Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2000
Comunità Montana Monte Rosa - Bannio Anzino (Verbano Cusio Ossola)
Statuto approvato con deliberazione Consiglio C.M. n. 4 del 2 febbraio 2000, esecutiva il 7 marzo 2000 atti Co.Re.Co. Novara n. 687 (4) del 9 febbraio 2000)
Indice
Art. 1 Denominazione - Natura Giuridica
Art. 2 Segni distintivi - Sede
Art. 3 Ruolo e attribuzioni Generali
Art. 4 Finalità
Art. 5 Principi ispiratori per raggiungimento delle finalità
Titolo II - Organizzazione strutturale
Sezione 1 - Livello Politico: Organi elettivi
Art. 6 Gli organi elettivi
Capo I Il Consiglio
Art. 7 Composizione ed elezione
Art. 8 Competenze
Art. 9 Organizzazione e funzionamento
Art. 10 Strumenti di indirizzo e controllo
Art. 11 delle votazioni
Art. 12 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Capo II La Giunta
Art. 13 Composizione, elezione e cessazioine
Art. 14 Competenza
Art. 15 Funzionamento
Capo III Il Presidente
Art. 16 Competenza
Art. 17 Il Vice Presidente
Art. 18 Incarichi e Deleghe del Presidente
Sezione II - Ordinamento degli uffici e dei servizi
Capo I LOrganizzazione amministrativa
Art. 19 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 20 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio della Comunità Montana
Art. 21 Incarichi ed indirizzi di gestione
Art. 22 Il Direttore
Capo III Il Revisore dei Conti
Art. 23 Ruolo dellorgano
Art. 24 Revisione economico - Finanziaria
Art. 25 Nomina, Durata in carica, cessazione
Art. 26 Funzionamento
Capo IV Controllo di Gestione
Art. 27 Impostazione metodologica
Art. 28 Obiettivi - Risultati - Produttività
Art. 29 Ufficio di controllo
Art. 30 Controllo di gestione e controllo di qualità
Titolo III - Attività socio-economica
Capo I
ART. 31 Premesse metodologiche
Capo II Tipologia gestionale
Art. 32 Servizi pubblici
Art. 33 Rapporti istituzionali con enti pubblici
Art. 34 Rapporti con i comuni e con altri enti pubblici
Art. 35 Gestione da parte della Comunità Montana di funzioni proprie dei Comuni o ad essa delegate, da esercitarsi in forma associata
Art. 36 Adesione ad enti e associazioni
Capo III Strumenti di attuazione
Art. 37 Tipologia
Art. 38 Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico
Art. 39 Carta di destinazione duso del suolo
Art. 40 Programmi annuali operativi
Art. 41 Progetti speciali integrati
Art. 42 I piani di settore
Art. 43 I progetti o programmi speciali
Art. 44 I Regolamenti
Titolo IV - Istituti di partecipazione
Capo I
Art. 45 Principi generali
Capo II Trasparenza
Art. 46 Albo pretorio
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Denominazione - natura giuridica
1. La Comunità Montana Monte Rosa è ununione montana. ente locale con
autonomia statutaria, costituito tra i Comuni di Bannio Anzino - Calasca Castiglione - Ceppo Morelli - Macugnaga - Piedimulera - Pieve Vergonte e Vanzone con San Carlo, ricadenti nella zona omogenea montana n. 40, delimitata ai sensi dellart. 3 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16, in attuazione degli artt. 28 e 29 della legge 8/6/1990, n. 142, così come modificati dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, nel quadro delle finalità degli artt. 44 ultimo comma e 129 della Costituzione.
Art. 2
Segni distintivi - sede
1. La Comunità Montana Monte Rosa si doterà di un proprio gonfalone ed un proprio stemma.
2. La sede legale E stabilita in Bannio Anzino - Via Monte Rosa, n. 16. Il Consiglio ha facoltà di variare la sede.
Art. 3
Ruolo e attribuzioni generali
1. La Comunità Montana si avvale della propria autonomia statutaria per il perseguimento dei fini istituzionali e per lorganizzazione e lo svolgimento della propria attività nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. La Comunità Montana, attraverso lattuazione del piano di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, in generale:
promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio caratteristiche etniche e culturali.
promuove e favorisce lesercizio associato delle funzioni comunali;
coordina lunione di tutti o parte dei comuni associati;
promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed allattività amministrativa.
