Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2000
Comune di Calasca Castiglione (Verbano Cusio Ossola)
Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 31 gennaio 2000 esecutiva per decorrenza di termine il 7 marzo 2000)
INDICE
PARTE I - ELEMENTI COSTITUTIVI
TITOLO I: IL COMUNE
art. 1 - denominazione e natura giuridica e autonomia del Comune
art. 2 - territorio e sede comunale
art. 3 - segni distintivi
art. 4 - funzioni
art. 5 - programmazione e forme di cooperazione
art. 6 - albo pretorio
PARTE II - ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I - ORGANI ELETTIVI
art. 7 - organi
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE
art. 8 - elezione composizione e durata
art. 9 - i consiglieri
art. 10 - prerogative delle minoranze consiliari
art. 11 - prima seduta del consiglio
art. 12 - presidenza del consiglio
art. 13 - attribuzioni del sindaco quale presidente del consiglio
art. 14 - consegna dellavviso di convocazione
art. 15 - numero legale per la validità delle sedute
art. 16 - numero legale per la validità delle deliberazioni
art. 17 - pubblicità delle sedute
art. 18 - delle votazioni
art. 19 - commissioni consiliari permanenti
art. 20 - commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
art. 21 - competenze del consiglio
art. 22 - gruppi consiliari
art. 23 - rappresentanti presso la comunità montana
art. 24 - dimissioni
CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE
art. 25 - composizione
art. 26 - funzionamento della giunta
art. 27 - competenze della giunta
art. 28 - revoca degli assessori
CAPO III - IL SINDACO
art. 29 - il Sindaco
art. 30 - competenze del sindaco
art. 31 - il vice sindaco
art. 32 - deleghe ed incarichi
art. 33 - cessazione dalla carica di sindaco
CAPO IV - NORME COMUNI
art. 34 - Mozione di sfiducia
art. 35 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
art. 36 - ordinamento degli uffici e dei servizi
art. 37 - indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
art. 38 - incarichi ed indirizzi di gestione
art. 39 - Il segretario comunale
art. 40 - il vice segretario
art. 41 - il direttore generale
art. 42 - gestione amministrativa
art. 43 - autorizzazione, concessioni e licenze di competenza dei funzionari direttivi
art. 44 - le determinazioni ed i decreti
TITOLO III - SERVIZI
art. 45 - i servizi pubblici locali
art. 46 - gestione in economia
art. 47 - azienda speciale
art. 48 - istituzioni
art. 49 - società a prevalente capitale locale
art. 50 - gestione dei servizi in forma associata
PARTE III - ORDINAMENTO FINANZIARIO
TITOLO I - FINANZA E CONTABILITA
CAPO I - GESTIONE ECONOMICA
art. 51 - finanza locale
art. 52 - bilancio e programmazione finanziaria
art. 53 - risultati di gestione
CAPO II - CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE
art. 54 - revisione economico-finanziaria
art. 55 - funzioni e responsabilità del revisore
art. 56 - forme di controllo economico interno della gestione
art. 57- controllo di gestione e controllo di qualità
CAPO III - PROPRIETA COMUNALE
art. 58 - beni comunali
art. 59 - beni demaniali
art. 60 - beni patrimoniali
art. 61 - inventario
CAPO IV - CONTRATTI
art. 62 - scelta del contraente
PARTE IV - ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
art. 63 - organizzazione sovraccomunale
CAPO II - FORME DI COLLABORAZIONE
art. 64 - principio di collaborazione
art. 65 - convenzioni
art. 66 - consorzi
art. 67 - unione di Comuni
art. 68 - accordi di programma
TITOLO II - PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI INFORMAZIONE
art. 69 - partecipazione
art. 70 - libere forme associative
art. 71 - consulte tecniche di settore
art. 72 - proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
art. 73 - istanze
art. 74 - petizioni
art. 75 - referendum comunale
art. 76 - diritto di accesso
art. 77 - diritto di informazione
TITOLO III - DIFENSORE CIVICO
art. 78 - difensore civico
art. 79 - rapporti con il Consiglio
TITOLO IV - FUNZIONE NORMATIVA
art. 80 - Statuto
art. 81 - regolamento
art. 82- adeguamento delle forme normative comunali a leggi sopravvenute
art. 83 - ordinanze
art. 84 - norme transitorie e finali
PARTE I
- ELEMENTI COSTITUTIVI
TITOLO I
IL COMUNE
Art. 1
Denominazione, natura giuridica e autonomia del comune
1. Il Comune di Calasca Castiglione, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per lorganizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
4. E titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso lattività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
Art. 2
Territorio e sede comunale
1. La Circoscrizione del Comune di Calasca Castiglione è costituita da tutte le frazioni geografiche riconosciute dal censimento della Popolazione e storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 57,70 ed è confinante con i Comuni di Bannio Anzino, Vanzone con San Carlo, Antrona Schieranco, Seppiana, Viganella, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Valstrona, Rimella.
