Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000

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ANNUNCI

 

Provincia  di Novara

Statuto - Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 151 del 10 ottobre 1991, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 17 marzo 1994 e con deliberazione n. 10 del 14.2.2000

Sommario

Parte prima

Principi generali

Art. 1 Configurazione giuridica

Art. 2 Gonfalone, stemma e distintivo del Presidente della Provincia

Art. 3 Albo Pretorio

Art. 4 La Comunità Provinciale Novarese

Art. 5 Principi e funzioni fondamentali

Art. 6 Adesione ai principi dell’Ordinamento Europeo

Art. 7 Valorizzazione e sviluppo del territorio

Art. 8 Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali

Art. 9 Conferenza Permanente Provincia-Categorie Sociali

Art. 10 Principi ispiratori attività della Provincia

Art. 11 Programmazione

Art. 12 Circondari

Parte seconda

L’Organizzazione strutturale della provincia

Titolo I

Gli Organi

Capo I

Gli organi politico-amministrativi della Provincia

Art. 13 Organi politico-amministrativi

Sezione I

Il Consiglio Provinciale

Art. 14 Funzioni

Art. 15 Prima seduta di Consiglio e verifica delle linee programmatiche

Art. 16 I Consiglieri Provinciali

Art. 17 Presidenza del Consiglio

Art. 18 Competenze del Presidente del Consiglio

Art. 19 Gruppi Consiliari

Art. 20 Conferenza dei Capi Gruppo

Art. 21 Commissioni Consiliari

Art. 22 Commissione di Controllo e Garanzia

Art. 23 Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio Provinciale

Art. 24 Regolamento del Consiglio

Art. 25 Convocazione del Consiglio

Art. 26 Convocazione su richiesta dei Consiglieri

Art. 27 Validità delle proposte

Art. 28 Disciplina delle sedute

Art. 29 Votazioni

Art. 30 Partecipazione del Segretario Generale

Sezione II

La Giunta Provinciale

Art. 31 Composizione

Art. 32 Funzioni

Art. 33 Convocazione

Art. 34 Validità delle proposte

Art. 35 Disciplina delle sedute

Art. 36 Partecipazione del Segretario Generale

Sezione III

Il Presidente della Provincia

Art. 37 Funzioni di Organo responsabile dell’Amministrazione

Art. 38 Funzioni di Rappresentante della Provincia

Art. 39 Funzioni di Sovraintendenza

Art. 40 Vice Presidente della Provincia

Art. 41 Deleghe agli Assessori

Capo II

Gli organi di gestione

Art. 42 I Dirigenti

Art. 43 Incarichi Dirigenziali e di Alta specializzazione

Art. 44 Conferenza dei Dirigenti

Art. 45 Il Segretario Generale

Art. 46 Il Vice Segretario Generale

Capo III

Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 47 Competenze

Art. 48 Funzionamento

Titolo II

Organizzazione degli uffici e controllo di gestione e strategico

Capo I

Organizzazione degli uffici

Art. 49 Principi fondamentali

Art. 50 Il Personale

Art. 51 Il Regolamento di Organizzazione

Capo II

Controllo di gestione e strategico

Art. 52 Impostazione metodologica

Art. 53 Definizione degli obiettivi

Art. 54 Valutazione dei risultati

Art. 55 Sistema informativo di controllo

Art. 56 Controllo di Gestione e strategico

Capo III

L’Attività economico-sociale della provincia

Art. 57 Forme di gestione dei servizi pubblici provinciali

Art. 58 Gestione a mezzo di Società per Azioni e di Società a Responsabilità limitata

Art. 59 Adesione ed iniziative a carattere economico-sociale

Art. 60 Autonomia delle Aziende Speciali e delle Istituzioni

Art. 61 Ordinamento delle Istituzioni

Art. 62 Forme associative

Art. 63 Criteri per le nomine dei Rappresentanti della Provincia

Titolo III

La partecipazione popolare

Art. 64 Principi generali

Art. 65 La Commissione Provinciale per le pari opportunità

Art. 66 La Consulta Provinciale per l’Immigrazione

Art. 67 Il referendum

Art. 68 Istanze, petizioni e proposte

Art. 69 Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 70 Comunicazione dell’avvio del procedimento

Art. 71 Pubblicità degli atti

Art. 72 Il Difensore Civico

Parte III

Norme finali e transitorie

Art. 73 Approvazione dei regolamenti

Parte Prima
Principi Generale

Art. 1
Configurazione giuridica

1. La Provincia di Novara è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica Italiana, che ne determinano le funzioni, e nel rispetto delle norme fondamentali per la propria organizzazione stabilite dal presente Statuto.

2. Essa ha per capoluogo la città di Novara, nella quale ha la propria sede, sita in P.zza Matteotti, 1.

Art. 2
Gonfalone, Stemma e distintivo
del Presidente della Provincia

1. La Provincia di Novara ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma concesso con R.D. 5 settembre 1929; il loro uso e la loro concessione ad Enti od Associazioni operanti nel territorio provinciale e le relative modalità sono disciplinati da apposito regolamento. Lo stemma della Provincia è su fondo rosso e reca un’aquila d’oro coronata di tre stelle dello stesso colore ad ali spiegate, con rostro aperto ed incurvato e proteggente con l’artiglio sinistro la lettera N in verde, il tutto in uno scudo timbrato della corona di Provincia e portante sotto la punta una lista con le parole “Provincia di Novara”.

2. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portare a tracolla.

Art. 3
Albo Pretorio

Presso il Palazzo Provinciale è istituito apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione - prevista dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti - di atti e avvisi.

La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facile lettura.

3. La Provincia promuove la conoscenza dei propri principali atti, anche tramite appositi spazi individuati dalla Giunta Provinciale, nei Comuni superiori a diecimila abitanti.

Art. 4
La Comunità Provinciale Novarese

1. La comunità provinciale novarese è costituita da tutti i cittadini residenti nei comuni compresi nel territorio della provincia di Novara.

Art. 5
Principi e funzioni fondamentali

1. La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

2. La Provincia di Novara opera in conformità dei principi costituzionali ed in particolare considera il lavoro come elemento fondante della propria comunità.

3. La Provincia di Novara orienta in particolare la propria attività verso i seguenti principi e obiettivi:

a) in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace;

b) ispira la sua azione al principio della sussidiarietà;

c) tutela la parità di diritti, doveri ed opportunità tra tutti i cittadini, prevenendo ogni e qualsiasi forma di discriminazione;

d) riconosce la centralità della persona umana e della sua dignità; si impegna a valorizzare il ruolo della famiglia quale comunità primaria di relazioni interpersonali e di apertura sociale;

e) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione economica, sociale, culturale, territoriale e ambientale favorendo e sviluppando i rapporti di collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni e le Categorie sociali anche attraverso le varie forme associative nell’interesse della comunità;

f) favorisce la collaborazione e l’integrazione funzionale dei Comuni anche attraverso i circondari;

g) favorisce la partecipazione dei cittadini in forma singola o associata alle scelte politiche della comunità provinciale promuovendo le libere forme associative e cooperative;

h) garantisce la pubblicità dei suoi atti, l’informazione e l’accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini;

i) persegue un’attiva tutela e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, promuovendo interventi di conservazione del territorio con il coinvolgimento delle comunità locali;

l) favorisce e sviluppa modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

m) promuove il pluralismo culturale, salvaguarda e sostiene tutte le forme espressive proprie della cultura e della tradizione delle comunità del proprio territorio;

n) promuove la solidarietà verso le fasce più svantaggiate di coloro che vivono sul territorio provinciale;

o) promuove iniziative, in accordo e collaborazione con le Associazioni di categoria, Enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo sostenibile ed equilibrato dell’industria, del terziario avanzato, dell’artigianato qualificato, dell’agricoltura e delle attività turistiche;

p) promuove interventi atti a favorire la pratica sportiva e in particolare lo sport amatoriale e dilettantistico;

q) favorisce il turismo in ogni sua forma ed in particolare il turismo culturale, sociale e giovanile;

r) promuove politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei disabili, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche;

s) promuove il pluralismo associativo e riconosce il ruolo del volontariato, ne favorisce l’attività ed individua forme di sostegno e di collaborazione;

t) favorisce le condizioni per garantire l’effettiva pari opportunità tra uomo e donna nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;

u) persegue lo sviluppo e la salvaguardia dell’occupazione con un’attenzione particolare alla qualità del lavoro;

v) favorisce il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l’affermazione di tecniche di coltivazione del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti, rifiutando la coltivazione, l’allevamento ed il consumo di piante e animali geneticamente modificati;

w) favorisce e promuove iniziative di sostegno all’agricoltura, ed in particolare alle produzioni tipiche e di qualità;

x) promuove progetti articolati di interventi nell’ambito delle politiche giovanili e della terza età;

y) promuove la crescita professionale con iniziative anche nel settore scolastico e attraverso l’esercizio di attività di formazione professionale;

z) ritiene fondamentale il diritto alla salute dei cittadini; promuove ed attua nell’ambito socio-sanitario, ambientale, lavorativo le idonee iniziative, monitorando e verificando l’efficacia delle stesse, non solo per salvaguardare lo stato di salute, ma anche per espletare una apprezzabile e razionale opera di prevenzione.

