Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2000, n. 12 - 29914

L.R. 6.8.1996, n. 59 e L.R. 24.3.1997, n. 16. Fondo Investimenti Piemonte (FIP). Scheda Edilizia Residenziale Agevolata. Ulteriori precisazioni in ordine ai criteri per l’attribuzione dei benefici finanziari ai soggetti attuatori

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

A relazione dell’ Assessore Botta :

Premesso che:

- con le leggi regionali 6.8.1996, n. 59 e 24.3.1997, n. 16, è stata, tra l’altro, approvata la scheda edilizia residenziale agevolata che prevede l’erogazione di anticipazioni finanziarie a favore di Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a cura degli stessi Comuni o dei loro Consorzi, Agenzie Territoriali per la Casa, Cooperative Edilizie a proprietà indivisa o divisa e loro Consorzi, Imprese di Costruzione e Cooperative di Produzione e Lavoro e loro Consorzi, per la realizzazione di interventi di recupero e nuova costruzione in regime di edilizia residenziale agevolata;

- con la D.G.R. n. 25-25210 del 5.8.1998, avente per “Legge regionale 6.8.1996, n. 59, Fondo Investimenti Piemonte (FIP), Scheda Edilizia Residenziale Agevolata. Precisazioni in ordine ai criteri per l’erogazione dei contributi.” sono state, tra l’altro, precisate le modalità per la restituzione dei finanziamenti. In particolare il punto B2, lettera d) del deliberato prevede che “la rivalutazione dell’ammontare del finanziamento da restituire alla Regione è aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1997 e il mese di giugno di ciascun anno successivo.”;

- con la D.G.R. n. 14-26882 del 22.3.1999, avente per “Fondo Investimenti Piemonte (FIP) Scheda Edilizia Residenziale Agevolata. Legge regionale 24.3.1997, n. 16, criteri per l’erogazione dei contributi a favore dei privati cittadini. Legge regionale 6.8.1996, n. 59, ulteriori precisazioni in ordine alla restituzione dei contributi.” sono state, tra l’altro, fornite ulteriori precisazioni in ordine alla restituzione dei contributi concessi ai sensi della L.R. 59/96. In particolare al punto 2, lettera c), del deliberato viene precisato che la rivalutazione, sulla base dell’indice ISTAT, da calcolare sulla prima rata di restituzione del contributo è a carico dell’Istituto mutuante con il quale il Soggetto Attuatore ha stipulato la cessione di credito, solo per il periodo 1997-1998. La rivalutazione sulle restanti rate sono a carico del Soggetto Attuatore;

- con la D.G.R. n. 21-27876 del 26.7.1999, avente per “L.R. 24/3/1997 n. 16 - Fondo Investimenti Piemonte 1997. Precisazioni e criteri per l’attribuzione dei benefici finanziari ai soggetti attuatori.” sono stati adottati ulteriori criteri per l’attuazione degli interventi finanziari ai sensi della L.R. 16/97.

Considerato quanto segue:

1) Variazioni indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

- In attuazione della citata D.G.R. n. 25-25210 del 5.8.1998 e n. 14-26882 del 22.3.1999 ed analogamente a quanto comunicato agli Enti Attuatori degli interventi di Edilizia Sovvenzionata con la nota prot. n. 9680/18.2 dell’8.10.1998, in merito all’aggiornamento dell’indice ISTAT sul costo di costruzione ed a seguito di ulteriori verifiche effettuate presso gli uffici decentrati dell’ISTAT, si è provveduto a comunicare agli Istituiti mutuanti le variazioni relative al periodo giugno 1997 - giugno 1998. In particolare, a fronte di una variazione con indice negativo (-0,9%), con nota prot. n. 3072/18.2 del 1.4.1999, è stato comunicato agli Istituti mutuanti che la rivalutazione sulla prima rata di restituzione del finanziamento, per il periodo giugno 1997 - giugno 1998, era da considerarsi pari a zero;

