Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000
Provincia di Novara
Statuto - Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 151 del 10 ottobre 1991, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 17 marzo 1994 e con deliberazione n. 10 del 14.2.2000
Sommario
Parte prima
Principi generali
Art. 1 Configurazione giuridica
Art. 2 Gonfalone, stemma e distintivo del Presidente della Provincia
Art. 3 Albo Pretorio
Art. 4 La Comunità Provinciale Novarese
Art. 5 Principi e funzioni fondamentali
Art. 6 Adesione ai principi dellOrdinamento Europeo
Art. 7 Valorizzazione e sviluppo del territorio
Art. 8 Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali
Art. 9 Conferenza Permanente Provincia-Categorie Sociali
Art. 10 Principi ispiratori attività della Provincia
Art. 11 Programmazione
Art. 12 Circondari
Parte seconda
LOrganizzazione strutturale della provincia
Titolo I
Gli Organi
Capo I
Gli organi politico-amministrativi della Provincia
Art. 13 Organi politico-amministrativi
Sezione I
Il Consiglio Provinciale
Art. 14 Funzioni
Art. 15 Prima seduta di Consiglio e verifica delle linee programmatiche
Art. 16 I Consiglieri Provinciali
Art. 17 Presidenza del Consiglio
Art. 18 Competenze del Presidente del Consiglio
Art. 19 Gruppi Consiliari
Art. 20 Conferenza dei Capi Gruppo
Art. 21 Commissioni Consiliari
Art. 22 Commissione di Controllo e Garanzia
Art. 23 Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio Provinciale
Art. 24 Regolamento del Consiglio
Art. 25 Convocazione del Consiglio
Art. 26 Convocazione su richiesta dei Consiglieri
Art. 27 Validità delle proposte
Art. 28 Disciplina delle sedute
Art. 29 Votazioni
Art. 30 Partecipazione del Segretario Generale
Sezione II
La Giunta Provinciale
Art. 31 Composizione
Art. 32 Funzioni
Art. 33 Convocazione
Art. 34 Validità delle proposte
Art. 35 Disciplina delle sedute
Art. 36 Partecipazione del Segretario Generale
Sezione III
Il Presidente della Provincia
Art. 37 Funzioni di Organo responsabile dellAmministrazione
Art. 38 Funzioni di Rappresentante della Provincia
Art. 39 Funzioni di Sovraintendenza
Art. 40 Vice Presidente della Provincia
Art. 41 Deleghe agli Assessori
Capo II
Gli organi di gestione
Art. 42 I Dirigenti
Art. 43 Incarichi Dirigenziali e di Alta specializzazione
Art. 44 Conferenza dei Dirigenti
Art. 45 Il Segretario Generale
Art. 46 Il Vice Segretario Generale
Capo III
Il Collegio dei revisori dei conti
Art. 47 Competenze
Art. 48 Funzionamento
Titolo II
Organizzazione degli uffici e controllo di gestione e strategico
Capo I
Organizzazione degli uffici
Art. 49 Principi fondamentali
Art. 50 Il Personale
Art. 51 Il Regolamento di Organizzazione
Capo II
Controllo di gestione e strategico
Art. 52 Impostazione metodologica
Art. 53 Definizione degli obiettivi
Art. 54 Valutazione dei risultati
Art. 55 Sistema informativo di controllo
Art. 56 Controllo di Gestione e strategico
Capo III
LAttività economico-sociale della provincia
Art. 57 Forme di gestione dei servizi pubblici provinciali
Art. 58 Gestione a mezzo di Società per Azioni e di Società a Responsabilità limitata
Art. 59 Adesione ed iniziative a carattere economico-sociale
Art. 60 Autonomia delle Aziende Speciali e delle Istituzioni
Art. 61 Ordinamento delle Istituzioni
Art. 62 Forme associative
Art. 63 Criteri per le nomine dei Rappresentanti della Provincia
Titolo III
La partecipazione popolare
Art. 64 Principi generali
Art. 65 La Commissione Provinciale per le pari opportunità
Art. 66 La Consulta Provinciale per lImmigrazione
Art. 67 Il referendum
Art. 68 Istanze, petizioni e proposte
Art. 69 Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 70 Comunicazione dellavvio del procedimento
Art. 71 Pubblicità degli atti
Art. 72 Il Difensore Civico
Parte III
Norme finali e transitorie
Art. 73 Approvazione dei regolamenti
Parte Prima
Principi Generale
Art. 1
Configurazione giuridica
1. La Provincia di Novara è ente autonomo nellambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica Italiana, che ne determinano le funzioni, e nel rispetto delle norme fondamentali per la propria organizzazione stabilite dal presente Statuto.
2. Essa ha per capoluogo la città di Novara, nella quale ha la propria sede, sita in P.zza Matteotti, 1.
Art. 2
Gonfalone, Stemma e distintivo
del Presidente della Provincia
1. La Provincia di Novara ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma concesso con R.D. 5 settembre 1929; il loro uso e la loro concessione ad Enti od Associazioni operanti nel territorio provinciale e le relative modalità sono disciplinati da apposito regolamento. Lo stemma della Provincia è su fondo rosso e reca unaquila doro coronata di tre stelle dello stesso colore ad ali spiegate, con rostro aperto ed incurvato e proteggente con lartiglio sinistro la lettera N in verde, il tutto in uno scudo timbrato della corona di Provincia e portante sotto la punta una lista con le parole Provincia di Novara.
2. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portare a tracolla.
Art. 3
Albo Pretorio
Presso il Palazzo Provinciale è istituito apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione - prevista dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti - di atti e avvisi.
La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità e la facile lettura.
3. La Provincia promuove la conoscenza dei propri principali atti, anche tramite appositi spazi individuati dalla Giunta Provinciale, nei Comuni superiori a diecimila abitanti.
Art. 4
La Comunità Provinciale Novarese
1. La comunità provinciale novarese è costituita da tutti i cittadini residenti nei comuni compresi nel territorio della provincia di Novara.
Art. 5
Principi e funzioni fondamentali
1. La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2. La Provincia di Novara opera in conformità dei principi costituzionali ed in particolare considera il lavoro come elemento fondante della propria comunità.
3. La Provincia di Novara orienta in particolare la propria attività verso i seguenti principi e obiettivi:
a) in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace;
b) ispira la sua azione al principio della sussidiarietà;
c) tutela la parità di diritti, doveri ed opportunità tra tutti i cittadini, prevenendo ogni e qualsiasi forma di discriminazione;
d) riconosce la centralità della persona umana e della sua dignità; si impegna a valorizzare il ruolo della famiglia quale comunità primaria di relazioni interpersonali e di apertura sociale;
e) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione economica, sociale, culturale, territoriale e ambientale favorendo e sviluppando i rapporti di collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni e le Categorie sociali anche attraverso le varie forme associative nellinteresse della comunità;
f) favorisce la collaborazione e lintegrazione funzionale dei Comuni anche attraverso i circondari;
g) favorisce la partecipazione dei cittadini in forma singola o associata alle scelte politiche della comunità provinciale promuovendo le libere forme associative e cooperative;
h) garantisce la pubblicità dei suoi atti, linformazione e laccesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini;
i) persegue unattiva tutela e valorizzazione dellambiente e del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, promuovendo interventi di conservazione del territorio con il coinvolgimento delle comunità locali;
l) favorisce e sviluppa modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
m) promuove il pluralismo culturale, salvaguarda e sostiene tutte le forme espressive proprie della cultura e della tradizione delle comunità del proprio territorio;
n) promuove la solidarietà verso le fasce più svantaggiate di coloro che vivono sul territorio provinciale;
o) promuove iniziative, in accordo e collaborazione con le Associazioni di categoria, Enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo sostenibile ed equilibrato dellindustria, del terziario avanzato, dellartigianato qualificato, dellagricoltura e delle attività turistiche;
p) promuove interventi atti a favorire la pratica sportiva e in particolare lo sport amatoriale e dilettantistico;
q) favorisce il turismo in ogni sua forma ed in particolare il turismo culturale, sociale e giovanile;
r) promuove politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei disabili, per favorirne linserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche;
s) promuove il pluralismo associativo e riconosce il ruolo del volontariato, ne favorisce lattività ed individua forme di sostegno e di collaborazione;
t) favorisce le condizioni per garantire leffettiva pari opportunità tra uomo e donna nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;
u) persegue lo sviluppo e la salvaguardia delloccupazione con unattenzione particolare alla qualità del lavoro;
v) favorisce il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e laffermazione di tecniche di coltivazione del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti, rifiutando la coltivazione, lallevamento ed il consumo di piante e animali geneticamente modificati;
w) favorisce e promuove iniziative di sostegno allagricoltura, ed in particolare alle produzioni tipiche e di qualità;
x) promuove progetti articolati di interventi nellambito delle politiche giovanili e della terza età;
y) promuove la crescita professionale con iniziative anche nel settore scolastico e attraverso lesercizio di attività di formazione professionale;
z) ritiene fondamentale il diritto alla salute dei cittadini; promuove ed attua nellambito socio-sanitario, ambientale, lavorativo le idonee iniziative, monitorando e verificando lefficacia delle stesse, non solo per salvaguardare lo stato di salute, ma anche per espletare una apprezzabile e razionale opera di prevenzione.
