Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000
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Codice 20.5
Legge 9.07.1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Legge 2.02.1974 n. 64 art. 2. Lavori di costruzione box interrato, muro
di cinta e ristrutturazione con ampliamento di fabbricato civile ad uso
abitativo sito in Via Roma n. 9 nel Comune di Montabone (AT). Istanza della
Signora Garbarino Fiorentina
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare:
Ai sensi dellart. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, lesecuzione dei lavori
in oggetto specificati, fermo restando lobbligo del rispetto delle vigenti
leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni.
1) I Lavori dovranno essere eseguiti a regola darte e, in corso dopera,
si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i
pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del
D.M. 11.03.1988, n. 47.
Gli scavi dovranno essere opportunamente armati.
2) Nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al
fine di adempiere al dettato del D.M. 11.03.1988 n. 47.
In particolar modo, dovrà essere verificata la stabilità dellinsieme opera-terreno.
Tali verifiche ed il ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far
parte integrante del progetto.
Nel caso di accertata instabilità, si dovranno progettare e realizzare
idonee opere di consolidamento e/o sostegno.
3) Si dovrà provvedere alla regimazione delle acque meteoriche e superficiali,
al fine di impedire la loro permeazione nel terreno ed il formarsi di pericolosi
ristagni; tali acque dovranno essere correttamente scaricate al fine di
evitare fenomeni di erosione dovuti al ruscellamento incontrollato delle
stesse.
4) Occorrerà che per il realizzando muro di cinta controterra siano previsti
dei tiranti ed un idoneo sistema di drenaggio.
5) Occorrerà attenersi alle prescrizioni costruttive indicate nella relazione
geologico-tecnica a firma della Dott.ssa Geol. Grazia Lignana del 09.11.1999.
A lavori ultimati dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal
costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dellopera
eseguita al progetto approvato.
In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione,
si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge n. 64/1974.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal
ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 17 dicembre 1999, n. 215
Lorenzo Masoero