Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2000

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Codice 22
D.D. 17 aprile 2000, n. 184

Legge 549/95, L.R. 59/95 e L.R. 39/96. Interventi per il miglioramento qualitativo dei fanghi di cui alla D.G.R. n. 23-29513 del 1 marzo 2000. Modalità, termini e modulistica per la redazione e presentazione delle istanze di finanziamento

Vista la Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 che, all’art. 3, commi da 24 a 40, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti;

visto in particolare il comma 27 dell’art. 3 della suddetta legge che prevede che le risorse derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta siano destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo;

vista la L.R. n. 39 del 10 luglio 1996 che all’art. 12, comma 1, punto a) istituisce un apposito capitolo di bilancio per il gettito derivante dalla tassazione dei fanghi denominato “Fondo per investimenti di tipo ambientale”;

considerato che con le risorse affluite al predetto “Fondo per investimenti di tipo ambientale” s’intende promuovere il recupero, ai fini agricoli, dei fanghi provenienti da imprese dei settori produttivi idonei a tale impiego e dei fanghi di depurazione delle acque reflue, migliorandone le caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica, anche sulla base di quanto previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti, di cui alla D.C.R. 30.07.1997 n. 436-11546 che, per i fanghi di depurazione idonei all’uso agricolo e/o al compostaggio, fa divieto di smaltimento in discarica a partire dal 30.07.1998 e prevede che i fanghi suddetti debbano essere avviati al compostaggio e/o all’utilizzo agricolo preferibilmente nel Bacino di produzione;

vista la D.G.R. n. 23-29513 del 1 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. 39/96, la Giunta Regionale ha disposto l’impiego delle risorse affluite al predetto fondo ed ha approvato, ai fini dell’utilizzo del predetto fondo, i criteri per la redazione dei progetti inerenti il miglioramento, presso gli impianti di depurazione, delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi, nonché i criteri per la concessione e la revoca dei contributi di cui all’art. 3, comma 27, della L. n. 549/95;

considerato che con la medesima D.G.R. n. 23-29513 del 1 marzo 2000 è stato disposto l’accantonamento della somma di L. 500.000.000 sul cap. 27015/00 che è stata assegnata alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti per l’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi della L.R. 51/97;

vista la nota n. 6432 del 4.04.2000 con la quale il Direttore competente ha assegnato al Settore Programmazione Gestione Rifiuti la somma di L. 500.000.000 sul cap. 27015/00 da destinare ad interventi di miglioramento, presso gli impianti di depurazione, delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi;

considerato che per l’erogazione di tali contributi è necessario individuare le modalità nonchè i termini per la redazione e presentazione delle istanze di finanziamento;

ritenuto necessario, per l’avvio delle procedure, predisporre la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e dei progetti inerenti interventi di miglioramento, presso gli impianti di depurazione, delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi;

vista la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 72 del 10.03.1994;

vista la Comunicazione della Commissione Europea relativa agli aiuti “de minimis”, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 68 del 06.03.1996;

ritenuto pertanto di concedere il contributo di cui alla L. 549/95 quale aiuto “de minimis” come definito dalla Comunicazione della Commissione citata in precedenza;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 470/93 e dal D.Lgs. n. 80/98;

visto l’art. 22 della legge regionale n. 51/1997;

visto l’art. 56 della L.R. n. 55/81 e successive modifiche ed integrazioni;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con DGR n. 23-29513 del 1 marzo 2000

determina

- di approvare le modalità per la redazione e presentazione dei progetti inerenti il miglioramento, presso gli impianti di depurazione, delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi, contenuti nell’Allegato I facente parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

-di approvare il Modulo per la presentazione delle domande di contributo per interventi di miglioramento, presso gli impianti di depurazione, delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi, contenuto nell’Allegato II facente parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

- di definire nel 14 luglio 2000 il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento;

- di dare atto che il contributo concesso è da intendersi accordato quale aiuto “de minimis”, come definito dalla Comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla G.U.C.E. n. C68 del 06.03.1996;

- di dare atto che alla spesa relativa alla concessione dei contributi si farà fronte con i fondi di cui al cap. 27015/00, già accantonati con D.G.R. n. 23-29513 del 01.03.2000.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente Responsabile
Agata Milone

Allegato