Art. 6
Adesione ai principi dellordinamento europeo
1. La Provincia di Novara aderisce ai principi fondamentali dellordinamento europeo e si impegna ad operare per la loro attuazione, consapevole che il rafforzamento delle autonomie locali nei vari paesi europei rappresenta un importante contributo alla edificazione di una Europa unita, fondata sui valori della pace, della democrazia, della cooperazione, del decentramento del potere e della partecipazione.
Art. 7
Valorizzazione e sviluppo del territorio
1. La Provincia di Novara, consapevole del valore positivo che la salvaguardia delle differenze assume in un moderno processo unitario, valorizza e tutela i valori storici, tradizionali, culturali e ambientali del proprio territorio nel rispetto delle vocazioni socio-economiche in cui si articola, perseguendo il superamento degli squilibri esistenti, anche attraverso forme di organizzazione dirette ad unequa distribuzione delle risorse economico-finanziarie.
2. Partecipa, secondo le proprie possibilità e competenze, ad ogni iniziativa diretta a favorire larmonico sviluppo dellintera comunità regionale, nazionale ed europea.
Art. 8
Conferenza permanente Provincia-Autonomie locali
1. La Provincia di Novara raccoglie e coordina le proposte avanzate da tutti i Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione economica, territoriale, sociale ed ambientale, da realizzarsi su vasta area e, quindi, in ambiti sovracomunali. Quale strumento di raccordo e confronto con gli Enti Locali la Provincia istituisce la Conferenza permanente Provincia-Autonomie Locali di cui fanno parte, oltre al Presidente della Provincia o suo delegato, tutti i Sindaci della Provincia e i Presidenti delle Comunità Montane, o loro delegati.
2. Essa è convocata periodicamente per discutere in forma consultiva:
a. le proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di indirizzo generale;
b. i pareri riguardanti la programmazione finanziaria annuale ed il piano regionale di sviluppo;
c. il piano territoriale di coordinamento e le sue varianti di carattere generale;
d. i piani di settore relativi allintero territorio provinciale.
3. Alla Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali possono intervenire gli Assessori e i Consiglieri Provinciali.
4. Le deliberazioni su argomenti di competenza della Conferenza debbono essere assunte sentita la Conferenza stessa.
5. La determinazione di convocare la consulta è assunta dal Presidente della Provincia su richiesta della Giunta o della maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali o dei Membri della Conferenza;
6. Apposito regolamento disciplina lorganizzazione della Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali.
Art. 9
Conferenza permanente Provincia-Categorie sociali
1. La Provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate dalle Categorie Sociali nel perseguimento degli obiettivi sociali culturali ed economici.
2. A tal fine istituisce La Conferenza Permanente Provincia-Categorie Sociali.
3. Apposito regolamento disciplina lorganizzazione della Conferenza permanente Provincia - Categorie Sociali.
Art. 10
Principi ispiratori attività della provincia
La Provincia di Novara, nellesercizio delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, ispira letica della sua azione ai principi di efficacia, efficienza, equità, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità e trasparenza, favorendo la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e decisioni ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonché gli strumenti a garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione.
Art. 11
Programmazione
Per la definizione degli obiettivi della propria azione e la realizzazione delle finalità di promozione dello sviluppo della comunità provinciale, la Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione come criteri ordinatori della propria attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale che concorre a determinare, di concerto con le altre Province e con i Comuni di cui raccoglie e coordina le proposte, e ad attuare attraverso propri programmi pluriennali, piani settoriali e con ladozione del piano territoriale di coordinamento.
Il metodo e gli strumenti della programmazione, oltreché listituzione delle consulte di riferimento, vengono definiti e disciplinati in un apposito regolamento.
Art. 12
Circondari
1. La Provincia di Novara, al fine di migliorare lorganizzazione dei propri uffici, avvicinare lerogazione dei servizi ai cittadini favorendone la partecipazione, ed agevolare la collaborazione con gli Enti locali, promuove la suddivisione del proprio territorio in circondari.
2. Il Consiglio provinciale, tenuto conto delle vocazioni socioeconomiche e delle omogeneità territoriali, individua, sentite le amministrazioni locali, i comuni appartenenti a ciascun circondario di cui disciplina il funzionamento in apposito regolamento.
3. Il Presidente del circondario viene nominato dallAssemblea dei Sindaci, a maggioranza assoluta dei votanti.
Parte Seconda
LOrganizzazione strutturale della Provincia
Titolo I
Gli Organi
Capo I
Gli organi politico-amministrativi della provincia
Art. 13
Organi politico-amministrativi
1. Sono Organi politico - amministrativi della Provincia: Il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Provincia.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Provincia di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nellambito delle rispettive competenze, poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dellEnte.
3. Lelezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione della carica per altra causa degli Organi politico-amministrativi della Provincia o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalla Legge e dalle norme del presente Statuto.
4. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate per iscritto al Consiglio e, per esso, al suo Presidente od a chi legalmente lo sostituisce; le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Presidente della Provincia o a chi legalmente lo sostituisce.
5. Per Consigliere anziano si intende, a tutti gli effetti, il Consigliere più anziano detà.
6. Le riunioni degli Organi politico-amministrativi della Provincia si tengono di norma presso la sede dellEnte, nella città di Novara; le riunioni tenute in altre località sono da considerarsi valide purché nella loro convocazione sia stata chiaramente indicata la diversa sede di riunione.
Sezione I
Il Consiglio Provinciale
Art. 14
Funzioni
1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio in particolare:
rappresenta lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione;
esprime lindirizzo della Provincia nel caso di procedure di consultazione obbligatoria e di procedure di intesa previste dalla Legge per ladozione di atti, da parte di Amministrazioni pubbliche, che possano comportare ladozione o la modifica di atti di competenza del Consiglio provinciale;
approva ordini del giorno di indirizzo e/o di valutazione sulloperato della Giunta provinciale, del Presidente della Provincia, sullattività delle istituzioni, delle aziende speciali e degli Enti dipendenti dalla Provincia e sulloperato dei rappresentanti della Provincia in Enti e Società;
definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti per Legge;
conforma lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa;
Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Art. 15
Prima seduta di consiglio
e verifica delle linee programmatiche
1. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione il Presidente della Provincia convoca il Consiglio provinciale per la prima seduta che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano per la convalida dei Consiglieri eletti e per lelezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta.
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere lassemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che lo segue secondo lordine di anzianità stabilito dallart. 13 dello Statuto.
4. Entro il termine di venti giorni dalla data del suo insediamento, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Eventuali successivi adeguamenti delle stesse sono disciplinati dal Regolamento per lorganizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari. La verifica di attuazione di tali linee da parte del Presidente e dei relativi Assessori è disciplinata dal Regolamento.
Art. 16
I Consiglieri provinciali
I Consiglieri provinciali rappresentano lintera comunità provinciale. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.
I Consiglieri Provinciali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio provinciale, presso il quale recapitare eventuali atti di notifica. Per assicurare la massima trasparenza dovranno inoltre comunicare i redditi posseduti allinizio del mandato e le relative variazioni annuali.
