Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 10 - 29965

Reg. (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006 - Attuazione anticipata con apertura straodinaria delle domande - Misura Q: Gestione delle risorse idriche in agricoltura

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di disporre l’attuazione anticipata del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 di cui al Reg. CE 1257/99, prevedendo un’apertura straordinaria delle domande riguardanti la seguente misura:

lettera Q - Gestione delle risorse idriche in agricoltura;

2. di approvare il bando allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

3. di precisare che la presentazione delle domande non comporta alcun impegno per l’Amministrazione regionale in quanto le misure stesse possono essere modificate o soppresse in fase di approvazione comunitaria, e che tali domande vengono presentate in via provvisoria in quanto dopo che l’AGEA avrà stabilito la modulistica da presentare e i dati da acquisire, gli interessati saranno tenuti ad adeguare i dati e la documentazione, compresa la ripresentazione della domanda se necessario, fermo restando la data di presentazione della domanda originaria.

(omissis)

Allegato

Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 Misura Q: Gestione delle risorse idriche in agricoltura

1. Riferimenti normativi:

1. Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/99, Titolo II, Capo IX, articolo 33

2. Piano di Sviluppo Rurale approvato dalla G.R. con deliberazione n. 10 del 30.12.99

2. Finalità

Irrigazione a ridotto consumo idrico e basso impianto ambientale.

3. Iniziative finanziabili:

- Ricerca, - raccolta, distribuzione a livello interaziendale delle acque irrigue mediante impianti in pressione (sistema pluvirriguo e microirrigazione)

- Acquisto delle relative attrezzature.

4. Condizioni

- L’impianto finanziato deve essere al servizio di almeno cinque aziende agricole, ridotte a tre in zona montana.

Non sono ammesse opere ed acquisti a servizio unicamente aziendale.

5. Beneficiari

1. Consorzi di Miglioramento Fondiario.

2. Consorzi irrigui o forme associative di  utenti legalmente costituite da almeno 5 aziende agricole.

3. Comunità Montane.

4. Comuni e loro consorzi.

6. Agevolazioni previste:

1. contributi in conto capitale del:

- 55% in zona di pianura

- 70% in zona di collina

- 85% in zona di montagna

7. Spesa massima ammissibile:

L. 300.000.000 per beneficiario con un minimo di spesa di L. 30.000.000 ridotto a L. 15.000.000 in zona montana.

8. Priorità

1. Interventi che prevedono l’approvvigionamento idrico mediante invaso;

2. Interventi per prevedono l’approvvigionamento idrico mediante impianti preesistenti.

3. Interventi che prevedono l’approvvigionamento idrico mediante il reperimento di nuove fonti idriche.

Nell’ambito delle categorie sopra citate viene accordata priorità alle istanze che prevedono l’aggregazione delle forme associative già esistenti al momento della pubblicazione sul B.U. della presente deliberazione.

Le domande, suddivise nei tre gruppi di priorità, saranno ordinate in modo decrescente rispetto alla superficie servita dagli impianti previsti.

9. Procedure

1. Gli interessati devono presentare domanda alla Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale, fino alla data del 30 giugno 2000.

Le domande si presentano sul modello stabilito dalla Direzione Regionale - Territorio Rurale e su supporto informatico.

2. Il Settore Regionale competente effettua la preistruttoria delle domande e ne redige apposita graduatoria entro sessanta giorni dalla chiusura della ricezione delle stesse.

3. La documentazione tecnico-amministrativa necessaria all’istruttoria viene richiesta soltanto per le domande in graduatoria per le quali esiste la disponibilità finanziaria e deve essere presentata entro  le scadenze indicate con la notificazione dell’accesso al contributo.

4. L’approvazione regionale del progetto e di concessione del contributo al beneficiario viene effettuata entro trenta giorni dalla ricezione dell’ultimo documento richiesto per l’istruttoria.

5. La qualificazione del costo delle opere oggetto del contributo, in fase istruttoria, deve essere effettuata attraverso l’impiego dell’elenco prezzi regionale vigente.

6. Può essere concesso  un acconto in corso d’opera, pari agli investimenti già effettuati risultante da perizia asseverata di un tecnico scelto dal beneficiario. L’acconto viene erogato previa presentazione di fidejussione bancaria e assicurativa per l’ammontare dell’importo dell’acconto concesso.

L’acconto viene erogato dall’organismo pagatore AGEA  di Roma (ex AIMA).

7. I lavori devono essere ultimati entro 365 giorni dalla data dell’atto di approvazione regionale.

Possono essere concesse proroghe per motivi di forza maggiore non imputabili all’impresa esecutrice delle opere.

8. Il saldo del contributo viene richiesto dal beneficiario a lavori ultimati con presentazione di  una perizia asseverata di un tecnico abilitato, scelto dal beneficiario, attestante le opere effettuate ed il loro costo effettivo allegando le copie autenticate delle fatture. Nel caso di lavori effettuati in economia dal beneficiario, nella perizia asseverata, deve essere quantificata l’entità del lavoro e la stima del relativo costo. La Regione riconosce la minor spesa tra quella ammessa in istruttoria e quella rendicontata nella perizia. L’I.V.A. viene riconosciuta all’interno dell’importo di spesa ammesso a contributo a fronte della fatturazione presentata a fine lavori.

9. La Regione redige il provvedimento di saldo e richiede all’AGEA di Roma il relativo pagamento dopo aver effettuato la verifica della documentazione presentata dal beneficiario.

10. La Regione, avvenuta la liquidazione del saldo, effettua, per tutte le iniziative finanziarie, controlli sul posto, svincolando le fidejussioni presentate dai beneficiari.

11. Nel caso di discordanze significative tra la perizia asseverata e quanto accertato in loco dagli uffici regionali viene avanzata contestazione al beneficiario il quale deve dare risposta entro 30 giorni.

Nell’eventualità che la risposta non sia soddisfacente verrà richiesta la restituzione di parte o dell’intera somma erogata maggiorata dagli interessi legali vigenti al momento della richiesta della restituzione.

In tale ultimo caso gli uffici regionali sono tenuti a darne comunicazione:

- alla Procura della Repubblica competente;

- all’ordine professionale del tecnico che ha rilasciato la perizia contestata.


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)