Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2000, n. 37 - 29410
S.A.G.A.T. S.p.A. - cessione congiunta da parte degli Enti pubblici di
una quota del capitale detenuto - approvazione della lettera dinvito e
di patto parasociale
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare il testo della lettera dinvito allegata, sotto la lettera
A, alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
di vincolare gli uffici che ne detengono copia allobbligo di riservatezza
fino a che il Comune di Torino non ne avrà comunicato lintervenuto inoltro;
di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o Assessore da lui
delegato, a stipulare con i rappresentanti del Comune, della Provincia
e della Camera di Commercio di Torino, il patto parasociale allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera B.
(omissis)
Allegato
Invito alla procedura ristretta assimilata allappalto concorso ex art.
6 D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 per lalienazione di n. 814.201 azioni ordinarie
corrispondenti al 41,33% del capitale sociale della Società Azionaria Gestione
Aeroporto di Torino - S.A.G.A.T. S.p.A.
Per il giorno ____ alle ore ____ è indetta presso la ____ una procedura
ristretta assimilata allappalto concorso ex art. 6 D.lgs. 17 marzo 1995
n. 157 per lalienazione di n. 814.201 azioni ordinarie, di valore nominale
pari a lire 10.000 (euro 5.16) cadauna, corrispondenti al 41,33% del capitale
sociale della Società Azionaria Gestione Aeroporto di Torino - S.A.G.A.T.
S.p.A.
A. Caratteristiche della procedura
1. Lalienazione oggetto della presente lettera dinvito è relativa al
bando di gara a procedura ristretta inviato allU.P.U.C.E. in data ____
e pubblicato sulla G.U.C.E. del ____, sulla G.U.R.l. del ____ e sui quotidiani
____.
2. Il Comune di Torino è Ente Aggiudicatore in nome e per conto proprio,
della Regione Piemonte (Regione), della Provincia di Torino (Provincia),
della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino
(CCIAA) in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale della Città
di Torino del 23 luglio 1999 n. 9902151/64, del Consiglio Regionale della
Regione Piemonte del 29 luglio 1999 n. 550-9787, del Consiglio Provinciale
di Torino del 7 aprile 1999 n. 589-51591/1999, della Giunta Camerale della
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino del
18 marzo 1999 n. 105.
Le azioni saranno cedute separatamente da ciascun Ente e in particolare:
nella misura del 12.76% del capitale sociale dal Comune, del 3.42% del
capitale sociale dalla Regione, del 5.15% del capitale sociale dalla Provincia
e del 20% del capitale sociale della CCIAA.
B. Documentazione disponibile - Visita dellAeroporto - Chiarimenti - Disposizioni
comuni
Documentazione disponibile
1. LEnte Aggiudicatore mette a disposizione dei Concorrenti presso la
sede della SAGAT in Caselle Torinese, Strada San Maurizio 12, a partire
dal terzo giorno successivo alla spedizione della presente lettera dinvito,
la seguente documentazione (la Documentazione Disponibile):
(i) Linee guida di sviluppo strategico della SAGAT.
(ii) Piano dinvestimenti previsto.
(iii) Dati e informazioni sulla situazione istituzionale vigente e su quella
in fase di definizione.
(iv) Dati e informazioni sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria
e fiscale della SAGAT e delle sue partecipate.
(v) Dati sulle caratteristiche tecniche e operative dellAeroporto.
(vi) Dati e informazioni gestionali della SAGAT.
(vii) Dati e informazioni sul territorio, sul mercato aeroportuale nazionale
e sul traffico dellAeroporto.
(viii) Patto tra Soci Pubblici.
(ix) Bozza della Convenzione ex articolo 5 DPR 533/96.
(x) Bozza del Contratto di compravendita delle azioni.
(xi) Dati e informazioni in possesso dellEnte Aggiudicatore relativi allAeroporto
di Cuneo Levaldigi.
2. Lelenco analitico della Documentazione Disponibile (lElenco Analitico)
evidenzia i documenti dei quali i Concorrenti potranno ritirare copia e
quelli dei quali essi potranno effettuare, singolarmente, la consultazione
presso la sede indicata al precedente paragrafo B1.
3. Per consultare la Documentazione Disponibile - e per ritirarne copia
nei limiti indicati al precedente paragrafo B2. - i Concorrenti dovranno
inoltrare richiesta scritta al Responsabile del Procedimento, indicando
i soggetti a ciò delegati, e concordare le date - tra quelle programmate
nel calendario di cui al successivo paragrafo B4 - nelle quali potranno
procedere alla consultazione.
Ogni Concorrente avrà diritto a procedere alla consultazione per due volte
in due date concordate; ciascuna consultazione potrà avere la durata massima
di mezza giornata lavorativa.
4. Il calendario delle date programmate per la consultazione della Documentazione
Disponibile prevede che tutti i Concorrenti siano messi in condizione di
effettuare le due consultazioni non oltre 52 giorni dalla scadenza del
termine fissato nella presente lettera dinvito per la presentazione delle
offerte.
Il Responsabile del Procedimento si riserva di accogliere, informandone
tutti i Concorrenti affinché tutti vi possano procedere, la richiesta di
effettuare unulteriore consultazione in una terza data anche successivamente
al termine di cui alla prima parte del presente paragrafo B4.
Visita dellAeroporto
5. Nella medesima richiesta scritta di cui al paragrafo B3, che precede
o in separata richiesta scritta da inoltrare al Responsabile del Procedimento
entro 15 giorni dalla spedizione della presente lettera dinvito, i Concorrenti
dovranno richiedere di effettuare singolarmente la Visita dellAeroporto.