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nella località Antrogna che è il Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere proposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
Art. 3
Segni distintivi
1. Il Comune adotta un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, che indossa la fascia tricolore ed è scortato dal vigile in alta uniforme.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
Art. 4
Funzioni
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obbiettivi della costituzione.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
3. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale. Regionale e statale.
4. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per lesercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dellomogeneità delle funzioni, delleconomicità, efficienza ed efficacia della gestione e delladeguatezza organizzativa.
5. Un apposito Regolamento disciplina lattuazione coordinata con lo Stato r la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di Handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.
6. Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale delliniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) la valorizzazione delle autonome forme associative e cooperative attraverso incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico finanziario, informazioni sui dati di cui è in possesso lAmministrazione, consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali;
d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con lattività delle organizzazioni di volontariato;
e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
f) tutela i valori della pace, dei diritti civili, umani e religiosi.
6. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dellanagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare, di protezione civile, ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.
Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Lattività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e diretta da criteri di economicità e di pubblicità.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte e della Provincia, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia con la Regione e con altri enti locali ed economici sono informati ai principi di cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.
5. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega proprie funzioni alla Comunità Montana e collabora con essa nel raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4.
Art. 6
Albo Pretorio
1. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. Il Messo Comunale cura la tenuta dellAlbo e laffissione degli atti soggetti a pubblicazione.
3. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
PARTE II
- ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
- ORGANI ELETTIVI
Art. 7
Organi
1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nellesercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 8
Elezione, composizione e durata
1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 (dodici) Consiglieri.
2. Lelezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
5. I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
6. La durata in carica del Consiglio Comunale e stabilita dalla legge.
7. Dopo lindizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dellOrgano, il Consiglio Comunale adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
Art. 9
I Consiglieri
1. I Consiglieri Comunali rappresentano lintera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto diniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sullattività della Giunta e degli uffici e servizi dellEnte, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse allinizio di ciascuna seduta consiliare, o, secondo le norme del Regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla approvazione del Bilancio, del conto di bilancio.
6. Per lesercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità, dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dellespletamento del mandato.
Art. 10
Prerogative delle minoranze consiliari
1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari leffettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto dinformazione sullattività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dallente, nonché in Comunità Montana, in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero di uno o superiore.
Art. 11
Prima seduta del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dellinvito di convocazione.
2. E presieduta dal Sindaco neo eletto o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, lAssemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e la nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti allordine del giorno.
Art. 12
Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
Art. 13
Attribuzione del Sindaco quale Presidente del Consiglio
1. Il Sindaco quale presidente del Consiglio:
a) Rappresenta il Consiglio Comunale;
b) Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c) Decide sullammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale:
f) Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) Insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.
i) Esercita ogni altra funzione demandategli dallo Statuto o dai regolamenti dellEnte.
2. Il Sindaco esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
Art. 14
Consegna dellavviso di convocazione
1. Lavviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato allAlbo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per ladunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per ladunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno 24 ore prima delladunanza, per i casi durgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti allordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dellart. 155 del codice di procedura civile. In casi eccezionali ed a consiglieri residenti fuori Comune lavviso può essere notificato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica.