Art. 6
Adesione ai principi dell’ordinamento europeo

1. La Provincia di Novara aderisce ai principi fondamentali dell’ordinamento europeo e si impegna ad operare per la loro attuazione, consapevole che il rafforzamento delle autonomie locali nei vari paesi europei rappresenta un importante contributo alla edificazione di una Europa unita, fondata sui valori della pace, della democrazia, della cooperazione, del decentramento del potere e della partecipazione.

Art. 7
Valorizzazione e sviluppo del territorio

1. La Provincia di Novara, consapevole del valore positivo che la salvaguardia delle differenze assume in un moderno processo unitario, valorizza e tutela i valori storici, tradizionali, culturali e ambientali del proprio territorio nel rispetto delle vocazioni socio-economiche in cui si articola, perseguendo il superamento degli squilibri esistenti, anche attraverso forme di organizzazione dirette ad un’equa distribuzione delle risorse economico-finanziarie.

2. Partecipa, secondo le proprie possibilità e competenze, ad ogni iniziativa diretta a favorire l’armonico sviluppo dell’intera comunità regionale, nazionale ed europea.

Art. 8
Conferenza permanente Provincia-Autonomie locali

1. La Provincia di Novara raccoglie e coordina le proposte avanzate da tutti i Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione economica, territoriale, sociale ed ambientale, da realizzarsi su vasta area e, quindi, in ambiti sovracomunali. Quale strumento di raccordo e confronto con gli Enti Locali la Provincia istituisce la “Conferenza permanente Provincia-Autonomie Locali” di cui fanno parte, oltre al Presidente della Provincia o suo delegato, tutti i Sindaci della Provincia e i Presidenti delle Comunità Montane, o loro delegati.

2. Essa è convocata periodicamente per discutere in forma consultiva:

a. le proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di indirizzo generale;

b. i pareri riguardanti la programmazione finanziaria annuale ed il piano regionale di sviluppo;

c. il piano territoriale di coordinamento e le sue varianti di carattere generale;

d. i piani di settore relativi all’intero territorio provinciale.

3. Alla Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali possono intervenire gli Assessori e i Consiglieri Provinciali.

4. Le deliberazioni su argomenti di competenza della Conferenza debbono essere assunte sentita la Conferenza stessa.

5. La determinazione di convocare la consulta è assunta dal Presidente della Provincia su richiesta della Giunta o della maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali o dei Membri della Conferenza;

6. Apposito regolamento disciplina l’organizzazione della “Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali”.

Art. 9
Conferenza permanente Provincia-Categorie sociali

1. La Provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate dalle Categorie Sociali nel perseguimento degli obiettivi sociali culturali ed economici.

2. A tal fine istituisce “La Conferenza Permanente Provincia-Categorie Sociali”.

3. Apposito regolamento disciplina l’organizzazione della “Conferenza permanente Provincia - Categorie Sociali”.

Art. 10
Principi ispiratori attività della provincia

La Provincia di Novara, nell’esercizio delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, ispira l’etica della sua azione ai principi di efficacia, efficienza, equità, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità e trasparenza, favorendo la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e decisioni ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonché gli strumenti a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione.

Art. 11
Programmazione

Per la definizione degli obiettivi della propria azione e la realizzazione delle finalità di promozione dello sviluppo della comunità provinciale, la Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione come criteri ordinatori della propria attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale che concorre a determinare, di concerto con le altre Province e con i Comuni di cui raccoglie e coordina le proposte, e ad attuare attraverso propri programmi pluriennali, piani settoriali e con l’adozione del piano territoriale di coordinamento.

Il metodo e gli strumenti della programmazione, oltreché l’istituzione delle consulte di riferimento, vengono definiti e disciplinati in un apposito regolamento.

Art. 12
Circondari

1. La Provincia di Novara, al fine di migliorare l’organizzazione dei propri uffici, avvicinare l’erogazione dei servizi ai cittadini favorendone la partecipazione, ed agevolare la collaborazione con gli Enti locali, promuove la suddivisione del proprio territorio in circondari.

2. Il Consiglio provinciale, tenuto conto delle vocazioni socioeconomiche e delle omogeneità territoriali, individua, sentite le amministrazioni locali, i comuni appartenenti a ciascun circondario di cui disciplina il funzionamento in apposito regolamento.

3. Il Presidente del circondario viene nominato dall’Assemblea dei Sindaci, a maggioranza assoluta dei votanti.

Parte Seconda
L’Organizzazione strutturale della Provincia

Titolo I
Gli Organi

Capo I
Gli organi politico-amministrativi della provincia

Art. 13
Organi politico-amministrativi

1. Sono Organi politico - amministrativi della Provincia: Il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Provincia.

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Provincia di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze, poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente.

3. L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione della carica per altra causa degli Organi politico-amministrativi della Provincia o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalla Legge e dalle norme del presente Statuto.

4. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate per iscritto al Consiglio e, per esso, al suo Presidente od a chi legalmente lo sostituisce; le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Presidente della Provincia o a chi legalmente lo sostituisce.

5. Per Consigliere anziano si intende, a tutti gli effetti, il Consigliere più anziano d’età.

6. Le riunioni degli Organi politico-amministrativi della Provincia si tengono di norma presso la sede dell’Ente, nella città di Novara; le riunioni tenute in altre località sono da considerarsi valide purché nella loro convocazione sia stata chiaramente indicata la diversa sede di riunione.

Sezione I
Il Consiglio Provinciale

Art. 14
Funzioni

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio in particolare:

rappresenta l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione;

esprime l’indirizzo della Provincia nel caso di procedure di consultazione obbligatoria e di procedure di intesa previste dalla Legge per l’adozione di atti, da parte di Amministrazioni pubbliche, che possano comportare l’adozione o la modifica di atti di competenza del Consiglio provinciale;

approva ordini del giorno di indirizzo e/o di valutazione sull’operato della Giunta provinciale, del Presidente della Provincia, sull’attività delle istituzioni, delle aziende speciali e degli Enti dipendenti dalla Provincia e sull’operato dei rappresentanti della Provincia in Enti e Società;

definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti per Legge;

conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa;

Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 15
Prima seduta di consiglio
e verifica delle linee programmatiche

1. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione il Presidente della Provincia convoca il Consiglio provinciale per la prima seduta che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano per la convalida dei Consiglieri eletti e per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta.

3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che lo segue secondo l’ordine di anzianità stabilito dall’art. 13 dello Statuto.

4. Entro il termine di venti giorni dalla data del suo insediamento, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Eventuali successivi adeguamenti delle stesse sono disciplinati dal Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari. La verifica di attuazione di tali linee da parte del Presidente e dei relativi Assessori è disciplinata dal Regolamento.

Art. 16
I Consiglieri provinciali

I Consiglieri provinciali rappresentano l’intera comunità provinciale. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.

I Consiglieri Provinciali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio provinciale, presso il quale recapitare eventuali atti di notifica. Per assicurare la massima trasparenza dovranno inoltre comunicare i redditi posseduti all’inizio del mandato e le relative variazioni annuali.