I Consiglieri Provinciali hanno libero accesso a tutti gli uffici della Provincia, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per lespletamento del loro mandato, ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti, anche interni, e dei provvedimenti della Provincia e delle istituzioni e aziende da essa dipendenti.
5. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità ed i poteri di esercizio dellattività ispettiva e delle commissioni dindagine consiliare di cui allart. 19 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
6. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
Art. 17
Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto dallAssemblea o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano o da chi lo segue in ordine di anzianità.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio sono eletti dal Consiglio Provinciale nel proprio seno a scrutinio segreto, con votazioni separate, nella prima seduta dopo lelezione del Consiglio stesso, presieduta dal Consigliere anziano, subito dopo la convalida degli eletti, o nella seduta immediatamente successiva alla vacanza per qualsiasi motivo dellufficio.
3. Lelezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio avviene con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
Se dopo due votazioni nessuno ottiene tale maggioranza, si procede nella stessa seduta alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed è proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.
4. La proposta di revoca del Presidente del Consiglio può essere inoltrata su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Essa viene presentata al Segretario Generale che la trasmette al Vice Presidente, il quale è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. La proposta di revoca è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
Art. 18
Competenze del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio:
a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale, stabilisce lordine del giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone lordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
b) convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo, assicurando agli stessi unadeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre al Consiglio;
c) fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia;
d) ha lobbligo di iscrivere allordine del giorno le proposte presentate dal Presidente della Provincia e dalla Giunta e dai singoli Consiglieri;
e) insedia le Commissioni consiliari permanenti e ne coordina lattività in relazione ai lavori del Consiglio;
f) è tenuto a riunire il Consiglio, entro venti giorni, quando lo richieda il Presidente o un quinto dei Consiglieri, inserendo allordine del giorno le questioni richieste;
g) autorizza le trasferte dei Consiglieri, nei limiti degli stanziamenti previsti a bilancio;
h) non può presiedere le adunanze di Consiglio convocate per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono presiedute dal Vice Presidente e, in assenza di questultimo, dal Consigliere Anziano.
2. Al Presidente del Consiglio è attribuita unindennità entro i limiti stabiliti dalla Legge.
Art. 19
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri provinciali possono riunirsi in gruppi, secondo quanto disposto dal Regolamento per lorganizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.
2. Per costituire un gruppo consiliare occorre che i Consiglieri provinciali, quando non siano più di uno, rappresentino un partito o raggruppamento che abbia presentato una propria lista nelle elezioni provinciali. I Consiglieri possono costituire un gruppo misto. Non può essere costituito più di un gruppo misto.
3. La Provincia assicura a ogni gruppo consiliare la disponibilità dei mezzi, dei locali e del personale atta a garantire le condizioni necessarie per poter svolgere nel miglior modo possibile i suoi scopi istituzionali, compresa la possibilità di intrattenere rapporti con il pubblico e di svolgere riunioni.
4. Le spese relative ai gruppi consiliari vengono stanziate in appositi capitoli di bilancio.
Art. 20
Conferenza dei capigruppo
1. I Capigruppo consiliari costituiscono la Conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, con le prerogative e le funzioni stabilite dal Regolamento del Consiglio e dal presente Statuto.
2. Il Presidente della Provincia partecipa direttamente, o a mezzo del Vicepresidente o di altro Assessore appositamente delegato, alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Art. 21
Commissioni consiliari
Ai fini del processo di programmazione e delle altre funzioni di legge, il Consiglio Provinciale si organizza in commissioni di lavoro con funzioni di proposta e di controllo.
I Capigruppo possono partecipare, anche delegando appositamente in loro vece un altro Consigliere appartenente al proprio gruppo, alle riunioni di tutte le Commissioni consiliari, venendo considerati a tutti gli effetti membri delle stesse ad esclusione del diritto di voto.
Con deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati possono essere istituite, su materie di interesse provinciale, Commissioni speciali, Commissioni di indagine o dinchiesta e Commissioni consultive. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
Art. 22
Commissione di controllo e garanzia
1. Il Consiglio Provinciale istituisce la Commissione di controllo e garanzia allo scopo di valutare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di attuazione dei programmi e altri strumenti di determinazione dellindirizzo politico.
2. La Commissione di Controllo e Garanzia è composta in proporzione alla consistenza numerica delle forze politiche rappresentate in Consiglio Provinciale. Il numero dei suoi membri è determinato in modo da garantire in ogni caso la presenza di tutti i gruppi consiliari.
3. Il Presidente della Commissione di Controllo e di Garanzia viene eletto dai Componenti della Commissione stessa tra i membri dellopposizione con voto palese.
4. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento della Commissione di Controllo e Garanzia.
Art. 23
Commissione speciale delle donne elette
nel Consiglio Provinciale
1. E istituita la Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio Provinciale, la quale ha compiti di proposta e di controllo sullattività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione. Detta Commissione è equiparata alle Commissioni consiliari permanenti ai fini giuridici ed economici.
Art. 24
Regolamento del consiglio
1. Un apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta, prevede il funzionamento e disciplina lorganizzazione dei lavori del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari di cui determina i poteri, le aree funzionali di competenza, e stabilisce le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il regolamento detta altresì le modalità di assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni permanenti nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dalla Legge.
Art. 25
Convocazione del consiglio
1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio su iniziativa propria od a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia o del Presidente della Provincia, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Lavviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e lora dinizio della seduta, con lelenco degli oggetti iscritti allordine del giorno, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per ladunanza al Presidente della Provincia, ai Consiglieri, agli Assessori, ai Revisori dei Conti ed al Prefetto.
3. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che lavviso, con il relativo elenco, sia consegnato almeno 24 ore prima; entro lo stesso termine possono essere aggiunti altri oggetti a quelli inseriti nellordine del giorno.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3), la maggioranza dei Consiglieri presenti può però richiedere che ogni deliberazione venga differita al giorno seguente.
5. Lavviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per lesaurimento degli argomenti allordine del giorno. Sempre ed esclusivamente a tale scopo, il Presidente del Consiglio, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre laggiornamento dei lavori ad altra seduta, con lintervallo di almeno 24 ore; in questo caso la comunicazione del Presidente del Consiglio vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre lavviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti, anche a mezzo telegramma.
6. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, lavviso di convocazione, con lallegato ordine del giorno, deve essere pubblicato, a cura del Segretario Generale, allAlbo Pretorio della Provincia per rimanervi fino allultimo giorno di riunione del Consiglio, ed avere adeguate forme di pubblicità specificate nel regolamento, quali pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali e trasmissione agli Organi di stampa e comunicazione locale.
7. Improvvisi rinvii o revoche di convocazione del Consiglio Provinciale devono essere tempestivamente comunicati a tutti i Consiglieri in forma scritta, anche con telegramma.
Art. 26
Convocazione su richiesta dei consiglieri
1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia o del Presidente della Provincia, per essere considerata valida, deve contenere lindicazione delloggetto degli argomenti di cui si chiede liscrizione allordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie elencate allart. 32 della Legge n. 142/90.
2. Il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione del Consiglio inserendo allordine del giorno le questioni richieste e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri o del Presidente della Provincia presso la segreteria della Provincia.
Art. 27
Validità delle proposte
1. Non può essere iscritta allordine del giorno del Consiglio alcuna proposta di deliberazione, il cui oggetto non rientri tra quelli attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto al Consiglio stesso, sulla quale non siano stati preventivamente espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione dentrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Per la proposta di elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, nonchè per la mozione di sfiducia nei loro confronti, i pareri si limitano alla verifica dellosservanza delle procedure previste e della regolarità formale delle proposte stesse.
3. I pareri e le attestazioni non sono richiesti per gli atti di contenuto esclusivamente politico, di natura confermativa o riproduttiva di altri atti, o privi di contenuto dispositivo.
4. I pareri e le attestazioni non sono parimenti richiesti sulle modifiche inserite nel corso della discussione in Consiglio alloriginario testo delle proposte di deliberazione iscritte allordine del giorno; in caso di loro approvazione, lintera responsabilità delle modifiche apportate al testo originario e le relative conseguenze sullintero atto sono poste ad esclusivo carico del Consiglio.
Art. 28
Disciplina delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia, senza computare il Presidente della Provincia.