Art. 15
Numero legale per la validità delle sedute
1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità delladunanza, lintervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nellordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dallarticolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità delladunanza:
a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
b) coloro che dichiarano di astenersi dalla votazione;
c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
Art. 16
Numero legale per la validità delle deliberazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) le schede bianche e quelle nulle.
3. In caso di votazione a scrutinio segreto le deliberazioni sono adottate dal C.C. con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
4. Nei casi durgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 17
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
Art. 18
delle votazioni
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
Art. 19
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio Comunale per lesercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
4. Le commissioni consiliari permanenti nellambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
5. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sullandamento delle Aziende speciali, delle istituzioni , delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
6. Le Commissioni possono disporre per lesercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli Uffici e dei servizi ed il Segretario Comunale, i quali hanno lobbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
7. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento lapprovazione da parte del Consiglio di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
8. Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
9. Le sedute delle Commissioni sono segrete salvi i casi diversi previsti dal Regolamento.
10. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dellEnte e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
11. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto dufficio, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.
Art. 20
Commissioni consiliari straordinarie,
temporanee e speciali
1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nellatto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria allespletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte allesame del Consiglio per lassunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dellavvenuto deposito.
Art. 21
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nellemanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) Atti normativi:
- Statuto dellEnte, delle Aziende speciali e delle istituzioni e relative variazioni;
- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nellesercizio della propria potestà regolamentare;
b) Atti di programmazione:
- Programmi;
- Piani finanziari;
- Relazioni previsionali e programmatiche;
- Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- Piani territoriali e piani urbanistici, ivi compresi le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;
- Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- Ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
- Conti consuntivi;
c) Atti di decentramento:
- Tutti gli atti necessari allistituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
d) Atti relativi al personale:
- Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per lapprovazione del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi;
- Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
e) Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
- Convenzioni fra Comuni, fra Comune e Comunità Montana, e fra Comune e Provincia;
- Accordi di programma;
- Costituzione o modificazioni di tutte le forme associative fra enti locali;
f) Atti relativi a spese pluriennali:
- Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
g) Atti relativi ad acquisti, alienazioni dimmobili, permute, concessioni ed appalti:
- Acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
h) Atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:
- Atti di in dirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- Assunzione diretta di pubblici servizi;
- Costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- Concessione di pubblici servizi;
- Affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
i) Atti relativi alla disciplina dei tributi:
- Atti di istituzione di tributi e tariffe, nellambito delle facoltà concesse dalla legge;
- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
- Modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;
j) Accensione di mutui e prestiti obbligazionari:
- Contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- Emissione di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
- Emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- Ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
k) Atti di nomina:
- Definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed istituzioni;
- Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
- Nomina di ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
- Nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e dinchiesta;
l) Atti elettorali e politico - amministrativi:
- Esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
- Surrogazione dei consiglieri;
- Approvazione delle linee programmatiche di governo dellEnte;
- Approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
- Nomina della commissione elettorale comunale;
- Esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- Esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
m) Ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Art. 22
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri devono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il numero minimo di Consiglieri per la costituzione in Gruppo è fissato in tre.
Art. 23
Rappresentanti presso la comunità montana
1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione palese e maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei Capigruppo consiliari.
2. Tra i designati deve essere presente la minoranza.
3. In caso di inadempienza del Consiglio Comunale le nomine dei rappresentanti saranno effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge e sentiti i Capigruppo Consiliari.
Art. 24
Dimissioni
1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzate al Sindaco.
2. Laccettazione delle dimissioni compete al Consiglio Comunale che ne prende atto.
3. In caso di rifiuto o di mancanza a provvedere sulle dimissioni da parte del Consiglio, il dimissionario può chiedere lintervento sostitutivo a mezzo di Commissario.
CAPO II
- LA GIUNTA MUNICIPALE
Art. 25
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori da due a quattro, compreso il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dellinsediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
3. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio; la carica di assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
4. Non possono fare parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, e parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni allente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.
