Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000
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Codice 22.4
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 103 artt. 6, 15, 7 e 8, D.P.R. 25 luglio 1991
e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere
generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per lessicazione
di cereali e semi, nuovi, da modificare o da trasferire
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità
dellaria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto
da impianti industriali, che allart. 7 attribuisce alla Regione la competenza
del rilascio dellautorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera
provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi
industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;
visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte
a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica
sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative
delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;
visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a
ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni
possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione;
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti
i criteri e le modalità per lattivazione delle procedure semplificate
di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;
valutato che per lattività di essicazione di cereali e semi possono essere
individuate le soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità
delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che allo
stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelle di cui allallegato
2;
ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione
per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire
impianti per tali lavorazioni adottando soluzioni tecnologiche aventi le
caratteristiche di cui allallegato 2, presentando domanda secondo il modello
di cui allallegato 1;
considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del
13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione
secondo il modello di cui allallegato 1 e si impegnano a rispettare le
prescrizioni di cui allallegato 2 sono autorizzati in via generale ai
sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dellart. 5 del D.P.R.
25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda parte
della Regione;
visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 27 luglio 1991;
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;
vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
visti gli artt. 3 e 16 del Decreto legislativo n. 29/93 come modificato
dal D.lgs. n. 470/93;
visto lart. 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del
presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo
n. 40-23049 del 10 novembre 1997;
IL DIRIGENTE
Responsabile del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico
determina
Di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e
le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per
lessicazione di cereali e semi, adottando soluzioni tecnologiche aventi
le caratteristiche di cui allallegato 2.
Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire
impianti per tali lavorazioni adottando soluzioni tecnologiche aventi le
caratteristiche di cui allallegato 2, per avvalersi della procedura semplificata
di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui allallegato
1.
Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere
contestualmente inviata al Sindaco, al Dipartimento provinciale o subprovinciale
dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) e alla Provincia
competenti per territorio.
Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui
allallegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui allallegato
2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del
D.P.R. n. 203/1988 e dellart. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto
dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.
Lautorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere
revocata con Determinazione Dirigenziale sulla base di eventuali rilievi
motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dellart.
7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.
Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire
impianti per lessicazione di cereali e semi con caratteristiche tecnico-costruttive
e gestionali diverse da quelle previste nellallegato 2, devono presentare
domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R.
n. 203/1988 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata
esplicitamente con Determinazione Dirigenziale.
Ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza
e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui allallegato
2 sono affidate ai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dellA.R.P.A.
competenti per territorio.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà
secondo quanto previsto dallart. 10 del D.P.R. 203/1988.
Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto
dalla normativa vigente, nonchè specifici e motivati interventi da parte
dellAutorità Sanitaria ai sensi dellart. 217 T.U.L.S. approvato con R.D.
27 luglio 1934, n. 1265.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla
Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale
dellA.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione
sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla
Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale
dellA.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dellattività degli
impianti autorizzati e la data prevista per leventuale smantellamento
degli stessi.
Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti
da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune
ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dellA.R.P.A. competenti
per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:
- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in
cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati
nella precedente sede;
- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente
sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte
degli impianti installati nella stessa.
Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente
determinazione.
La presente determinazione potrà essere modificata secondo quanto disposto
dal D.P.R. n. 203/1988.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 gennaio 2000, n. 18
Carla Contardi