Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2000, n. 12 - 29914
L.R. 6.8.1996, n. 59 e L.R. 24.3.1997, n. 16. Fondo Investimenti Piemonte
(FIP). Scheda Edilizia Residenziale Agevolata. Ulteriori precisazioni in
ordine ai criteri per lattribuzione dei benefici finanziari ai soggetti
attuatori
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
A relazione dell Assessore Botta :
Premesso che:
- con le leggi regionali 6.8.1996, n. 59 e 24.3.1997, n. 16, è stata, tra
laltro, approvata la scheda edilizia residenziale agevolata che prevede
lerogazione di anticipazioni finanziarie a favore di Comuni e loro Consorzi
per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a cura degli
stessi Comuni o dei loro Consorzi, Agenzie Territoriali per la Casa, Cooperative
Edilizie a proprietà indivisa o divisa e loro Consorzi, Imprese di Costruzione
e Cooperative di Produzione e Lavoro e loro Consorzi, per la realizzazione
di interventi di recupero e nuova costruzione in regime di edilizia residenziale
agevolata;
- con la D.G.R. n. 25-25210 del 5.8.1998, avente per Legge regionale 6.8.1996,
n. 59, Fondo Investimenti Piemonte (FIP), Scheda Edilizia Residenziale
Agevolata. Precisazioni in ordine ai criteri per lerogazione dei contributi.
sono state, tra laltro, precisate le modalità per la restituzione dei
finanziamenti. In particolare il punto B2, lettera d) del deliberato prevede
che la rivalutazione dellammontare del finanziamento da restituire alla
Regione è aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale
fatta registrare dallindice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione
di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1997 e il mese di giugno
di ciascun anno successivo.;
- con la D.G.R. n. 14-26882 del 22.3.1999, avente per Fondo Investimenti
Piemonte (FIP) Scheda Edilizia Residenziale Agevolata. Legge regionale
24.3.1997, n. 16, criteri per lerogazione dei contributi a favore dei
privati cittadini. Legge regionale 6.8.1996, n. 59, ulteriori precisazioni
in ordine alla restituzione dei contributi. sono state, tra laltro, fornite
ulteriori precisazioni in ordine alla restituzione dei contributi concessi
ai sensi della L.R. 59/96. In particolare al punto 2, lettera c), del deliberato
viene precisato che la rivalutazione, sulla base dellindice ISTAT, da
calcolare sulla prima rata di restituzione del contributo è a carico dellIstituto
mutuante con il quale il Soggetto Attuatore ha stipulato la cessione di
credito, solo per il periodo 1997-1998. La rivalutazione sulle restanti
rate sono a carico del Soggetto Attuatore;
- con la D.G.R. n. 21-27876 del 26.7.1999, avente per L.R. 24/3/1997 n.
16 - Fondo Investimenti Piemonte 1997. Precisazioni e criteri per lattribuzione
dei benefici finanziari ai soggetti attuatori. sono stati adottati ulteriori
criteri per lattuazione degli interventi finanziari ai sensi della L.R.
16/97.
Considerato quanto segue:
1) Variazioni indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione
di un fabbricato residenziale.
- In attuazione della citata D.G.R. n. 25-25210 del 5.8.1998 e n. 14-26882
del 22.3.1999 ed analogamente a quanto comunicato agli Enti Attuatori degli
interventi di Edilizia Sovvenzionata con la nota prot. n. 9680/18.2 dell8.10.1998,
in merito allaggiornamento dellindice ISTAT sul costo di costruzione
ed a seguito di ulteriori verifiche effettuate presso gli uffici decentrati
dellISTAT, si è provveduto a comunicare agli Istituiti mutuanti le variazioni
relative al periodo giugno 1997 - giugno 1998. In particolare, a fronte
di una variazione con indice negativo (-0,9%), con nota prot. n. 3072/18.2
del 1.4.1999, è stato comunicato agli Istituti mutuanti che la rivalutazione
sulla prima rata di restituzione del finanziamento, per il periodo giugno
1997 - giugno 1998, era da considerarsi pari a zero;
- il Ministero dei LL.PP. con la nota prot. 489 del 29.4.1999 ha comunicato
la variazione dellindice ISTAT relativo al costo di costruzione di un
fabbricato residenziale per il periodo giugno 1997 - giugno 1998. Tale
variazione ha assunto, rispetto a quella riscontrata al giugno 1997, un
valore negativo (pari a -0,9%), ciò a seguito del D.lvo 446/97 che ha soppresso
e/o ridotto alcune voci relative a contributi assistenziali e previdenziali
che concorrevano, in base alla metodologia applicata dallUfficio Statistica,
alla costruzione dellindice medesimo. LISTAT ha elaborato un coefficiente
di raccordo che consente di calcolare le variazioni dellindice senza tenere
conto degli effetti derivanti dalla nuova normativa, qualora sia necessario
rendere confrontabili gli indici e dare continuità allevoluzione dellindicatore;
- con la citata nota del 29.4.1999 il Ministero dei LL.PP. evidenzia altresì
che ritiene applicabile agli interventi di edilizia residenziale pubblica
la nuova metodologia di calcolo adottata dallISTAT. Con la nota prot.
