Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 19

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Provincia di Vercelli

Modifiche allo Stauto

Si rende noto che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 69 del 18 gennaio 2000, esecutiva, ha approvato le seguenti modifiche allo Statuto della Provincia di Vercelli:

L’art. 1, comma 2, lettera a) viene modificato come segue:

a) la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio, secondo il principio di sviluppo sostenibile;

L’art. 1, comma 2, lettera e) viene modificato come segue:

e) la promozione di una cultura della pace dei diritti umani, del rispetto dell’ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile;

All’art. 4 viene aggiunto il seguente comma e l’oggetto dell’articolo viene integrato con le parole: “e distintivo del Presidente della Provincia”:

Art. 4
Sede, stemma, gonfalone e distintivo
del Presidente della Provincia

3. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portare a tracolla.

l’art. 7 c. 2 viene abrogato e sostituito dal seguente:

2. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta il regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. Alle eventuali modifiche del regolamento il Consiglio provvede con le stesse modalità.

Dopo l’art. 8 vengono inseriti i seguenti:

Art. 8 bis
Trasformazione del gettone di presenza
in una indennità di funzione

Il gettone di presenza che compete ai sensi di legge ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute consiliari e a quelle delle Commissioni può essere trasformato, a loro richiesta, in una indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l’Ente pari o minori oneri finanziari.

Art. 8 ter
Decadenza per la mancata partecipazione
alle sedute consiliari

Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive di prima convocazione, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dal Consiglio provinciale, a mezzo di apposita deliberazione da assumersi a scrutinio segreto. Nella relativa proposta deve essere dato atto della sua preventiva comunicazione, a mezzo di R.A.R., all’interessato, con avvertenza della possibilità di presentare le proprie deduzioni giustificative entro 20 giorni del ricevimento.

La surroga del Consigliere dichiarato decaduto deve avvenire, con le modalità di legge, nella stessa seduta in cui è stata dichiarata la decadenza.

L’art. 11, c. 1 viene così modificato:

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti e, quando occorre, speciali. Ad una di tali Commissioni il Consiglio può attribuire anche funzioni di controllo e garanzia al fine di valutare, così come prevede il D.Lgs. n. 286/1999, l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Allo scopo la Commissione, tramite il proprio Presidente, può richiedere e ottenere l’esibizione e/o copia di documenti, disporre verifiche, e chiedere informazioni al personale responsabile degli uffici provinciali, come pure al Presidente della Provincia e del Consiglio e agli Assessori, nella piena osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui alla vigente normativa sulla privacy. La presidenza della Commissione Consiliare, cui sono demandate anche le funzioni di controllo e garanzia, è attribuita alle opposizioni.

All’art. 11 ter - c.1 viene aggiunta la lettera c) nel testo che segue:

c) assicura, con l’inoltro delle proposte da sottoporre all’esame del Consiglio, unitamente all’ordine del giorno, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

L’art. 17 c. 3 viene modificato come segue:

3. Gli Assessori debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

All’art. 20 c. 2 viene aggiunta la lettera u) con la seguente disposizione:

u) presenta al Consiglio provinciale, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, entro il termine di 90 giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Anche il loro adeguamento deve essere presentato al Consiglio, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo.

L’art. 20, c. 2, lett. i) viene modificato come segue:

Art. 20, c. 2, lett. i)

Adotta, di concerto con il Direttore generale, il Segretario generale ed i Dirigenti in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi.

L’artt. 20, c. 2, lett. l viene modificato come segue:

Art. 20, c. 2, lett. l)

Promuove tramite il Direttore generale o, in caso di sua mancata nomina, tramite il Segretario generale indagini e verifiche sull’attività degli uffici e servizi.

L’art. 22, c. 2 viene modificato come segue:

Art. 22, c. 2

Il Presidente può delegare la sottoscrizione di particolari atti al Direttore generale, al Segretario generale ed ai Dirigenti.

L’art. 26, c. 10 viene modificato come segue:

Art. 26, c. 10

E’ istituito un Comitato tecnico di coordinamento convocato dal Segretario generale congiuntamente al Direttore generale, se nominato, e composto dai Dirigenti responsabili delle unità organizzative di massima dimensione, con compiti propositivi, consultivi e di coordinamento nel campo della gestione amministrativa e dell’organizzazione degli uffici.

Dopo l’art. 28 viene aggiunto il seguente:

Art. 28 bis
Direttore generale

Il Presidente della Provincia, previa delibera della Giunta, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Il Direttore generale sovraintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.