I Concorrenti potranno richiedere al Responsabile del Procedimento di effettuare
la Visita dellAeroporto in una delle due date che avranno concordato per
la consultazione della Documentazione Disponibile.
6. La Visita dellAeroporto avverrà secondo un percorso predefinito e non
modificabile a richiesta dei Concorrenti, alla presenza del Responsabile
del Procedimento o di un suo delegato, e sarà fatta constare in un verbale
sottoscritto dalle parti.
Qualora non vi abbiano già provveduto nella richiesta di cui al precedente
paragrafo B3., i Concorrenti dovranno munire di espressa delega scritta
i soggetti che interverranno alla Visita dellAeroporto.
7. LEnte Aggiudicatore, nella persona del Responsabile del Procedimento,
è disponibile a concordare con i Concorrenti che lo richiedano la data
per una visita, anchessa singola per ogni Concorrente, dellAeroporto
di Cuneo Levaldigi.
Chiarimenti
8. Gli eventuali chiarimenti di natura tecnica o amministrativa - sia relativi
alla Documentazione Disponibile, sia relativi a dati, fatti e circostanze
riscontrati durante la Visita dellAeroporto - dovranno essere richiesti
al Responsabile del Procedimento in forma scritta non oltre 25 giorni dalla
scadenza del termine fissato nella presente lettera dinvito per la presentazione
delle offerte.
Il Responsabile del Procedimento fornirà a tutti i Concorrenti, non oltre
10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
ogni risposta scritta alle richieste di chiarimenti presentate entro la
scadenza suindicata.
Disposizioni comuni
9. Allatto della consultazione della Documentazione Disponibile di cui
al precedente paragrafo B3. o della Visita dellAeroporto, se precedente,
il Concorrente dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento o a suo
delegato loriginale dellimpegno di Riservatezza, sottoscritto con le
modalità di cui infra, nel testo allegato sub 1 alla presente lettera dinvito.
10. Un medesimo soggetto non potrà essere delegato da più di un Concorrente
a consultare la Documentazione Disponibile e ad effettuare la Visita dellAeroporto.
11. Tutte le richieste al Responsabile del Procedimento devono essere indirizzate
esclusivamente a mezzo fax (0039 011 4422406), nei termini previsti nei
precedenti paragrafi del presente punto, pena la non considerazione delle
stesse.
C. Soggetti partecipanti
1. Si ribadisce, come già indicato nel bando di gara, che possono partecipare
alla Procedura soggetti che:
(i) presentino offerta congiunta (Cordata), ovvero
(ii) presentino offerta tramite una società appositamente costituita tra
loro nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata (Nuova
Società), ovvero
(iii) presentino offerta congiunta con limpegno di costituire tra loro
una società per azioni o a responsabilità limitata che, allesito della
procedura, acquisterà la partecipazione (Gruppo).
2. In caso di Cordata o di Gruppo i soggetti ad essi partecipanti saranno
solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni derivanti dalleventuale
acquisto delle azioni. In caso di Nuova Società la predetta responsabilità
sarà assunta solidalmente dalla Nuova Società e dai suoi soci.
3. Saranno ammesse aggregazioni tra soggetti invitati.
4. l Concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri della UE sono
ammessi a partecipare alla Procedura alle stesse condizioni dei Concorrenti
italiani.
I Concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni
e i documenti equivalenti in base alla legislazione del Paese in cui sono
stabiliti.
D. Limiti alla partecipazione
1. A pena di esclusione, la Cordata, la Nuova Società ed il Gruppo possono
essere costituiti soltanto tra soggetti prequalificati.
2. A pena di esclusione, non è ammessa la partecipazione alla gara di un
medesimo soggetto, o di un soggetto che si trovi con questo in una delle
situazioni di cui allart. 2359 del codice civile, in più di una Cordata,
di un Gruppo o di una Nuova Società.
E. Impegno di riservatezza
1. Allatto del ritiro della Documentazione Disponibile o della Visita
dellAeroporto, se precedente, il Concorrente dovrà consegnare al Responsabile
del Procedimento o suo delegato loriginale dellimpegno di Riservatezza,
nel testo allegato sub 1 alla presente lettera dinvito.
2. Limpegno di Riservatezza dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante
del Concorrente.
In caso di Cordata o di Gruppo limpegno di Riservatezza dovrà essere sottoscritto
dal legale rappresentante di ciascun componente della Cordata o del Gruppo
e, in caso di Nuova Società, dal legale rappresentante della stessa.
F. Offerta
1. Lofferta deve pervenire a mezzo del servizio postale in plico raccomandato
o postacelere, o data certa su corrispondenza autoprodotta in un plico
chiuso, contenente la Documentazione Amministrativa, lOfferta - Piani
di Sviluppo e Offerta - Prezzo al seguente indirizzo: ____.
2. Lofferta deve pervenire al suddetto indirizzo entro il termine perentorio
delle ore ____ del giorno ____.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede
la data del timbro postale.
Le offerte presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
3. Non sono ammesse offerte plurime, né per lacquisto di una parte soltanto
delle azioni, né offerte condizionate o indeterminate.
4. Sono ammesse varianti a sostegno delle linee guida di sviluppo strategico
della SAGAT.
5. Sul plico dovrà essere apposto il nominativo del mittente e la seguente
dicitura: Procedura ristretta per lalienazione di n. 814.201 azioni ordinarie
corrispondenti al 41,33% del capitale sociale della Società Azionaria gestione
Aeroporto di Torino - S.A.G.A.T. S.p.A..
