Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000

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Codice 21.7
D.D. 17 dicembre 1999, n. 618

L.R. 25/94 - Istanza 30/9/99 del Comune di Macugnaga richiedente un permesso di ricerca per acque minerali in loc. Scheber del Comune di Macugnaga (Vb). Accoglimento

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Al Comune di Macugnaga (Vb) è accordato per anni due (a decorrere dalla data d’esecutività del presente atto) il permesso di ricerca per acque minerali denominato “Scheber”, interessante il territorio del Comune di Macugnaga (Vb).

Art. 2 - L’area del permesso minerario ha una superficie di ettari 150,9 ed è individuata con linea di colore verde nella C.T.R. in scala 1:10000 allegata al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 3 - L’Amministrazione Comunale di Macugnaga è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 679.500 (seicentosettantanovemila cinquecento) oltre IVA pari a L. 135.900 (centotrentacinquemila novecento) da introitare sul cap. 2120 del bilancio 1999 (acc. n. 368252/99 nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 1999 (acc. n. 368253/9) i predetti importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino;

b) a notificare prima dell’inizio dei lavori copia del presente atto a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione e Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Terme sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire, ai funzionari del predetto Settore, tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che verranno richieste;

e) ad attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia, ivi compresi il D.P.R. n. 128/59 e successive modificazioni e la L.R. n. 4/85 e alle ulteriori prescrizioni che comunque venissero impartite dall’Amministrazione regionale.

Art. 4 - Il conferimento del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori in allegato all’istanza 30/9/99 che della D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/1996.

Art. 5 - Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei suoi riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni.

Art. 6 - L’eventuale trasformazione del permesso minerario in concessione sarà vincolata a quanto dettato dalla L.R. 40/98 e dall’art. 24 del D.L.vo n. 152 dell’11/5/99.

Art. 7 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Luigi Momo