I Consiglieri Provinciali hanno libero accesso a tutti gli uffici della Provincia, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del loro mandato, ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti, anche interni, e dei provvedimenti della Provincia e delle istituzioni e aziende da essa dipendenti.

5. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità ed i poteri di esercizio dell’attività ispettiva e delle commissioni d’indagine consiliare di cui all’art. 19 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

6. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 17
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto dall’Assemblea o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano o da chi lo segue in ordine di anzianità.

2. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio sono eletti dal Consiglio Provinciale nel proprio seno a scrutinio segreto, con votazioni separate, nella prima seduta dopo l’elezione del Consiglio stesso, presieduta dal Consigliere anziano, subito dopo la convalida degli eletti, o nella seduta immediatamente successiva alla vacanza per qualsiasi motivo dell’ufficio.

3. L’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio avviene con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

Se dopo due votazioni nessuno ottiene tale maggioranza, si procede nella stessa seduta alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed è proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

4. La proposta di revoca del Presidente del Consiglio può essere inoltrata su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Essa viene presentata al Segretario Generale che la trasmette al Vice Presidente, il quale è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. La proposta di revoca è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Art. 18
Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale, stabilisce l’ordine del giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone l’ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;

b) convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo, assicurando agli stessi un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre al Consiglio;

c) fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia;

d) ha l’obbligo di iscrivere all’ordine del giorno le proposte presentate dal Presidente della Provincia e dalla Giunta e dai singoli Consiglieri;

e) insedia le Commissioni consiliari permanenti e ne coordina l’attività in relazione ai lavori del Consiglio;

f) è tenuto a riunire il Consiglio, entro venti giorni, quando lo richieda il Presidente o un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;

g) autorizza le trasferte dei Consiglieri, nei limiti degli stanziamenti previsti a bilancio;

h) non può presiedere le adunanze di Consiglio convocate per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono presiedute dal Vice Presidente e, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere Anziano.

2. Al Presidente del Consiglio è attribuita un’indennità entro i limiti stabiliti dalla Legge.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri provinciali possono riunirsi in gruppi, secondo quanto disposto dal Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.

2. Per costituire un gruppo consiliare occorre che i Consiglieri provinciali, quando non siano più di uno, rappresentino un partito o raggruppamento che abbia presentato una propria lista nelle elezioni provinciali. I Consiglieri possono costituire un gruppo misto. Non può essere costituito più di un gruppo misto.

3. La Provincia assicura a ogni gruppo consiliare la disponibilità dei mezzi, dei locali e del personale atta a garantire le condizioni necessarie per poter svolgere nel miglior modo possibile i suoi scopi istituzionali, compresa la possibilità di intrattenere rapporti con il pubblico e di svolgere riunioni.

4. Le spese relative ai gruppi consiliari vengono stanziate in appositi capitoli di bilancio.

Art. 20
Conferenza dei capigruppo

1. I Capigruppo consiliari costituiscono la Conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, con le prerogative e le funzioni stabilite dal Regolamento del Consiglio e dal presente Statuto.

2. Il Presidente della Provincia partecipa direttamente, o a mezzo del Vicepresidente o di altro Assessore appositamente delegato, alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 21
Commissioni consiliari

Ai fini del processo di programmazione e delle altre funzioni di legge, il Consiglio Provinciale si organizza in commissioni di lavoro con funzioni di proposta e di controllo.

I Capigruppo possono partecipare, anche delegando appositamente in loro vece un altro Consigliere appartenente al proprio gruppo, alle riunioni di tutte le Commissioni consiliari, venendo considerati a tutti gli effetti membri delle stesse ad esclusione del diritto di voto.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati possono essere istituite, su materie di interesse provinciale, Commissioni speciali, Commissioni di indagine o d’inchiesta e Commissioni consultive. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

Art. 22
Commissione di controllo e garanzia

1. Il Consiglio Provinciale istituisce la Commissione di controllo e garanzia allo scopo di valutare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di attuazione dei programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico.

2. La Commissione di Controllo e Garanzia è composta in proporzione alla consistenza numerica delle forze politiche rappresentate in Consiglio Provinciale. Il numero dei suoi membri è determinato in modo da garantire in ogni caso la presenza di tutti i gruppi consiliari.

3. Il Presidente della Commissione di Controllo e di Garanzia viene eletto dai Componenti della Commissione stessa tra i membri dell’opposizione con voto palese.

4. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento della Commissione di Controllo e Garanzia.

Art. 23
Commissione speciale delle donne elette
nel Consiglio Provinciale

1. E’ istituita la Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio Provinciale, la quale ha compiti di proposta e di controllo sull’attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione. Detta Commissione è equiparata alle Commissioni consiliari permanenti ai fini giuridici ed economici.

Art. 24
Regolamento del consiglio

1. Un apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta, prevede il funzionamento e disciplina l’organizzazione dei lavori del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari di cui determina i poteri, le aree funzionali di competenza, e stabilisce le forme di pubblicità dei lavori.

2. Il regolamento detta altresì le modalità di assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni permanenti nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dalla Legge.

Art. 25
Convocazione del consiglio

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio su iniziativa propria od a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia o del Presidente della Provincia, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2. L’avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l’ora d’inizio della seduta, con l’elenco degli oggetti iscritti all’ordine del giorno, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza al Presidente della Provincia, ai Consiglieri, agli Assessori, ai Revisori dei Conti ed al Prefetto.

3. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l’avviso, con il relativo elenco, sia consegnato almeno 24 ore prima; entro lo stesso termine possono essere aggiunti altri oggetti a quelli inseriti nell’ordine del giorno.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3), la maggioranza dei Consiglieri presenti può però richiedere che ogni deliberazione venga differita al giorno seguente.

5. L’avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno. Sempre ed esclusivamente a tale scopo, il Presidente del Consiglio, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l’aggiornamento dei lavori ad altra seduta, con l’intervallo di almeno 24 ore; in questo caso la comunicazione del Presidente del Consiglio vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l’avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti, anche a mezzo telegramma.

6. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l’avviso di convocazione, con l’allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato, a cura del Segretario Generale, all’Albo Pretorio della Provincia per rimanervi fino all’ultimo giorno di riunione del Consiglio, ed avere adeguate forme di pubblicità specificate nel regolamento, quali pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali e trasmissione agli Organi di stampa e comunicazione locale.

7. Improvvisi rinvii o revoche di convocazione del Consiglio Provinciale devono essere tempestivamente comunicati a tutti i Consiglieri in forma scritta, anche con telegramma.

Art. 26
Convocazione su richiesta dei consiglieri

1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia o del Presidente della Provincia, per essere considerata valida, deve contenere l’indicazione dell’oggetto degli argomenti di cui si chiede l’iscrizione all’ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all’art. 32 della Legge n. 142/90.

2. Il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri o del Presidente della Provincia presso la segreteria della Provincia.

Art. 27
Validità delle proposte

1. Non può essere iscritta all’ordine del giorno del Consiglio alcuna proposta di deliberazione, il cui oggetto non rientri tra quelli attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto al Consiglio stesso, sulla quale non siano stati preventivamente espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione d’entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Per la proposta di elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, nonchè per la mozione di sfiducia nei loro confronti, i pareri si limitano alla verifica dell’osservanza delle procedure previste e della regolarità formale delle proposte stesse.

3. I pareri e le attestazioni non sono richiesti per gli atti di contenuto esclusivamente politico, di natura confermativa o riproduttiva di altri atti, o privi di contenuto dispositivo.

4. I pareri e le attestazioni non sono parimenti richiesti sulle modifiche inserite nel corso della discussione in Consiglio all’originario testo delle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno; in caso di loro approvazione, l’intera responsabilità delle modifiche apportate al testo originario e le relative conseguenze sull’intero atto sono poste ad esclusivo carico del Consiglio.

Art. 28
Disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia, senza computare il Presidente della Provincia.

