Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000

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Codice 22.4
D.D. 25 gennaio 2000, n. 22

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 art. 17 - Parere regionale per le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di impianti di competenza del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Idroblins S.r.l. - Crova (VC)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di inviare al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, al Ministero dell’Ambiente ed al Ministero della Sanità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per l’autorizzazione richiesta dalla Idroblins S.r.l. per effettuare l’installazione nel Comune di Crova (VC), di una centrale di produzione energia elettrica, la presente determinazione, che riporta le prescrizioni ritenute necessarie in caso di rilascio di autorizzazione:

1) La centrale di produzione di energia elettrica e calore, che è costituita da un generatore di vapore avente potenzialità termica pari a 30 MW, alimentato con biomassa in particolare lolla di riso ed altri rifiuti individuati ai punti 3 e 4 dell’Allegato 2 Suballegato 1 al DM 5 Febbraio 1998 e accoppiato da un turbogruppo a condensazione avente una potenza elettrica installata pari a 6 MW dotato di spillamento in grado di fornire, ad una utenza esterna, 6 t/h di vapore saturo a 3 bar, deve essere realizzata ed esercita in conformità alle prescrizioni riportate nel D.M. 5 Febbraio 1998, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Il generatore di vapore deve essere alimentato esclusivamente con la biomassa sopra identificata, ad eccezione del metano necessario al corretto funzionamento del bruciatore pilota.

Dovranno inoltre essere messi in atto i previsti sistemi di contenimento delle emissioni di ossido di carbonio, ossidi di azoto e polveri;

2) Gli effluenti derivanti dal generatore di vapore, che ha un consumo di biomassa pari a circa 8000 kg/h, devono rispettare, in tutte le condizioni di funzionamento, i seguenti limiti di emissione in atmosfera, riferiti a gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 11%, a 0ºC e 0,101 MPa:


Tipo di inquinante    Limite di emissione    Limite di emissione
     (valore medio giornaliero)    (valore medio su 30 min)

Polveri totali    10 mg/m3    30 mg/m3

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori,
espresse come carbonio organico totale (COT)    10 mg/m3    20 mg/m3

Cloruro di idrogeno (HC1)    10 mg/m3    60 mg/m3

Floruro di idrogeno (HF)    1 mg/m3    4 mg/m3

Ossidi di zolfo (come SO2)    50 mg/m3    200 mg/m3

CO    50 mg/m3    100 mg/m3

Ossidi di azoto (come NO2)    200 mg/m3    —-

Tipo di inquinante    Limite di emissione     Limite di emissione
    (valore medio giornaliero)    (valore medio orario)

Cd+T1 presenti come metalli o loro composti    —-    0,05 mg/m3

Mercurio e suoi composti, come Hg    —-    0,05 mg/m3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn presenti
come metalli o loro composti    —-    0,5 mg/m3


3) L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti fissati.

4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di contenimento delle emissioni, tali da non garantire il rispetto dei limiti fissati, comporta la sospensione dell’attività per il tempo necessario alla loro rimessa in efficienza.

5) Devono essere inoltre rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di polveri totali, CO, NOx, SOx, HC1, sostanze organiche totali, O2 libero, temperatura e umidità degli effluenti gassosi.

Le relative registrazioni, rese in forma idonea alla trasmissione dati, devono essere conservate in stabilimento per almeno sei mesi e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.

6) La strumentazione di misura di cui al punto 5 deve essere tarata alla presenza e secondo le procedure che saranno stabilite dai tecnici del Dipartimento provinciale dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) competente per territorio.

7) Il termine di messa a regime degli impianti è stabilito in 60 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, comunicata, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione e al Sindaco, come previsto dall’art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 203/88.

8) Ai sensi dell’art. 5, comma 1 dell’Accordo procedimentale pubblicato sulla G.U. del 29/05/1991, n. 124, l’impresa deve comunicare alla Regione e ai Ministeri dell’Industria, dell’Ambiente e della Sanità la data di messa a regime dell’impianto, come stabilita al punto 7.

9) Per gli adempimenti di cui all’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/88, l’impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell’impianto a regime, per la determinazione dei parametri di cui al punto 2.

10) L’impresa deve effettuare annualmente il rilevamento delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri di cui al punto 2 ad eccezione degli inquinanti per cui è prevista la misura in continuo.

11) L’Impresa deve effettuare gli autocontrolli prescritti ai punti 9 e 10, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi.

I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. ed al Sindaco competenti per territorio.

12) Per l’effettuazione degli autocontrolli prescritti ai punti 9 e 10 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988), nonchè ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati.

La determinazione delle “sostanze organiche sotto forma di gas e vapori” deve essere effettuata mediante rilevatore a ionizzazione di fiamma.

13) I condotti per il convogliamento degli effluenti in atmosfera devono essere provvisti di idonea presa (dotata di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.

14) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l’alto e l’altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situazioni a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi