Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2000, n. 9 - 29964

Programma regionale di applicazione del Decreto 11 settembre 1999, n. 401 “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 1, commi 3 e 4 , del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare il programma regionale di applicazione del Decreto MIPA 11 settembre 1999, n.401, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato “A”).

di destinare al presente programma i fondi assegnati dallo Stato

(omissis)

Allegato

DECRETO M.I.P.A. 11 settembre 1999, N. 401

“CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO “

Programma regionale per l’applicazione
Marzo 2000

PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO M.I.P.A. 11 settembre 1999, N. 401

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente programma applica in Piemonte il Decreto MIPA 11 settembre 1999, n. 401 di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, art. 1, commi 3 e 4.

2.Legge 9 gennaio 1991, n. 10, per alcuni criteri di valutazione degli interventi.

2 INTERVENTI FINANZIABILI

A) Impianti termici alimentati a biomassa vegetale

1. E’ ammissibile a contributo l’insieme delle opere necessarie per la messa in opera ed il corretto funzionamento di generatori di calore alimentati con i combustibili di cui al DM 16 gennaio 1995 del Ministero dell’Ambiente, limitatamente a quanto identificato ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19 dell’allegato 1 del DM stesso. Sono escluse le opere relative alla distribuzione del calore prodotto ed i terminali di erogazione.

2. La potenza dell’impianto deve essere compresa fra i 30 e i 500 kW.

3. Gli impianti possono anche essere integrati da altre fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia termica o da interventi di risparmio energetico sugli edifici.

4. Scheda da utilizzare: AR (residui vegetali) + EN (collettori solari), EA (pompa di calore), EB (tecnologie solari passive), o EZ (interventi integrati).

B) Interventi di contenimento dei consumi d’energia negli allevamenti zootecnici

1. E’ ammesso a contributo l’utilizzo delle fonti rinnovabili per la razionalizzazione dei consumi energetici degli allevamenti zootecnici.

2. Schede da compilare: EA (pompa di calore per riscaldamento acqua sanitaria), EP (pompa di calore per riscaldamento ambienti), EG (produzione combinata di energia elettrica e calore), EN (collettori solari), IR  (recupero di calore).

3. Sono altresì ammissibili a contributo gli interventi di coibentazione dei ricoveri animali esistenti. Sono considerate spese ammissibili l’acquisto e la messa in opera dei materiali e dei manufatti che incidono direttamente sul risparmio energetico.

Gli interventi proposti devono essere relativi all’involucro esterno dell’intero edificio o a parti omogenee dello stesso nel caso in cui la diagnosi energetica evidenzi l’opportunità di intervenire solo su parte delle strutture murarie o su parte delle strutture trasparenti.

4. Schede da compilare: EK (miglioramento coibentazioni).

C) Interventi di contenimento dei consumi d’energia nella climatizzazione delle serre

1. Sono ammessi a contributo interventi di coibentazione e di riduzione delle perdite di calore nelle serre (esclusi i tunnel) e l’applicazione di tecnologie tendenti alla produzione di energia termica con fonti rinnovabili da utilizzare nelle serre.

2. Schede da compilare: AT (teli di protezione notturna), EN (collettori solari), IC (sostituzione generatore di calore), EA (pompa di calore), AR (combustione residui vegetali), EF (sistemi telematici per il controllo della climatizzazione).

3. Sono altresì ammessi a contributo interventi di elettrificazione delle serre con fonti rinnovabili (fotovoltaico e idroelettrico) nel caso in cui il costo comprovato di allacciamento alla linea elettrica sia superiore al costo dell’intevento.

4. Schede da compilare: FT (sistemi fotovoltaici), IE (produzione di energia elettrica da fonte idraulica).

D) Elettrificazione con fonti rinnovabili di alpeggi

1. Sono ammessi interventi di elettrificazione mediante impianti fotovoltaici  e idroelettrici di fabbricati rurali localizzati in territori classificati montani. L’uso di tali fabbricati deve essere esclusivamente agricolo, annuale o   stagionale.

