Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000

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Comunicato del Presidente della Giunta Regionale

L.R. 6/4/1995 n. 52"Norme per la formulazione e l’adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi art.36, comma 3, della legge 142/90".Avviso per la presentazione di richiesta di contributo regionale per la formulazione e l’adozione dei PCO da parte dei Comuni del Piemonte

L’art. 5 della L.R. 52/95 prevede che “i Comuni adottano il PCO (piano di coordinamento degli orari) per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo” con la finalità precipua di migliorare le condizioni di vita nelle città, di garantire le esigenze generali degli utenti, con particolare riferimento ed attenzione alle problematiche delle donne lavoratrici, come previsto dalla legge 125/91.( In armonia con quanto recentemente statuito con la Legge n° 53 dell’ 8 marzo 2000, Capo VII - “Tempi delle Città” - art.22.)

La medesima legge prevede all’art. 4, che la Regione possa concedere contributi ai comuni per la formulazione e l’adozione dei PCO.

Detti contributi sono concessi secondo criteri definiti con delibera della Giunta regionale, nella misura massima del sessanta per cento del costo sostenuto dal Comune per la elaborazione del PCO.

A)     Soggetti destinatari dei contributi

- Comuni singoli o associati nei modi previsti dalla legge

B) Criteri per la definizione dei PCO da parte dei Comuni

La Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta Regionale, ha fissato i criteri per l’adozione del PCO da parte dei Comuni, richiamando e sviluppando quelli contenuti nell’ art. 5 della L.R. 52/95.

1) riguardo agli orari di uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti dall’ art. 22 della L.724/94 circa l’articolazione dell’orario di servizio su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere di funzionalità per le esigenze di apertura. Tale finalità potrà essere raggiunta con l’utilizzo, anche contemporaneo, degli istituti di articolazione dell’orario previsti dai contratti di lavoro collettivi.

2) Nell’ambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi pubblici dovranno essere promosse iniziative per l’apertura al pubblico dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.

3) in ottemperanza alla legge 7/8/1990 n. 241, le operazioni burocratiche dei servizi pubblici dovranno essere finalizzate all’efficienza e al risparmio di tempo per l’utenza, mediante la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonché l’introduzione di procedure informatizzate e connesse in rete.

4) Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i Comuni si dovranno uniformare ai criteri regionali di cui alla L.R. n. 28 del 12.11.1999, Capo IV, artt. 8 e 9, e Capo X, art. 25; alla D.C.R. n° 544-7802 (ratifica ai sensi dell’ art. 40 dello Statuto della D.G.R. n° 2-27125 del 23/04/1999 - Orari dei negozi - Individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del d.lgs 114/98) e D.G.R. n° 42-29532 del 1° marzo 2000: “L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs 114/98. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”. Nella determinazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione carburanti i Comuni si dovranno attenere ai criteri regionali di cui alla legge regionale 23 aprile 1999, n° 8.

5) I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una valida alternativa al traffico privato, anche con l’impiego di sistemi di trasporto innovativi. Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con l’impiego di idonei mezzi di trasporto. I Comuni che debbono dotarsi del Piano Urbano del traffico dovranno prevedere all’interno del medesimo anche la compatibilità della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo eventualmente un uso ed un costo degli spazi di sosta e degli accessi al centro cittadino differenziato a seconda del differente momento di fruizione, nell’arco della giornata, del territorio urbano.

6) Gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali dovranno essere organizzati in modo da consentirne un’ampia fruizione, mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dell’anno.

C) Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti di Piano.

I PCO, redatti dai Comuni secondo i criteri sopra elencati, saranno valutati da apposita struttura interassessorile, sulla base dei seguenti criteri prioritari e preferenziali per la concessione del contributo regionale integrati dalle indicazioni contenute nella Legge n° 53 dell’ 8/03/2000, Capo VII  “Tempi delle Città”,  art. 28, comma 4:

1) Associazioni di Comuni;

2) Progetti presentati da Comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti Locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza.

3) Interventi attuativi degli accordi di cui all’ art. 25, comma 2 (L. n° 53/2000).