2. Il Presidente del Consiglio, o chi lo sostituisce a norma di Statuto, è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

3. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all’ordine del giorno dei lavori; il regolamento può prevedere i casi eccezionali in cui sia consentito fare comunicazioni o trattare argomenti non iscritti all’ordine del giorno, con esclusione comunque di votazioni su proposte di deliberazione.

4. Il Consiglio non può in ogni caso deliberare nè trattare alcun altro argomento prima di procedere agli adempimenti connessi alla surrogazione o alla temporanea sostituzione dei propri Componenti ed alla elezione o sostituzione del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, eccetto quello relativo alla convalida dei Consiglieri eletti.

Art. 29
Votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ad esclusione di quella per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio. In sede di Regolamento possono essere disciplinate le ipotesi di votazione a scrutinio segreto.

2. Le deliberazioni, le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla Legge o dallo Statuto.

3. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero di Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.

5. Qualora nelle nomine espressamente riservate dalla legge alla competenza del Consiglio Provinciale debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell’ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi Capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

6. Per le nomine in cui sia prevista l’elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

7. Le sole deliberazioni riguardanti l’approvazione dei regolamenti, dei bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, la partecipazione a società e consorzi, la costituzione di aziende e istituzioni, l’istituzione di circondari, l’indizione di referendum ed il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie, vengono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

8. Il risultato delle votazioni è riconosciuto e proclamato dal Presidente del Consiglio assistito, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, da tre Consiglieri scrutatori da lui preventivamente designati.

9. Per ciascuna votazione effettuata deve risultare a verbale il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli alla proposta e di quelli contrari, degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, i voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

Art. 30
Partecipazione del segretario generale

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio e può prendervi la parola esclusivamente su questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo in ogni caso il suo diritto di far risultare a verbale il proprio parere al riguardo.

2. Il Segretario Generale dirige e coordina, sotto la sua responsabilità, i procedimenti di redazione del processo verbale della seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente.

3. Nel processo verbale debbono essere inseriti i testi integrali delle deliberazioni, delle mozioni, degli ordini del giorno e di tutti i documenti in genere che siano stati approvati dal Consiglio e inoltre i punti principali della discussione.

4. Il Regolamento stabilisce le modalità per l’approvazione del verbale e per l’inserimento delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.

Sezione II
La Giunta Provinciale

Art. 31
Composizione

1. La Giunta Provinciale di Novara è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero massimo non superiore a dieci Assessori fra cui il Vicepresidente della Provincia, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere Provinciale.

2. Ai fini della nomina degli Assessori, il Presidente della Provincia considera l’esigenza di promuovere un giusto equilibrio tra i sessi in funzione della piena realizzazione del principio delle pari opportunità.

3. L’anzianità degli Assessori, dopo il Vicepresidente della Provincia, è determinata dall’anzianità nella carica e, a parità di questa, dall’ordine in cui sono elencati nel provvedimento di nomina degli stessi da parte del Presidente della Provincia.

4. Gli Assessori hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, solo sugli argomenti di propria competenza o per fatti personali.

5. Hanno altresì facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle Commissioni stesse.

Art. 32
Funzioni

1. Spetta alla Giunta Provinciale di collaborare con il Presidente della Provincia nell’amministrazione dell’Ente compiendo tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla Legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalla Legge e dal presente Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario Generale e dei Funzionari dirigenti.

2. La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge nei suoi confronti attività propositiva e d’impulso, e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative stabilite dalla Legge e dalle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti, spetta in particolare alla Giunta di provvedere:

a) alla determinazione di indirizzi e criteri ai quali devono attenersi i Dirigenti, nell’esplicazione dell’attività amministrativa e contrattuale di loro competenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

b) alla nomina dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori;

c) alla deliberazione di un programma annuale delle assunzioni di Dipendenti della Provincia, nonchè alle relative modifiche;

d) alla verifica e alla valutazione dell’attività dei Dirigenti;

e) al conferimento di incarichi professionali, compresi quelli dipendenti dall’attuazione di atti fondamentali d’indirizzo approvati dal Consiglio Provinciale, fatte salve le competenze del Presidente;

f) ai provvedimenti necessari per la costituzione in giudizio della Provincia, fatte salve le competenze del Presidente;

g) alla determinazione di tariffe, canoni, aliquote di tributi locali, ferme restando le competenze del Consiglio;

h) all’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio stesso.

i) all’approvazione dei progetti, dei programmi esecutivi e di tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi provinciali;

l) alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone, secondo quanto disciplinato dal Regolamento consiliare;

m) a disporre l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

n) a fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum, nonchè a costituire l’Ufficio provinciale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

o) all’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;

p) alla decisione in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra Organi gestionali dell’Ente;

q) all’approvazione del Piano Economico di Gestione secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità;

4. La Giunta adotta, nei casi d’urgenza, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, alla ratifica del Consiglio. In caso di scadenza del predetto termine o di diniego della ratifica da parte del Consiglio, la Giunta stessa od il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni decadute o non ratificate.

Art. 33
Convocazione

La convocazione della Giunta è disposta dal Presidente della Provincia, o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci, e non è soggetta a particolari formalità, purchè l’avviso sia stato tempestivamente rivolto a tutti i suoi Componenti con mezzi adeguati e compatibilmente con le circostanze.

L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente della Provincia o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci.

Art. 34
Validità delle proposte

1. Non può essere iscritta all’ordine del giorno della Giunta alcuna proposta di deliberazione sulla quale non siano stati preventivamente espressi i pareri e le attestazioni previste dalla Legge.

2. Il parere negativo espresso dai soggetti competenti al rilascio non impedisce l’adozione della deliberazione, ma esime i soggetti stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 35
Disciplina delle sedute

1. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Presidente della Provincia, o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci, che ne dirige e coordina lo svolgimento, assicurando l’unitarietà dell’indirizzo politico - amministrativo e la collegialità delle decisioni.

2. Le sedute della Giunta provinciale non sono pubbliche e sono valide con l’intervento di almeno la metà più uno dei Componenti, comprendendo nel numero anche il Presidente della Provincia.

3. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti.

4. In caso d’urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

Art. 36
Partecipazione del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta e ne redige il relativo verbale che viene da lui sottoscritto unitamente al Presidente della Provincia.

2. Il verbale consiste nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, con l’indicazione per ciascuna dei nominativi dei presenti, dei voti resi pro e contro la proposta e degli astenuti.

3. La mancata indicazione delle modalità di votazione non preclude la validità dell’atto, che si intende approvato all’unanimità dei presenti e nelle forme prescritte.

4. I componenti della Giunta hanno in ogni caso il diritto di far inserire, a richiesta, nel testo della deliberazione, loro particolari dichiarazioni o le motivazioni del voto espresso.

5. Il Segretario Generale partecipa alle sedute senza diritto di voto, ma con facoltà di far inserire nel testo delle deliberazioni sue eventuali dichiarazioni limitatamente alle questioni di legalità dell’azione amministrativa.

6. Il verbale può contenere un’appendice in cui vengono succintamente riportate le disposizioni interne e le decisioni di carattere non deliberativo assunte nel corso della seduta e di cui la Giunta abbia disposto di fare menzione nel verbale stesso.

7. La comunicazione ai Capigruppo consiliari delle deliberazioni di competenza della Giunta Provinciale e delle determine dirigenziali viene effettuata mediante l’invio ad essi di un elenco riportante gli estremi e l’oggetto delle stesse, fatto salvo il diritto dei Capigruppo di ottenere l’immediata trasmissione di una copia integrale dei singoli provvedimenti dietro semplice richiesta alla Segreteria Generale.

Sezione III
Il Presidente della Provincia

Art. 37
Funzioni di organo responsabile
dell’Amministrazione

1. Il Presidente della Provincia, quale Organo responsabile dell’Amministrazione, assicura il carattere unitario della direzione politico - amministrativa della Provincia coordinando l’attività dei singoli Assessori.