2. I fabbricati ed i siti dove essi sono localizzati non devono essere allacciati alla rete elettrica.

3. La potenza massima ammissibile è di 400 W per gli impianti fotovoltaici e di 10 kW per gli impianti idroelettrici.

4. Schede da compilare: FT (sistemi fotovoltaici), IE (produzione di energia elettrica da fonte idraulica).

E) Impianti di biogas negli allevamenti di suini

1. Sono ammessi interventi finalizzati al recupero di biogas negli allevamenti suini da vasconi di stoccaggio o lagune preesistenti o di nuova costruzione con impianti semplificati “a telo galleggiante”.

2. Non sono compresi nelle spese ammissibili i costi di costruzione delle vasche; sono  invece ammessi a contributo i sistemi di utilizzazione diretta del biogas prodotto (cogeneratori o bruciatori).

3. Scheda: AB (sfruttamento biogas).

3 LIMITI DI SPESA

1. La spesa minima ammissibile per ciascuno degli interventi non dovrà essere inferiore a £. 12.000.000, IVA esclusa.

2. Le domande dovranno essere relative a interventi da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della stessa.

4  ENTITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

1. Per la realizzazione degli inteventi sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile, con l’esclusione dell’IVA.

2. Sono ammesse le spese tecniche per un importo fino al 6% del costo complessivo dell’intervento, aumentabile all’8% per la tipologia D.

3. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per lo stesso intervento.

4. Non possono essere concessi contributi per interventi resi necessari da obblighi di legge.

5   BENEFICIARI

1. Imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, ai sensi del Reg. CE 950/97.

2. Per l’intervento D) anche enti pubblici proprietari di alpeggi che si impegnano a concederli in affitto a equo canone o in comodato gratuito ad allevatori.

6   GRADUATORIE E PRIORITA’  

1. Le graduatorie, una per ciascuna tipologia di interventi (A-B-C-D-F), verranno desunte dal coefficiente di valutazione previsto dal metodo ENEA, appositamente predisposto in attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 4 del D.M. 15/2/91, ai sensi della L. 10/91.

2. Per la tipologia D) la graduatoria verrà stabilita in base al rapporto fra kW installati e spesa prevista, moltiplicando per un coefficiente 20 nel caso di impianto fotovoltaico.

3. A parità di indice di valutazione saranno ritenuti prioritari:

a) Interventi che utilizzano in modo integrato fonti rinnovabili e interventi di risparmio energetico;

b) Interventi proposti da agricoltori a titolo principale fra i 18 e i 40 anni. Per le aziende associate almeno il 50% di agricoltori fra i 18 e i 40 anni.

7. PROCEDURE

A - Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte sugli appositi moduli, dovranno essere inviate in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Regione Piemonte, Assessorato Regionale all’Agricoltura, Settore Infrastrutture rurali e Territorio, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino. Le domande possono essere altresì consegnate a mano allo stesso indirizzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì.

2. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando.

3. Le scadenze per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.00 del 27 giugno 2000.

4. Ogni plico, che riporterà sulla busta la dicitura: “Domanda di contributo per energia rinnovabile”, dovrà contenere una sola domanda; la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall’ufficio regionale di cui sopra.

5. Il soggetto che intende presentare domanda di contributo per più interventi per un unico beneficiario può presentare un’unica domanda corredata dalle schede e dalla documentazione tecnica per ogni singolo intervento.

6. Gli interventi funzionalmente connessi e ubicati nello stesso sito dovranno essere oggetto di un’unica domanda.

7. Le domande, redatte sull’apposita modulistica o su fotocopia integrale della stessa, dovranno essere correttamente compilate, sottoscritte e corredate, a pena di esclusione, da:

a) una o più schede tecniche che illustrino ogni intervento proposto;

b) relazione esplicativa dell’intervento firmata da un tecnico iscritto all’albo di un Ordine o Collegio professionale competente per materia. La relazione suddetta dovrà essere redatta seguendo lo schema predisposto dalla Regione Piemonte allegato alla modulistica e prodotta come perizia asseverata, nella quale, tra l’altro, viene dichiarata la congruità del prezzo a seguito di idonea indagine di mercato risultante nella stessa relazione.