2. Il Presidente del Consiglio, o chi lo sostituisce a norma di Statuto, è investito di potere discrezionale per mantenere lordine, losservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
3. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti allordine del giorno dei lavori; il regolamento può prevedere i casi eccezionali in cui sia consentito fare comunicazioni o trattare argomenti non iscritti allordine del giorno, con esclusione comunque di votazioni su proposte di deliberazione.
4. Il Consiglio non può in ogni caso deliberare nè trattare alcun altro argomento prima di procedere agli adempimenti connessi alla surrogazione o alla temporanea sostituzione dei propri Componenti ed alla elezione o sostituzione del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, eccetto quello relativo alla convalida dei Consiglieri eletti.
Art. 29
Votazioni
1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ad esclusione di quella per lelezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio. In sede di Regolamento possono essere disciplinate le ipotesi di votazione a scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni, le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla Legge o dallo Statuto.
3. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero di Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
5. Qualora nelle nomine espressamente riservate dalla legge alla competenza del Consiglio Provinciale debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nellambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi Capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
6. Per le nomine in cui sia prevista lelezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.
7. Le sole deliberazioni riguardanti lapprovazione dei regolamenti, dei bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, la partecipazione a società e consorzi, la costituzione di aziende e istituzioni, listituzione di circondari, lindizione di referendum ed il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie, vengono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
8. Il risultato delle votazioni è riconosciuto e proclamato dal Presidente del Consiglio assistito, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, da tre Consiglieri scrutatori da lui preventivamente designati.
9. Per ciascuna votazione effettuata deve risultare a verbale il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli alla proposta e di quelli contrari, degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, i voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle nulle.
Art. 30
Partecipazione del segretario generale
1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio e può prendervi la parola esclusivamente su questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo in ogni caso il suo diritto di far risultare a verbale il proprio parere al riguardo.
2. Il Segretario Generale dirige e coordina, sotto la sua responsabilità, i procedimenti di redazione del processo verbale della seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente.
3. Nel processo verbale debbono essere inseriti i testi integrali delle deliberazioni, delle mozioni, degli ordini del giorno e di tutti i documenti in genere che siano stati approvati dal Consiglio e inoltre i punti principali della discussione.
4. Il Regolamento stabilisce le modalità per lapprovazione del verbale e per linserimento delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.
Sezione II
La Giunta Provinciale
Art. 31
Composizione
1. La Giunta Provinciale di Novara è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero massimo non superiore a dieci Assessori fra cui il Vicepresidente della Provincia, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere Provinciale.
2. Ai fini della nomina degli Assessori, il Presidente della Provincia considera lesigenza di promuovere un giusto equilibrio tra i sessi in funzione della piena realizzazione del principio delle pari opportunità.
3. Lanzianità degli Assessori, dopo il Vicepresidente della Provincia, è determinata dallanzianità nella carica e, a parità di questa, dallordine in cui sono elencati nel provvedimento di nomina degli stessi da parte del Presidente della Provincia.
4. Gli Assessori hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, solo sugli argomenti di propria competenza o per fatti personali.
5. Hanno altresì facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle Commissioni stesse.
Art. 32
Funzioni
1. Spetta alla Giunta Provinciale di collaborare con il Presidente della Provincia nellamministrazione dellEnte compiendo tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla Legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalla Legge e dal presente Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario Generale e dei Funzionari dirigenti.
2. La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge nei suoi confronti attività propositiva e dimpulso, e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
3. Nellesercizio delle proprie funzioni amministrative stabilite dalla Legge e dalle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti, spetta in particolare alla Giunta di provvedere:
a) alla determinazione di indirizzi e criteri ai quali devono attenersi i Dirigenti, nellesplicazione dellattività amministrativa e contrattuale di loro competenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
b) alla nomina dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori;
c) alla deliberazione di un programma annuale delle assunzioni di Dipendenti della Provincia, nonchè alle relative modifiche;
d) alla verifica e alla valutazione dellattività dei Dirigenti;
e) al conferimento di incarichi professionali, compresi quelli dipendenti dallattuazione di atti fondamentali dindirizzo approvati dal Consiglio Provinciale, fatte salve le competenze del Presidente;
f) ai provvedimenti necessari per la costituzione in giudizio della Provincia, fatte salve le competenze del Presidente;
g) alla determinazione di tariffe, canoni, aliquote di tributi locali, ferme restando le competenze del Consiglio;
h) alladozione dei Regolamenti sullordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio stesso.
i) allapprovazione dei progetti, dei programmi esecutivi e di tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi provinciali;
l) alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone, secondo quanto disciplinato dal Regolamento consiliare;
m) a disporre laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
n) a fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum, nonchè a costituire lUfficio provinciale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
o) allapprovazione degli accordi di contrattazione decentrata;
p) alla decisione in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra Organi gestionali dellEnte;
q) allapprovazione del Piano Economico di Gestione secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità;
4. La Giunta adotta, nei casi durgenza, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, alla ratifica del Consiglio. In caso di scadenza del predetto termine o di diniego della ratifica da parte del Consiglio, la Giunta stessa od il Consiglio, nellambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni decadute o non ratificate.
Art. 33
Convocazione
La convocazione della Giunta è disposta dal Presidente della Provincia, o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci, e non è soggetta a particolari formalità, purchè lavviso sia stato tempestivamente rivolto a tutti i suoi Componenti con mezzi adeguati e compatibilmente con le circostanze.
Lordine del giorno è stabilito dal Presidente della Provincia o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci.
Art. 34
Validità delle proposte
1. Non può essere iscritta allordine del giorno della Giunta alcuna proposta di deliberazione sulla quale non siano stati preventivamente espressi i pareri e le attestazioni previste dalla Legge.
2. Il parere negativo espresso dai soggetti competenti al rilascio non impedisce ladozione della deliberazione, ma esime i soggetti stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 35
Disciplina delle sedute
1. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Presidente della Provincia, o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci, che ne dirige e coordina lo svolgimento, assicurando lunitarietà dellindirizzo politico - amministrativo e la collegialità delle decisioni.
2. Le sedute della Giunta provinciale non sono pubbliche e sono valide con lintervento di almeno la metà più uno dei Componenti, comprendendo nel numero anche il Presidente della Provincia.
3. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti.
4. In caso durgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
Art. 36
Partecipazione del Segretario Generale
1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta e ne redige il relativo verbale che viene da lui sottoscritto unitamente al Presidente della Provincia.
2. Il verbale consiste nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, con lindicazione per ciascuna dei nominativi dei presenti, dei voti resi pro e contro la proposta e degli astenuti.
3. La mancata indicazione delle modalità di votazione non preclude la validità dellatto, che si intende approvato allunanimità dei presenti e nelle forme prescritte.
4. I componenti della Giunta hanno in ogni caso il diritto di far inserire, a richiesta, nel testo della deliberazione, loro particolari dichiarazioni o le motivazioni del voto espresso.
5. Il Segretario Generale partecipa alle sedute senza diritto di voto, ma con facoltà di far inserire nel testo delle deliberazioni sue eventuali dichiarazioni limitatamente alle questioni di legalità dellazione amministrativa.
6. Il verbale può contenere unappendice in cui vengono succintamente riportate le disposizioni interne e le decisioni di carattere non deliberativo assunte nel corso della seduta e di cui la Giunta abbia disposto di fare menzione nel verbale stesso.
7. La comunicazione ai Capigruppo consiliari delle deliberazioni di competenza della Giunta Provinciale e delle determine dirigenziali viene effettuata mediante linvio ad essi di un elenco riportante gli estremi e loggetto delle stesse, fatto salvo il diritto dei Capigruppo di ottenere limmediata trasmissione di una copia integrale dei singoli provvedimenti dietro semplice richiesta alla Segreteria Generale.
Sezione III
Il Presidente della Provincia
Art. 37
Funzioni di organo responsabile
dellAmministrazione
1. Il Presidente della Provincia, quale Organo responsabile dellAmministrazione, assicura il carattere unitario della direzione politico - amministrativa della Provincia coordinando lattività dei singoli Assessori.