In caso di Cordata o di Gruppo deve essere indicato il nominativo di tutti
i soggetti facenti capo alla Cordata o al Gruppo e, in caso di Nuova Società,
di tutti i soci.
6. Il plico deve contenere:
(i) Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo controfirmata sui
lembi di chiusura, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della
Nuova Società o, nel caso di Cordata o di Gruppo, da almeno uno dei componenti,
contenente la Documentazione Amministrativa e recante la dicitura Documentazione
Amministrativa, nonché il nominativo del mittente di cui al paragrafo
F5 che precede.
(ii) Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo controfirmata sui
lembi di chiusura, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della
Nuova Società o, nel caso di Cordata o di Gruppo, da almeno uno dei componenti,
contenente lOfferta - Piani di Sviluppo e recante la dicitura
Offerta - Piani di Sviluppo, nonché il nominativo del mittente di cui
al paragrafo F5 che precede.
(iii) Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo controfirmata
sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
della Nuova Società o, nel caso di Cordata o di Gruppo, da almeno uno dei
componenti, contenente lOfferta Economica e recante la dicitura Offerta
Economica, nonché il nominativo del mittente di cui al paragrafo F5 che
precede.
La Documentazione Amministrativa e lOfferta - Piani di Sviluppo, se redatte
in una lingua diversa dallitaliano, devono essere accompagnate da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale da
un traduttore ufficiale.
A pena di esclusione dalla gara, le traduzioni dovranno essere inserite
rispettivamente nella busta contenente la Documentazione Amministrativa
e in quella contenente lOfferta - Piani di Sviluppo.
G. Documentazione amministrativa
1. Il Concorrente deve inserire nella busta con la dicitura Documentazione
Amministrativa:
(i) A pena di esclusione, una dichiarazione attestante di avere preso esatta
e completa cognizione della Documentazione Disponibile di cui allElenco
Analitico e di tutti i dati, gli elementi e le circostanze generali e particolari
che possono influire sul contenuto dellofferta e sulla successiva stipulazione
del contratto e di accettare senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni
contenute nel bando di gara e nella presente lettera dinvito.
(ii) A pena di esclusione, una dichiarazione attestante limpegno di rispettare
le linee guida di sviluppo strategico della SAGAT per quanto concerne il
mantenimento del livello globale occupazionale.
(iii) Copia del verbale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
attestante di avere effettuato la Visita dellAeroporto.
2. In caso di Cordata o di Gruppo, la dichiarazione di cui alla lettera
(i) del paragrafo G1 che precede dovrà essere presentata da tutti i componenti
della Cordata o del Gruppo e, in caso di Nuova Società, da tutti i soci.
H. Offerta - Piani di Sviluppo
1. Il Concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura Offerta -
Piani di Sviluppo:
a) un Piano di Sviluppo a cinque anni del traffico, passeggeri e merci,
a sostegno delle linee guida di sviluppo strategico della SAGAT che, tenuto
anche conto della prospettiva di promozione di un Sistema Aeroportuale
Regionale Piemontese per la gestione unitaria degli aeroporti di Torino
Caselle e di Cuneo Levaldigi, relazioni come il Concorrente intende:
(i) promuovere il traffico passeggeri sulle seguenti direttrici:
- mantenere o incrementare le frequenze attuali aventi origine/destinazione
Roma;
- incrementare le frequenze delle rotte esistenti e/o introdurre nuove
rotte aventi come origine/destinazione il Sud Italia;
- garantire o sviluppare le rotte attuali aventi come origine/destinazione
le principali città europee;
- sviluppare proseguimenti verso hub europei attraverso la collaborazione
con i grandi carrier europei e/o aeroporti;
- sviluppare le rotte aventi origini/destinazioni intercontinentali;
- sviluppare il traffico charter attraverso politiche commerciali con tour
operators nazionali/internazionali e attraverso la collaborazione con gli
enti locali.
(ii) affermare il ruolo di hub regionale (transito) attraverso accordi
o alleanze con vettori;
(iii) sviluppare il traffico merci, aereo e via superficie, tramite eventuali
accordi di collaborazione con altri aeroporti e/o tramite lutilizzo di
altre infrastrutture attualmente in fase di realizzazione.
b) un Piano di Sviluppo strategico a cinque anni delle attività aeroportuali,
a sostegno delle linee guida di sviluppo strategico della SAGAT che, tenuto
anche conto della prospettiva di promozione di un Sistema Aeroportuale
Regionale Piemontese per la gestione unitaria degli aeroporti di Torino
Caselle e di Cuneo Levaldigi, relazioni come il Concorrente propone:
(i) nel settore business aviation, la fornitura di servizi di handling
competitivi che garantiscano lequilibrio economico per la SAGAT, la qualità
offerta, i livelli di occupazione;
(ii) nel settore business non aviation,
- la razionalizzazione e lo sviluppo dellattività retail, con aumento
delle aree dedicate, la revisione dei contratti commerciali, ed altro;
- lindividuazione delle opportunità di sviluppo di nuovi business, quali
alberghi, business center, centro convegni, hall, ed altro.
c) Il Riepilogo degli indicatori essenziali dei piani (per il 2000, 2001,
2002, 2003, 2004) ai fini dellattribuzione del punteggio di cui al comma
2 del successivo punto L della presente lettera dinvito.
Il Riepilogo dovrà essere redatto seguendo puntualmente la Tabella allegata
alla presente lettera dinvito sub 2.
2. Nel Piano di Sviluppo a cinque anni del traffico passeggeri e merci
e nel Piano di Sviluppo strategico a cinque anni delle attività aeroportuali
il Concorrente dovrà riferire i risultati ipotizzati e documentare le modalità
attraverso le quali intende conseguirli.