2. Nell’esercizio delle suddette funzioni, oltre a convocare e presiedere le riunioni della Giunta, il Presidente della Provincia provvede in particolare a:

a) presentare e illustrare al Consiglio, ai sensi dell’art. 15 del presente Statuto, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nonchè la relazione annuale sull’attività dell’amministrazione e la relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio e la relazione allegata al conto consuntivo quando non ne ha delegato il compito, in tutto o in parte, ad altri Componenti della Giunta;

b) intrattenere, secondo le modalità fissate nel presente Statuto e nell’apposito Regolamento, i rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti, salvo espressa delega ad uno o più Assessori;

c) promuovere la conclusione di accordi di programma secondo quanto previsto dalla Legge;

d) rilasciare pubbliche dichiarazioni in ordine all’attività e agli indirizzi generali politico - amministrativi dell’Ente;

e) disporre la revoca dei singoli Assessori, con proprio decreto motivato, fornendo successiva comunicazione al Consiglio stesso;

f) disporre con proprio decreto, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini previsti dalla Legge, la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni;

g) nominare e revocare il Segretario Generale ed eventualmente il Direttore Generale, nonchè i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge e nell’osservanza delle procedure e dei metodi definiti dagli appositi Regolamenti;

h) indire referendum;

i) ricevere le interrogazioni e le interpellanze Consiliari, eventualmente assegnandole - d’accordo con il Presidente del Consiglio - agli Assessori competenti;

l) autorizzare le trasferte degli Assessori Provinciali;

m) attribuire e definire incarichi di collaborazione esterna, sentita la Giunta e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti.

Art. 38
Funzioni di rappresentante della provincia

1. Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia nelle sedi politico - amministrative e nei rapporti pubblici e privati che riguardano l’Ente, firmando gli atti nell’interesse dell’Amministrazione, salvo espressa delega ad altri Amministratori o Funzionari e con esclusione di quelli attribuiti ai Dirigenti dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Spetta in particolare al Presidente della Provincia:

a) rappresentare la Provincia in giudizio;

b) presiedere, salvo espressa delega, gli Enti, gli Organismi e le Commissioni che la Legge o gli ordinamenti che vi si riferiscono, attribuiscono alle sue competenze;

c) rappresentare, salvo espressa delega, la Provincia nelle Associazioni fra soggetti pubblici ed anche privati, purchè legalmente costituite e riconosciute, nonchè in Comitati che svolgano iniziative e perseguano scopi in aderenza agli interessi dell’Amministrazione, quando la partecipazione della Provincia non sia diversamente disciplinata dalla Legge o dagli ordinamenti o Statuti dei singoli Enti;

d) stipulare le convenzioni e sottoscrivere le obbligazioni in genere che impegnino la Provincia, con esclusione dei contratti riservati ai dirigenti, secondo quanto previsto dalle norme di Legge.

Art. 39
Funzioni di sovraintendenza

1. Al Presidente della Provincia è attribuita, a norma di Legge, la sovraintendenza al funzionamento dei Servizi e degli Uffici provinciali nonchè all’esecuzione degli atti.

Nell’esercizio di tali funzioni il Presidente della Provincia, provvede in particolare:

a) a promuovere ed assumere, d’intesa con gli Assessori interessati, iniziative atte ad assicurare che gli Uffici ed i Servizi svolgano la loro attività per la realizzazione del Piano Economico di Gestione approvato dalla Giunta Provinciale;

b) ad emanare a tutti i settori d’attività dell’Ente, attraverso circolari od ordini di servizio controfirmati dal Segretario Generale, direttive ed indicazioni a carattere generale per la concreta attuazione dei Piani Economici di Gestione.

Art. 40
Vice Presidente della Provincia

1. Al Vice Presidente della Provincia competono le funzioni di sostituzione del Presidente della Provincia in tutti i casi previsti dalla Legge.

2. Al Vice Presidente della Provincia spetta l’indennità di carica entro i limiti massimi previsti dalla Legge.

Art. 41
Deleghe agli Assessori

1. Il Presidente della Provincia, nell’ambito delle proprie competenze, assegna con proprio decreto ai singoli Assessori, ivi compreso il Vice Presidente, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

2. Le deleghe conferiscono agli Assessori, nell’ambito della loro attribuzione e per le materie in esse contemplate, le stesse competenze originarie del Presidente, ivi compresi i poteri di indirizzo e controllo sull’attività degli Uffici e Servizi che operano nei settori riguardanti le materie delegate.

3. Le deleghe sono sempre modificabili o revocabili.

4. Dell’attribuzione delle deleghe e delle loro eventuali modifiche o revoche viene data comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima adunanza successiva all’emissione del relativo decreto presidenziale.

5. Gli Assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le materie loro delegate e partecipano alle Commissioni consiliari, su iniziativa propria o dietro richiesta, per la trattazione degli argomenti di propria competenza.

6. Il Presidente della Provincia, oltre alle deleghe a carattere generale di cui ai commi precedenti, può con apposito atto delegare ai vari Assessori l’adozione e la sottoscrizione di atti o provvedimenti particolari di rilevanza esterna.

Capo II
Gli Organi di gestione

Art. 42
I Dirigenti

1. Il funzionamento degli Uffici si basa sul principio della distinzione tra ruoli di governo politico ed economico, che competono agli Organi elettivi, e quelli di direzione gestionale, spettanti ai Dirigenti.

2. Agli Organi elettivi compete in particolare la funzione propulsiva relativa all’inizio di procedimenti a carattere discrezionale, ferma restando l’esclusiva competenza dei Dirigenti di determinare, sotto la loro responsabilità e nel rispetto dei programmi e delle indicazioni fissate dall’Amministrazione, i metodi operativi necessari per l’attuazione dei provvedimenti adottati dagli Organi stessi; sono altresì esclusivamente attribuite ai Dirigenti le competenze gestionali relative all’attuazione di procedimenti che scaturiscono direttamente da norme di Legge, di Statuto, di Regolamento o da atti deliberativi efficaci ad ogni effetto.

3. I Dirigenti sono responsabili del funzionamento delle strutture loro affidate e dell’assolvimento delle relative funzioni, nell’ambito degli incarichi e delle funzioni stesse; la responsabilità dirigenziale è riferita all’attuazione degli indirizzi strategici stabiliti nei programmi di attività ed è specificata in termini di risultati di efficienza e di efficacia, qualitativa e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.

4. Ai Dipendenti in possesso della qualifica contrattuale di Dirigente non compete necessariamente la direzione di strutture, essendo gli stessi destinabili ad altri compiti purchè compatibili con il livello di qualificazione professionale posseduto.

5. L’affidamento degli incarichi di direzione e di Responsabilità di Uffici tiene conto sia dei titoli formali sia delle effettive capacità gestionali dimostrate e dei risultati conseguiti.

6. Il Regolamento disciplina i criteri di affidamento e le modalità di esercizio da parte dei Dirigenti delle incombenze relative alla presidenza delle commissioni di gara e di concorso, alla responsabilità sulle procedure d’appalto e di concorso, ed alla stipulazione dei contratti, loro attribuite dalla Legge.

Art. 43
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Provinciale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge, e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di Personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i Dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta provinciale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a Personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di Legge.

Art. 44
Conferenza dei dirigenti

1. E’ costituita presso la Provincia di Novara la Conferenza dei Dirigenti, organismo ausiliario consultivo interno con compiti di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intrasettoriale sia dei processi formativi dei programmi secondo gli indirizzi dell’Ente, sia delle relative proposte definitive, al fine di valutarne le condizioni di effettiva realizzabilità e la loro rispondenza agli obiettivi programmati.

2. La Conferenza, nella sua composizione normale, è costituita da tutti i Dirigenti di Settore e dal Vice Segretario Generale, che ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori, secondo le modalità contenute nel Regolamento, che disciplina altresì l’organizzazione interna dei lavori della Conferenza, ne determina le competenze ed i casi in cui ne sia richiesto il parere.

Art. 45
Il Segretario Generale

1. Oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto, spetta al Segretario Generale la sintesi ed il coordinamento delle attività di gestione amministrativa affidate agli Uffici e Servizi provinciali, allo scopo di assicurare la conformità agli indirizzi posti dagli organi di governo.

2. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività, nel rispetto delle specifiche competenze di direzione degli Uffici e Servizi e di gestione loro riconosciute dalla Legge, promuovendo, se del caso, indagini e verifiche volte ad accertare sia la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai Dirigenti stessi, sia l’efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell’Ente;

b) interviene nei casi di accertata inerzia, inefficienza o inefficacia dell’attività svolta dai Dirigenti o dal Personale assegnato agli Uffici o Servizi da loro diretti, adottando i provvedimenti necessari, ivi compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli atti di competenza dei Dirigenti, riferendone al Presidente della Provincia.

c) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti connessi all’istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni svolti dai Settori e dai Servizi competenti, secondo le modalità contenute del Regolamento.

d) cura la raccolta e la conservazione dei verbali della Giunta e del Consiglio e provvede agli adempimenti relativi alla pubblicazione, sottoposizione al controllo ed esecutività delle deliberazioni.

e) roga i contratti nell’interesse dell’Amministrazione provinciale secondo le vigenti disposizioni di Legge che ad essi ineriscono ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

f) provvede ai trasferimenti intersettoriali del Personale, sentita la Conferenza dei Dirigenti, ove non sia stato nominato il Direttore Generale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni a lui attribuite, ed in particolare per gli adempimenti connessi alla fase istruttoria ed alla successiva fase di esecuzione delle deliberazioni, il Segretario Generale si avvale di un apposito Servizio di segreteria, su cui esercita la propria supervisione rimanendone affidata la direzione operativa al Vice Segretario Generale.

Art. 46
Il Vice Segretario Generale

1. La Provincia di Novara ha un proprio Vice Segretario Generale a cui sono attribuite, a norma di Legge, le funzioni vicarie del Segretario Generale.

2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di sua assenza e impedimento, o di vacanza del posto sino alla nomina del successore nella titolarità della sede.

3. Nell’espletamento delle funzioni vicarie il Vice Segretario Generale esercita automaticamente tutti i poteri rientranti nella sfera di attribuzione dell’Ufficio di Segretario Generale, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione o di successiva convalida.

4. Nell’esercizio delle funzioni ausiliarie egli compie validamente tutti gli atti di competenza del Segretario Generale sulla base degli accordi con lui intercorsi in ordine alla suddivisione delle incombenze dell’ufficio e nel rispetto delle direttive dallo stesso impartitegli.

5. Al Vice Segretario Generale è attribuita la direzione operativa dei Servizi e degli Uffici di Segreteria posti al di fuori dei settori dell’Ente, costituiti in area funzionale, sotto la supervisione del Segretario Generale; per l’esercizio di tali specifiche funzioni egli viene equiparato ai Dirigenti di massimo livello della Provincia.

6. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, la Giunta Provinciale può attribuire l’incarico delle funzioni di Vice Segretario Generale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dell’Ufficio di segreteria, ad uno dei Dirigenti di Settore in possesso dei requisiti per l’accesso al posto, avuto riguardo, nel limite del possibile, all’anzianità di servizio, l’incarico non dà diritto ad alcuna particolare indennità.

Capo III
Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 47
Competenze

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è Organo della Provincia, equiordinato agli Organi istituzionali e finalizzato a tutelare gli interessi pubblici dell’Ente e della collettività amministrata.

2. Il Collegio dei Revisori, in conformità alla Legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, svolge compiti:

a) di controllo amministrativo inteso come collaborazione nelle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio provinciale;

b) di vigilanza sulla regolarità amministrativa ed economico - finanziaria, previo esame accertativo dell’ordinamento contabile mediante periodiche verifiche;

c) di consulenza e di referto, mediante pareri in ordine alla congruità tra obiettivi stabiliti e risorse allocate, all’efficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali e organizzativi dell’Ente, con l’obbligo di redigere la relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare per l’approvazione del rendiconto.

3. Per lo svolgimento delle funzioni demandate al Collegio e specificate nel regolamento di contabilità, ciascun Revisore:

a) ha il diritto-dovere di accedere agli atti e documenti dell’Ente, previa comunicazione al Dirigente del Settore interessato;

b) ha il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari, partecipandovi obbligatoriamente quando vengano esaminati ed approvati il bilancio di previsione ed i relativi assestamenti, il rendiconto, la rideterminazione dei residui ed il controllo di gestione, e con facoltà di parola, su autorizzazione del Presidente, ma senza diritto di voto.

Art. 48
Funzionamento

1. L’esercizio delle funzioni dei Revisori dei Conti è svolto di norma collegialmente, previa formale convocazione del suo Presidente, anche su richiesta di un singolo Revisore.

2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non interviene, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del Collegio regolarmente convocate, impedendone lo svolgimento, decade dall’ufficio, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

3. I Revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni, conformando la loro azione ai principi della deontologia professionale ed al rispetto delle Leggi vigenti in materia.

4. In caso di inadempienza ai propri doveri i Revisori sono revocati, con le modalità stabilite dal Regolamento.

5. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d’ufficio.

6. Il compenso ai Revisori è previsto in conformità alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Titolo II
Organizzazione degli Uffici e
controllo di gestione e strategico

Capo I
Organizzazione degli uffici

Art. 49
Principi fondamentali

1. L’organizzazione amministrativa della Provincia si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza ed è funzionalmente strutturata e gestita in modo da assicurare la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.

Art. 50
Il Personale

1. Il Personale dipendente dell’Amministrazione provinciale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell’Ente secondo criteri di funzionalità e di flessibilità operativa.

2. La Provincia, considerando il lavoro del proprio Personale risorsa essenziale per la prestazione del servizio pubblico alla collettività, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità, riconosce nel confronto con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori uno strumento indispensabile di verifica del processo di adeguamento dell’organizzazione.

Art. 51
Il Regolamento di organizzazione

1. Il Regolamento di Organizzazione, nel rispetto della Legge e in attuazione dei principi stabiliti nel presente Statuto, definisce l’assetto organizzativo dell’Ente e i meccanismi fondamentali per il suo funzionamento, ispirandosi ai principi di funzionalità, flessibilità e democrazia organizzativa.

2. In particolare il Regolamento di Organizzazione stabilisce:

a) la configurazione della struttura organizzativa dell’Ente;

b) le modalità e i criteri per la sua revisione;

c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;

d) i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi incentivanti la produttività del personale;

e) i criteri e le modalità per la definizione dei meccanismi organizzativi di coordinamento, controllo, valutazione;

f) i criteri per l’assegnazione degli incarichi di direzione, che sono in ogni caso revocabili e temporanei.

3. I giudizi in ordine agli incarichi di cui alla lett. f) del precedente 2º comma, avvengono secondo oggettive valutazioni in ordine al raggiungimento degli obiettivi dei programmi di attività ed alla sinergica cooperazione al miglioramento degli stessi.

Capo II
Controllo di gestione e strategico

Art. 52
Impostazione metodologica

1. La Provincia di Novara persegue le proprie finalità adottando il metodo della programmazione ed i relativi strumenti.

2. Programmazione degli obiettivi e verifica dei risultati, intermedi e finali, costituiscono due aspetti interrelati del processo direzionale che, nella sua unitarietà, configura il contenuto del controllo di gestione.

3. Finalità fondamentali del controllo di gestione sono previste da apposito Regolamento.

Art. 53
Definizione degli obiettivi

1. La definizione degli obiettivi perseguiti dai Settori è la specificazione in termini gestionali delle finalità politiche espresse dagli Organi dell’Amministrazione.

2. Gli obiettivi gestionali assegnati ai Settori vengono adottati dalla Giunta, sentiti i Dirigenti interessati in ordine alla realizzabilità degli stessi e alle effettive condizioni organizzative e gestionali dei Settori.

3. Gli obiettivi assegnati ai Settori devono essere misurabili.

Art. 54
Valutazione dei risultati

1. La rilevazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati avviene alla fine di ogni esercizio e periodicamente secondo intervalli temporali stabiliti nel Regolamento di Organizzazione in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività gestite nei diversi Settori, ferma restando la possibilità da parte dei Dirigenti di attuare verifiche di propria iniziativa qualora ne ravvisino le opportunità.

