Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000
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Comunicato del Presidente della Giunta Regionale
L.R. 6/4/1995 n. 52"Norme per la formulazione e ladozione dei Piani comunali
di coordinamento degli orari PCO ai sensi art.36, comma 3, della legge
142/90".Avviso per la presentazione di richiesta di contributo regionale
per la formulazione e ladozione dei PCO da parte dei Comuni del Piemonte
Lart. 5 della L.R. 52/95 prevede che i Comuni adottano il PCO (piano
di coordinamento degli orari) per armonizzare gli orari di apertura al
pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli
esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo
con la finalità precipua di migliorare le condizioni di vita nelle città,
di garantire le esigenze generali degli utenti, con particolare riferimento
ed attenzione alle problematiche delle donne lavoratrici, come previsto
dalla legge 125/91.( In armonia con quanto recentemente statuito con la
Legge n° 53 dell 8 marzo 2000, Capo VII - Tempi delle Città - art.22.)
La medesima legge prevede allart. 4, che la Regione possa concedere contributi
ai comuni per la formulazione e ladozione dei PCO.
Detti contributi sono concessi secondo criteri definiti con delibera della
Giunta regionale, nella misura massima del sessanta per cento del costo
sostenuto dal Comune per la elaborazione del PCO.
A) Soggetti destinatari dei contributi
- Comuni singoli o associati nei modi previsti dalla legge
B) Criteri per la definizione dei PCO da parte dei Comuni
La Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta Regionale, ha fissato
i criteri per ladozione del PCO da parte dei Comuni, richiamando e sviluppando
quelli contenuti nell art. 5 della L.R. 52/95.
1) riguardo agli orari di uffici e servizi pubblici che implicano attività
di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti
dall art. 22 della L.724/94 circa larticolazione dellorario di servizio
su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere
di funzionalità per le esigenze di apertura. Tale finalità potrà essere
raggiunta con lutilizzo, anche contemporaneo, degli istituti di articolazione
dellorario previsti dai contratti di lavoro collettivi.
2) Nellambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi
pubblici dovranno essere promosse iniziative per lapertura al pubblico
dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero
di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.
3) in ottemperanza alla legge 7/8/1990 n. 241, le operazioni burocratiche
dei servizi pubblici dovranno essere finalizzate allefficienza e al risparmio
di tempo per lutenza, mediante la semplificazione delle modalità di accesso,
la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione,
nonché lintroduzione di procedure informatizzate e connesse in rete.
4) Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti
la vendita al dettaglio, i Comuni si dovranno uniformare ai criteri regionali
di cui alla L.R. n. 28 del 12.11.1999, Capo IV, artt. 8 e 9, e Capo X,
art. 25; alla D.C.R. n° 544-7802 (ratifica ai sensi dell art. 40 dello
Statuto della D.G.R. n° 2-27125 del 23/04/1999 - Orari dei negozi - Individuazione
di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del
d.lgs 114/98) e D.G.R. n° 42-29532 del 1° marzo 2000: L.R. 28/99 - Disciplina,
sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del
d.lgs 114/98. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione. Nella
determinazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione carburanti
i Comuni si dovranno attenere ai criteri regionali di cui alla legge regionale
23 aprile 1999, n° 8.
5) I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano
dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di
apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali
e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una
valida alternativa al traffico privato, anche con limpiego di sistemi
di trasporto innovativi. Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei
disabili con limpiego di idonei mezzi di trasporto. I Comuni che debbono
dotarsi del Piano Urbano del traffico dovranno prevedere allinterno del
medesimo anche la compatibilità della mobilità pubblica e privata con gli
orari della città, promuovendo eventualmente un uso ed un costo degli spazi
di sosta e degli accessi al centro cittadino differenziato a seconda del
differente momento di fruizione, nellarco della giornata, del territorio
urbano.
6) Gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali dovranno essere organizzati
in modo da consentirne unampia fruizione, mediante laumento della durata
giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della
durata settimanale su tutti i mesi dellanno.
C) Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti di
Piano.
I PCO, redatti dai Comuni secondo i criteri sopra elencati, saranno valutati
da apposita struttura interassessorile, sulla base dei seguenti criteri
prioritari e preferenziali per la concessione del contributo regionale
integrati dalle indicazioni contenute nella Legge n° 53 dell 8/03/2000,
Capo VII Tempi delle Città, art. 28, comma 4:
1) Associazioni di Comuni;
2) Progetti presentati da Comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri Enti Locali per lattuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza.
