Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000
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Codice 21.7
L.R. 25/94 - Ampliamento e definizione delle aree di protezione della concessione
per acque minerali Bardella, in Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - E ampliata (per le motivazioni espresse in premessa) da ettari
0,36 ad ettari 0,75 larea della concessione per acque minerali Bardella,
in Comune di Castelnuovo Don Bosco di cui è titolare lAmministrazione
comunale di Castelnuovo Don Bosco (At), la parte così ampliata della concessione
mineraria è conferita per una durata di anni 20 (venti) con decorrenza
dal 8/10/1999.
Art. 2 - La nuova perimetrazione della concessione mineraria è riportata
sulla planimetria in scala 1:2000 allegata alla perizia redatta in data
10/11/99 e formanti parte integrante al presente atto.
Art. 3 - Sono individuate ed approvate (così come dalla perizia in data
10/11/99 di cui al precedente articolo) le aree di protezione assoluta
e salvaguardia della fonte minerale.
Art. 4 - Le aree approvate al precedente art. 3 sono vincolate a quanto
indicato allart. 18 della L.R. 25/94 ed il Comune di Castelnuovo Don Bosco
è tenuto ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro 6 mesi dalla
data di ricevimento del presente atto.
Art. 5 - Il concessionario è tenuto:
a) alla corresponsione alla Regione Piemonte della tassa di concessione
regionale prevista dalla L.R. 60/97 pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila)
da introitare sul cap. 50 del bilancio 1999 (acc. n. 368256/99, mentre
per quanto riguarda la corresponsione del canone annuo pari a L. 750.000
(settecentocinquantamila) oltre I.V.A., lAmministrazione comunale di Castelnuovo
Don Bosco ne è esente ai sensi dellart. 4, lettera b ter della L.R. n.
3/97;
b) il versamento della tassa di concessione regionale di cui al precedente
punto a) deve essere effettuato sul c.c.p. n. 10364107 intestato a Regione
Piemonte - Tesoreria - P.zza Castello 165 - 10122 Torino;
c) a far pervenire al settore regionale competente entro giorni 30 dal
ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione
del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente
per territorio.
Art. 6 - Sono fatte salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni
ed i diritti dei terzi.
Art. 7 - Copia del presente atto sarà inviata agli Enti locali interessati
e per opportuna conoscenza al Settore regionale Verifica ed Approvazione
Strumenti Urbanistici.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ed è ammesso ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni
dalla pubblicazione.
Il Direttore regionale
D.D. 17 dicembre 1999, n. 620
Luigi Momo