Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 75-29881
Legge regionale 18/10/1984, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni
Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri
di lavoro di Enti Locali, art. n. 4: delibera quadro e contributi regionali
relativi allanno 2000. Adozione con i poteri del Consiglio regionale ai
sensi dellart. 40 dello Statuto
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
A) - di ripartire, percentualmente, fra le Province le somme stanziate
a bilancio per lesercizio dellanno 2000 sui capitoli relativi agli interventi
di cui allart. 8 e 7 bis della legge regionale 10 ottobre 1984, n. 55
e successive modifiche ed integrazioni, in misura corrispondente allincidenza
percentuale della disoccupazione in ciascuna delle Province stesse, nel
precedente anno, rispetto al totale del Piemonte, misura suscettibile di
modifca in base alle richieste pervenute allAmministrazione regionale
dalle Province piemontesi relative alla effettiva previsione di spesa per
la realizzazione degli interventi predetti, riservandosi di adottare il
provvedimento di riparto effettivo e di assegnazione alle Province medesime
delle somme, ripartendo, atresì fondi regionali stanziati a bilancio per
lesercizio dellanno 2000 sui capitoli relativi agli interventi di cui
allart. 6 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63, per il sostegno
di azioni integrative, di consulenza professionale ed orietamento al lavoro
a favore dei soggetti disoccupati impiegati nellattività di cantiere di
cui allart. 2 della L.R. 55/84 e s.m.i.
B) - di stabilire lentità dellindennità giornaliera, di cui allart.
8 della L.R. 55/84 e s.m. da corrispondersi ai disoccupati, da parte degli
EELL attuatori di cantieri, per le sole giornate di effettiva apertura
del cantiere, in lire 60.000 lorde.
C) - di stabilere la quota dellindennità, indicata al precedente punto,
finanziabile con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato
a ciascuna Provincia in lire 30.000 lorde e di stabilire che la formazione
professionale di cui allart. 7 bis della L.R. 55/84 e che le azioni di
orientamento e consulenza al lavoro comprese negli obiettivi dellart.
6 della L.r. 63/95 sono a completo carico del bilancio regionale.
d) - di stabilire i seguenti criteri e priorità per laccoglimento delle
domande, lapprovazione dei progetti, la concessione dei contributi:
1) il progetto deve contenere le indciazioni specificate nelle lett. a),
b) c), d), e), e1), f) g), dellart. 6 comma 1 della predetta legge;
2) il progetto deve essere finalizzato ad uno sbocco occupazionale non
occasionale e secondariamente ad un miglioramento della posizione relativa
spendibile sul mercato locale del lavoro. In particolare tale progetto
deve prevedere un percorso integrato comprensivo di azioni di filtro e
accoglienza finalizzate alla valutazione delle condizioni daccesso a successi
percorsi orientativi e formativi, azioni di formazione professionale e/o
altre azioni volte alloccupazione;
3) il progetto deve essere riferito al territorio ricompreso nei Centri
per limpiego di cui al Dlgs 469/97 e della L.R. 41/98, in cui il rapporto
tra disoccupati iscritti presso i Centri stessi ed il numero di abitanti
residenti risulti più elevato;
4) Il progetto deve prevedere che lindennità giornaliera di cui allart.
8 della L.R. 55/84 risulti cofinaziata dal contributo regionale nella misura
del 50%, da fondi provinciali nella misura di almeno il 20% e dagli Enti
locali attuatori la rimanente quota;
5) il progetto deve prevedere in attesa della regolamentazione regionale
in materia di riordino della formazione professionale, nellambito dellart.
17 della legge 24/06/1997, n. 196, al fine del riconoscimento del credito
formativo derivante dalla partecipazione alle attività poste in essere
ai sensi dellart. 7 bis e 7 ter della L.R. 55/84 riferibili ai profili
formativi di speciali rapporti di lavoro, così come indicato dal comma
1 dellart. 17 della legge 196/97, la possibilità della presentazione di
apposita domanda allAmministrazione Regionale per leventuale riconoscimento
dei crediti formativi con le modalità previste dalla normativa regionale.
E) - di stabile lindividuazione, quali categorie di soggetti deboli sul
mercato del lavoro, le seguenti categorie:
1) disoccupati iscritti presso i Centri per limpiego, effettivamente in
cerca di lavoro considerando prioritariamente le specifiche condizioni
reali del mercato del lavoro locale;
2) disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno e con
maggiore anzianità nello stato di disoccupazione;
3) disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità
lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di
funzionalità del cantiere;
4) disoccupati portatori di handicap intellettivo lieve o medio lieve,
compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiiere;
5) disoccupati che raggiungono letà pensionabile nellarco temporale di
cinque anni;
6) disoccupati che non sono stati utilizzati nei cantieri di lavoro dellesercizio
dellanno precedente.
Di trasmettere il presente provvedimento, adottato ai sensi dellart. 40
dello Statuto al Consiglio Regionale per la ratifica, entro sessanta giorni.
Di trasmettere altresì, il presente provvedimento, alla Conferenza permanente
Regioni - Autonomie locali, di cui allart. 6 della LR 34/98 ed al Comitato
al lavoro e formazione professionale di cui allart. 8 della LR 41/98 ai
fini delle rispettive e relative competenze di legge.
LAmministrazione Regionale, altresì, assumere tutti i provvedimenti necessari
allattuazione del sopracitato dispositivo.
(omissis)