3. La Comunità Montana per tali scopi:
esercita le funzioni attribuite dalla legge statale e regionale, nonchè le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
b) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali;
organizza e gestisce il servizio associato di funzioni e servizi propri dei Comuni o a questi delegati dalla Regione o da altri soggetti;
può delegare ad altri Enti o soggetti operanti nel territorio lesecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni;
e) può sostituire nellesecuzione di opere e nella predisposizione di servizi socio-economici gli enti e le persone fisiche e giuridiche inadempienti;
può acquistare, affittare, espropriare e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, riserve naturali, o altro, creando un proprio demanio forestale.
Art. 4
Finalità
1. Nellambito delle attribuzioni generali, delle competenze, delle funzioni e del ruolo assegnati dalla legge, la Comunità Montana nel particolare si propone i seguenti fini:
predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale di sviluppo economico - sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di riequilibrio economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo concorrendo alla difesa del suolo ed alla protezione della natura, della fauna e della flora;
predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con lesecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi e supporti tecnici e nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonea alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, nel rispetto delle compatibilità ecologiche ed ambientali;
fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali, e, in particolare in quelle montane, anche solo per una parte significativa dellanno, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dallambiente e dallisolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni e di evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica, spesso conseguenti allo spopolamento. Si riconosce che il servizio da essa svolto di presidio e di manutenzione del territorio è di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna.
concorrere, dintesa con i Comuni membri e gli altri Enti, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, idonei a favorire larmonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale, finalizzati alla salvaguardia dei terreni a vocazione agricola o forestale, e, alla tutela di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso.
promuovere, nellambito delle proprie competenze e dintesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti nel settore, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale;
favorire lelevazione culturale e professionale della popolazione, anche attraverso una adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;
promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nellapplicazione concreta dellart. 6 della Costituzione Repubblicana e degli articoli 5 e 7 dello Statuto Regionale;
riconoscere il diritto di tutti gli uomini ad insediarsi dove più lo ritengano opportuno garantendo loro ed alle loro famiglie di potere vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti, la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli Enti e le Associazioni di volontariato affinchè le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazone autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;
promuovere ogni utile forma di collaborazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere congiuntamente problemi di comune interesse e inoltre riconoscendo limportanza degli obiettivi di sviluppo economico-sociale e di protezione dellambiente montano e lacuale; favorire ogni utile forma di intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati elvetici, per meglio utilizzare, o far utilizzare dai singoli operatori economici loro organizzazioni operanti allinterno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione della Comunità per tali fini;
riconoscere nel Comune lEnte amministrativo storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione. In questa ottica e in relazione alle specifiche realtà dei singoli Comuni, la Comunità Montana favorisce lintroduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali, atte a garantire livelli quantitativi e qualificativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri e ove ritenuto necessario dai Comuni, forme associate di gestione di uno o più dei servizi di competenza comunale;
valutare lopportunità, manifestandosene lesigenza e secondo le procedure previste dalla legge, di trasformarsi in unione di Comuni, senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità Montana;
concorrere alla formazione del Piano territoriale di coordinamento prioritariamente della Provincia, attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio Piano pluriennale di sviluppo socio economico.
Art. 5
Principi ispiratori per raggiungimento
delle finalità
1. Per il perseguimento delle finalità prefissate, indicate nellarticolo 4,precedente, la Comunità Montana nellesercizio delle proprie attribuzioni si conforma ad alcuni fondamentali principi ispiratori:
a) Attività amministrativa e partecipazione popolare.
In ossequio allart. 3 della Costituzione e dellart. 6 della legge 142 del 8.6.1990, così come modificata dalla legge n. 265 in data 3 agosto 1999, ispira letica della sua azione ai principi di efficacia, efficienza, equità, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità e trasparenza, favorendo la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e decisioni ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonchè gli strumenti a garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione.
b) Programmazione economico - sociale e territoriale.
