Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Allegato 1

L.R. 39/96. FONDO PER INVESTIMENTI DI TIPO AMBIENTALE (CAP. 27015)

CRITERI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E DI STABILIZZAZIONE BIOLOGICA DEI FANGHI, CRITERI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

Al fine di utilizzare le risorse finanziarie provenienti dalla tassazione dei fanghi smaltiti in discarica (ai sensi della Legge 28.12.1995 n. 549, art. 3, commi da 24 a 40, relativi all’istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti e in particolare il comma 27 dell’art. 3 della suddetta legge che prevede che le risorse derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta siano destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo), vengono definiti qui di seguito i criteri per la redazione dei progetti e le modalità ed i termini per la concessione contributo.

I soggetti interessati devono presentare i progetti in base ai seguenti criteri.

1.    Tipologie di intervento ammissibili a contributo.

Gli interventi considerati ammissibili a contributo sono investimenti, da effettuarsi presso gli impianti di depurazione, volti al miglioramento delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi al fine del loro utilizzo in agricoltura e/o del loro invio al compostaggio.

2. Soggetti titolati alla presentazione dei progetti.

I soggetti titolati alla presentazione dei progetti sono:

2.1. le imprese dei settori produttivi le cui attività economiche rientrano nelle classi sottoindicate (classificazione ATECO 1991):

Codice ISTAT    Classificazione delle attività economiche

01    Agricoltura, caccia e silvicoltura
15    Industria alimentare e delle bevande
16    Industria del tabacco
17    Industrie tessili e dell’abbigliamento
19    Industrie conciarie, fabbricazione etc.

2.2. i titolari di impianti pubblici di depurazione delle acque reflue di dimensione pari o superiore a 20.000 abitanti equivalenti.

3. Spese ammissibili a contributo

Le spese ammissibili a contributo, al netto dell’I.V.A., riguardano:

3.1. la fornitura e posa in opera dei materiali per la sistemazione e l’attrezzaggio dell’impianto oggetto dell’intervento;

3.2. l’acquisto di macchinari e attrezzature che risultino opportunamente giustificate in termini di necessità e coerenza;

3.3. le spese di analisi sui fanghi effettuate precedentemente (non anteriormente a 6 mesi dalla data di esecuzione dell’intervento) e successivamente agli interventi sull’impianto, per un massimo di n. 4 analisi in totale, effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 34-8488 del 6.5.1996, Allegato 5 ed evidenzianti i seguenti parametri:

Cadmio (mg/kg s.s.);

Cromo (mg/kg s.s.);

Mercurio (mg/kg s.s.);

Nichel (mg/kg s.s.);

Piombo (mg/kg s.s.);

Rame (mg/kg s.s.);

Zinco (mg/kg s.s.);

Carbonio organico % s.s. (min);

Fosforo tot. % s.s. (min);

Azoto tot. % s.s. (min);

Potassio tot. % s.s. (min);

Salmonelle MPN/g s.s. (max);

Fenoli volatili (mg/kg s.s.);

Tensioattivi (mg/kg s.s.);

pH;

Salinità (meq/100 g);

S.A.R.;

Cloruri (mg/kg s.s.);

Solfati (mg/kg s.s.);

Umidità a 105 oC;

Indice di respirazione.

Inoltre, allegati alle analisi di cui sopra, devono essere indicati, per ciascun parametro, la strumentazione impiegata, con i limiti di rilevabilità degli strumenti utilizzati, ed i metodi di analisi adottati.

3.4. sono parimenti considerate spese ammissibili a contributo, al netto dell’I.V.A. e complessivamente nella misura massima del 10% del totale delle spese di cui alle voci dei punti 3.1, 3.2 e 3.3:

- le spese di consulenza tecnica su opere impiantistiche (solo se strettamente legate al progetto e necessarie per una corretta preparazione e/o realizzazione dello stesso);

- le spese di progettazione;

- la direzione lavori e il collaudo;

Nel caso di interventi già attuati o in corso di realizzazione, sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento del bando.

Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- acquisto di automezzi;

- acquisto di macchinari e attrezzature in leasing;

- lavori in economia.

La verifica istruttoria della congruità dei prezzi previsti in progetto sarà effettuata utilizzando i criteri e gli strumenti adottati con la D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999 di approvazione dei prezzi di riferimento per le opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte. Qualora nei progetti vengano proposti prezzi non riscontrabili nel prezzario regionale, questi dovranno essere giustificati con apposita analisi prezzi e dovranno essere evidenziate le fonti di riferimento da cui sono stati tratti.

4. Priorità nella concessione dei contributi

Ai fini della concessione del contributo, tra i progetti ammissibili, saranno considerati prioritari:

1) Progetti presentati dai soggetti di cui al precedente punto 2.1.

2) Interventi relativi al trattamento di un maggiore quantitativo di fanghi.

5. Limite dei contributi

Per la realizzazione degli interventi sono concessi contributi fino all’80% delle spese ammissibili, al netto dell’I.V.A. e di eventuali contributi concessi da altri Enti per lo stesso intervento. Il tetto massimo di contributo è fissato in Lire 125.000.000.

La restante quota della spesa sarà a carico del soggetto beneficiario.

6. Modalità di erogazione del contributo e documentazione richiesta

Il contributo sarà erogato ai Soggetti beneficiari:

A. in un’unica soluzione al termine degli interventi, dietro presentazione della seguente documentazione:

- copia delle fatture quietanzate relative agli interventi effettuati ed alle spese effettivamente sostenute, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - sottoscritta dal soggetto istante - attestante la conformità delle fatture presentate agli originali;

- almeno una analisi dei fanghi effettuata successivamente agli interventi sull’impianto e secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 34-8488 del 06.05.1996, Allegato 5 ed evidenziante i parametri di cui al precedente punto 3.3.

- nel caso di acquisizione di attrezzature usate dovrà essere presentata anche una perizia tecnica asseverata, effettuata da un professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, attestante che l’automezzo/attrezzatura è idonea per caratteristiche tecniche all’uso previsto e che il prezzo d’acquisto è congruo;

- Inoltre:

per i fanghi utilizzati in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92 e solo nel caso in cui i sottoelencati documenti non siano stati allegati al Modulo di domanda al momento della richiesta di contributo:

• copia dell’autorizzazione all’utilizzazione in agricoltura dei fanghi rilasciata ai sensi del D.Lgs 99/92;

• copia del registro di utilizzazione, di cui all’art. 15 del D.Lgs stesso, comprovante l’avvio delle operazioni di utilizzo;

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - sottoscritta dal soggetto istante- attestante la conformità delle copie dei suddetti documenti presentati agli originali;

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiari di aver usufruito o meno di altri contributi pubblici relativi alle spese oggetto di contributo regionale e, in caso positivo, l’ammontare del contributo.

per i fanghi avviati al compostaggio e solo nel caso in cui i sottoelencati documenti non siano stati allegati al Modulo di domanda al momento della richiesta di contributo:

• estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di compostaggio a cui vengono avviati tali fanghi;

• copia dei documenti comprovanti il conferimento dei fanghi oggetto di contributo all’impianto di compostaggio (registri di carico e scarico o formulari di accompagnamento);

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - sottoscritta dal soggetto istante- attestante la conformità delle copie dei suddetti documenti presentati agli originali;

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiari di aver usufruito o meno di altri contributi regionali, statali e/o di altra pubblica amministrazione relativi alle spese oggetto di contributo regionale e, in caso positivo, l’ammontare del contributo.