Il Concorrente dovrà altresì indicare e documentare:
(i) il ruolo attribuito nei due citati Piani ai singoli componenti della
Cordata, del Gruppo ed ai soci della Nuova Società;
(ii) il ruolo attribuito nei due citati Piani eventualmente a soggetti
esterni alla Cordata, al Gruppo e alla Nuova Società, specificando il titolo
in base al quale tali soggetti esterni sono coinvolti;
(iii) i rapporti giuridicamente rilevanti esistenti tra i singoli componenti
della Cordata, del Gruppo, della Nuova Società e tra questi e gli eventuali
soggetti esterni in forza dei quali il Concorrente potrà rendere vincolanti
a favore della SAGAT gli impegni di cui ai precedenti punti (i) e (ii).
3. Saranno causa di esclusione del Concorrente dalla gara:
(i) lomessa presentazione anche di uno solo dei due Piani di Sviluppo
e del Riepilogo degli indicatori essenziali dei Piani richiesti al paragrafo
H11 che precede.
(ii) Il mancato rispetto delle linee guida di sviluppo strategico della
SAGAT per quanto concerne il mantenimento del livello globale occupazionale.
(iii) Il mancato rispetto delle norme di legge e di quelle contenute nelle
linee guida di sviluppo strategico della SAGAT in materia di ambiente.
I. Offerta economica
1. Il Concorrente deve inserire nella busta con la dicitura Offerta Economica
esclusivamente il prezzo unico complessivo (in cifre e in lettere) offerto
per lacquisto di tutte le azioni oggetto della presente procedura.
2. LOfferta Economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
del Concorrente.
In caso di Cordata o di Gruppo essa dovrà essere sottoscritta da tutti
i soggetti che ne fanno parte e, in caso di Nuova Società, da chi ne ha
la legale rappresentanza.
3. Leventuale previsione di un aumento di capitale della SAGAT non dovrà
essere inserita in questa busta, ma dovrà essere indicata nellOfferta
Piani di Sviluppo.
4. Lomessa o irregolare osservanza delle prescrizioni relative alla redazione
ed alla sottoscrizione dellOfferta Economica comporta lesclusione del
Concorrente dalla gara.
L. Criterio di aggiudicazione
1. Lappalto è aggiudicato a favore dellofferta economicamente più vantaggiosa
ex art. 23, comma 1, lettera b, del D. lgs. 17 marzo 1995 n. 157, sulla
base dei seguenti elementi:
A. Sviluppo del traffico passeggeri e merci (dati cumulati dal secondo
al quinto anno): punti 39
così suddiviso nei seguenti sotto-elementi:
(i) Sviluppo traffico passeggeri, tenuto conto delle modalità di coinvolgimento
di vettori aerei:
punti 23, così suddivisi:
- Proseguimenti attraverso hub europei punti 7
B. Sviluppo strategico a cinque anni delle attività aeroportuali (dati
cumulati dal secondo al quinto anno): punti 32
così suddiviso nei seguenti sotto-elementi: (i) Sviluppo settore aviation
punti 12, così suddivisi
- Diritti punti 6
(ii) Sviluppo settore non aviation
punti 20, così suddivisi
- Retail, ristorazione punti 4
C. Prezzo: punti 29
applicato con la seguente formula:
- Punteggio = (P offerto/P massimo offerto) x 29
2. Nellattribuzione del punteggio di cui alle lettere A. e B. del paragrafo
1 che precede, la Commissione tecnico-amministrativa valuterà altresì,
con i criteri matematici derivanti dallapplicazione della formula allegata
sub 3, il costo medio ponderato del capitale ricavato dagli indicatori
essenziali dei Piani di cui alla Tabella allegata sub 2.
3. Nellattribuzione del punteggio di cui alla lettera C. del paragrafo
1 che precede, la Commissione tecnico-amministrativa terrà conto unicamente
del Prezzo offerto e non terrà invece conto delleventuale previsione di
un aumento di capitale della SAGAT, indicata nellOfferta - Piani di Sviluppo.
M. Impegno di stabilità e conoscenza delle condizioni della cessione delle
azioni
1. Laggiudicatario dovrà assumere negli atti che sarà chiamato a sottoscrivere
un impegno di stabilità nellassetto azionario della SAGAT per un periodo
non inferiore a cinque anni e comunque non inferiore al tempo necessario
per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei Piani di Sviluppo oggetto
di offerta, sottoscrivendo altresì gli eventuali necessari aumenti di capitale.
Si ribadisce che nel caso in cui aggiudicatario sia una Cordata, un Gruppo,
ovvero una Nuova Società, durante il periodo di stabilità dovranno altresì
rimanere inalterate la composizione e le percentuali di partecipazione
di ciascun soggetto.
2. In deroga a quanto previsto al paragrafo 1 che precede e fermo quanto
specificato al paragrafo 3. che segue, successivamente alla presente procedura
laggiudicatario avrà la facoltà di acquistare le azioni eventualmente
cedute da attuali soci privati della SAGAT e dalla CCIAA.
3. Laggiudicatario dovrà prendere e dare atto che la cessione delle azioni
è subordinata alla stipulazione di un patto tra il Comune, la Provincia,
la Regione e la CCIAA che preveda il mantenimento della maggioranza assoluta
delle azioni in capo ai tre Enti Pubblici Territoriali, nonché la rappresentanza
per ognuno di tali Enti Pubblici Territoriali nel consiglio di amministrazione
e della CCIAA nel collegio sindacale; e che il patto prevederà altresì
un diritto di prefazione a favore degli Enti Pubblici Territoriali e limpegno
degli stessi a sottoscrivere gli aumenti di capitale che si dovessero rendere
necessari.