6. La Giunta allatto dellinsediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
7. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie allespletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
8. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 26
Funzionamento della Giunta
1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura lunità dindirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto lintervento della metà (con arrotondamento allunità superiore) dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta funzionari e dirigenti del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
8. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Art. 27
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellAmministrazione del Comune e per lattuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e dimpulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione del personale.
4. La Giunta, in particolare, nellesercizio di attribuzioni di Governo,
a) propone al Consiglio i Regolamenti non di propria competenza;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi e materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
f) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
h) adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su parere dellapposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
l) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
m) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sullattuazione dei programmi con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
5. La Giunta, altresì, nellesercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dellente;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il segretario comunale;
c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.
Art. 28
Revoca degli Assessori
1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dallincarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è sinteticamente motivata anche solo con riferimento al venire meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
CAPO III
IL SINDACO
Art. 29
Il Sindaco
1. Il Sindaco è il capo dellAmministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dellamministrazione dellEnte:
3. Sovrintende allandamento generale dellEnte, provvede a dare impulso allattività degli altri organi comunali e ne coordina lattività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dellattività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Presiede il Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
7. Per lesercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
8. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula:<Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e lordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini>.
9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 30
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale e ne fissa lordine del giorno secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed allesecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed alla eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione , secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
7. Il Sindaco indice i referendum comunali.
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dellEnte e le proposizione delle liti.
11. Il Sindaco è responsabile Comunale della protezione civile.
12. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
Art. 31
Il Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco, provvede lAssessore più anziano di età.
3. Il Vice Sindaco è lassessore che a tale funzione è designato nel documento programmatico.
4. Delle deleghe rilasciate al vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
5. Il Vice Sindaco presiede il Consiglio Comunale in casi di assenza anche temporanea, impedimento, o sospensione dalla carica del Sindaco.
Art. 32
Deleghe ed incarichi
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori lesercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dellamministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. Latto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica loggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato la delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nellinteresse dellAmministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nellinteresse dellAmministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
12. Non è consentita la mera delega di firma.
Art. 33
Cessazione dalla carica di Sindaco
1. Limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale, , il Sindaco ha lobbligo di riunire il Consiglio entro i dieci giorni successivi.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allimmediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.
CAPO IV
- NORME COMUNI
Art. 34
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti del consiglieri assegnati - con arrotondamento allunità superiore -, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venire meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dellassunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
Art. 35
Divieto generale di incarichi e
consulenze ed obblighi di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dellEnte donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo dellespletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale.
4. Tutti gli Amministratori hanno altresì lobbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dellatto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
TITOLO II
SEZIONE II
- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
- Lorganizzazione amministrativa
Art. 36
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sullordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in aree in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni fra loro omogenee.
6. La dotazione organica e lorganigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dellEnte.
7. Il regolamento sullordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per lesercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dellincarico.
8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dellattività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo lobiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dellEnte.
Art. 37
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Nellesercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio provvede a:
a) Definire le linee essenziali dellorganizzazione dellEnte, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;
b) Stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) Fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
d) Definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dellattività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Presidente e degli Assessori, ove istituiti, per lesercizio della funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso.
4. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dellAmministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.
5. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno del personale.
Art. 38
Incarichi ed indirizzi di gestione
1. Gli organi istituzionali dellente uniformano la propria attività al principio dellattribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per lazione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per lesercizio delle attribuzioni.
3. Il Sindaco definisce ed attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe allinterno dellEnte, con le modalità e nei limiti previsti dai regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dellente.
6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
7. Il Comune può associarsi con altri enti locali per lesercizio in comune di funzioni amministrative e per lespletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma da parte del Sindaco.
9. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per ladempimento e nomina un commissario ad acta ove linerzia permanga ulteriormente.
