Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 75-29881

Legge regionale 18/10/1984, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali”, art. n. 4: delibera quadro e contributi regionali relativi all’anno 2000. Adozione con i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 40 dello Statuto

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

A) - di ripartire, percentualmente, fra le Province le somme stanziate a bilancio per l’esercizio dell’anno 2000 sui capitoli relativi agli interventi di cui all’art. 8 e 7 bis della legge regionale 10 ottobre 1984, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, in misura corrispondente all’incidenza percentuale della disoccupazione in ciascuna delle Province stesse, nel precedente anno, rispetto al totale del Piemonte, misura suscettibile di modifca in base alle richieste pervenute all’Amministrazione regionale dalle Province piemontesi relative alla effettiva previsione di spesa per la realizzazione degli interventi predetti, riservandosi di adottare il provvedimento di riparto effettivo e di assegnazione alle Province medesime delle somme, ripartendo, atresì fondi regionali stanziati a bilancio per l’esercizio dell’anno 2000 sui capitoli relativi agli interventi di cui all’art. 6 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63, per il sostegno di azioni integrative, di consulenza professionale ed orietamento al lavoro a favore dei soggetti disoccupati impiegati nell’attività di cantiere di cui all’art. 2 della L.R. 55/84 e s.m.i.

B) - di stabilire l’entità dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 8 della L.R. 55/84 e s.m. da corrispondersi ai disoccupati, da parte degli EELL attuatori di cantieri, per le sole giornate di effettiva apertura del cantiere, in lire 60.000 lorde.

C) - di stabilere la quota dell’indennità, indicata al precedente punto, finanziabile con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia in lire 30.000 lorde e di stabilire che la formazione professionale di cui all’art. 7 bis della L.R. 55/84 e che le azioni di orientamento e consulenza al lavoro comprese negli obiettivi dell’art. 6 della L.r. 63/95 sono a completo carico del bilancio regionale.

d) - di stabilire i seguenti criteri e priorità per l’accoglimento delle domande, l’approvazione dei progetti, la concessione dei contributi:

1) il progetto deve contenere le indciazioni specificate nelle lett. a), b) c), d), e), e1), f) g), dell’art. 6 comma 1 della predetta legge;

2) il progetto deve essere finalizzato ad uno sbocco occupazionale non occasionale e secondariamente ad un miglioramento della posizione relativa spendibile sul mercato locale del lavoro. In particolare tale progetto deve prevedere un percorso integrato comprensivo di azioni di filtro e accoglienza finalizzate alla valutazione delle condizioni d’accesso a successi percorsi orientativi e formativi, azioni di formazione professionale e/o altre azioni volte all’occupazione;

3) il progetto deve essere riferito al territorio ricompreso nei Centri per l’impiego di cui al Dlgs 469/97 e della L.R. 41/98, in cui il rapporto tra disoccupati iscritti presso i Centri stessi ed il numero di abitanti residenti risulti più elevato;

4) Il progetto deve prevedere che l’indennità giornaliera di cui all’art. 8 della L.R. 55/84 risulti cofinaziata dal contributo regionale nella misura del 50%, da fondi provinciali nella misura di almeno il 20% e dagli Enti locali attuatori la rimanente quota;

5) il progetto deve prevedere in attesa della regolamentazione regionale in materia di riordino della formazione professionale, nell’ambito dell’art. 17 della legge 24/06/1997, n. 196, al fine del riconoscimento del credito formativo derivante dalla partecipazione alle attività poste in essere ai sensi dell’art. 7 bis e 7 ter della L.R. 55/84 riferibili ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro, così come indicato dal comma 1 dell’art. 17 della legge 196/97, la possibilità della presentazione di apposita domanda all’Amministrazione Regionale per l’eventuale riconoscimento dei crediti formativi con le modalità previste dalla normativa regionale.

E) - di stabile l’individuazione, quali categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro, le seguenti categorie:

1) disoccupati iscritti presso i Centri per l’impiego, effettivamente in cerca di lavoro considerando prioritariamente le specifiche condizioni reali del mercato del lavoro locale;

2) disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno e con maggiore anzianità nello stato di disoccupazione;

3) disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;

4) disoccupati portatori di handicap intellettivo lieve o medio lieve, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiiere;

5) disoccupati che raggiungono l’età pensionabile nell’arco temporale di cinque anni;

6) disoccupati che non sono stati utilizzati nei cantieri di lavoro dell’esercizio dell’anno precedente.

Di trasmettere il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 40 dello Statuto al Consiglio Regionale per la ratifica, entro sessanta giorni.

Di trasmettere altresì, il presente provvedimento, alla Conferenza permanente Regioni - Autonomie locali, di cui all’art. 6 della LR 34/98 ed al Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all’art. 8 della LR 41/98 ai fini delle rispettive e relative competenze di legge.

L’Amministrazione Regionale, altresì, assumere tutti i provvedimenti necessari all’attuazione del sopracitato dispositivo.

(omissis)