Il Direttore generale cura la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme sulla contabilità oltre alle seguenti funzioni:

funge da supporto agli organi di governo nella fase di definizione dei piani strategici e nella valutazione della congruenza tra gli obiettivi e le risorse;

coordina l’impostazione e la realizzazione dei progetti coinvolgenti più settori o servizi;

si adopera per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi e delle attività gestite in economia, anche attraverso l’introduzione di sistemi di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi dell’ente;

svolge tutte le ulteriori funzioni previste dalla legge e dalla convenzione sottoscritta con l’ente.

Al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell’ente, ad eccezione del Segretario generale.

L’art 29 viene riformulato come segue:

Art. 29
Segretario generale

Il Presidente della Provincia nomina il Segretario generale, secondo quanto prevede la vigente normativa, scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito albo. La nomina, salvo revoca per violazione dei doveri d’ufficio, ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato, fermo restando che il Segretario generale continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

Il Segretario generale, che dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia, svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, indicando, se del caso, le misure per addivenire a tale conformità. Il Segretario generale inoltre:

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura, attraverso l’apposito ufficio, la verbalizzazione;

roga i contratti nei quali l’ente è parte, quando non sia necessario l’intervento di un Notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

convoca, unitamente al Direttore generale, il Comitato tecnico di coordinamento dei Dirigenti, che e’ presieduto dallo stesso Segretario o dal Direttore secondo le materie in trattazione attribuite alla competenza di ciascuno;

funge da membro esperto in seno alle commissioni di concorso, quando le materie d’esame prevedano prove a carattere giuridico e presiede tali commissioni costituite per la nomina dei Dirigenti. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Segretario generale;

esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia nel rispetto delle competenze del Direttore generale e dei Dirigenti responsabili dei servizi.

l’art. 39, c. 2 viene integrato come segue:

2 Il Consiglio provinciale adotta i regolamenti a maggioranza dei componenti assegnati, ad eccezione del regolamento per il funzionamento del Consiglio che viene approvato a maggioranza assoluta.

L’art. 57 viene riformulato come segue:

Art. 57
Referendum

Il referendum consultivo e quello abrogativo possono essere effettuati su temi di esclusiva competenza della Provincia e di rilevante interesse sociale. Nell’ambito di tali temi il referendum deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta provinciale.

Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere il Consiglio provinciale. Le operazioni di voto non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Nessun referendum è comunque ammesso in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo triennio. Non possono, inoltre, essere indetti referendum in materia di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia, su richiesta del Consiglio provinciale, di almeno diecimila elettori della Provincia, dei Consigli di almeno cinque comuni nel cui territorio risieda una popolazione pari ad almeno diecimila elettori della Provincia.

L’ammissibilità del referendum e’ accertata da una commissione composta da tre esperti nominati dal Consiglio provinciale.

Annualmente si tiene una sola sessione referendaria nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate entro i termini previsti dal regolamento. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell’anno successivo.

Il quesito o la proposta soggetti a referendum sono dichiarati accolti se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e’ raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta provinciale devono deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Altrettanto può fare la Giunta all’unanimità.

Il Consiglio provinciale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato nonchè le modalità per la copertura delle spese referendarie.

Dopo l’art. 57 vengono aggiunti i seguenti:

Art. 57 bis
Adozione di atti che incidano su
situazioni giuridiche soggettive

Nei procedimenti relativi all’adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive sono osservate le forme di partecipazione di cui alla L. n. 241/’90, nell’ osservanza dei seguenti principi:

Il procedimento deve rappresentare, per quanto possibile, il luogo di confluenza degli interessi pubblici e privati, per cui il provvedimento finale viene ad atteggiarsi quale prodotto del concorso di tutti i soggetti partecipanti;

Il cittadino si eleva, pertanto, al rango di operatore attivo, cui compete il diritto di partecipare, come previsto dalla legge, alla formazione della fattispecie provvedimentale;

I responsabili degli uffici e servizi devono uniformare la propria condotta a criteri efficientistico - collaborativi e soprattutto dar conto del loro operato.

Art. 57 ter
Norme di garanzia

Spetta alla Commissione consiliare cui sono demandate anche le funzioni di controllo e garanzia, di vigilare affinchè sia garantito da parte dei competenti organi provinciali, entro i termini previsti, l’esame delle forme di partecipazione, di cui al presente capo.