2. Nellesercizio delle suddette funzioni, oltre a convocare e presiedere le riunioni della Giunta, il Presidente della Provincia provvede in particolare a:
a) presentare e illustrare al Consiglio, ai sensi dellart. 15 del presente Statuto, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nonchè la relazione annuale sullattività dellamministrazione e la relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio e la relazione allegata al conto consuntivo quando non ne ha delegato il compito, in tutto o in parte, ad altri Componenti della Giunta;
b) intrattenere, secondo le modalità fissate nel presente Statuto e nellapposito Regolamento, i rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti, salvo espressa delega ad uno o più Assessori;
c) promuovere la conclusione di accordi di programma secondo quanto previsto dalla Legge;
d) rilasciare pubbliche dichiarazioni in ordine allattività e agli indirizzi generali politico - amministrativi dellEnte;
e) disporre la revoca dei singoli Assessori, con proprio decreto motivato, fornendo successiva comunicazione al Consiglio stesso;
f) disporre con proprio decreto, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini previsti dalla Legge, la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni;
g) nominare e revocare il Segretario Generale ed eventualmente il Direttore Generale, nonchè i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge e nellosservanza delle procedure e dei metodi definiti dagli appositi Regolamenti;
h) indire referendum;
i) ricevere le interrogazioni e le interpellanze Consiliari, eventualmente assegnandole - daccordo con il Presidente del Consiglio - agli Assessori competenti;
l) autorizzare le trasferte degli Assessori Provinciali;
m) attribuire e definire incarichi di collaborazione esterna, sentita la Giunta e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti.
Art. 38
Funzioni di rappresentante della provincia
1. Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia nelle sedi politico - amministrative e nei rapporti pubblici e privati che riguardano lEnte, firmando gli atti nellinteresse dellAmministrazione, salvo espressa delega ad altri Amministratori o Funzionari e con esclusione di quelli attribuiti ai Dirigenti dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Spetta in particolare al Presidente della Provincia:
a) rappresentare la Provincia in giudizio;
b) presiedere, salvo espressa delega, gli Enti, gli Organismi e le Commissioni che la Legge o gli ordinamenti che vi si riferiscono, attribuiscono alle sue competenze;
c) rappresentare, salvo espressa delega, la Provincia nelle Associazioni fra soggetti pubblici ed anche privati, purchè legalmente costituite e riconosciute, nonchè in Comitati che svolgano iniziative e perseguano scopi in aderenza agli interessi dellAmministrazione, quando la partecipazione della Provincia non sia diversamente disciplinata dalla Legge o dagli ordinamenti o Statuti dei singoli Enti;
d) stipulare le convenzioni e sottoscrivere le obbligazioni in genere che impegnino la Provincia, con esclusione dei contratti riservati ai dirigenti, secondo quanto previsto dalle norme di Legge.
Art. 39
Funzioni di sovraintendenza
1. Al Presidente della Provincia è attribuita, a norma di Legge, la sovraintendenza al funzionamento dei Servizi e degli Uffici provinciali nonchè allesecuzione degli atti.
Nellesercizio di tali funzioni il Presidente della Provincia, provvede in particolare:
a) a promuovere ed assumere, dintesa con gli Assessori interessati, iniziative atte ad assicurare che gli Uffici ed i Servizi svolgano la loro attività per la realizzazione del Piano Economico di Gestione approvato dalla Giunta Provinciale;
b) ad emanare a tutti i settori dattività dellEnte, attraverso circolari od ordini di servizio controfirmati dal Segretario Generale, direttive ed indicazioni a carattere generale per la concreta attuazione dei Piani Economici di Gestione.
Art. 40
Vice Presidente della Provincia
1. Al Vice Presidente della Provincia competono le funzioni di sostituzione del Presidente della Provincia in tutti i casi previsti dalla Legge.
2. Al Vice Presidente della Provincia spetta lindennità di carica entro i limiti massimi previsti dalla Legge.
Art. 41
Deleghe agli Assessori
1. Il Presidente della Provincia, nellambito delle proprie competenze, assegna con proprio decreto ai singoli Assessori, ivi compreso il Vice Presidente, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Le deleghe conferiscono agli Assessori, nellambito della loro attribuzione e per le materie in esse contemplate, le stesse competenze originarie del Presidente, ivi compresi i poteri di indirizzo e controllo sullattività degli Uffici e Servizi che operano nei settori riguardanti le materie delegate.
3. Le deleghe sono sempre modificabili o revocabili.
4. Dellattribuzione delle deleghe e delle loro eventuali modifiche o revoche viene data comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima adunanza successiva allemissione del relativo decreto presidenziale.
5. Gli Assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le materie loro delegate e partecipano alle Commissioni consiliari, su iniziativa propria o dietro richiesta, per la trattazione degli argomenti di propria competenza.
6. Il Presidente della Provincia, oltre alle deleghe a carattere generale di cui ai commi precedenti, può con apposito atto delegare ai vari Assessori ladozione e la sottoscrizione di atti o provvedimenti particolari di rilevanza esterna.
Capo II
Gli Organi di gestione
Art. 42
I Dirigenti
1. Il funzionamento degli Uffici si basa sul principio della distinzione tra ruoli di governo politico ed economico, che competono agli Organi elettivi, e quelli di direzione gestionale, spettanti ai Dirigenti.
2. Agli Organi elettivi compete in particolare la funzione propulsiva relativa allinizio di procedimenti a carattere discrezionale, ferma restando lesclusiva competenza dei Dirigenti di determinare, sotto la loro responsabilità e nel rispetto dei programmi e delle indicazioni fissate dallAmministrazione, i metodi operativi necessari per lattuazione dei provvedimenti adottati dagli Organi stessi; sono altresì esclusivamente attribuite ai Dirigenti le competenze gestionali relative allattuazione di procedimenti che scaturiscono direttamente da norme di Legge, di Statuto, di Regolamento o da atti deliberativi efficaci ad ogni effetto.
3. I Dirigenti sono responsabili del funzionamento delle strutture loro affidate e dellassolvimento delle relative funzioni, nellambito degli incarichi e delle funzioni stesse; la responsabilità dirigenziale è riferita allattuazione degli indirizzi strategici stabiliti nei programmi di attività ed è specificata in termini di risultati di efficienza e di efficacia, qualitativa e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.
4. Ai Dipendenti in possesso della qualifica contrattuale di Dirigente non compete necessariamente la direzione di strutture, essendo gli stessi destinabili ad altri compiti purchè compatibili con il livello di qualificazione professionale posseduto.
5. Laffidamento degli incarichi di direzione e di Responsabilità di Uffici tiene conto sia dei titoli formali sia delle effettive capacità gestionali dimostrate e dei risultati conseguiti.
6. Il Regolamento disciplina i criteri di affidamento e le modalità di esercizio da parte dei Dirigenti delle incombenze relative alla presidenza delle commissioni di gara e di concorso, alla responsabilità sulle procedure dappalto e di concorso, ed alla stipulazione dei contratti, loro attribuite dalla Legge.
Art. 43
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta Provinciale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge, e dal Regolamento sullOrdinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di Personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i Dipendenti dellEnte non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta provinciale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a Personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di Legge.
Art. 44
Conferenza dei dirigenti
1. E costituita presso la Provincia di Novara la Conferenza dei Dirigenti, organismo ausiliario consultivo interno con compiti di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intrasettoriale sia dei processi formativi dei programmi secondo gli indirizzi dellEnte, sia delle relative proposte definitive, al fine di valutarne le condizioni di effettiva realizzabilità e la loro rispondenza agli obiettivi programmati.
2. La Conferenza, nella sua composizione normale, è costituita da tutti i Dirigenti di Settore e dal Vice Segretario Generale, che ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori, secondo le modalità contenute nel Regolamento, che disciplina altresì lorganizzazione interna dei lavori della Conferenza, ne determina le competenze ed i casi in cui ne sia richiesto il parere.
Art. 45
Il Segretario Generale
1. Oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto, spetta al Segretario Generale la sintesi ed il coordinamento delle attività di gestione amministrativa affidate agli Uffici e Servizi provinciali, allo scopo di assicurare la conformità agli indirizzi posti dagli organi di governo.
2. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina lattività, nel rispetto delle specifiche competenze di direzione degli Uffici e Servizi e di gestione loro riconosciute dalla Legge, promuovendo, se del caso, indagini e verifiche volte ad accertare sia la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai Dirigenti stessi, sia lefficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dellEnte;
b) interviene nei casi di accertata inerzia, inefficienza o inefficacia dellattività svolta dai Dirigenti o dal Personale assegnato agli Uffici o Servizi da loro diretti, adottando i provvedimenti necessari, ivi compreso lesercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli atti di competenza dei Dirigenti, riferendone al Presidente della Provincia.
c) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti connessi allistruttoria ed esecuzione delle deliberazioni svolti dai Settori e dai Servizi competenti, secondo le modalità contenute del Regolamento.
d) cura la raccolta e la conservazione dei verbali della Giunta e del Consiglio e provvede agli adempimenti relativi alla pubblicazione, sottoposizione al controllo ed esecutività delle deliberazioni.
e) roga i contratti nellinteresse dellAmministrazione provinciale secondo le vigenti disposizioni di Legge che ad essi ineriscono ed autentica scritture private ed atti unilaterali nellinteresse dellEnte.
f) provvede ai trasferimenti intersettoriali del Personale, sentita la Conferenza dei Dirigenti, ove non sia stato nominato il Direttore Generale.
3. Per lo svolgimento delle funzioni a lui attribuite, ed in particolare per gli adempimenti connessi alla fase istruttoria ed alla successiva fase di esecuzione delle deliberazioni, il Segretario Generale si avvale di un apposito Servizio di segreteria, su cui esercita la propria supervisione rimanendone affidata la direzione operativa al Vice Segretario Generale.
Art. 46
Il Vice Segretario Generale
1. La Provincia di Novara ha un proprio Vice Segretario Generale a cui sono attribuite, a norma di Legge, le funzioni vicarie del Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nellesercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di sua assenza e impedimento, o di vacanza del posto sino alla nomina del successore nella titolarità della sede.
3. Nellespletamento delle funzioni vicarie il Vice Segretario Generale esercita automaticamente tutti i poteri rientranti nella sfera di attribuzione dellUfficio di Segretario Generale, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione o di successiva convalida.
4. Nellesercizio delle funzioni ausiliarie egli compie validamente tutti gli atti di competenza del Segretario Generale sulla base degli accordi con lui intercorsi in ordine alla suddivisione delle incombenze dellufficio e nel rispetto delle direttive dallo stesso impartitegli.
5. Al Vice Segretario Generale è attribuita la direzione operativa dei Servizi e degli Uffici di Segreteria posti al di fuori dei settori dellEnte, costituiti in area funzionale, sotto la supervisione del Segretario Generale; per lesercizio di tali specifiche funzioni egli viene equiparato ai Dirigenti di massimo livello della Provincia.
6. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, la Giunta Provinciale può attribuire lincarico delle funzioni di Vice Segretario Generale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dellUfficio di segreteria, ad uno dei Dirigenti di Settore in possesso dei requisiti per laccesso al posto, avuto riguardo, nel limite del possibile, allanzianità di servizio, lincarico non dà diritto ad alcuna particolare indennità.
Capo III
Il Collegio dei Revisori dei conti
Art. 47
Competenze
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è Organo della Provincia, equiordinato agli Organi istituzionali e finalizzato a tutelare gli interessi pubblici dellEnte e della collettività amministrata.
2. Il Collegio dei Revisori, in conformità alla Legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, svolge compiti:
a) di controllo amministrativo inteso come collaborazione nelle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio provinciale;
b) di vigilanza sulla regolarità amministrativa ed economico - finanziaria, previo esame accertativo dellordinamento contabile mediante periodiche verifiche;
c) di consulenza e di referto, mediante pareri in ordine alla congruità tra obiettivi stabiliti e risorse allocate, allefficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali e organizzativi dellEnte, con lobbligo di redigere la relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare per lapprovazione del rendiconto.
3. Per lo svolgimento delle funzioni demandate al Collegio e specificate nel regolamento di contabilità, ciascun Revisore:
a) ha il diritto-dovere di accedere agli atti e documenti dellEnte, previa comunicazione al Dirigente del Settore interessato;
b) ha il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari, partecipandovi obbligatoriamente quando vengano esaminati ed approvati il bilancio di previsione ed i relativi assestamenti, il rendiconto, la rideterminazione dei residui ed il controllo di gestione, e con facoltà di parola, su autorizzazione del Presidente, ma senza diritto di voto.
Art. 48
Funzionamento
1. Lesercizio delle funzioni dei Revisori dei Conti è svolto di norma collegialmente, previa formale convocazione del suo Presidente, anche su richiesta di un singolo Revisore.
2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non interviene, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del Collegio regolarmente convocate, impedendone lo svolgimento, decade dallufficio, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
3. I Revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni, conformando la loro azione ai principi della deontologia professionale ed al rispetto delle Leggi vigenti in materia.
4. In caso di inadempienza ai propri doveri i Revisori sono revocati, con le modalità stabilite dal Regolamento.
5. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni dufficio.
6. Il compenso ai Revisori è previsto in conformità alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Titolo II
Organizzazione degli Uffici e
controllo di gestione e strategico
Capo I
Organizzazione degli uffici
Art. 49
Principi fondamentali
1. Lorganizzazione amministrativa della Provincia si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza ed è funzionalmente strutturata e gestita in modo da assicurare la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dellazione amministrativa.
Art. 50
Il Personale
1. Il Personale dipendente dellAmministrazione provinciale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dellEnte secondo criteri di funzionalità e di flessibilità operativa.
2. La Provincia, considerando il lavoro del proprio Personale risorsa essenziale per la prestazione del servizio pubblico alla collettività, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità, riconosce nel confronto con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori uno strumento indispensabile di verifica del processo di adeguamento dellorganizzazione.
Art. 51
Il Regolamento di organizzazione
1. Il Regolamento di Organizzazione, nel rispetto della Legge e in attuazione dei principi stabiliti nel presente Statuto, definisce lassetto organizzativo dellEnte e i meccanismi fondamentali per il suo funzionamento, ispirandosi ai principi di funzionalità, flessibilità e democrazia organizzativa.
2. In particolare il Regolamento di Organizzazione stabilisce:
a) la configurazione della struttura organizzativa dellEnte;
b) le modalità e i criteri per la sua revisione;
c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
d) i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi incentivanti la produttività del personale;
e) i criteri e le modalità per la definizione dei meccanismi organizzativi di coordinamento, controllo, valutazione;
f) i criteri per lassegnazione degli incarichi di direzione, che sono in ogni caso revocabili e temporanei.
3. I giudizi in ordine agli incarichi di cui alla lett. f) del precedente 2º comma, avvengono secondo oggettive valutazioni in ordine al raggiungimento degli obiettivi dei programmi di attività ed alla sinergica cooperazione al miglioramento degli stessi.
Capo II
Controllo di gestione e strategico
Art. 52
Impostazione metodologica
1. La Provincia di Novara persegue le proprie finalità adottando il metodo della programmazione ed i relativi strumenti.
2. Programmazione degli obiettivi e verifica dei risultati, intermedi e finali, costituiscono due aspetti interrelati del processo direzionale che, nella sua unitarietà, configura il contenuto del controllo di gestione.
3. Finalità fondamentali del controllo di gestione sono previste da apposito Regolamento.
Art. 53
Definizione degli obiettivi
1. La definizione degli obiettivi perseguiti dai Settori è la specificazione in termini gestionali delle finalità politiche espresse dagli Organi dellAmministrazione.
2. Gli obiettivi gestionali assegnati ai Settori vengono adottati dalla Giunta, sentiti i Dirigenti interessati in ordine alla realizzabilità degli stessi e alle effettive condizioni organizzative e gestionali dei Settori.
3. Gli obiettivi assegnati ai Settori devono essere misurabili.
Art. 54
Valutazione dei risultati
1. La rilevazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati avviene alla fine di ogni esercizio e periodicamente secondo intervalli temporali stabiliti nel Regolamento di Organizzazione in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività gestite nei diversi Settori, ferma restando la possibilità da parte dei Dirigenti di attuare verifiche di propria iniziativa qualora ne ravvisino le opportunità.
