Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000
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Codice 22.1
L.R. 32/82 art. 12 Recupero aree degradate. Contributo per il recupero
dellarea degradata in località Vigiallo sita nel Comune di Malesco (VCO)
facente parte della C.M. Val Vigezzo. Impegno di spesa di L. 107.768.500
(Cap. 26940/99). Accantonamento n. 346019/A. D.G.R. n. 47-27234 del 03.05.1999.
Prenotazione di L. 107.768.500 sul Cap. 26940/2001 (346209/P) di cui a
D.G.R. n. 47-27234 del 03.05.1999
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) Di accogliere la richiesta di contributo presentata dalla Comunità Montana
Val Vigezzo relativa al recupero dellarea degradata in località Vigiallo,
sita nel territorio del Comune di Malesco (VCO);
2) di concedere alla Comunità Montana Val Vigezzo il contributo di L. 215.537.000,
pari al
90% della spesa ritenuta ammissibile di L. 239.486.234, impegnando in favore
del medesimo la somma di L. 107.768.500, pari al 50% del contributo, al
cap. 26940 del bilancio 1999 e fermo restando che la destinazione del contributo
non può essere modificata;
3) di erogare alla Comunità Montana Val Vigezzo la somma di L. 107.768.000
(50% contributo), sopra impegnata, alla presentazione da parte dellAmministrazione
del contratto regolarmente stipulato con limpresa appaltatrice dei lavori;
4) di provvedere al saldo del contributo con limpegno, sul cap. 26940
dellesercizio 2001, e lerogazione delle somme già oggetto di prenotazione
(346209/P) di cui alla D.G.R. n. 47 - 27234 del 03.05.1999 a seguito della
presentazione del provvedimento della Comunità Montana nel quale si certifica
che i lavori sono stati ultimati ed alla presentazione degli atti di contabilità
finale e del certificato di regolare esecuzione; tale saldo verrà calcolato
sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute a conclusione
lavori, in modo che lerogazione complessiva sia tale da corrispondere
alla percentuale di contributo stabilita dalla presente determinazione.
Lammontare complessivo dellerogazione non può comunque superare quello
del contributo stabilito dalla presente determinazione, neanche in caso
di maggiori spese a seguito di perizie di variante adottate in corso dopera
o di qualsivoglia altra modifica delle previsioni progettuali;
5) di subordinare la concessione dellintero contributo alle seguenti prescrizioni:
- stipulazione del contratto dappalto entro 180 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione concernente lavvenuta ammissione a contributo regionale;
in caso di mancato rispetto del succitato termine per causa di comprovata
forza maggiore, verificate le ragioni addotte, il Dirigente Responsabile
può concedere uneventuale limitata proroga del termine stesso;
- conclusione dei lavori entro tre anni dalla data di ricevimento della
comunicazione concernente lavvenuta ammissione a contributo regionale;
in caso di mancato rispetto del succitato termine per causa di comprovata
forza maggiore, verificate le ragioni addotte, il Dirigente Responsabile
può concedere uneventuale limitata proroga del termine stesso;
- corrispondenza dei lavori eseguiti con quelli previsti in progetto e
conseguimento delle finalità di recupero e di miglioramento della qualità
ambientale dellarea;
6) di stabilire che il mancato rispetto anche solo di una delle prescrizioni
di cui al punto 5) comporterà la revoca del contributo e la conseguente
ripetizione alla Regione Piemonte delle somme eventualmente erogate;
7) di stabilire che la presente determinazione costituisce anche autorizzazione
ai sensi della L.R. 45/89 nel rispetto del parere e delle prescrizioni,
allegati alla presente determinazione a costituirne parte integrante, della
Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione.
8) di richiedere alla Comunità Montana Val Vigezzo di pubblicizzare mediante
apposito cartello che i lavori sono stati eseguiti con il contributo dellAssessorato
allAmbiente della Regione Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi
al T.A.R. Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 25 novembre 1999, n. 597
Carlo Bonzanino