Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 94 - 29899

Legge n. 185/92 art. 3, comma 2, lett. c), d), e), f), e comma 3 lett. a). Agevolazioni creditizie e contributive a seguito dei danni provocati alle produzioni, alle strutture fondiarie e scorte, e alle infrastutture, da eccezionali avversità atmosferiche nell’anno 1999. Secondo prelievo dal Fondo di solidarietà nazionale 1999. Ripartizione fondi tra le Province L. 2.584.800.000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

in attuazione della L.R. n. 17 dell’8 luglio 1999:

- di approvare la ripartizione dei fondi tra le Province, di cui all’allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire l’applicazione degli interventi previsti dall’articolo 3, 2° comma, lett. c), d), e), f), e 3° comma, lett. a), della legge 14 febbraio 1992 n. 185, a favore delle aziende agricole, singole ed associate, per i danni alle produzioni, alle strutture fondiarie e scorte, e alle infrastrutture, provocati dalle avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con i DD.MM. n. 99/1361 del 9 settembre 1999, n. 99/1365 dell’8 ottobre 1999, rettificato con D.M. del 25 febbraio 2000, e n. 99/1383 del 18 novembre 1999;

- di autorizzare il trasferimento di cassa alle Province, per i contributi in conto capitale di cui all’articolo 3, 2° comma, lett. e), e 3° comma, lett. a), della legge n. 185/92, mediante determinazioni della Direzione Territorio Rurale.

Gli impegni per i prestiti di cui all’articolo 3, 2° comma, lett. c), d) e f), saranno assunti con successiva determinazione della Direzione Territorio rurale, sui pertinenti capitoli di bilancio per l’anno in cui verrà a scadere l’obbligazione, sulla base della documentazione che sarà prodotta dagli istituti di credito accompagnata dalla dichiarazione di conformità degli Uffici delle Province.

(omissis)

allegato