2. Il raffronto tra obiettivi e risultati costituisce base non esclusiva, per la periodica valutazione dei Dirigenti. Tale raffronto viene effettuato dal Nucleo di Valutazione nominato dalla Giunta Provinciale a supporto dellattività amministrativa.
Art. 55
Sistema Informativo di controllo
1. Il sistema informativo di controllo è costituito dallinsieme delle informazioni necessarie ai Dirigenti ed agli Organi di governo dellEnte per fissare gli obiettivi, rilevare i risultati ed analizzare gli scostamenti tra i primi e i secondi.
2. Il sistema informativo di controllo è gestito da un apposito Servizio che non ha relazioni gerarchiche con gli altri Settori; il Regolamento di Organizzazione disciplina i rapporti tra il servizio in oggetto e gli altri Settori e Servizi.
3. Il sistema informativo di controllo si compone delle informazioni definite nel Regolamento di amministrazione e contabilità in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività svolte nei diversi Settori.
Art. 56
Controllo di gestione e strategico
1. Il controllo strategico dellEnte trae origine dalle linee programmatiche presentate dal Presidente, sentita la Giunta Provinciale.
2. Tale controllo deve essere effettuato costantemente in modo da avere periodici indicatori di contesto riguardanti gli aspetti territoriali, demografici e di domanda che consentono allAmministrazione di adeguare il suo programma alle mutate esigenze della collettività.
3. Il controllo strategico comprende il controllo finanziario relativo agli aspetti economici ed il controllo di gestione riguardante, oltre agli aspetti di economicità, anche lefficienza, lefficacia e i tempi dellazione amministrativa.
4. Il controllo finanziario è affidato ai Revisori del Conto, mentre il controllo di gestione è di competenza del Nucleo di Valutazione.
5. Il controllo strategico, sulla scorta dei dati emergenti dai controlli finanziario e di gestione, è di competenza della Giunta Provinciale.
Capo III
Lattività economico-sociale della Provincia
Art. 57
Forme di gestione dei servizi
pubblici provinciali
1. Le forme di esercizio e gestione delle attività economico-sociali svolte dalla Provincia, comprese in quelle per i Servizi pubblici locali elencate nellart. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono determinate sulla base dei seguenti criteri:
a) raggiungimento delle dimensioni di offerte idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;
b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Provincia o di altri Enti interessati al servizio.
c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche e imprenditoriali locali e per laumento delloccupazione locale.
d) mantenimento di unautonomia e di una flessibilità di scelta della Provincia nel lungo periodo evitando il rischio della subordinazione a posizioni di monopoli esterni non controllabili.
2. La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio Provinciale sulla base di apposite analisi e valutazioni attuate con i metodi suggeriti dalle discipline aziendali.
3. Nel Regolamento di amministrazione e contabilità sono previste procedure di raccordo e di coordinamento tra i servizi gestiti nelle diverse forme e gli indirizzi e programmi generali di intervento della Provincia in modo da realizzare una organica strategia complessiva di intervento del gruppo di Aziende Provinciali.
Art. 58
Gestione a mezzo di società per azioni e
di società a responsabilità
limitata
1. Il Consiglio Provinciale può affidare la gestione di un servizio pubblico locale ad una Società per Azioni o a responsabilità limitata in cui la maggioranza del 51% del capitale sociale sia detenuto dalla Provincia di Novara da sola oppure insieme ad altre Province, alla Camera di Commercio della Provincia di Novara, nonchè ai Comuni, ai Consorzi fra Enti Locali ed alle Comunità Montane compresi nel territorio della Provincia stessa.
2. Agli effetti previsti dal comma precedente, gli Enti pubblici diversi da quelli nello stesso indicati sono equiparati ai soggetti privati.
3. Lo Statuto della Società deve prevedere specifiche clausole a garanzia della conservazione delle caratteristiche essenziali della società a prevalente partecipazione locale, e in particolare la permanenza della partecipazione maggioritaria da parte di Enti Locali ed il mantenimento delle finalità originarie previste dallo Statuto allatto delladesione della Provincia.
4. Il Consiglio Provinciale delibera laffidamento del servizio a Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale senza la necessità di esperire gare con altri soggetti, ferma restando la necessità di effettuare le valutazioni richieste dal presente Statuto.
5. Le modalità di gestione del servizio, i livelli di qualità che devono essere assicurati ed i criteri per la determinazione e la revisione delle tariffe sono disciplinati da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Provinciale unitamente allaffidamento della gestione del servizio.
6. Il Presidente, sentita la Giunta, riferisce annualmente al Consiglio sullandamento delle società cui la Provincia partecipa.
Art. 59
Adesione ad iniziative a carattere
economico sociale
1. Ladesione della Provincia ad iniziative di carattere economico - sociale, al di fuori dei casi previsti dallart. 22 della Legge 8.6.1990, n. 142, ed in particolare la partecipazione a Società di capitali, a Consorzi, anche a carattere imprenditoriale, o ad Imprese cooperative, anche a non prevalente capitale pubblico, è consentita quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per lEnte in relazione alle esigenze di sviluppo e di progresso del proprio territorio e della popolazione amministrata.
Art. 60
Autonomia delle aziende speciali e delle istituzioni
1. Lo Statuto e i Regolamenti delle Aziende Speciali, Enti strumentali dotati di personalità giuridica, definiscono la composizione e i poteri dei loro Organi in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali tali da realizzare lequilibrio economico - finanziario e da assicurare, nellambito degli indirizzi indicati dalla Provincia, autonomia nello svolgimento dellattività, nellOrganizzazione degli Uffici e del Personale, nella modalità di erogazione dei Servizi e di applicazione dei prezzi nei limiti stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dagli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale nello stabilire forme di collaborazione con altre imprese pubbliche o private.
2. Lautonomia operativa delle Istituzioni è finalizzata a realizzare il massimo livello quantitativo e qualitativo dei servizi nellambito delle risorse assegnate nel bilancio della Provincia.
3. Per le Istituzioni, organismi strumentali privi di personalità giuridica e preordinati allesercizio e gestione di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, è prevista altresì una autonomia organizzativa da definire nellambito dellOrdinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia.
4. Per ogni istituzione il Presidente della Provincia nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, entro un minimo di tre ed un massimo di sette, compreso il Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione.
Art. 61
Ordinamento delle istituzioni
1. Lordinamento di ogni singola Istituzione è disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, da un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Provinciale contestualmente allaffidamento della gestione del Servizio allIstituzione stessa.
2. Il Regolamento deve prevedere, fra laltro:
a) gli atti fondamentali dellIstituzione che sono soggetti allapprovazione da parte del Consiglio Provinciale;
b) la garanzia del diritto daccesso dei cittadini ai documenti amministrativi dellIstituzione e la partecipazione delle forme associative alla sua attività amministrativa, secondo modalità analoghe a quelle previste dal presente Statuto rispetto ai documenti e allattività amministrativa della Provincia;
c) la possibilità di accesso alle Strutture e ai Servizi per le Organizzazioni di Volontariato e le forme associative, al fine di realizzare modi adeguati di coordinamento.
3. Il Direttore dellIstituzione viene nominato dal Presidente della Provincia in relazione alla sua specifica professionalità ed esperienza in gestioni aziendali; il Direttore ha la rappresentanza dellIstituzione ed è Responsabile della sua direzione aziendale; da lui dipende gerarchicamente il Personale dellIstituzione.
4. La vigilanza sullIstituzione è esercitata dal Presidente della Provincia o da un Assessore da lui delegato che può disporre autonomamente la convocazione del suo Consiglio di Amministrazione per lesame di questioni determinate, come pure convocare il Presidente o il Direttore per chiarimenti sulla gestione del Servizio.
5. Nel caso che siano accertate irregolarità nella gestione, il Presidente della Provincia può procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, nominandone un altro oppure proporre al Consiglio Provinciale di porre in liquidazione lIstituzione e di provvedere con altra forma alla gestione del servizio.
Art. 62
Forme associative
1. La Provincia promuove opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dellazione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo lattività dellEnte si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e collaborazione previsti dalla Legge, quali intese, accordi e convenzioni.
3. La Provincia può stipulare, con altre Province, con Comuni e con i relativi Enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata e integrata di determinati servizi e funzioni. Dette convenzioni definiscono i reciproci diritti e doveri e sono approvate dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei suoi Componenti.
