Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000

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Codice 21.7
D.D. 17 dicembre 1999, n. 620

L.R. 25/94 - Ampliamento e definizione delle aree di protezione della concessione per acque minerali “Bardella”, in Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - E’ ampliata (per le motivazioni espresse in premessa) da ettari 0,36 ad ettari 0,75 l’area della concessione per acque minerali “Bardella”, in Comune di Castelnuovo Don Bosco di cui è titolare l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Don Bosco (At), la parte così ampliata della concessione mineraria è conferita per una durata di anni 20 (venti) con decorrenza dal 8/10/1999.

Art. 2 - La nuova perimetrazione della concessione mineraria è riportata sulla planimetria in scala 1:2000 allegata alla perizia redatta in data 10/11/99 e formanti parte integrante al presente atto.

Art. 3 - Sono individuate ed approvate (così come dalla perizia in data 10/11/99 di cui al precedente articolo) le aree di protezione assoluta e salvaguardia della fonte minerale.

Art. 4 - Le aree approvate al precedente art. 3 sono vincolate a quanto indicato all’art. 18 della L.R. 25/94 ed il Comune di Castelnuovo Don Bosco è tenuto ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro 6 mesi dalla data di ricevimento del presente atto.

Art. 5 - Il concessionario è tenuto:

a) alla corresponsione alla Regione Piemonte della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 60/97 pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 1999 (acc. n. 368256/99, mentre per quanto riguarda la corresponsione del canone annuo pari a L. 750.000 (settecentocinquantamila) oltre I.V.A., l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Don Bosco ne è esente ai sensi dell’art. 4, lettera b ter della L.R. n. 3/97;

b) il versamento della tassa di concessione regionale di cui al precedente punto a) deve essere effettuato sul c.c.p. n. 10364107 intestato a Regione Piemonte - Tesoreria - P.zza Castello 165 - 10122 Torino;

c) a far pervenire al settore regionale competente entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

Art. 6 - Sono fatte salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni ed i diritti dei terzi.

Art. 7 - Copia del presente atto sarà inviata agli Enti locali interessati e per opportuna conoscenza al Settore regionale Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ed è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore regionale
Luigi Momo