La Comunità Montana assume il metodo e gli strumenti della Programmazione, come criterio ispiratore della propria Attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale, che concorra a determinare, di concerto, con le altre Comunità Montane e con i Comuni di cui raccoglie e coordina le proposte, e ad attuare, attraverso programmi annuali operativi, progetti speciali integrati, piani settoriali anche con ladozione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, fondamentale strumento pianificatorio.
c) Gestione e cooperazione.
Nella gestione dei servizi e delle attività, si afferma e sancisce la distinzione del ruolo di indirizzo, di controllo politico degli organi elettivi, dal ruolo di gestione degli Uffici, la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per lesercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria, la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali
Titolo II
Organizzazione strutturale
Sezione I
Livello politico: Organi elettivi
Art. 6
Gli organi elettivi
1. Gli organi elettivi sono:
il Consiglio
la Giunta
il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nellambito delle rispettive legittime competenze, i poteri di indirizzo di gestione, di rappresentanza, di controllo, su tutte le attività dellEnte.
3. Lelezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa, degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalla legge, dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Gli amministratori nellesercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Capo I
Il Consiglio
Art. 7
Composizione ed elezione
1. Il Consiglio della Comunità Montana è costituito da tre rappresentanti per ciascuno dei Comuni che la compongono.
Sono rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunità Montana:
a) Il Sindaco o un Consigliere delegato dal Sindaco stesso;
b) Due consiglieri di cui uno della minoranza, ove presente, in caso di mancanza della minoranza, due Consiglieri di maggioranza.
Art. 8
Competenza
Il Consiglio è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità Montana.
Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dellEnte, i Regolamenti, lordinamento degli uffici e dei servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione duso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
c) laccettazione di deleghe connesse allesercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
d) la presa datto dellacquisizione dellesercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;
e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e lelenco annuale dei lavori pubblici;
f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
g) i conti consuntivi;
h) la contrazione dei mutui, e relativi piani finanziari, non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
i) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;
la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni, le convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla legge 8.6.1990, n.142 e s.m.i.;
la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, lassunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende, istituzioni,
r) associazioni o altri soggetti;
s) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi,
17. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via durgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena di decadenza.
Art. 9
Organizzazione e funzionamento
Nel rispetto e in ossequio alla legge regionale, lorganizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento, nel quale in particolare sono normati:
1) i diritti ed i doveri dei Consiglieri
2) la costituzione dei gruppi consiliari
3) la designazione e le funzioni dei capigruppo
4) la conferenza dei capigruppo
5) la costituzione, la composizione, le attribuzioni ed il
funzionamento delle Commissioni permanenti e speciali
6) il funzionamento degli assessorati
le attribuzioni ai Consiglieri incaricati;
il funzionamento del Consiglio relativamente alle modalità di iniziativa delle deliberazioni di convocazione, di stesura dello.d.g., di svolgimento delladunanza, di elezioni e votazioni, di stesura del processo verbale della seduta e della sua approvazione.
Art. 10
Strumenti di indirizzo e controllo
1. Il Consiglio si può rivolgere alla Giunta e al Presidente, con mozioni, indirizzi, direttive, su temi specifici, impegnandoli a riferire sulla loro attuazione.
Art. 11
Delle Votazioni
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
Art. 12
Commissioni Consiliari Straordinarie,
Temporanee E Speciali.
1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nellatto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria allespletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte allesame del Consiglio per lassunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dellavvenuto deposito.
6. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
Capo II
La Giunta
Art. 13
Composizione, elezione e cessazione
1. La Giunta è lorgano di governo dellEnte, ispirata ad una visione unitaria degli interessi dei territori che costituiscono la Comunità Montana. E composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri assessori non superiori a cinque denominati assessori.
Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge regionale, che ne disciplina la decadenza
La Giunta della Comunità Montana è eletta dal Consiglio con unica votazione nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri. Lelezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente, e di componenti della Giunta. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto
dalla Legge, lindicazione delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai singoli componenti.
4. Lelezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dallart. 39 della legge n. 142/1990 e s.m.i. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade lintera Giunta, ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.
5. Possono essere eletti componenti della Giunta Sindaci, Assessori o Consiglieri Comunali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.
I componenti della Giunta non facenti parte del Consiglio, partecipano ai lavori di questo, con facoltà di prendere parola ma senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni consiliari.
