Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000

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Codice 21.7
D.D. 17 dicembre 1999, n. 619

L.R. 25/94. Istanza 14/07/99 della Società S. Pellegrino S.p.A., richiedente un permesso di ricerca per acque minerali denominato “Mindino”, in Comune di Garessio (Cn). Accoglimento

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Alla Soc. San Pellegrino S.p.A., con sede in Milano, Via Castelvetro 17-23 e stabilimento in Garessio, Via Rovere, 41, è accordato per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, il permesso di ricerca per acque minerali denominato “Mindino” in Comune di Garessio (Cn).

Art. 2 - L’area del permesso minerario ha una superficie di ettari 142, è individuata con linea continua di colore rosso sulla C.T.R. in scala 1:10.000 allegata al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 3 - La società permissionaria è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 639.000 (seicentotrentanovemila) oltre I.V.A. pari a L. 127.800 (centoventisettemila ottocento) da introitare sul cap. n. 2120 del bilancio 1999 (acc. n. 368254/99) nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 1999 - acc. n. 368255/99 i predetti importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino;

b) a notificare prima dell’inizio dei lavori copia del presente atto a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali, sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire ai funzionari del predetto settore regionale tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) ad attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia, ivi compresi il D.P.R. n. 128/59 e successive modificazioni e la L.R. n. 4/85 e alle ulteriori prescrizioni che comunque venissero impartite dall’Amministrazione regionale.

Art. 4 - L’accordo del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori (per quanto concerne la sola 1ª fase autorizzata col presente atto) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/96.

Art. 5 - Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei suoi riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni.

Art. 6 - L’eventuale trasformazione del permesso minerario in concessione sarà vincolata a quanto dettato dalla L.R. 40/98 e dall’art. 24 del D.L.vo n. 152 dell’11/5/99.

Art. 7 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Luigi Momo