N. Causa di esclusione
1. In considerazione dellimpegno degli Enti Pubblici Territoriali di sottoscrivere
gli aumenti di capitale che si rendessero necessari per il mantenimento
in capo ad essi della maggioranza assoluta delle azioni della SAGAT, previsto
al paragrafo 3 del punto M che precede, qualora il Concorrente prevedesse,
nellOfferta - Piani di Sviluppo la necessità di un aumento di capitale
della SAGAT, dovrà considerare che sarà esclusa lofferta che comporti
un esborso da parte del Comune, della Regione, della Provincia superiore
all80% (ottanta per cento) del Prezzo offerto e singolarmente incassato
da ciascuno degli Enti.
O. Disposizioni varie
1. Lesame delle offerte sarà deferito alla Commissione tecnicoamministrativa
indicata nel bando di gara e nel Disciplinare.
- Lapertura del plico contenente la Documentazione Amministrativa richiesta
per lammissione alla gara avverrà in seduta pubblica presso ____ alle
ore ____ del giorno ____.
- Terminate le operazioni di esame dellOfferta - Piani di Sviluppo, la
Commissione tecnico - amministrativa procederà in seduta pubblica allapertura
del plico contenente lOfferta Economica.
-Alle sedute pubbliche è ammessa ad assistere qualsiasi persona che vi
abbia interesse.
2. LEnte Aggiudicatore può invitare i Concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni
presentati nel rispetto ed entro i limiti di cui allart. 16 del D.lgs.
157/95.
3. Laggiudicazione vincola immediatamente laggiudicatario alla stipulazione
del contratto di cessione delle azioni alle condizioni tutte dellofferta.
- LEnte Aggiudicatore si riserva la facoltà di non pervenire allaggiudicazione
e alla conseguente stipulazione del contratto con laggiudicatario, nonché
di differire la cessione delle azioni fino al verificarsi della condizione
di cui al punto 11, paragrafo 3. del Disciplinare di gara, senza che laggiudicatario
possa vantare alcun diritto, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338
dei codice civile.
- Tutte le spese di contratto, i bolli, limposta di registro, ecc., sono
sostenute interamente dal soggetto aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.
4. Si ricorda che:
- fermo quanto disposto dalla legge 21 luglio 1965 n. 914, è prevista la
sottoscrizione con lEnte Nazionale per lAviazione Civile - ENAC della
convenzione prevista dallarticolo 17, comma 2, del decreto ministeriale
12 gennaio 1997 n. 521;
- il Comune e la SAGAT negozieranno e sottoscriveranno la convenzione indicata
nella deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino del 23
luglio 1999 n. 9902151/64;
- laggiudicatario dovrà sottoscrivere lapposita convenzione di cui allarticolo
5 del DPR 533/96 che assicuri, con opportuni strumenti, il corretto svolgimento
del servizio e la permanente verifica della conformità dellassetto societario
allinteresse pubblico alla gestione del servizio anche con la previsione
di cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.
5. Ai sensi dellart. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675
e s.m.i. si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del
contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando
che il soggetto che intende partecipare alla gara deve fornire allEnte
Aggiudicatore le dichiarazioni e la documentazione richiesta dalla vigente
normativa. La mancata produzione delle dichiarazioni e della documentazione
comporta le conseguenze indicate nella presente lettera dinvito.
- I diritti dellinteressato sono quelli previsti dallart. 13 della legge
citata. Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti
della legge 7 agosto 1990 n. 241. I dati raccolti possono essere comunicati:
(i) al personale dellEnte Aggiudicatore e a coloro che sono preposti alla
gara con i compiti indicati nella presente lettera dinvito; (ii) a coloro
che presenziano alla seduta pubblica di gara; (iii) ad ogni altro soggetto
che vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
- Titolare dei trattamento dei dati è il Comune di Torino. Responsabile
del trattamento dei dati è il dr. Renzo Mora.
6. Responsabile del Procedimento è il dr. Renzo Mora, responsabile del
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali del Comune
di Torino.
7. Si precisa che i Concorrenti dovranno astenersi dal prendere contatto
diretto con la SAGAT: ogni informazione, richiesta o istanza dovrà essere
rivolta esclusivamente al Responsabile del Procedimento.
8. Per tutto quanto non previsto o disciplinato nella presente lettera
dinvito si richiama e conferma quanto contenuto nel bando di gara e nel
Disciplinare.
Allegato 1
Impegno di riservatezza
Oggetto: Invito alla procedura ristretta assimilata allappalto concorso
ex art. 6 D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 per lalienazione di n. 814.201 azioni
ordinarie corrispondenti al 41,33% del capitale sociale della Società Azionaria
Gestione Aeroporto di Torino - S.A.G.A.T. S.p.A.