10. E in ogni caso fatta salva leventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare lincarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sullordinamento degli Uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia allazione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art. 39
Il Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dellente in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai /regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso lapposizione del visto di conformità su singoli atti.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per lesercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dellente.
4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina lattività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità allazione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e dintesa con lAmministrazione, modalità e snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
7. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dellente.
8. Il Segretario Comunale è capo del personale e ne è responsabile.
9. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dellente secondo le modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dellautonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
10. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario Comunale saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
11. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dellEnte ed agli obiettivi programmatici dellamministrazione.
Il Segretario Comunale per lesercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dellEnte.
13. Il Segretario, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nellinteresse del Comune gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.
Art. 40
Il Vice Segretario
1. Il Comune non ha un Vice Segretario.
Art. 41
Il Direttore Generale
1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.
2. Lincarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dallincarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quantaltro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
4. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per lattuazione degli obiettivi e del programma dellamministrazione.
5. Egli è responsabile dellandamento complessivo dellattività gestionale, dellefficienza ed efficacia dellazione di governo dellente.
6. A tal fine il Direttore:
a) Collabora con lAmministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
b) Predispone, dintesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
c) Verifica nel corso dellesercizio finanziario, dintesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d) Sovrintende alla gestione e coordina lattività dei responsabili degli uffici e dei servizi attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
e) Definisce i criteri per lorganizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative.
7. Entro quindici giorni dalla chiusura dellesercizio finanziario il Direttore Generale relazione alla Giunta sullandamento della gestione dellanno precedente per ciascun settore di attività dellente.
8. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando leventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.
9. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Comunale per lintero periodo del mandato amministrativo.
10. Compete i tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dellincarico.
Art. 42
Gestione Amministrativa
1. I funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo lordinamento dellente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dellattuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dellattività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.
3. Nellambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco in particolare:
a) Assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono allespletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, alla attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per lapplicazione di sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge o in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
b) Espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) Curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti allufficio e individuano i dipendenti responsabili della struttura ed, eventualmente, delladozione del provvedimento finale;
d) Esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e) Assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dellufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
f) Esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
4. Sono di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitivi, di valutazione, dintimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco nellesercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 43
Autorizzazioni, concessioni e licenze
di competenza dei funzionari
direttivi
incaricati dal Sindaco
1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a) Il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, dio regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) Lapplicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e ladozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi lingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dellente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 44
Le determinazioni ed i decreti
1. Gli atti dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreti.
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso delladozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dellattestazione di copertura finanziaria.
4. A tal fine sono trasmessi allufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dellimpegno contabile, entro cinque giorni.
5. Entro i successivi tre giorni sono pubblicati allAlbo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.
6. Tutti gli atti del Sindaco, dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e lufficio di provenienza.
TITOLO III
SERVIZI
Art. 45
I Servizi Pubblici locali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici, o delegati o per il tramite della Comunità Montana.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperti allapporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per lerogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per lerogazione di servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sullattività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta allanno, in occasione dellapprovazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne leconomicità della gestione e la rispondenza dellattività alle esigenze dei cittadini.
10. Per i servizi pubblici locali, per mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
11. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
12. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana lorganizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
Art. 46
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 47
Azienda speciale
1. LAzienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dallapposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Sono organi dellazienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dellazienda.
5. Lo statuto dellazienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
6. Il Sindaco può revocare dallincarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
7. La nomina, la conferma e la revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dellazienda.
8. Il Comune conferisce allazienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. I Revisori dei conti dellAzienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.
Art. 48
Istituzione
1. Listituzione è un organismo strumentale dellente per lesercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale. Il Consiglio Comunale per lesercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività dellistituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Sono organi dellistituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per lintero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
5. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
6. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dellistituzione.
7. I bilanci preventivi e consuntivi dellistituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
8. Lorgano di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sullattività dellistituzione.
Art. 49
Società a prevalente capitale locale
1. Il Consiglio Comunale può affidare la gestione di un servizio pubblico locale ad una società a prevalente capitale pubblico locale.