4. La Provincia può costituire con altre Province o Comuni un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto laspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le Aziende speciali, in quanto compatibili. Lo Statuto e la convenzione costitutiva del Consorzio sono approvati dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta e devono prevedere opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli Enti aderenti, nonchè i principi e criteri cui dovrà essere informata lattività dellEnte, per garantire i diritti di accesso e la disciplina della trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo Statuto deve altresì disciplinare lordinamento amministrativo, i profili funzionali del nuovo Ente e le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla Legge.
5. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, lazione integrata e coordinata della Provincia e di altri Enti, il Presidente della Provincia, promuove, nei casi previsti dalla Legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e lintegrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi allopera, allintervento o al progetto al quale si riferisce laccordo.
Laccordo, che viene stipulato dal Presidente della Provincia, può prevedere idonei procedimenti arbitrali, atti a dirimere ogni possibile controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonchè gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano allaccordo stesso.
Art. 63
Criteri per le nomine dei
rappresentanti della provincia
1. I Componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali e delle Istituzioni, i Componenti dellOrgano di revisione delle Aziende speciali, i Rappresentanti della Provincia nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale delle Società a partecipazione provinciale, ed i Rappresentanti della Provincia in qualsiasi altro Organismo o Ente e debbono essere scelti fra persone qualificate, dotate dei necessari requisiti morali e di una specifica esperienza nel settore imprenditoriale, professionale, o amministrativo.
2. In apposito Regolamento sono fissate le modalità per le nomine, al fine di garantire, per quanto possibile, la rappresentanza delle minoranze.
3. La qualità di Componente degli Organi indicati nel primo comma è incompatibile con la carica di Presidente, Assessore e Consigliere Provinciali, nonchè con la carica di Componente di Organi di Province e Regioni, e con la carica di membro del Parlamento.
4. I precedenti commi non si applicano nel caso di rappresentanza della Provincia in Associazioni, Fondazioni o Enti pubblici per i quali, in base alla Legge o ai rispettivi Statuti, la Provincia debba essere rappresentata dal Presidente o da un componente della Giunta o del Consiglio Provinciale.
5. I Rappresentanti nominati dalla Provincia in Enti, Comitati, Associazioni e Fondazioni riferiscono allOrgano dal quale sono stati designati o nominati circa lattività svolta in modo da assicurare lopportuno coordinamento con gli indirizzi della Provincia.
Titolo III
La Partecipazione popolare
Art. 64
Principi generali
1. La Provincia, in attuazione del principio espresso nellart. 1 della Costituzione, valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione di tutte le componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma la Provincia:
a) assicura la più ampia informazione sullattività della Amministrazione provinciale;
b) individua forme e momenti di coordinamento costanti con le Amministrazioni comunali della provincia;
c) istituisce consulte, disciplinate nella delibera consiliare di costituzione circa la loro composizione e modalità di funzionamento, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori di attività e per assicurare il confronto con quanti operano in essi;
d) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, anche inferiori ai diciotto anni, e in particolare delle Associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
Art. 65
La Commissione Provinciale per le
Pari opportunità
1. Il Consiglio provinciale istituisce, con le modalità stabilite da apposito Regolamento, la Commissione provinciale per le pari opportunità, con lo scopo di creare le condizioni per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel mondo del lavoro e della scuola. La Commissione dura in carica per tutto il periodo di mandato del Consiglio che lha nominata e opera fino alla sua sostituzione.
Art. 66
La Consulta provinciale per limmigrazione
1. Allo scopo di favorire lintegrazione tra i popoli e le culture del mondo, il Consiglio Provinciale promuove la Consulta Provinciale per lImmigrazione, i cui compiti e modalità di elezione e di funzionamento vengono definiti da un apposito Regolamento.
Art. 67
Il Referendum
1. Il referendum può essere promosso soltanto su materie aventi rilevanza generale per la comunità provinciale. Esso non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali.
2. Il referendum può essere promosso:
a) dal Consiglio provinciale;
b) da non meno di dieci comuni rappresentanti almeno il 10% dellintero elettorato provinciale;
c) da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia, non inferiore a diecimila.
3. Il Consiglio provinciale approva entro 120 giorni un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
Art. 68
Istanze, petizioni e proposte
1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente allorgano competente.
2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati per sollecitare nellinteresse collettivo il compimento di atti doverosi di competenza degli Organi della Provincia;
b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un comune della Provincia o da un numero minimo di cittadini, fissato nellapposito Regolamento, diretta a porre allattenzione del Consiglio provinciale una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di cittadini, fissato nellapposito regolamento, per ladozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio, della Giunta o del Presidente della Provincia.
3. Le modalità di presentazione e di esame di istanze, petizioni e proposte sono stabilite dal regolamento.
Art. 69
Diritto di partecipazione
al Procedimento amministrativo
1. La Provincia è tenuta, a norma di Legge, a comunicare lavvio dei procedimenti amministrativi a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dallemanando provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, con lobbligo per lAmministrazione di esaminarli, qualora siano pertinenti alloggetto del procedimento medesimo.
Art. 70
Comunicazione dellavvio del procedimento
1. La Provincia ha lobbligo di notificare lavvio del procedimento mediante comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) lufficio e la persona responsabili del procedimento;
b) loggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lAmministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.
Art. 71
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti lesibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi della Provincia.
2. La Provincia utilizza adeguati strumenti, propri e conseguenti a rapporti convenzionali con organi di informazione, per fornire effettiva pubblicità alle decisioni assunte, agli atti compiuti ed alle relative motivazioni.
Art. 72
Il Difensore Civico
1. A garanzia dellimparzialità, della trasparenza e del buon andamento dellattività della Provincia e a tutela del diritto daccesso agli atti e ai documenti dellAmministrazione, è istituito lufficio del Difensore civico provinciale.
2. Spetta al Difensore civico assicurare, a richiesta dei cittadini singoli o associati, ovvero di Enti pubblici o privati, il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici della Provincia e delle Aziende ed Enti da essa dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi eventualmente riscontrati.
3. Il Difensore civico agisce di iniziativa propria o su sollecitazione di cittadini, singoli o associati, Associazioni e Organismi di partecipazione; i Consiglieri provinciali non possono rivolgere richiesta di intervento del Difensore civico.
4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia e dagli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata, previa comunicazione al Dirigente del Settore interessato.
5. Il Difensore civico ha competenza su tutte le attività della Provincia, degli Uffici, Servizi ed Enti da essa dipendenti, nonchè sul relativo personale; qualora ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e correttezza amministrativa può trasmettere al Responsabile dellUfficio, del Servizio o del procedimento una comunicazione scritta con lindicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione riscontrata; in caso di gravi e persistenti inadempienze può richiedere al Presidente della Provincia lesercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto nel regolamento; può richiedere la promozione dellazione disciplinare, secondo le Leggi vigenti, nei confronti del Funzionario che impedisca o ritardi lespletamento delle proprie incombenze.
6. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a trasmettere alla Giunta provinciale una relazione illustrante lattività svolta e le disfunzioni rilevate nellanno precedente, nonchè le proposte per rimuoverle.
7. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati; nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il quorum richiesto, dopo due votazioni, in sedute diverse, si procede a ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero dei consensi; in caso di parità di suffragi è eletto il candidato più anziano di età.
8. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta; il Regolamento stabilisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità; fissa altresì i requisiti per la nomina, i presupposti ed il procedimento per la decadenza e per la revoca, e la misura del compenso per le funzioni svolte.
9. Leffettiva entrata in carica del Difensore civico è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione da parte sua dellimpegno a non presentare la propria candidatura alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato, per il Consiglio regionale, per il Consiglio provinciale e per quello del comune capoluogo, sino a quando non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione della carica stessa; leventuale presentazione di tale candidatura comporta lautomatica ed immediata decadenza dalla carica di Difensore civico, se in corso, ed esclude comunque la possibilità di una nuova nomina alla carica stessa.
Parte terza
Norme finali e transitorie
Art. 73
Approvazione dei regolamenti
1. Sino allapprovazione dei nuovi Regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme statutarie, i Regolamenti esistenti.