n. 3352/18.2 del 3.4.2000 si è quindi provveduto a comunicare alle associazioni
di riferimento degli Enti Attuatori di edilizia agevolata le variazioni
intervenute e i nuovi indici ISTAT per il periodo giugno 1997 - giugno
1998 e giugno 1998 - giugno 1999, relativi al costo di costruzione di un
fabbricato residenziale. Ciò consente agli Operatori di aggiornare, secondo
le modalità indicate allart. 8 della D.G.R. n. 29-42602 del 23.1.1995,
i massimali di costo degli interventi;
- per gli interventi finanziati ai sensi delle citate L.R. 59/96 e 16/97,
è prevista la restituzione del finanziamento in 10 rate annuali costanti
e la restituzione dellammontare della rivalutazione, da calcolare sulla
rata medesima, in base alla variazione percentuale fatta registrare dallindice
ISTAT generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra
il mese di giugno 1997 e il mese di giugno di ciascun anno successivo;
- a seguito di quanto espresso dal Ministero dei Lavori Pubblici con la
citata nota del 29.4.1999 e coerentemente a quanto comunicato agli Operatori
con la citata nota del 3.4.2000, occorre assumere anche ai fini della determinazione
dellammontare della rivalutazione del finanziamento da restituire alla
Regione gli stessi indici di variazione. Tali indici costituiranno, per
gli interventi la cui rata scade il 30 giugno 2000, il riferimento per
il calcolo della rivalutazione da restituire;
- con riferimento a quanto stabilito al punto 2, lettera c), della citata
D.G.R. n. 14-26882 del 22.3.1999 appare opportuno revocare il medesimo
trattandosi di specifiche condizioni che attengono aspetti contrattuali
tra gli Istituti mutuanti e gli Operatori beneficiari del finanziamento.
2) Alloggi realizzati da Imprese di Costruzione e loro Consorzi e destinati
alla locazione permanente, requisiti soggettivi dei beneficiari finali.
- Con le citate L.R. n. 59/96 e 16/97 sono state finanziate anche le Imprese
di Costruzione e loro Consorzi per la realizzazione di alloggi di nuova
edificazione o di recupero da destinare alla locazione permanente;
- con la D.G.R. n. 1-28876 del 7.12.1999 sono stati approvati i bandi di
concorso relativi all8° programma di edilizia agevolata e tra questi il
Bando Locazione Permanente. Tra gli Operatori che possono partecipare
al bando sono state comprese anche le Imprese di Costruzione e loro Consorzi;
il bando definisce inoltre i requisiti soggettivi dei beneficiari finali
affittuari degli alloggi realizzati;
- ai fini dellindividuazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari
finali degli alloggi finanziati ai sensi delle citate L.R. 59/96 e 16/97,
realizzati dalle Imprese di Costruzione e loro Consorzi e destinatari alla
locazione permanente, considerato quanto stabilito in merito dal Bando
Locazione Permanente dell8° programma, si ritiene che possano essere
assunte, trattandosi di analoga tipologia dintervento, le medesime modalità
di verifica dei requisiti soggettivi ad esclusione del limite massimo di
reddito. Il limite massimo di reddito applicabile, per gli interventi destinati
alla locazione permanente, è stato aggiornato con la D.G.R. n. 32-28162
del 13.9.1999.
3) Polizze assicurative CAR (contractors all risks) e decennale postuma.