- il Ministero dei LL.PP. con la nota prot. 489 del 29.4.1999 ha comunicato la variazione dell’indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale per il periodo giugno 1997 - giugno 1998. Tale variazione ha assunto, rispetto a quella riscontrata al giugno 1997, un valore negativo (pari a -0,9%), ciò a seguito del D.lvo 446/97 che ha soppresso e/o ridotto alcune voci relative a contributi assistenziali e previdenziali che concorrevano, in base alla metodologia applicata dall’Ufficio Statistica, alla costruzione dell’indice medesimo. L’ISTAT ha elaborato un coefficiente di raccordo che consente di calcolare le variazioni dell’indice senza tenere conto degli effetti derivanti dalla nuova normativa, qualora sia necessario rendere confrontabili gli indici e dare continuità all’evoluzione dell’indicatore;

- con la citata nota del 29.4.1999 il Ministero dei LL.PP. evidenzia altresì che ritiene applicabile agli interventi di edilizia residenziale pubblica la nuova metodologia di calcolo adottata dall’ISTAT. Con la nota prot. n. 3352/18.2 del 3.4.2000 si è quindi provveduto a comunicare alle associazioni di riferimento degli Enti Attuatori di edilizia agevolata le variazioni intervenute e i nuovi indici ISTAT per il periodo giugno 1997 - giugno 1998 e giugno 1998 - giugno 1999, relativi al costo di costruzione di un fabbricato residenziale. Ciò consente agli Operatori di aggiornare, secondo le modalità indicate all’art. 8 della D.G.R. n. 29-42602 del 23.1.1995, i massimali di costo degli interventi;

- per gli interventi finanziati ai sensi delle citate L.R. 59/96 e 16/97, è prevista la restituzione del finanziamento in 10 rate annuali costanti e la restituzione dell’ammontare della rivalutazione, da calcolare sulla rata medesima, in base alla variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1997 e il mese di giugno di ciascun anno successivo;

- a seguito di quanto espresso dal Ministero dei Lavori Pubblici con la citata nota del 29.4.1999 e coerentemente a quanto comunicato agli Operatori con la citata nota del 3.4.2000, occorre assumere anche ai fini della determinazione dell’ammontare della rivalutazione del finanziamento da restituire alla Regione gli stessi indici di variazione. Tali indici costituiranno, per gli interventi la cui rata scade il 30 giugno 2000, il riferimento per il calcolo della rivalutazione da restituire;

- con riferimento a quanto stabilito al punto 2, lettera c), della citata D.G.R. n. 14-26882 del 22.3.1999 appare opportuno revocare il medesimo trattandosi di specifiche condizioni che attengono aspetti contrattuali tra gli Istituti mutuanti e gli Operatori beneficiari del finanziamento.

2) Alloggi realizzati da Imprese di Costruzione e loro Consorzi e destinati alla locazione permanente, requisiti soggettivi dei beneficiari finali.

- Con le citate L.R. n. 59/96 e 16/97 sono state finanziate anche le Imprese di Costruzione e loro Consorzi per la realizzazione di alloggi di nuova edificazione o di recupero da destinare alla locazione permanente;

- con la D.G.R. n. 1-28876 del 7.12.1999 sono stati approvati i bandi di concorso relativi all’8° programma di edilizia agevolata e tra questi il “Bando Locazione Permanente”. Tra gli Operatori che possono partecipare al bando sono state comprese anche le Imprese di Costruzione e loro Consorzi; il bando definisce inoltre i requisiti soggettivi dei beneficiari finali affittuari degli alloggi realizzati;

- ai fini dell’individuazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali degli alloggi finanziati ai sensi delle citate L.R. 59/96 e 16/97, realizzati dalle Imprese di Costruzione e loro Consorzi e destinatari alla locazione permanente, considerato quanto stabilito in merito dal “Bando Locazione Permanente” dell’8° programma, si ritiene che possano essere assunte, trattandosi di analoga tipologia d’intervento, le medesime modalità di verifica dei requisiti soggettivi ad esclusione del limite massimo di reddito. Il limite massimo di reddito applicabile, per gli interventi destinati alla locazione permanente, è stato aggiornato con la D.G.R. n. 32-28162 del 13.9.1999.

3) Polizze assicurative CAR (contractor’s all risks) e decennale postuma.

