Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 90 - 29895
Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 - Istruzioni
transitorie per lanno 2000 per lapplicazione di alcuni interventi previsti
dalla misura 9. L Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
in attuazione del Piano regionale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006
di cui al Regolamento n. 1257/99, art. 33, 3° trattino, vengono adottate
le istruzioni transitorie, allegate alla presente Deliberazione per farne
parte integrante, valevoli per lanno 2000 e riguardanti i seguenti interventi:
1. Aiuti di avviamento ai programmi per servizi di assistenza alla gestione
delle aziende agricole singole.
2. Aiuti di avviamento ai programmi per servizi di assistenza alla gestione
delle aziende agricole cooperative.
Le spese per lattuazione degli interventi decorrono dall1.1.2000.
La Direzione 12 Sviluppo dellAgricoltura è incaricata di definire gli
aspetti operativi per lavviamento dei citati interventi.
(omissis)
Allegato
Allegato alla D.G.R. avente per oggetto: Regolamento (CE) n. 1257/1999
del Consiglio del 17 maggio 1999 - Istruzioni transitorie per lanno 2000
per lapplicazione di alcuni interventi previsti dalla misura 9.L Avviamento
di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende
agricole.
1. Premessa
Gli Enti attuatori dei programmi devono, in Generale:
1. garantire esperienza nel campo dellassistenza alla gestione delle aziende
agricole singole e cooperative;
2. garantire la gestione democratica da parte degli agricoltori;
3. non operare discriminazione per quanto riguarda laccesso ai servizi
da parte delle aziende agricole (nel rispetto di quanto previsto da specifiche
normative comunitarie, nazionali, regionali);
4. assicurare la massima diffusione delle informazioni nei confronti di
tutti gli operatori potenzialmente interessati, con la possibilità di integrare
in una strategia complessiva anche a livello regionale.
I suddetti Enti, in relazione agli specifici tipi di servizio di seguito
elencati, devono in particolare:
1. Servizi di assistenza di base alla gestione delle aziende agricole singole:
1. avere una articolazione organizzativa regionale oltre che provinciale.
2. fornire una assistenza alla gestione nei confronti di un significativo
numero di aziende agricole singole.
2. Servizi di assistenza alla gestione delle aziende cooperative agricole:
1. avere una articolazione organizzativa regionale oltre che provinciale.
2. fornire una assistenza alla gestione nei confronti di un significativo
numero di aziende agricole cooperative che rappresentino un altrettanto
significativo fatturato.
2. Adeguamenti alla normativa esistente
Al Programma Operativo 1994-1999, integrato e modificato come specificato
nelle premesse della presente deliberazione (di cui lALLEGATO fa parte
integrante), sono apportati i seguenti adeguamenti, in riferimento agli
interventi relativi agli Aiuti di avviamento alle associazioni per i servizi
di assistenza alla gestione delle aziende agricole di seguito indicati
(facendo riserva di specificare gli aspetti operativi o gestionali mediante
opportuni provvedimenti).
A) Associazioni regionali per di servizi di assistenza alla gestione di
Aziende Agricole Cooperative.
1. Requisiti dei beneficiari.
- Per quanto riguarda i programmi dei servizi di assistenza alla gestione
delle aziende agricole cooperative, possono beneficiare del finanziamento
le Associazioni regionali che hanno operato nellanno 1999 ed hanno ricevuto
il relativo contributo finanziario ai sensi del Reg. CE 950/97, art. 16
(ex Reg. CEE 2328/91, art. 16) e purché raggiungano, nellanno 2000, almeno
il 70% del numero dei soci e del fatturato previsto dalle citate istruzioni.
- Le Associazioni regionali (Consorzi regionali cooperativi) devono adeguare
i programmi di attività alle nuove finalità previste dal Reg. CE n. 1257/99
e dal PSR.
2. Agevolazioni previste.
- La Regione concede una anticipazione finanziaria da recuperare successivamente
a seguito dei pagamento del contributo, da parte dellAGEA, previo rilascio
di fideiussione bancaria od assicurativa da parte degli Enti od Organismi
beneficiari
- Il contributo complessivo riconoscibile è pari al 50% della spesa ammessa
per i programmi di attività.
3. Procedure generati per la concessione degli aiuti.
- Con circolare della Direzione regionale 12 Sviluppo dellAgricoltura
verranno definiti gli aspetti operativi necessari per lattuazione dei
programmi (procedure dettagliate, modulistica, scadenze, parametri finanziari,
ecc.).
- Le domande di finanziamento dei programmi di attività vengono presentate
dai soggetti beneficiari allAssessorato regionale Agricoltura, Caccia
e Pesca - Direzione 12 Sviluppo dellAgricoltura.
- Il Settore Servizi di Sviluppo Agricolo provvederà allistruttoria delle
stesse e alla loro approvazione.
- I pagamenti vengono effettuati dallAGEA di Roma (ex AIMA) sulla base
di appositi provvedimenti emanati dalla Regione.
Vengono confermate tutte le altre disposizioni contenute nelle citate istruzioni.
B) Associazioni per i servizi di assistenza alla gestione di aziende agricole
singole.
1. Requisiti dei beneficiari.
- Per quanto riguarda i programmi dei servizi di assistenza alla gestione
delle aziende agricole singole di livello provinciale e territoriale di
base, possono beneficiare dellaiuto le Associazioni agricole provinciali
che hanno operato nellanno 1999 ed hanno ricevuto il relativo contributo
finanziario ai sensi del Reg. CE 950/97, art. 16 (ex Reg. CEE 2328/91,
art. 16).