- La citata L.R. 16/97 - scheda edilizia residenziale agevolata - prevede,
tra laltro, che per tutti gli interventi di edilizia residenziale programmati
a valere sul F.I.P., dovrà essere stipulata, antecedentemente allerogazione
del contributo, da parte degli operatori, polizza assicurativa all risk
e postuma decennale, con primarie compagnie assicurative di comprovata
esperienza nel ramo danni, nel rispetto delle condizioni minime stabilite
dalla Giunta Regionale, per garantire la qualità di esecuzione dellintervento
e a salvaguardia degli acquirenti o degli assegnatari; a tali condizioni
minime, dovranno conformarsi precedentemente allerogazione del contributo
le polizze eventualmente già stipulate;
- in fase di prima applicazione di quanto stabilito dalla L.R. 16/97, ed
in via sperimentale, occorre individuare le condizioni minime di riferimento
per la stipulazione delle polizze CAR e decennale postuma. Tali condizioni
riguardano:
- la copertura delle opere a lunga durata (fondazioni, pilastri, travi,
ecc.) ed eventualmente anche delle opere di non lunga durata (rivestimenti,
pavimenti, impermeabilizzazioni);
- la liquidazione dei danni in via indennitaria anzichè risarcitoria. Nel
genere risarcitorio rientra quanto previsto dallart. 1669 del Codice
Civile che lega il pagamento dei danni al riconoscimento delle responsabilità
dellappaltatore in sede di giudizio civile, mentre nel caso di unassicurazione
del genere indennitario il pagamento dei danni avviene anche al di là
di una precisa responsabilità di merito dellappaltatore, a seguito dellaccertamento
del grave difetto dellopera;
- la continuità della copertura assicurativa di unopera a partire dalla
realizzazione (polizza CAR) fino al compimento (polizza decennale postuma);
- ulteriori elementi di riferimento per la definizione dei contenuti della
polizza decennale postuma possono essere i seguenti:
- la somma assicurata corrisponde al valore di costruzione a nuovo dellopera,
escluso il valore dellarea. Nel caso di recupero la somma assicurata comprende
anche il valore del fabbricato e non della sola ristrutturazione. Per le
spese di demolizione e sgombero il risarcimento può essere pari al 10%
del valore dellopera assicurata;
- gli eventuali controlli tecnici sono effettuati da ente concordato tra
le parti e beneviso dellANIA;
- loggetto dellassicurazione è la rovina totale dellopera e delle parti
di lunga durata o delle parti non destinate a lunga durata solo se la rovina
è dovuta alle due precedenti cause;
- per gli interventi destinati alla vendita la polizza è vincolata a tutti
gli effetti a favore degli acquirenti.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale con voto unanime,
espresso nelle forme di legge,
delibera
1) - di prendere atto della metodologia di calcolo assunta dal Ministero
dei Lavori Pubblici ai fini della determinazione della variazione dellindice
ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatosi
nel periodo giugno 1997 - giugno 1998, per gli interventi di edilizia residenziale
pubblica;
- di stabilire, per le motivazioni richiamate in premessa, che per gli
interventi finanziati ai sensi delle leggi regionali 6.8.1996, n. 59 e
24.3.1997, n. 16 lammontare percentuale della rivalutazione, relativa
alla rata di restituzione del finanziamento con scadenza al 30 giugno 2000,
è calcolato con riferimento alle variazioni dellindice ISTAT intervenute
nei periodi giugno 1997 - giugno 1998 e giugno 1998 - giugno 1999 e sarà
comunicato con successiva nota dagli uffici competenti.
- di revocare il punto 2, lettera c), della D.G.R. n. 14-26882 del 22.3.1999
in quanto attinente a specifiche condizioni contrattuali che intervengono
tra gli Istituti mutuanti e gli Operatori beneficiari del finanziamento.
2) - di individuare, ai fini della definizione dei requisiti soggettivi
dei beneficiari finali degli alloggi realizzati da Imprese di Costruzione
e loro Consorzi e destinati alla locazione permanente, finanziati ai sensi
delle L.R. 59/96 e L.R. 16/97, le stesse modalità di verifica dei requisiti
soggettivi stabiliti per il Bando Locazione Permanente dell8° programma
di edilizia agevolata, approvato con D.G.R. n. 1-28876 del 7.12.1999, ad
esclusione del limite massimo di reddito. Con la D.G.R. n. 32-28162 del
13.9.1999 è stato aggiornato il limite massimo di reddito applicabile per
tali interventi.
3) - di individuare, per gli interventi finanziati ai sensi della L.R.
16/97, le condizioni minime di riferimento ai fini della stipulazione delle
polizze CAR e decennale postuma, così come esplicitate al punto 3) delle
premesse ed integralmente richiamate.
(omissis)