Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 32 - 29838

Determinazione criteri per il rilascio di concessioni e di pareri relativi alla posa di pontili e manufatti vari nelle acque interne piemontesi e modificazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n.15 - 24374 in data 15.4.1998

A relazione dell’ Assessore Casoni :

Come è noto, le competenze in materia di navigazione interna sono state trasferite dallo Stato alle Regioni a seguito dei DD.P.R. n. 5 e n. 8 del 1972, nonché con il D.P.R. n. 616/1977.

Preso atto che a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 8.8.1997, n. 51 “Norme sull’organizzazione degli Uffici e sull’ordinamento del personale regionale”, è stata data piena attuazione al principio sancito dal D. Lgs. n. 29/1993 in materia di pubblico impiego e, in particolare, a quello fondamentale di separazione dell’attività di indirizzo e controllo (spettante agli Organi politici dell’Ente), dall’attività di gestione (spettante ai Dirigenti);

rilevato che in attuazione dell’art. 17 della citata legge compete alla Giunta Regionale determinare sia i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, sia i termini dei procedimenti amministrativi;

tenuto conto che tra le competenze della Direzione Trasporti - Settore Navigazione Interna e Merci -  rientrano, tra l’altro, quelle concernenti il rilascio sia delle concessioni (nelle aree lacuali e fluviali appartenenti al demanio regionale), sia dei pareri ai fini della sicurezza della navigazione (nelle aree lacuali e fluviali non appartenenti dal demanio regionale) per la posa di pontili e di altri manufatti, ad esclusione delle boe di ormeggio, già oggetto di analogo provvedimento assunto dalla Giunta Regionale in data 15.8.1998 (n. 15-24374);

alla luce di quanto sopra si ritiene necessario stabilire i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci della Direzione Trasporti, dovrà attenersi per il rilascio delle succitate concessioni e pareri.

A) - POSA DI PONTILI FISSI, MOBILI O GALLEGGIANTI E DI ALTRI MANUFATTI DIVERSI DA BOE D’ORMEGGIO NELLE AREE LACUALI E FLUVIALI APPARTENENTI AL DEMANIO REGIONALE.

“Per ottenere la concessione per la posa di pontili o altri manufatti nelle acque interne appartenenti al demanio regionale, il richiedente deve presentare apposita domanda alla Direzione Trasporti- Settore Navigazione Interna e Merci -.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica concernente il sistema di ancoraggio della struttura, dalla planimetria dell’area, dai disegni particolari dell’impianto,

Tale documentazione tecnica deve essere in scala adatta ed essere firmata da un professionista abilitato.

La concessione relativa al posizionamento dell’impianto richiesto viene rilasciata dalla Direzione Trasporti - Settore Navigazione Interna e Merci - ove non ostino motivi connessi alla sicurezza della navigazione e previa acquisizione, ove necessari, del parere idraulico rilasciato ai sensi del R.D. 25.07.1904, n. 523, e dell’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento rilasciato dalle autorità competenti in materia di protezione delle bellezze naturali.

Acquisito il titolo concessorio, il richiedente dovrà presentare l’autorizzazione o la concessione comunale ad eseguire interventi comportanti la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Qualora ne riconosca l’urgenza, la Direzione Trasporti - Settore Navigazione Interna e Merci - può, su richiesta dell’interessato e previa cauzione, consentire l’immediata occupazione dell’area demaniale richiesta.

Gli elementi essenziali che costituiscono l’atto di concessione sono i seguenti: dati identificativi; data decorrenza concessione; durata della concessione; importi dovuti a titolo di occupazione; planimetria da cui risulti l’ubicazione dell’impianto ed il numero assegnato.

Le concessioni rilasciate potranno sempre essere revocate, sospese o modificate in tutto o in parte dalla Direzione Trasporti - Settore regionale Navigazione Interna e Merci - per ragioni di pubblico interesse o di sicurezza della navigazione senza diritto ad indennizzi.

E’ consentito il subingresso nella concessione. Qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione, deve richiedere l’autorizzazione alla Direzione Trasporti - Settore regionale Navigazione Interna e Merci -.

E’ consentito a chiunque eserciti una attività ufficialmente riconosciuta, di carattere economico o senza fine di lucro, purché connessa con l’utilizzo del demanio lacuale o fluviale, di poter utilizzare i manufatti in argomento per fini d’istituto. Tale opportunità viene assentita in quanto si ritiene che le attività economiche rappresentino fonte occupazionale e concorrano ad implementare l’economia locale, mentre le altre attività, senza fine di lucro, vengono ritenute veicoli ottimali per lo sviluppo turistico e ricreativo delle aree interessate.

La Direzione Trasporti -Settore Navigazione Interna e Merci - può dichiarare la decadenza del concessionario:

1) per mancata esecuzione dell’impianto prescritto nell’atto di concessione;

2) per cattivo uso dell’impianto;

3) per omesso pagamento delle somme richieste dalla Regione;

4) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

5) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamento.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per l’impianto eseguito né per le spese sostenute.

Per tutto quanto sopra non riportato, si rinvia alle norme previste dal Codice della Navigazione ed ai Regolamenti collegati, nonché alla legislazione demaniale vigente in materia."

B) - POSA DI PONTILI FISSI, MOBILI O GALLEGGIANTI E DI ALTRI MANUFATTI DIVERSI DA BOE D’ORMEGGIO NELLE AREE LACUALI E FLUVIALI NON APPARTENENTI AL DEMANIO REGIONALE.