1. Le domande il cui stampato o le relative schede tecniche risultino incomplete, riportino dati illeggibili o non coerenti con i dati richiesti dalla modulistica non saranno inserite nella graduatoria.

2. La modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande è quella che sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale. Tale modulistica potrà essere scaricata dal sito internet della Regione Piemonte.

B – Graduatoria e concessione dei contributi

1. Le domande pervenute, che avranno superato l’istruttoria tecnico-amministrativa di conformità al presente bando, saranno inserite in graduatoria ed approvate se l’indice di valutazione principale risulterà superiore alla soglia minima fissata in 70 GJ/Mlit..

2. Tale limite non riguarda la tipologia D).

C - Finanziamento delle domande

1  Per le domande finanziabili viene redatto apposito provvedimento di impegno attraverso Determinazione Dirigenziale nel quale vengono indicati la spesa ammessa, il contributo concesso, le eventuali prescrizioni ed il tempo per l’esecuzione delle opere.

2 Chi intende iniziare i lavori o procedere agli acquisti prima di tale provvedimento è tenuto a darne comunicazione scritta, pena il decadimento del contributo, e, in ogni caso, ciò non comporta nessun impegno da parte della Regione.

D – Obblighi del richiedente

1. Il richiedente si impegna a completare le opere oggetto dell’intervento ed a trasmettere alla Regione la documentazione necessaria, entro 12 mesi dalla data in cui riceve la  comunicazione del provvedimento di impegno.

2. Su motivata istanza può essere concessa la proroga del termine di cui al precedente comma per un massimo improrogabile di ulteriori 12 mesi, qualora le opere siano già iniziate.

3. Eventuali variazioni in corso d’opera dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dalla Regione, e non dovranno modificare sostanzialmente il quadro energetico né diminuire l’indice di valutazione dell’intervento.

E – Procedure per l’erogazione del contributo

1. L’erogazione del contributo sarà effettuata a lavori ultimati, su presentazione di copia autentica delle fatture quietanzate relative alle spese ammesse, accompagnate dalla certificazione a norma di legge  delle opere, ove necessaria, e da perizia asseverata di regolare esecuzione  delle opere a firma di un tecnico abilitato. La Regione si riserva la facoltà di verificare la conformità dell’opera al progetto presentato, anche mediante sopralluogo.

2. Il beneficiario può chiedere un’acconto fino all’80% del contributo approvato, a seguito di presentazione della dichiarazione di inizio lavori garantita da polizza fidejussoria bancaria o  assicurativa pari alla cifra richiesta, che verrà svincolata dopo il saldo .

3. Qualora la spesa documentata sia inferiore a quella ammessa, il contributo sarà computato sulla spesa documentata nella percentuale approvata.

F – Revoca del contributo

1. La Regione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, l’esistenza degli impianti e la loro efficienza, relativamente ai periodi di durata tecnica, stabilita dal metodo Enea per i singoli interventi.

2. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a)  in caso di mancato conseguimento del risparmio energetico dichiarato a causa dell’asportazione, della disattivazione o della mancata o inadeguata manutenzione relativamente ai periodi di durata tecnica degli impianti di cui al precedente punto 1.

b) In caso di anticipato inizio lavori o acquisti senza preventiva comunicazione scritta di cui alla lettera C, punto 2.

c) nel caso di discordanze significative tra la perizia asseverata e quanto accertato in loco dagli uffici regionali. In tale evenienza la Regione avanza contestazione al beneficiario il quale deve dare risposta entro 30 giorni. Nell’eventualità che la risposta non sia soddisfacente il contributo viene revocato e gli uffici regionali sono tenuti a darne comunicazione:

- alla Procura della repubblica competente;

- all’ordine professionale del tecnico che ha rilasciato la perizia contestata.

3. In caso di revoca il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, maggiorate degli interessi legali, al momento della richiesta. In caso di mancata restituzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta vengono avviate le procedure per la riscossione.

G - Ricorso

1. In caso di mancato accoglimento della domanda di contributo, o di revoca dello stesso, riferita alle lettere a) e b) del precedente punto F, può essere ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Responsabile della Direzione regionale Territorio rurale.