- Ciascuna Associazione Provinciale deve associare almeno 160 aziende diretto
coltivatrici condotte da imprenditori agricoli a titolo principale (come
definito nel PSR).
- Per quanto riguarda i programmi di coordinamento e di attività di livello
regionale degli Enti regionali di assistenza tecnica agraria possono beneficiare
dellaiuto gli Enti che hanno operato nellanno 1999 ed hanno ricevuto
il relativo contributo finanziario ai sensi della L.R. n. 63/78, art. 48.
- Le Associazioni provinciali e gli Enti regionali di assistenza tecnica
agraria devono adeguare i programmi di attività alle nuove finalità previste
dal Reg. CE n. 1257/99 e dal PSR.
- Circa il requisito relativo al titolo di studio che deve possedere il
tecnico agricolo che fornisce il servizio alle aziende agricole aderenti
allAssociazione provinciale per i servizi di assistenza alla gestione,
tenuto conto dellevoluzione che si è registrata in questi ultimi anni
nel mondo dellistruzione superiore ed universitaria, sono riconosciuta
validi (anche relativamente allanno 1999) i seguenti titoli di studio:
1 - Rilasciati da Facoltà Universitarie: Lauree, Diplomi universitari,
Diplomi rilasciati da scuole dirette a fini speciali (Sdafs) nel campo
agrario, forestale, veterinario, agroalimentare, agroindustriale, ambientale.
Diplomi di specializzazione nei campi suddetti e in quello relativo allapplicazione
dei sistemi di qualità nel settore agricolo.
2 - Rilasciati da Istituti di Scuola Media Superiore: Diplomi in campo
agrario, agrotecnico, enologico, ambientale e di specializzazione nellapplicazione
dei sistemi di qualità in campo agricolo.
3 - Altri titoli di studio di scuola media superiore od universitari potranno
essere valutati ed approvati dalla Regione in relazione a particolari esigenze
specialistiche espressamente segnalate nei programmi di attività degli
Enti beneficiari.
4 - In mancanza del titolo di studio vengono richiesti almeno 10 anni di
esperienza nelle attività che fanno capo ai servizi di sviluppo agricolo,
quali in particolare lassistenza tecnica, gestionale e contabile, riconosciuta
dalla competente struttura regionale.
- Per il personale che svolge funzioni di coordinamento a livello regionale
o provinciale è richiesto un qualsiasi titolo di studio rilasciato da Istituti
di scuola media superiore o da Facoltà universitarie, anche non nei campi
sopra citati.
Per quanto riguarda le attuali Associazioni provinciali di Novara e Vercelli
(che operano su di un territorio coincidente con quello delle originarie
Province di Novara e di Vercelli e per ciò, operativamente, anche sul territorio
delle nuove Province, rispettivamente, di Verbania e di Biella), al fine
di semplificare gli aspetti procedurali si ritiene opportuno adottare il
seguente procedimento:
1. Ogni Associazione provinciale elabora un unico programma e lo presenta
secondo il seguente schema:
- Associazione provinciale di Novara:
- elabora un unico programma per il territorio corrispondente alle attuali
province di Novara e di Verbania.
- presenta tale programma alle citate province (il programma deve contenere
le disaggregazioni in quanto ad attività e struttura organizzativa per
le due province interessate).
- Associazione provinciale di Vercelli:
- Vale quanto sopra indicato, relativamente però, alle province di Vercelli
e Biella
2. Il programma presentato è istruito ed approvato dalle attuali Province
di Novara e di Vercelli, in accordo, rispettivamente, con le Province di
Verbania e di Biella (i cui Responsabili firmano lapprovazione congiuntamente
con quelli delle province incaricate dellistruttoria).
2. Agevolazioni previste.
- La Regione concede una anticipazione finanziaria da recuperare successivamente
a seguito del pagamento del contributo, da parte dellAGEA, previo rilascio
di fideiussione bancaria od assicurativa da parte degli Enti beneficiari.
- Il contributo complessivo riconoscibile è pari all80% della spesa ammessa
per i programmi di attività di livello regionale, provinciale e territoriale
di base.
3. Procedure generali per la concessione degli aiuti.
- Con circolare della Direzione regionale 12 Sviluppo dellAgricoltura
verranno definiti gli aspetti operativi necessari per la presentazione
e lattuazione dei programmi (procedure dettagliate, modulistica, scadenze,
parametri finanziari, ecc.).
- Le domande di finanziamento dei programmi di attività di livello regionale
vengono presentate dai soggetti beneficiari allAssessorato regionale Agricoltura,
Caccia e Pesca Direzione 12 Sviluppo dellAgricoltura.
Il Settore Servizi di Sviluppo Agricolo provvederà allistruttoria delle
stesse e alla loro approvazione.
- Le domande di finanziamento dei programmi di attività di livello provinciale
e territoriale vengono presentate dai soggetti beneficiari alle Province
che, ai sensi della L.r. n. 17/99, provvedono allistruttoria delle stesse
ed alla loro approvazione comunicandone gli esiti alla Regione.
- I pagamenti vengono effettuati dallAGEA di Roma (ex AIMA) sulla base
di provvedimenti emanati dalla Regione.
Vengono confermate tutte le altre disposizioni contenute nelle citate istruzioni.