Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 10 - 29965
Reg. (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Piano di sviluppo
rurale del Piemonte 2000-2006 - Attuazione anticipata con apertura straodinaria
delle domande - Misura Q: Gestione delle risorse idriche in agricoltura
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. di disporre lattuazione anticipata del Piano di Sviluppo Rurale 2000
- 2006 di cui al Reg. CE 1257/99, prevedendo unapertura straordinaria
delle domande riguardanti la seguente misura:
lettera Q - Gestione delle risorse idriche in agricoltura;
2. di approvare il bando allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante.
3. di precisare che la presentazione delle domande non comporta alcun impegno
per lAmministrazione regionale in quanto le misure stesse possono essere
modificate o soppresse in fase di approvazione comunitaria, e che tali
domande vengono presentate in via provvisoria in quanto dopo che lAGEA
avrà stabilito la modulistica da presentare e i dati da acquisire, gli
interessati saranno tenuti ad adeguare i dati e la documentazione, compresa
la ripresentazione della domanda se necessario, fermo restando la data
di presentazione della domanda originaria.
(omissis)
Allegato
Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 Misura Q: Gestione delle risorse idriche
in agricoltura
1. Riferimenti normativi:
1. Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/99, Titolo II, Capo IX, articolo
33
2. Piano di Sviluppo Rurale approvato dalla G.R. con deliberazione n. 10
del 30.12.99
2. Finalità
Irrigazione a ridotto consumo idrico e basso impianto ambientale.
3. Iniziative finanziabili:
- Ricerca, - raccolta, distribuzione a livello interaziendale delle acque
irrigue mediante impianti in pressione (sistema pluvirriguo e microirrigazione)
- Acquisto delle relative attrezzature.
4. Condizioni
- Limpianto finanziato deve essere al servizio di almeno cinque aziende
agricole, ridotte a tre in zona montana.
Non sono ammesse opere ed acquisti a servizio unicamente aziendale.
5. Beneficiari
1. Consorzi di Miglioramento Fondiario.
2. Consorzi irrigui o forme associative di utenti legalmente costituite
da almeno 5 aziende agricole.
3. Comunità Montane.
4. Comuni e loro consorzi.
6. Agevolazioni previste:
1. contributi in conto capitale del:
- 55% in zona di pianura
- 70% in zona di collina
- 85% in zona di montagna
7. Spesa massima ammissibile:
L. 300.000.000 per beneficiario con un minimo di spesa di L. 30.000.000
ridotto a L. 15.000.000 in zona montana.
8. Priorità
1. Interventi che prevedono lapprovvigionamento idrico mediante invaso;
2. Interventi per prevedono lapprovvigionamento idrico mediante impianti
preesistenti.
3. Interventi che prevedono lapprovvigionamento idrico mediante il reperimento
di nuove fonti idriche.
Nellambito delle categorie sopra citate viene accordata priorità alle
istanze che prevedono laggregazione delle forme associative già esistenti
al momento della pubblicazione sul B.U. della presente deliberazione.
Le domande, suddivise nei tre gruppi di priorità, saranno ordinate in modo
decrescente rispetto alla superficie servita dagli impianti previsti.
9. Procedure
1. Gli interessati devono presentare domanda alla Regione Piemonte - Direzione
Territorio Rurale dalla data di pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale, fino alla data del 30 giugno 2000.
Le domande si presentano sul modello stabilito dalla Direzione Regionale
- Territorio Rurale e su supporto informatico.
2. Il Settore Regionale competente effettua la preistruttoria delle domande
e ne redige apposita graduatoria entro sessanta giorni dalla chiusura della
ricezione delle stesse.
3. La documentazione tecnico-amministrativa necessaria allistruttoria
viene richiesta soltanto per le domande in graduatoria per le quali esiste
la disponibilità finanziaria e deve essere presentata entro le scadenze
indicate con la notificazione dellaccesso al contributo.
4. Lapprovazione regionale del progetto e di concessione del contributo
al beneficiario viene effettuata entro trenta giorni dalla ricezione dellultimo
documento richiesto per listruttoria.
5. La qualificazione del costo delle opere oggetto del contributo, in fase
istruttoria, deve essere effettuata attraverso limpiego dellelenco prezzi
regionale vigente.
6. Può essere concesso un acconto in corso dopera, pari agli investimenti
già effettuati risultante da perizia asseverata di un tecnico scelto dal
beneficiario. Lacconto viene erogato previa presentazione di fidejussione
bancaria e assicurativa per lammontare dellimporto dellacconto concesso.
Lacconto viene erogato dallorganismo pagatore AGEA di Roma (ex AIMA).
7. I lavori devono essere ultimati entro 365 giorni dalla data dellatto
di approvazione regionale.
Possono essere concesse proroghe per motivi di forza maggiore non imputabili
allimpresa esecutrice delle opere.
8. Il saldo del contributo viene richiesto dal beneficiario a lavori ultimati
con presentazione di una perizia asseverata di un tecnico abilitato, scelto
dal beneficiario, attestante le opere effettuate ed il loro costo effettivo
allegando le copie autenticate delle fatture. Nel caso di lavori effettuati
in economia dal beneficiario, nella perizia asseverata, deve essere quantificata
lentità del lavoro e la stima del relativo costo. La Regione riconosce
la minor spesa tra quella ammessa in istruttoria e quella rendicontata
nella perizia. LI.V.A. viene riconosciuta allinterno dellimporto di
spesa ammesso a contributo a fronte della fatturazione presentata a fine
lavori.
9. La Regione redige il provvedimento di saldo e richiede allAGEA di Roma
il relativo pagamento dopo aver effettuato la verifica della documentazione
presentata dal beneficiario.
10. La Regione, avvenuta la liquidazione del saldo, effettua, per tutte
le iniziative finanziarie, controlli sul posto, svincolando le fidejussioni
presentate dai beneficiari.
11. Nel caso di discordanze significative tra la perizia asseverata e quanto
accertato in loco dagli uffici regionali viene avanzata contestazione al
beneficiario il quale deve dare risposta entro 30 giorni.
Nelleventualità che la risposta non sia soddisfacente verrà richiesta
la restituzione di parte o dellintera somma erogata maggiorata dagli interessi
legali vigenti al momento della richiesta della restituzione.
In tale ultimo caso gli uffici regionali sono tenuti a darne comunicazione:
- alla Procura della Repubblica competente;
- allordine professionale del tecnico che ha rilasciato la perizia contestata.
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori
è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)