B. In due soluzioni:

a) acconto pari al 50% del contributo concesso, alla dimostrazione di aver realizzato il 50% del valore dell’intervento ammesso a contributo mediante la presentazione di fatture quietanzate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - sottoscritta dal soggetto istante - attestante la conformità delle fatture presentate agli originali.

b) saldo dietro presentazione della seguente documentazione:

- copia delle fatture quietanzate relative agli interventi effettuati ed alle spese effettivamente sostenute, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - sottoscritta dal soggetto istante - attestante la conformità delle fatture presentate agli originali;

- almeno una analisi dei fanghi effettuata successivamente agli interventi sull’impianto e secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 34-8488 del 06.05.1996, Allegato 5 ed evidenziante i parametri di cui al precedente punto 3.3;

- nel caso di acquisizione di attrezzature usate dovrà essere presentata anche una perizia tecnica asseverata, effettuata da un professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, attestante che l’automezzo/attrezzatura è idonea per caratteristiche tecniche all’uso previsto e che il prezzo d’acquisto è congruo;

- Inoltre:

per i fanghi utilizzati in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92 e solo nel caso in cui i sottoelencati documenti non siano stati allegati al Modulo di domanda al momento della richiesta di contributo:

• copia dell’autorizzazione all’utilizzazione in agricoltura dei fanghi rilasciata ai sensi del D.Lgs 99/92;

• copia del registro di utilizzazione, di cui all’art. 15 del D.Lgs stesso, comprovante l’avvio delle operazioni di utilizzo;

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - sottoscritta dal soggetto istante - attestante la conformità delle copie dei suddetti documenti presentati agli originali;

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiari di aver usufruito o meno di altri contributi pubblici relativi alle spese oggetto di contributo regionale e, in caso positivo, l’ammontare del contributo.

per i fanghi avviati al compostaggio e solo nel caso in cui i sottoelencati documenti non siano stati allegati al Modulo di domanda al momento della richiesta di contributo:

• estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di compostaggio a cui vengono avviati tali fanghi;

• copia dei documenti comprovanti il conferimento dei fanghi oggetto di contributo all’impianto di compostaggio (registri di carico e scarico o formulari di accompagnamento);

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - sottoscritta dal soggetto istante - attestante la conformità delle copie dei suddetti documenti presentati agli originali;

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiari di aver usufruito o meno di altri contributi regionali, statali e/o di altra pubblica amministrazione relativi alle spese oggetto di contributo regionale e, in caso positivo, l’ammontare del contributo.

L’ammontare del saldo sarà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute ed in modo che l’erogazione complessiva del contributo sia tale da corrispondere alla percentuale stabilita al momento della concessione dello stesso.

Ai sensi dell’art.3, comma 11, della L. 127/97 e art. 3 del D.P.R. 403/98 la firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente regionale addetto o se alla dichiarazione è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

7. Termini per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati entro 1 anno dalla data di adozione della Determinazione dirigenziale di individuazione dei soggetti beneficiari.

La conclusione degli interventi oggetto di contributo regionale dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di adozione della Determinazione dirigenziale di individuazione dei soggetti beneficiari.

8. Revoca del contributo

Si provvederà alla revoca del contributo, con recupero delle somme già erogate, gravate degli interessi legali calcolati dalla data della liquidazione alla data della restituzione, qualora non siano rispettati i termini per l’avvio e la conclusione degli interventi stabiliti al punto 7.

9. Commissione esaminatrice

L’istruttoria dei progetti oggetto della richiesta di contributo sarà effettuata da un gruppo di lavoro costituito da funzionari del Settore Programmazione Gestione Rifiuti, con la collaborazione del Settore Tecnologie di Smaltimento e Recupero, e delle Direzioni regionali Pianificazione delle Risorse Idriche e Sviluppo dell’Agricoltura, nonchè con la collaborazione tecnica dell’A.R.P.A. Piemonte.

10. Rinuncia al contributo

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo dovranno darne immediata comunicazione alla Regione, Settore Programmazione Gestione Rifiuti, tramite lettera raccomandata. Nel caso in cui abbiano già ricevuto l’acconto pari al 50% del contributo, esso dovrà essere restituito alla Regione gravato degli interessi legali calcolati dalla data della liquidazione alla data della restituzione.