4) Qualificazione e integrazione dei Piani regolatori generali (PRG) sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali.

5) Diffusione territoriale dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, accessibilità degli stessi e adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più Comuni.

6) Introduzione di procedure informatizzate multifunzionale in rete.

Sulla base dei criteri sopra elencati, la struttura interassessorile provvederà ad assegnare a ciascuno dei progetti ammessi un punteggio massimo di 20 punti (pari al 60% del contributo regionale erogabile), così composto:

criteri  1),  2),  3), da 1 a 10 punti;

punti da 1 a 10 in relazione ai criteri sopra elencati da 4) a 6), nella misura seguente:

- criterio 4) fino a 5 punti;

- criterio 5) fino a 3 punti;

- criterio 6) fino a 2 punti.

D) Condizioni, entità e modalità di erogazione del contributo.

Il contributo regionale è destinato a parziale copertura, fino ad un massimo del 60%, dei costi destinati esclusivamente alla formulazione e l’adozione del PCO e riconducibili alle seguenti voci:

- personale: consulenti, esperti, personale  a rapporto professionale necessario ai fini della redazione del Piano, personale dipendente dall’Ente impegnato nel progetto ( dovrà essere indicata la qualifica, le mansioni, il numero di ore di impiego e il costo orario).

Al fine di garantirne la fattibilità, il progetto deve prevedere, a fronte del quadro dei costi preventivati, un preciso piano finanziario con l’indicazione delle risorse che il soggetto proponente si impegna a destinare al finanziamento del progetto stesso, ad integrazione dell’ammontare del contributo regionale.

In presenza di un contributo assegnato in misura inferiore a quello ipotizzato, il progetto o l’iniziativa ammesso a contributo potrà essere eventualmente rimodulato in riduzione ( fermi restando al configurazione, gli obiettivi e i contenuti previsti in sede di istanza): tale riduzione non potrà comunque eccedere la differenza tra l’entità massima del contributo regionale erogabile (pari al 60%) e l’entità del contributo riconosciuto.

In relazione alle condizioni sopra specificate, la domanda di contributo dovrà contenere in particolare:

- una relazione illustrativa del progetto, i tempi di avvio e di realizzazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate e quant’altro sia necessario per un’adeguata valutazione dei presupposti di ammissione a contributo e della validità del progetto;

Il contributo verrà erogato, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale n.1-17859 del 1/4/1997,con le seguenti modalità:

- 60% all’atto della loro concessione;

- 40% all’atto della trasmissione del PCO  adottato e del rendiconto delle spese sostenute (comprensivo di quelle sostenute dal Comune sempre per la realizzazione del Piano).

I contributi concessi saranno revocati  e si procederà alla ripetizione delle somme erogate qualora il Comune o i Comuni beneficiari non attuino il Piano di coordinamento degli orari entro un anno dalla data di liquidazione del saldo degli stessi, salvo motivata richiesta di proroga.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL 1999

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 maggio 2000.

A tal fine farà fede:

- la data di protocollo, apposta sulle domande consegnate a mano esclusivamente all’Ufficio di Protocollo della Presidenza della Giunta regionale (Piazza Castello, 165 -2°piano - Torino) nei giorni lavorativi.

- la data del timbro dell’ufficio postale di spedizione, per le domande spedite a mezzo posta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).

La domanda deve essere indirizzata al:

Al Presidente della Giunta Regionale
Piazza Castello, 165
10122 TORINO

Sulla busta contenete la domanda di contributo e la documentazione a corredo dovrà essere apposta la dicitura:

“Domanda di contributo ai sensi dell’ art. 4 L.R. 52/95”

Non saranno prese in considerazione:

le istanze pervenute fuori termine;

le istanze incomplete o non corredate dalla documentazione necessaria, qualora, dopo richiesta di integrazione,  non si provveda in merito.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Anna di Aichelburg (per informazioni : 011/432.2672/2400).

La presente pubblicazione assolve a quanto prescritto dall’art. 5, comma 3 e dall’art. 12, comma 1,L. 7/8/90, n.241 e s.m.i.

Enzo Ghigo