Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000
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Codice 21.7
L.R. 25/94 - Istanza 30/9/99 del Comune di Macugnaga richiedente un permesso
di ricerca per acque minerali in loc. Scheber del Comune di Macugnaga (Vb).
Accoglimento
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - Al Comune di Macugnaga (Vb) è accordato per anni due (a decorrere
dalla data desecutività del presente atto) il permesso di ricerca per
acque minerali denominato Scheber, interessante il territorio del Comune
di Macugnaga (Vb).
Art. 2 - Larea del permesso minerario ha una superficie di ettari 150,9
ed è individuata con linea di colore verde nella C.T.R. in scala 1:10000
allegata al presente atto per formarne parte integrante.
Art. 3 - LAmministrazione Comunale di Macugnaga è tenuta:
a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 679.500 (seicentosettantanovemila cinquecento) oltre IVA pari a L.
135.900 (centotrentacinquemila novecento) da introitare sul cap. 2120 del
bilancio 1999 (acc. n. 368252/99 nonchè la tassa di concessione regionale
pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50
del bilancio 1999 (acc. n. 368253/9) i predetti importi dovranno essere
effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107 intestato
a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino;
b) a notificare prima dellinizio dei lavori copia del presente atto a
tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca;
c) ad informare, ogni quattro mesi, lAmministrazione Regionale - Settore
Programmazione e Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Terme
sullandamento dei lavori e risultati ottenuti;
d) a fornire, ai funzionari del predetto Settore, tutti i mezzi necessari
al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni
che verranno richieste;
e) ad attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia, ivi compresi
il D.P.R. n. 128/59 e successive modificazioni e la L.R. n. 4/85 e alle
ulteriori prescrizioni che comunque venissero impartite dallAmministrazione
regionale.
Art. 4 - Il conferimento del permesso minerario è vincolato allosservanza
sia del programma dei lavori in allegato allistanza 30/9/99 che della
D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/1996.
Art. 5 - Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi ed è valido nei suoi riguardi tecnico-minerari, fatte
salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni.
Art. 6 - Leventuale trasformazione del permesso minerario in concessione
sarà vincolata a quanto dettato dalla L.R. 40/98 e dallart. 24 del D.L.vo
n. 152 dell11/5/99.
Art. 7 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il Direttore regionale
D.D. 17 dicembre 1999, n. 618
Luigi Momo