Art. 14
Competenza
1. La Giunta organo di governo della Comunità Montana:
a) adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria;
adotta tutti gli atti che non siano riservati alla competenza del Consiglio o che non siano attribuiti o riservati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Presidente, al Segretario o ai funzionari e ai responsabili;
adotta in via durgenza le deliberazioni di variazione al bilancio, comunque soggette a ratifica consiliare entro i termini previsti dalla legge svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio
e) da attuazione agli indirizzi del Consiglio
f) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività determina con atti generali criteri, obiettivi e mezzi per lattività di gestione di competenza dei funzionari dirigenti
esercita tutte le funzioni assegnate dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti fondamentali del Consiglio.
h) Adotta i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Decide sugli appalti e le concessioni di opere e di servizi che siano stati previsti espressamente in altri atti fondamentali deliberati dal Consiglio o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, non essendo inquadrabili nellordinaria amministrazione;
j) Delibera la contrazione dei mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio.
Art. 15
Funzionamento
La Giunta delibera con lintervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti. Alle adunanze può partecipare chiunque venga invitato dal Presidente o dagli Assessori.
La Giunta provvede, con proprio provvedimento a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dellordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinati dalla legge regionale o dallo statuto.
Contestualmente allaffissione allAlbo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta della Comunità Montana sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari, i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri, presso i rispettivi Capogruppo.
Capo III
Il Presidente
Art. 16
Competenza
1. Il Presidente della Comunità Montana ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, assicura lunità dellattività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dellattività degli organi colleggiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè allesecuzione degli atti, sovrintende altresì allespletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nellesercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:
a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
b) firma tutti gli atti nellinteresse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto al Segretario o ai funzionari dirigenti;
c) convoca e presiede la Giunta, fissando lordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con gli incarichi eventualmente a questi rilasciate;
d) convoca e presiede il Consiglio, fissando lordine del giorno, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Consigliere più anziano;
e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario;
f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative allindirizzo generale dellEnte e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonchè allattuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;
g) coordina e stimola lattività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sullindirizzo politico amministrativo dellEnte; può in ogni momento sospendere lesecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli allesame della Giunta;
h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
i) adotta, di concerto con il Segretario e i funzionari dirigenti, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
promuove tramite il Segretario indagini e verifiche sullattività degli uffici e dei servizi;
può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi informazioni;
promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana nonchè consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi colleggiali della Comunità stessa;
adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;
riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
o) indice i referendum, deliberati dal Consiglio su iniziativa popolare;
conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo lintervento dellorgano competente alladozione del provvedimento stesso;
stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge.
Art. 17
Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In questo caso competono al Vice Presidente tutte le attribuzioni di cui al precedente art. 14.
Art. 18
Incarichi e deleghe del Presidente
Il Presidente può conferire deleghe amministrative al Vice Presidente ed agli assessori, nelle materie omogemee definite.
Sezione II
Ordinamento degli uffici e
dei servizi
Capo I
Lorganizzazione amministrativa
Art. 19
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sullordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta della Comunità Montana, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio della Comunità Montana.
3. Sono esclusi dalla competenza della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in aree in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni fra loro omogenee.
6. La dotazione organica e lorganigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalla Comunità Montana ed alle disponibilità finanziarie consolidate dellEnte.
7. Il regolamento sullordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per lesercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dellincarico.
8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dellattività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo lobiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dellEnte.
Art. 20
Indirizzi e criteri direttivi
del Consiglio della Comunità Montana
1. Il Consiglio della Comunità Montana determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Nellesercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio provvede a:
a) Definire le linee essenziali dellorganizzazione dellEnte, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;
b) Stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) Fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
d) Definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dellattività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Presidente e degli Assessori, ove istituiti, per lesercizio della funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso.
4. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dellAmministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.
5. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno del personale.
Art. 21
Incarichi ed indirizzi di gestione
1. Gli organi istituzionali dellente uniformano la propria attività al principio dellattribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per lazione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per lesercizio delle attribuzioni.
3. Il Presidente definisce ed attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario della Comunità Montana o a Dirigenti funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe allinterno dellEnte, con le modalità e nei limiti previsti dai regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Presidente della Comunità Montana che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dellente.