lo sottoscritto ____, nato a ____ il ____ nella mia qualità di ____ (legale
rappresentante del Concorrente singolo o della Nuova Società)
oppure
Noi sottoscritti
- ____, nato a ____ il ____ nella mia qualità di ____ (legale rappresentante
del singolo componente della Cordata o del Gruppo)
- ____, nato a ____ il ____ nella mia qualità di ____ (legate rappresentante
del singolo componente della Cordata o del Gruppo)
- ____, nato a ____ il ____ nella mia qualità di ____ (legale rappresentante
del singolo componente della Cordata o del Gruppo)
dichiaro (oppure dichiariamo)
di assumere limpegno:
1. di non utilizzare dati e notizie ricavati alla Documentazione Disponibile
e constatati nel corso della Visita dellAeroporto per finalità diverse
dalla presentazione dellOfferta nella Procedura;
2. di non divulgare a terzi dati e notizie relativi alla Documentazione
Disponibile e a quanto constatato nel corso della Visita dellAeroporto;
3. di non consegnare a terzi ulteriore copia della copia della Documentazione
Disponibile di cui al paragrafo 2 della lettera dinvito;
4. in generale, di non divulgare a terzi dati e notizie relativi o comunque
connessi con le attività dei soggetti preposti alla Procedura;
5. di non prendere contatto con soggetti diversi dal Responsabile del Procedimento,
o suoi delegati, per avere dati o notizie ulteriori rispetto a quelli messi
a disposizione dei Concorrenti nei modi e nei tempi previsti dalla lettera
dinvito;
6. di rispettare gli impegni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 anche dopo la
conclusione della Procedura.
Di prendere atto che:
7. è consentito, sotto la responsabilità del dichiarante (oppure dei dichiaranti),
di avvalersi dellapporto di consulenti esterni al Concorrente previa sottoscrizione
da parte dei medesimi, in segno di conoscenza ed accettazione, di una copia
sottoscritta del presente Impegno di Riservatezza;
8. è facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere al Concorrente
di comprovare in qualsiasi momento quali soggetti e a quale titolo siano
a conoscenza della Documentazione Disponibile e, in genere, dei dati e
delle notizie relativi alla Procedura.
Di assumere la piena responsabilità, civile e penale, della violazione
degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza.
(Luogo, data) ____
________ (Firma o firme dei legali rappresentanti)
Allegato 2
Tabella
Riepilogo degli indicatori essenziali dei piani (per il 2000, 2001, 2002,
2003, 2004) ai fini dellattribuzione del punteggio di cui al comma 2 del
punto L della presente lettera dinvito.
(i) Traffico passeggeri e merci
- Numero passeggeri
- Proseguimenti attraverso hub europei
- Origine/destinazione città europee
- Origine/destinazione sud Italia
- Charter (incoming/outgoing)
- Origine/destinazione Roma
- Intercontinentale diretto
- Numero passeggeri in transito come sviluppo di hub regionale
- Tonnellate merci (avio e avio-camionate)
- MTOW
(ii) Sviluppo attività aeroportuali
- Settore aviation
(iii) Indicatori finanziari
- WACC e sue componenti: Risk free, rischio di mercato, D/E, b, costo del
capitale di rischio = Ke, costo del capitale di credito = Ki.
(iv) Conto economico sommario
- Ricavi, costi, MOL.
Piano investimenti eventualmente integrativo degli investimenti prioritari.
Allegato 3
Formula per il calcolo del costo medio ponderato del capitale ricavato
dagli indicatori essenziali dei piani di cui al punto H, comma 1, lettere
A), B) e C) della presente lettera dinvito.
Ai punteggi realizzati dai singoli Concorrenti verrà applicato un coefficiente
per tenere conto del Costo Medio Ponderato del Capitale (CMPC) indicato
nellofferta e ricavabile dagli indicatori di cui allAllegato 2.
Tale coefficiente si ottiene applicando la seguente formula:
([(CMPC offerto - CMPC minimo)/(CMPC massimo - CMPC minimo)]* -10 + 100)/100
dove:
CMPC offerto = CMPC insito nel piano dellofferente in esame
CMPC minimo = CMPC più basso tra quelli insiti nei piani degli offerenti
CMPC massimo = CMPC più alto tra quelli insiti nei piani degli offerenti
CMPC = Ki * (1-t) * D/(D+E) + Ke * E/(D+E)
Ki = costo del capitale di debito
t = aliquota fiscale societaria
D = capitale di debito
E = capitale di rischio
Ke = costo del capitale di rischio = Rf + [] [] [] [] (Rm - Rf)
[] [] = beta = indicatore di rischio del settore
(Rm - Rf) = differenza tra il tasso di rendimento di un indice rappresentativo
dei titoli che compongono il mercato ed il tasso di rendimento dellattività
priva di rischio.
Allegato B
Patto
tra
- il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, a quanto infra
autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino
del 23 luglio 1999 n. 9902151/64 (in seguito Il Comune),
-la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore della Giunta
Regionale, a quanto infra autorizzato con deliberazione del ____ (in seguito
la Regione),
- della Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, a quanto
infra autorizzato con deliberazione del ____ (in seguito la Provincia),
Comune, Regione e Provincia in seguito collettivamente denominati gli
Enti Pubblici Territoriali
- della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino,
in persona del Presidente pro tempore, a quanto infra autorizzato con deliberazione
della Giunta Camerate del ____ (in seguito la CCIAA),
tutti in seguito collettivamente denominati le Parti;
premesso
(i) Con bando di gara pubblicato in data 29 ottobre 1999, il Comune ha
avviato - in nome e per conto proprio, della Regione, della Provincia e
della CCIAA - una procedura ristretta assimilata allappalto concorso ex
articolo 6 D.lgs 17 marzo 1995 n. 157 per lalienazione di n. 814.201 azioni
ordinarie della Società Azionaria Gestione Aeroporto di Torino - SAGAT
S.p.A. (in seguito la SAGAT), corrispondenti al 41.33% del capitale sociale
della Società.
(ii) Le azioni saranno cedute separatamente da ciascun ente e in particolare:
nella misura del 12.76% del capitale sociale della SAGAT dal Comune, del
3.42% del capitale sociale dalla Regione, del 5.15% del capitale sociale
dalla Provincia e del 20% dei capitale sociale dalla CCIAA.
