Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000
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Codice 22.4
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 art. 17 - Parere regionale per le autorizzazioni
alla costruzione e allesercizio di impianti di competenza del Ministero
dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato. Ykk Italia S.p.A. - Prarolo
(VC)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di inviare al Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato,
al Ministero dellAmbiente ed al Ministero della Sanità, ai sensi e per
gli effetti dellart. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per lautorizzazione
richiesta dalla società Ykk Italia S.p.A. per effettuare linstallazione
presso il proprio stabilimento, sita in Prarolo (VC), di una centrale di
cogenerazione, la presente determinazione, che riporta le prescrizioni
ritenute necessarie in caso di rilascio di autorizzazione:
1) I motori a combustione interna, aventi potenzialità termica pari a 2,88
MW e una potenzialità elettrica di 1,10 MW ciascuno, devono essere alimentati
esclusivamente con gas naturale ed eserciti mantenendo in atto idonei sistemi
per il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto e di ossido di carbonio.
2) Gli effluenti derivanti dai motori a combustione interna, che hanno
un consumo totale massimo di gas metano pari a circa 600 m3/h, devono rispettare,
in tutte le condizioni di funzionamento, i seguenti limiti, riferiti a
gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5%, a 0ºC e 0,101 MPa:
NOx (come NO2) 450 mg/m3 3,05 kg/h
polveri totali 5 mg/m3 0,035 kg/h
CO 500 300 mg/m3 2,03 kg/h
SOx (come SO2) trascurabile
3) Lesercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire,
in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti fissati.
4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei
sistemi di contenimento delle emissioni, tali da non garantire il rispetto
dei limiti fissati, comporta la sospensione dellattività per il tempo
necessario alla loro rimessa in efficienza.
5) Il termine di messa a regime degli impianti è stabilito in 60 giorni
a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, comunicata, con
almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione e al Sindaco, come previsto
dallart. 8 comma 1 del D.P.R. n. 203/88.
6) Ai sensi dellart. 5, comma 1 dellAccordo procedimentale pubblicato
sulla G.U. del 29/05/1991, n. 124, limpresa deve comunicare alla Regione
e ai Ministeri dellIndustria, dellAmbiente e della Sanità la data di
messa a regime dellimpianto, come stabilita al punto 5.
7) Per gli adempimenti di cui allart. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/88,
limpresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni
non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dellimpianto a regime,
per la determinazione dei parametri di cui al punto 2.
8) Limpresa deve effettuare annualmente il rilevamento delle emissioni,
nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri
di cui al punto 2.
9) Limpresa deve effettuare gli autocontrolli prescritti ai punti 7 e
8, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia
e al Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. competenti per territorio,
del periodo in cui intende effettuare i prelievi.
I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla
Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dellA.R.P.A. ed al
Sindaco competenti per territorio.
10) Per leffettuazione degli autocontrolli prescritti ai punti 7 e 8 e
per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme
UNICHIM in merito alle Strategie di campionamento e criteri di valutazione
delle emissioni (Manuale n. 158/1988), nonchè ai metodi di campionamento
ed analisi per flussi gassosi convogliati.
11) I condotti per il convogliamento degli effluenti in atmosfera devono
essere provvisti di idonea presa (dotata di opportuna chiusura) per la
misura ed il campionamento degli effluenti.
Il Dirigente responsabile
D.D. 1 febbraio 2000, n. 34
Carla Contardi