Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 90 - 29895

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 - Istruzioni transitorie per l’anno 2000 per l’applicazione di alcuni interventi previsti dalla misura 9. L “Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

in attuazione del Piano regionale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 di cui al Regolamento n. 1257/99, art. 33, 3° trattino, vengono adottate le istruzioni transitorie, allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante, valevoli per l’anno 2000 e riguardanti i seguenti interventi:

1. Aiuti di avviamento ai programmi per servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole.

2. Aiuti di avviamento ai programmi per servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole cooperative.

Le spese per l’attuazione degli interventi decorrono dall’1.1.2000.

La Direzione 12 Sviluppo dell’Agricoltura è incaricata di definire gli aspetti operativi per l’avviamento dei citati interventi.

(omissis)

Allegato

Allegato alla D.G.R. avente per oggetto: Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 - Istruzioni transitorie per l’anno 2000 per l’applicazione di alcuni interventi previsti dalla misura 9.L “Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.

1. Premessa

Gli Enti attuatori dei programmi devono, in Generale:

1. garantire esperienza nel campo dell’assistenza alla gestione delle aziende agricole singole e cooperative;

2. garantire la gestione democratica da parte degli agricoltori;

3. non operare discriminazione per quanto riguarda l’accesso ai servizi da parte delle aziende agricole (nel rispetto di quanto previsto da specifiche normative comunitarie, nazionali, regionali);

4. assicurare la massima diffusione delle informazioni nei confronti di tutti gli operatori potenzialmente interessati, con la possibilità di integrare in una strategia complessiva anche a livello regionale.

I suddetti Enti, in relazione agli specifici tipi di servizio di seguito elencati, devono in particolare:

1. Servizi di assistenza di base alla gestione delle aziende agricole singole:

1. avere una articolazione organizzativa regionale oltre che provinciale.

2. fornire una assistenza alla gestione nei confronti di un significativo numero di aziende agricole singole.

2. Servizi di assistenza alla gestione delle aziende cooperative agricole:

1. avere una articolazione organizzativa regionale oltre che provinciale.

2. fornire una assistenza alla gestione nei confronti di un significativo numero di aziende agricole cooperative che rappresentino un altrettanto significativo fatturato.

2. Adeguamenti alla normativa esistente

Al Programma Operativo 1994-1999, integrato e modificato come specificato nelle premesse della presente deliberazione (di cui l’ALLEGATO fa parte integrante), sono apportati i seguenti adeguamenti, in riferimento agli interventi relativi agli “Aiuti di avviamento alle associazioni per i servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole” di seguito indicati (facendo riserva di specificare gli aspetti operativi o gestionali mediante opportuni provvedimenti).

A) Associazioni regionali per di servizi di assistenza alla gestione di Aziende Agricole Cooperative.

1. Requisiti dei beneficiari.

- Per quanto riguarda i programmi dei servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole cooperative, possono beneficiare del finanziamento le Associazioni regionali che hanno operato nell’anno 1999 ed hanno ricevuto il relativo contributo finanziario ai sensi del Reg. CE 950/97, art. 16 (ex Reg. CEE 2328/91, art. 16) e purché raggiungano, nell’anno 2000, almeno il 70% del numero dei soci e del fatturato previsto dalle citate istruzioni.

- Le Associazioni regionali (Consorzi regionali cooperativi) devono adeguare i programmi di attività alle nuove finalità previste dal Reg. CE n. 1257/99 e dal PSR.

2. Agevolazioni previste.

- La Regione concede una anticipazione finanziaria da recuperare successivamente a seguito dei pagamento del contributo, da parte dell’AGEA, previo rilascio di fideiussione bancaria od assicurativa da parte degli Enti od Organismi beneficiari

- Il contributo complessivo riconoscibile è pari al 50% della spesa ammessa per i programmi di attività.

3. Procedure generati per la concessione degli aiuti.

- Con circolare della Direzione regionale 12 Sviluppo dell’Agricoltura verranno definiti gli aspetti operativi necessari per l’attuazione dei programmi (procedure dettagliate, modulistica, scadenze, parametri finanziari, ecc.).

- Le domande di finanziamento dei programmi di attività vengono presentate dai soggetti beneficiari all’Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione 12 Sviluppo dell’Agricoltura.

- Il Settore Servizi di Sviluppo Agricolo provvederà all’istruttoria delle stesse e alla loro approvazione.

- I pagamenti vengono effettuati dall’AGEA di Roma (ex AIMA) sulla base di appositi provvedimenti emanati dalla Regione.

Vengono confermate tutte le altre disposizioni contenute nelle citate istruzioni.

B) Associazioni per i servizi di assistenza alla gestione di aziende agricole singole.

1. Requisiti dei beneficiari.

- Per quanto riguarda i programmi dei servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole singole di livello provinciale e territoriale di base, possono beneficiare dell’aiuto le Associazioni agricole provinciali che hanno operato nell’anno 1999 ed hanno ricevuto il relativo contributo finanziario ai sensi del Reg. CE 950/97, art. 16 (ex Reg. CEE 2328/91, art. 16).