2. Il raffronto tra obiettivi e risultati costituisce base non esclusiva, per la periodica valutazione dei Dirigenti. Tale raffronto viene effettuato dal Nucleo di Valutazione nominato dalla Giunta Provinciale a supporto dell’attività amministrativa.

Art. 55
Sistema Informativo di controllo

1. Il sistema informativo di controllo è costituito dall’insieme delle informazioni necessarie ai Dirigenti ed agli Organi di governo dell’Ente per fissare gli obiettivi, rilevare i risultati ed analizzare gli scostamenti tra i primi e i secondi.

2. Il sistema informativo di controllo è gestito da un apposito Servizio che non ha relazioni gerarchiche con gli altri Settori; il Regolamento di Organizzazione disciplina i rapporti tra il servizio in oggetto e gli altri Settori e Servizi.

3. Il sistema informativo di controllo si compone delle informazioni definite nel Regolamento di amministrazione e contabilità in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività svolte nei diversi Settori.

Art. 56
Controllo di gestione e strategico

1. Il controllo strategico dell’Ente trae origine dalle linee programmatiche presentate dal Presidente, sentita la Giunta Provinciale.

2. Tale controllo deve essere effettuato costantemente in modo da avere periodici indicatori di contesto riguardanti gli aspetti territoriali, demografici e di domanda che consentono all’Amministrazione di adeguare il suo programma alle mutate esigenze della collettività.

3. Il controllo strategico comprende il controllo finanziario relativo agli aspetti economici ed il controllo di gestione riguardante, oltre agli aspetti di economicità, anche l’efficienza, l’efficacia e i tempi dell’azione amministrativa.

4. Il controllo finanziario è affidato ai Revisori del Conto, mentre il controllo di gestione è di competenza del Nucleo di Valutazione.

5. Il controllo strategico, sulla scorta dei dati emergenti dai controlli finanziario e di gestione, è di competenza della Giunta Provinciale.

Capo III
L’attività economico-sociale della Provincia

Art. 57
Forme di gestione dei servizi
pubblici provinciali

1. Le forme di esercizio e gestione delle attività economico-sociali svolte dalla Provincia, comprese in quelle per i Servizi pubblici locali elencate nell’art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono determinate sulla base dei seguenti criteri:

a) raggiungimento delle dimensioni di offerte idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;

b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Provincia o di altri Enti interessati al servizio.

c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche e imprenditoriali locali e per l’aumento dell’occupazione locale.

d) mantenimento di un’autonomia e di una flessibilità di scelta della Provincia nel lungo periodo evitando il rischio della subordinazione a posizioni di monopoli esterni non controllabili.

2. La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio Provinciale sulla base di apposite analisi e valutazioni attuate con i metodi suggeriti dalle discipline aziendali.

3. Nel Regolamento di amministrazione e contabilità sono previste procedure di raccordo e di coordinamento tra i servizi gestiti nelle diverse forme e gli indirizzi e programmi generali di intervento della Provincia in modo da realizzare una organica strategia complessiva di intervento del gruppo di Aziende Provinciali.

Art. 58
Gestione a mezzo di società per azioni e
di società a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Provinciale può affidare la gestione di un servizio pubblico locale ad una Società per Azioni o a responsabilità limitata in cui la maggioranza del 51% del capitale sociale sia detenuto dalla Provincia di Novara da sola oppure insieme ad altre Province, alla Camera di Commercio della Provincia di Novara, nonchè ai Comuni, ai Consorzi fra Enti Locali ed alle Comunità Montane compresi nel territorio della Provincia stessa.

2. Agli effetti previsti dal comma precedente, gli Enti pubblici diversi da quelli nello stesso indicati sono equiparati ai soggetti privati.

3. Lo Statuto della Società deve prevedere specifiche clausole a garanzia della conservazione delle caratteristiche essenziali della società a prevalente partecipazione locale, e in particolare la permanenza della partecipazione maggioritaria da parte di Enti Locali ed il mantenimento delle finalità originarie previste dallo Statuto all’atto dell’adesione della Provincia.

4. Il Consiglio Provinciale delibera l’affidamento del servizio a Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale senza la necessità di esperire gare con altri soggetti, ferma restando la necessità di effettuare le valutazioni richieste dal presente Statuto.

5. Le modalità di gestione del servizio, i livelli di qualità che devono essere assicurati ed i criteri per la determinazione e la revisione delle tariffe sono disciplinati da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Provinciale unitamente all’affidamento della gestione del servizio.

6. Il Presidente, sentita la Giunta, riferisce annualmente al Consiglio sull’andamento delle società cui la Provincia partecipa.

Art. 59
Adesione ad iniziative a carattere
economico sociale

1. L’adesione della Provincia ad iniziative di carattere economico - sociale, al di fuori dei casi previsti dall’art. 22 della Legge 8.6.1990, n. 142, ed in particolare la partecipazione a Società di capitali, a Consorzi, anche a carattere imprenditoriale, o ad Imprese cooperative, anche a non prevalente capitale pubblico, è consentita quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per l’Ente in relazione alle esigenze di sviluppo e di progresso del proprio territorio e della popolazione amministrata.

Art. 60
Autonomia delle aziende speciali e delle istituzioni

1. Lo Statuto e i Regolamenti delle Aziende Speciali, Enti strumentali dotati di personalità giuridica, definiscono la composizione e i poteri dei loro Organi in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali tali da realizzare l’equilibrio economico - finanziario e da assicurare, nell’ambito degli indirizzi indicati dalla Provincia, autonomia nello svolgimento dell’attività, nell’Organizzazione degli Uffici e del Personale, nella modalità di erogazione dei Servizi e di applicazione dei prezzi nei limiti stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dagli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale nello stabilire forme di collaborazione con altre imprese pubbliche o private.

2. L’autonomia operativa delle Istituzioni è finalizzata a realizzare il massimo livello quantitativo e qualitativo dei servizi nell’ambito delle risorse assegnate nel bilancio della Provincia.

3. Per le Istituzioni, organismi strumentali privi di personalità giuridica e preordinati all’esercizio e gestione di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, è prevista altresì una autonomia organizzativa da definire nell’ambito dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia.

4. Per ogni istituzione il Presidente della Provincia nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, entro un minimo di tre ed un massimo di sette, compreso il Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 61
Ordinamento delle istituzioni

1. L’ordinamento di ogni singola Istituzione è disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, da un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Provinciale contestualmente all’affidamento della gestione del Servizio all’Istituzione stessa.

2. Il Regolamento deve prevedere, fra l’altro:

a) gli atti fondamentali dell’Istituzione che sono soggetti all’approvazione da parte del Consiglio Provinciale;

b) la garanzia del diritto d’accesso dei cittadini ai documenti amministrativi dell’Istituzione e la partecipazione delle forme associative alla sua attività amministrativa, secondo modalità analoghe a quelle previste dal presente Statuto rispetto ai documenti e all’attività amministrativa della Provincia;

c) la possibilità di accesso alle Strutture e ai Servizi per le Organizzazioni di Volontariato e le forme associative, al fine di realizzare modi adeguati di coordinamento.

3. Il Direttore dell’Istituzione viene nominato dal Presidente della Provincia in relazione alla sua specifica professionalità ed esperienza in gestioni aziendali; il Direttore ha la rappresentanza dell’Istituzione ed è Responsabile della sua direzione aziendale; da lui dipende gerarchicamente il Personale dell’Istituzione.

4. La vigilanza sull’Istituzione è esercitata dal Presidente della Provincia o da un Assessore da lui delegato che può disporre autonomamente la convocazione del suo Consiglio di Amministrazione per l’esame di questioni determinate, come pure convocare il Presidente o il Direttore per chiarimenti sulla gestione del Servizio.

5. Nel caso che siano accertate irregolarità nella gestione, il Presidente della Provincia può procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, nominandone un altro oppure proporre al Consiglio Provinciale di porre in liquidazione l’Istituzione e di provvedere con altra forma alla gestione del servizio.

Art. 62
Forme associative

1. La Provincia promuove opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l’attività dell’Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e collaborazione previsti dalla Legge, quali intese, accordi e convenzioni.