- La citata L.R. 16/97 - scheda edilizia residenziale agevolata - prevede, tra l’altro, che “per tutti gli interventi di edilizia residenziale programmati a valere sul F.I.P., dovrà essere stipulata, antecedentemente all’erogazione del contributo, da parte degli operatori, polizza assicurativa all risk e postuma decennale, con primarie compagnie assicurative di comprovata esperienza nel ramo danni, nel rispetto delle condizioni minime stabilite dalla Giunta Regionale, per garantire la qualità di esecuzione dell’intervento e a salvaguardia degli acquirenti o degli assegnatari; a tali condizioni minime, dovranno conformarsi precedentemente all’erogazione del contributo le polizze eventualmente già stipulate”;

- in fase di prima applicazione di quanto stabilito dalla L.R. 16/97, ed in via sperimentale, occorre individuare le condizioni minime di riferimento per la stipulazione delle polizze CAR e decennale postuma. Tali condizioni riguardano:

- la copertura delle opere a “lunga durata” (fondazioni, pilastri, travi, ecc.) ed eventualmente anche delle opere di “non lunga durata” (rivestimenti, pavimenti, impermeabilizzazioni);

- la liquidazione dei danni in via indennitaria anzichè risarcitoria. Nel genere “risarcitorio” rientra quanto previsto dall’art. 1669 del Codice Civile che lega il pagamento dei danni al riconoscimento delle responsabilità dell’appaltatore in sede di giudizio civile, mentre nel caso di un’assicurazione del genere “indennitario” il pagamento dei danni avviene anche al di là di una precisa responsabilità di merito dell’appaltatore, a seguito dell’accertamento del “grave difetto” dell’opera;

- la continuità della copertura assicurativa di un’opera a partire dalla realizzazione (polizza CAR) fino al compimento (polizza decennale postuma);

- ulteriori elementi di riferimento per la definizione dei contenuti della polizza decennale postuma possono essere i seguenti:

- la somma assicurata corrisponde al valore di costruzione a nuovo dell’opera, escluso il valore dell’area. Nel caso di recupero la somma assicurata comprende anche il valore del fabbricato e non della sola ristrutturazione. Per le spese di demolizione e sgombero il risarcimento può essere pari al 10% del valore dell’opera assicurata;

- gli eventuali controlli tecnici sono effettuati da ente concordato tra le parti e beneviso dell’ANIA;

- l’oggetto dell’assicurazione è la rovina totale dell’opera e delle parti di lunga durata o delle parti non destinate a lunga durata solo se la rovina è dovuta alle due precedenti cause;

- per gli interventi destinati alla vendita la polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore degli acquirenti.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) - di prendere atto della metodologia di calcolo assunta dal Ministero dei Lavori Pubblici ai fini della determinazione della variazione dell’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatosi nel periodo giugno 1997 - giugno 1998, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;

- di stabilire, per le motivazioni richiamate in premessa, che per gli interventi finanziati ai sensi delle leggi regionali 6.8.1996, n. 59 e 24.3.1997, n. 16 l’ammontare percentuale della rivalutazione, relativa alla rata di restituzione del finanziamento con scadenza al 30 giugno 2000, è calcolato con riferimento alle variazioni dell’indice ISTAT intervenute nei periodi giugno 1997 - giugno 1998 e giugno 1998 - giugno 1999 e sarà comunicato con successiva nota dagli uffici competenti.

- di revocare il punto 2, lettera c), della D.G.R. n. 14-26882 del 22.3.1999 in quanto attinente a specifiche condizioni contrattuali che intervengono tra gli Istituti mutuanti e gli Operatori beneficiari del finanziamento.

2) - di individuare, ai fini della definizione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali degli alloggi realizzati da Imprese di Costruzione e loro Consorzi e destinati alla locazione permanente, finanziati ai sensi delle L.R. 59/96 e L.R. 16/97, le stesse modalità di verifica dei requisiti soggettivi stabiliti per il “Bando Locazione Permanente” dell’8° programma di edilizia agevolata, approvato con D.G.R. n. 1-28876 del 7.12.1999, ad esclusione del limite massimo di reddito. Con la D.G.R. n. 32-28162 del 13.9.1999 è stato aggiornato il limite massimo di reddito applicabile per tali interventi.

3) - di individuare, per gli interventi finanziati ai sensi della L.R. 16/97, le condizioni minime di riferimento ai fini della stipulazione delle polizze CAR e decennale postuma, così come esplicitate al punto 3) delle premesse ed integralmente richiamate.

(omissis)