2. Per società a prevalente capitale pubblico locale si intende una società nella quale la maggioranza del 50% più uno del capitale sia detenuta o dal Comune di Calasca Castiglione da solo, o dal Comune di Calasca Castiglione insieme con altri comuni vicini, la Comunità Montana, la Provincia, la Camera di Commercio, altri enti locali o enti pubblici economici.
3. Nel caso di istituzione di nuova società, leventuale partecipazione di soggetti privati alla società dovrà essere subordinata alle seguenti regole:
- i soggetti privati che partecipino come soci dovranno rispondere a requisiti di idoneità morale e di capacità finanziaria, e dovranno trovarsi nelle condizioni previste dalla legislazione antimafia per essere contraenti con Pubbliche Amministrazioni;
- salvo casi eccezionali, dipendenti da particolari ragioni di ordine tecnico o finanziario, deve essere consentito a tutti i soggetti privati, che posseggano i requisiti e che rispondano alle condizioni previsti al punto precedente di concorrere su un piano di parità per acquisire la partecipazione di minoranza alla società.
4. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
Art. 50 - Gestione dei servizi in forma associata
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgano di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini lesercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con e risorse proprie, congiuntamente allapporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, unefficiente erogazione di servizi.
4. Il Comune gestisce in forma associata con i Comuni della Valle Anzasca lUfficio Tecnico Comunale Convenzionato, per la gestione della edilizia pubblica e privata. LUfficio Tecnico Comunale Convenzionato utilizza per il proprio funzionamento personale dipendente dalla Comunità Montana Valle Anzasca.
5. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
6. Per lesercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
7. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
8. Lapprovazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate. E di competenza del Consiglio Comunale.
PARTE III
ORDINAMENTO FINANZIARIO
TITOLO I
FINANZA E CONTABILITA
CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA
Art. 51
Finanza locale
1. Nellambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente, e rapportandola, ove possibile, alle esigenze e realtà locali esistenti.
3. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per lerogazione dei servizi comunali;
i) altre entrate.
4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata allerogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.
Art. 52
Bilancio e programmazione finanziaria
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il bilancio di previsione per lanno successivo va deliberato di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo che disposizioni di legge statali stabiliscano un termine diverso. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dellannualità, delluniversalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
4. Prima dellinizio dellesercizio finanziario la Giunta potrà approvare il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni allutenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per lordinaria gestione e lattuazione degli interventi programmati.
5. Nel corso dellesercizio lazione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dellequilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed allandamento della spesa.
6. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dellUfficio di ragioneria.
Art. 53
Risultati di gestione
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.
2. La Giunta Municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio Comunale per lapprovazione il bilancio consuntivo dellanno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
3. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.
4. Il conto consuntivo deve essere deliberato di norma dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
CAPO II:
CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 54
Revisione Economico finanziaria
1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore del conto. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.
2. Il revisore del conto è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.
3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.
Art. 55
Funzioni e responsabilità del revisore
1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Il revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo
3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne lefficienza ed i risultati.
4. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dellente.
4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del C.C.
5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto allattività degli organi amministrativi dellEnte.
6. Il regolamento di contabilità disciplina lorganizzazione ed il funzionamento dellorgano, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
7. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
Art. 56
Forme di controllo economico
interno della gestione
1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
a) per la rilevazione economica dei costi e singoli servizi;
b) per la definizione normativa dei rapporti tra revisori ed organi elettivi di governo - Sindaco ed assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione - consiglio e consiglieri comunali, capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dellattività amministrativa;
c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore nei limiti predeterminati dal precedente art. 53.
2. Il normale strumento di indagine utilizzabile dal revisore è dato e consiste nellindagine a campione.
3. La rilevazione contabile dei costi prevede:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dellefficienza e dellefficacia dellazione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;
b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
4. La Giunta comunale autonomamente o su indicazione del revisore può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.