3. La Provincia può stipulare, con altre Province, con Comuni e con i relativi Enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata e integrata di determinati servizi e funzioni. Dette convenzioni definiscono i reciproci diritti e doveri e sono approvate dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei suoi Componenti.

4. La Provincia può costituire con altre Province o Comuni un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l’aspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le Aziende speciali, in quanto compatibili. Lo Statuto e la convenzione costitutiva del Consorzio sono approvati dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta e devono prevedere opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli Enti aderenti, nonchè i principi e criteri cui dovrà essere informata l’attività dell’Ente, per garantire i diritti di accesso e la disciplina della trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo Statuto deve altresì disciplinare l’ordinamento amministrativo, i profili funzionali del nuovo Ente e le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla Legge.

5. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l’azione integrata e coordinata della Provincia e di altri Enti, il Presidente della Provincia, promuove, nei casi previsti dalla Legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo.

L’accordo, che viene stipulato dal Presidente della Provincia, può prevedere idonei procedimenti arbitrali, atti a dirimere ogni possibile controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonchè gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all’accordo stesso.

Art. 63
Criteri per le nomine dei
rappresentanti della provincia

1. I Componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali e delle Istituzioni, i Componenti dell’Organo di revisione delle Aziende speciali, i Rappresentanti della Provincia nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale delle Società a partecipazione provinciale, ed i Rappresentanti della Provincia in qualsiasi altro Organismo o Ente e debbono essere scelti fra persone qualificate, dotate dei necessari requisiti morali e di una specifica esperienza nel settore imprenditoriale, professionale, o amministrativo.

2. In apposito Regolamento sono fissate le modalità per le nomine, al fine di garantire, per quanto possibile, la rappresentanza delle minoranze.

3. La qualità di Componente degli Organi indicati nel primo comma è incompatibile con la carica di Presidente, Assessore e Consigliere Provinciali, nonchè con la carica di Componente di Organi di Province e Regioni, e con la carica di membro del Parlamento.

4. I precedenti commi non si applicano nel caso di rappresentanza della Provincia in Associazioni, Fondazioni o Enti pubblici per i quali, in base alla Legge o ai rispettivi Statuti, la Provincia debba essere rappresentata dal Presidente o da un componente della Giunta o del Consiglio Provinciale.

5. I Rappresentanti nominati dalla Provincia in Enti, Comitati, Associazioni e Fondazioni riferiscono all’Organo dal quale sono stati designati o nominati circa l’attività svolta in modo da assicurare l’opportuno coordinamento con gli indirizzi della Provincia.

Titolo III
La Partecipazione popolare

Art. 64
Principi generali

1. La Provincia, in attuazione del principio espresso nell’art. 1 della Costituzione, valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione di tutte le componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma la Provincia:

a) assicura la più ampia informazione sull’attività della Amministrazione provinciale;

b) individua forme e momenti di coordinamento costanti con le Amministrazioni comunali della provincia;

c) istituisce consulte, disciplinate nella delibera consiliare di costituzione circa la loro composizione e modalità di funzionamento, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori di attività e per assicurare il confronto con quanti operano in essi;

d) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;

e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, anche inferiori ai diciotto anni, e in particolare delle Associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

Art. 65
La Commissione Provinciale per le
Pari opportunità

1. Il Consiglio provinciale istituisce, con le modalità stabilite da apposito Regolamento, la Commissione provinciale per le pari opportunità, con lo scopo di creare le condizioni per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel mondo del lavoro e della scuola. La Commissione dura in carica per tutto il periodo di mandato del Consiglio che l’ha nominata e opera fino alla sua sostituzione.

Art. 66
La Consulta provinciale per l’immigrazione

1. Allo scopo di favorire l’integrazione tra i popoli e le culture del mondo, il Consiglio Provinciale promuove la Consulta Provinciale per l’Immigrazione, i cui compiti e modalità di elezione e di funzionamento vengono definiti da un apposito Regolamento.

Art. 67
Il Referendum

1. Il referendum può essere promosso soltanto su materie aventi rilevanza generale per la comunità provinciale. Esso non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali.

2. Il referendum può essere promosso:

a) dal Consiglio provinciale;

b) da non meno di dieci comuni rappresentanti almeno il 10% dell’intero elettorato provinciale;

c) da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia, non inferiore a diecimila.

3. Il Consiglio provinciale approva entro 120 giorni un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 68
Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all’organo competente.

2. Ai fini del presente Statuto si intendono:

a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati per sollecitare nell’interesse collettivo il compimento di atti doverosi di competenza degli Organi della Provincia;

b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un comune della Provincia o da un numero minimo di cittadini, fissato nell’apposito Regolamento, diretta a porre all’attenzione del Consiglio provinciale una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di cittadini, fissato nell’apposito regolamento, per l’adozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio, della Giunta o del Presidente della Provincia.

3. Le modalità di presentazione e di esame di istanze, petizioni e proposte sono stabilite dal regolamento.

Art. 69
Diritto di partecipazione
al Procedimento amministrativo

1. La Provincia è tenuta, a norma di Legge, a comunicare l’avvio dei procedimenti amministrativi a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dall’emanando provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, con l’obbligo per l’Amministrazione di esaminarli, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

Art. 70
Comunicazione dell’avvio del procedimento

1. La Provincia ha l’obbligo di notificare l’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’ufficio e la persona responsabili del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

Art. 71
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l’esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi della Provincia.

2. La Provincia utilizza adeguati strumenti, propri e conseguenti a rapporti convenzionali con organi di informazione, per fornire effettiva pubblicità alle decisioni assunte, agli atti compiuti ed alle relative motivazioni.

Art. 72
Il Difensore Civico

1. A garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’attività della Provincia e a tutela del diritto d’accesso agli atti e ai documenti dell’Amministrazione, è istituito l’ufficio del Difensore civico provinciale.

2. Spetta al Difensore civico assicurare, a richiesta dei cittadini singoli o associati, ovvero di Enti pubblici o privati, il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici della Provincia e delle Aziende ed Enti da essa dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi eventualmente riscontrati.

3. Il Difensore civico agisce di iniziativa propria o su sollecitazione di cittadini, singoli o associati, Associazioni e Organismi di partecipazione; i Consiglieri provinciali non possono rivolgere richiesta di intervento del Difensore civico.

4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia e dagli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata, previa comunicazione al Dirigente del Settore interessato.

5. Il Difensore civico ha competenza su tutte le attività della Provincia, degli Uffici, Servizi ed Enti da essa dipendenti, nonchè sul relativo personale; qualora ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e correttezza amministrativa può trasmettere al Responsabile dell’Ufficio, del Servizio o del procedimento una comunicazione scritta con l’indicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione riscontrata; in caso di gravi e persistenti inadempienze può richiedere al Presidente della Provincia l’esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto nel regolamento; può richiedere la promozione dell’azione disciplinare, secondo le Leggi vigenti, nei confronti del Funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle proprie incombenze.

6. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a trasmettere alla Giunta provinciale una relazione illustrante l’attività svolta e le disfunzioni rilevate nell’anno precedente, nonchè le proposte per rimuoverle.

7. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati; nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il quorum richiesto, dopo due votazioni, in sedute diverse, si procede a ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero dei consensi; in caso di parità di suffragi è eletto il candidato più anziano di età.

8. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta; il Regolamento stabilisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità; fissa altresì i requisiti per la nomina, i presupposti ed il procedimento per la decadenza e per la revoca, e la misura del compenso per le funzioni svolte.

9. L’effettiva entrata in carica del Difensore civico è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione da parte sua dell’impegno a non presentare la propria candidatura alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato, per il Consiglio regionale, per il Consiglio provinciale e per quello del comune capoluogo, sino a quando non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione della carica stessa; l’eventuale presentazione di tale candidatura comporta l’automatica ed immediata decadenza dalla carica di Difensore civico, se in corso, ed esclude comunque la possibilità di una nuova nomina alla carica stessa.

Parte terza
Norme finali e transitorie

Art. 73
Approvazione dei regolamenti

1. Sino all’approvazione dei nuovi Regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme statutarie, i Regolamenti esistenti.