Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2000, n. 50 - 29951

L.R. 21/1997. Contributi al fondo rischi dei CONFIDI. Modalità di presentazione domande

A relazione dell’ Assessore Pichetto Fratin :

Premesso che:

ai sensi degli artt. 9, comma 1, lettera a) e 10 della L.R. n. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, la Regione Piemonte concorre al fondo rischi dei Consorzi e delle Cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi (Confidi) costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli artt. 10, 11 e 12 della stessa L.R.;

il concorso regionale si attua attraverso la concessione di contributi annuali sulla base di criteri e modalità approvati dalla Giunta regionale che li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente;

considerato che occorre procedere all’individuazione del termine finale e perentorio entro cui i soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 10, 11 e 12 della L.R. 21/97 devono far pervenire istanza inerente il contributo, al fine di effettuare un’efficace e trasparente istruttoria della stessa, nei termini utili ad effettuare gli impegni di spesa secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contabilità regionale;

considerato inoltre che la suddetta individuazione comunque non pregiudica la successiva determinazione, da parte della Giunta regionale, dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi secondo le disposizioni nell’art. 10, comma 3 della L.R. 21/97;

la Giunta regionale, con voti espressi nelle forme di legge,

delibera

per le considerazioni espresse in premessa:

1. le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione Piemonte entro il termine perentorio del 30 giugno 2000 corredate da: a) elenco nominativo dei soci risultanti dall’apposito libro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, con indicazione, per ciascun nominativo, del numero di iscrizione all’albo delle imprese artigiane; b) dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il numero e l’importo delle operazioni garantite, unitamente all’importo delle garanzie prestate nell’anno precedente; c) copia dell’ultimo bilancio approvato, delle relative relazioni e della nota integrativa del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; d) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati o dichiarazione del legale rappresentante da cui risultino gli importi delle nuove garanzie prestate nell’anno precedente e la suddivisione fra operazioni a breve e medio termine;

2. le domande, nel termine stabilito, devono essere presentate o spedite per posta (nel qual caso fa fede il timbro di partenza) al seguente indirizzo:

DIrezione Regionale Commercio e Artigianato
Settore Promozione, Sviluppo e Credito dell’Artigianato
Via XX Settembre 88
10122 Torino

In ogni caso la Regione Piemonte non è responsabile per eventuali ritardi o mancata ricezione della domanda, qualora essi si verifichino per cause imputabili a soggetti terzi;

3. i dati raccolti saranno trattati e conservati secondo le disposizioni della l. 675/96 e successive integrazioni e modificazioni, ai soli fini del procedimento in oggetto. A tale proposito si comunica che il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del dirigente del Settore Promozione, Sviluppo e Credito dell’Artigianato.

(omissis)