Art. 57
Controllo di gestione e controllo di qualità
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché lefficienza, lefficacia e leconomicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità,
2. Per i servizi gestiti direttamente dallEnte e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dellarticolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Per lesercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne allente o di società ed organismi specializzati.
4. Nei servizi erogati allutenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
CAPO III:
PROPRIETA COMUNALE
Art. 58
Beni Comunali
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
3. La gestione dei beni comunali sispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dellutilità pubblica.
4. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
5. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
Art. 59
Beni demaniali
1. Sono demaniali quei beni di proprietà del comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
5. Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.
Art. 60
Inventario
1. I beni appartenenti al comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono unutilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali sono soddisfatti pubblici bisogni.
Art. 61
Inventario
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il titolare dellufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dellinventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. Lattività gestionale dei beni che si esplica attraverso gli atti che concernono lacquisizione, la manutenzione, la conservazione e lutilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dellaggiornamento dellinventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nellambito dei principi di legge.
CAPO IV
- CONTRATTI
Art. 62
Scelta del contraente
1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti dopere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, in altre parole da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
PARTE IV
- ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
- ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
- ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 63
Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
CAPO II
- FORME COLLABORATIVE
Art. 64
Principio di cooperazione
1. Lattività dellente diretta a conseguire uno o più obiettivi dinteresse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 65
Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi lamministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con la Comunità Montana, lA.S.L., ed altri Enti del settore pubblico.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, è quindi sottoposta allapprovazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
4. La stipulazione della Convenzione può essere affidata al responsabile dellufficio competente per materia.
Art. 66
Consorzi
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, in altre parole per economia di scala qualora non sia conveniente listituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nellarticolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal terzo comma del precedente art. 74 deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 67
Unione di Comuni
1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 73 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con lobiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Comune può proporre la trasformazione delle comunità montane in unione di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali enti.
Art. 68
Accordi di programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in legge speciali o settoriali che necessitano dellattivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Laccordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso alladempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula laccordo previa deliberazione dintenti del Consiglio Comunale con losservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
4. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana lAmministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana concertando i propri obiettivi, con quelli della programmazione socio-economica della medesima.
TITOLO II
- PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALLINFORMAZIONE
Art. 69
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellente, al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellente, oltre che a promuovere la collaborazione fra esse.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Lamministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art. 70
Libere forme associative
1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi nel territorio con i fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini allamministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
a) Sostiene i programmi e lattività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dellintera comunità, attraverso lerogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, lassunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
b) Definisce le forme di partecipazione delle associazioni allattività di programmazione dellEnte e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
c) Può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti lorganizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto allEnte;
d) Coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà discrizione allassociazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e lelettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
4. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nellAlbo delle Associazioni..
5. LAlbo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
Art. 71
Consulte tecniche di settore
1. Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e lattività, consulte permanenti con le finalità di fornire allAmministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dellente.
2. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
3. Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione e pluriennale.
Art. 72
Proposte di iniziativa popolare e
forme di consultazione della popolazione
1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a ¼ possono presentare al Consiglio Comunale proposte per ladozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa lindicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate allesame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia libera partecipazione dei cittadini.
6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi dopinione da affidare di norma a ditte specializzate.
Art. 73
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellamministrazione.
2. La risposta allinterrogazione è fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
3. Le modalità dellinterrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza. Quando loggetto delle istanze è rivolto a materie già oggetto di pubblicazione o pubblicizzazione la risposta è rinviata a tali atti qualora sufficienti.
Art. 74
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al 3° comma dellart. 80 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente il quale procede nellesame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso, il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dallorgano competente entro giorni 30 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione allordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 75
Referendum comunali
1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed allorganizzazione degli uffici e dei servizi, alle norme ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per labrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti ai cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un quinto dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dellinizio della raccolta delle firme.
4. Il Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sullattinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno, o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con alte operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. Sintende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Nei referendum abrogativi, lapprovazione della proposta referendaria determina la caducazione dellatto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dellesito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità allorientamento scaturito dalla consultazione.
10. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dellesito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
12. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire lorientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
13. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per lindizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
Art. 76
Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che, disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 77
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. Lente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allalbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26 L. 7 agosto 1990, n. 241.
TITOLO III
- IL DIFENSORE CIVICO
Art. 78
Difensore civico
1. Per il miglioramento dellazione amministrativa dellente e della sua efficacia può essere istituito presso la Comunità Montana, concordemente con altri Comuni che vi fanno parte, il Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dellimparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dellamministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Ove nel termine di 60 giorni il Sindaco non provveda il Difensore civico ne informa i capigruppo consiliari.
3. Il Difensore Civico è eletto da tutti i consiglieri comunali costituenti i Consigli dei Comuni della Valle Anzasca, presso la Sede della Comunità Montana a maggioranza assoluta.
4. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Presidente, di adempiere il mandato ricevuto nellinteresse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
5. Può essere nominato Difensore Civico: chiunque dimostri di possedere, attraverso lesperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative; risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune dItalia, sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
6. LUfficio del Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:
a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché di membro della Comunità Montana o dellA.S.L.;
b) la qualifica di amministratore o dirigente di Enti, Istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con lAmministrazione comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
c) lesercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca loggetto di rapporti giuridici con lAmministrazione comunale.
7. Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti ladempimento del proprio mandato, potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune.
8. Al Difensore Civico, al momento della nomina, è assegnata unindennità mensile oltre alleventuale e documentato rimborso spese.
Art. 79
Rapporti con il Consiglio
1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sullattività svolta nellanno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e limparzialità dellazione amministrativa.
TITOLO IV
- FUNZIONE NORMATIVA
Art. 80
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa liniziativa da parte di almeno un sesto dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
Art. 81
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Liniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dallart. 82 del presente Statuto.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 88.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allalbo pretorio: dopo ladozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 82
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei regolamenti, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in altre leggi, e dello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Nel caso di entrata in vigore di nuove disposizioni statali o regionali che incidano sul testo dello Statuto o sul suo contenuto, previa presa datto del Consiglio Comunale, si procede come segue:
a) se le nuove disposizioni non modificano il contenuto dello Statuto, e si esauriscono nella modifica di disposizioni di legge alle quali lo Statuto fa rinvio, il Sindaco procede, senza la necessità di una revisione dello Statuto, alla collazione di un testo di Statuto che contenga i nuovi riferimenti normativi;
b) se le nuove disposizioni modificano direttamente e immediatamente il contenuto dello Statuto, senza che vi sia necessità di un intervento di coordinamento del contenuto della restante parte dello Statuto con la parte modificata, il Sindaco procede alla collazione di un testo di Statuto modificato dalle nuove disposizioni normative, senza la necessità di esperire la procedura di revisione dello Statuto;
c) se le nuove disposizioni richiedono lesperimento della procedura di revisione dello Statuto, nel caso che esse comportino lattribuzione di nuove competenze agli organi comunali (senza identificare lorgano competente ad esercitarle) nelle more della procedura di revisione sono esercitate dalla Giunta comunale tutte le nuove competenze, salvo quelle di carattere meramente tecnico e di esecuzione di deliberazioni di altri organi comunali, che sono esercitate dal Segretario Comunale o dal Sindaco.
Art. 83
Ordinanze
1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nellambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi allalbo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili, e, devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dellordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma due dellart. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando lordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa è pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.
Art. 84
Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa lapplicazione delle norme transitorie.
2. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni del presente Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
- Approvato con deliberazione del C.C. n._7__ del _31 gennaio 2000_________
- esecutivo per decorrenza di termine il 7 marzo 2000(trasmesso al Co.Re.Co. sezione di Novara il 4 febbraio 2000).
- Pubblicato sul B.U.R. n.______ del ______________
- affisso allAlbo Pretorio del Comune per giorni 30 dal _____________ al ______________
- inviato al Ministero dellInterno in data _______________
prot.n. ________
entrato in vigore il giorno ________________ trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.