3) Interventi attuativi degli accordi di cui all art. 25, comma 2 (L.
n° 53/2000).
4) Qualificazione e integrazione dei Piani regolatori generali (PRG) sotto
il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature
pubbliche, nonché dei servizi commerciali.
5) Diffusione territoriale dei servizi e delle attrezzature pubbliche,
nonché dei servizi commerciali, accessibilità degli stessi e adeguata previsione
di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più
Comuni.
6) Introduzione di procedure informatizzate multifunzionale in rete.
Sulla base dei criteri sopra elencati, la struttura interassessorile provvederà
ad assegnare a ciascuno dei progetti ammessi un punteggio massimo di 20
punti (pari al 60% del contributo regionale erogabile), così composto:
criteri 1), 2), 3), da 1 a 10 punti;
punti da 1 a 10 in relazione ai criteri sopra elencati da 4) a 6), nella
misura seguente:
- criterio 4) fino a 5 punti;
- criterio 5) fino a 3 punti;
- criterio 6) fino a 2 punti.
D) Condizioni, entità e modalità di erogazione del contributo.
Il contributo regionale è destinato a parziale copertura, fino ad un massimo
del 60%, dei costi destinati esclusivamente alla formulazione e ladozione
del PCO e riconducibili alle seguenti voci:
- personale: consulenti, esperti, personale a rapporto professionale necessario
ai fini della redazione del Piano, personale dipendente dallEnte impegnato
nel progetto ( dovrà essere indicata la qualifica, le mansioni, il numero
di ore di impiego e il costo orario).
Al fine di garantirne la fattibilità, il progetto deve prevedere, a fronte
del quadro dei costi preventivati, un preciso piano finanziario con lindicazione
delle risorse che il soggetto proponente si impegna a destinare al finanziamento
del progetto stesso, ad integrazione dellammontare del contributo regionale.
In presenza di un contributo assegnato in misura inferiore a quello ipotizzato,
il progetto o liniziativa ammesso a contributo potrà essere eventualmente
rimodulato in riduzione ( fermi restando al configurazione, gli obiettivi
e i contenuti previsti in sede di istanza): tale riduzione non potrà comunque
eccedere la differenza tra lentità massima del contributo regionale erogabile
(pari al 60%) e lentità del contributo riconosciuto.
In relazione alle condizioni sopra specificate, la domanda di contributo
dovrà contenere in particolare:
- una relazione illustrativa del progetto, i tempi di avvio e di realizzazione,
le risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate e quantaltro sia
necessario per unadeguata valutazione dei presupposti di ammissione a
contributo e della validità del progetto;
Il contributo verrà erogato, secondo quanto stabilito con deliberazione
di Giunta regionale n.1-17859 del 1/4/1997,con le seguenti modalità:
- 60% allatto della loro concessione;
- 40% allatto della trasmissione del PCO adottato e del rendiconto delle
spese sostenute (comprensivo di quelle sostenute dal Comune sempre per
la realizzazione del Piano).
I contributi concessi saranno revocati e si procederà alla ripetizione
delle somme erogate qualora il Comune o i Comuni beneficiari non attuino
il Piano di coordinamento degli orari entro un anno dalla data di liquidazione
del saldo degli stessi, salvo motivata richiesta di proroga.
TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL 1999
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 maggio 2000.
A tal fine farà fede:
- la data di protocollo, apposta sulle domande consegnate a mano esclusivamente
allUfficio di Protocollo della Presidenza della Giunta regionale (Piazza
Castello, 165 -2°piano - Torino) nei giorni lavorativi.
- la data del timbro dellufficio postale di spedizione, per le domande
spedite a mezzo posta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).
La domanda deve essere indirizzata al:
Al Presidente della Giunta Regionale
Sulla busta contenete la domanda di contributo e la documentazione a corredo
dovrà essere apposta la dicitura:
Domanda di contributo ai sensi dell art. 4 L.R. 52/95
Non saranno prese in considerazione:
le istanze pervenute fuori termine;
le istanze incomplete o non corredate dalla documentazione necessaria,
qualora, dopo richiesta di integrazione, non si provveda in merito.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Anna di Aichelburg (per informazioni : 011/432.2672/2400).
La presente pubblicazione assolve a quanto prescritto dallart. 5, comma
3 e dallart. 12, comma 1,L. 7/8/90, n.241 e s.m.i.
Enzo Ghigo
Piazza Castello, 165
10122 TORINO