Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000

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Codice 22.4
D.D. 1 febbraio 2000, n. 34

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 art. 17 - Parere regionale per le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di impianti di competenza del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Ykk Italia S.p.A. - Prarolo (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di inviare al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, al Ministero dell’Ambiente ed al Ministero della Sanità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per l’autorizzazione richiesta dalla società Ykk Italia S.p.A. per effettuare l’installazione presso il proprio stabilimento, sita in Prarolo (VC), di una centrale di cogenerazione, la presente determinazione, che riporta le prescrizioni ritenute necessarie in caso di rilascio di autorizzazione:

1) I motori a combustione interna, aventi potenzialità termica pari a 2,88 MW e una potenzialità elettrica di 1,10 MW ciascuno, devono essere alimentati esclusivamente con gas naturale ed eserciti mantenendo in atto idonei sistemi per il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto e di ossido di carbonio.

2) Gli effluenti derivanti dai motori a combustione interna, che hanno un consumo totale massimo di gas metano pari a circa 600 m3/h, devono rispettare, in tutte le condizioni di funzionamento, i seguenti limiti, riferiti a gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5%, a 0ºC e 0,101 MPa:

NOx (come NO2) 450 mg/m3 3,05 kg/h

polveri totali 5 mg/m3 0,035 kg/h

CO 500 300 mg/m3 2,03 kg/h

SOx (come SO2) trascurabile

3) L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti fissati.

4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di contenimento delle emissioni, tali da non garantire il rispetto dei limiti fissati, comporta la sospensione dell’attività per il tempo necessario alla loro rimessa in efficienza.

5) Il termine di messa a regime degli impianti è stabilito in 60 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, comunicata, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione e al Sindaco, come previsto dall’art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 203/88.

6) Ai sensi dell’art. 5, comma 1 dell’Accordo procedimentale pubblicato sulla G.U. del 29/05/1991, n. 124, l’impresa deve comunicare alla Regione e ai Ministeri dell’Industria, dell’Ambiente e della Sanità la data di messa a regime dell’impianto, come stabilita al punto 5.

7) Per gli adempimenti di cui all’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/88, l’impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell’impianto a regime, per la determinazione dei parametri di cui al punto 2.

8) L’impresa deve effettuare annualmente il rilevamento delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri di cui al punto 2.

9) L’impresa deve effettuare gli autocontrolli prescritti ai punti 7 e 8, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi.

I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. ed al Sindaco competenti per territorio.

10) Per l’effettuazione degli autocontrolli prescritti ai punti 7 e 8 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988), nonchè ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati.

11) I condotti per il convogliamento degli effluenti in atmosfera devono essere provvisti di idonea presa (dotata di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi