comuni specificati allart. 3, oltre agli estremi atti ad individuare:
- nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
- peso lordo allorigine, nonché le altre indicazioni previste dalle vigenti
norme in materia di etichettatura dei prodotti ortofrutticoli.
La dizione Denominazione dOrigine Protetta può essere ripetuta in altra
parte del contenitore o delletichetta anche in forma di acronimo D.O.P.
Dovrà inoltre figurare la dizione Prodotto in Italia per le partite destinate
allesportazione.
E fatto divieto di usare, con la denominazione di cui allart.1, qualsiasi
altra denominazione e aggettivazione aggiuntiva.
Pera Madernassa Cuneese (dAlba e della
Valle Grana).
Giovanni Bodo
Denominazione di Origine Protetta
Pera Madernassa
Cuneese (dAlba e della Valle Grana)