- Ciascuna Associazione Provinciale deve associare almeno 160 aziende diretto coltivatrici condotte da imprenditori agricoli a titolo principale (come definito nel PSR).

- Per quanto riguarda i programmi di coordinamento e di attività di livello regionale degli Enti regionali di assistenza tecnica agraria possono beneficiare dell’aiuto gli Enti che hanno operato nell’anno 1999 ed hanno ricevuto il relativo contributo finanziario ai sensi della L.R. n. 63/78, art. 48.

- Le Associazioni provinciali e gli Enti regionali di assistenza tecnica agraria devono adeguare i programmi di attività alle nuove finalità previste dal Reg. CE n. 1257/99 e dal PSR.

- Circa il requisito relativo al titolo di studio che deve possedere il tecnico agricolo che fornisce il servizio alle aziende agricole aderenti all’Associazione provinciale per i servizi di assistenza alla gestione, tenuto conto dell’evoluzione che si è registrata in questi ultimi anni nel mondo dell’istruzione superiore ed universitaria, sono riconosciuta validi (anche relativamente all’anno 1999) i seguenti titoli di studio:

1 - Rilasciati da Facoltà Universitarie: Lauree, Diplomi universitari, Diplomi rilasciati da scuole dirette a fini speciali (Sdafs) nel campo agrario, forestale, veterinario, agroalimentare, agroindustriale, ambientale.

Diplomi di specializzazione nei campi suddetti e in quello relativo all’applicazione dei sistemi di qualità nel settore agricolo.

2 - Rilasciati da Istituti di Scuola Media Superiore: Diplomi in campo agrario, agrotecnico, enologico, ambientale e di specializzazione nell’applicazione dei sistemi di qualità in campo agricolo.

3 - Altri titoli di studio di scuola media superiore od universitari potranno essere valutati ed approvati dalla Regione in relazione a particolari esigenze specialistiche espressamente segnalate nei programmi di attività degli Enti beneficiari.

4 - In mancanza del titolo di studio vengono richiesti almeno 10 anni di esperienza nelle attività che fanno capo ai servizi di sviluppo agricolo, quali in particolare l’assistenza tecnica, gestionale e contabile, riconosciuta dalla competente struttura regionale.

- Per il personale che svolge funzioni di coordinamento a livello regionale o provinciale è richiesto un qualsiasi titolo di studio rilasciato da Istituti di scuola media superiore o da Facoltà universitarie, anche non nei campi sopra citati.

 Per quanto riguarda le attuali Associazioni provinciali di Novara e Vercelli (che operano su di un territorio coincidente con quello delle originarie Province di Novara e di Vercelli e per ciò, operativamente, anche sul territorio delle nuove Province, rispettivamente, di Verbania e di Biella), al fine di semplificare gli aspetti procedurali si ritiene opportuno adottare il seguente procedimento:

1. Ogni Associazione provinciale elabora un unico programma e lo presenta secondo il seguente schema:

- Associazione provinciale di Novara:

- elabora un unico programma per il territorio corrispondente alle attuali province di Novara e di Verbania.

- presenta tale programma alle citate province (il programma deve contenere le disaggregazioni in quanto ad attività e struttura organizzativa per le due province interessate).

- Associazione provinciale di Vercelli:

- Vale quanto sopra indicato, relativamente però, alle province di Vercelli e Biella

2. Il programma presentato è istruito ed approvato dalle attuali Province di Novara e di Vercelli, in accordo, rispettivamente, con le Province di Verbania e di Biella (i cui Responsabili firmano l’approvazione congiuntamente con quelli delle province incaricate dell’istruttoria).

2. Agevolazioni previste.

- La Regione concede una anticipazione finanziaria da recuperare successivamente a seguito del pagamento del contributo, da parte dell’AGEA, previo rilascio di fideiussione bancaria od assicurativa da parte degli Enti beneficiari.

- Il contributo complessivo riconoscibile è pari all’80% della spesa ammessa per i programmi di attività di livello regionale, provinciale e territoriale di base.

3. Procedure generali per la concessione degli aiuti.

- Con circolare della Direzione regionale 12 Sviluppo dell’Agricoltura verranno definiti gli aspetti operativi necessari per la presentazione e l’attuazione dei programmi (procedure dettagliate, modulistica, scadenze, parametri finanziari, ecc.).

- Le domande di finanziamento dei programmi di attività di livello regionale vengono presentate dai soggetti beneficiari all’Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca Direzione 12 Sviluppo dell’Agricoltura.

Il Settore Servizi di Sviluppo Agricolo provvederà all’istruttoria delle stesse e alla loro approvazione.

- Le domande di finanziamento dei programmi di attività di livello provinciale e territoriale vengono presentate dai soggetti beneficiari alle Province che, ai sensi della L.r. n. 17/99, provvedono all’istruttoria delle stesse ed alla loro approvazione comunicandone gli esiti alla Regione.

- I pagamenti vengono effettuati dall’AGEA di Roma (ex AIMA) sulla base di provvedimenti emanati dalla Regione.

Vengono confermate tutte le altre disposizioni contenute nelle citate istruzioni.