“Per ottenere il parere ai fini della sicurezza della navigazione per la posa di pontili o di altri manufatti nelle acque interne piemontesi non appartenenti al demanio regionale, il richiedente e deve presentare apposita domanda alla Direzione Trasporti - Settore regionale Navigazione Interna e Merci -.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica concernente il sistema ancoraggio della struttura, dalla planimetria dell’area, dai disegni particolari dell’impianto. Tale documentazione tecnica deve essere in scala adatta ed essere firmata da un professionista abilitato.

Il parere relativo la posizionamento dell’impianto richiesto viene rilasciato dalla Direzione Trasporti - Settore Navigazione Interna e Merci - ove non ostino motivi connessi alla sicurezza della navigazione."

Vista, inoltre, la precedente deliberazione n. 15-24374 in data 15.4.1998 con la quale vennero adottati i criteri per la definizione delle istanze riguardanti la posa di boe d’ormeggio;

dato atto che nella medesima deliberazione è stato indicato, quale provvedimento di competenza regionale da assumersi per istanze afferenti occupazioni di aree non appartenenti al demanio regionale a mezzo di boe d’ormeggio, il rilascio di un atto autorizzativo;

considerato che sull’argomento questo Ente deve pronunciarsi unicamente in ordine agli aspetti concernenti la sicurezza della navigazione ed alle implicazioni, sotto tale profilo, derivanti dalla collocazione di manufatti quali le boe d’ormeggio, esplicitando il proprio giudizio attraverso un parere;

ritenuto, pertanto, di disporre che in ordine alle occupazioni di aree non appartenenti al demanio regionale la Direzione Ttrasporti - Settore regionale Navigazione Interna e Merci - provveda ad emettere un parere relativo alla compatibilità dell’installazione del manufatto con le esigenze di sicurezza della navigazione;

preso atto, infine, che con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale aveva stabilito di contingentare, per l’anno 1998, il numero di nuovi manufatti da posarsi sulle acque interne dei laghi Maggiore ed Orta;

rilevato che detto contingente risulta esaurito e che si rende necessario adottare provvedimenti in ordine alle istanze giacenti presso il Settore regionale competente;.

dato atto che tra le istanze giacenti risultano anche quelle avanzate da soggetti esercitanti attività economiche connesse con l’utilizzo del demanio lacuale;.

ritenuto necessario, in relazione a quanto sopra, stabilire :

1) di contingentare, per l’anno 2000, il numero di nuove boe d’ormeggio da collocarsi sulle acque dei laghi Maggiore ed Orta, incrementando le presenze complessive su ciascun lago, rispettivamente di numero 30 e di numero 10 unità.

2) di escludere, al fine di non ostacolare lo sviluppo di attività economiche connesse all’uso dei beni del demanio lacuale o fluviale, da ogni contingentamento le istanze avanzate da soggetti che esercitino attività economiche per le quali l’utilizzo delle boe d’ormeggio si rende necessario per fini di istituto;.

visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D: 30.3.1942, n. 327;

visto il Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con D.P.R. 28.6.1949, n. 631;

vista la legge n. 281/1970;

visti i DD.P.R. n. 5 e n. 8 del 1972 ed il D.P.R. n. 616 del 1977;

vista la l.r. n. 26/95 e s. m. e i.

per quanto sopra,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare i criteri ed indirizzi ai quali il Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci della Direzione Trasporti, dovrà attenersi per il rilascio sia delle concessioni (nelle aree lacuali e fluviali appartenenti al demanio regionale) sia dei pareri ai fini della sicurezza della navigazione (nelle aree lacuali e fluviali non appartenenti al demanio regionale) per la posa di pontili fissi, mobili o galleggianti e di altri manufatti ad esclusione delle boe d’ormeggio nelle acque interne piemontesi quali risultanti dal punto A (POSA DI PONTILI FISSI, MOBILI O GALLEGGIANTI E DI ALTRI MANUFATTI DIVERSI DA BOE D’ORMEGGIO NELLE AREE LACUALI E FLUVIALI APPARTENENTI AL DEMANIO REGIONALE) e dal punto B (POSA DI PONTILI FISSI, MOBILI O GALLEGGIANTI E DI ALTRI MANUFATTI DIVERSI DA BOE D’ORMEGGIO NELLE AREE LACUALI E FLUVIALI NON APPARTENENTI AL DEMANIO REGIONALE) delle premesse della presente deliberazione;

di disporre, sulla base delle premesse di cui al presente atto ed a parziale modifica della precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 15 - 24374 in data 15.4.1998, che relativamente alle occupazioni di aree non appartenenti al demanio regionale la Direzione Trasporti - Settore regionale Navigazione Interna e Merci - provveda ad emettere un parere in ordine alla compatibilità dell’installazione del manufatto con le esigenze di sicurezza della navigazione.

In relazione alla necessità di adeguare quanto disposto con la precedente deliberazione n. 15 - 24374 in data 15.4.1998 alle nuove esigenze manifestatesi in ordine alle occupazioni di aree del demanio lacuale e fluviale per posa di boe d’ormeggio, nonché per far fronte alle numerose istanze giacenti presso la Direzione Trasporti - Settore regionale Navigazione e Merci - a parziale modifica del medesimo atto, viene stabilito :

1) di contingentare, per l’anno 2000, il numero di nuove boe d’ormeggio da collocarsi sulle acque dei laghi Maggiore ed Orta, incrementando le presenze complessive su ciascun lago, rispettivamente di numero 30 e di numero 10 unità.

2) di escludere, al fine di non ostacolare lo sviluppo di attività economiche connesse all’uso dei beni del demanio lacuale o fluviale, da ogni contingentamento le istanze avanzate da soggetti che esercitino attività economiche per le quali l’utilizzo delle boe d’ormeggio si rende necessario per fini di istituto.

(omissis)