Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 94 - 29899
Legge n. 185/92 art. 3, comma 2, lett. c), d), e), f), e comma 3 lett.
a). Agevolazioni creditizie e contributive a seguito dei danni provocati
alle produzioni, alle strutture fondiarie e scorte, e alle infrastutture,
da eccezionali avversità atmosferiche nellanno 1999. Secondo prelievo
dal Fondo di solidarietà nazionale 1999. Ripartizione fondi tra le Province
L. 2.584.800.000
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
in attuazione della L.R. n. 17 dell8 luglio 1999:
- di approvare la ripartizione dei fondi tra le Province, di cui allallegato
A che fa parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire
lapplicazione degli interventi previsti dallarticolo 3, 2° comma, lett.
c), d), e), f), e 3° comma, lett. a), della legge 14 febbraio 1992 n. 185,
a favore delle aziende agricole, singole ed associate, per i danni alle
produzioni, alle strutture fondiarie e scorte, e alle infrastrutture, provocati
dalle avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con i DD.MM. n. 99/1361
del 9 settembre 1999, n. 99/1365 dell8 ottobre 1999, rettificato con D.M.
del 25 febbraio 2000, e n. 99/1383 del 18 novembre 1999;
- di autorizzare il trasferimento di cassa alle Province, per i contributi
in conto capitale di cui allarticolo 3, 2° comma, lett. e), e 3° comma,
lett. a), della legge n. 185/92, mediante determinazioni della Direzione
Territorio Rurale.
Gli impegni per i prestiti di cui allarticolo 3, 2° comma, lett. c), d)
e f), saranno assunti con successiva determinazione della Direzione Territorio
rurale, sui pertinenti capitoli di bilancio per lanno in cui verrà a scadere
lobbligazione, sulla base della documentazione che sarà prodotta dagli
istituti di credito accompagnata dalla dichiarazione di conformità degli
Uffici delle Province.
(omissis)