6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
7. La Comunità Montana può associarsi con altri enti locali per lesercizio in comune di funzioni amministrative e per lespletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma da parte del Presidente.
9. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Presidente assegna ove possibile un termine per ladempimento e nomina un commissario ad acta ove linerzia permanga ulteriormente.
10. E in ogni caso fatta salva leventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Presidente di revocare lincarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sullordinamento degli Uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia allazione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art. 22
Il Direttore
1. La Comunità Montana ha un proprio Direttore che svolge anche funzioni di Segretario.
2. Può avvalersi di un Direttore, convenzionandosi con altra Comunità Montana, o con uno dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana Valle Anzasca.
3. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione ia per lattuazione delle decisioni degli organi della Comunità Montana, disponendo a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.
Al Direttore della Comunità Montana compete ladozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.
Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, e oltre alle competenze di legge, in particolare:
sovrintende, in qualità di dirigente del personale, allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina lattività, cura lattuazione dei provvedimenti, è responsabile dellistruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, forma relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nellinteresse della Comunità Montana;
organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità Montanam per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi
dellente;
presiede le commissioni di concorso per lassunzione del personale dipendente della Comunità Montana;
sovrintende allacquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;
provvede, di concerto con il Presidente, con proprio atto scritto di natura non deliberativa, alla liquidazione delle spese per acquisto di beni e servizi già predeterminati, relativi alla gestione corrente e liquida indennità, compensi, rimborsi ai dipendenti, previa attestazione di regolarità tecnica e contabile dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità del regolamento;
provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre alleliminazione di tutti queli atti, anche a rilevanza esterna, conseguenziali allesecuzione delle deliberazioni degli organi;
verifica la correttezza amministrativa e lefficienza di gestione sullattività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;
sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso unitamente al responsabile del servizio contabile e al Presidente;
esprime i pareri di cui allart. 53 della legge 8.6.1990, n. 142;
riferisce al Presidente su ogni situazione di irregolarità o di disfunzionalità inerente alle materie di competenza e propone ladozione di provvedimenti di natura organizzativa e gestionale, anche di valenza generale.
Il Direttore quale Segretario, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nellinteresse della Comunità Montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.
Capo III
Il Revisore dei Conti
Art. 23
Ruolo dellorgano
1. Il Revisore dei Conti è organo della Comunità Montana, equiordinato agli organi istituzionali e finalizzato a tutelare gli interessi pubblici dellEnte e della collettività amministrativa.
Art. 24
Revisione economico - finanziaria
1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio della Comunità Montana, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione della Comunità Montana e delle istituzioni.
2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare lefficienza ed i risultati.
4. Nellesercizio delle sue attribuzioni il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici della Comunità Montana per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per lespletamento dellincarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
5. Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto allattività degli organi amministrativi dellente.
6. Il Regolamento di contabilità disciplina lorganizzazione ed il funzionamento dellorgano, le modalità di presentazione al Consiglio della Comunità Montana del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
Art. 25
Nomina, durata in carica, cessazione
La nomina, la durata in carica e la cessazione del Revisore dei conti sono disciplinate dalla Legge.
Art. 26
Funzionamento
1. Lesercizio delle funzioni è previsto e disciplinato nel regolamento di contabilità, in apposito titolo, nel quale in particolare saranno specificati:
a) la causa di ineleggibilità alla carica;
b) le modalità di corresponsione del compenso;
c) le modalità di accesso agli atti e ai documenti dellente;
d) le modalità di collaborazione con gli organi elettivi e burocratici dellente nellottica del miglioramento delleconomicità, dellefficienza, dellefficacia dellazione amministrativa;
e) la responsabilità nellespletamento della funzione;
f) le modalità di revoca in caso di inadempienza;
g) lorganizzazione razionale delle funzioni attribuite.
Capo IV
Controllo di gestione
Art. 27
Impostazione metodologica
La Comunità Montana persegue le proprie finalità adottando il metodo della programmazione aziendale ed i relativi strumenti.
Programmazione degli obiettivi e verifica dei risultati, intermedi e finali, costituiscono due aspetti interrelati del processo direzionale che, nella sua unitarietà, configura il contenuto del controllo di gestione.
