Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000
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Codice 21.7
L.R. 25/94. Istanza 14/07/99 della Società S. Pellegrino S.p.A., richiedente
un permesso di ricerca per acque minerali denominato Mindino, in Comune
di Garessio (Cn). Accoglimento
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - Alla Soc. San Pellegrino S.p.A., con sede in Milano, Via Castelvetro
17-23 e stabilimento in Garessio, Via Rovere, 41, è accordato per la durata
di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di esecutività del presente atto,
il permesso di ricerca per acque minerali denominato Mindino in Comune
di Garessio (Cn).
Art. 2 - Larea del permesso minerario ha una superficie di ettari 142,
è individuata con linea continua di colore rosso sulla C.T.R. in scala
1:10.000 allegata al presente atto per formarne parte integrante.
Art. 3 - La società permissionaria è tenuta:
a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 639.000 (seicentotrentanovemila) oltre I.V.A. pari a L. 127.800 (centoventisettemila
ottocento) da introitare sul cap. n. 2120 del bilancio 1999 (acc. n. 368254/99)
nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila)
da introitare sul cap. 50 del bilancio 1999 - acc. n. 368255/99 i predetti
importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p.
n. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello, 165
- Torino;
b) a notificare prima dellinizio dei lavori copia del presente atto a
tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;
c) ad informare, ogni quattro mesi, lAmministrazione Regionale - Settore
Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali,
sullandamento dei lavori e risultati ottenuti;
d) a fornire ai funzionari del predetto settore regionale tutti i mezzi
necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici e le
informazioni che venissero richieste;
e) ad attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia, ivi compresi
il D.P.R. n. 128/59 e successive modificazioni e la L.R. n. 4/85 e alle
ulteriori prescrizioni che comunque venissero impartite dallAmministrazione
regionale.
Art. 4 - Laccordo del permesso minerario è vincolato allosservanza sia
del programma dei lavori (per quanto concerne la sola 1ª fase autorizzata
col presente atto) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/96.
Art. 5 - Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi ed è valido nei suoi riguardi tecnico-minerari, fatte
salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni.
Art. 6 - Leventuale trasformazione del permesso minerario in concessione
sarà vincolata a quanto dettato dalla L.R. 40/98 e dallart. 24 del D.L.vo
n. 152 dell11/5/99.
Art. 7 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il Direttore regionale
D.D. 17 dicembre 1999, n. 619
Luigi Momo