Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000

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Codice 20.5
D.D. 17 dicembre 1999, n. 214

L. 64/74 art. 2 - Richiesta di autorizzazione per la costruzione di un edificio ad uso residenziale in frazione Agnona nel Comune di Borgosesia (VC). Istanza della Ditta P.M. Barbaglia Pietro Mario e Figli s.n.c.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni.

1) I Lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 11.03.1988, n. 47.

Gli scavi dovranno essere opportunamente armati.

2) Nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11.03.1988 n. 47.

In particolar modo, dovrà essere verificata la stabilità dell’insieme opera-terreno.

Tali verifiche ed il ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto.

Nel caso di accertata instabilità, si dovranno progettare e realizzare idonee opere di consolidamento e/o sostegno.

3) Si dovrà provvedere alla regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedire la loro permeazione nel terreno ed il formarsi di pericolosi ristagni; tali acque dovranno essere correttamente scaricate al fine di evitare fenomeni di erosione dovuti al ruscellamento incontrollato delle stesse.

4) Dovrà essere valutato l’effetto delle impermeabilizzazioni che si verificheranno a causa della nuova costruzione ed assumere idonei provvedimenti.

5) Occorrerà mantenere una distanza di sicurezza dal ciglio superiore del terrazzo, tale da garantire la stabilità delle realizzande opere.

6) Ci si dovrà attenere scrupolosamente alle prescrizioni costruttive indicate nella relazione geologico-tecnica a firma del Dott. Geol. Renato Pescariello del marzo 1999.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione, si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Masoero