Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 49 - 29855

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 8 di Chieri. Atto n. 4 del 18.1.2000 “Adozione del piano di attività e del Piano di Organizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 a seguito di determinazione dirigenziale n. 540/D28 del 22.12.1999" come modificato e integrato con atti nn. 23 del 21.2.2000, 45 del 15.3.2000, 54 del 21.3.2000. Approvazione condizionata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare l’atto dell’ASL 8 di Chieri n. 4 del 18.01.2000 avente ad oggetto “Adozione del piano di Attività e del Piano di Organizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 a seguito di determinazione dirigenziale n. 540/D028 del 22.12.99", come modificato e integrato con atti nn. 23 del 21.2.2000, 45 del 15.3.2000, 54 del 21.03.2000, a condizione che:

siano adeguati i modelli nn.10 e 12 alle previsioni di cui ai provvedimenti sopra elencati con particolare riguardo alla eliminazione della U.O di Pediatria e del dipartimento di Cardiologia,

si elimini il riferimento all’attribuzione di responsabilità di UO a personale amministrativo di fascia “C”;

la funzione di organizzazione sia unitariamente ricondotta alla UO “Organizzazione e sviluppo risorse umane”;

la funzione di Direzione Sanitaria dei presidi, attese le previsioni dell’art. 22 della legge regionale 24 gennaio 1995 n.10 e delle direttive regionali adottate ai sensi dell’art.16 I° c. della medesima l.r. n.10/1995, con particolare riguardo alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 69-1458 del 18 settembre 1995, sia accorpata nell’ambito di una unica unità operativa autonoma;

vengano eliminate le unità operative di distretto attesa la diversa configurazione dei medesimi quale prevista, nelle more della emanazione della disciplina di cui all’art.3 quater della legge 19 giugno 199 n.229, dal p.to 2.1.dell’allegato A alla legge regionale 12 dicembre 1997 n.61 e dalle direttive regionali adottate ai sensi dell’art.16 I^ c. della medesima l.r. n.10/1995, con particolare riguardo alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 69-1458 del 18 settembre 1995;

in relazione alle attività previste, ferma la durata delle degenze medie, e nella prospettiva di ulteriore riduzione, l’Azienda adegui la dotazione di posti letto al tasso di utilizzo minimo previsto dal Piano Sanitario Regionale per ogni specialità;

l’applicazione e la realizzazione dei contenuti del Piano, ed in particolare l’espansione e l’avvio di nuove attività previste dal Piano medesimo e non rientranti nel consuntivo del Bilancio Aziendale 1999, risulti compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda per il quadriennio 2000/2003 in occasione della sottoscrizione del Patto di Buon Governo (D.G.R. 1-28352 del 14.10.1999, come integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999), ferme, in caso contrario, le previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)