3. Finalità fondamentali del controllo di gestione sono:
supportare i settori singolarmente intesi e lAmministrazione nel suo complesso nella realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
migliorare il processo decisionale e gestionale dellAmministrazione attraverso un confronto ragionato e continuo sugli scostamenti osservati tra obiettivi e risultati e sulle cause che sono allorigine degli scostamenti medesimi;
specificare le responsabilità gestionali istituite dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, fornendo indicazioni sullattività dei funzionari al fine di una loro corretta e oggettiva valutazione;
costituire un terreno oggettivo di confronto tra organi politi ed organi di gestione.
Art. 28
Obiettivi - risultati - produttività
1. La definizione degli obiettivi perseguiti dai settori E la specificazione in termini gestionali delle finalità politiche espresse dal Consiglio con ladozione di atti programmatici fondamentali gestiti dalla Giunta nellaspetto esecutivo.
2. Tali obiettivi vengono misurati secondo i predeterminati criteri oggettivi.
3. I risultati conseguiti nella gestione dei settori vengono rilevati nella stessa forma in cui sono stati definiti gli obiettivi corrispondenti.
4. La rilevazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati avviene alla fine di ogni esercizio.
5. Il raffronto tra obiettivi e risultati costituisce base per la periodica valutazione della produttività.
Art. 29
Ufficio di controllo
1. Gli adempimenti tecnico - amministrativi concernenti il controllo della gestione spettano al Direttore che risponde direttamente al Presidente.
2. I risultati del controllo di gestione sono sottoposti dallufficio competente al Revisore dei conti e alla Giunta.
Questa riferisce su di essi al Consiglio con apposita relazione annessa alla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo.
Art. 30
Controllo di gestione e controllo
di qualità
1. Al fine di verificare lo stato dattuazione degli obiettivi programmati, nonché lefficienza, lefficacia e leconomicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dallente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dellarticolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Per lesercizio del controllo di gestione la Comunità Montana può avvalersi di professionalità esterne allente o di società ed organismi specializzati.
4. Nei servizi erogati allutenza la Comunità Montana definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
Titolo III
Attività Socio-Economica
Capo I
Art. 31
Premesse metodologiche
1. Le forme di esercizio e gestione delle attività economico - sociali svolte dalla Comunità Montana sono determinate sulla base dei seguenti criteri:
raggiungimento delle dimensioni offerte idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico - scientifiche esistenti;
conseguimento dei livelli di costi complessivamente giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione ottenibili da parte dello Stato, della Regione o di altri enti interessati al servizio.
realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche e imprenditoriali locali e per laumento delloccupazione locale.
mantenimento di unautonomia e di una flessibilità di scelta della Comunità Montana nel lungo periodo evitando il rischio della subordinazione a posizioni di monopoli esterni non controllabili.
Capo II
Tipologia gestionale
Art. 32
Servizi pubblici
1. La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di apposite analisi e valutazioni attuate con i metodi suggeriti dalle discipline aziendali.
2. Nel regolamento di amministrazione e contabilità sono previste procedure di raccordo e di coordinamento tra i servizi gestiti nelle diverse forme e gli indirizzi e programmi generali di intervento della Comunità Montana in modo da realizzare una organica strategia complessiva di intervento del gruppo di aziende comunitarie.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; in tal caso la Comunità Montana può partecipare con proprie quote a Società di capitale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, e consorzi, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
Art. 33
Rapporti istituzionali con enti pubblici
1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.
2. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sullattività interessata.
3. in particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, allaccordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, allunione di comuni, alla società di diritto privato, e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.
Art. 34
Rapporti con i Comuni e con altri
enti pubblici
1. Lesercizio associato, da parte della Comunità Montana, di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione è disciplinato dalla Legge.
2. Lesercizio di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione da parte della Comunità Montana presuppone un accordo tra la Comunità Montana e lente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto limpegno dellente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie e organizzative necessarie per lesercizio della delega.
3. La Comunità Montana può, delegare ad altri enti, di volta in volta le
realizzazioni dei programmi di intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nellambito della rispettiva competenza territoriale.
4. La Comunità Montana cura linformazione dei Comuni membri circa la propria attività.
5. Dintesa con i Comuni, la Comunità Montana promuove la costituzione della conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo fra lattività dei Comuni e quella della Comunità stessa.
6. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la costituzione della Consulta dei Presidenti delle Comunità Montane.
Art. 35
Gestione da parte della Comunità
montana di funzioni proprie dei
Comuni o ad esse delegate, da esercitarsi in forma associata
1. I Comuni di Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo, o parte di essi organizzano lesercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità Montana, lesercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione dellart. 29, comma 2, della legge 142/1990 e ne definisce le procedure dellattuazione.
4. Ai fini dellattuazione delle disposizioni di cui ai commi 1. e 2., i Consigli Comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana dintesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dellimpegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.
5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino lambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dellart. 25 della legge 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dellAssemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità Montana.
6. La Comunità Montana non può partecipare a Consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.
7. Ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 142/1990, e successive modifiche ed integrazione, la Comunità Montana, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, esercita i forma associata le funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni.
8. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per lattuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.
Art. 36
Adesione ad enti e associazioni
1. La Comunità Montana aderisce allUnione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani.
2. Essa può altresì aderire ad altri Enti, organismi ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.
Capo III
Strumenti di attuazione
Art. 37
Tipologia
1. Sono strumenti di attuazione delle attività socio - economiche territoriali:
a) il piano pluriennale di sviluppo socio - economico;
b) carta di destinazione duso del suolo;
c) i programmi annuali operativi
d) i progetti speciali integrati
e) i piani di settore
f) i programmi progetti specifici
i regolamenti attuativi di cui alle lettere a), b), c), d), e)
h) i provvedimenti previsionali previsti dalla legge
Art. 38
Il piano pluriennale di sviluppo
socio - economico
1. La Comunità Montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
Il Piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico, è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della.
4. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il Piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento.
Art. 39
Carta di destinazione duso del suolo
1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavole denominata carta di destinazione duso del suolo contenente gli indirizzi fondamentali dellorganizzazione territoriale nellarea di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
2. La carta di cui al comma precedente, elaborata in scala 1:25.000 individua le aree di prevalente interesse agro silvo - forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.
3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dellarticolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del Suolo) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 40
Programmi annuali operativi
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico viene
realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica lutilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
Art. 41
Progetti speciali integrati
1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e ladozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche dintesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
Art. 42
I piani di settore
1. Per lattuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana può dotarsi di piani e programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.
Art. 43
I progetti o programmi specifici
1. I progetti specifici (la più semplice unità di pianificazione), nellambito dei progetti speciali integrati, dei piani di settore, dei regolamenti, in coerenza col piano pluriennale di sviluppo socio - economico, costituiscono il provvedimento operativo concreto per la realizzazione di iniziative di attività.
Art. 44
I regolamenti
1. La Comunità Montana disciplina con regolamenti, oltre alle materie indicate dalla legge, tutte quelle indicate dalle norme statutarie. Il Consiglio adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso lufficio di Segreteria dellEnte e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico mediante pubblicazione allAlbo Pretorio ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. Il Regolamento, con la relativa deliberazione consiliare dapprovazione, resterà pubblicato per 15 giorni allAlbo pretorio entrando in vigore il giorno successivo alla scadenza dei termini desecutività.
Titolo IV
Istituti di partecipazione
Capo I
Art. 45
Principi generali
1. In attuazione del principio espresso nellart. 1 della Costituzione, la Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana:
assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, anche inferiori ai diciotto anni, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
istituisce consulte, disciplinate nella delibera consiliare di costituzione circa la loro composizione e modalità di funzionamento, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori di attività e per assicurare il confronto con quanti operano in essi;
individua forme e momenti di coordinamento costanti con i comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nellambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità Montane;
provvede alla consultazione della popolazione;
prevede il referendum consultivo;
istituisce il difensore civico.
Capo II
Trasparenza
Art. 46
Albo pretorio
1. La Comunità Montana ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti ed degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Le pubblicazioni sono attuate anche agli albi pretori degli altri Comuni della Comunità Montana. Altre forme di pubblicazione per garantire la massima trasparenza potranno essere previste in apposito regolamento.
2. Il Direttore nella sua qualità di Segretario o un dipendente da lui delegato. E responsabile delle pubblicazioni.