(iii) In esito alla procedura di cui alla precedente Premessa (i) il Comune
perderà la posizione finora ricoperta di socio di maggioranza assoluta
della SAGAT.
(iv) Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia che collettivamente
conserveranno la maggioranza del capitale sociale della SAGAT - la CCIAA
ed il Socio Privato prescelto in esito alla procedura di cui alla precedente
Premessa (i) sarà affidato alla convenzione da stipularsi in conformità
alla previsione dellarticolo 5 del DPR 16 settembre 1996 n. 533.
(v) Le deliberazioni del Consiglio Comunale della Città di Torino del 23
luglio 1999 n. 9902151/64, del Consiglio Regionale della Regione Piemonte
del 29 luglio 1999 n. 550-9787, del Consiglio Provinciale di Torino del
7 aprile 1999 n. 589-51591/1999 e della Giunta Camerale della CCIAA del
18 marzo 1999 n. 105 prevedono:
- che la cessione delle azioni sia subordinata alla stipulazione di un
patto tra il Comune, la Provincia, la Regione e la CCIAA che preveda il
mantenimento della maggioranza assoluta delle azioni in capo ai tre Enti
Pubblici Territoriali, nonché la rappresentanza per ognuno di tali Enti
Pubblici Territoriali nel consiglio di amministrazione e della CCIAA nel
collegio sindacale;
- e che il patto prevederà altresì un diritto di prelazione a favore degli
Enti Pubblici Territoriali e limpegno degli stessi a sottoscrivere gli
aumenti di capitale che si dovessero rendere necessari.
Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate
si conviene
Articolo 1 - Valore delle premesse
1. Le Premesse sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che
seguono.
Articolo 2 - Stabilità
1. Successivamente alla stipulazione del contratto di vendita delle azioni
di cui alle Premesse (i) e (ii), gli Enti Pubblici Territoriali si impegnano
ad assumere nelle sedi competenti tutte le determinazioni necessarie ad
assicurare, per un periodo non inferiore a cinque anni e comunque non inferiore
al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei
Piani di Sviluppo oggetto di offerta, il mantenimento in capo ad essi della
titolarità del 51% delle azioni della SAGAT.
2. A tal fine, ciascuno degli Enti Pubblici Territoriali si impegna a non
alienare le azioni da esso detenute e a sottoscrivere gli eventuali aumenti
capitale che si rendessero necessari.
3. Resta salvo lacquisto delle azioni stesse da parte degli altri Enti
Pubblici Territoriali nei casi previsti dai successivi articoli 3 e 4.
Articolo 3 - Diritto di prelazione
1. Nel caso in cui uno degli Enti Pubblici Territoriali intenda alienare
le proprie azioni in tutto o in parte, dovrà darne comunicazione offrendole
in prelazione per iscritto agli altri Enti Pubblici Territoriali, mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando il prezzo richiesto
e il numero delle azioni che si intendono alienare.
2. Entro il termine di decadenza di ____ giorni dalla data di ricevimento
di tale comunicazione, gli Enti Pubblici Territoriali interessati dovranno
comunicare al cedente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
se intendono esercitare il diritto di prelazione al prezzo indicato dal
cedente, precisando il numero delle azioni richieste e leventuale disponibilità
ad acquistare quelle non richieste dallaltro avente diritto.
3. Qualora entrambi gli Enti Pubblici Territoriali aventi diritto esercitino
il diritto di prelazione, le azioni poste in vendita saranno suddivise
tra loro, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute nellambito
del 51% della partecipazione di maggioranza, sottratta la partecipazione
del cedente.
4. Qualora uno degli Enti Pubblici Territoriali abbia rinunciato a esercitare
il diritto di prelazione, o labbia esercitato su una quantità di azioni
inferiore a quello che gli spetterebbe in proporzione alla detta sua partecipazione,
le azioni rimanenti saranno attribuite allaltro Ente interessato che abbia
dichiarato la propria disponibilità ad acquistarle.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla costituzione
o cessione di diritti di godimento o di garanzia sulle azioni.
6. Qualora la procedura di cui ai precedenti comma 1, 2, 3 e 4 non si concludesse
con esito favorevole, lEnte Pubblico Territoriale proponente si impegna
a non procedere allalienazione delle azioni.
Articolo 4 - Aumenti di capitale
1. Gli Enti Pubblici Territoriali si impegnano a concordare allunanimità
gli aumenti di capitale della SAGAT.
2. Qualora lunanimità non venisse raggiunta, gli Enti Pubblici Territoriali
favorevoli allaumento si impegnano a sottoscrivere anche la quota di aumento
di capitale non sottoscritta dallEnte Pubblico Territoriale dissenziente.
A tal fine, i diritti inoptati saranno messi gratuitamente a disposizione
degli Enti Pubblici Territoriali che sottoscriveranno laumento.
Articolo 5 - Sindacato di voto
1. Gli Enti Pubblici Territoriali si impegnano a consultarsi tempestivamente
al fine di assumere le proprie determinazioni in modo idoneo ad esprimere
un voto unanime nelle assemblee della SAGAT.
2. Nelle materie di competenza dellassemblea straordinaria e in quelle
di competenza dellassemblea ordinaria aventi ad, oggetto lapprovazione
del bilancio e lassunzione di deliberazioni in materia di politica occupazionale
e di investimenti della SAGAT, qualora in esito alla consultazione un Ente
Pubblico Territoriale ritenesse comunque di assumere una determinazione
divergente rispetto a quella assunta dalla maggioranza di numero e di quote
degli Enti, esso si impegna ciò nonostante a tenere nelle assemblee della
SAGAT un comportamento non ostativo della determinazione assunta della
maggioranza - come sopra calcolata - degli Enti Pubblici Territoriali.
Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione della SAGAT
1. Le Parti convengono che la SAGAT sarà gestita da un consiglio di amministrazione
di nove membri, cinque dei quali saranno espressione degli Enti Pubblici
Territoriali.
Le Parti convengono che, con riferimento allassetto azionario che risulterà
in esito alla procedura di cui alla Premessa (i):
- tre membri, uno dei quali assumerà la carica di presidente, siano nominati
dal Comune ai sensi dellarticolo 2458 del codice civile;
- un membro sia nominato dalla Regione ai sensi dellarticolo 2458 del
codice civile;
- un membro sia nominato dalla Provincia ai sensi dellarticolo 2458 del
codice civile.
2. In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato di alcuno dei
membri del consiglio di amministrazione, le Parti per quanto di rispettiva
competenza si obbligano a far sì che il sostituto sia nominato dallo stesso
soggetto che aveva provveduto alla nomina del membro cessato.
3. Qualora, per effetto della mancata sottoscrizione dellaumento di capitale
o per il mancato esercizio del diritto di prelazione, la proporzione delle
partecipazioni al capitale sociale della SAGAT detenute da ciascun Ente
Pubblico Territoriale muti in modo significativo rispetto allassetto azionario
che risulterà in esito alla procedura di cui alla Premessa (i), gli Enti
Pubblici Territoriali si impegnano a ridistribuire in modo corrispondente
il numero dei membri nominato da ciascuno di essi.
Resta fermo che i membri complessivamente nominati dagli Enti Pubblici
Territoriali saranno cinque e che a ciascun Ente Pubblico Territoriale
spetterà la nomina di almeno un membro del consiglio di amministrazione.
Articolo 7 - Collegio Sindacale della SAGAT
1. Le Parti convengono che la SAGAT abbia un collegio di cinque sindaci
effettivi e due supplenti, impegnandosi a far sì che tale collegio sia
composto da:
- un membro effettivo nominato dal Ministro del tesoro, in conformità a
quanto previsto allarticolo 11 del DM 12 novembre 1997 n. 521;
- un membro effettivo nominato dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
in conformità a quanto previsto allarticolo 11 del DM 12 novembre 1997
n. 521;
- un membro effettivo nominato dal Socio Privato;
- un membro effettivo nominato dal Comune ai sensi dellarticolo 2458 del
codice civile;
- un membro effettivo nominato dalla CCIAA ai sensi dellarticolo 2458
del codice civile;
- un membro supplente nominato dalla Regione ai sensi dellarticolo 2458
del codice civile;
- un membro supplente nominato dalla Provincia ai sensi dellarticolo 2458
del codice civile.
2. Lo statuto della SAGAT rifletterà il contenuto del presente articolo,
con particolare riferimento alle nomine dello stato o degli enti pubblici
di cui allarticolo 2458 del codice civile, allarticolo 4 del DPR 16 settembre
1996 n. 533 e allarticolo 11 del citato DM 12 novembre 1997 n. 521.
Articolo 8 - Perdita della posizione di socio
1. Qualora uno degli Enti Pubblici Territoriali cedesse tutte le proprie
azioni, esso perderà il diritto di mantenere nel consiglio di amministrazione
un membro di propria nomina.
In tal caso, il membro in sostituzione di quello nominato dallEnte Pubblico
Territoriale che abbia ceduto tutte le proprie azioni sarà nominato di
comune accordo dagli altri Enti Pubblici Territoriali.
2. Qualora la CCIAA ceda tutte le proprie azioni, essa perderà il diritto
di mantenere nel collegio sindacale un membro di propria nomina.
In tal caso, il membro in sostituzione di quello nominato dalla CCIAA sarà
nominato di comune accordo dagli Enti Pubblici Territoriali.
3. In caso di mancato accordo, il membro di cui ai comma 1 e 2 che precedono
sarà nominato dallEnte Pubblico Territoriale che sia in quel momento titolare
del maggiore numero di azioni.
Articolo 9 - Controversie
1. Le controversie comunque concernenti il presente Patto saranno devolute
alla decisione del Foro di Torino.
Articolo 10 - Domicilio legale e fiscale
1. Agli effetti della presente convenzione:
- il Comune elegge il proprio domicilio legale e fiscale in ____,
- la Regione in ____,
- la Provincia in ____,
- la CCIAA in ____.
2. Agli indirizzi di cui al precedente comma 1 devono essere notificati
gli atti ed effettuati gli adempimenti previsti nel presente Patto.
(il Sindaco del Comune di Torino)
(il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte)
(il Presidente della Provincia di Torino)
(il Presidente della Camera di Commercio,
- Origine/destinazione città
europee punti 5
- Origine/destinazione sud ltalia punti 4
- Charter punti
3
- Origine/destinazione Roma punti 2
- Intercontinentale diretto punti 2
(ii)
Transiti punti 7
(iii) Merci (tons avio e avio camionate) punti 9
- Handling, affitti, concessioni punti 6
- Albergo/accoglienza punti 4
- Parcheggi
punti 4
- Affitti/concessioni punti 4
- Altro (es.: catering, pubblicità)
punti 4
- Diritti Fatturato
- Handling, affitti, concessioni Fatturato
MOL
- Settore non aviation
- Retail/Ristorazione Fatturato MOL
- Albergo/accoglienza
Fatturato MOL
- Parcheggi Fatturato MOL
- Affitti/concessioni Fatturato MOL
-
Altro (Catering, pubblicità, altro) Fatturato MOL
Industria, Agricoltura e Artigianato
di Torino)